Circolare Telegrafica prot. 13796 del 24 novembre 1995 – Oggetto: Disciplina delle assenze dal servizio applicabile agli insegnanti di religione che si trovino nelle condizioni previste dall’art.3, comma 6, del DPR n.399/88.




Circolare Telegrafica prot. 13796 del 24 novembre 1995


Oggetto: Disciplina delle assenze dal servizio applicabile agli insegnanti di religione che si trovino nelle condizioni previste dall’art.3, comma 6, del DPR n.399/88.


In riferimento alla nota prot. n.78985 dell’11/10/1995 di codesto Ufficio concernente il quesito indicato in oggetto, si fa presente che, ad avviso delle scrivente, ai docenti assunti con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica, i quali si trovino nelle condizioni previste dall’art.3, comma 6, del DPR n.399/88, debbono applicarsi, giusta quanto stabilito dall’art.25, primo comma, del Contratto collettivo nazionale di lavoro, le disposizioni in materie di ferie, permessi ed assenze stabilite per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo le specificazioni di cui ai commi 2, 16 e 17 del medesimo art.25 del contratto.


Da quanto sopra consegue, in particolare, che anche nei confronti degli insegnanti di cui trattasi continuano a valere le istruzioni fornite con C.M. n.214 del 25/7/1986 relativamente ai criteri per la determinazione dell’indennit di maternit di cui all’art.l5 della legge 30/12/1971, n.1204.


C.M. n.214 del 25 luglio 1986


Questo Ministero ha avuto modo di rilevare che non tutti gli Uffici dipendenti adottano criteri univoci in materia di corresponsione al personale docente e non docente non di ruolo delle indennit di maternit previste dall’art.l5 della legge 30/12/1971, n.1204.


Allo scopo di pervenire ad una concreta ed uniforme applicazione della citata disposizione, si ritiene opportuno fornire le seguenti puntualizzazioni in ordine ai criteri cui occorre attenersi nel calcolo delle predette indennit di maternit.


Ai fini della determinazione della misura delle indennit giornaliere previste dal citato art. l5 della legge 1204/71, si deve far riferimento alle disposizioni contenute nel successivo art.16 della medesima legge n.1204.


In base a tali disposizioni, la retribuzione giornaliera, cui le predette indennit devono rapportarsi, in misura dell’80 o del 30% (a seconda che trattasi, rispettivamente, di indennit da corrispondere in caso di astensione obbligatoria dal lavoro ovvero di astensione facoltativa), si ottiene dividendo per 30 L’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’astensione obbligatoria per maternit: ci, peraltro, relativamente all’indennit di cui al primo comma dell’art.l5, indipendentemente dal fatto che venga corrisposta in costanza del rapporto d’impiego ovvero dopo l’estinzione del medesimo (primo e secondo comma dell’art.l7 della legge n.1204/71.


Qualora la dipendente non di ruolo non abbia prestato servizio nel mese precedente a quello in cui ha avuto inizio l’astensione obbligatoria dal lavoro ovvero, nel medesimo periodo, abbia prestato servizio per un numero di giorni inferiore al mese, le indennit da corrispondere alla lavoratrice madre debbono essere rapportate – in misura dell’80 o del 30 per cento – alla retribuzione che I ‘interessata avrebbe percepito ” nel mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’astensione obbligatoria dal lavoro “, qualora in detto periodo fosse stata in servizio.


In tal senso si sono pronunciati sia il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sia il Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – IGOP.


Tutte le istruzioni, in precedenza impartite in materia, incompatibili con le indicazioni di cui alla presente circolare devono ritenersi abrogate.



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