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Ferie: il DS non può negarle
Le ferie per i docenti di ruolo sono regolate ai sensi dell’art.13 del CCNL 2006-2009. Nello specifico per i docenti di ruolo e incaricati annuali da più di tre anni, si applica il comma 2 della norma, in cui è disposto che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi, mentre per i docenti di ruolo neoassunti, quelli di ruolo e incaricati annuali nel primo triennio, si applica il comma 3 dell’art.13 del CCNL scuola, in cui è specificato che hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie.Ai sensi dell’art.14 del contratto sono poi concessi a tutti i docenti le 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.Quindi, il docente di ruolo e incaricati annuali da oltre un triennio fruisce di 36 giorni (lavorativi) di ferie da prendersi di fatto, ai sensi del comma 9 dell’art.13 del CCNL scuola, nei soli mesi di luglio e di agosto, mentre il docente di ruolo e gli incaricati annuali da non più di un triennio fruisce di 34 giorni (lavorativi) di ferie, sempre da fruire nei mesi di luglio e agosto.Tali giorni di ferie da fruire a luglio e agosto sono decisi dal docente nei limiti e nei vincoli del contratto e non imposti dall’Amministrazione con criteri introdotti dal singolo DS.Sempre più spesso, però, giungono segnalazioni di docenti in merito a circolari che derogano alla normativa vigente. A tal proposito, è doveroso ribadire che quella del dirigente scolastico che nega al personale docente la possibilità di fruire di giorni di ferie in determinati giorni di luglio e agosto rappresenta una condotta illegittima.Tali giorni, come già ribadito, esulano dalla discrezionalità del dirigente e dalle eventuali ragioni organizzative addotte dalla scuola. Inoltre, si ricorda che il piano delle attività, di competenza del DS, deve essere approvato dal collegio docenti (art.28 c. 4 del Ccnl/2007) e non improvvisato dal DS.In ogni caso, nel piano delle attività non è possibile prevedere obblighi illegittimi che sarebbero comunque nulli. Per tali ragioni, nessuna attività didattica o funzionale è obbligatoria nei mesi di luglio ed agosto, a meno che non si tratti di attività aggiuntive deliberate dal collegio docenti e da prestare d’estate nei mesi di luglio e/o agosto, attività che non possono che essere quindi del tutto volontarie e pagate.Anche alla luce delle nuove misure di sicurezza imposte a seguito dell’emergenza Covid-19, le istituzioni scolastiche dovranno comunque applicare correttamente il contratto scuola senza derogare alla normativa vigente.Snadir – Professione i.r. – 17 giugno 2020 -
LE FERIE DEL PERSONALE DOCENTE
LE FERIE DEL PERSONALE DOCENTE
Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile di ogni lavoratore, in quanto finalizzate al recupero delle energie psicofisiche spese nel corso dell’attività lavorativa1. Per tale motivo è fatto divieto di sottoscrivere accordi di lavoro, individuali o collettivi, tendenti a impedirne la fruizione sia la possibilità di una loro monetizzazione (tranne alcuni casi specifici, quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro2). Il diritto alle ferie è espressamente contemplato dall’art.36 c.3 della Costituzione italiana e dagli artt. 2109 e 2243 del Codice Civile; per il Comparto scuola le norme di riferimento sono gli artt. 13-14 e 19 del CCNL 2006-09.DurataIl personale docente con contratto a tempo indeterminato ha diritto a 32 giorni lavorativi all’anno, comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, lett a) della legge 23 dicembre 1977, n. 977 (art. 13 c.2 CCNL 2006-09). Gli incaricati annuali di religione, nel caso in cui si trovino nella condizione prevista dall’art. 3, c. 6, del D.P.R. n. 399 del 1988, godono dello stesso trattamento dei docenti a tempo indeterminato (art. 19 c.1 CCNL 2006-09). Il personale a tempo determinato ha diritto alle ferie proporzionalmente al servizio prestato (art.19 c.2 CCNL 2006-09).Il personale in part-time: a) orizzontale: prevede la riduzione delle ore di servizio giornaliere, senza diminuire i giorni di servizio settimanali; nel caso di part-time orizzontale: non è prevista la riduzione del periodo di ferie; b) verticale: riduzione di un certo numero di giorni, proporzionato alle giornate annuali lavorative. In questo secondo caso: la riduzione delle ferie tiene conto dei giorni non-lavorati.Da aggiungere, ai sensi dell’art. 14 c.2 CCNL 2006-09, i giorni relativi alle festività soppresse (legge 23 dicembre 1977, n. 937): si maturano uno ogni tre mesi di servizio (per un totale di 4 all’anno)3.Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie, anche se protratte per l’intero anno scolastico.Periodo di fruizioneI docenti fruiscono del periodo di ferie durante i periodi di sospensione dell’attività didattica. Durante la rimanente parte dell’anno, è consentito richiedere fino a 6 giorni di ferie, purché la sostituzione avvenga con personale in servizio nella stessa sede e, comunque, senza oneri aggiuntivi di alcun genere (art.13 c.9). Se, invece, i 6 giorni di ferie vengono richiesti per motivi personali o familiari, questi spettano come diritto e vengono attribuiti in aggiunta e alle stesse condizioni dei 3 giorni stabiliti dall’art. 15, c. 2 del CCNL 2006-09 (e quindi anche con oneri di spesa aggiuntivi a carico dell’Amministrazione).Nessuna disposizione impedisce il godimento delle ferie dopo un periodo di malattia né è previsto che il lavoratore debba necessariamente riprendere formalmente servizio.Interruzione delle ferieLa malattia o il ricovero in ospedale per una durata superiore ai 3 giorni interrompe il periodo di ferie, se del caso è stata data comunicazione tempestiva all’amministrazione scolastica d’appartenenza.Le ferie possono essere interrotte anche per esigenze di servizio, qualora l’amministrazione ravvisi necessità tali da richiedere al lavoratore di tornare in servizio.Trattamento economicoPer i periodi di ferie spetta la retribuzione al 100 %, con esclusione delle indennità per le attività aggiuntive.L’art. 5, c. 8 del D. Lgs. 95/2012 e l’art. 43 della Legge 24/12/2012, n. 228 hanno stabilito che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ed hanno abrogato l’istituto della liquidazione delle ferie maturate e non godute anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento. Uniche eccezioni i docenti con contratto: a) breve e saltuario b) fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.Claudio Guidobaldi________________________________________________________________
1. Parere del Consiglio di Stato del 13 giugno1966, n. 338.2. Art. 13 c.8 CCNL 2006-09.3. Secondo l’Orientamento applicativo dell’Aran del 6 novembre 2015 devono essere utilizzati nel corso dell’anno scolastico in corso. -
ANNO SABBATICO
L’ANNO SABBATICO
I docenti che hanno superato l’anno di prova hanno diritto a chiedere ogni dieci anni l’aspettativa non retribuita per un periodo massimo di un annoL’art. 26 c.14 delle lg 448/1998 prevede che: .“I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali”Questo periodo di aspettativa non retribuita, comunemente denominato “anno sabbatico”, è stato spesso oggetto di fraintendimenti ed interpretazioni unilaterali. Proviamo, dunque, a fornire ai nostri lettori alcune risposte agli interrogativi più frequenti.Chi ne può beneficiare?Ne possono beneficiare – come è esplicitamente affermato dalla norma sopracitata – solo i docenti ed i dirigenti scolastici che abbiano superato l’anno di prova previsto per la conferma dell’inquadramento giuridico-contrattuale corrispondente. Il beneficio consiste in un’aspettativa non retribuita fino a un massimo di 1 anno ogni 10 anni di servizio prestato, comprensivi del primo decennio.La richiesta di aspettativa è soggetta al potere discrezionale dell’amministrazione?Secondo quanto espresso dalla Nota ministeriale del 6 marzo 2000 prot. 7574 (trasmessa con CM 96 del 28 marzo 2000), la richiesta dell’interessato è sottratta all’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione. Inoltre, i coloro i quali producono la domanda per l’aspettativa per l’anno sabbatico non sono tenuti ad enunciare i motivi soggiacenti la loro richiesta.Tuttavia, in una successiva disposizione ministeriale (CM 165 del 19 giugno 2000), si afferma chela concessione dell’anno sabbatico troverebbe alcune limitazioni derivanti dalle esigenze di servizio a cui l’amministrazione potrebbe appellarsi come già pone per l’aspettativa per motivi di famiglia.Pertanto, l’amministrazione non può entrare nel merito della richiesta, ma è in suo potere negare la concessione dell’aspettativa qualora ravvedesse in tale esigenza un ostacolo al retto funzionamento dell’amministrazione.Il periodo dell’aspettativa può essere fruito in modo frazionato?L’aspettativa deve essere fruita in un’unica soluzione e, quindi, non può essere oggetto di frazionamento. Pertanto, l’avvenuta fruizione di un periodo di durata inferiore ad un anno esaurisce il diritto dell’interessato a chiedere ulteriori periodi di aspettativa nell’arco del decennio in considerazione (Nota 6 marzo 2000).Il periodo sabbatico è cumulabile con quello dell’aspettativa per motivi di famiglia?L’aspettativa per anno sabbatico concessa a chi abbia già usufruito dell’aspettativa di 1 anno di aspettativa per motivi di famiglia non comporta il suo rientro anticipato in servizio. Inoltre, essa non è ricompresa nel computo dei 2 anni e mezzo nel quinquennio. Questo a motivo del fatto che i periodi delle due aspettative non sono cumulabili, perché regolate da disposizioni diverse e non riconducibili.L’aspettativa interrompe l’anzianità di servizio?E’ bene sapere che l’aspettativa interrompe l’anzianità di servizio. Tuttavia, i relativi periodi sono riscattabili, ossia chi ne beneficia può provvedere a proprie spese alla copertura degli oneri previdenziali. In alternativa, si può chiedere, anche in deroga alle disposizioni concernenti l’età di pensionamento d’ufficio, la proroga del collocamento a riposo oltre il limite di età, per un periodo corrispondente alla durata dei congedi fruiti come anno sabbatico.Claudio Guidobaldi