Circolare Ministeriale n.254 del 10/9/1980 – Applicazione dell’art.53 della legge 312/80




Circolare Ministeriale n.254 del 10/9/1980


Applicazione dell’art. 53 della legge 312/80 nei confronti degli insegnanti di religione.


La L. 11 luglio 1980, n. 312, recante il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato, all’art. 53, ultimo comma, detta una nuova disciplina per il trattamento economico degli insegnanti di religione.


La predetta norma stabilisce, infatti, che “ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti al1’80% di quelle attribuite ai docenti laureati in ruolo, con l’obbligatoriet di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”.


Il Senato ha approvato, contestualmente alla citata L. 312/1980, un ordine del giorno nel quale sono contenuti chiarimenti sulle diverse norme della legge stessa.


Per quanto concerne il citato art. 53, il punto 12 dell’ordine del giorno precisa quanto segue: “L’ultimo comma dell’art. 53 da intendere nel senso che si applichi agli insegnanti di religione che intendano conseguire la costituzione e l’accettazione di posto orario cattedra, rimanendo salva la possibilit di mantenere incarichi di Insegnamento ad orario parziale, restando nel qual caso il trattamento economico quello oggi in vigore”.


Inoltre l’art. 47 della citata L. 312 dispone che “l’assunzione del personale di cui al presente titolo disciplinata dalla normativa vigente in materia”.


Ci premesso, si impartiscono le seguenti istruzioni:


1. Modalit di conferimento degli incarichi


Le disposizioni sopra riportate non modificano la disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento di religione, che rimane regolata dalla L. 5 giugno 1930, n. 824 e dalle disposizioni successivamente emanate in applicazione della stessa legge.


Si conferma pertanto la disciplina vigente, precisando che anche in caso di conferimento di posto orario con trattamento cattedra l’incarico viene attribuito dal capo di istituto d’intesa con l’ordinario diocesano a sacerdoti, religiosi o laici riconosciuti idonei dall’ordinario stesso.


Ai fini dell’applicazione dell’art. 53, ultimo comma, della L. 312/ 1980 si dovr procedere per l’anno scolastico 1980-81 al conferimento degli incarichi sulla base di una nuova intesa per i singoli docenti da nominare e per le ore di insegnamento da conferire.


L’interessato a cui sar conferito un incarico per posto orario con trattamento cattedra dovr peraltro dichiarare espressamente l’accettazione.


Gli incarichi conferiti continueranno a produrre gli effetti negli anni successivi, fino a quando non sar intervenuta una nuova intesa fra il capo istituto e l’ordinario diocesano, ai sensi della CM 14 maggio 1975, n. 127.


2. Insegnanti di religione destinatari del trattamento economico contemplato nell’art. 53, ultimo comma


Destinatari della predetta norma sono gli insegnanti in possesso dei seguenti requisiti:


– 4 anni di servizio di insegnamento di religione, anche ad orario parziale, nelle scuole secondarie;


– che venga conferito ed accettato un incarico per posto orario con trattamento di cattedra.


In prima applicazione la maturazione del requisito dei 4 anni di servizio di insegnamento di religione decorre dal 1 giugno 1977, data di decorrenza ai fini giuridici dei benefici economici derivanti dalla L. 312/80 al personale della scuola. Pertanto il trattamento economico previsto dall’art. 53, ultimo comma, della L. 312/80 potr essere corrisposto a partire dal mese di giugno 1981, data in cui si compiono i 4 anni richiesti per l’applicazione della norma ai singoli docenti di religione interessati.


3. Trattamento economico


Il nuovo trattamento economico ai docenti in possesso dei requisiti di cui al punto precedente determinato come segue. Agli insegnanti di religione dopo aver maturato i 4 anni di anzianit nel livello spetta un trattamento economico calcolato sulla base dello stipendio iniziale aumentato-dell’80% della differenza tra quello spettante al personale docente laureato di ruolo con pari anzianit di 4 anni e quello spettante al medesimo personale all’inizio del livello. Negli anni scolastici successivi, al raggiungimento delle anzianit richieste per il personale docente laureato di ruolo, sono attribuite classi di stipendio con aumento costante pari all’80% del 16% (12,80%) dello stipendio iniziale di livello.


Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio sono corrisposti aumenti biennali del 2,50% dello stipendio della classe stessa, come sopra determinato.


La corresponsione di detto trattamento economico subordinata al mantenimento del posto orario con trattamento di cattedra.


Pertanto negli anni scolastici in cui i docenti interessati dovessero ricevere un incarico per orario inferiore a quello necessario per la costituzione del posto orario con trattamento di cattedra, il trattamento economico in godimento sar ridotto in relazione alle ore di incarico conferite.


Nei predetti anni di incarico con orario ridotto lo sviluppo del trattamento economico previsto dall’art. 53 viene sospeso.


Allorch sar conferito un nuovo incarico per posto orario con trattamento cattedra i predetti insegnanti hanno titolo all’intero trattamento economico, previsto dall’art. 53 e acquisiscono diritto al successivo sviluppo economico, secondo quanto disposto dal predetto art. 53 a partire dalla classe di stipendio in godimento.


Gli anni di insegnamento prestati con orario ridotto non sono computati ai fini dell’applicazione dell’art. 53, mentre i successivi anni con posto orario verranno ad aggiungersi a quelli precedentemente prestati sempre con orario previsto per la costituzione del posto orario.


Alla corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 53, ultimo comma, della L. n. 312 provvedono gli uffici competenti a liquidare lo stipendio degli insegnanti di religione, sulla base della documentazione prodotta dall’interessato qualora il servizio precedente sia stato prestato presso altri istituti o scuole.


Per quanto concerne lo stato giuridico degli insegnanti di religione si precisa che l’art. 53 della L. 312/80 non ha modificato la loro qualit di docenti non di ruolo e pertanto ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.


In assenza di uno specifico ruolo degli insegnanti di religione, il posto orario con trattamento cattedra da costituire in applicazione del medesimo art. 53, ultimo comma, non costituisce posto di organico, ma solo l’accorpamento di ore di insegnamento di religione finalizzato alla corresponsione del nuovo trattamento economico.


La presente circolare stata concordata con il Ministero del Tesoro – Ragioneria generale dello Stato – IGOP.


 



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