CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA)

LA NORMATIVA STATALE E SCOLASTICA CHE REGOLA IL CONGEDO PARENTALE (GIÀ ASTENSIONE FACOLTATIVA)
 
Il congedo parentale, più comunemente noto con il nome di astensione facoltativa,  è  ancora regolato – in via generale – dal D.Lgs 151/2001 (T.U.), nonostante le modificazioni ed integrazioni che ha subito il testo con il passare degli anni. A seguito del D.lgs 148 del 14 settembre 2015, tutte le modifiche apportate dal D.lgs 80 del 15 giugno 2015 al Testo Unico di Tutela della Maternità e Paternità (D.Lgs 151/2001), diventano strutturali e, dunque, applicabili negli anni successivi.
Il CCNL 2006-2009, contratto collettivo nazionale della scuola attualmente in vigore, ha recepito le disposizioni del vecchio T.U. negli artt. 12 (personale a T.I.) e 19 (personale a T.D.).
 
I beneficiari del congedo
Il congedo parentale “propriamente detto” (ex astensione facoltativa) spetta, al pari del congedo di maternità (ex astensione obbligatoria), a tutto il personale scolastico senza alcuna distinzione alcuna tra quello assunto a tempo indeterminato e determinato. Ne beneficiano anche coloro che hanno un contratto di part time o di  supplenza “breve”. E’ bene sottolineare che tale diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori1, ma viene meno qualora, nel periodo di congedo, il figlio venisse a mancare per morte sopraggiunta.
Tuttavia, affinché si possa beneficiare di tale diritto vi deve essere un rapporto di lavoro in atto, all’inizio e durante il periodo di congedo richiesto. Più specificatamente, per quanto riguarda la questione della “presa di servizio”, essa si configura come requisito necessario per il perfezionamento del rapporto di lavoro qualora il dipendente dovesse assumere l’incarico per la prima volta o successivamente ad un’eventuale interruzione del rapporto di lavoro stesso. Non è necessaria, di contro, nei casi in cui il personale scolastico, anche assunto a contratto a termine, è già in congedo di maternità o in interdizione per gravi complicanze della gestazione e accetti un nuovo incarico.    
 
La domanda di fruizione del congedo
Per fruire del diritto al congedo parentale è necessario produrre una domanda al dirigente scolastico, che dovrà essere corredata da autocertificazione attestante il rapporto di maternità/paternità oppure della condizione di genitore “unico”, l’età del figlio e, in tali casi, anche del reddito lordo annuale. Oltre a ciò, è necessaria una dichiarazione dell’altro genitore che specifichi gli eventuali periodi fruiti in precedenza; in alternativa,  che intenda non fruire di tale diritto o specifichi che non sia nella condizione di poterne fruire.  Con il novellato comma 3 dell’articolo 32, il termine di preavviso al datore di lavoro diventa di cinque giorni; nel caso di fruizione ad ore, è pari a due giorni. Il CCNL della scuola precisa che la domanda, in presenza di particolari situazioni che impediscono il rispetto della tempistica ordinaria, può essere inoltrata anche quarantotto ore prima della fruizione del congedo.
 
La fruizione del periodo del congedo
Secondo quanto disposto dall’art.32 c.1 D.lgs 151/2001, novellato dall’art. 7 del D.lgs 80/2015, il congedo parentale potrà essere richiesto fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. Nel caso di minori in adozione o affidamento i dodici anni si calcolano a partire dalla data di ingresso in famiglia.
 
Le norme consentono alla madre o al padre di assentarsi dal lavoro per un periodo di 6 mesi. Il padre può fruire del periodo di astensione facoltativa anche contemporaneamente alla madre.
L’astensione non deve superare comunque i 10 mesi complessivi. Tuttavia, se il padre si astiene dal lavoro per più di 3 mesi, il limite di astensione complessiva diventa di 11 mesi e il limite del padre passa da 6 a 7 mesi. Inoltre, il padre può richiedere il congedo anche nel periodo post partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei permessi giornalieri di allattamento. Allorché uno di essi sia nella condizione di “genitore unico” il periodo di fruizione di quest’ultimo  è elevabile a 10 mesi. Ciononostante, la situazione di genitore “single” non configura  automaticamente la condizione di “genitore solo”. Pertanto, è necessario che sia certificato uno dei seguenti eventi: a) morte dell’altro genitore; b) mancato riconoscimento del figlio (anche nel corso dei primi otto anni di età del figlio); c) affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore.
Il congedo parentale può essere fruito in due diverse modalità: in modo continuativo e in modo frazionato2. Nel primo caso, verranno inclusi nel conteggio anche i giorni festivi intermedi, l’eventuale giorno libero ed i periodi di sospensione didattica. Nel caso di fruizione frazionata, invece, è opportuno fare alcune precisazioni data impropria applicazione dell’art.12 c.6 del CCNL3 da parte di alcuni dirigenti scolastici che, alla luce di una lettura parziale di una vecchia Nota del Tesoro  del 15 giugno 19994,  obbligano il docente a recarsi fisicamente a scuola nel primo giorno di sospensione delle lezioni o addirittura consigliano di anticipare di un giorno la ripresa dal servizio, soprattutto nel caso in cui il docente manifesti la volontà di volersi assentare nuovamente a partire dal primo giorno utile di lezione dopo la sospensione delle attività didattiche. A tal proposito, è utile sottolineare che l’art. 12 del CCNL si riferisce ai “giorni festivi” e non al periodo di “sospensione delle lezioni”. In quest’ultimo caso non esiste nessuna norma di legge o contrattuale che legittima l’Amministrazione a pretendere che il docente si rechi a scuola nel primo giorno utile delle vacanze  senza che sia programmata alcuna attività funzionale all’insegnamento, per interrompere il congedo. Comunque, dato che la decorrenza e il termine del periodo di congedo parentale è esclusiva prerogativa del dipendente, nulla vieta al docente di inviare il primo giorno di sospensione delle lezioni una comunicazione, nella quale venga espressa la propria volontà di riprendere il servizio a scuola e, contestualmente, un ulteriore motivata istanza, nel caso il docente volesse fruire di un ulteriore periodo di congedo parentale dal giorno della ripresa delle lezioni.
L’art.32 c.1 ter D.lgs 151/2001, modificato dall’art.7 c.1 lett. b) D.lgs 80/2014, introduce la possibilità di scelta tra fruizione giornaliera o oraria del congedo parentale, in conformità della Legge 228/2012 e in attuazione della direttiva europea 2010/18/UE. Nel caso in cui la contrattazione collettiva non regoli la fruizione oraria, il genitore lavoratore avrà diritto ad utilizzarla in misura non superiore alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga che ha preceduto la richiesta di congedo (per il personale docente si calcola la metà dell’orario della giornata in cui si presta servizio). Non è consentito cumulare la fruizione del congedo a ore con altre tipologie di permessi5.
 
Frequenza a corsi di formazione nel periodo di congedo
Nessuna norma impedisce al personale scolastico di frequentare corsi di specializzazione o di aggiornamento mentre fruisce dei giorni di congedo parentale. Questo perché durante il periodo di congedo parentale il dipendente non è soggetto ad alcun obbligo di reperibilità, come nel caso di assenza per malattia. Diverso è, invece, il discorso dello svolgimento di altra attività lavorativa mentre si è in congedo parentale. A tale proposito la giurisprudenza ha più volte affermato che si configura un abuso, per sviamento dalla funzione propria del diritto, qualora si accerti che il periodo di congedo viene utilizzato per svolgere una diversa attività lavorativa, non essendo rilevante il fatto che lo svolgimento di tale attività contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia6.
 
L’indennità e la valutazione del periodo di congedo
L’attuale CCNL scuola, prevedendo un trattamento più favorevole rispetto dal T.U., dispone che il personale scolastico abbia diritto alla retribuzione intera per i primi 30 giorni e che il periodo è utile alla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità, indipendentemente che essi siano richiesti nei primi tre anni di vita del figlio7. I restanti 5 mesi sono retribuiti con un’indennità pari al 30% riducendo in misura proporzionale le ferie e la tredicesima mensilità, mentre il periodo residuo è retribuito al 30% solo qualora il soggetto richiedente abbia un reddito annuo inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione annualmente determinato da una circolare INPS8.
In ogni caso, tutti i periodi – retribuiti e non – sono validi ai fini dell’anzianità di servizio, in quanto sono da considerarsi a tutti gli effetti servizio “effettivo”.
 
Claudio Guidobaldi
 
 
 
 
 


 
________________________________________________________________
1. Le norme citate fanno riferimento alla “madre”, al “padre”, ai “genitori” ed ai “lavoratori” e mai utilizzano termini come “moglie” o “marito”, lasciando intendere che per essere titolari di tale diritto non è necessario dimostrare alcun coniugio.
2.Nonostante che l’art.1 c.339 della Lg 228/2012 (legge di Stabilità 2013) preveda che il congedo parentale possa essere fruito anche in ore, bisognerà attendere la stipula del nuovo CCNL affinchè tale modalità possa essere fruita anche dal personale scolastico.
3. “I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5 [congedo parentale e malattia del bambino], nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi.
Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.”
4. “[…] poiché la funzione docente si esplica non solo con l’insegnamento ma anche con la partecipazione ad altre attività individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio” (Nota del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato 108127 del 15 giugno 1999).
5. Si osserva che la fruizione oraria del congedo parentale presenta difficoltà applicative nel caso di rapporto di lavoro part time. A parere dello scrivente sarebbe opportuno un maggiore approfondimento da parte degli organi preposti alla sua regolamentazione.
6. Cfr. Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 16207/2008. Più di recente, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che una lavoratrice in congedo obbligatorio di maternità non può essere esclusa da un corso di formazione proprio a causa della fruizione del congedo obbligatorio in quanto, questo costituisce un trattamento contrario al diritto dell’Unione (Sentenza C-595/12 del 6 marzo 2014).
7. Da ricordare che a pochi mesi dalla stipula del CCNL scuola, il Miur emanò una circolare che riprendendo il Parere del Ministero dell’economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGF, fornito in data 25 ottobre 2007, stabiliva in modo unilaterale che solo nei primi tre anni di vita del bambino si potesse avere untrattamento più favorevole. (Nota Miur 24109 del 20 dicembre 2007). Dopo diverse sentenze, l’orientamento interpretativo sembra attestarsi verso una lettura meno restrittiva di quella data dal Miur (in particolare si veda: Sentenza Tribunale di Sassari 1424/11, Sezione lavoro).
8. I periodi residui però possono essere coperti da contribuzione figurativa.
 

 

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *