Covid, denuncia di infortunio e copertura assicurativa del personale scolastico: i chiarimenti Inail

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota n.688 del 5 maggio 2021, in merito ai chiarimenti Inail per quanto riguarda la denuncia di infortunio del personale scolastico positivo al Covid-19 e la copertura assicurativa per studenti e docenti in didattica a distanza o didattica digitale integrata.
 
Qui una sintesi della nota:
 
Responsabilità del datore di lavoro
  • Con provvedimento legislativo (art.42, comma 2, decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27), l’infezione da SARS-Cov-2 in occasione di lavoro è stata equiparata all’infortunio sul luogo di lavoro.
  • La responsabilità del datore di lavoro per contagio del personale in occasione di lavoro è “limitata” alle sole ipotesi di violazione della legge o degli obblighi derivanti dai protocolli e dalle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33.
 
Attività lavorative ad elevato rischio di contagio
  • Insegnanti, dirigenti scolastici, personale ATA, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, tecnici, educatori ed altri, qualora la prestazione lavorativa sia resa in presenza, sono da intendersi esposti ad elevato rischio di contagio.
  • Tutti i casi di malattia-infortunio da Covid-19 debbono essere oggetto di rigorosa istruttoria medico-legale, diretta a verificare l’esistenza di elementi gravi, precisi e concordanti in ordine al fatto che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro.
  • Non tutti i casi di infezione occorsi alle categorie di lavoratori ad elevato rischio di contagio sono automaticamente tutelati e indennizzati dall’Inail.
  • L’Inail è sempre tenuto a verificare, caso per caso, le circostanze dell’infortunio denunciato, anche in ragione dell’ammissibilità della prova contraria (il contagio, ad esempio, potrebbe essere avvenuto in ambito familiare).
 
Obblighi di denuncia:
  • l’obbligo di presentare per via telematica la denuncia/comunicazione di infortunio, nei casi in cui il personale scolastico risulti positivo al Covid 19, sorge esclusivamente in presenza della prescritta certificazione medica di infortunio, rilasciata dal medico che ha prestato la prima assistenza al lavoratore e soltanto se il dirigente scolastico ne conosce i dati di riferimento.
  • La denuncia di infortunio deve essere presentata entro due giorni da quello in cui si ha avuto notizia dell’infezione.
  • La violazione dell’obbligo di presentare denuncia di infortunio in presenza di un certificato medico di infortunio è oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria.
  • L’Inail è tenuto ad istruire il caso di infortunio, non solo in base al certificato medico di infortunio trasmesso dal medico e alla denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro, ma anche su segnalazione del lavoratore, del patronato che lo assiste, nonché dell’Inps, nei casi in cui emerga che l’evento lesivo è da configurare come infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro e non come semplice malattia.
  • le sedi dell’Inail sono tenute a chiedere al datore di lavoro, compresi i dirigenti scolastici, di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria.
  • Fuori da questi due casi (presenza di un certificato medico d’infortunio rilasciato al lavoratore e richiesta di denuncia della Sede Inail), non è ravvisabile alcun obbligo di denuncia/comunicazione in capo ai dirigenti scolastici.
 
Denunce per studenti risultati positivi al Covid-19
  • L’Istituto ha chiarito che l’assicurazione obbligatoria pubblica è prevista per gli studenti direttamente adibiti alle seguenti attività:
a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
c)  attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
  • Sono quindi esclusi gli infortuni non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge, così come l’infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto.
 
Infortuni docenti e studenti durante la didattica a distanza
  • La didattica a distanza è erogata attraverso il collegamento internet e tramite apposite piattaforme e comporta l’utilizzazione diretta da parte dello studente e dell’insegnante di dispositivi elettronici e elettrici che costituiscono di per sé fonti di esposizione a rischio, esattamente come avviene per le attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere attuate con l’ausilio di macchine elettriche, già coperte dall’assicurazione Inail.
  • L’Istituto ha precisato che la copertura assicurativa non può che comprendere anche eventuali lezioni di scienze motorie e sportive erogate in DAD.
  • Per quanto riguarda gli studenti, la copertura assicurativa in caso di didattica a distanza, è la medesima per loro prevista nello svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche e di lavoro effettuate “in presenza” nelle aule scolastiche o in altro luogo specificatamente individuato, sia nell’ambito dell’attività scolastica tradizionale che nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
  • Per quanto riguarda gli insegnanti, già prima dell’introduzione della DAD, la copertura assicurativa è stata prevista:
a)  nelle ipotesi in cui, ai fini dello svolgimento dell’attività, facciano uso di apparecchi/macchine elettriche (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), ovvero frequentino un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine;
b)  come dettato dalle ipotesi particolari in cui siano direttamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche e ad esercitazioni di lavoro
 
 
 
 

 

Snadir – Professione i.r. – 6 maggio 2021 – h.13,00

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