Consiglio di Stato: retribuzione intera ai docenti a T.D. in maternità

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  h 1?_< :$0 dn  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. Reg.Dec. N. 9252 Reg.Ric. ANNO 1996 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t., dal Provveditorato agli Studi di Venezia, in persona del Provveditore p.t., e dall'Istituto Professionale di Stato per il Commercio "Fabio Besta" di Treviso, rappresentati e difesi dallAvvocatura Generale dello Stato e domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12; contro Carla Riedi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Jacobi e Giulio Cevolotto e presso lo studio di questultimo elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele n.269; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, del 16 novembre 1995, n.1382; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2002 relatore il Consigliere dott. Roberto Garofoli. Udito l'Avv. dello Stato Giordano; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. FATTO Con atto del 5.10.1989 il Provveditore agli Studi di Treviso nominava lattuale appellata supplente annuale di materie giuridiche ed economiche presso lIstituto Fabio Besta per lanno scolastico 1989/1990. La Riedi, trovandosi in situazione di astensione obbligatoria per puerperio, assumeva effettivo servizio solo in data 18.12.1989; lAmministrazione, quindi, non le corrispondeva la retribuzione prevista per tutto il periodo di astensione obbligatoria, ritenendo cos di dare applicazione allart.7, D.L. 26.11.1981, n.677, conv. nella L. 26.1.1982, n.11. In accoglimento del ricorso proposto in primo grado dallattuale appellata il Giudice di prima istanza, muovendo dallassunto dell'efficacia temporalmente circoscritta allanno scolastico 1981-1982 del citato art. 7, D.L. 26.11.1981, n. 677, conv. nella L. 26.01.1982, n. 11, ha riconosciuto il diritto della Riedi a percepire il trattamento economico spettante per il periodo di astensione obbligatoria, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria. Insorge lappellante chiedendo lannullamento della sentenza impugnata. Alludienza del 22 gennaio 2002 la causa stata ritenuta per la decisione. DIRITTO Lappello infondato e va pertanto respinto. Con lunico motivo di appello lAmministrazione sostiene lerroneit della sentenza nella parte in cui ha affermato lefficacia temporalmente circoscritta allanno scolastico 1981-1982 dellart. 7, D.L. 26.11.1981, n.677, conv. nella L. 26.1.1982, n. 11, a tenore del quale la nomina del personale incaricato e supplente, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa. Si tratta di questione gi esaminata dalla Sezione al cui pi recente indirizzo il Collegio ritiene di aderire. Come gi sostenuto, infatti, il citato art. 7 deve ritenersi abrogato dallart. 8 D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito in legge, dalla l. 1 giugno 1991, n. 166, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale. Il predetto art. 8, in ordine al trattamento economico delle lavoratrici madri dipendenti da amministrazioni pubbliche, dispone che l'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, va interpretato nel senso che il trattamento economico previsto dal combinato disposto degli articoli 15, primo comma, e 17 della medesima legge si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (e quindi anche al personale docente della scuola), dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. Tale trattamento economico viene corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza. Trattandosi di norma interpretativa ha effetto retroattivo e, comunque, quale ius superveniens, trova applicazione anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge (Cons. Stato, sez.VI, 8 ottobre 2001, n. 5261). Alla stregua delle suesposte argomentazioni lappello va quindi respinto. Sussistono giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorit amministrativa. Cos deciso in Roma, il 22 gennaio 2002, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giorgio GIOVANNINI Presidente Sergio SANTORO Consigliere Pietro FALCONE Consigliere Domenico CAFINI Consigliere Roberto GAROFOLI Consigliere Est. Presidente Consigliere Segretario DEPOSITATA IN SEGRETERIA il..................................... (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Add........................................copia conforme alla presente stata trasmessa al Ministero.............................................................................................. a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria N.R.G. 9252/96 PAGE  PAGE 5 DFR 2<=>FLP\

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