confermata ai docenti del secondo contingente il mantenimento della posizione retributiva acquisita
con la nota prot. 2220 del 4 agosto 2006 il ministero della pubblica istruzione ha accolto la segnalazione tecnica presentata dallo snadir al sottosegretario, letizia de torre e al direttore generale per il personale della scuola, dott. giuseppe cosentino sulla necessità di ribadire le indicazioni presenti nella nota prot.983 del 9 giugno 2005 – confermata dall’art. 1 ter della legge n.27 del 3 febbraio 2006, la quale ha disposto che “..il trattamento economico attribuito all’atto della stipula del contratto a tempo indeterminato sarà provvisoriamente corrispondente a quello percepito con l’ultima retribuzione attribuita singolarmente a ciascun docente in qualità di incaricato all’insegnamento della religione cattolica con contratto a tempo determinato. successivamente al superamento del periodo di prova si procederà all’attribuzione stipendiale definitiva”.
pertanto, ai docenti di religione neo immessi in ruolo con il secondo scaglione sarà attribuita la prima posizione stipendiale (0-2 anni) ed un assegno ad personam derivante dalla differenza tra lo stipendio percepito al 31 agosto 2006 e quello spettante in prima fascia. in questo modo i colleghi neoassunti non avranno alcuna decurtazione stipendiale, tranne per la retribuzione professionale docenti che sarà attribuita – a coloro già inquadrati nelle fasce da 15 in poi – con una certa riduzione ; dopo il superamento dell’anno di prova si avrà diritto ad una nuova ricostruzione di carriera con attribuzione della definitiva posizione stipendiale.
la redazione