Cessazioni dal servizio
Presentazione delle domande entro l’11 febbraio 2011
Presentazione delle domande entro l’11 febbraio 2011
Il Miur con Circolare n. 100 del 28 dicembre 2010 fornisce le indicazioni attuative del Decreto n. 99 del 28.12.2010 che reca le disposizioni circa le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2011 ed i provvedimenti in materia di trattamento di quiescenza del personale docente.
Ricordando che, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti minimi per l’accesso al trattamento pensionistico, a decorrere dall’1.09.2011, sono di 60 anni di età e di 36 anni di contribuzione oppure di 61 anni di età e di 35 di contribuzione), ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.
Ricordando che, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti minimi per l’accesso al trattamento pensionistico, a decorrere dall’1.09.2011, sono di 60 anni di età e di 36 anni di contribuzione oppure di 61 anni di età e di 35 di contribuzione), ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.
Il suddetto Decreto fissa all’ 11 febbraio 2011 il termine per la presentazione delle domande:
· di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio,
· di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio oltre il raggiungimento del 65° anno di età ai fini del raggiungimento dell’anzianità minima o massima, ai sensi dell’art. 509, commi 2 e 3 del D.l.vo 16 aprile 1994, n. 297,
· dell’eventuale revoca di tali domande,
· delle istanze da parte del personale che intenda cessare anticipatamente rispetto alla data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio,
· delle domande di coloro che intendano avvalersi della normativa prevista dal Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica n. 331 del 29 luglio 1997 (trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico).
La domanda di collocamento a riposo del personale di ruolo dovrà essere presentata tramite la procedura web POLIS “istanze on-line”, disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). La procedura on-line sarà disponibile a partire dal 12 gennaio e fino all’11 febbraio 2011. E’ comunque consigliabile procedere fin da ora alla registrazione.
Il personale non di ruolo, ivi compresi gli incaricati di religione, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
Entro il 31 marzo 2011 l’Amministrazione dovrà comunicare agli interessati l’eventuale mancanza dei requisiti necessari per il collocamento a riposo. Entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati dovranno comunicare alla scuola di titolarità o all’ufficio scolastico territoriale, la volontà di rimanere in servizio.
Le domande di trattenimento in servizio dovranno essere presentate in forma cartacea. Per coloro che raggiungono i 65 anni di età entro il 31 agosto 2011 e che intendano permanere in servizio, viene confermata la Direttiva n.94/2009 che così recita: "l’istanza di trattenimento in servizio fino al compimento del 67° anno di età potrà essere accolta esclusivamente nei casi in cui alla data del 1° settembre 2010 o del 2011 l’interessato non raggiunga l’anzianità contributiva di 40 anni, sempre che non si tratti di personale appartenente a classi di concorso, posti o profili in esubero”.
Per quanto riguarda l’applicazione del comma 11, dell’art. 72 , del decreto legge n. 112/2008, la direttiva n. 100 ricorda che rimangono validi i criteri stabiliti dalla Direttiva n.94/2009. Pertanto al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, raggiunta entro il 31 agosto 2011, l’Amministrazione risolverà il rapporto di lavoro.
Restano comunque vigenti le norme speciali (Dlgs 297/1994 art. 509, commi 2, 3 e 5) per il personale della scuola che prevedono la possibilità di restare in servizio fino a 70 anni qualora si debbano raggiungere i 20 anni di contribuzione minima o i 40 anni di anzianità contributiva (solo per coloro che erano in servizio al 1° ottobre 1974).
La Redazione
Decreto Ministeriale n.99 del 28 dicembre 2010
Circolare n.100 del 28 dicembre 2010. Decreto Ministeriale n.99 del 28 dicembre 2010 Cessazioni dal servizio – Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative.
Direttiva del Ministro n 94 del 4 dicembre 2009
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D.l.vo 297/1994, art. 509 – Collocamento a riposo per raggiunti limiti d’età
1. Il personale di cui al presente titolo è collocato a riposo d’ufficio dal 1° settembre successivo alla data di compimento del 65° anno di età; a domanda, dal 1° settembre successivo al compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento.
2. Il personale in servizio al 1° ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di età.
3. Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.
4. Le richieste di permanenza in servizio devono essere prodotte, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell’anno di compimento del 65° anno di età.
5. Al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un bienniooltre i limiti di età per il collocamento a riposto per essi previsti.
6. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza la decorrenza per il collocamento a riposo del personale rimane fissata al 1° ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.
1. Il personale di cui al presente titolo è collocato a riposo d’ufficio dal 1° settembre successivo alla data di compimento del 65° anno di età; a domanda, dal 1° settembre successivo al compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento.
2. Il personale in servizio al 1° ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di età.
3. Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.
4. Le richieste di permanenza in servizio devono essere prodotte, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell’anno di compimento del 65° anno di età.
5. Al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un bienniooltre i limiti di età per il collocamento a riposto per essi previsti.
6. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza la decorrenza per il collocamento a riposo del personale rimane fissata al 1° ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.
Snadir – Professione i.r. – 31 dicembre 2010
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