Ministero dell’Istruzione dell’Universita’
e della Ricerca
Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell’amministrazione
Ufficio VI
Nota del 25 settembre 2003 prot. n. 3361
Assunzioni a tempo determinato personale docente, educativo
ed Ata Certificazione dell’idoneità fisica all’impiego
Si fa seguito alla circolare ministeriale n. 65 prot. n.
DGPSA/U1/840 del 29 luglio 2003 per fornire, anche in relazione
ai quesiti pervenuti, alcuni chiarimenti sul punto "C)
Indicazioni di carattere generale", in materia di certificazioni
di idoneità all’impiego.
Al riguardo, atteso che, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R.
n. 445/2000, tale attestazione non può essere sostituita
da documento diverso dal certificato medico, si ritiene
opportuno precisare che:
a) il personale incluso nelle graduatorie provinciali permanenti
produce il certificato medico di idoneità fisica
all’impiego all’atto della stipula del primo contratto individuale
di lavoro; la validità di tale certificazione viene
meno solo per effetto di attribuzione di contratto a tempo
indeterminato, in occasione del quale la certificazione
dovrà essere riprodotta;
b) analogamente, il personale incluso nelle graduatorie
di circolo e di istituto di seconda e terza fascia produce
il certificato medico di idoneità fisica all’impiego
all’atto della stipula del primo contratto individuale di
lavoro; considerato, tuttavia, che le predette graduatorie
hanno validità triennale, tali certificazioni andranno
riprodotte, con il medesimo criterio, in occasione di ogni
rinnovo delle graduatorie medesime.
All’atto della stipula di contratti di lavoro successivi
al primo, l’interessato dovrà, con dichiarazione
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rendere nota, all’istituzione
scolastica contraente, la sede scolastica presso la quale
è stata prodotta la certificazione in parola.
Le predette disposizioni trovano, ovviamente, applicazione
anche nei riguardi di coloro che, all’atto delle presenti
istruzioni, abbiano già prodotto detta certificazione
in anni scolastici precedenti.
Resta invariato quanto previsto dagli artt. 43 e 71 del
D.P.R. n. 445/2000 per quanto riguarda le modalità
dei controlli nonché dall’art. 76 relativo alle norme
penali in caso di dichiarazioni mendaci o atti falsi.
La presente nota, che è diretta ad agevolare l’iter
dei conferimenti delle supplenze ed a renderne più
spedita ed economica la procedura anche da parte del personale
destinatario dei contratti a tempo determinato, è
accessibile tramite il sito internet nonché tramite
la rete intranet di questo Ministero.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino
Lascia un commento