DECRETO LEGGE N. 30 DEL 13 MARZO 2021
Beneficiari | Periodo di fruizione | Durata massima | |
Smart working | |||
Alternativamente,per uno dei genitori |
Dipendente, genitore di figlio convivente minore di anni 16 | Per tutto o parte della durata della DAD, del contagio e della quarantena del figlio? | Fino al 30 giugno 2021 |
Nuovi congedi Covid-19 | |||
Solo se non è possibile lo smart working |
Dipendente, genitore di:
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Per tutto o parte della durata della DAD, del contagio e della quarantena del figlio | Fino al 30 giugno 2021 |
Bonus baby-sitting fino a 100 euro settimanali
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In alternativa alle altre misure |
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Per tutto o parte della durata della DAD, del contagio e della quarantena del figlio | Fino al 30 giugno 2021 |
Bonus baby-sitting fino a 100 euro settimanali (ai dipendenti della scuola NON spetta il compenso di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, art. 2 comma 6 del decreto)
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[1] Si ricorda che il requisito della convivenza sussiste se il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente.
[2] Congedi parentali di cui agli artt.32 e 33 D.Lgs 26 marzo 2001 n.151, fruiti dai genitori a de correre dal 1° gennaio 2021 e fino all’entrata in vigore del DL 30/2021, Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo e con diritto all’indennità specificati e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Snadir – Professione i.r. – 15 marzo 2021
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