Circolare Ministeriale n.368 del 20/12/1985 – Applicazione dell’Intesa Cei-Mpi (18)




Circolare Ministeriale n.368 del 20/12/1985


Applicazione dell’Intesa Cei-Mpi.


La Legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929 e il DPR 16 dicembre 1985, n. 751, concernente l’esecuzione dell’Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, nonch l’art. 9 – commi 2 e 3 – della Legge 11 agosto 1984, n. 449, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, costituiscono il quadro di riferimento giuridico per disciplinare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado (sono da ritenere pubbliche, oltre le scuole statali, anche quelle gestite da enti pubblici nazionali, locali, territoriali, o comunque qualificati tali). Ci premesso si impartiscono le seguenti disposizioni:


1. Modalit per l’esercizio del diritto di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica


Ciascuna scuola di ogni ordine e grado, al fine di garantire “…nel rispetto della libert di coscienza e della responsabilit educativa dei genitori” (art. 9.2 dell’Accordo sopra citato) il corretto esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, dovr informare, in tempo utile per la iscrizione, i genitori dei propri alunni o chi esercita la patria potest o gli alunni stessi se maggiorenni per avere gi compiuto il 18 anno di et, circa le norme che sono a base delle procedure previste per l’esercizio di tale diritto.


A tal fine, onde assicurare univoci criteri, le scuole faranno pervenire alle famiglie, tramite gli stessi alunni, o direttamente agli alunni se maggiorenni, l’allegato modulo nonch copia della presente circolare. L’allegato modulo, da riprodurre, per gli anni successivi non conterr la parte relativa alla prima applicazione.


Il modulo dovr essere compilato e restituito alla segreteria della scuola all’atto dell’iscrizione.


La scelta operata su richiesta dell’autorit scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui prevista la iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche per le modalit di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Pertanto, il capo di istituto, nell’approssimarsi dei termini il scadenza stabiliti, tenuto a far pervenire agli aventi diritto il modulo prescritto perch possano esercitare il diritto di scelta di avvalersi o non avvalersi.


Nel caso in cui il modulo non venga debitamente compilato si intende confermata la scelta operata nell’anno scolastico precedente.


Le segreterie delle scuole, ai fini delle preiscrizioni e delle iscrizioni d’ufficio, forniranno nel mese di maggio copia del modulo prescritto e della circolare, anche per gli alunni che frequentano l’ultima classe.


Per la iscrizione, per la prima volta, alla scuola materna e alla prima classe della scuola elementare, le segreterie delle scuole devono fornire copia del modulo prescritto e della circolare ai genitori, in tempo utile ai fini dell’iscrizione stessa.


Per la iscrizione all’anno scolastico 1986/87 le modalit di consegna del modulo e della circolare sono le seguenti:


a) per l’iscrizione alla scuola materna e alle prime classi delle scuole elementari e medie, il modulo va messo a disposizione degli aventi diritto a partire dal 7 gennaio e da questi va compilato e restituito alla segreteria della scuola entro il 25 gennaio 1986;


b) per le iscrizioni che devono essere precedute dalla preiscrizione e per le iscrizioni d’ufficio, il modulo va fatto pervenire agli aventi diritto, tramite gli alunni stessi, entro il mese di maggio, a cura delle segreterie che rispettivamente ricevono le domande di preiscrizione o effettuano le iscrizioni d’ufficio, e va restituito, debitamente compilato entro il 7 luglio 1986 alle segreterie stesse.


2. Modalit di organizzazione in dipendenza della scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica


La scelta in ordine all’insegnamento della religione cattolica non deve in alcun modo interferire o condizionare, o costituire comunque criterio per la composizione delle classi. Il rispetto del pluralismo, oltre ad essere un valore peculiare della nostra Costituzione, deve costituire un principio educativo fondamentale del nostro sistema scolastico. La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica non deve quindi dar luogo a nessuna forma diretta o indiretta di discriminazione.


La Repubblica, riconoscendo il valore della cultura religiosa, assicura che essa trovi concretizzazione nell’ambito ordinario della vita scolastica, predisponendo a tal fine opportune norme e disposizioni; essa garantisce altres, nel rispetto delle diverse posizioni che le persone adottano in ordine alla realt religiosa, il diritto di scegliere di non avvalersi di tale opportunit.


Il rispetto dell’anzidetto principio implica che la scuola, e per essa il capo di istituto e il Collegio dei docenti ai quali compete la responsabilit complessiva della programmazione educativa e didattica ai sensi dell’art. 4 del DPR 31 marzo 1974, n. 416, assicura agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, ogni opportuna attivit culturale, con l’assistenza degli insegnanti, escluse le attivit curricolari comuni a tutti gli alunni.


3. Formazione dell’orario settimanale


Premesso che l’orario settimanale complessivo delle lezioni deve essere definito in modo da non determinare discriminazioni tra gli alunni, la scuola organizza l’insegnamento della religione cattolica, garantendo ed esso l’attribuzione, nel quadro dell’orario settimanale delle lezioni, delle ore previste dagli ordinamenti didattici in vigore.


La collocazione oraria di tali lezioni e effettuata dal capo di istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei docenti secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nell’arco della giornata e della settimana, nell’ambito della scuola e per ciascuna classe.


Per quanto concerne in particolare le scuole elementari, in aderenza a quanto stabilito, in ordine ai valori religiosi, nel DPR 12 febbraio 1985, n. 104, sono organizzate specifiche e autonome attivit di insegnamento della religione cattolica. A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell’arco della settimana, con possibilit di ripartizione in frazioni comunque non inferiori alla mezza ora. Nelle scuole materne, infine, in aderenza a quanto stabilito nel DPR 10 settembre 1969, n. 647, sono organizzate specifiche e autonome attivit educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica.


In relazione alle finalit della scuola materna, come enunciate nella legge istitutiva (art.1 della Legge 18 marzo 1968, n. 444), alle predette attivit che saranno conformi agli orientamenti che verranno adottati nei termini indicati nel successivo punto 4, sono assegnate complessivamente due ore nell’arco della settimana, con possibilit di ripartizione in frazioni anche eventualmente inferiori alla mezza ora, tenendo conto delle particolari esigenze di creativit e di espressivit dei bambini.


4. Programmi


Entro sei mesi dalla firma dell’Intesa del 14 dicembre 1985, saranno definiti i programmi di religione cattolica per le scuole materne.


Entro due anni dallo stesso termine saranno ridefiniti i programmi delle altre scuole.


Fino a quando non venga disposta l’adozione di nuovi programmi, per la scuola elementare restano in vigore i programmi di cui al DPR 14 giugno 1955, n. 503; per la scuola media, i programmi di cui al DPR 6 febbraio 1979, n. 50; per le scuole e istituti di istruzione secondaria superiore, i programmi di cui al DPR 30 giugno 1967, n. 756.


Nel far riferimento ai programmi vigenti, gli insegnanti cureranno che la programmazione educativa e didattica dell’insegnamento della religione cattolica risponda alle finalit della scuola, anche in rapporto all’attivit didattica programmata dal Collegio dei docenti, con aderenza specifica, per la scuola elementare, a quanto stabilito nel DPR 12 febbraio 1985, n.104.


5. I libri di testo


I libri per l’insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne la scuola elementare, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo, ivi compresa la disciplina in ordine alla gratuit per i gradi di scuola per i quali prevista.


I libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale Italiana e dell’approvazione dell’ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso.


La relativa adozione deliberata dall’organo scolastico competente, su proposta dell’insegnante di religione, con le stesse modalit previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.


Le disposizioni dettate con la presente circolare non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia e disciplinata da norme particolari.



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