Riferisce sentenze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato circa l’Irc e le attivit alternative.
Il TAR Lazio con decisioni n.1273 e 1274, ambedue in data 17 luglio 1987, ha annullato la circolare ministeriale n. 302 del 29/10/ 1986 nella parte in cui questa sancisce l’obbligatoriet – per gli alunni che non si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica – della partecipazione alle attivit formative ed integrative affermando, di conseguenza, il loro diritto di allontanarsi eventualmente dalla scuola.
Il Consiglio di Stato, con ordinanze n. 578 e 579 del 28 agosto 1987, ha sospeso l’esecuzione delle predette decisioni del TAR nelle parti in cui affermano: anche gli alunni i quali non intendano avvalersi dell’insegnamento religioso o di altro insegnamento alternativo hanno il diritto di allontanarsi dalla scuola con conseguente riduzione, per loro, del normale orario scolastico”.
Considerata l’urgenza di dare esecuzione al disposto dei suddetti organi giurisdizionali ed in attesa delle definitive decisioni nel merito da parte del Consiglio di Stato, nonch di eventuale successiva regolamentazione in materia – in relazione anche agli orientamenti parlamentari che dovessero determinarsi – si forniscono, in via transitoria, le seguenti indicazioni:
a) A parziale modifica della citata circolare n. 302 e ad integrazione della CM n. 131 del 31511986, per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica n delle attivit formative ed integrative il genitore o chi esercita la potest pu chiedere di optare per la semplice presenza nei locali scolastici, senza, peraltro, allontanarsene.
b) Allo scopo di soddisfare nelle forme e nei modi pi opportuni l’imprescindibile esigenza di garantire un idoneo servizio di assistenza nei confronti degli alunni di cui sopra le singole scuole adotteranno le necessarie misure organizzative, sulla base delle proposte e dei pareri degli organi collegiali competenti (in particolare, Collegio dei docenti e Consiglio di istituto).
Per quanto concerne le modalit di impiego del personale, si fa rinvio alle indicazioni contenute nella CM n. 302 del 28 ottobre 1986.
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