Categoria: TFS – TFR; Fondo Espero

  • Entro il 31 dicembre 2010 l’adesione al TFR

    Entro il 31 dicembre 2010 l’adesione al TFR

    Il 14 settembre l’Aran e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo che differisce al 31 dicembre 2010 il termine per l’opzione per il passaggio dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto.
    La proroga della scadenza del passaggio da TFS a TFR riguarda tutto il pubblico impiego e quindi anche i lavoratori della scuola.
    Per mesi la Direzione del Fondo Espero ha lavorato per chiedere questa proroga e visto che i fondi pensione del pubblico impiego stanno partendo ora la proroga è stata concessa anche per i lavoratori del comparto scuola.
    Rimane fermo il fatto che chi è già in TFR non ha scadenze di adesione e che la convenienza ad aderire resta la medesima.
    Si ricorda che il contributo aggiuntivo dello Stato scade il 31.12.2005 (1% in più) e quindi è opportuno valutare l’adesione prima di tale data.
    Ricordo inoltre di essere attenti a verificare la propria fascia stipendiale per verificare l’opportunità di aderire al Fondo quando eventualmente si passa di "gradone" perché il contributo statale che si aggiunge a quello del dipendente è fissato alla posizione del tempo in cui si aderisce.
    L’accordo sarà operativo dopo che saranno state espletate le procedure di autorizzazione per la sottoscrizione definitiva, previste dalla disciplina della contrattazione collettiva nel pubblico impiego

    Michele D’Ambrosio

  • FONDO SCUOLA ESPERO

    FONDO SCUOLA ESPERO

    L’anno scolastico 2005/2006 per i Docenti di Religione Cattolica è un anno storico, visto il raggiungimento del tanto agognato ruolo, anche se per adesso ha riguardato solo il primo contingente. 

    L’anno scolastico 2005/2006 sarà anche l’anno decisivo per l’adesione o meno al Fondo Scuola Espero da parte del personale Docente ed ATA.   Lo Snadir ha offerto una panoramica abbastanza completa ai propri iscritti, attraverso vari articoli dedicati all’argomento pubblicati sugli ultimi numeri di Professione I.R.; tuttavia oggi si presenta una nuova occasione per valutare l’opportunità o meno di adesione in quanto il sito internet ufficiale del Fondo Espero, contiene un programma di simulazione più dettagliato di quello fino ad oggi disponibile.  Tutti possono inserire i dati anagrafici e relativi alla propria carriera ed avere un quadro della propria posizione previdenziale integrativa.

    Un discorso a parte, invece, va fatto per i docenti che si trovano per così dire a metà della carriera lavorativa, i quali  devono valutare la convenienza o meno di adesione.   Per costoro le simulazioni del programma predisposto dal Fondo Scuola Espero lasciano intravedere una sostanziale convenienza all’adesione, tanto è vero che tali simulazioni per un docente con orario cattedra di scuola primaria e dell’infanzia con diciassette anni di servizio e per un docente di scuola secondaria di secondo grado con ventitre anni di servizio prevedono:

    DOCENTE SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA con 17 anni di servizio

    • Indennità di buonuscita (IBU) secondo norme vigenti (quindi non adesione) con 35 anni di servizio euro 78.248, con 40 anni di servizio euro 99.374.
    • Trattamento di fine rapporto (TFR) (quindi con adesione) con 35 anni di servizio euro 95.714, con un vantaggio reale di euro 13.792, con 40 anni di servizio 131.340 con un vantaggio reale di 26.739.

    DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO con 23 anni di servizio.

    • Indennità di buonuscita (IBU) secondo norme vigenti (quindi non adesione) con 35 anni di servizio euro 79.362, con 40 anni di servizio euro 100.783.
    • Trattamento di fine rapporto – TFR – (quindi con adesione) con 35 anni di servizio euro 90.460 con un vantaggio reale di euro 8.494, con 40 anni di servizio euro 124.640 con un vantaggio reale di euro 19.738.

    Questi sono solo alcuni esempi che ovviamente lascerebbero intendere in maniera netta la convenienza all’adesione al Fondo Scuola Espero, ma resta ovviamente aperta la possibilità per ciascun docente, in alternativa, di aderire ad un fondo pensione a propria scelta (presso la banca e compagnia di assicurazione) e valutarne differenze ed eventuali vantaggi.

    Giancarlo Ranalli

  • UNA SCELTA DIFFICILE… Considerazioni in merito al fondo Espero

    UNA SCELTA DIFFICILE… Considerazioni in merito al fondo Espero

    Per coloro che prevedono di andare in pensione nei prossimi anni è utile, in via generale, una considerazione in merito alla recente proposta del fondo pensione integrativo denominato Espero  Le modalità di adesione a questo fondo e gli elementi utili a valutarne la convenienza dovrebbero essere resi noti dal MIUR e dai sindacati che ne hanno promosso la costituzione; ad oggi però risultano veramente pochi i dati comparativi offerti ai lavoratori.   Tuttavia, con i pochi dati disponibili e in via del tutto orientativa, a nostro giudizio l’adesione al fondo è tanto più consigliabile quanto più si è giovani in termini di anni di servizio e, viceversa, diventa meno conveniente per chi è già in servizio da molti anni a meno che non si opti per il Comparto Garanzia.
     Per offrire uno spunto di riflessione personale sulla questione è opportuno tenere conto che attualmente tutti i docenti sono collocati o nel sistema TFS  (trattamento di fine servizio), spettante a tutti coloro che sono stati assunti entro il 31 dicembre 2000   oppure nel sistema TFR  (trattamento di fine rapporto), spettante a tutti coloro che sono stati assunti a partire dal 1 gen.2001 e a coloro che, pur assunti precedentemente, ne hanno fatto richiesta (1).
    Per coloro che sono in regime TFS, trattamento di fine servizio, (è possibile verificare leggendo l’ultimo rigo in basso del proprio cedolino paga) l’adesione ai fondi pensionistici integrativi deve essere valutata con attenzione in quanto, come si legge nella norma specifica, all’Allegato 3,  "(…) la sottoscrizione della domanda di adesione ad un Fondo di previdenza complementare produce, per un dipendente pubblico, effetti diretti sul regime del fine servizio di appartenenza (passaggio dal TFS al TFR per gli assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001) e sulla misura del TFR finale da erogare al lavoratore".   (cfr. C.M. n. 58 del 21 luglio 2004 -Prot.4663/MR – Fondo scuola Espero.
    Tuttavia la bozza dei decreti attuativi sulla nuova previdenza, presentata alle parti sociali, contiene alcune novita’ rilevanti e chiarisce alcuni punti fino ad ora indeterminati. Dal punto di vista fiscale, tutti i lavoratori che sottoscriveranno fondi pensione e polizze previdenziali potranno dedurre dal reddito imponibile fino a 5.164,23 euro anche se il loro reddito e’ inferiore a 43.000 euro, mentre le prestazioni pensionistiche verranno tassate al 15% con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione in più, con un limite massimo di riduzione di 6 punti. Per il Tfr dei lavoratori che non esprimeranno la loro decisione entro i sei mesi dall’entrata in vigore dei regolamenti attuativi e’ previsto il conferimento automatico nelle forme di previdenza complementare. Nelle prossime settimane(quando ci saranno nuovi  incontri tra  parti sociali e governo) andremo a valutare gli ulteriori sviluppi in merito.
    E’  opportuno  infine rilevare che  sulla questione relativa alla scelta della destinazione del TFR o TFS  l’Inpdap Direzione Generale, con nota del 9/8/2004 n° 759, ha chiesto a tutte le amministrazioni di informare i propri dipendenti in ordine all’inopportunità, al momento, di inviare lettere o dichiarazioni tendenti a manifestare la propria volontà in ordine all’utilizzo del TFR./TFS e di aspettare i decreti attuativi della legge di riforma.

    Antonino Abbate

    (1) Circa le modalità di calcolo del TFS e del TFR vedi AA.VV., Norme per la scuola, Ed. Adierre, pag.75 ss.

  • ESPERO O NON ESPERO….CHE DILEMMA

    ESPERO O NON ESPERO….CHE DILEMMA

    Da mesi, nella scuola, il fondo è uno degli argomenti più gettonati. Ormai è noto a tutti che non esistono più i diritti acquisiti per cui la normativa, che è sempre in continua evoluzione , cambia le modalità contrattuali del personale scolastico con velocità esponenziale e mai a favore del lavoratore.
    Il nuovo Fondo Espero è legato alle modalità di calcolo delle pensioni , non più retributivo, ma contributivo, cambiamento che discende dalla Riforma delle pensioni dell’allora Ministro Dini (1995) ; infatti chi al 1\1\96 non ha raggiunto il minimo pensionistico previsto dalla legge ( 18 anni ), andrà in pensione con il calcolo misto, cioè fino al 1995 retributivo, per gli anni successivi contributivo. Chi, invece, era stato appena assunto o lo è stato dopo la Riforma del ’95 andrà in pensione con il solo calcolo contributivo.
    Lo spartiacque segna un cambiamento radicale , infatti la pensione obbligatoria corrisponderà a circa il 60% dell’ultima retribuzione in attività e quindi inferiore alle attuali prestazioni.
     E’ in questo contesto che si inquadra il fondo ESPERO, ossia il fondo pensione complementare per il personale scolastico.
    Lo scopo del fondo è quello di permettere al dipendente di ricevere un trattamento integrativo rispetto alla pensione ordinaria.
    Tale trattamento sarà corrisposto all’atto della cessazione del rapporto di lavoro con diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia,  a condizione che siano stati effettuati almeno 5 anni di versamenti effettivi al Fondo stesso.
    L’adesione al Fondo  è volontaria. Il dipendente che cesserà dal servizio senza maturare il diritto alla pensione integrativa potrà richiedere la restituzione dei versamenti effettuati al Fondo, ovvero potrà decidere se spostare tali versamenti verso altri Fondi aperti. In caso di decesso del dipendente gli eredi avranno diritto a ricevere quanto versato dal dipendente rivalutato fino alla data del decesso.
    La convenienza a sottoscrivere il fondo sussiste per i dipendenti che avranno la pensione liquidata con il sistema contributivo, ma non è escluso che possano trovare convenienza anche coloro che sono in regime di buonuscita e di pensione liquidata con il sistema retributivo o misto.
    Vediamo in sintesi i regimi pensionistici attualmente in vigore.
    1) Sistema retributivo: interessa il personale che aveva al 31\12\95 un’anzianità contributiva non inferiore a 18 anni.Tale personale è anche in regime di buonuscita perché in servizio alla data del 31\12\2000.
    2) Sistema contributivo: interessa il personale neo assunto dal 1\1\96 e il personale che, avendo meno di 18 anni di contributi versati al 31\12\95 si trova nel sistema misto. Il trattamento di pensione è determinato prendendo in considerazione l’ammontare dei contributi versati da ogni singolo dipendente durante  l’intera vita lavorativa.
    3) Sistema misto: interessa i dipendenti che avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31\12\95. La pensione è liquidata con il sistema retributivo per i servizi maturati fino al 31\12\95 e con il sistema contributivo per i periodi maturati dal 1\1\96 alla data di cessazione.


  • BUONUSCITA E TFR

    BUONUSCITA E TFR

    In queste ultime settimane stata posta all’attenzione del Sindacato una questione di natura previdenziale, collegata al processo di riforma avviato con la Legge n.335 dell’ 8 agosto 1995 (c.d. Riforma Dini).
    Per inquadrare bene la questione dobbiamo un momento specificare la terminologia cui si far, di seguito, riferimento. I due termini, cui porre attenzione, sono:
    – “buonuscita” (indicata anche con il termine Tfs, trattamento di fine servizio), consistente in quella indennit corrisposta al personale della scuola al termine della propria attivit di servizio.
    Tale indennit pari a tanti dodicesimi dell’80% della “base contributiva” (stipendio base, tredicesima mensilit e 60% dell’indennit integrativa speciale) per quanti sono gli anni utili (quelli con iscrizione INPDAP e quelli riscattati).
    – “TFR” (trattamento di fine rapporto), gi previsto dall’art. 2120 del codice civile per i lavoratori del settore privato. 
    Il calcolo del TFR avviene in base all’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua utile, rivalutata ogni anno al tasso dell’1,5% in misura fissa, cui si aggiunge il 75% dell’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
    A seguito dello svolgersi di questo progressivo processo di riforma, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/12/1999 (G.U. n.111 del 15/05/2000) ha esteso l’applicabilit del Trattamento di fine rapporto (TFR), gi previsto per i lavoratori del settore privato, anche ai “nuovi assunti” del Settore Pubblico. 
    Il 29 luglio 1999 presso l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.R.A.N.) stato, inoltre, sottoscritto dai sindacati l’Accordo quadro in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i pubblici dipendenti.

    Buonuscita per i “vecchi assunti”
    Tenuto conto che il TFR si applica solo ai “nuovi assunti”, bisogna quindi verificare cosa intende la norma per “vecchi e nuovi assunti”.
    L’indennit di buonuscita spetta a tutti coloro che sono assunti nella scuola pubblica con contratto a tempo indeterminato prima di una data prefissata (cosiddetti “vecchi assunti”). Questa data di riferimento, indicata inizialmente dal DPCM del 20/12/1999 nel 31 maggio 2000, stata successivamente modificata dal DPCM del 2 marzo 2001 (Art.1) in quella del 31 dicembre 2000. 
    Per questi docenti, la Legge n.449/1997 prevede la possibilit di optare, in alternativa alla indennit di buonuscita, per il Trattamento di fine rapporto (TFR). Le modalit di attuazione di tale opzione sono rinviate alla contrattazione collettiva nazionale. 

    TFR per i “nuovi assunti” e per i docenti a tempo determinato
    I docenti assunti dopo il 31 dicembre 2000 (sia con contratto a tempo determinato sia indeterminato), ossia i cosiddetti “nuovi assunti” sono obbligatoriamente assoggettati al TFR, inoltre, sono assoggettati allo stesso regime di obbligatoriet anche tutti i dipendenti assunti a tempo determinato prima del 31 dicembre 2000 (quindi secondo l’interpretazione che hanno fornito le segreterie di diverse scuole anche tutti i docenti di religione).

    La questione degli Idr
    I docenti di religione in servizio in qualit di incaricati annuali sono equiparabili ai docenti con contratto a tempo indeterminato secondo quanto riportato nel CCN Scuola del 4 agosto 1995, Art. 47, c.6 il quale afferma che i docenti di religione in servizio sono automaticamente riconfermati e ci senza soluzione di continuit. 
    Se i docenti di religione in servizio in qualit di incaricati annuali al 31 dicembre 2000 sono da equiparare ai docenti con contratto a tempo indeterminato, evidente che deve applicarsi ad essi il sistema dell’indennit di buonuscita. 
    Pertanto:
    A – i docenti di religione in servizio alla data del 31 dicembre 2000 in qualit di incaricati annuali ricadono nel “sistema buonuscita. 
    B – la modifica intervenuta nel sistema previdenziale riguarda solo i docenti supplenti temporanei, ossia i colleghi che hanno ottenuto supplenze brevi per sostituzione di docenti assenti (in servizio in data antecedente o successiva al 31 dicembre 2000), i quali sono tenuti a richiedere presso le segreterie scolastiche (e possono ottenere dall’INPDAP) la liquidazione del TFR.
    In ogni caso la circolare INPDAP n. 29/2000 ribadisce “la possibilit per i dipendenti interessati di riscattare (…) i periodi di lavoro prestati a tempo determinato svolti precedentemente al 30 maggio, – (poi 31 dicembre) – e che non abbiano formato oggetto di precedente liquidazione (…)”.
    C – i docenti di religione che ottengono, successivamente al 31 dicembre 2000, la nomina annuale (docenti stabilizzati) sono assoggettati obbligatoriamente al regime TFR.
    L’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’INPDAP di Napoli, interpellato verbalmente sulla questione in data 19 giugno 2002, ha escluso che vi siano termini di decadenza a carico dei docenti gi in servizio alla data del 31 dicembre 2000, e, allo stesso modo, ha escluso che gli stessi possano incorrere in possibili prescrizioni del loro diritto all’indennit di fine servizio. Ci in opposizione a quanto prospettato dagli uffici amministrativi di numerose scuole.
    La Segreteria nazionale dello Snadir ha interpellato per iscritto la Direzione Centrale di Roma dell’INPDAP, il cui Ufficio I, ha fornito con estrema tempestivit (in data 26/06/2002, prot.617) risposta scritta, ribadendo che “il personale docente di religione, ancorch titolare di un contratto di lavoro rinnovato annualmente, deve essere equiparato al personale a tempo indeterminato”.
    Pertanto (…): se assunto prima del 01/01/2001 mantiene il diritto al TFS (Indennit di Buonuscita), fatta ovviamente salva la facolt di opzione per il TFR prevista dall’art.59 – comma 56 – della legge 449/97″.


    Ernesto Soccavo


    Snadir 2002