Qualora gli Idr venissero esclusi dalla attribuzione del credito scolastico, devono chiedere l’allegazione a verbale della dichiarazione di illegittimità-nullità delle operazioni di scrutinio finale, chiedere copia dei verbali, mettersi in contatto con la segretaria nazionale dello Snadir al fini di impugnare le predette operazioni davanti alla competente autorità giudiziaria
DICHIARAZIONE DA INSERIRE A VERBALE
Premesso che, a mente del punto 4.1 lett.a della "intesa" fra Ministero della P.I. e Conferenza Episcopale italiana resa esecutiva a tutti gli effetti di legge nell’ordinamento statale italiano giusta DPR 16/12/1985 n.751 successivamente integrato con DPR 23/06/1990 n.202, all’insegnamento della religione cattolica è assegnata "dignità pari a quella di tutte le altre discipline" e che in relazione a tale presupposto di principio, con riguardo agli alunni che abbiano liberamente scelto di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, i docenti incaricati dell’impartimento di quest’ultimo, secondo quanto previsto dal punto 2.7 della citata intesa, "fanno parte della componente docente degli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti" e "partecipano alle valutazioni periodiche e finali", con voto che può anche essere determinante.
Premesso che, ai sensi dell’art.11 del Regolamento di esecuzione emanato con DPR 23/07/1998 n.323, è assegnato al Consiglio di classe il compito di attribuire ad ogni alunno, nello scrutino finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio denominato "credito scolastico" – da determinarsi con riguardo al profitto nonché all’assiduità della frequenza scolastica, all’interesse ed all’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed ad eventuale credito formativo – che va assommato a quello delle prove scritte e del colloquio ai fini dell’assegnazione del voto dell’esame di stato conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria superiore.
Premesso che l’art.3, commi 2 e 3 dell’O.M. n.128 del 14 maggio 1999, confermato dall’O.M. 126/00, stabiliscono che: "I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento" (comma 2) e che "l’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all’art.11, comma 2, del Regolamento, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto".
Constatato che in data 15/9/2000 il Tar Lazio, terza sezione bis, ha dichiarato la legittimità della partecipazione dell’Irc all’attribuzione del credito scolastico.
Ritenuto, conseguentemente a dette premesse, che al docente di religione cattolica, quale componente a tutti gli effetti del Consiglio di classe con compiti assolutamente corrispondenti a quelli dei docenti delle altre discipline, in sede di scrutinio finale degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, va riconosciuto, per gli alunni che abbiano scelto di avvalersi del relativo insegnamento, il diritto-dovere di partecipare al pari degli altri insegnanti all’attribuzione del cennato punteggio denominato credito scolastico.
Ciò premesso e ritenuto il/la sottoscritto/a prof. ______________________ docente di religione cattolica, considerato che in questa sede gli è stato inibito di partecipare alle valutazioni e votazioni per l’atttribuzione del credito scolastico, eccepisce, per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, la illegittimità-nullità per tale parte e profilo delle presenti operazioni di scrutinio finale e si riserva di impugnare le stesse davanti alla competente autorità giudiziaria.
Lascia un commento