Categoria: Sezione Fittizia

  • StatoGiuridico/lettera_ai_leaders_9_4_2001.asp

    Modica,
    9 aprile 2001


    Ai
    leaders delle Coalizioni


    On.le
    Silvio Berlusconi – Casa delle Libert


    Dott. Sergio D’Antoni 
    Democrazia Europea


    Sen. Antonio Di Pietro – 
    Lista Di Pietro Italia dei Valori


    On.le
    Francesco Rutelli – Ulivo


     


    Ai Segretari di Partito


    On.le Gianfranco Fini – Alleanza Nazionale


    On.le Pierferdinando Casini – CCD


    On.le Rocco Buttiglione – CDU


    On.le Valter Veltroni – Democratici di Sinistra


    Dott.
    Sergio Dantoni – Democrazia Europea


    On.le Silvio Berlusconi 
    Forza Italia


    On.le Arturo Parisi – I Democratici


    Sen.
    Antonio Di Pietro – Lista Di Pietro – Italia dei
    Valori


    On.le Umberto Bossi  Lega Nord


    On.le Oliviero Diliberto – Partito dei Comunisti
    Italiani


    On.le Pierluigi Castagnetti 
    PPI – Popolari Democratici


    On.le Fausto Bertinotti 
    Rifondazione Comunista


    On.le Lamberto Dini  Rinnovamento Italiano


    On.le Clemente Mastella – Udeur


    Dott.ssa Grazia Francescato – Verdi


      


    Prot. 303


     


    Oggetto: invito all’assunzione di un impegno politico
    per la risoluzione dello stato giuridico degli insegnanti
    di religione


     


               
    Gentilissimi Onorevoli,


    gli insegnanti di religione cattolica (=idr) in Italia
    sono circa 24.000. Il 20% di loro iscritto al nostro sindacato,
    per cui siamo la forza sindacale pi rappresentativa di
    questa categoria professionale.


               
    Molte forze politiche dell’ultima legislatura hanno
    permesso che il nostro diritto allo stato giuridico non
    trovasse una definizione giusta e rispondente alle legittime
    aspettative dei 24.000 idr. Potete immaginare le aspettative
    e le speranze che gli idr ripongono nella legislatura che
    andremo a votare!


               
    Per ci Le saremo grati se Lei, con onest e franchezza,
    volesse farci conoscere l’impegno che fin da ora disposto
    ad assumere ed a farne un punto esplicito del programma
    della Sua coalizione e/o del Suo partito nella prossima
    legislatura, per risolvere definitivamente e meritatamente
    l’annoso problema dello stato giuridico dei docenti di religione
    secondo i seguenti requisiti che abbiamo verificato corrispondere
    alle legittime aspettative degli Idr:      


    a.      
    istituzione delle classi di concorso per l’insegnamento
    della religione nei vari ordini e gradi scolastici;


    b.     
    nuove procedure per il reclutamento e l’abilitazione
    dei docenti di religione, che tenga conto dell’idoneit
    per impartire l’Irc;


    c.      
    misure idonee per l’immissione in ruolo dei docenti
    di religione gi in servizio, basate sul riconoscimento
    della professionalit acquisita, che abbiano le seguenti
    caratteristiche:
































    corso
    abilitante riservato


    due
    anni di servizio come requisito per accedere al corso
    abilitante riservato


    titoli
    di qualificazione professionale cos come previsti
    dal DPR 751/85


    riconoscimento
    del servizio prestato ai fini della graduatoria finale
    del corso abilitante riservato


    inserimento
    nella graduatoria permanente ad esaurimento (come
    gi previsto per altri insegnamenti: legge 124/99)
    dei vincitori del corso abilitante riservato


    compilazione
    della graduatoria permanente sulla base dei titoli
    culturali e dei titoli di servizio


    la
    nomina in ruolo del personale inserito nella graduatoria
    permanente in relazione del 70% dei posti disponibili
    ogni anno


     


    Al
    fine di poter informare in tempo i nostri iscritti (20%
    della categoria):




    1. tramite
      il nostro Notiziario (Professione ir) che inviamo
      personalmente a 7.000 docenti in tutta Italia ed anche
      nelle scuole di ogni ordine e grado, negli uffici scuola
      delle Diocesi italiane e ad alcuni referenti in Europa)



    2. il
      nostro sito web (fino ad oggi il sito di categoria pi
      visitato, con 70.000 accessi).



    La
    preghiamo di farci pervenire la Sua risposta entro il 18
    aprile p.v.


    La
    saluto distintamente


     


     


    Il
    Segretario Nazionale


    Prof.
    Orazio Ruscica

  • D:\Inetpub\wwwroot\snadir\Credito_Scrutini_2005\Esame_di_qualifica.asp

    Scrutinio finale & esame di qualifica

    E’ necessario distinguere tra i tradizionali esami di qualifica e quelli di cui al D.M. 24/02/1992 e al D.M. 23/04/1992. Mentre per i primi si procedeva distinguendo tra scrutini ed esami di qualifica, oggi invece in base alla nuova normativa lo scrutinio diventa oramai la prima parte della valutazione (scrutini + esame di qualifica).

    Inoltre anche l’art.22 lettera A) , comma 6 dell’O.M. 65 del 20 febbraio 1998 stabilisce che «lo scrutinio finale () costituisce la prima parte della valutazione» degli esami di qualifica. Ma procediamo con ordine.

    L’organo deputato allo scrutino è il Consiglio di classe. Pertanto, ai sensi del punto 4.1 lett.a della "intesa" fra Ministero della P.I. e Conferenza Episcopale italiana resa esecutiva a tutti gli effetti di legge nell’ordinamento statale italiano giusto DPR 16/12/1985 n.751 successivamente integrato con DPR 23/06/1990 n.202, all’insegnamento della religione cattolica è assegnata "dignità pari a quella di tutte le altre discipline" e in relazione a tale presupposto di principio, con riguardo agli alunni che abbiano liberamente scelto di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, i docenti incaricati dell’insegnamento di quest’ultimo, secondo quanto previsto dal punto 2.7 della citata intesa, "fanno parte della componente docente degli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti" e "partecipano alle valutazioni periodiche e finali", con voto che può anche essere determinante.

    Al docente di religione cattolica, quale componente a tutti gli effetti del Consiglio di classe con compiti assolutamente corrispondenti a quelli dei docenti delle altre discipline, in sede di scrutinio finale, va riconosciuto, per gli alunni che abbiano scelto di avvalersi del relativo insegnamento, il diritto-dovere di partecipare al pari degli altri insegnanti agli scrutini finali.

    Ora al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi il Consiglio di classe sottoporrà gli alunni a prove strutturate . Queste ultime possono essere interdisciplinari oppure riferite a singole discipline . Le prove strutturate sono quindi una premessa indispensabile per poter procedere allo scrutinio finale.

    E’ vero che per l’Irc in luogo di voti ed esami viene redatta una comunicazione riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae (art.309, comma 4 del D.L.vo. 16 aprile 1994, n.297). Ed è altrettanto vero che l’insegnamento della religione cattolica è impartito nel quadro delle finalità della scuola e ha pari dignità formativa e culturale al pari delle altre discipline (punto 4.1 DPR 751/85). Poiché, il Consiglio di classe deve poter verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi, nulla vieta al docente di r.c. di approntare le prove strutturate per l’irc (interdisciplinari o singole).

    Inoltre, il Consiglio di classe elabora per ciascuna materia un giudizio analitico sul profilo conseguito durante l’anno scolastico e nelle prove strutturate finali, nonché di un voto espresso in centesimi e di un giudizio sintetico . Ovviamente il docente di religione non proporrà un voto ma un aggettivo che tenga conto dell’impegno, della partecipazione e del profitto; dovrà altresì elaborare un giudizio sintetico.

    Diversamente dallo scrutinio, cioè nell’esame di qualifica, che costituisce la seconda parte valutazione, il docente di religione non partecipa, in quanto l’Irc non è materia oggetto di esame. Questa seconda parte della valutazione è di competenza della commissione di esame, composta dal preside, dagli insegnanti dell’ultimo anno del corso di studi, purché di materie oggetto di esame .

    Pertanto, il preside deve far partecipare il docente di religione alla prima parte della valutazione, che consiste in uno scrutinio finale, dove vengono acquisiti dal Consiglio di classe altri elementi utili per la valutazione degli alunni.

    Nel caso in cui il preside voglia escludere i docenti di religione dalla prima parte della valutazione (scrutinio), il docente può impugnare le operazioni di esame di qualifica, per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, davanti alle competenti autorità giudiziarie.

    O. Ruscica

  • D:\Inetpub\wwwroot\snadir\Credito_Scrutini_2005\Scrutini_finali_05.asp


    SCRUTINI FINALI
    Avviso per non essere discriminati

    Ogni insegnante di religione in sede di scrutinio finale si ricordi che, qualora vi sia una deliberazione da adottarsi a maggioranza, deve far inserire a verbale il proprio giudizio motivato e far conteggiare il proprio voto ai fini della costituzione della maggioranza. E’ utile ricordare che:
    1) la valutazione dell’IRC va trascritta nel registro generale, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all’albo di istituto (art.4 legge 5 giugno 1930, n.824; C.M. 117/1930; C.M. 11/1987; C.M. 156/1987).
    2) La mancata partecipazione dei docenti di R.C. agli scrutini che si sono avvalsi dell’IRC invalida gli scrutini (artt.1-3-31-40 dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall’O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall’O.M. 126/00, dall’O.M. n.90 del 21 maggio 2001).
    3) L’esclusione del voto dei docenti di religione (alcuni capi d’istituto "illuminati" non fanno neppure votare i docenti di religione) dà luogo alla invalidità degli scrutini.
    Bisogna formulare giudizi analitici che esprimano "la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini" (comma 3, art.40 dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall’O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall’O.M. 126/00, dall’O.M. n.90 del 21 maggio 2001, dall’O.M. n.56/2002).
    Per comodità riportiamo un esempio di nota che, durante gli scrutini, i colleghi, nel caso di deliberazioni da adottarsi a maggioranza, potranno inserire nel verbale .
    « L’alunno/a ………………….. ha seguito le attività didattiche …………………………. (inserire tutto il giudizio analitico positivo o negativo). Questo giudizio motivato, messo a verbale ai sensi del D.P.R. 202/90, è da ritenersi valido a tutti gli effetti giuridici per la determinazione dell’ammissione ( o non ammissione) dell’alunno/a ………………………. alla classe ……………. (o agli esami di licenza media / qualifica / stato), come previsto dall’art.7 della legge n.824/1930, dal D.P.R. n.751 del 16/12/1985, dalla C.M. n.316 del 28/10/1987, capo IV, dal citato D.P.R. 202/90, dal D.P.R. 417/74 e dall’art.31 dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall’O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dalla sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR – Puglia sez. Lecce, dall’ordinanza n.2307/95 del 19/09/1995 del Tar – Sicilia sez. Catania, dall’ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, dalla sentenza TAR – Veneto n.2466 del 11/12/1998, dalla sentenza n.1089 del 20/12/1999 del TAR – Toscana, dall’O.M. 126/00, dall’O.M. n90/2001 e dall’O.M. 56/2002».
    Nel caso che dopo tale dichiarazione il capo d’istituto o qualche collega insista per non far valere il voto dei docenti di religione aggiungete alla precedente nota:« Poiché si insiste a non voler tener conto della validità giuridica del voto espresso dal docente di religione in questo consiglio della classe ……. del ……..(data), ore………., DICHIARO che per palese violazione delle norme succitate l’ammissione (o non ammissione) dell’alunno/a ……………………… alla classe ……… ( o agli esami di licenza media / qualifica / stato) è da ritenersi nulla.Dichiaro, inoltre, che impugnerò giurisdizionalmente il presente atto del consiglio di classe per vizio di legittimità nelle sedi competenti».
    In quest’ultimo caso i colleghi, dopo aver fatto inserire a verbale il suddetto giudizio, sono invitati a segnalarci tempestivamente la mancata valutazione del voto per provvedere a inoltrare ricorso alle sedi competenti.

    Redazione

  • D:\Inetpub\wwwroot\snadir\Credito_Scrutini_2005\Dichiarazione_inserire_verbale_05.asp

    Qualora gli Idr venissero esclusi dalla attribuzione del credito scolastico, devono chiedere l’allegazione a verbale della dichiarazione di illegittimità-nullità delle operazioni di scrutinio finale, chiedere copia dei verbali, mettersi in contatto con la segretaria nazionale dello Snadir al fini di impugnare le predette operazioni davanti alla competente autorità giudiziaria

    DICHIARAZIONE DA INSERIRE A VERBALE

    Premesso che, a mente del punto 4.1 lett.a della "intesa" fra Ministero della P.I. e Conferenza Episcopale italiana resa esecutiva a tutti gli effetti di legge nell’ordinamento statale italiano giusta DPR 16/12/1985 n.751 successivamente integrato con DPR 23/06/1990 n.202, all’insegnamento della religione cattolica è assegnata "dignità pari a quella di tutte le altre discipline" e che in relazione a tale presupposto di principio, con riguardo agli alunni che abbiano liberamente scelto di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, i docenti incaricati dell’impartimento di quest’ultimo, secondo quanto previsto dal punto 2.7 della citata intesa, "fanno parte della componente docente degli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti" e "partecipano alle valutazioni periodiche e finali", con voto che può anche essere determinante.
    Premesso che, ai sensi dell’art.11 del Regolamento di esecuzione emanato con DPR 23/07/1998 n.323, è assegnato al Consiglio di classe il compito di attribuire ad ogni alunno, nello scrutino finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio denominato "credito scolastico" – da determinarsi con riguardo al profitto nonché all’assiduità della frequenza scolastica, all’interesse ed all’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed ad eventuale credito formativo – che va assommato a quello delle prove scritte e del colloquio ai fini dell’assegnazione del voto dell’esame di stato conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria superiore.
    Premesso che l’art.3, commi 2 e 3 dell’O.M. n.128 del 14 maggio 1999, confermato dall’O.M. 126/00, stabiliscono che: "I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento" (comma 2) e che "l’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all’art.11, comma 2, del Regolamento, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto".
    Constatato che in data 15/9/2000 il Tar Lazio, terza sezione bis, ha dichiarato la legittimità della partecipazione dell’Irc all’attribuzione del credito scolastico.
    Ritenuto, conseguentemente a dette premesse, che al docente di religione cattolica, quale componente a tutti gli effetti del Consiglio di classe con compiti assolutamente corrispondenti a quelli dei docenti delle altre discipline, in sede di scrutinio finale degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, va riconosciuto, per gli alunni che abbiano scelto di avvalersi del relativo insegnamento, il diritto-dovere di partecipare al pari degli altri insegnanti all’attribuzione del cennato punteggio denominato credito scolastico.
    Ciò premesso e ritenuto il/la sottoscritto/a prof. ______________________ docente di religione cattolica, considerato che in questa sede gli è stato inibito di partecipare alle valutazioni e votazioni per l’atttribuzione del credito scolastico, eccepisce, per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, la illegittimità-nullità per tale parte e profilo delle presenti operazioni di scrutinio finale e si riserva di impugnare le stesse davanti alla competente autorità giudiziaria.

  • D:\Inetpub\wwwroot\snadir\Credito_Scrutini_2003\Il_Tar_Lazio_dice_sì.asp


    Il
    presente articolo gi pubblicato su Professione ir 6/2000
    viene riproposto in quanto tuttora utile per quanti impegnati
    nelle operazioni scolastiche di fine anno


    Credito
    scolastico: Il Tar Lazio dice s all’Irc 
    Lo Snadir a difesa dei docenti di religione e dell’Irc


    La Tavola Valdese,
    l’Unione delle Comunit Ebraiche, il Comitato Torinese
    per la laicit della scuola, il Centro Romano di iniziativa
    per le difese dei diritti nella scuola, il Comitato nazionale
    “per la scuola della Repubblica” e la Federazione
    delle Chiese evangeliche hanno proposto nel mese di giugno
    1999 ricorso al Tar Lazio contro l’O.M. n.128 del 14
    maggio 1999. Lo Snadir si costituito in opponendum per
    tutelare la valutazione dell’Irc nel credito scolastico.
    Il Tar – Lazio ha esaminato il 12 luglio 1999 la richiesta
    dei ricorrenti di sospensiva dell’ordinanza ministeriale
    n.128 del 14 maggio 1999 nella parte in cui prevede la valutazione
    dell’insegnamento della religione cattolica per la
    determinazione del credito scolastico.
    Lo Snadir a tutela degli insegnanti di religione si costituito
    per resistere al ricorso con l’intervento in opposizione
    teso a dimostrare l’infondatezza dell’istanza
    proposta dai ricorrenti. 
    Il Tar – Lazio non ha accolto la richiesta di sospensiva
    richiesta dai ricorrenti ed ha rimandato a novembre 1999
    l’esame nel merito.
    Il 22 novembre 1999 la terza sezione bis del Tar Lazio,
    dopo aver ascoltato le parti, ha dichiarato inammissibile
    il ricorso. 
    Il
    15 settembre 2000 il Tar Lazio ha depositato la sentenza

    . Le argomentazioni svolte dai giudici tolgono qualsiasi
    dubbio sulla legittimit della partecipazione dell’Irc
    all’attribuzione del credito scolastico.
    Lo Snadir esprime profonda soddisfazione per aver contribuito
    con la propria determinazione alla salvaguardia della professionalit
    dei docenti di religione e della valenza culturale dell’Irc. 

    Redazione

  • Credito_DDC_Adozioni_05.asp

    CREDITI – DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE – ADOZIONI LIBRI RELIGIONE CATTOLICA

    I crediti
    I “crediti” che possono essere riconosciuti agli alunni al termine dell’anno scolastico sono: crediti formativi e crediti scolastici.
    I crediti formativi scaturiscono da esperienze “acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale …” (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
    Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l’esame.
    Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286), invece, consiste in un punteggio (massimo di 20 punti) attribuito a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate per le singole discipline, utilizzando l’intera scala decimale di valutazione (O.M. n. 128 del 14 maggio 1999), ed entra a far parte del voto finale complessivo d’esame.
    Con specifico riferimento al credito scolastico, l’i.r.c. si colloca in modo particolare per due motivi (art. 3 n.1 O.M. n.128/1999) : il primo è dato dalla valutazione, che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio e non da un voto numerico, con la conseguente difficoltà (ma, ovviamente, non impossibilità) ad inserirlo nel calcolo della media matematica; il secondo motivo si evidenzia nella stessa redazione dell’art. 3 nella quale si sceglie di staccare la questione insegnamento della religione dall’insieme delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa nel successivo punto n.2.
    Dalla lettura dell’art.3 punto n. 2 si deduce la volontà dell’Amministrazione scolastica di affermare un principio generale circa l’I.r.c. : quello della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.
    Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto, enunciato come principio generale, concorre a spazzar via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione la quale prevede che nelle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, qualora tale voto risulti determinante, esso diventa un giudizio motivato da riportare a verbale (Art. 25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze dei TAR. Infatti il voto dell’insegnante di religione “ove determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza.” (vedi la sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 10 dicembre 1998).
    Riepilogando:
    – tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico) concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.
    – anche l’I.r.c. (a pieno titolo) concorre alla definizione del credito scolastico, ma non contribuisce alla determinazione della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso un giudizio.
    Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura del punto n. 3 dello stesso art. 3. L’ I.r.c. concorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre valori posti nella banda di oscillazione. Un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico, quindi escluso l’I.r.c.) dà come risultato 6 e colloca l’alunno in una banda di oscillazione (per l’ultimo anno) che va da 4 a 5 (il credito scolastico).
    Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un credito di 4 o 5 all’interno della banda di oscillazione ?
    Sono :
    a – giudizio formulato dal docente di religione.
    b – assiduità della frequenza scolastica.
    c – interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vale per tutte le discipline, anche per l’I.r.c.).
    d – partecipazione alle attività complementari ed integrative.
    e – eventuali crediti formativi documentati.
    L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e verbalizzata (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 8 n.6).
    Da questo quadro emerge lo spazio dell’insegnamento della religione cattolica nell’ambito dell’attribuzione del credito scolastico, ma non riveste minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità di proporre un progetto educativo religioso (da attuare anche su reti di scuole), che si può attuare attraverso esperienze di “crescita umana, civile e culturale” della persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
    I docenti, magari costituendosi in associazione, possono realizzare attività culturali, di educazione all’ambiente, al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di valori.

    Il Documento del Consiglio di classe
    Alla commissione degli esami di Stato dev’essere consegnato, entro il 15 maggio, il documento elaborato dal Consiglio di classe relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso. In esso vengono illustrati i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti ed ogni altro elemento ritenuto utile per lo svolgimento degli esami. Prima della elaborazione del testo definitivo del Documento. i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte ed osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori, facenti parte dei consigli stessi.
    Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe, ha l’obbligo di contribuire alla stesura del Documento, in particolar modo per la parte inerente all’azione educativa e didattica realizzata durante l’anno scolastico (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005). Il docente di religione interviene anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili all’esame di Stato, e interviene sempre nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005).

    Adozioni libri di testo
    Come ogni anno nel mese di maggio (entro la seconda decade per la scuola secondaria superiore, la terza decade per la scuola elementare e media) i collegi docenti sono chiamati a deliberare sulla scelta dei libri di testo.
    La circolare prot. 5036 del 13 marzo 2003 richiama i criteri e le modalità operative che presiedono a tale adempimento nella scuola secondaria. “L’adozione dei libri di testo rappresenta espressione dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, che si realizza anche con la scelta e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, coerentemente con il Piano dell’Offerta Formativa”. Ricordando subito dopo che la scelta del libro di testo attiene “ai compiti attribuiti al collegio dei docenti” la circolare esorta i docenti ad effettuare “una puntuale verifica dei testi in uso ed un attento esame delle novità editoriali intervenute”.
    Il decreto ministeriale del 13 febbraio 2002 (Decreto scuola primaria; Decreto scuola secondaria) fissa il tetto massimo complessivo di spesa per i libri di testo per il primo anno della scuola media e della scuola superiore. Tale tetto può essere sforato nel limite del 10%. In ogni caso il testo di religione va adottato e non semplicente consigliato.

    La C.M. n. 46 del 22 aprile 2005 ha indicato

    le novità che riguardano l’insegnamento della religione cattolica nella primaria e nella scuola secondaria di 1° grado.

    Nulla è invece cambiato circa la scelta dei testi scolastici per la classe terza della scuola secondaria di primo grado e per l’intero corso dell’istruzione secondaria di secondo grado cattolica.

    Redazione

  • Stato_Giuridico_due/riprende_esame.asp

    Riprende l’esame dei ddl sullo stato giuridico


    Mercoled proseguir l’esame delle proposte di legge C561
    ed abbinate, relative allo status giuridico e al reclutamento
    degli insegnanti di religione cattolica. Il provvedimento
    persegue l’obiettivo comune del superamento della condizione
    di precariato dei docenti interessati. Si propone pertanto
    l’attribuzione agli insegnanti in questione di uno status
    giuridico analogo a quello dell’ordinario personale docente
    di ruolo dello Stato, nonch la regolarizzazione, con apposite
    procedure concorsuali, delle modalit di reclutamento. Sulla
    medesima materia, nella scorsa legislatura, fu approvato
    dal Senato, in data 19 luglio 2000, un testo su cui la Camera
    dei deputati ha avviato l’esame, senza peraltro poterlo
    portare a termine per la fine della legislatura. Relatore
    Taglialatela (AN).


    fonte Camera dei Deputati


  • Stato_Giuridico_due/Consiglio_Ministri_14_2_2002.asp

    Via libera del Governo al progetto di legge
    Moratti


    Il Consiglio dei Ministri ha discusso ed approvato oggi
    (14 febbraio 2002) il progetto
    di legge del Ministro Moratti
    sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione.


     Il
    segretario nazionale dello SNADIR, Prof. Orazio Ruscica
    si detto "abbastanza soddisfatto" (sono
    stati accolti l’80% delle  richieste dello Snadir
    )
    : questo perch, se 
    indubbiamente positivo il fatto che il governo
    abbia dato ampia e concreta disponibilit per rendere giustizia
    a questa categoria di lavoratori, d’altra parte anche
    vero che alcuni punti del disegno di legge  vanno modificati
    ( ad es. l’art. 5), se veramente si vuole giungere ad una
    completa equit di trattamento degli insegnanti di religione
    con gli altri professori della scuola italiana.


    In
    particolare – prosegue Ruscica – lo SNADIR chiede che gli
    insegnanti di religione con 360 giorni di servizio ed in
    possesso dei titoli di studio previsti dall’Intesa siano
    ammessi a frequentare un corso abilitante di 110 ore con
    esame finale ed inseriti in una graduatoria permanente ad
    esaurimento. Auspichiamo che in XI commissione lavoro, dove
    attualmente in atto la discussione sui nove progetti di
    legge, si possa trovare una ampia convergenza sulle legittime
    aspettative dei docenti di religione. E’ in questo senso
    che saranno ora indirizzati gli sforzi dello SNADIR.


    Ufficio Stampa Snadir


    Rossella Sudano


    Snadir


  • Stato_Giuridico_due/Comunicato_13_2_2002.asp

    stato
    giuridico:

    si
    muove anche il governo!


     

    lavora
    a pieno ritmo l’xi commissione della camera presso la quale
    il 5 febbraio scorso
    iniziato l’esame dei disegni di legge relativi allo stato
    giuridico e reclutamento degli insegnanti di religione;
    la novit pi recente per riguarda il disegno di legge
    del ministro moratti, che, come si ricorder, circa due
    mesi fa aveva diffuso il testo di una sua proposta – peraltro
    provocando un certo scalpore negli ambienti interessati
    – ma che poi sembrava avere dimenticato quanto promesso.

    invece,
    forse sulla scia di quanto intrapreso in sede di xi commissione,
    qualcosa si mosso: stato infatti annunciato che nel
    calendario dei lavori in programma al consiglio dei ministri
    del 14 febbraio inserito il “disegno di legge riguardante
    le norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado”.

    questa
    notizia, peraltro, era gi pervenuta al presidente della
    xi commissione on. domenico benedetti valentini che, nel
    corso della seduta del 12
    febbraio
    , ha affermato che : “ferma restando la piena
    dignit ed importanza delle iniziative parlamentari presentate
    in materia, riterrebbe pi congruo e proficuo, ai fini del
    buon andamento dei lavori della commissione, attendere la
    presentazione e dunque l’assegnazione alla commissione del
    testo governativo, quale strumento pi completo di riferimento
    e di confronto, fatta comunque salva la competenza della
    commissione a valutarlo congiuntamente alle altre proposte
    di legge presentate”.


    il
    sottosegretario al miur on. valentina aprea , presente alla
    riunione, dopo
    avere ringraziato il presidente per la rapida calendarizzazione
    delle proposte di legge 
    in esame, ha confermato che la discussione del provvedimento
    della moratti prevista per il 14 febbraio ed ha attribuito
    il ritardo al fatto che solo ora la legge finanziaria per
    il 2002 ha prodotto i suoi effetti, consentendo cos piena
    copertura finanziaria al disegno di legge. l’on. aprea ha
    concluso chiedendo di sospendere temporaneamente l’esame
    delle proposte di legge, in attesa che venga presentato
    alla camera e poi assegnato alla commissione il disegno
    di legge governativo, certamente ricco di contenuti indicativi
    e di importanti strumenti di riferimento.

    il
    presidente benedetti valentini, sentito il parere favorevole
    dei membri della commissione, ha cos rinviato il seguito
    dell’esame ad altra seduta.

    “le
    acque hanno veramente cominciato a muoversi – ha detto il
    segretario nazionale dello snadir prof. orazio ruscica – 
    e, a breve scadenza, non sono escluse delle novit
    positive in fatto di stato giuridico”; 
    ruscica ribadisce piena soddisfazione per la piega
    che hanno preso gli avvenimenti: in primo luogo per la disponibilit
    del governo, che – decidendo di
    discutere ed approvare giorno 14 il provvedimento della moratti
    – in tempi brevissimi ha cos esaudito l’intendimento espresso
    dalla xi commissione di conoscere parere governativo in fatto
    di stato giuridico; 
    inoltre per il generale accordo che in sede di commissione
    sta coagulando attorno ad alcuni disegni di legge che maggiormente
    tengono conto delle legittime aspettative degli insegnanti
    di religione.

    ufficio stampa snadir

    rossella sudano

    snadir

  • Stato_Giuridico_due/7_2_2002_Di_Teodoro.asp

    La proposta di
    legge Di Teodoro sullo stato giuridico degli idr


    viaggia
    bene verso la discussione parlamentare



    L’onorevole Andrea Di Teodoro ha incontrato
    ieri (gioved 7 febbraio 2002) il prof. Orazio Ruscica (Segretario
    Nazionale) e il prof. Pasquale Troa (Responsabile del Centro
    Studi) dello Snadir per comunicare loro personalmente i
    risultati della riunione di marted 5 febbraio della Commissione
    Lavoro, sulla proposta di legge sullo stato giuridico degli
    insegnanti di religione da lui presentata.


     


        
    A tale proposta hanno aderito quasi ottanta
    deputati. Ed altri si sono resi disponibili a farlo quanto
    prima.


     Tra
    gli intervenuti al dibattito in XI Commissione Lavoro,


        
    L’on. Andrea Di Teodoro (FI) “rileva che si
    di fronte ad una sorte di atto dovuto perch, a prescindere
    dal contenuto della materia di insegnamento, le proposte
    di legge in esame vanno a sanare la situazione di una categoria
    di insegnanti della scuola italiana ingiustamente discriminata
    rispetto agli altri docenti, soprattutto per quanto riguarda
    lo stato giuridico”.


        
    l’on. Renzo Innocenti (DS-U) ha sostenuto
    che “reputa atto doveroso da parte del Parlamento la definizione
    di una normativa che dia certezza agli insegnanti di religione
    cattolica, in merito allo status giuridico ed economico,
    a prescindere dalla materia di insegnamento. Ribadisce l’intento
    dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra di individuare
    le soluzioni idonee a ridurre, anzi ad eliminare gli anacronismi
    presenti nell’attuale legislazione”.


    La Commissione si sciolta ritenendo
    opportuno e urgente


        
    “acquisire in tempi brevi gli intendimenti
    e gli orientamenti del Governo sulla questione dello stato
    giuridico degli idr” (che non dovrebbero che essere positivi)


        
    in una prossima seduta si dovr acquisire
    l’orientamento del Governo e deliberare sulla costituzione
    del “Comitato ristretto incaricato di redigere un testo
    base per la successiva prosecuzione dell’iter parlamentare”.


    La proposta di legge presentata dall’on.
    Di Teodoro accoglie e sostiene quanto lo Snadir ha da tempo
    sollecitato presso le diverse forze parlamentari sullo stato
    giuridico degli idr, per dare finalmente una risposta significativa
    alle attese degli idr sul riconoscimento dello stato giuridico. 
    L’on. Di Teodoro ha assicurato il suo impegno e la
    sua volont di “rendere giustizia a questa categoria di
    lavoratori”.


    Ufficio
    Stampa Snadir


    Rossella
    Sudano


    Snadir 2002