Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 – Testo Unico Pubblica Istruzione
Capo II – Carriera scolastica degli alunni.
Art.192 – Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacit di scelte scolastiche e di iscrizione (scuola superiore)
(omissis)
- Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attivit culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
- I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell’art.310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
- La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di et, contenente la specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell’art.310, sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la podest, nell’adempimento della responsabilit educativa di cui all’art.147 del codice civile.
(omissis)
Art.194 – Esami finali nella scuola magistrale
(omissis)
- (…) La prova orale relativa all’insegnamento della religione cattolica non sostenuta dai candidati che scelgono di non avvalersi di tale insegnamento.
(omissis)
Capo III – Insegnamento della religione cattolica e diritti delle altre confessioni religiose.
Sezione I – Insegnamento della religione cattolica
Art. 309 – Insegnamento della religione cattolica
- Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l’insegnamento della religione cattolica disciplinato dall’accordo della Repubblica Italiana e la Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n.121 e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
- Per l’insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d’intesa con l’ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1.
- I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica.
- Per l’insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae.
Art.310 – Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
- Ai sensi dell’art.9 dell’accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con la Legge 25/03/1985, n.121, nel rispetto della libert di coscienza e della responsabilit educativa dei genitori, garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
- All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell’autorit scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
- Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media esercitato, per ogni anno scolastico, all’atto dell’iscrizione non d’ufficio, dai genitori o da chi esercita la potest nell’adempimento della responsabilit educativa di cui all’art.147 del codice civile.
Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione per ogni anno scolastico, a richiesta dell’autorit scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
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