Circolare Ministeriale n.291 del 7 maggio 1997 – prot.530
Trasmissione parere del Consiglio di Stato n.1049/92 – Quesito riscattabilità docenti di religione
Si trasmette, per conoscenza e norma, l’accluso parere del Consiglio di Stato n.1049/92 concernente la riscattabilit dei periodi di studio da parte degli insegnanti di religione cattolica, con incarico anteriore all’anno 1990.
CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE II
Parere n.1049/92 del 24 luglio 1996
Quesito riscattabilit docenti di religione
LA SEZIONE
Vista la richiesta di parere del Ministero della Pubblica Istruzione;
Visto l’atto interlocutorio 12 gennaio 1994;
Letti gli atti e udito il relatore;
PREMESSO
1. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha posto al Consiglio di Stato un quesito concernente la riscattabilit ai fini pensionistici – ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 – da parte degli insegnanti di religione cattolica dotati del titolo di studio della laurea dei periodi di studio universitari (essendo ora richiesta, a decorrere dal 1 settembre 1990, la laurea per l’abilitazione a quell’insegnamento in forza del D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, attuativo della prima Impresa sul tema tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana).
Il quesito trae origine dalla circostanza che per detti insegnanti, antecedentemente al detto D.P.R. n. 751 del 1985, non era richiesto il titolo di studio della laurea, e che, in forza di una norma transitoria, il titolo della laurea continua a non essere richiesto per quanti avevano maturato cinque anni di servizio con l’anno scolastico 1985/86. Si pone dunque il caso, cui il quesito in via generale si riferisce, del soggetto che gi prima del 1990 era incaricato di un tale insegnamento e che, essendo in possesso della laurea, intende ora riscattare gli studi universitari.
L’Amministrazione, dopo avere riepilogato le varie fonti normative che disciplinano lo status di tale speciale categoria di docenti, conclude affermando che:
a) ove si considerasse l’incarico di insegnamento in questione come sostanzialmente a tempo indeterminato, si dovrebbe concludere nel senso della non riscattabilit, perch l’assunzione dell’impiego stata effettuata indipendentemente dal requisito della laurea;
b) ove si considerasse l’incarico di insegnamento in questione come un incarico a durata annuale si dovrebbe concludere nel senso della riscattabilit, perch le nomine vanno reiterate di anno in anno (e dunque quelle disposte dopo il 1990 presuppongono necessariamente il possesso della laurea).
Il Dipartimento per la Funzione Pubblica e il Ministero del Tesoro, il cui avviso stato acquisito, concludono negativamente sulla base del fatto che la laurea non era requisito necessario per l’attribuzione dell’incarico.
2. Con l’occasione – nel caso della riscattabilit – l’Amministrazione domanda altres se sia riscattabile, oltre la normale laurea, anche il periodo di studi inerente il titolo costituito dal possesso congiunto di un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla C.E.I., ove gi sia riscattabile un diploma di laurea di per s valido nell’ordinamento italiano. In altri termini: se il riscatto dell’uno escluda il riscatto dell’altro, ovvero concorra con esso.
Ancora: l’Amministrazione domanda se sia riscattabile il corso di studi teologici in un “seminario maggiore” il cui atto conclusivo un “mero attestato di compimento”.
CONSIDERATO
Il quesito si riferisce in via generale al caso del soggetto che gi prima del 1990 era incaricato dell’insegnamento della religione cattolica e che, essendo comunque in possesso della laurea (titolo di studio all’epoca non richiesto per tale insegnamento), intende ora riscattare gli studi universitari.
La questione va risolta considerando che lo speciale rapporto di servizio del docente incaricato dell’insegnamento della religione cattolica (gi disciplinato, quanto ad instaurazione, dagli artt. 5 e 7 della legge 5 giugno 1930, n. 824) ha durata annuale, anche se rinnovabile.
L’elemento innovativo introdotto nell’ordinamento interno italiano dal D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, esecutivo dell’Intesa tra l’Autorit scolastica italiana e la C.E.I., concerne in particolare il titolo di studio necessario per essere destinatario di un tale incarico, che oggi viene individuato in uno dei superiori titoli espressamente menzionati al paragrafo 4 dell’Intesa.
Lo stesso paragrafo 4, al punto 4.6.2, dispone l’equipollenza al possesso di tali superiori titoli dell’esperienza pregressa (al 1985/86) di tale insegnamento. Per modo che pu legittimamente aspirare ad essere incaricato di tale insegnamento anche chi non in possesso di uno dei ricordati superiori titoli di studio, se comunque in possesso di uno tale pregressa formale esperienza.
Ci non significa, tuttavia, che tali titoli di studio cessino per ci solo di essere abilitanti: essi lo permangono, seppure alternativamente alla detta pregressa esperienza didattica; e tale carattere essi mantengono nei confronti di tutti gli incarichi oggi dati.
Ad evitare, pertanto, un’illegittima disparit di trattamento, la riscattabilit della laurea deve oggi essere riconosciuta anche all’insegnante che gi prima del 1990 era incaricato dell’insegnamento della religione cattolica e che, essendo comunque in possesso della laurea (titolo di studio all’epoca non richiesto per tale insegnamento), intende ora riscattare gli studi universitari.
Per quanto concerne la riscattabilit dei rimanenti titoli di studio, la risposta non pu essere positiva: l’ordinamento da prendere in considerazione, , a questo riguardo, non quello concordatario, ma quello pensionistico, il quale elenca tassativamente i titoli di studio riscattabili, tra i quali non figurano quelli qui sopra ricordati.
P.Q.M.
nei suesposti termini il parere.
Lascia un commento