DIREZIONE
GENERALE ISTRUZIONE PROFESSIONALE
COORDINAMENTO ESAMI, SCRUTINI, ISCRIZIONI, CERTIFICAZIONI
Circolare
Ministeriale n. 3
Prot. 105/B/1/A
Roma, 5 gennaio
2001
OGGETTO: Iscrizione
alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2001/2002. Domande di ammissione agli esami per
l’anno scolastico 2000/2001.
Come noto
agli uffici competenti, le iscrizioni alle classi non costituiscono
soltanto un adempimento di tipo burocratico o formale, ma
configurano un impegno particolarmente importante e delicato
per alunni e famiglie, richiedendo valutazioni e scelte
meditate e consapevoli, che possono rivelarsi fondamentali
sia nell’ambito dei percorsi scolastici e formativi sia
ai fini del successivo inserimento nella vita attiva e produttiva.
Con riferimento, poi, all’anno scolastico 2001/2002, le
iscrizioni acquistano ulteriore significato e rilievo alla
luce dell’ampio processo di riforme in atto, tra le quali
meritano menzione l’autonomia, l’innalzamento dell’obbligo
scolastico, l’introduzione dell’obbligo formativo sino ai
18 anni, il riordino dei cicli.
Nella considerazione che il complessivo disegno di revisione
e di adeguamento del sistema scolastico e formativo si traduce,
sul piano dell’attuazione, in un quadro di interventi assai
articolato e diversificato, come prova il fatto che talune
riforme sono gi andate a regime, altre sono in corso di
attuazione, altre ancora sono in via di graduale definizione,
si impone, da parte delle SS.LL. e dei Capi d’Istituto delle
istituzioni scolastiche, un’accorta e adeguata opera di
informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti
delle famiglie, degli allievi e di quanti, a vario titolo,
sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza.
Con l’occasione, vale evidenziare che, con l’entrata in
vigore dell’autonomia, le istituzioni scolastiche provvedono
a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica
degli alunni e, nel rispetto della legislazione vigente,
disciplinano anche la materia delle iscrizioni (art.14
D.P.R. n. 275/1999).
Le iscrizioni assumono specifica valenza anche in funzione
delle nuove opportunit connesse all’innalzamento dell’obbligo
scolastico e alla istituzione dell’obbligo formativo sino
ai 18 anni, ai sensi rispettivamente della legge
20 gennaio 1999, n. 9 e della legge
17 maggio 1999, n. 144. In particolare, l’obbligo formativo,
offrendo ai giovani nuovi percorsi e opportunit, quali
la formazione professionale, l’apprendistato e l’accesso
al sistema integrato, con possibilit di uscite e rientri
da e per l’istruzione, amplia in maniera significativa anche
l’area di applicazione delle iscrizioni, esigendo mirate
collaborazioni tra i soggetti e le istituzioni interessate
e richiedendo tutta una serie di adempimenti sul piano operativo
dei quali si far di seguito menzione.
La riforma contenuta nella L.
10 febbraio 2000 n.30 sul riordino dei cicli e le successive
risoluzioni parlamentari sul programma quinquennale governativo
di attuazione della legge hanno introdotto aspetti innovativi
che necessario chiarire, con riferimento alle iscrizioni.
In primo luogo la riforma interesser, a partire dal prossimo
anno scolastico 2001-2002, le prime due classi della scuola
di base. Tali classi rientrano nell’obbligo scolastico e
l’iscrizione ad esse non comporta scelte differenziate da
parte delle famiglie; per questo motivo le iscrizioni avverranno
secondo le ordinarie modalit che sono pi avanti riportate.
Opportune indicazioni di massima sul curricolo della scuola
di base, ed in particolare per i primi due anni, verranno
fornite al pi presto possibile alle scuole che le elaboreranno
nell’ambito del loro piano dell’offerta formativa. Sar
cura delle singole istituzioni scolastiche garantire una
adeguata e tempestiva opera di informazione alle famiglie.
Per quanto riguarda i tempi e le modalit di attuazione
della legge relativi al ciclo della scuola secondaria superiore,
le risoluzioni parlamentari impegnano il Governo per l’anno
scolastico 2001-2002 ad iniziare :
" a) confermando le disposizioni emanate con
DM.26.giugno 2000 n.234 concernente l’art.8 del DPR 275/1999,
relativo all’autonomia;
b) consentendo che le istituzioni scolastiche, nell’esercizio
dei poteri dell’autonomia didattica ed organizzativa che
permette la riorganizzazione dei percorsi didattici secondo
quanto previsto dall’art.2 del citato D.M.
234/2000, possano, senza incidere comunque sulle finalit
formative degli indirizzi:
– modificare i quadri orario dei vigenti piani di studio
superiori alle 32 ore settimanali, riducendoli non oltre
tale limite. Le riduzioni dell’orario settimanale non dovranno
in ogni caso comportare una minore dotazione di personale
e le ore di servizio, eventualmente eccedenti, andranno
utilizzate ai fine della realizzazione del piano dell’offerta
formativa;
– adottare, in coerenza con gli indirizzi funzionanti in
ciascun istituto i programmi di studio avviati nell’anno
scolastico 1997-1998 ai fini delle sperimentazioni dell’autonomia
didattica e organizzativa nei primi due anni della scuola
secondaria superiore;
c) approntando, entro il dicembre 2001, i curricoli
relativi ai 5 anni del ciclo, al fine di iniziare compiutamente
la riforma nell’anno scolastico 2002-2003:"
Anche in questo caso le singole istituzioni scolastiche
– nella misura in cui, nell’ambito dei propri piani dell’offerta
formativa, intendano avvalersi dei nuovi strumenti di flessibilit
indicati dal Parlamento – garantiranno una adeguata e tempestiva
opera di informazione alle famiglie.
L’Amministrazione, dal canto suo, recepir tali impegni
in un formale provvedimento regolamentare che verr tempestivamente
comunicato non appena perfezionato.
Per esigenze di carattere sistematico e per completezza
di quadro di riferimenti, si richiamano le seguenti fonti
normative:
In materia di obbligo formativo:
– Articolo 68 della Legge
17 maggio 1999,n.144, istitutivo dell’obbligo di frequenza
di attivit formative fino ai 18 anni;
– D.P.R. 12 luglio 2000, n.257, di attuazione dell’articolo
68 della legge 17 maggio 1994, n.144, concernente l’obbligo
di frequenza delle attivit formative;
– l’Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 2 marzo
2000, con il quale sono stati disciplinati i compiti e le
funzioni delle Regioni e degli Enti locali;
In materia di obbligo scolastico:
– Legge
20 gennaio 1999,n.9, recante "disposizioni urgenti
per l’elevamento dell’obbligo di istruzione";
– il D.M. n.323 del 9.8.1999, recante norme per l’attuazione
dell’articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n.9, contenente
disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione";
– la Circolare prot. n.3153 del 16.9.1999, avente ad oggetto
"iniziative per l’attuazione della legge 20 gennaio
1999, n.9- Elevamento dell’obbligo di istruzione".
– D.M. 6.8.1999, concernente "Riconduzione a ordinamento
dei corsi sperimentali a indirizzo musicale nella scuola
media, ai sensi della legge 3.5.1999, n.124 – art.11, comma
9";
Vale, infine, richiamare il Decreto del Ministero dell’Universit
13.10.2000, in materia di preiscrizioni universitarie, sottolineando
ancora lo stretto legame esistente fra scuola, universit,
formazione professionale e lavoro e i contenuti della C.M.
n.358 del 12.8.1998 relativa al Progetto sperimentale nazionale
"Orientamento formativo nella scuola media".
Premesso quanto sopra, si indicano, di seguito, i termini
di iscrizione alle classi per l’anno scolastico 2001-2002
e quelli di ammissione agli esami per l’anno scolastico
2000-2001.
– Iscrizioni alle classi per l’anno scolastico 2001-2002.
– 25 gennaio 2001, per le iscrizioni alla scuola
dell’infanzia, alle classi iniziali della scuola di base
di cui alla citata legge n.30/2000 e degli istituti di istruzione
media e secondaria superiore.
Nell’ambito degli Istituti comprensivi di scuola materna,
elementare e media, non richiesta domanda di iscrizione
alla prima classe della scuola media da parte degli alunni
che hanno frequentato nello stesso Istituto la quinta elementare.
Per quel che concerne in particolare l’obbligo scolastico
e l’obbligo formativo, si impartiscono le seguenti indicazioni
e istruzioni.
1) Obbligo scolastico
Perch le Autorit scolastiche – Capi d’Istituto, rispettivamente,
della scuola media e della scuola secondaria superiore –
possano verificare se vi stato adempimento dell’obbligo
e adottare i conseguenti provvedimenti di competenza, vanno
osservate, per l’iscrizione alla prima classe degli istituti
d’istruzione secondaria superiore, le procedure di seguito
indicate.
Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti la terza
classe delle scuole medie statali, paritarie, pareggiate
e legalmente riconosciute, indirizzate al Capo d’Istituto
dell’istituto superiore statale, paritario, pareggiato o
legalmente riconosciuto prescelto, vanno presentate al Capo
d’Istituto della Scuola Media frequentata, il quale provvede
immediatamente a trasmetterle ai Capi degli Istituti di
istruzione secondaria superiore prescelti. Questi ultimi,
dal canto loro, all’inizio dell’anno scolastico, seguiranno
le situazioni dei rispettivi iscritti al fine di verificare
l’assolvimento o meno dell’obbligo da parte degli stessi.
In tale ottica valuteranno le iniziative pi idonee da assumere,
anche con la collaborazione degli enti locali. In caso di
mancata presentazione della domanda di iscrizione all’istituto
secondario superiore, spetter – all’inizio dell’anno scolastico
– al Capo d’Istituto della scuola media competente l’accertamento
delle relative cause, al fine dell’attivazione degli interventi
necessari (segnalazione ai responsabili degli Uffici scolastici
territoriali e ai competenti enti locali).
I Capi d’Istituto di scuola media sono tenuti all’incombenza
sopra accennata anche nei confronti di coloro che fanno
domanda per sostenere gli esami di licenza media in qualit
di candidati privatisti, i quali, dal canto loro, se soggetti
all’obbligo scolastico nell’anno 2001/2002, devono produrre
anche la richiesta di iscrizione alla scuola secondaria
superiore.
I genitori o chi esercita la potest, che intendono provvedere
privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato,
secondo le norme vigenti (cfr. D.lgs. n.297/1994 – art.111)
devono rilasciare apposita dichiarazione al Capo d’istituto
della scuola interessata, da rinnovare anno per anno. Tale
obbligo si intende riferito anche in caso di iscrizione
alle scuole pareggiate, legalmente riconosciute e paritarie.
La domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo
Istituto di istruzione secondaria superiore.
Circa la verifica dell’adempimento dell’obbligo nella scuola
elementare e media, continuano a valere le disposizioni
di cui alla circolare n.400 del 31.12.1991.
Il termine del 25 gennaio deve intendersi riferito anche
agli alunni che desiderino frequentare i corsi di scuola
media ad indirizzo musicale ricondotti ad ordinamento con
D.M. del 6 agosto 1999. Le relative prove attitudinali dovranno
essere attivate dai Provveditori agli Studi e dai Capi d’Istituto
delle scuole medie interessate e svolgersi improrogabilmente
dal 27 gennaio al 1 febbraio. Per gli alunni che non abbiano
superato le prove attitudinali di cui sopra e desiderino
iscriversi ad altra scuola media, il termine fissato al
9 febbraio 2001.
2) Obbligo formativo
Come indicato nella nota ministeriale prot. n.4210/ESC/10
del 24.11.2000, entro 15 giorni dal termine del 25 gennaio
le istituzioni scolastiche rilevano e comunicano ai competenti
servizi per l’impiego, per gli adempimenti di loro competenza,
le scelte effettuate da tutti gli studenti per l’anno
successivo unitamente ai nominativi di coloro che non hanno
formulato alcuna scelta. Pertanto, mentre si conferma che
una domanda rituale prescritta solo per l’iscrizione alla
prima classe di scuola secondaria superiore, devono, comunque,
essere rilevate le scelte degli studenti soggetti all’obbligo
formativo di proseguire nel sistema di istruzione scolastica
o nel sistema della formazione professionale o nell’esercizio
dell’apprendistato. Le scelte effettuate vanno comunicate
ai servizi per l’impiego decentrati, utilizzando l’unito
modello.
– 15 settembre 2001, per le iscrizioni ai corsi per
adulti finalizzati all’alfabetizzazione culturale, ai corsi
di scuola media per adulti (150 ore), ai corsi per adulti
presso gli Istituti d’istruzione secondaria superiore, nonch
ai corsi aventi ad oggetto l’attuazione di progetti di sperimentazione
finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel sistema
formativo. Il termine del 15 settembre, ovviamente, non
applicabile ai fini dell’ammissione ai corsi a carattere
modulare, rientranti nell’offerta formativa libera e non
curricolare delle singole istituzioni scolastiche.
Si ricorda che nella scuola dell’infanzia possono essere
iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro
il 31 dicembre, il terzo anno di et, nonch i bambini che
compiano i tre anni di et entro il 31 gennaio dell’anno
solare successivo.
Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza pu essere
disposta, in presenza di disponibilit di posti e previo
esaurimento delle eventuali liste di attesa, dal giorno
successivo a quello di compimento del terzo anno di et.
Si ritiene opportuno ricordare che il "Regolamento
recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero" (pubblicato nel supplemento
ordinario n.190 del 3.11.1999 alla Gazzetta Ufficiale) contiene,
al Capo VI, disposizioni in materia di istruzione, diritto
allo studio e professioni. In particolare, l’art.46 prevede,
a favore dei minori stranieri presenti sul territorio nazionale,
la possibilit di chiedere l’iscrizione alle scuole italiane
di ogni ordine e grado in qualunque periodo dell’anno scolastico.
Pertanto, le iscrizioni in parola possono avvenire anche
oltre il termine del 25 gennaio. La medesima norma regolamentare
consente l’iscrizione con riserva dei minori stranieri privi
di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione
irregolare o incompleta, senza pregiudizio del conseguimento
dei titoli conclusivi dei corsi di studio. In tal caso,
ove non vi siano stati accertamenti negativi sull’identit
dichiarata dell’alunno, il titolo viene rilasciato con i
dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione.
– Iscrizione agli esami del corrente anno scolastico
2000-2001.
Per i candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore gi
stato precisato, con circolare ministeriale 22.11.2000,
n.261, che il termine per la presentazione della relativa
domanda era il 30 novembre 2000.
In relazione a quanto previsto dal regolamento di attuazione
della legge 10.12.1997,n.425 approvato con DPR 23.7.1998,n.323,
i candidati esterni, dopo la presentazione della domanda
di ammissione agli esami, sono assegnati a una delle classi
terminali, davanti al cui consiglio di classe sosterranno,
nei casi previsti, gli esami preliminari. Ci richiede che
i candidati siano messi subito in grado di acquisire le
informazioni necessarie per conoscere il lavoro didattico
della classe alla quale sono stati assegnati.
Eventuali domande tardive sono prese in considerazione dai
Provveditori agli Studi, limitatamente a casi di gravi e
documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio
2001; limitatamente a coloro che cessano la frequenza dell’ultimo
anno di corso dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il
predetto termine differito al 20 marzo.
–25 gennaio 2001, per i candidati esterni agli esami
di qualsiasi tipo, esclusi quelli di Stato conclusivi dei
corsi di istruzione secondaria superiore.
– 20 marzo 2001, per gli alunni interni che, cessando
la frequenza delle lezioni prima del 15 marzo, intendono
sostenere esami in qualit di candidati esterni.
Gli alunni interni dell’ultima classe, che non cessano la
frequenza prima del 15 marzo, non devono presentare la domanda
per sostenere l’esame conclusivo, fermo restando l’obbligo
del pagamento della tassa d’esame da soddisfare prima del
termine delle lezioni.
Devono, invece, produrre domanda di partecipazione agli
esami, entro il 31 gennaio, gli alunni delle penultime
classi che intendono sostenere l’esame di Stato con abbreviazione
del corso di studi per merito o obblighi di leva.
Le scuole e gli istituti d’istruzione secondaria superiore
statali, paritari, pareggiati e legalmente riconosciuti
sono autorizzati ad accettare anticipatamente le domande
per sostenere esami di idoneit all’ultimo e penultimo anno
da parte dei candidati soggetti agli obblighi di leva frequentanti
corsi di istruzione secondaria superiore che si svolgono
in istituti privati con presa d’atto.
– Altri adempimenti collegati alle iscrizioni.
Si richiama la particolare attenzione:
– sulle disposizioni contenute nella circolare ministeriale
n.349 del 7 agosto 1998, che, nell’ottica dello snellimento
dell’attivit amministrativa, ha dato indicazioni operative
in tema di certificazioni da produrre alle scuole da parte
di alunni e famiglie;
– sulle circolari ministeriali n.489 del 22.12.1998 e n.6
del 16.1.1999, con le quali stato fornito alle scuole
un fac-simile di modulistica relativa alle iscrizioni, che
si riproduce nuovamente in allegato alla presente circolare.
Tale fac-simile, come precisato con le predette circolari,
non deve essere inteso in maniera vincolante, ma come modello
di riferimento, sicch le istituzioni scolastiche potranno
modificare o integrare i modelli stessi secondo le loro
specifiche esigenze. Si ricorda, con l’occasione, che, per
quanto riguarda la partecipazione alle attivit curricolari
di educazione fisica, ai sensi dell’art.303 del d.lgs. n.297/1994,
i controlli medici sono richiesti, alle competenti aziende
sanitarie locali, solo ai fini dell’esonero dalle esercitazioni
pratiche e che per l’attivit sportiva non agonistica, rientrante
nell’offerta formativa della scuola, la relativa certificazione
medica, oltre ad essere gratuita, rilasciata dai medici
di base (medici di famiglia) dopo specifica richiesta dei
Capi d’Istituto.
Si segnala, con l’occasione, che l’attestato d’identit
personale previsto dall’articolo 2 del R.D. 653/1925 non
ha oggi pi ragion d’essere, sia perch le domande d’iscrizione
sono inoltrate dalla scuola di provenienza che conosce l’alunno,
sia perch le nuove norme consentono forme semplificate
di identificazione sia perch, ove per i motivi organizzativi
pi vari, fosse necessario produrre alla scuola una foto
dell’alunno, questa verrebbe "autenticata" dallo
stesso personale della scuola, previa esibizione di un valido
documento di riconoscimento.
– sul D.Lvo n.281 del 30-7-1999, che, all’art.17, consente,
con le modalit ivi indicate, l’utilizzazione dei dati degli
studenti, al fine di agevolarne l’orientamento, la formazione
e l’inserimento professionale;
– sul DPR 26/1/1999, n.355 che detta indicazioni ai Dirigenti
delle scuole e ai Capi degli istituti d’istruzione pubblica
e privata, al fine dell’accertamento dell’avvenuta effettuazione
delle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie.
Con successiva comunicazione saranno indicati i limiti massimi
di reddito ai fini dell’esenzione dalle tasse scolastiche.
In ogni caso, si ribadisce che l’istruzione obbligatoria
gratuita anche nel primo anno di scuola secondaria superiore
e, pertanto, per l’iscrizione e la frequenza a tale anno
non si possono imporre n tasse n contributi di qualsiasi
genere. (cfr. Legge 20 gennaio 1999,n.9 ed art.1, comma
4, D.M. del 9-8-1999, n.323). La tassa di iscrizione deve
essere corrisposta dagli alunni che si iscrivono alla seconda
classe, come comunicato con nota n.3959 del 26.4.2000.
Si prega di diramare la presente circolare alle scuole e
Istituti statali e non statali e di curarne la massima pubblicizzazione
nell’ambito delle rispettive realt territoriali e, in particolare,
nei Comuni delle province di competenza.
IL MINISTRO
Tullio De Mauro
Allegati:
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