Con il Concorso gli IdR si confermano categoria ad alta professionalità

Con il
Concorso gli IdR
si confermano categoria ad alta professionalità

Ed ora la
Curie procedano al rilascio dell’idoneità tramite
un “concorso”
agli insegnanti di classe e di sezione che vogliono insegnare
religione

Il concorso riservato per gli insegnanti di religione cattolica
è prossimo a concludersi e forse è tempo per
una prima riflessione. Le situazioni nelle diverse Regioni
sono apparse subito molto diversificate. Innanzitutto diversi
sono stati i tempi relativi alle correzioni degli elaborati
in quanto alcune Regioni contano poche centinaia di docenti,
altre, invece, diverse migliaia; di conseguenza alcune Regioni
hanno potuto convocare in tempi ridotti i docenti alla prova
orale ed hanno poi pubblicato gli esiti finali.
La correzione della prova scritta è stata conclusa
in tutte le Regioni entro luglio; ciò ha determinato
la possibilità di conoscere, in tempi diversi, i
dati percentuali relativi al numero dei docenti ammessi
alla prova orale: il 94% nella scuola primaria e infanzia
e il 97% nella scuola secondaria di 1° e 2° grado.

I dati disaggregati per Regione, purtroppo, fanno emergere
alcune aree geografiche dove oggettivamente eccessivo è
risultato il numero dei non ammessi.
Per questi docenti lo SNADIR si è immediatamente
mobilitato per garantire loro la possibilità di essere
assistiti da un legale per la presentazione dei ricorsi
agli organi competenti e per far sentire il suo disappunto
nelle sedi competenti, in quanto se è da ritenersi
"fisiologico" di ogni concorso un certo numero
di non ammessi agli orali è altrettanto vero che
la natura di concorso riservato avrebbe consentito una valutazione
fondata anche sul dato "professionale" più
(e prima ancora) che su quello meramente nozionistico. E
se anche altri si fossero convertiti alla legittima richiesta
dello Snadir del corso di preparazione al concorso, cioè
un corso-concorso, oggi certamente non avremmo assistito
alla rude selezione tipica dei concorsi ordinari. Un corso
di preparazione al concorso svolto dagli stessi commissari
avrebbe dato l’opportunità a tutti i candidati al
concorso riservato di prepararsi in modo più conveniente
alle prove di esame.
E’ anche vero che l’originario disegno di legge Moratti
sullo stato giuridico dei docenti di religione prevedeva
l’immissione in ruolo previo superamento di un effettivo
concorso ordinario e che soltanto il forte impegno dello
Snadir ha permesso di farlo assomigliare decisamente ad
un corso-concorso: ad esempio la valutazione del servizio
appartiene soltanto ai corsi abilitanti riservati; senza
tale valutazione l’approvazione del testo originario della
Moratti avrebbe comportato un azzeramento delle posizioni
lavorative di tutti i candidati al concorso.
Ciò premesso bisogna tuttavia riconoscere che sul
piano nazionale il meccanismo concorsuale ha funzionato
in modo adeguato ed ha fatto emergere, soprattutto nella
fase dei colloqui, il valore professionale dei docenti di
religione. Non pochi commissari d’esame sono rimasti positivamente
impressionati nello scoprire gli incarichi scolastici ricoperti
dagli Idr: vicari e collaboratori dei Dirigenti scolastici,
responsabili di funzioni strumentali, responsabili di progetti,
docenti nelle TIC.
Ci sono poi le numerose questioni aperte.
Circa gli organici sembra oramai fondata la previsione di
una prima immissione in ruolo, per l’anno scolastico 2004/05,
a copertura di almeno il 42% delle cattedre in organico,
cui seguirà, nel successivo anno scolastico, l’immissione
in ruolo di un ulteriore 14% circa e allo stesso modo avverrà
nell’ultimo anno di vigenza della graduatoria di concorso
(arrivando così all’intero 70% fissato dalla legge).
Lo Snadir ha fortemente insistito per l’utilizzo dell’intero
70% sin dal primo anno, ma sia il MIUR che il MEF hanno
resistito.
Siamo in attesa della firma del decreto autorizzativo del
MIUR che consentirà l’immissione in ruolo dei primi
docenti di religione. Il MIUR con Nota n.65 del 22 luglio
2004 ha emanato la tabella sulla rilevazione regionale dei
posti in organico degli insegnanti di religione.
In ogni caso ogni Regione avrà nel triennio la nomina
in ruolo sul 70% dell’organico, così come previsto
dalla legge n.186/2003; ogni Direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale distribuirà questi posti (del 70%) in modo
proporzionale in ogni Diocesi e per ciascuno dei due ruoli
(scuola primaria e infanzia; scuola secondaria di 1°
e 2° grado). Sarà, altresì, possibile
costituire, ai sensi dell’art.1, comma 1 della legge 186/2003,
posti di insegnamento sul medesimo ruolo regionale: tra
scuola primaria e dell’infanzia; tra scuola secondaria di
1° e di 2° grado.
Premesso che il primo di settembre tutti i docenti riprenderanno
servizio nelle loro sedi, già occupate nel trascorso
anno scolastico, gli Uffici scolastici regionali dovranno
poi, appena possibile, convocare i docenti collocati in
graduatoria in posizione utile per la firma del contratto
a tempo indeterminato e collocarli nelle sedi – precedentemente
stabilite del Direttore Generale Regionale – indicate dagli
Ordinari diocesani.
Nelle Regioni dove la procedura concorsuale (graduatorie
definitive) sarà conclusa entro il 20 agosto 2004
sarà certamente possibile l’immissione in ruolo sin
dal 1° settembre 2004; per quanto riguarda le altre
Regioni che concluderanno la procedura entro novembre 2004
sarà possibile il riconoscimento della decorrenza
giuridica del contratto già a partire dal 1°
settembre 2004. Sarebbe però possibile, dato che
il periodo lavorativo in ogni caso è già stato
retribuito, far decorrere in queste Regioni le nomine dal
giorno in cui si assume servizio nella nuova sede (= sede
della nomina in ruolo).
E’ importante in questo particolare e delicato passaggio
verso la nuova procedura delle nomine in ruolo dei docenti
di religione che le diocesi non assumano nuovo personale
senza prima aver esaurito le graduatorie del concorso riservato
e gli elenchi di coloro che non hanno superato il concorso.
In primo luogo sarebbe opportuno che i vincitori di concorso
non assunti in ruolo abbiano la precedenza nell’assegnazione
dei posti ricadenti nella quota da coprire nel resto del
triennio e in quelle del 30%; subito dopo assegnare i posti
nella quota del 30% al personale non vincitore del concorso;
infatti l’esito negativo del concorso non è una valutazione
sulla professionalità del docente che l’ordinario
diocesano ha verificato ed attestato. Un deciso impegno
dello Snadir nei prossimi anni sarà indirizzato,
come abbiamo già più volte scritto su questo
notiziario, per la trasformazione della graduatoria derivante
dall’attuale concorso in graduatoria permanente ad esaurimento
e per coloro che non hanno superato il concorso riservato.

E’ bene ricordare che nella quota del 30% sarà possibile
proporre nomine per un orario inferiore a quello previsto
per la cattedra; invece per la quota del 70% (nomine in
ruolo) sin dall’atto di assunzione (art.36 del CCNL 24 luglio
2003) sarà possibile costituire rapporti di lavoro
a tempo parziale nella misura massima del 25% di ognuno
dei due organici e, ovviamente, entro i limiti di spesa
previsti per la dotazione organica. Occorre tener presente
che sarà altrettanto possibile alla scadenza dei
due anni obbligatori (art.11 dell’446 del 22 luglio 1997
prot. n. 17840/BL) chiedere sulla base di motivate esigenze
la trasformazione a tempo pieno.
Altra questione importante da chiarire riguarda l’anno di
prova e di formazione a seguito dell’immissione in ruolo.
La legge n.186/2003 non prevede né il periodo di
prova né quello di formazione. Ora, essendo questo
concorso riservato a docenti con il requisito dell’anzianità
di servizio di almeno quattro anni (quindi personale già
formato), sarebbe giusto da parte del MIUR richiedere soltanto
il periodo di prova.
Poiché l’insegnante di religione cattolica è
assunto nei ruoli dello Stato tramite un concorso pubblico,
sarebbe altrettanto serio che gli insegnanti di classe e
sezione disponibili all’insegnamento della religione cattolica
venissero riconosciuti idonei attraverso una procedura simile
a quella concorsuale (ad esempio 300 ore di formazione +
esame finale), ovviamente gestita dagli ordinario diocesani.
In ogni caso sarebbe ora che le diocesi revocassero l’idoneità
a quegli insegnanti di classe o di sezione che in questi
anni non hanno svolto l’insegnamento della religione cattolica
o non hanno partecipato ai corsi di formazione promossi
dagli uffici scuola diocesani.
Si apre, oggi, nella scuola italiana, un capitolo nuovo
che vede gli insegnanti di religione inseriti a pieno titoli
negli organici delle scuole statali … vincitori di
un concorso pubblico come gli altri … docenti tra i
docenti. Se la prassi aveva già consolidato questa
collocazione, nel corso di questi venti anni che ci separano
dalla revisione del Concordato, adesso tale riconoscimento
viene anche sancito sul piano giuridico.
E’ una grande soddisfazione professionale per tutti gli
Idr ed è la sollecitazione a fare sempre meglio per
gli anni futuri, consapevoli del ruolo che, in modo sempre
più rilevante, svolgerà la formazione scolastica
nell’ambito della cultura e delle scienze religiose; un
insegnamento non catechistico, rispettoso della laicità
dello Stato, integrato con i percorsi formativi delle altre
discipline.

Orazio Ruscica

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