Dal 1° luglio 2004 rivalutati i limiti di reddito

Assegno
Nucleo Familiare

Dal 1° luglio
2004 rivalutati i limiti di reddito

Il Ministero dell’Econocia e delle Finanze con Circolare
n.25 del 31 maggio 2004
(file pdf)
ha stabilito i nuovi limiti (v. Tabelle
file pdf) di reddito familiare (non
sono ci sono maggiorazioni degli importi) da considerare
ai fini della corresponsione dell’assegno per nucleo
familiare per il periodo 1° luglio 2004 – 30 giugno
2005.
Gli elementi utili per la determinazione dell’assegno
sono due:
1) la composizione del nucleo familiare;
2) il reddito complessivo assoggettabile all’Irpef
facente capo a tutti i componenti il nucleo familiare.
Per quanto riguarda il primo punto:
a) uno stesso nucleo familiare può usufruire soltanto
di un assegno;
b) il nucleo familiare è costituito:
* dai coniugi (con esclusione di quello legalmente ed effettivamente
separato);
* dai figli e loro equiparati (ivi compresi quelli avuti
da precedente matrimonio di età inferiore ai 18 anni
(senza limite di età qualora si trovino, a causa
di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta
e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo
lavoro)
* fanno parte del nucleo familiare i fratelli, le sorelle
ed i nipoti del dipendente o pensionato nel caso in cui
essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito
il diritto alla pensione ai superstiti e sempreché
si trovino ad essere inferiori di 18 anni di età
o inabili a proficuo lavoro (da comprovare con stato di
famiglia o dichiarazione ai sensi dell’art.2 legge
n.15/1968).
Per quanto riguarda, invece, il reddito del nucleo familiare
si deve tener conto dell’ammontare dei redditi complessivi,
assoggettabili all’Irpef, conseguiti dai suoi componenti
nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun
anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno
fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Pertanto, per la determinazione dell’assegno spettante
dal 1° luglio 2004 si deve fare riferimento alla dichiarazione
dei redditi relativa all’anno solare 2003.
E’ importante ricordare che l’assegno non spetta
se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione
o da altre prestazioni previdenziali derivanti da lavoro
dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo.
Le variazioni dei componenti il nucleo familiare devono
essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Per ottenere il nuovo assegno basta una semplice autoattestazione
(file pdf) con firma non autenticata.

Redazione

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(allegato)

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