Decreto legge n.30 del 13 marzo 2021. Smart working, congedi e bonus baby sitting, le novità

 DECRETO LEGGE N. 30 DEL 13 MARZO 2021

Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena
 
Smart working, congedi e bonus baby sitting, le novità (clicca qui per il file PDF)
 
  Beneficiari Periodo di fruizione Durata massima
Smart working      

Alternativamente,per uno dei genitori

Dipendente, genitore di figlio convivente minore di anni 16 Per tutto o parte della durata della DAD, del contagio e della quarantena del figlio? Fino al 30 giugno 2021
Nuovi congedi Covid-19      
Solo se non è possibile lo smart working

Dipendente, genitore di:

  • figlio convivente1 minore di anni 14 e figlio disabile grave: congedo retribuito al 50% 2 
  • figlio convivente1 fra 14 e 16 anni: congedo non retribuito
Per tutto o parte della durata della DAD, del contagio e della quarantena del figlio Fino al 30 giugno 2021
Bonus baby-sitting fino a 100 euro settimanali 
     
In alternativa alle altre misure
  • Lavoratori iscritti alla gestione separata INPS
  • Lavoratori autonomi
  • Personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico
  • Dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato
  • Lavoratori autonomi iscritti alla Casse di previdenza
Per tutto o parte della durata della DAD, del contagio e della quarantena del figlio Fino al 30 giugno 2021
Bonus baby-sitting fino a 100 euro settimanali (ai dipendenti della scuola NON spetta il compenso di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, art. 2 comma 6 del decreto)
     

 

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[1] Si ricorda che il requisito della convivenza sussiste se il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente.

[2] Congedi parentali di cui agli artt.32 e 33 D.Lgs 26 marzo 2001 n.151, fruiti dai genitori a de correre dal 1° gennaio 2021 e fino all’entrata in vigore del DL 30/2021, Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo e con diritto all’indennità specificati e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

 

 

Snadir – Professione i.r. – 15 marzo 2021

 

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