Aggiornamento sull’insegnamento della religione – cattolica.
L’adozione dei nuovi programmi d’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado (DPR 241611986, n. 539 per la scuola materna; DPR 81511987, n. 204 per la scuola elementare; DPR 21/7/1987 n. 350 per la scuola media; DPR 21/7/1987, n. 339 per la scuola secondaria superiore), ha costituito un momento particolarmente qualificante per la realizzazione dei contenuti e degli obiettivi dell’insegnamento della religione cattolica, in relazione a quanto previsto dal nuovo sistema normativo (L. 251311985, n. 121, di ratifica e di esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, che apporta modificazioni al concordato Lateranense tra la Repubblica italiana e la Santa Sede; DPR 16/12/1976, n. 751 concernente l’esecuzione dell’intesa tra l’autorit scolastica italiana e la conferenza episcopale italiana).
L’aggiornamento – elemento qualificante della professionalit docente – costituisce un ‘diritto – dovere fondamentale’ degli insegnanti, soprattutto in occasione di riforma dei curricula e di ridefinizione dei programmi d’insegnamento. In coerenza con tale principio, ed in attuazione di quanto previsto al punto 2.7 dell’intesa, secondo cui gli insegnanti di religione cattolica hanno ‘gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti’, la partecipazione dei predetti docenti alle iniziative di aggiornamento e formazione in servizio costituisce un diritto – dovere, che si realizza entro il limite di 40 ore previsto dal secondo comma dell’art. 26 del DPR 231811988, n. 399.
In relazione a quanto precede ed al fine di conseguire omogeneit nei criteri di progettazione e realizzazione dell’aggiornamento di cui trattasi, che tenga conto altres della necessaria flessibilit organizzativa, in modo da corrispondere alle specifiche esigenze locali, si forniscono, di seguito, le linee direttive in materia.
1. Destinatari dell’aggiornamento
I corsi di aggiornamento sono rivolti sia ai docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado (punto 2.5 dell’intesa), sia ai docenti di ruolo della scuola materna ed elementare cui l’insegnamento della religione cattolica sia stato affidato (punto 2.6 dell’intesa).
Per quanto riguarda, in particolare, gli insegnanti di ruolo della scuola elementare, si provvede a sciogliere la riserva contenuta nella C.M. n. 132 del 5/5/1986 (Nuovi Programmi: piano pluriennale di aggiornamento), la quale preannunziava apposite iniziative di aggiornamento sugli specifici programmi di religione cattolica “limitate ai docenti che svolgeranno detto insegnamento”.
L’aggiornamento in servizio del personale sopra richiamato si realizza con le seguenti iniziative:
a) specifiche iniziative dell’amministrazione, definite d’intesa con la Conferenza episcopale italiana, da realizzare mediante corsi organizzati dai provveditori agli studi d’intesa con gli ordinari diocesani;
b) iniziative della Conferenza Episcopale Italiana e/o degli ordinari diocesani riconosciute dall’amministrazione ai fini della partecipazione dei docenti nell’ambito delle 40 ore previste dal citato DPR n. 399/’88. –
3. Organizzazione delle iniziative dell’amministrazione
La realizzazione delle iniziative dell‘amministrazione di cui alla lett. a) del precedente punto 2, curata direttamente dal provveditore agli studi, d’intesa con l’ordinario diocesano.
Al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizione delle iniziative in questione con quelle che saranno svolte dalla Conferenza Episcopale Italiana o dall’autorit diocesana ai sensi della lett. b) del precedente punto 2, i provveditori agli studi avranno cura preliminarmente di coordinare una pianificazione dei tempi e delle modalit di svolgimento di tutte le attivit di aggiornamento in questione, comunque svolte.
Tale pianificazione, relativamente ai docenti della scuola elementare, si rivela opportuna sia per l’elevato numero di insegnanti da aggiornare sia per la necessit di armonizzare, nell’ambito del “piano pluriennale di aggiornamento” per l’attuazione dei nuovi programmi, le attivit con quelle gi avviate per gli altri insegnamenti.
In considerazione di siffatte esigenze, si rende necessaria una previsione pluriennale delle attivit di aggiornamento dei docenti di religione cattolica delle scuole di ogni ordine e grado.
Il piano delle iniziative che i provveditori agli studi intendono realizzare, nel prossimo anno finanziario, verr inviato al ministero al pi presto e, comunque, non oltre il 30 settembre p.v., al fine di consentire in tempo utile l’autorizzazione delle iniziative sulla base di un apposito programma da definire d’intesa con la Conferenza Episcopale Italiana.
4. Localizzazione e durata dei corsi. Numero dei frequentanti.
I provveditori agli studi potranno adottare le soluzioni pi adeguate al fine di facilitare la frequenza dei corsi da parte dei docenti.
A tal fine, si fa presente l’opportunit di destinare ad ogni corso un numero di docenti non inferiore a 40 e non superiore a 60.
Limitatamente alla scuola elementare, nel rispetto ed in accordo con gli orari gi stabiliti o da concertare per l’aggiornamento concernente gli altri insegnamenti, la durata delle attivit in questione dei docenti di ruolo potr essere prevista in un numero di ore da 5 a 8 per corso, distribuite in due, tre pomeriggi, o riunite in una giornata.
5. Contenuti e metodologia dell’aggiornamento. Docenti dei corsi.
I contenuti e la metodologia dell’aggiornamento saranno finalizzati all’attuazione dei programmi d’insegnamento della religione cattolica approvati per ciascun ordine e grado di scuola.
Per i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare troveranno posto nei corsi, anche opportuni richiami ai temi trattati nella Premessa ai nuovi programmi didattici della scuola primaria.
Per la realizzazione del le iniziative di aggiornamento di cui alla lett. a) del precedente punto 2, i provveditori agli studi stabiliranno intese con gli ordinari diocesani al fine di individuare – anche su segnalazione delle associazioni professionali e di enti – le persone cui affidare la direzione e l’insegnamento nei corsi; tali persone saranno preferibilmente individuate tra i docenti delle facolt e degli istituti di scienze religiose approvati dalla Santa Sede o degli istituti di scienze religiose riconosciuti dalla Conferenza Episcopale Italiana.
Conseguentemente, i provveditori agli studi procederanno alle relative nomine. Resta salva, ovviamente secondo quanto previsto dal punto 4.7 dell’intesa, la competenza delle regioni e degli enti locali “a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le conferenze episcopali regionali o con gli ordinari diocesani”.
Con l’occasione si segnala l’opportunit che i capi d’istituto facilitino, in questa fase transitoria, la formazione iniziale dei docenti, cui l’insegnamento della religione cattolica sia affidato ai sensi del punto 4.6.1 dell’intesa armonizzando, per quanto possibile, gli orari delle attivit connesse con il funzionamento della scuola, con gli impegni derivanti dalla frequenza delle facolt ed istituti di cui al punto 4.5 dell’intesa stessa.
Lascia un commento