Qualora gli Idr venissero esclusi dalla
attribuzione del credito scolastico, devono chiedere l’allegazione a verbale
della dichiarazione di illegittimità-nullità delle operazioni di scrutinio
finale, chiedere copia dei verbali, mettersi in contatto con la segretaria
nazionale dello Snadir al fini di impugnare le predette operazioni davanti alla
competente autorità giudiziaria
DICHIARAZIONE DA INSERIRE A VERBALE
Premesso che, a mente del punto 4.1 lett.a della “intesa” fra Ministero della
P.I. e Conferenza Episcopale italiana resa esecutiva a tutti gli effetti di
legge nell’ordinamento statale italiano giusta DPR 16/12/1985 n.751
successivamente integrato con DPR 23/06/1990 n.202, all’insegnamento della
religione cattolica è assegnata “dignità pari a quella di tutte le altre
discipline” e che in relazione a tale presupposto di principio, con riguardo
agli alunni che abbiano liberamente scelto di avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica, i docenti incaricati dell’impartimento di quest’ultimo,
secondo quanto previsto dal punto 2.7 della citata intesa, “fanno parte della
componente docente degli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli
altri insegnanti” e “partecipano alle valutazioni periodiche e finali”, con voto
che può anche essere determinante.
Premesso che, ai sensi dell’art.11 del
Regolamento di esecuzione emanato con DPR 23/07/1998 n.323, è assegnato al
Consiglio di classe il compito di attribuire ad ogni alunno, nello scrutino
finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un
apposito punteggio denominato “credito scolastico” – da determinarsi con
riguardo al profitto nonché all’assiduità della frequenza scolastica,
all’interesse ed all’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle
attività complementari ed integrative ed ad eventuale credito formativo – che va
assommato a quello delle prove scritte e del colloquio ai fini dell’assegnazione
del voto dell’esame di stato conclusivo del corso di studi di istruzione
secondaria superiore.
Premesso che l’art.3, commi 2 e 3 dell’O.M.
n.128 del 14 maggio 1999, confermato dall’O.M. 126/00, stabiliscono che:
“I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica
partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe
concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono
di tale insegnamento” (comma 2) e che “l’attribuzione
del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che
degli elementi di cui all’art.11, comma 2, del Regolamento, del giudizio
formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l’interesse con
il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero
l’attività alternativa e il profitto che ne ha
tratto“.
Constatato che in data 15/9/2000 il Tar
Lazio, terza sezione bis, ha dichiarato la legittimità della partecipazione
dell’Irc all’attribuzione del credito scolastico.
Ritenuto, conseguentemente
a dette premesse, che al docente di religione cattolica, quale componente a
tutti gli effetti del Consiglio di classe con compiti assolutamente
corrispondenti a quelli dei docenti delle altre discipline, in sede di scrutinio
finale degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, va riconosciuto,
per gli alunni che abbiano scelto di avvalersi del relativo insegnamento, il
diritto-dovere di partecipare al pari degli altri insegnanti all’attribuzione
del cennato punteggio denominato credito scolastico.
Ciò premesso e ritenuto
il/la sottoscritto/a prof. ______________________ docente di religione
cattolica, considerato che in questa sede gli è stato inibito di partecipare
alle valutazioni e votazioni per l’atttribuzione del credito scolastico,
eccepisce, per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione
cattolica, la illegittimità-nullità per tale parte e profilo delle presenti
operazioni di scrutinio finale e si riserva di impugnare le stesse davanti alla
competente autorità
giudiziaria.


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