CREDITI – DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE – ADOZIONI LIBRI RELIGIONE CATTOLICA – SCRUTINI FINALI – VALUTAZIONE DELL’IRC E DEL COMPORTAMENTO -a.s. 2010/2011

CREDITI – DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE – ADOZIONI LIBRI RELIGIONE CATTOLICA – SCRUTINI FINALI – VALUTAZIONE DELL’IRC E DEL COMPORTAMENTO –a.s. 2010/2011 
 
 
I crediti
I "crediti" che possono essere riconosciuti agli alunni al termine dell’anno scolastico sono: crediti formativi e crediti scolastici.
I crediti formativi scaturiscono da esperienze "acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale …" (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l’esame.
Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286; D.M. n.42 del 22 maggio 2007, D.M. n.99 del 16 dicembre 2009), invece, consiste in un punteggio (massimo di 25 punti) attribuito a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate per le singole discipline, utilizzando l’intera scala decimale di valutazione(O.M. n. 128 del 14 maggio 1999; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009art.8 dell’O.M. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011), ed entra a far parte del voto finale complessivo d’esame.
Occorre tener presente che ai sensi del D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 sono state modificate le tabelle per l’attribuzione del credito scolastico. Nell’anno scolastico 2009/2010, la nuova ripartizione dei punteggi si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno. Nell’anno scolastico 2010/2011, l’applicazione si estenderà agli studenti della penultima classe. Infine, nell’anno scolastico 2011/2012 riguarderà anche quelli dell’ultima classe (comma 1, art. 8 dell’O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011).
La commissione di esame, all’unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni e che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;
b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.
Con specifico riferimento al credito scolastico, l’insegnamento della religione cattolica si colloca in modo particolare per due motivi (art. 3 n.1 O.M. n.128/1999; art. 8, comma 13 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009; art.6, comma 3 DPR n.122 del 22 giugno 2009; art. 8, comma 12 dell’O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011) : il primo è dato dalla valutazione, che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio e non dà un voto numerico (art.2, comma 4 e art. 4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009), con la conseguente difficoltà (ma, ovviamente, non impossibilità)ad inserirlo nel calcolo della media matematica; il secondo motivo si evidenzia nella stessa redazione dell’art. 3 dell’O.M. n.128/1999 , dell’art.8 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, dell’art.8 dell’O.M. n.10 prot. 2724 del 30 marzo 2008, dell’art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009, dell’art. 6, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009 e dell’art. 8, comma 12 dell’O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011)nella quale si sceglie di staccare la questione insegnamento della religione dall’insieme delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa nel successivo punto n.2. dell’art. 3 dell’O.M. n.128/1999 , al punto 13 dell’art.8 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007 , al punto 13 dell’art.8 dell’O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, all’art. 8, comma 14 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009, all’art. 8, comma 12 dell’O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010 e art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011).
Dalla lettura del comma 3 dell’art.6 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, dall’art. 8, comma 12 dell’O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010 e dall’art. 8 dell’O.M. n.40 prot.3145 del 6 maggio 2011)si deduce la volontà dell’amministrazione scolastica di affermare un principio generale circa l’insegnamento della religione cattolica: quello della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.
Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto, enunciato come principio generale, concorre a spazzar via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione la quale prevede che nelle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, qualora tale voto risulti determinante, esso diventa un giudizio motivato da riportare a verbale (Art. 25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze dei TAR. Infatti il voto dell’insegnante di religione "ove determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza." (vedi la sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 10 dicembre 1998).
Riepilogando:
– tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico) concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.
– anche l’insegnamento della religione cattolica (a pieno titolo) concorre alla definizione del credito scolastico, ma non contribuisce alla determinazione della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso un giudizio.
Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura del punto n. 3 dello stesso art. 3 dell’O.M. n.128/1999 , dal punto 14 dell’art.8 dell’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007 , dal punto 14 dell’art.8 dell’O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, dal comma 14 dell’art. 8 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009, dall’art.6, comma 3 del DPRn.122 del 22giugno 2009, dall’art. 8, comma 12 dell’O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010 e dall’art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011). L’Insegnamentodella religione cattolicaconcorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando,con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre valoriposti nella banda di oscillazione. Un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico, quindi escluso l’insegnamento della religione cattolica) dà come risultato6 e colloca l’alunno in una banda di oscillazione (per l’ultimo anno) che va da 4 a 5 (il credito scolastico).
Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un credito di 4 o 5 all’interno della banda di oscillazione ?
Sono :
a – valutazione formulata dal docente di religione (attività alternativa ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale odisciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuolasecondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima).
b – assiduità della frequenza scolastica.
c – interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vale per tutte le discipline, anche per l’Insegnamento della religione cattolica).
d – partecipazione alle attività complementari ed integrative.
e – eventuali crediti formativi documentati.
L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e verbalizzata (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 8 n.6; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, art.8, punto 6; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, art. 8, punto 6; comma 6 dell’art.8 dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009; comma 6 dell’art. 8 dell’O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, comma 6 art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011).
Da questo quadro emerge lo spazio dell’insegnamento della religione cattolica nell’ambito dell’attribuzione del credito scolastico, ma non riveste minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità di proporre un progetto educativo religioso (da attuare anche su reti di scuole), che si può attuare attraverso esperienze di "crescita umana, civile e culturale" della persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
I docenti, magari costituendosi in associazione, possono realizzare attività culturali, di educazione all’ambiente, al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di valori.
 
 
Il Documento del Consiglio di Classe
Alla commissione degli esami di Stato deve essere consegnato il documento elaborato dal Consiglio di classe entro il 15 maggio (art.6 dell’O.M. 44 prot.3446 del 5 maggio 2010, art. 6 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011) relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso. In esso vengono illustrati i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti ed ogni altro elemento ritenuto utile per lo svolgimento degli esami. Prima della elaborazione del testo definitivo del Documento. i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte ed osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori, facenti parte dei consigli stessi.
Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe, ha l’obbligo di contribuire alla stesura del Documento, in particolar modo per la parte inerente all’azione educativa e didattica realizzata durante l’anno scolastico (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, art. 6dell’O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009; art. 6 dell’O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010; art. 6 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011). Il docente di religione interviene anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili all’esame di Stato, e interviene sempre nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n. 40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009;O.M. n.44 prot. 346 del 5 maggio 2010; O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011).
 
 
Adozioni libri di testo
Le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal collegio dei docenti nella  prima decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola.
Per l’anno scolastico. 2011/2012 il Miur ha confermato, con la circolare n. 18 del 25 febbraio 2011, le disposizioni e i vincoli previsti dalle circolari n. 16 del 10 febbraio 2009 e n. 23 del 4 marzo 2010
   Ricordiamo quali sono i vincoli previsti:
La cadenza pluriennale (ogni cinque anni per la scuola primaria e ogni sei per la scuola secondaria di I e di II grado) per l’adozione dei libri di testo; la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola nell’arco dei due periodi previsti, “salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze”. Tali esigenze riguardano esclusivamente la “modifica di ordinamenti scolastici ovvero la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet”, come previsto dall’articolo 1-ter della legge 24 novembre 2009, n. 167, di conversione del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134.  La restrizione della scelta ai libri di testo a stampa per i quali l’editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, fatta salva la possibilità per l’Editore di trasformare il medesimo libro di testo nella versione on line scaricabile da internet o mista. L’impegno quinquennale per l’Editore riguarda i testi editi dopo l’entrata in vigore della legge n. 169/2008, a decorrere dall’anno di pubblicazione (copyright).La progressiva transizione ai libri di testo on line o in versione mista. A partire dall’anno scolastico 2012-2013,il collegio dei docenti adotterà esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Il rispetto dei tetti di spesa individuati per le scuole secondarie di I e di II grado.
A seguito dell’avvio la riforma della scuola secondaria di II grado, i collegi dei  docenti, limitatamente alle adozioni per la prima classe della scuola secondaria di II grado, potranno valutare l’opportunità di confermare i testi già adottati ovvero di procedere a nuove adozioni, considerato che i testi in uso potrebbero non rispondere adeguatamente alle “Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento per i licei” e alle “Linee Guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali”, rese pubbliche successivamente alle adozioni medesime. 
I collegi dei docenti, a seguito della recente pubblicazione dei “Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione”, di cui al DPR 11 febbraio 2010, limitatamente alle classi di scuola primaria e secondaria di I grado, potranno confermare ovvero modificare le adozioni relative a tale insegnamento.
Restano confermati i prezzi di copertina dei testi per la scuola primaria, fissati con decreto ministeriale 28 luglio 2010, n. 63, mentre si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni in ordine ai tetti di spesa per l’intera dotazione libraria per la scuola secondaria di I e di II grado.
 
 
Scrutini finali
E’ importante fare una distinzione: la questione dell’attribuzione del credito scolastico da parte dell’insegnante di religione è COSA DIVERSA da quella riguardante la validità del voto del docente di religione in sede di scrutinio e del fatto che esso può essere determinante ai fini della promozione o meno alla classe successiva; il voto dell’insegnante di religione è DETERMINANTE per stabilire l’eventuale promozione o meno alla classe successiva oppure ammissione o meno agli esami e, a sostegno di questo principio, si è pronunciata, come abbiamo sempre segnalato, la stragrande maggioranza della giustizia amministrativa (vedi a proposito la nota sottoriportata “Nota dello Snadir sugli scrutini finali: il voto dell’insegnante di religione è determinante. A.S. 2010/2011”).
 
Valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e del comportamento
La Circolare Ministeriale n.10 prot. 636 del 23 gennaio 2009 e il DPR n.122/2009 hanno determinato un cambiamento sul metodo da utilizzare nella valutazione degli studenti; infatti si afferma che “le espressioni valutative siano riportate con voti numerici espressi in decimi”; tutto ciò, però, non si utilizza per le valutazioni dell’insegnamento della religione cattolica, per la quale si specifica che “è espressa senza attribuzione di voto numerico” (art. 2, comma 4 e art.4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009); nell’insegnamento della religione, infatti, la valutazione riprende ancora oggi una procedura di derivazione concordataria (art.4 della legge n.824/1930) recepita dall’art. 309 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.296.
Quanto alla possibilità per gli insegnanti di religione di esprimere una propria valutazione sul comportamento degli alunni, ribadiamo che non è cambiato nulla rispetto agli anni precedenti.
L’art.2, comma 8 dello schema di regolamento concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1 settembre 2008 n.137, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169” approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009, ribadisce che la valutazione del comportamento degli studenti viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe, così come già precedentemente asseriva il D.M. n. 5 sulla “valutazione del comportamento degli studenti” del 16 gennaio 2009 e poi successivamente ha confermato il DPR n.122/2009.
Si ricorda inoltre che ai sensi del D.P.R. 751/85 e del D.Lgs. 296/94 l’insegnante di Religione Cattolica fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe; pertanto eventuali delibere di collegi dei docenti che escludano il docente di religione dalla valutazione del comportamento degli alunni sono da ritenere illegittime.
 
La Redazione
 
 
Snadir – Professione i.r. – mercoledì 11 maggio 2011

 

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