Circolare Ministeriale n.327 prot.7632/DN del 21/11/1994 – Oggetto: Legge 24 dicembre 1993 n.537- art. 3 – commi 37 e 39 – Applicazione nei confronti del personale della scuola



Circolare Ministeriale n.327 prot.7632/DN del 21/11/1994


 


Oggetto: Legge 24 dicembre 1993 n.537 – art. 3 – commi 37 e 39 – Applicazione nei confronti del personale della scuola


 


 


Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti da parte dei provveditorati agli studi e delle istituzioni scolastiche relativi sull’applicazione delle disposizioni di cui all’oggetto. Il personale della scuola. nella parte in cui esse introducono innovazioni nella disciplina del congedo straordinario.


Al riguardo la Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi di questo Ministero, con circolare n. 210 (prot. n. 5569) del 5 luglio 1994 ha impartito disposizioni applicative delle citate norme con riferimento agli aspetti comuni sia al personale del comparto ministeri che a quello del comparto scuola.


Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti relativamente ad alcuni aspetti specifici quali sono emersi dai quesiti posti dagli uffici scolastici provinciali.


Si comunica, pertanto, che il Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P., con nota n. 133674 del 21 giugno 1994, ha chiarito che le disposizioni di cui ai commi 37 e 39 dell’art.3 della citata Legge n.537/1993 non trovano applicazione nei confronti del personale non di ruolo della scuola.


Si rende noto, inoltre. che lo stesso Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P., con lettera n.l48166 del 3 giugno 1994, ha chiarito che il singolo giorno di congedo straordinario, potendosi configurare alla stregua del periodo minimo di tempo ininterrotto computabile ai fini dell’assenza in questione, va assoggettato alla riduzione di un terzo prevista dal comma 39 dell’articolo 3 della pi volte citata legge n. 537/1993


Si da’ notizia, infine, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica – Ufficio legislativo – con telefax n. 29723/94/l3.316 del 17 marzo 1994, diretto all’Universit degli Studi di Napoli, ha espresso l’avviso che in luogo del congedo straordinario per un solo giorno l’interessato possa legittimamente chiedere, in caso di malattia. anche l’aspettativa per infermit. In tal caso per deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, onde consentirgli di mettere in condizione l’Unit Sanitaria Locale competente per territorio di effettuare la visita di controllo medico legale entro lo stesso giorno. Da ci discende che, in caso di mancata tempestiva richiesta di fruizione di aspettativa per motivi di salute, l’interessato, va collocato in congedo straordinario per motivi di salute.


La presente circolare stata concordata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica e con il Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P..


I Provveditori agli Studi, i Sovrintendenti scolastici per le province di Trento e Bolzano e gli Intendenti Scolastici per le scuole in lingua tedesca e delle localit ladine sono pregati di riprodurre la presente circolare e di trasmetterla ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative delle rispettive circoscrizioni, compresi i direttori dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza per gli adempimenti di competenza e perch sia portata a conoscenza del personale dipendente.



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