Circolare Ministeriale n.9 del 18/1/1991 – Sentenza della Corte Costituzionale n. 13 dell’11-14 -01




Circolare Ministeriale n.9 del 18/1/1991


Sentenza della Corte Costituzionale n. 13 dell’11-14 gennaio 1991. Istruzioni applicative.


La Corte Costituzionale, chiamata a decidere una seconda volta della legittimit costituzionale dell’art. 9, comma 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e del punto 5 lettera b), comma 2 del relativo protocollo addizionale, ha anzitutto precisato che resta ferma la ratio della precedente sentenza n. 203 del 1989 “nel senso che l’insegnamento di religione cattolica, compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignit culturale, come previsto nella normativa di fonte pattizia, non causa di discriminazione e non contrasta – essendone anzi una manifestazione – col principio supremo di laicit dello Stato”; e ha concluso affermando, sulla base di tale considerazione, che “quanto alla collocazione dell’insegnamento nell’ordinario orario delle lezioni, nessuna violazione dell’art. 2 della Costituzione ravvisabile”.


La Corte ha quindi circoscritto il ‘thema decidendum’, in ordine alla questione sollevata, attorno alla portata dello ‘stato di non – obbligo’ degli studenti che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica.


La Corte ha chiarito che per quanti decidono di non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica, lo schema logico non quello dell’obbligazione alternativa: per i predetti si determina “uno stato di non – obbligo”. Ha, quindi, ritenuto che i moduli organizzativi predisposti dall’amministrazione scolastica per corrispondere al non – obbligo, consistenti in: a) attivit didattiche e formative; b, attivit di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente; c) ‘nessuna attivit’, intesa come libera attivit di studia e/o ricerca senza assistenza di personale docente, non siano per il momento esaustivi residuando il problema se lo ‘stato di non – obbligo’ possa avere tra i suoi contenuti anche quello di non presentarsi o allontanarsi dalla scuola. In proposito la Corte chiarisce che sotto il profilo considerato l’esercizio della libert di religione garantito con il diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica e che le varie forme di impegno scolastico offerte dall’organizzazione scolastica alla libera scelta dei non avvalentesi non hanno, quindi, pi alcun rapporto con la libert di religione, ma attengono alle modalit organizzative della scuola.


Ne consegue, come sottolinea la Corte, che “alla stregua dell’attuale organizzazione scolastica innegabile che lo stato di non obbligo pu comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio della scuola”.


Sulla base di tali principi affermati dalla Corte Costituzionale resta confermata la piena legittimit della “collocazione dell’insegnamento nell’ordinario orario delle lezioni”, con la conseguenza che nella formazione del quadro – orario l’insegnamento stesso sia collocato anche in ore intercalari, cos come per le altre discipline scolastiche, in relazione a criteri di buon andamento della scuola che implicano l’ottimale distribuzione delle diverse discipline sotto il profilo didattico e la migliore utilizzazione del personale docente.


D’altro canto deve essere offerta ai non avvalentisi anche la scelta di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio scolastico, in aggiunta alle altre possibilit che l’organizzazione scolastica aveva gi proposto con le precedenti circolari n. 188 del 25/5/1989 e n. 189 del 29/5/1989.


questo l’aspetto nuovo in ordine al quale con la presente circolare si dettano i seguenti criteri di organizzazione in relazione al parametro di cui all’art. 97 della Costituzione e ai principi che regolano l’azione amministrativa.


L’ulteriore scelta offerta agli studenti non avvalentisi di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio della scuola va dunque regolata in base ai seguenti fondamentali criteri: a) quello attinente alle esigenze di buona organizzazione; b) quello attinente alla responsabilit della pubblica amministrazione che ha il dovere di vigilanza sugli alunni con particolare riguardo a quelli minori degli anni diciotto.


Sotto il primo profilo chiaro che l’organizzazione della scuola non consente scelte episodiche, discontinue e disordinate.


quindi necessario che la scelta in relazione a una sola delle quattro possibilit offerte vada operata una sola volta all’inizio dell’anno scolastico e valga per tutta la sua durata.


Per quanto concerne l’anno scolastico in corso, ferma restando l’attuale articolazione dell’orario delle lezioni, in relazione alla immediata efficacia della sentenza della Corte va rivolto interpello a coloro che all’inizio dell’anno hanno dichiarato di non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica per eventualmente modificare la scelta gi operata in relazione alla nuova possibilit offerta di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio scolastico.


La dichiarazione va fatta dall’avente diritto e cio: a) direttamente dallo studente, se maggiore degli anni diciotto; b) direttamente dallo studente, anche se minore, che frequenti un istituto di scuola secondaria superiore (legge 18/6/1986, n. 281); c) dal genitore o da chi esercita la potest per gli alunni della scuola materna, elementare e media, se minori degli anni diciotto.


Affinch si verifichi la cessazione del dovere di vigilanza dell’amministrazione ed il subentro della responsabilit del genitore o di chi esercita la potest necessario che nella ipotesi sub b) la dichiarazione dello studente di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio scolastico sia controfirmata dal genitore o da chi esercita la potest e che in entrambe le ipotesi sub b) e sub c) il genitore o chi esercita la potest dia puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalit di uscita dell’alunno da scuola.



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