Categoria: TFS – TFR; Fondo Espero

  • La Consulta boccia il prelievo aggiuntivo sul TFR. La misura era discriminante per i lavoratori pubblici rispetto ai privati

    La Consulta boccia il prelievo aggiuntivo sul TFR

    La misura era discriminante per i lavoratori pubblici rispetto ai privati 

    La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 223 dell´11 ottobre 2012, ha annullato l´art. 12, comma 10 del d. l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 nella parte in cui discrimina i lavoratori pubblici rispetto a quelli privati dove la trattenuta è interamente a carico del datore di lavoro.
    La Corte infatti, si legge nella sentenza, "dichiara l´illegittimità costituzionale dell´articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l´applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall´art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032".
    E´ noto che sino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro un accantonamento complessivo del 9,60% sull´80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% sull´80% della retribuzione così come previsto dal DPR 1032/73 (artt. 37-38). Anche dopo il cambio di disciplina, l´Inpdap ha tuttavia continuato a far pagare ai lavoratori la ritenuta del 2,50% sull´80% della retribuzione, di fatto quindi del 2% sull´intera retribuzione. Tale prelievo è stato ora dichiarato illegittimo.
    E´ la tesi sostenuta da tempo dallo Snadir che, in attesa degli esiti della decisione della Corte Costituzionale, al fine di intraprendere le strategie processuali opportune per il riconoscimento dei giusti diritti dei dipendenti della scuola ed evitare tale illegittimo prelievo forzoso, aveva predisposto un atto di invito e diffida da inoltrare al Miur per chiedere la restituzione delle illegittime trattenute effettuate.
    Adesso l´Inps ex Inpdad, oltre ad annullare con effetto immediato la detta ritenuta del 2%, dovrà restituire i
    prelievi effettuati illegittimamente dal 1 gennaio 2011.

    Al fine di favorire la restituzione dei prelievi effettuati illegittimamente, invitiamo gli interessati (sia coloro che avevano già compilato ed spedito l’Atto di "invito e diffida" nei mesi scorsi, sia coloro che non lo hanno ancora fatto) a compilare il Form presente nel nostro sito; dopo averlo compilato ed inviato al sistema, i docenti in questione riceveranno sul loro indirizzo di posta elettronica un file in pdf con un nuovo "Atto di invito e diffida” da stampare (conservarne una copia), firmare e spedire – con allegato un cedolino (fascetta) stipendiale –   al Miur e al Ministero dell’economia e finanze tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 


    FGU/SNADIR – Professione i.r. – 12 ottobre 2012

  • Illegittima la trattenuta del 2% sul TFR. Atto di invito e diffida al Miur con il quale chiedere la restituzione delle illegittime trattenute effettuate dopo il passaggio dalla Buonuscita al Trattamento di Fine Rapporto

    Illegittima la trattenuta del 2% sul TFR

    Atto di invito e diffida al Miur con il quale chiedere la restituzione delle illegittime trattenute effettuate dopo il passaggio dalla Buonuscita al Trattamento di Fine Rapporto


    La questione dell’illegittima trattenuta del 2% sulle retribuzioni lorde a seguito del passaggio da TFS a TFR ha generato nel comparto scuola numerose polemiche e , di conseguenza, non poche perplessità sulle iniziative da intraprendere.
    La legge n. 122/2010 ha disposto infatti  per tutti i dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre 2000, la trasformazione obbligatoria da TFS a TFR a partire dalle anzianità contributive a far data dal 1 gennaio 2011. In particolare l´articolo 12, comma 10 prevede che "…..il trattamento di fine rapporto si effettua secondo le regole dell´articolo 2120 del codice civile, con l´applicazione dell´aliquota del 6,91 per cento…..", senza quindi alcuna compartecipazione contributiva dei lavoratori con i datori di lavoro.
    Come è noto, sino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro un accantonamento complessivo del 9,60% sull´80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% sull´80% della retribuzione, così come previsto dagli artt. 37-38 del DPR 1032/73.
    Anche dopo il cambio di disciplina, l´Inpdap –  con la circolare n. 17 del 8 ottobre 2010  – ha tuttavia continuato a far pagare ai lavoratori la ritenuta del 2,50% sull´80% della retribuzione, di fatto quindi del 2% sull´intera retribuzione.
    Di recente il Tar Calabria ha censurato la prassi Inpdap, bloccando il prelievo del 2% e condannando l´amministrazione alla restituzione delle ritenute eseguite dal 1 gennaio 2011, ma la sentenza non è definitiva in quanto gli stessi giudici amministrativi hanno rimesso la questione alla Corte Costituzionale.
    In attesa degli esiti della decisione della suddetta  Corte, al fine di intraprendere le strategie processuali opportune per il riconoscimento dei giusti diritti dei dipendenti della scuola ed evitare tale illegittimo prelievo forzoso, lo Snadir propone di inoltrare un atto di invito e diffida  – quale momento iniziale di una eventuale futura azione legale – da inoltrare al  MIUR e con il
    quale chiedere  la restituzione delle illegittime trattenute effettuate.
    Il docente interessato – dopo aver completato la compilazione del Form – dovrà:

    1. selezionare la casella per l’accettazione del trattamento dati personali e cliccare su”Invia richiesta”;

    2. confermare i dati  visualizzati nella pagina successiva, cliccando di nuovo su “Invia richiesta” (a questo punto comparirà una schermata con la seguente dicitura “La richiesta è stata inoltrata! Grazie!

    3. scaricare e stampare in tre copie il file che riceverà sulla propria posta elettronica.

    Le tre copie stampate dovranno essere inviate: una – per Racc. AR –  al ministero dell’istruzione, un’altra – sempre per Racc. AR –  alla presidenza del Consiglio dei Ministri; la terza va conservata.


    Snadir – Professione i.r. – 4 aprile 2012

     

  • TAVOLA ROTONDA: “IL TFR NON VA IN PENSIONE”

    TAVOLA ROTONDA: "IL TFR NON VA IN PENSIONE"
    Torino, mercoledì 19 gennaio 2011, ore 17

    La riforma del 2007 mirava a un progressivo abbandono del TFR a favore della previdenza integrativa. Ciò non è avvenuto, malgrado i ripetuti e concordi inviti bipartisan di governo e opposizione, di sindacati e Confindustria, di organi d’informazione e gran parte degli economisti. Ciò non si spiega solo con le posizioni contrarie di alcuni soggetti quali Beppe Grillo, i sindacati di base (Cobas, Cub…) ecc. o con l’italica diffidenza verso i consigli provenienti dall’alto.
    Il vero motivo è un altro: strutturalmente il TFR è preferibile alla previdenza integrativa proposta agli italiani: i suoi vantaggi fiscali non coprono neppure i costi espliciti, a differenza di tutti i fondi pensione il TFR difende in maniera quasi perfetta dall’inflazione, facilmente i crolli di Borsa vanificano il contributo del datore di lavoro ecc.
    L’argomento è particolarmente attuale, perché da inizio 2011 il TFR è esteso in generale ai lavoratori del pubblico impiego e così quasi tutti i sindacati si mobilitano per vendergli i propri fondi pensione (Espero ecc.).
    Per approfondire la questione la Fondazione CRT, accogliendo una mia idea, ha organizzato una tavola rotonda con, oltre a me, Giuseppe Altamore (Famiglia Cristiana), Alessandro Penati (Uni. Cattolica Milano), Felice Roberto Pizzuti (Uni. La Sapienza) ecc.
    Si veda l’invito:
    http://www.dm.unito.it/personalpages/scienza/documenti/Il-TFR-non-va-in-pensione.pdf e una presentazione: http://www.dm.unito.it/personalpages/scienza/documenti/Il-TFR-non-va-in-pensione_scheda.doc
    L’iniziativa ha luogo nel pomeriggio di mercoledì 19 gennaio 2011 a Torino in via XX Settembre 31, iniziando alle ore 17, ed è aperta al pubblico. Per motivi organizzativi chi è interessato è per pregato di comunicarlo appena possibile, telefonando al n. 011-562 73 96 (Agenzia Uno) o inviando un’e-mail a
    fondazionecrt@agenziauno.com

    Beppe Scienza
    Università di Torino – Dipartimento di Matematica

    P.S.1: Sul TFR e la previdenza integrativa si veda la pagina web: http://www.dm.unito.it/personalpages/scienza/articoli_prev.htm

    Snadir – Professione i.r. – 15 gennaio 2011

  • Prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di scadenza per la scelta del fondo Espero

    Prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di scadenza per la scelta del fondo Espero

    A seguito dell´Accordo quadro siglato in data 1 dicembre 2010 all’Aran sono stati spostati dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2015  gli effetti del DPCM 20 dicembre 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.

    Il DPCM in questione fornisce indicazioni relativamente al passaggio dal TFS al TFR per chi aderisce alla previdenza complementare (Espero), stabilendo le norme sulla trasformazione della vecchia buonuscita.

    Si ricorda che per effetto della legge 122/10 dal 1° gennaio 2011 tutti i dipendenti pubblici statali passeranno, per gli anni futuri, dal TFS (buonuscita) al regime di TFR (Trattamento di fine rapporto).
    Pertanto, occorre distinguere tra passaggio al TFR e scelta del Fondo Espero.
    Il passaggio dal TFS al  TFR è obbligatorio e automatico per tutti dal 1° gennaio 2011, mentre l’iscrizione alla previdenza complementare del Fondo Espero è una scelta del dipendente della scuola (il cui termine di scadenza peraltro è stato prorogata al 31 dicembre 2015).

    La proroga per il passaggio consentirà agli interessati di valutare meglio l´opportunità o meno di aderire alla previdenza complementare, non essendo più pressati dalla scadenza del 31 dicembre 2010.

    La Redazione

    Snadir – Professione i.r. – 6 dicembre 2010

  • Il Governo: buonuscita più leggera per il personale della scuola. Inpdap: ulteriore penalizzazione per i vecchi assunti.

    Il Governo: buonuscita più leggera per il personale della scuola
    Inpdap: ulteriore penalizzazione per i vecchi assunti

    Per i dipendenti pubblici il TFS (Trattamento di fine servizio) si trasformerà dal 1°gennaio 2011 in TFR (Trattamento di fine rapporto). Ricordiamo brevemente che nel TFS o “buonuscita”(trattamento di fine servizio), l’indennità  corrisposta al personale della scuola al termine della propria attività di servizio, è  pari  all’80%   dell’ultima retribuzione computata  su base annua  (stipendio,  13^)  moltiplicata per quanti sono gli anni utili (quelli con iscrizione presso l’Ente previdenziale e quelli riscattati).
    Invece nel  “TFR” (trattamento di fine rapporto), già previsto dall’art. 2120 del codice civile per i lavoratori del settore privato e oggi esteso ai dipendenti pubblici, il calcolo del TFR avviene in base all’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua utile (100%),  rivalutata ogni anno al tasso dell’1,5% in misura fissa, cui si aggiunge il 75% dell’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
    Ai lavoratori, compresi i docenti di religione incaricati annuali, assunti fino al 31 dicembre 2000 si applica il regime del TFS, mentre per quelli assunti dal 1° gennaio 2001 si adotta il TFR.
    Dal 1° gennaio 2011 tutti i dipendenti pubblici, vecchi e nuovi, entreranno forzatamente nella cosiddetta indennità di fine rapporto (TFR). Ciò che è davvero sorprendente è quanto stabilisce l’art. 12 della legge 30 luglio 2010 n.122 che recita “Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche …. per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento”. La successiva circolare applicativa dell’Inpdap (n.17 dell’8 ottobre 2010), ribadendo che le voci retributive da considerare ai fini del trattamento di fine rapporto sono quelle previste per il TFS, provvede a ridurre ancora ulteriormente l’indennità di buonuscita. Infatti stabilisce che i dipendenti pubblici che si trovavano in regime di TFS (Buonuscita) avranno una prima quota conteggiata fino al 31 dicembre 2010 con il sistema del TFS al momento della pensione, mentre dal 1° gennaio 2011 matureranno una nuova indennità di buonuscita (TFR) calcolata il 6,91% sull’80% dello stipendio, con esclusione della Retribuzione Professionale Docente (o CIA per gli ATA) e con la rivalutazione annuale.
    Insomma un penalizzazione della liquidazione dei dipendenti pubblici che va a colpire ancora una volta il personale della scuola; ad esempio un docente di scuola secondaria superiore che nel 2030 avrà maturato un servizio utile di circa 40 anni, di cui 20 anni dall’1/1/2011, si ritroverà una buonuscita decurtata di oltre tredicimila euro.

    Snadir – Professione i.r. – 3 novembre 2010

  • IL PROF. SCIENZA CI INSEGNA COME DIFENDERE I NOSTRI RISPARMI

    IL PROF. SCIENZA CI INSEGNA COME DIFENDERE I NOSTRI RISPARMI


       Mercoledì 4 e venerdi 6 giugno prossimi si terrà a Torino un interessante corso sul tema “Come difendere i propri risparmi: proposte da evitare, scelte da preferire“, organizzato dalla Regione Piemonte e coordinato dal Prof. Beppe Scienza, componente il  Dipartimento di Matematica, esperto di investimenti ed autore dei libri  “Il risparmio tradito” e “La pensione tradita“. Il corso tratterà le modalità per investire i propri risparmi nel reddito fisso via internet; tale possibilità – afferma il Prof. Scienza, che sarà tra i relatori – permette di scavalcare a piè pari il diffuso ostruzionismo opposto dagli sportellisti delle banche a chi saggiamente vuole evitare le obbligazioni bancarie, i prodotti del risparmio gestito e la previdenza integrativa.
       Per informazioni sull’iscrizione (gratuita) ci si può collegare all’indirizzo internet:
    http://www.dm.unito.it/personalpages/scienza/documenti/progr-Regione-Piemonte-2008-giugno.htm, mentre per informazioni sugli altri corsi presso il Dipartimento di Matematica che trattano sempre gli investimenti l’indirizzo è www.beppescienza.it


    La Redazione


    Snadir  – mercoledì 21 maggio 2008

  • Il TFR è meglio di Espero, ma il TFS è ancora meglio

    Il Prof. Scienza al Corso di Formazione Quadri dello Snadir
    “Il TFR è meglio di Espero, ma il TFS è ancora meglio”


      


       Mobilità e previdenza integrativa sono stati gli attualissimi argomenti al centro dell’incontro fi formazione  dei quadri sindacali dello Snadir tenutosi giovedì 10 gennaio, presso l’Hotel Artemide  di Roma.
       Presenti i segretari provinciali ed i componenti della Segreteria Nazionale, in mattinata il Prof. Soccavo ed il Prof. Ruscica hanno presentato la normativa sulla mobilità, mentre nel pomeriggio il
    Prof. Beppe Scienza dell’Università di Torino è intervenuto sul tema della previdenza integrativa.
       Circa il primo argomento si è evidenziato che, a partire da oggi, anche gli Idr possono fare pieno riferimento alle norme ministeriali e contrattuali sulla mobilità, sia quella professionale-intersettoriale che quella territoriale.
       Le procedure risultano sostanzialmente analoghe a quelle previste per gli altri docenti, fatta salva la necessità del possesso della idoneità rilasciata dall’ordinario della diocesi di destinazione nel caso di richiesta di passaggio a diocesi diversa, nella stessa regione o in altra regione.
       Tenuto conto che per gli Idr la scadenza per la presentazione della domanda è rinviata al prossimo mese di aprile, le segreterie provinciali Snadir attiveranno assemblee sindacali e incontri di consulenza per guidare i colleghi nella compilazione della modulistica che il Ministero provvederà, nelle prossime settimane, a produrre. Nel frattempo lo Snadir ha elaborato una propria proposta di modulistica che sottoporrà all’attenzione dei funzionari ministeriali competenti. 
       Nel pomeriggio il Prof. Beppe Scienza nella sua relazione ha evidenziato pregi e limiti della previdenza integrativa.  Il titolo della sua relazione “Obiettivo sicurezza. Il TFR è meglio di Espero, ma il TFS è ancora meglio” ha messo in risalto come i lavoratori- benché sia stata attuata una informazione nella quale sono stati enfatizzati solo i vantaggi dell’adesione alla previdenza integrativa – di fatto non si sono ritenuti convinti fino in fondo,  tenuto conto che le adesioni sono risultate di gran lunga al di sotto delle aspettative.
       Il contributo dell’1% da parte dello Stato, nel caso del fondo Espero, non è stato sufficiente per sollecitare una significativa adesione e, d’altra parte, le simulazioni proposte nei mesi che hanno preceduto la scadenza per l’adesione al fondo, da parte dei sindacati, non hanno convinto in quanto le variabili in gioco risultano rilevanti (tasso di inflazione nei prossimi anni, evoluzione della legislazione in materia previdenziale, costi di gestione). In economia le previsioni non possono essere effettuate sui tempi lunghi: infatti  le attese – necessarie per giungere ad un  rendimento degli accantonamenti – che Espero chiede ai dipendenti  (soprattutto ai più giovani) non sono risultate molto convincenti.
       I lavori della Formazione si sono conclusi con uno scambio di analisi ed opinioni tra tutti i presenti, cosa che sicuramente ha arricchito il patrimonio dei  Referenti Sindacali territoriali dello Snadir.
      


    Rossella Sudano


     


    Altri articoli su Espero o TFR/TFS



    Snadir – sabato 12 gennaio 2008
     


     

  • Fondo espero: una scelta da ponderare bene

    Fondo espero: una scelta da ponderare bene

     

    I Dirigenti nazionali e provinciali dello SNADIR hanno incontrato il 17 novembre scorso, presso l’Hotel Sheraton di Roma,  il Dott. Silvio Felicetti – esperto di contribuzione integrativa del Fondo Espero –  per un breve corso di formazione sul fondo stesso, nato in seguito all’accordo del 14\03\2001 tra Sindacati, Ministero ed Aran.
    Durante il corso sono state illustrate  modalità di adesione e principi di convenienza,  sia per chi è già in regime di  TFR (cioè chi è entrato in servizio dopo l’1.1.01), sia  per chi –  pur in regime di  TFS (buonuscita), perché già in servizio al 31.12.00 –  vuole optare per il Fondo pensione integrativo.
    Per chi si trova in TFR, o comunque può vantare pochi anni di servizio,  il problema non sussiste, l’adesione al Fondo pensione è sicuramente conveniente, dato che per tale personale della scuola il calcolo della pensione è comunque contributivo e il suo ammontare orientativamente dovrebbe aggirarsi attorno al 60% dell’ultima retribuzione: per questi docenti é quindi sicuramente conveniente  salvaguardarsi con una pensione aggiuntiva a quella che percepirà al momento del pensionamento.
    Qualche perplessità rimane, invece, per coloro che hanno un servizio superiore a 5 anni:  costoro dovrebbero percepire, al momento del trattamento di quiescenza, il TFS maturato fino alla data di adesione al Fondo Espero, nonché la rendita (pensione integrativa) derivante dai contributi versati in loro favore e maturati dal momento della suddetta adesione in poi.
    Vediamo comunque, nel dettaglio, in cosa consiste il Fondo Espero per quest’ultima categoria di lavoratori: 
    a) Una prima parte di ciò che si percepirà al momento della pensione, come abbiamo già detto, è costituita dal vecchio TFS, cioè la buonuscita maturata prima dell’adesione al Fondo,  trasformata dalla data di adesione in TFR, capitalizzata e gestita dall’Inpdap, mantenendo intatto il suo potere d’acquisto e rivalutandosi dello 0.75 % del tasso di inflazione + l’1.5% fisso.
    b) A queste somme viene aggiunta annualmente una quota del  TFR  – che si comincia a maturare dal momento del passaggio al Fondo –  pari al 4.91% della retribuzione annua lorda: anche tali quote vengono rivalutate di anno in anno dello 0.75% del tasso di inflazione + l’1.5% fisso.
    L’ammontare complessivo delle somme di cui alle lettere a) e b) verrà liquidato, in soluzione unica, al momento della pensione.
    Vanno invece a favore della "previdenza complementare", cioè andranno a costituire la pensione integrativa finale:
    c) La restante quota del TFR che si comincia a maturare dal momento del passaggio al Fondo, pari al 2% della retribuzione annua lorda.
    d) Il contributo del datore di lavoro, pari all’1.2% della retribuzione annua lorda.
    Entrambi (c+d) vengono gestiti dall’Inpdap e rivalutati secondo la media dei 5 fondi più consistenti.
    e) Ulteriore contributo del datore di lavoro pari all’1% della retribuzione annua
    Lorda.
    f) Contributo dal lavoratore, che può essere versato nella misura dall’1 al 3%
    Della retribuzione annua lorda.
    Entrambi (e+f) confluiscono nel Fondo Espero e vengono rivalutati secondo il tasso di rendimento del Fondo, orientativamente il 4.15% annuo.
    Tutto ciò in teoria, ma nella pratica – a seguito delle simulazioni effettuate finora – non risulterebbe svantaggioso rimanere in regime di TFS (buonuscita); inoltre, non sarebbe da sottovalutare il beneficio di ricevere una buonuscita in un’unica soluzione, piuttosto che una buonuscita a cui si aggiungerebbe una rendita futura.
    Pensiamo, quindi,  che sia il caso di non essere precipitosi in una eventuale adesione: infatti, decidendo di aderire entro il 31 dicembre 2005 per usufruire del bonus dell’1%  (la cui erogazione è limitata ad un periodo di 12 mesi; per questo consigliamo ai nostri iscritti di pazientare ancora un po’ (la scadenza definitiva è stata prorogata al 2010), fin quando non avremo fatto luce su tutti quegli aspetti ancora non definiti e fintanto che saranno colmate tutte le lacune informative che , inevitabilmente, un nuovo sistema contributivo presenta nei primi mesi di applicazione:  per questo siamo costantemente in contatto con i funzionari del Fondo Espero che collaborano con noi per offrirvi un panorama quanto più chiaro possibile di ciò che può essere più o meno conveniente per ogni docente.

    Orazio Ruscica