Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n.35 – Riordino della normativa in materia di utilizzazione




Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n.35


Riordino della normativa in materia di utilizzazione del personale della scuola, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421


Omissis


Art. 6 – Supplenze


1. Il conferimento delle supplenze annuali al personale docente ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario pu essere disposto soltanto per la copertura di posti effettivamente vacanti e disponibili in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali ai fini della loro copertura con personale di ruolo e sempre che la vacanza e disponibilit permangono prevedibilmente per l’intero anno scolastico e che ai posti stessi non sia stato assegnato, a qualsiasi titolo, personale di ruolo.


2. Non possono essere disposte supplenze annuali per la copertura dei posti di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.


3. Il conferimento di supplenze temporanee al personale docente ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario limitato al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, anche per gli effetti di cui all’articolo 23 del decreto legge 12 settembre 1983, n.463 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638.


Omissis


5. Gli effetti giuridici ed economici delle nomine del personale supplente annuale e temporaneo, docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario continuano ad essere disciplinati dall’articolo 7, ultimo comma, del decreto legge 26 novembre 1981, n.677, convertito dalla legge 26 gennaio 1982, n.11, che conferisce alle nomine medesime nei limiti della loro durata, solo effetti giuridici e non anche effetti economici, quando il personale nominato non possa assumere servizio in base a vigenti norme di legge.


6. Il provveditore agli studi conferisce le supplenze annuali e quelle supplenze temporanee che siano da disporre sino al termine della attivit didattiche, ad eccezione delle supplenze temporanee fino a sei ore settimanali, le quali restano di competenza del capo di istituto, che le conferisce con la procedura prevista dall’articolo 8, comma 6, del decreto legge 6 novembre 1989, n.357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n.417, tenuto conto anche di quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.


7. A decorrere dall’anno scolastico 1992-1993, la norma di cui al comma 4 dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.417, si applica soltanto quando l’assenza del docente, che riprenda servizio nel periodo successivo al 30 aprile, sia dovuta ad aspettative per infermit e per motivi di famiglia ed abbia avuto una durata continuativa di almeno centocinquanta giorni. Nelle classi terminali dei cicli di studio la durata dell’assenza richiesta ridotta a novanta giorni continuativi. Il docente che, per il verificarsi delle suddette condizioni, non riprenda servizio nella propria classe impiegato per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola.



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