Concorso
IdR
La questione delle riserve
La sezione F ("Altre dichiarazioni") del modello
di domanda di partecipazione al concorso degli insegnanti
di religione riportava un primo riquadro nel quale indicare
eventuali titoli di riserva. Molti colleghi hanno barrato
la casella "N", trovandosi nella condizione di
invalido civile con una percentuale d’invalidità
permanente non inferiore al 46%, come prescrive l’art. 7
del decreto legislativo 23 novembre 1988 n.509.
Il riconoscimento del titolo di riserva nei concorsi pubblici
per la scuola comporta per gli interessati il vantaggio
di essere assunti in via prioritaria, nella misura del sette
per cento sul totale dei nominativi indicati nella graduatoria
generale di merito (Art. 3, legge 12 marzo 1999 n. 68).
Per analogia con quanto indicato nella C.M. 7 novembre 2000,
n.248, è plausibile pensare che il sette per cento
possa essere riferito al ruolo della scuola primaria e,
distintamente, al ruolo della scuola secondaria e, con ulteriore
specificazione territoriale, ai docenti inseriti nelle graduatorie
delle singole diocesi.
Ciò ha suscitato larghe speranze in chi si trova
nella condizione di invalido civile (con percentuale non
inferiore al 46%), speranze, tuttavia, immediatamente ridimensionate
dal fatto che per beneficiare della riserva è indispensabile
l’iscrizione nelle liste speciali del collocamento e, quindi,
occorre trovarsi in stato di disoccupazione, condizione
questa del tutto estranea ai docenti di religione incaricati
annuali, in servizio nella scuola per 365 giorni l’anno.
E’ vero che l’art. 16, comma 2, della già citata
legge 12 marzo 1999 n. 68, a proposito dei concorsi presso
le pubbliche amministrazioni, afferma che "I disabili
che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici
possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo
di cui all’articolo 3, anche se non versino in stato di
disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati
nel concorso", ma tale articolo, nell’interpretazione
dei Giudici del TAR "va inteso nel senso che lo stato
di disoccupazione, pur sempre indefettibile al momento della
domanda di partecipazione al concorso, non è necessario
che permanga sino al momento dell’assunzione dei riservisti:
difatti lo spirito della norma è quello di tutelare
quanto più possibile il diritto al lavoro dei disabili,
consentendo agli stessi di usufruire dei benefici previsti
dalla legge anche se lo stato di disoccupazione, esistente
al momento della domanda, sia cessato durante i tempi (talora
molto lunghi) di espletamento delle procedure concorsuali".
T.A.R. Toscana, sez. I, 29 aprile 2002, n. 887 (puoi scaricare
il documento al seguente indirizzo documenti.asp?idsezione=27).
La stessa interpretazione troviamo anche nella C.M. 7 novembre
2000, n.248 (Prot. n.D1/9889): questa evidenzia l’innovazione
rispetto alla precedente norma (Art. 19, legge n.482/68)
che prevedeva lo stato di disoccupazione al momento della
domanda e dell’assunzione, e rileva che, con la nuova legge
12 marzo 1999 n. 68, l’immissione in servizio del personale
disabile prescinde dalla sussistenza dello stato di disoccupazione
al momento dell’assunzione stessa.
E’ evidente, allora, che ben pochi potranno usufruire della
riserva "N", in quanto il criterio dello stato
di disoccupazione, utile in un concorso ordinario cui partecipano,
in gran parte, giovani laureati, è difficilmente
applicabile in un concorso riservato, rivolto a chi, come
nel caso degli Idr, deve poter vantare almeno quattro anni
di servizio continuativo. Questa è l’indicazione
di ciò che avverrà se le Commissioni, nelle
varie Regioni d’Italia, verificheranno non solo il testo
della legge ma anche l’interpretazione giurisprudenziale
che della stessa hanno fornito le sentenze già pronunciate.
Anche in questo caso una indicazione ufficiale da parte
del MIUR sarebbe risultata opportuna per evitare possibili
valutazioni contraddittorie tra una regione e l’altra delle
documentazioni consegnate dai docenti al termine delle prove
concorsuali.
Ernesto Soccavo
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