Circolare Ministeriale n.345 dell’8/8/1959 – Precisazioni sul rapporto di lavoro dell’insegnante




Circolare Ministeriale n.345 dell’8/8/1959


Precisazioni sul rapporto di lavoro dell’insegnante di religione.


 


In relazione a vari quesiti circa la posizione degli insegnanti di religione nelle scuole ed istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica, si ricorda che l’insegnamento della religione tuttora regolato dalla L. 5 giugno 1930, n. 824 esecutiva dell’art. 36 del Concordato fra la Santa Sede e l’Italia.


A tenore della legge citata (art. 5) l’insegnamento della religione conferito per incarico annuale, dal primo ottobre di ogni anno al 30 settembre dell’anno successivo, dal capo dell’istituto, inteso l’ordinario diocesano. L’incarico affidato a sacerdoti e religiosi approvati dalla autorit ecclesiastica; in via sussidiaria, a laici riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano: gli uni e gli altri non debbono aver compiuto il 70esimo anno di et. Pur tenendo presente l’unit organica del corso, l’incarico di religione pu essere affidato ad uno o pi insegnanti anche nello stesso istituto; in ogni caso ciascun insegnante non potr superare un massimo di 18 ore settimanali, tanto in un solo che in pi istituti o scuole della stessa sede.


Dato il carattere speciale delle norme contenute nel Concordato e nella L. 5 giugno 1930, n. 824, non sono applicabili per la scelta degli incaricati di religione le preferenze fissate dalle norme comuni n ammesso ricorso.


Per quanto riguarda obblighi, incompatibilit, note di qualifica, congedi e assenze si applicano le norme di cui agli artt. 7 e 15 della L. 19 marzo 1955, n. 160, con esclusione del comma quarto dell’art. 7, del comma terzo dell’art. 12 e dell’art. 13, non applicabili agli insegnanti di religione, ed avvertendo l’ordinario diocesano per quanto concerne il secondo comma dell’art. 14 e l’art. 15. In caso di assenza, l’incaricato di religione sar supplito da altro insegnante della stessa materia, gi in servizio, ovvero tratto da apposito elenco annualmente concordato tra l’ordinario diocesano e l’autorit scolastica.


L’incarico per l’insegnamento della religione cessa, anche durante l’anno scolastico, o per revoca dell’approvazione o dell’autorizzazione da parte dell’ordinario, che priva immediatamente l’incaricato della capacit di insegnare (art. 36, comma 3, del Concordato) o per revoca dell’incarico (senza privazione dell’abilitazione ecclesiastica) che pu essere disposta dal capo dell’istituto d’accordo con l’autorit ecclesiastica (art. 6, L. 5 giugno 1930, n. 824) o nei casi previsti dall’art. 21, comma 1 o dall’art. 22, comma 1 della L. 19 marzo 1955, n. 160.


L’insegnante di religione nelle scuole e istituti d’istruzione media si considera di ruolo ‘A’ e pertanto la retribuzione degli incaricati di religione uguale a quella spettante al personale insegnante di tale ruolo al coefficiente iniziale, in proporzione alle ore di insegnamento (cfr. RDL 1 giugno 1946, n. 539; art. 2 e DLCPS 31 dicembre 1947, n. 1687, art. 1). Il pagamento della retribuzione continua ad essere disposto con le forme e le norme usuali per i diversi tipi di istituti e scuole. Quando l’incaricato insegna in pi istituti o scuole, ognuno di tali istituti o scuole corrisponde la parte di retribuzione riferibile al numero di ore di insegnamento rispettivamente prestato.


Per quanto riguarda le concessioni ferroviarie, gli incaricati di religione hanno solo la concessione (tessera di riconoscimento e scontrini di viaggi) dopo due anni di ininterrotto servizio, purch l’incarico non sia inferiore alle sei ore settimanali (cfr. Circolare n. 4942 del 6 giugno 1957).



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