CONGEDI PARENTALI
Se
la legge n.53 dell’8 marzo del 2000 ha rivisto la normativa
sui congedi parentali (cfr.
quadro riassuntivo in formato Adobe Acrobat
PDF; v. anche Le
nuove norme sulla Maternit e Paternit) apportando modifiche
migliorative alla legge n.1204 del 30-12-1971, il CCNL del
15 marzo 2001 ha portato novit riguardo al trattamento economico
relativo
La novit fondamentale sta nel fatto che per le disposizioni
riguardanti il trattamento economico si applicano le stesse
condizioni sia per il personale con contratto a tempo indeterminato
che per il personale a contratto a tempo determinato. La normativa
precedente, invece, prevedeva trattamenti economici diversificati
a secondo del tipo di contratto: condizioni pi favorevoli
per coloro che erano in possesso di un contratto a tempo indeterminato
e condizioni pi svantaggiose per coloro che avevano un contratto
a tempo determinato e fra questi ultimi i docenti di religione.
L’art.11 del CCNL del 15 marzo 2001 stabilisce che al personale
della scuola, lavoratore o lavoratrice,:
* nel periodo di astensione obbligatoria spetta l’intera retribuzione
fissa mensile (comma3);
* nel periodo di astensione facoltativa i primi trenta giorni,
computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili
anche in modo frazionato, …..sono retribuiti per intero
(comma5);
* nel periodo di astensione per malattie del bambino, fino
al compimento del terzo anno di vita, sono riconosciuti trenta
giorni retribuiti per intero per ciascun anno di et del bambino,
computati complessivamente per entrambi i genitori (comma6).
Da quanto detto ne consegue che, con la stipula di questo
ultimo contratto, viene a cadere quella discriminazione (80%
della retribuzione fissa mensile nel periodo della astensione
obbligatoria) che tante volte i docenti di religione ci hanno
sottoposto e alla quale fino all’emanazione di questa disposizione
normativa non si era potuto porre rimedio.
Salvatore Modica