Applicazione della legge 831/61 nei confronti degli insegnanti di religione.
Sono stati rivolti a questo Ministero vari quesiti circa la posizione degli insegnanti di religione nelle scuole ed istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica in relazione all’entrata in vigore della legge 281uglio 1961, n. 831, la quale nel titolo 11 disciplina in modo nuovo l’assunzione, il trattamento economico e il trattamento di quiescenza degli insegnanti non di ruolo abilitati delle scuole e istituti di istruzione secondaria, artistica ed elementare.
Si conferma, in proposito, che il conferimento degli incarichi per l’insegnamento della religione tuttora regolato dalla legge 5 giugno 1930, n. 824, esecutiva dell’art. 36 del Concordato con la Santa Sede, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 354, in data 8 agosto 1959.
Le modalit di cui agli art. 5 e 6 della citata legge n. 831, non riguardano pertanto il conferimento degli incarichi per l’insegnamento della religione.
Si applicano, invece, anche agli insegnanti di religione gli art. 7, 8 e 9, giacch essi sono modificativi del RDL 1 giugno 1946, n.539 e del DLCPS 31 dicembre 1947, n. 1687, che regolavano sinora il trattamento economico di tutto il personale insegnante non di ruolo; e pertanto gli insegnanti di religione fruiscono degli aumenti periodici, hanno diritto al trattamento di quiescenza, semprech non abbiano optato a favore delle assicurazioni di Previdenza sociale, e all’iscrizione all’Istituto nazionale ‘Giuseppe Kirner’.
Affinch il provvedimento di incarico possa essere sottoposto al visto e alla registrazione della competente ragioneria provinciale dello Stato e dell’ufficio distaccato della Corte dei conti, esso sar approvato dal provveditore agli studi territorialmente competente, in analogia a quanto disposto con la circolare n. 23, del 27 gennaio 1962 per il personale incaricato degli istituti professionali, che com’ noto, nominato dal consiglio di amministrazione e non dal provveditore agli studi.
Per quanto riguarda la corresponsione agli insegnanti di religione della indennit integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 321, essa e dovuta sempre per intero, cos come dispone la circolare n. 457 del 6 dicembre 1960 anche per il personale che presti servizio per meno di 18 ore settimanali, tanto pi che per l’insegnante di religione esplicitamente previsto che egli possa non raggiungere le 18 ore settimanali: esse anzi normalmente non debbono essere superate, ai sensi dell’art. 5 della legge 824 del 1930 prima citata.
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