CNPI – Parere Scuola-lavoro 15/7/2004

Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione


Parere Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del
15 luglio 2004 prot. n. 11672
Parere sullo schema di decreto legislativo concernente la
definizione delle norme generali relative all’alternanza
"scuola-lavoro", ai sensi dell’art. 4 della legge
28/3/2003, n. 53

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Adunanza del 15 luglio 2004
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la lettera del Direttore Generale per gli Ordinamenti
Scolastici prot. n. 39/Segr. in data 18/5/2004, con la quale
è stato chiesto il parere di questo Cnpi circa l’argomento
in oggetto citato;
Veduti gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16/4/1994;

Veduto il parere in sede istruttoria reso congiuntamente
dai comitati orizzontali per la scuola secondaria superiore
e per gli istituti di istruzione artistica in data 15 luglio
2004;

Dopo ampio e approfondito dibattito,
ESPRIME

il proprio parere nei seguenti termini:

Premessa
In premessa, il Cnpi dichiara di adottare il metodo della
comparazione, ovvero mettendo a confronto il testo della
legge n. 53/2003 con il dettato dello schema di decreto,
nell’intento di pervenire ad una lettura oggettiva e, quindi,
alla formulazione del parere richiesto, da intendersi in
termini di osservazioni e rilievi, sulla base di una puntuale
e sistematica analisi.
Il Cnpi ritiene tuttavia che l’ermeneutica del testo legislativo
in esame postuli il richiamo ad elementi di contesto che,
lungi dall’avere natura solo formale, sembrano incidere
significativamente sull’attuazione dell’alternanza e sul
ruolo che essa riveste all’interno del Sistema educativo
dell’istruzione e dell’istruzione e formazione professionale,
quali:

• la mancanza di provvedimenti definitivi che traccino
il quadro del secondo ciclo e definiscano gli obiettivi
di apprendimento in coerenza con i livelli essenziali delle
prestazioni e il profilo di uscita degli alunni;
• le incertezze gravanti circa l’estensione del principio
di autonomia, costituzionalmente garantito, anche alle istituzioni
formative e non solo a quelle scolastiche;
• la carenza di linee di riferimento relative alle
modalità organizzative ed all’individuazione delle
risorse umane e finanziarie;
• l’assenza di una chiara identificazione dei profili
e dei requisiti che le imprese coinvolte devono possedere.

Tanto premesso, il Cnpi fa rilevare che l’alternanza scuola-lavoro,
anche alla luce del dettato di cui all’art. 4 della legge
n. 53/2003, debba essere intesa come strategia didattica
del secondo ciclo, in grado di rispondere a bisogni formativi
individuali connessi con diversi stili cognitivi di apprendimento
per mettere l’allievo nelle condizioni di percepire la complessità
del Sistema del lavoro, favorire forme di auto-orientamento
scolastico e professionale e promuovere l’acquisizione di
conoscenze, abilità e competenze, muovendo da problemi
concreti, contestualizzati e connessi all’esperienza lavorativa.

In tal senso l’alternanza, lungi dall’essere un percorso
limitato solo ad alcuni indirizzi o destinato al recupero
di alunni in difficoltà, si configura come metodologia
d’insegnamento/apprendimento atta a perseguire finalità
educative e formative nell’ambito del Sistema dei licei
e del Sistema dell’istruzione e della formazione professionale,
anche ai fini della correlazione dell’offerta educativa
con lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio
e del raccordo tra la formazione d’aula e l’esperienza pratica.

Il Cnpi, pur valutando positivamente la definizione che
all’art. 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo
si dà dell’alternanza "come modalità
di realizzazione della formazione del secondo ciclo",
non può non rilevare l’incongruenza esistente tra
detta definizione e quella che si dà all’art. 2,
comma 2, là dove l’alternanza è intesa come
"Sistema". Al riguardo, il Cnpi, nell’evidenziare
che una siffatta definizione contraddice apertamente sia
il dettato di cui all’art. 4 della legge n. 53/2003, sia
l’intero impianto del Sistema educativo dell’istruzione
e dell’istruzione e formazione professionale, ritiene necessario
che siano prefigurate già nel testo del decreto tutte
le condizioni di fattibilità dell’alternanza come
metodologia didattica. Si impone di conseguenza l’esigenza
di definire in termini chiari ed inequivocabili:

• le competenze delle istituzioni scolastiche o formative;

• il ruolo del tutor interno;
• i criteri a tutela della spendibilità dei
crediti formativi e dei titoli di studio conseguiti.

Tutte questioni queste che assumono una significativa rilevanza
strategica alla luce dei provvedimenti previsti per l’attuazione
delle norme regolamentanti il diritto-dovere all’istruzione
ed alla formazione e per l’intreccio esistente tra gli ambiti
di competenza delle istituzioni scolastiche operanti in
regime di autonomia e quelli spettanti alle regioni sulla
base delle disposizioni di cui all’art. 117 del novellato
Titolo V della Costituzione.

1. Le competenze delle istituzioni scolastiche e formative,
il ruolo del tutor ed i percorsi in alternanza
Per quanto attiene le competenze delle istituzioni scolastiche
in materia di alternanza, in considerazione di quanto previsto
all’art. 1, comma 2, dello schema di decreto, il Cnpi ravvisa
un’attenuazione del ruolo progettuale e gestionale delle
istituzioni scolastiche o formative, nonché una chiara
discrasia tra detto comma e quanto indicato all’art. 4,
comma 1, della legge n. 53/2003, là dove chiaramente
il legislatore attribuisce alle citate istituzioni la progettazione,
l’attuazione e la valutazione dei percorsi in alternanza.

Una discrasia questa che, a parere del Cnpi, consegue alle
incertezze che traspaiono nel testo del decreto a riguardo
delle competenze spettanti alle istituzioni scolastiche
o formative in materia di progettazione delle attività
formative ed all’approssimazione con la quale si considera
il ruolo dei docenti e quello del tutor interno.
Alla luce di dette considerazioni, il Cnpi ritiene, pertanto,
che il testo del decreto debba richiamare il ruolo dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche e formative anche al fine
di dare seguito a quanto disposto all’art. 7 dello schema
di decreto in esame che riconosce alle istituzioni scolastiche
la possibilità di collegarsi "con il Sistema
dell’istruzione e formazione professionale".
Il Cnpi ritiene, altresì, che si debbano chiarire
ancor più i compiti del tutor interno, fermo restando
che la progettazione, la realizzazione e la valutazione
delle attività in alternanza siano competenze afferenti
l’area docente. In tale prospettiva, il Cnpi sostiene che
il tutor interno debba svolgere la sua attività in
coerenza con le finalità ed i modelli organizzativi
definiti con il Piano dell’offerta formativa e che il previsto
istituto contrattuale ne debba definire modalità
e condizioni di esercizio. Il Cnpi ritiene, comunque, che,
nell’attuale fase transitoria, gli organi collegiali siano
competenti per tutte le materie riguardanti l’attività
tutoriale e che, in prospettiva, le istituzioni scolastiche
e formative debbano essere destinatarie di adeguate ed aggiuntive
risorse umane ed economiche.

2. Istituzioni scolastiche, istituzioni formative ed enti
territoriali
E’ convinzione del Cnpi che la disposizione di cui all’art.
8, comma 2, dello schema di decreto, ovvero la previsione
di far dipendere la realizzazione dei progetti in alternanza
dalle "risorse destinate ai percorsi di formazione
professionale" confligga con la piena attuazione del
"diritto-dovere" all’istruzione e con il conseguente
riconoscimento a ciascuno ed a tutti dell’esercizio del
diritto alle pari opportunità formative.
Il passaggio dal diritto formale a quello sostanziale postula,
infatti, l’intervento attivo delle istituzioni. E questo
vale ancor più quando tale intervento riguarda la
modulazione di attività didattiche mirate al successo
formativo ed alla piena realizzazione della persona come
cittadino e come lavoratore.
D’altronde, solo all’interno di un Sistema educativo caratterizzato
da una sicura unitarietà e solidità d’impianto
è possibile raggiungere gli obiettivi programmatici
fissati in materia d’istruzione e di formazione professionale
nella Conferenza di Lisbona e, nel contempo, riconoscere
alle regioni ed alle province autonome quel ruolo attivo
che l’art. 117 della Costituzione loro affida in materia
d’istruzione e d’istruzione e formazione professionale.
Per detti motivi il Cnpi ritiene, altresì, indispensabile
che si pervenga, nel breve tempo, alla definizione degli
standard minimi di competenze, anche per dare seguito a
quanto disposto all’art. 6, commi 2, 3 e 4, dello schema
di decreto e, quindi, per porre in essere le condizioni
per valutare la qualità dell’offerta formativa e
consentire la spendibilità dei titoli conseguiti.

3. I modelli organizzativi
Per quanto riguarda i modelli organizzativi, il Cnpi rileva
tre ordini di questioni quali quelli riguardanti:

• la costituzione del comitato nazionale di cui all’art.
2, comma 2, del decreto in esame;
• la previsione di attività in alternanza in
situazione di simulazione di cui all’art. 4, comma 1;
• il monte orario complessivo da destinare annualmente
alle attività in alternanza, di cui all’art. 4.

Al riguardo del primo punto, il Cnpi, mentre apprezza la
previsione di un comitato nazionale avente, come si rileva
all’art. 2, comma 2, dello schema di decreto, tra le finalità
quelle dello sviluppo dei percorsi in alternanza, per altro
verso sollecita l’istituzione di comitati regionali con
funzione di raccordo tra le istanze nazionali e quelle territoriali,
fermo restando la necessità che la composizione degli
stessi sia snella e meno pletorica di quella prevista dallo
schema di decreto. E questo, sia per evitare forme di centralismo,
sia per scongiurare il pericolo della frammentazione dell’offerta
formativa ma, soprattutto, per promuovere e diffondere una
vera ed autentica cultura del lavoro.
Inoltre, con riferimento alle competenze attribuite dall’art.
3 dello schema di decreto al già citato comitato,
"per quanto riguarda l’organizzazione didattica ed
il sistema tutoriale", il Cnpi sostiene che sulle decisioni
attinenti questi aspetti, si debba esprimere anche il mondo
della scuola. In tale senso, una possibile soluzione può
essere rappresentata dall’acquisizione del parere dell’organo
collegiale territoriale o nazionale.
Per quanto attiene poi l’indicazione di cui all’art. 4,
comma 1, del decreto, ovvero la possibilità di realizzare
esperienze di lavoro in situazione di simulazione, il Cnpi
ritiene che, nella fattispecie, debbano essere garantite
tutte le condizioni e le modalità atte a fare dell’alternanza
una metodologia didattica innovativa e che debbano essere
definiti previamente gli ambiti ed i limiti di competenza
delle istituzioni scolastiche ed educative in materia di
simulazione. In tal caso le istituzioni scolastiche dovranno
essere dotate di strutture e risorse adeguate.
Al riguardo, infine, di quanto disposto all’art. 4, comma
4, dello schema di decreto, il Cnpi ritiene che vada esplicitato
cosa si debba intendere per "orario complessivo",
e quindi che si debba chiarire se tale dizione è
da riferirsi al monte ore curriculare, oppure, come sembra
evincersi dalla lettura della relazione tecnica allegata
al decreto in esame, al solo monte ore opzionale o facoltativo.

*************
Alla luce di quanto sopra esplicitato, il Cnpi, ribadisce
che le norme regolamentanti i percorsi in alternanza andrebbero
emanate di concerto con quelle regolamentanti l’attuazione
del secondo ciclo e ritiene che il testo del decreto presenti
contraddizioni ed aspetti problematici quali, in particolare:

• la dicitura "l’intera formazione" sembra
avvalorare l’interpretazione dell’alternanza come sistema
piuttosto che quella, più condivisibile, di "percorso"
(art. 1, comma 1);
• la formulazione "il più ampio numero
di studenti" contrasta con l’idea di alternanza come
scelta metodologica potenzialmente rivolta a tutti gli studenti
(art. 1, comma 4);
• il riferimento all’alternanza come "Sistema"
mal si adatta ad una concezione dell’alternanza come metodologia
d’insegnamento/apprendimento (art. 2, comma 2);
• i compiti e la composizione del comitato nazionale
sembrano limitare le prerogative delle regioni in materia
d’istruzione e di istruzione e formazione professionale.
Non risulta chiaro, inoltre, il rapporto tra l’attività
del comitato ed i compiti dell’Invalsi (art. 2, comma 2).

Il Cnpi ritiene, altresì, che sia necessario fare
chiarezza sul ruolo della formazione professionale in rapporto
al Sistema dell’istruzione e dell’istruzione e formazione
professionale.
Il Cnpi auspica, infine, che le osservazioni ed i rilievi
siano attentamente valutati e che, conseguentemente, se
ne tenga adeguatamente conto in sede di emanazione dell’atto
definitivo.

IL SEGRETARIO
Maria Rosario Cocca

IL VICE PRESIDENTE
Mario Guglietti

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