Categoria: Sezione Fittizia

  • Sedi_esame.htm

    SEDI PROVA SCRITTA

    REGIONE
    CITTA’
    SEDI
       
    Concorso
    Scuola primaria
    21 aprile 2004
    ore 8,00
    Concorso
    Scuola secondaria
    22 aprile 2004
    ore 8,00
    ABRUZZO
    L’Aquila
    • SCUOLA MEDIA "Alighieri",
      Via Acquasanta, loc. Collesapone – L’AQUILA
    • SCUOLA MEDIA "Alighieri",
      Via Acquasanta, loc. Collesapone – L’AQUILA
    BASILICATA
         
    CALABRIA
    Catanzaro
    • LIC. SCIENT. "FERMI"
      CZ LIDO – VIA C. PISACANE LOC. GIOVINO – CATANZARO
      DA: ABBRUZZESE GIUSEPPINA
      A: MUTO VITTORIA RITA
    • IST. MAGISTRALE CZ LIDO
      – VIA CROTONE – CATANZARO
      DA: MUZZALUPO ANGELICA
      A: ZUMBO ANGELA ANNA
    • LIC. SCIENT. "FERMI"
      CZ LIDO – VIA C. PISACANE LOC. GIOVINO – CATANZARO
      DA: ACCLAVIO SANTA
      A: ZUNINO RAFFAELE
    CAMPANIA
    Napoli
    • IST.TEC.INDUSTRIALE "DA
      VINCI" VIA FOGGIA 37 – 80143 NAPOLI

      DA: ABAGNALE FILOMENA
      A: CIOCCHETTI MARIA ROSARIA
    • IST. MAGISTRALE "VILLARI"
      VIA RIMINI 6 – 80143 NAPOLI

      DA: CIOFFI LUCIA
      A: FRANCESCA ROSINA
    • IST.TEC.INDUSTRIALE "FERMI"
      CORSO MALTA 141 – 80141 NAPOLI

      DA: FRANCESE MARIA
      A: PELLA MARIA GRAZIA
    • IST.TEC.COMMERCIALE "GALIANI"
      VIA DON BOSCO 6 – 80141 NAPOLI

      DA: PELLA MARIAROSARIA
      A: ZUMBOLO MARIA
    • IST.TEC.INDUSTRIALE "DA
      VINCI" VIA FOGGIA 37 – 80143 NAPOLI

      DA: ABBATE ANTONINO
      A: DE FALCO GIOVANNA
    • IST. MAGISTRALE "VILLARI"
      VIA RIMINI 6 – 80143 NAPOLI

      DA: DE FATICO SALETTE
      A: MAZZEO ANDREA
    • IST.TEC.INDUSTRIALE "FERMI"
      CORSO MALTA 141 – 80141 NAPOLI

      DA: MAZZEO ANNA RITA
      A: ZUPPARDI LUIGI
    E.ROMAGNA
    Bologna
    • LICEO SCIENTIFICO "Sabin"
      – via Matteotti n.7 – BOLOGNA
    • LICEO SCIENTIFICO "A.
      Righi" – viale Pepoli n. 3 – BOLOGNA

    (elenco
    completo
    )

    LAZIO
    Roma
    • LICEO SCIENTIFICO CAVOUR
      VIA DELLE CARINE 1 C.A.P. 00184 ROMA

      DA: ABATE MADDALENA
      A: FONTANA ALBERTA
    • ISTITUTO SUPERIORE L.
      DA VINCI
      VIA FRANGIPANE 38/41 C.A.P. 00100 ROMA

      DA: FORCINA MARINA
      A: PASQUA MARIA
    • LICEO SCIENTIFICO NEWTON
      VIALE MANZONI 47 C.A.P. 00185 ROMA

      DA: PASQUADIBISCEGLIE
      RENATA
      A: ZULLO EVELINDA
    • LICEO SCIENTIFICO CAVOUR
      VIA DELLE CARINE 1 C.A.P. 00184 ROMA

      DA: ACCIARDI GIUSEPPE
      A: LALIA MICHELE ANTONIO
    • ISTITUTO SUPERIORI L.
      DA VINCI
      VIA FRANGIPANE 38/41 C.A.P. 00100 ROMA

      DA: LA MARCA MARIA LUISA
      A: MOLLE ANGELO
    • LICEO SCIENTIFICO NEWTON
      VIALE MANZONI 47 C.A.P. 00185 ROMA

      DA: MOLLE MARIANNA
      A: ZURLI EMANUELA

    (elenco
    completo
    )

    LOMBARDIA
    Milano
    • LIC.SCIENT.STAT."E.VITTORINI"
      VIA MARIO DONATI, 5 C.A.P. 20146 MILANO (MI)
      DA: ABBIATI BARBARA
      A: FERRARA CARMELA (elenco
      completo
      )
    • LIC. SC. STAT. "E.VITTORINI"
      VIA M. DONATI, 7 C.A.P. 20146 MILANO (MI)
      DA: FERRARA VITTORIA
      A: PORRO LAURA (elenco
      completo
      )
    • LIC. SCIENT.STAT. "G.MARCONI"
      VIA NARCISI,5 C.A.P. 20147 MILANO (MI)
      DA: PORTALUPPI BARBARA
      A: ZUGNONI SANDRA (elenco
      completo
      )
    • LICEO CLASSICO "C.BECCARIA"
      VIA C.LINNEO,5 C.A.P. 20145 MILANO (MI)
      (elenco
      completo
      )
    MARCHE
    Ancona
    • ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
      "Volterra" di Torrette di Ancona (via
      Esino, n. 36)
    • ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
      "Volterra" di Torrette di Ancona (via
      Esino, n. 36)
    MOLISE
         
    PIEMONTE
         
    PUGLIA
    Bari
    (scuola secondaria)
    Lecce
    (scuola materna ed elementare)
    • LICEO SCIENTIFICO "BANZI
      BOZZOLI", Piazza Palio, LECCE

    (elenco
    completo
    )

    • LICEO SCIENTIFICO "SALVEMINI"
      POLIVALENTE, BARI
    SARDEGNA
    Cagliari
    • ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
      "GIUA" – Via Montecassino – PIRRI-CAGLIARI
    • ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
      "GIUA" – Via Montecassino – PIRRI-CAGLIARI
    SICILIA
    Palermo
    • LICEO CLASSICO UMBERTO
      I VIA FILIPPO PARLATORE 26 C.A.P. 90100 PALERMO
      (PA)

      DA: ABATE GIUSEPPA
      A: FERRERA MARIA
    • ISTITUTO MAGISTRALE FINOCCHIARO
      APRILE
      VIA CILEA C.A.P. 90100 PALERMO (PA)

      DA: FICHERA ANNA MARIA
      A: PATERNITI FRANCA ANITA
    • I.T.TURISMO M.POLO
      VIA UGO LA MALFA 63 C.A.P. 90100 PALERMO (PA)

      DA: PATERNO’ VINCENZA
      A: ZUPPARDO CARMELA
    • LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI
      VIA DANIMARCA 54 C.A.P. 90100 PALERMO (PA)
      DA: ABRUZZO VINCENZA
      A: FRANCHINA GAETANO
    • I.P.S.I.A. E. ASCIONE
      VIA CENTURIPE 11 C.A.P. 90100 PALERMO (PA)
      DA: FRANCHINO ANNA ROSA
      A: PROFETA LIDIA
    • I.T.C.
      DUCA DEGLI ABRUZZI
      VIA FAZIO 1 C.A.P. 90100 PALERMO (PA)
      DA: PROIETTI SAVERIA
      A: ZUPPARDO LILIANA
    TOSCANA
    Firenze
    ISTITUTO
    PER IL TURISMO "MARCO POLO"
    Via San Bartolo a Cintoia 19/A
    50142 Firenze
    ISTITUTO
    MAGISTRALE "PASCOLI"
    Viale don Minzoni, 58
    50129 Firenze

    UMBRIA
     

    Istituto Tecnico Commerciale
    A.Capitini Str. Pian della Genna – Perugia

    (elenco
    completo
    )

    I.T.I.S. A. Volta Perugia
    Via Assisana, 40/e Loc. Piscille

    (elenco
    completo
    )

    VENETO
    N.B.
    Le informazioni presenti nella tabella non hanno carattere
    ufficiale. Si consiglia di visionare il sito del Miur
    (http://www.istruzione.it)
    oppure quelli delle Direzioni Scolastiche Regionali
    ( http://www.istruzione.it)

     

  • Sicilia_primaria_infanzia_dati_perc.htm

    Regione
    Sicilia – Concorso IdR
    Scuola Primaria e Infanzia

    • Candidati
      presenti alla prova scritta n. 993
    • Candidati
      ammessi alla prova orale n. 986
    • Candidati NON
      ammessi alla prova orale n. 7 (0,70%)

  • Sicilia_secondaria_dati_perc.htm

    Regione
    Sicilia – Concorso IdR
    Scuola Secondaria 1° e 2° grado

    • Candidati
      presenti alla prova scritta n. 1163
    • Candidati
      ammessi alla prova orale n. 1160
    • Candidati NON
      ammessi alla prova orale n. 3 (0,26%)

  • sinossi_ddl-7238_emendamenti_snadir.htm

     

    Disegno di Legge concernente "Norme
    sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti
    di religione cattolica" (N.662).

    Max Emendamento Presentato
    Da:

    Maria Grazia Pagano
    (DS) Adolfo Manis (R.I.), Roberto Napoli (Udeur),
    Carla Mazzucca Poggiolini (I Democratici) , Gian Guido
    Folloni (Centro Riformatori), Alberto Monticone (PPI),
    , Armin Pinggera (SVP)

    approvato il 19
    luglio 2000 dal Senato

    Ddl n.7238 trasmesso
    alla Camera dei Deputati

    Disegno di legge concernente "Norme
    sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti
    di religione cattolica" (n.662).

    Ddl n.7238 trasmesso alla Camera dei
    Deputati

    In grassetto gli emendamenti

    proposti dallo SNADIR

    durante i lavori del 2 Convir
    2000

    30 ottobre 2000

    Star Hotel  Terminus – Napoli

     

    Art.1

    (Stato giuridico)

     

    1. Agli insegnanti di religione cattolica
      inseriti nei ruoli di cui al comma 2 si applicano,
      per quanto compatibili con la presente legge, le
      norme di stato giuridico e il trattamento economico
      previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
      vigenti in materia di istruzione, relative alle
      scuola di ogni ordine e grado, approvato con decreto
      legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato
      "testo unico", e dalla contrattazione
      collettiva.
    2. Sono istituiti due distinti ruoli
      provinciali, rispettivamente, per gli insegnanti
      di religione cattolica della scuola dell’infanzia
      e di base e per gli insegnanti di religione cattolica
      della scuola secondaria

     

    Art.1

    (Stato giuridico)

     

    1. Agli insegnanti di religione cattolica
      inseriti nei ruoli di cui al comma 2 si applicano,
      per quanto compatibili con la presente legge, le
      norme di stato giuridico e il trattamento economico
      previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
      vigenti in materia di istruzione, relative alle
      scuola di ogni ordine e grado, approvato con decreto
      legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato
      "testo unico", e dalla contrattazione
      collettiva.
    2. Sono istituiti due distinti ruoli
      provinciali, rispettivamente, per gli insegnanti
      di religione cattolica della scuola dell’infanzia
      e di base e per gli insegnanti di religione cattolica
      della scuola secondaria.

     

    Art.2

    (Dotazioni organiche
    dei posti per l’insegnamento della religione cattolica)

     

    1. In attesa dell’entrata in vigore
      delle disposizioni di attuazione della legge 10
      febbraio 2000, n.30, le dotazioni organiche per
      l’insegnamento della religione cattolica sono stabilite:
      a) nella scuola media e secondaria superiore, nell’ambito
      dell’organico complessivo di ciascuna provincia,
      nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti
      alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio
      di pertinenza di ciascuna diocesi; b) nella scuola
      materna ed elementare, nell’ambito dell’organico
      complessivo di ciascuna provincia, nella misura
      del 60 per cento dei posti corrispondenti alle classi
      di scuola elementare o alle sezioni di scuola materna
      funzionanti nell’anno scolastico precedente a quello
      di costituzione dell’organico nel territorio di
      pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel
      medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno
      fornito la loro disponibilit all’insegnamento della
      religione cattolica.
    2. I posti di cui al comma 1 possono
      essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo
      parziale, secondo le quote e le modalit stabilite
      dalla contrattazione collettiva.

     

    Art.2

    (Dotazioni organiche
    dei posti per l’insegnamento della religione cattolica)

     

    1. In attesa dell’entrata in vigore
      delle disposizioni di attuazione della legge 10
      febbraio 2000, n.30, le dotazioni organiche per
      l’insegnamento della religione cattolica sono stabilite:
      a) nella scuola media e secondaria superiore, nell’ambito
      dell’organico complessivo di ciascuna provincia,
      nella misura dell’80 per cento dei posti
      corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti
      nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi;
      b) nella scuola materna ed elementare, nell’ambito
      dell’organico complessivo di ciascuna provincia,
      nella misura dell’80per cento dei posti corrispondenti
      alle classi di scuola elementare o alle sezioni
      di scuola materna funzionanti nell’anno scolastico
      precedente a quello di costituzione dell’organico
      nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi
      e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti
      titolari non hanno fornito la loro disponibilit
      all’insegnamento della religione cattolica.
    2. I posti di cui al comma 1 possono
      essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo
      parziale, secondo le quote e le modalit stabilite
      dalla contrattazione collettiva.

     

    Art.3

    (Reclutamento)

     

    1. Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo
      1 si applicano, per quanto compatibili con la presente
      legge, le norme sul reclutamento del personale docente
      di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione
      II del testo unico.
    2. Per la partecipazione alle procedure
      concorsuali richiesto il possesso di almeno uno
      dei titoli di qualificazione professionale stabiliti
      al punto 4 dell’Intesa tra il Ministro della pubblica
      istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale
      Italiana resa esecutiva con il decreto del Presidente
      della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751, e successive
      modificazioni, unitamente ad un diploma di laurea
      valido per l’ammissione ai concorsi a posti d’insegnamento.
    3. Ciascun candidato dovr inoltre
      essere in possesso del riconoscimento di idoneit
      di cui al n.5, lettera a), del Protocollo addizionale
      all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la santa
      Sede di revisione del Concordato Lateranense dell’11
      febbraio 1929, reso esecutivo con legge 25 marzo
      1985, n.121, rilasciato dall’Ordinario diocesano
      competente per territorio e potr concorrere soltanto
      per i posti disponibili nel territorio di pertinenza
      della relativa diocesi.
    4. Relativamente alle prove d’esame,
      fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5, comma
      3, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente
      articolo ed in particolare l’articolo 400, comma
      6, del testo unico, con esclusione dell’accertamento
      della preparazione sui contenuti specifici dell’insegnamento
      della religione cattolica.
    5. L’assunzione con contratto di lavoro
      a tempo indeterminato disposta dal dirigente dell’ufficio
      scolastico periferico d’intesa con l’Ordinario diocesano
      competente per territorio, ai sensi del n.5, lettera
      a), del Protocollo addizionale di cui al comma 3
      del presente articolo e del punto 2.5 dell’Intesa
      di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge.
    6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo
      4, comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto
      di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si
      aggiunge la revoca dell’idoneit da parte dell’Ordinario
      diocesano competente, divenuta esecutiva a norma
      dell’ordinamento canonico.
    7. Per tutti i posti non coperti da
      insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
      si provvede mediante contratti di lavoro a tempo
      determinato stipulati dai dirigenti scolastici,
      su indicazione del dirigente dell’ufficio scolastico
      periferico, d’intesa con il competente Ordinario
      diocesano.

     

    Art.3

    (Reclutamento)

     

    1. Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo
      1 si applicano, per quanto compatibili con la presente
      legge, le norme sul reclutamento del personale docente
      di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione
      II del testo unico.
    2. Per la partecipazione alle procedure
      concorsuali richiesto il possesso di almeno uno
      dei titoli di qualificazione professionale stabiliti
      al punto 4 dell’Intesa tra il Ministro della pubblica
      istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale
      Italiana resa esecutiva con il decreto del Presidente
      della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751, e successive
      modificazioni, unitamente ad un diploma di laurea
      valido per l’ammissione ai concorsi a posti d’insegnamento.
    3. Ciascun candidato dovr inoltre
      essere in possesso del riconoscimento di idoneit
      di cui al n.5, lettera a), del Protocollo addizionale
      all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la santa
      Sede di revisione del Concordato Lateranense dell’11
      febbraio 1929, reso esecutivo con legge 25 marzo
      1985, n.121, rilasciato dall’Ordinario diocesano
      competente per territorio e potr concorrere soltanto
      per i posti disponibili nel territorio di pertinenza
      della relativa diocesi.
    4. Relativamente alle prove d’esame,
      fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5, comma
      3, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente
      articolo ed in particolare l’articolo 400, comma
      6, del testo unico, con esclusione dell’accertamento
      della preparazione sui contenuti specifici dell’insegnamento
      della religione cattolica.
    5. L’assunzione con contratto di lavoro
      a tempo indeterminato disposta dal dirigente dell’ufficio
      scolastico periferico d’intesa con l’Ordinario diocesano
      competente per territorio, ai sensi del n.5, lettera
      a), del Protocollo addizionale di cui al comma 3
      del presente articolo e del punto 2.5 dell’Intesa
      di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge.
    6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo
      4, comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto
      di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si
      aggiunge la revoca dell’idoneit da parte dell’Ordinario
      diocesano competente, divenuta esecutiva a norma
      dell’ordinamento canonico.
    7. Per tutti i posti non coperti da
      insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
      si provvede mediante incarichi annuali stipulati
      dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente
      dell’ufficio scolastico periferico, d’intesa con
      il competente Ordinario diocesano.

     

    Art.4

    (Mobilit)

     

    1. Agli insegnanti di religione cattolica
      inseriti nei ruoli provinciali di cui all’articolo
      1, comma 2, si applicano le disposizioni vigenti
      in materia di mobilit nel comparto del personale
      della scuola. La mobilit professionale all’interno
      dei predetti ruoli subordinata al possesso del
      titolo di qualificazione richiesto per il ruolo
      al quale si aspira. La mobilit professionale verso
      altro insegnamento non consentita prima che siano
      decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione
      in ruolo.
    2. L’insegnante di religione cattolica
      con contratto di lavoro a tempo indeterminato al
      quale sia stata revocata l’idoneit ha titolo a
      fruire della mobilit professionale nel comparto
      del personale della scuola.
    3. I posti rimasti vacanti a seguito
      di revoca dell’idoneit non concorrono, per un quinquennio,
      a determinare le dotazioni organiche di cui all’articolo
      2 e sono coperti mediante stipula di contratti di
      lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo
      3, comma 7.

     

    Art.4

    (Mobilit)

     

    1. Agli insegnanti di religione cattolica
      inseriti nei ruoli provinciali di cui all’articolo
      1, comma 2, si applicano le disposizioni vigenti
      in materia di mobilit nel comparto del personale
      della scuola. La mobilit professionale all’interno
      dei predetti ruoli subordinata al possesso del
      titolo di qualificazione richiesto per il ruolo
      al quale si aspira. La mobilit professionale verso
      altro insegnamento non consentita prima che siano
      decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione
      in ruolo.
    2. L’insegnante di religione cattolica
      con contratto di lavoro a tempo indeterminato al
      quale sia stata revocata l’idoneit ha titolo a
      fruire della mobilit professionale nel comparto
      del personale della scuola.
    3. I posti rimasti vacanti a seguito
      di revoca dell’idoneit non concorrono, per un quinquennio,
      a determinare le dotazioni organiche di cui all’articolo
      2 e sono coperti mediante incarichi annuali stipulati
      ai sensi dell’articolo 3, comma 7.

     

    Art.5

    (Norme transitorie
    e finali)

     

    1. Al primo concorso per titoli ed
      esami che sar bandito successivamente alla data
      di entrata in vigore della presente legge sono ammessi
      gli insegnanti di religione cattolica che abbiano
      prestato servizio nell’insegnamento della religione
      cattolica per almeno 4 anni e per un orario settimanale
      non inferiore a 12 ore esplicato anche in ordini
      e gradi scolastici diversi e che siano in servizio
      nell’anno scolastico in corso alla data di entrata
      in vigore della presente legge.  Al predetto
      concorso pu altres partecipare il personale docente
      che abbia prestato effettivo servizio per altro
      insegnamento nelle scuole statali per almeno quattro
      anni scolastici e che sia in servizio nell’anno
      scolastico in corso alla data predetta.
    2. Il personale di cui al comma 1
      deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo
      3, commi 2 e 3. Limitatamente alle procedure riguardanti
      i posti di insegnamento nella scuola dell’infanzia
      e nella costituenda scuola di base, per i candidati
      al primo concorso di cui al comma 1 si prescinde
      dal requisito del possesso del diploma di laurea.
    3. Il programma d’esame del primo
      concorso di cui al comma 1, consistente in una prova
      scritta ed una prova orale, sar volto all’accertamento
      della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento
      scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici
      relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce
      il concorso, nonch all’accertamento della cultura
      posseduta dal candidato nel campo delle scienze
      sociali, filosofiche e storiche.
    4. La presente legge si applica anche
      agli insegnanti di religione cattolica delle regioni
      di confine, ove essa non risulti in contrasto con
      le norme locali tutelate dalla disposizione del
      n.5, lettera c, del Protocollo addizionale di cui
      all’articolo 3, comma 3, della presente legge.

     

    Art.5

    (Norme transitorie
    e finali)

     

    1. In sede di prima applicazione
      gli insegnanti di religione cattolica che abbiano
      prestato servizio nell’insegnamento della religione
      cattolica per almeno due anni, esplicato anche in
      ordini e gradi scolastici diversi, e che siano in
      servizio nell’anno scolastico in corso alla data
      di entrata in vigore della presente legge, saranno
      ammessi a partecipare ad un corso abilitante riservato
      di 110 ore con esame finale. Gli anni di servizio
      richiesti dal presente comma sono computati sulla
      base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun
      anno.
    2. Il personale di cui al comma
      1 deve essere in possesso dei requisiti previsti
      dall’articolo 3, commi 2 e 3. Per i candidati di
      cui al comma 1 del presente articolo si prescinde
      dal requisito del possesso del diploma di laurea.
    3. Il programma di esame del corso
      abilitante di cui al comma 1 sar volto all’accertamento
      della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento
      scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici
      relativi ai gradi di scuola ai quali afferisce il
      corso. Nel punteggio della graduatoria finale interverr
      il riconoscimento del servizio prestato in qualit
      di incaricato di religione cattolica.
    4. 3 bis.
      Gli insegnanti di religione cattolica,
      che avranno superato il corso abilitante di cui
      al comma 1, sono collocati in apposite graduatorie
      provinciali, da compilare sulla base dei titoli
      culturali e dei titoli di servizio, e saranno immessi
      in ruolo in relazione all’80 per cento dei posti
      disponibili ogni anno.

      3 ter. I docenti
      di cui al precedente comma 3 bis avranno anche la
      precedenza nell’assegnazione dei posti di cui all’art.3,
      comma 7 della presente legge.

      3 quater. Sono
      abrogati l ‘art.4 della legge 5 giugno 1930,824
      e il comma 4 dell’art.309 del D.L.vo 16 aprile 1994,n.297
      .

    5. La presente legge si applica anche
      agli insegnanti di religione cattolica delle regioni
      di confine, ove essa non risulti in contrasto con
      le norme locali tutelate dalla disposizione del
      n.5, lettera c, del Protocollo addizionale di cui
      all’articolo 3, comma 3, della presente legge.

     

    Art.5 bis

    (Disposizione finanziaria)

    1. All’onere derivante dalla presente
      legge, valutato in lire 510 milioni per l’anno 2000
      e di lire 47.000 milioni per l’anno 2002 , si provvede
      mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
      iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
      nell’ambito dell’unit previsionale di base di conto
      corrente "Fondo speciale" dello stato
      di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
      e della programmazione economica, allo scopo parzialmente
      utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
      della pubblica istruzione.

     

    Art.5 bis

    (Disposizione finanziaria)

    1. 1. All’onere derivante dalla presente
      legge, valutato in lire ___________ per l’anno _________
      e di lire ____________ per l’anno ________ , si
      provvede mediante corrispondente riduzione dello
      stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
      2000-2002, nell’ambito dell’unit previsionale di
      base di conto corrente "Fondo speciale"
      dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
      del bilancio e della programmazione economica, allo
      scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
      relativo al Ministero della pubblica istruzione.

     

  • sinossi_ddl7238_emedamenti_snadir.htm





    Disegno di Legge concernente

     

    Disegno di Legge concernente "Norme sullo stato
    giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica"
    (N.662).

    Max Emendamento Presentato Da:

    Maria Grazia Pagano (DS) Adolfo Manis (R.I.), Roberto
    Napoli (Udeur), Carla Mazzucca Poggiolini (I Democratici) , Gian Guido
    Folloni (Centro Riformatori), Alberto Monticone (PPI), , Armin Pinggera (SVP)

    approvato il 19 luglio 2000 dal Senato

    Ddl n.7238 trasmesso alla Camera dei Deputati

    Disegno di legge concernente "Norme sullo stato
    giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica"
    (n.662).

    Ddl n.7238 trasmesso alla Camera dei Deputati

     

    In neretto gli emendamenti

    proposti dallo SNADIR

     

    Art.1

    (Stato giuridico)

     

    1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti
    nei ruoli di cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili con
    la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento
    economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
    vigenti in materia di istruzione, relative alle scuola di ogni ordine
    e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, di
    seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione
    collettiva.

    2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali,
    rispettivamente, per gli insegnanti di religione cattolica della
    scuola dell’infanzia e di base e per gli insegnanti di religione
    cattolica della scuola secondaria

     

    Art.1

    (Stato giuridico)

     

    1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti
    nei ruoli di cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili con
    la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento
    economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
    vigenti in materia di istruzione, relative alle scuola di ogni ordine
    e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, di
    seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione
    collettiva.

    2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali,
    rispettivamente, per gli insegnanti di religione cattolica della
    scuola dell’infanzia e di base e per gli insegnanti di religione
    cattolica della scuola secondaria.

     

    Art.2

    (Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della
    religione cattolica)

     

    1. In attesa dell’entrata in vigore delle
    disposizioni di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n.30, le
    dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica sono
    stabilite: a) nella scuola media e secondaria superiore, nell’ambito
    dell’organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 60
    per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente
    funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi; b) nella
    scuola materna ed elementare, nell’ambito dell’organico complessivo di
    ciascuna provincia, nella misura del 60 per cento dei posti
    corrispondenti alle classi di scuola elementare o alle sezioni di
    scuola materna funzionanti nell’anno scolastico precedente a quello di
    costituzione dell’organico nel territorio di pertinenza di ciascuna
    diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non
    hanno fornito la loro disponibilit all’insegnamento della religione
    cattolica.

    2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti
    con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le
    modalit stabilite dalla contrattazione collettiva.

     

     

    Art.2

    (Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della
    religione cattolica)

     

    1. In attesa dell’entrata in vigore delle
    disposizioni di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n.30, le
    dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica sono
    stabilite: a) nella scuola media e secondaria superiore, nell’ambito
    dell’organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura dell80
    per cento
    dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente
    funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi; b) nella
    scuola materna ed elementare, nell’ambito dell’organico complessivo di
    ciascuna provincia, nella misura dell80per cento dei posti
    corrispondenti alle classi di scuola elementare o alle sezioni di
    scuola materna funzionanti nell’anno scolastico precedente a quello di
    costituzione dell’organico nel territorio di pertinenza di ciascuna
    diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non
    hanno fornito la loro disponibilit all’insegnamento della religione
    cattolica.

    2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti
    con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le
    modalit stabilite dalla contrattazione collettiva.

     

     

    Art.3

    (Reclutamento)

     

    1. Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 si
    applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul
    reclutamento del personale docente di cui alla Parte II, Titolo I,
    Capo II, Sezione II del testo unico.

    2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali
    richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione
    professionale stabiliti al punto 4 dell’Intesa tra il Ministro della
    pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale
    Italiana resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica
    16 dicembre 1985, n.751, e successive modificazioni, unitamente ad un
    diploma di laurea valido per l’ammissione ai concorsi a posti
    d’insegnamento.

    3. Ciascun candidato dovr inoltre essere in
    possesso del riconoscimento di idoneit di cui al n.5, lettera a),
    del Protocollo addizionale all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la
    santa Sede di revisione del Concordato Lateranense dell’11 febbraio
    1929, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, rilasciato
    dall’Ordinario diocesano competente per territorio e potr concorrere
    soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della
    relativa diocesi.

    4. Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo
    quanto stabilito dall’articolo 5, comma 3, si applicano le norme di
    cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l’articolo 400,
    comma 6, del testo unico, con esclusione dell’accertamento della
    preparazione sui contenuti specifici dell’insegnamento della religione
    cattolica.

    5. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo
    indeterminato disposta dal dirigente dell’ufficio scolastico
    periferico d’intesa con l’Ordinario diocesano competente per
    territorio, ai sensi del n.5, lettera a), del Protocollo addizionale
    di cui al comma 3 del presente articolo e del punto 2.5 dell’Intesa di
    cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge.

    6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4,
    comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti
    dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell’idoneit da
    parte dell’Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma
    dell’ordinamento canonico.

    7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con
    contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante
    contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti
    scolastici, su indicazione del dirigente dell’ufficio scolastico
    periferico, d’intesa con il competente Ordinario diocesano.

     

     

    Art.3

    (Reclutamento)

     

    1. Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 si
    applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul
    reclutamento del personale docente di cui alla Parte II, Titolo I,
    Capo II, Sezione II del testo unico.

    2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali
    richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione
    professionale stabiliti al punto 4 dell’Intesa tra il Ministro della
    pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale
    Italiana resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica
    16 dicembre 1985, n.751, e successive modificazioni, unitamente ad un
    diploma di laurea valido per l’ammissione ai concorsi a posti
    d’insegnamento.

    3. Ciascun candidato dovr inoltre essere in
    possesso del riconoscimento di idoneit di cui al n.5, lettera a),
    del Protocollo addizionale all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la
    santa Sede di revisione del Concordato Lateranense dell’11 febbraio
    1929, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, rilasciato
    dall’Ordinario diocesano competente per territorio e potr concorrere
    soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della
    relativa diocesi.

    4. Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo
    quanto stabilito dall’articolo 5, comma 3, si applicano le norme di
    cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l’articolo 400,
    comma 6, del testo unico, con esclusione dell’accertamento della
    preparazione sui contenuti specifici dell’insegnamento della religione
    cattolica.

    5. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo
    indeterminato disposta dal dirigente dell’ufficio scolastico
    periferico d’intesa con l’Ordinario diocesano competente per
    territorio, ai sensi del n.5, lettera a), del Protocollo addizionale
    di cui al comma 3 del presente articolo e del punto 2.5 dell’Intesa di
    cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge.

    6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4,
    comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti
    dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell’idoneit da
    parte dell’Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma
    dell’ordinamento canonico.

    7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con
    contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante incarichi
    annuali
    stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del
    dirigente dell’ufficio scolastico periferico, d’intesa con il
    competente Ordinario diocesano.

     

     

    Art.4

    (Mobilit)

     

    1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti
    nei ruoli provinciali di cui all’articolo 1, comma 2, si applicano le
    disposizioni vigenti in materia di mobilit nel comparto del
    personale della scuola. La mobilit professionale all’interno dei
    predetti ruoli subordinata al possesso del titolo di qualificazione
    richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilit professionale
    verso altro insegnamento non consentita prima che siano decorsi
    cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione in ruolo.

    2. L’insegnante di religione cattolica con
    contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata
    l’idoneit ha titolo a fruire della mobilit professionale nel
    comparto del personale della scuola.

    3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca
    dell’idoneit non concorrono, per un quinquennio, a determinare le
    dotazioni organiche di cui all’articolo 2 e sono coperti mediante
    stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi
    dell’articolo 3, comma 7.

     

     

    Art.4

    (Mobilit)

     

    1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti
    nei ruoli provinciali di cui all’articolo 1, comma 2, si applicano le
    disposizioni vigenti in materia di mobilit nel comparto del
    personale della scuola. La mobilit professionale all’interno dei
    predetti ruoli subordinata al possesso del titolo di qualificazione
    richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilit professionale
    verso altro insegnamento non consentita prima che siano decorsi
    cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione in ruolo.

    2. L’insegnante di religione cattolica con
    contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata
    l’idoneit ha titolo a fruire della mobilit professionale nel
    comparto del personale della scuola.

    3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca
    dell’idoneit non concorrono, per un quinquennio, a determinare le
    dotazioni organiche di cui all’articolo 2 e sono coperti mediante incarichi
    annuali stipulati
    ai sensi dell’articolo 3, comma 7.

     

     

    Art.5

    (Norme transitorie e finali)

     

    1. Al primo concorso per titoli ed esami che sar
    bandito successivamente alla data di entrata in vigore della presente
    legge sono ammessi gli insegnanti di religione cattolica che abbiano
    prestato servizio nell’insegnamento della religione cattolica per
    almeno 4 anni e per un orario settimanale non inferiore a 12 ore
    esplicato anche in ordini e gradi scolastici diversi e che siano in
    servizio nell’anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore
    della presente legge.  Al predetto concorso pu altres
    partecipare il personale docente che abbia prestato effettivo servizio
    per altro insegnamento nelle scuole statali per almeno quattro anni
    scolastici e che sia in servizio nell’anno scolastico in corso alla
    data predetta.

    2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in
    possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3.
    Limitatamente alle procedure riguardanti i posti di insegnamento nella
    scuola dell’infanzia e nella costituenda scuola di base, per i
    candidati al primo concorso di cui al comma 1 si prescinde dal
    requisito del possesso del diploma di laurea.

    3. Il programma d’esame del primo concorso di cui
    al comma 1, consistente in una prova scritta ed una prova orale, sar
    volto all’accertamento della conoscenza della legislazione e
    dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici
    relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonch
    all’accertamento della cultura posseduta dal candidato nel campo delle
    scienze sociali, filosofiche e storiche.

    4. La presente legge si applica anche agli
    insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa
    non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla
    disposizione del n.5, lettera c, del Protocollo addizionale di cui
    all’articolo 3, comma 3, della presente legge.

     

     

    Art.5

    (Norme transitorie e finali)

     

    1. In sede di prima applicazione gli insegnanti
    di religione cattolica che abbiano prestato servizio nellinsegnamento
    della religione cattolica per almeno due anni, esplicato anche in
    ordini e gradi scolastici diversi, e che siano in servizio nellanno
    scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente
    legge, saranno ammessi a partecipare ad un corso abilitante riservato
    di 110 ore con esame finale. Gli anni di servizio richiesti dal
    presente comma sono computati sulla base di 180 giorni di servizio
    effettivo in ciascun anno.

    2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in
    possesso dei requisiti previsti dallarticolo 3, commi 2 e 3. Per i
    candidati di cui al comma 1 del presente articolo si prescinde dal
    requisito del possesso del diploma di laurea.

    3. Il programma di esame del corso abilitante di
    cui al comma 1 sar volto allaccertamento della conoscenza della
    legislazione e dellordinamento scolastico, degli orientamenti
    didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali afferisce
    il corso. Nel punteggio della graduatoria finale interverr il
    riconoscimento del servizio prestato in qualit di incaricato di
    religione cattolica.

    3 bis. Gli insegnanti di
    religione cattolica, che avranno superato il corso abilitante di cui al
    comma 1, sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da
    compilare sulla base dei titoli culturali e dei titoli di servizio, e
    saranno immessi in ruolo in relazione all80 per cento dei posti
    disponibili ogni anno.

    3 ter. I docenti di cui al precedente comma 3 bis
    avranno anche la precedenza nellassegnazione dei posti di cui allart.3,
    comma 7 della presente legge.

    3 quater. Sono abrogati l art.4 della legge 5
    giugno 1930,824 e il comma 4 dellart.309 del D.L.vo 16 aprile
    1994,n.297
    .

    4. La presente legge si applica anche agli insegnanti
    di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in
    contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione del n.5,
    lettera c, del Protocollo addizionale di cui all’articolo 3, comma 3,
    della presente legge.

     

    Art.5 bis

    (Disposizione finanziaria)

    1. All’onere derivante dalla
    presente legge, valutato in lire 510 milioni per l’anno 2000 e di lire
    47.000 milioni per l’anno 2002 , si provvede mediante corrispondente
    riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
    2000-2002, nell’ambito dell’unit previsionale di base di conto
    corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
    Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
    allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
    Ministero della pubblica istruzione.

     

     

    Art.5 bis

    (Disposizione finanziaria)

     

     

    1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato
    in lire ___________ per l’anno _________ e di lire ____________ per l’anno
    ________ , si provvede mediante corrispondente riduzione dello
    stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
    nell’ambito dell’unit previsionale di base di conto corrente "Fondo
    speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
    bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente
    utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica
    istruzione.

     

  • sinossi_ddl_7238_emendamenti_snadir.htm





    Disegno di Legge concernente


    Disegno di Legge concernente "Norme sullo stato
    giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica"
    (N.662).

    Max Emendamento Presentato Da:

    Maria Grazia Pagano (DS) Adolfo Manis (R.I.), Roberto
    Napoli (Udeur), Carla Mazzucca Poggiolini (I Democratici) , Gian Guido
    Folloni (Centro Riformatori), Alberto Monticone (PPI), , Armin Pinggera (SVP)

    approvato il 19 luglio 2000 dal Senato

    Ddl n.7238 trasmesso alla Camera dei Deputati

    Disegno di legge concernente "Norme sullo stato
    giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica"
    (n.662).

    Ddl n.7238 trasmesso alla Camera dei Deputati

    In grassetto gli emendamenti

    proposti dallo SNADIR

    durante i lavori del 2 Convir 2000

    30 ottobre 2000

    Star Hotel  Terminus – Napoli

     

    Art.1

    (Stato giuridico)

     

    1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al
      comma 2 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le
      norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo
      unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
      relative alle scuola di ogni ordine e grado, approvato con decreto
      legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato "testo
      unico", e dalla contrattazione collettiva.
    2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente, per
      gli insegnanti di religione cattolica della scuola dell’infanzia e di
      base e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola
      secondaria

     

    Art.1

    (Stato giuridico)

     

    1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al
      comma 2 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le
      norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo
      unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
      relative alle scuola di ogni ordine e grado, approvato con decreto
      legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato "testo
      unico", e dalla contrattazione collettiva.
    2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente, per
      gli insegnanti di religione cattolica della scuola dell’infanzia e di
      base e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola
      secondaria.

     

    Art.2

    (Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della
    religione cattolica)

     

    1. In attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
      della legge 10 febbraio 2000, n.30, le dotazioni organiche per
      l’insegnamento della religione cattolica sono stabilite: a) nella
      scuola media e secondaria superiore, nell’ambito dell’organico
      complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 60 per cento dei
      posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel
      territorio di pertinenza di ciascuna diocesi; b) nella scuola materna
      ed elementare, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna
      provincia, nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti alle
      classi di scuola elementare o alle sezioni di scuola materna
      funzionanti nell’anno scolastico precedente a quello di costituzione
      dell’organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle
      quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la
      loro disponibilit all’insegnamento della religione cattolica.
    2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale a
      tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalit
      stabilite dalla contrattazione collettiva.

     

    Art.2

    (Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della
    religione cattolica)

     

    1. In attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
      della legge 10 febbraio 2000, n.30, le dotazioni organiche per
      l’insegnamento della religione cattolica sono stabilite: a) nella
      scuola media e secondaria superiore, nell’ambito dell’organico
      complessivo di ciascuna provincia, nella misura dell80 per cento
      dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel
      territorio di pertinenza di ciascuna diocesi; b) nella scuola materna
      ed elementare, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna
      provincia, nella misura dell80per cento dei posti
      corrispondenti alle classi di scuola elementare o alle sezioni di
      scuola materna funzionanti nell’anno scolastico precedente a quello di
      costituzione dell’organico nel territorio di pertinenza di ciascuna
      diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non
      hanno fornito la loro disponibilit all’insegnamento della religione
      cattolica.
    2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale a
      tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalit
      stabilite dalla contrattazione collettiva.

     

    Art.3

    (Reclutamento)

     

    1. Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 si applicano, per
      quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento
      del personale docente di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione
      II del testo unico.
    2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali richiesto il
      possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale
      stabiliti al punto 4 dell’Intesa tra il Ministro della pubblica
      istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana resa
      esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
      1985, n.751, e successive modificazioni, unitamente ad un diploma di
      laurea valido per l’ammissione ai concorsi a posti d’insegnamento.
    3. Ciascun candidato dovr inoltre essere in possesso del
      riconoscimento di idoneit di cui al n.5, lettera a), del Protocollo
      addizionale all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la santa Sede di
      revisione del Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, reso
      esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, rilasciato dall’Ordinario
      diocesano competente per territorio e potr concorrere soltanto per i
      posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa diocesi.
    4. Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo quanto stabilito
      dall’articolo 5, comma 3, si applicano le norme di cui al comma 1 del
      presente articolo ed in particolare l’articolo 400, comma 6, del testo
      unico, con esclusione dell’accertamento della preparazione sui
      contenuti specifici dell’insegnamento della religione cattolica.
    5. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
      disposta dal dirigente dell’ufficio scolastico periferico d’intesa con
      l’Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del n.5,
      lettera a), del Protocollo addizionale di cui al comma 3 del presente
      articolo e del punto 2.5 dell’Intesa di cui all’articolo 1, comma 2,
      della presente legge.
    6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, ai motivi di
      risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni
      si aggiunge la revoca dell’idoneit da parte dell’Ordinario diocesano
      competente, divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico.
    7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro
      a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a
      tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione
      del dirigente dell’ufficio scolastico periferico, d’intesa con il
      competente Ordinario diocesano.

     

     

    Art.3

    (Reclutamento)

     

    1. Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 si applicano, per
      quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento
      del personale docente di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione
      II del testo unico.
    2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali richiesto il
      possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale
      stabiliti al punto 4 dell’Intesa tra il Ministro della pubblica
      istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana resa
      esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
      1985, n.751, e successive modificazioni, unitamente ad un diploma di
      laurea valido per l’ammissione ai concorsi a posti d’insegnamento.
    3. Ciascun candidato dovr inoltre essere in possesso del
      riconoscimento di idoneit di cui al n.5, lettera a), del Protocollo
      addizionale all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la santa Sede di
      revisione del Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, reso
      esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, rilasciato dall’Ordinario
      diocesano competente per territorio e potr concorrere soltanto per i
      posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa diocesi.
    4. Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo quanto stabilito
      dall’articolo 5, comma 3, si applicano le norme di cui al comma 1 del
      presente articolo ed in particolare l’articolo 400, comma 6, del testo
      unico, con esclusione dell’accertamento della preparazione sui
      contenuti specifici dell’insegnamento della religione cattolica.
    5. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
      disposta dal dirigente dell’ufficio scolastico periferico d’intesa con
      l’Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del n.5,
      lettera a), del Protocollo addizionale di cui al comma 3 del presente
      articolo e del punto 2.5 dell’Intesa di cui all’articolo 1, comma 2,
      della presente legge.
    6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, ai motivi di
      risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni
      si aggiunge la revoca dell’idoneit da parte dell’Ordinario diocesano
      competente, divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico.
    7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro
      a tempo indeterminato, si provvede mediante incarichi annuali
      stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente
      dell’ufficio scolastico periferico, d’intesa con il competente
      Ordinario diocesano.

     

     

    Art.4

    (Mobilit)

     

    1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli
      provinciali di cui all’articolo 1, comma 2, si applicano le
      disposizioni vigenti in materia di mobilit nel comparto del
      personale della scuola. La mobilit professionale all’interno dei
      predetti ruoli subordinata al possesso del titolo di qualificazione
      richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilit professionale
      verso altro insegnamento non consentita prima che siano decorsi
      cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione in ruolo.
    2. L’insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo
      indeterminato al quale sia stata revocata l’idoneit ha titolo a
      fruire della mobilit professionale nel comparto del personale della
      scuola.
    3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell’idoneit non
      concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche
      di cui all’articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti di
      lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 7.

     

    Art.4

    (Mobilit)

     

    1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli
      provinciali di cui all’articolo 1, comma 2, si applicano le
      disposizioni vigenti in materia di mobilit nel comparto del
      personale della scuola. La mobilit professionale all’interno dei
      predetti ruoli subordinata al possesso del titolo di qualificazione
      richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilit professionale
      verso altro insegnamento non consentita prima che siano decorsi
      cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione in ruolo.
    2. L’insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo
      indeterminato al quale sia stata revocata l’idoneit ha titolo a
      fruire della mobilit professionale nel comparto del personale della
      scuola.
    3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell’idoneit non
      concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche
      di cui all’articolo 2 e sono coperti mediante incarichi annuali
      stipulati
      ai sensi dell’articolo 3, comma 7.

     

     

    Art.5

    (Norme transitorie e finali)

     

    1. Al primo concorso per titoli ed esami che sar bandito
      successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge
      sono ammessi gli insegnanti di religione cattolica che abbiano
      prestato servizio nell’insegnamento della religione cattolica per
      almeno 4 anni e per un orario settimanale non inferiore a 12 ore
      esplicato anche in ordini e gradi scolastici diversi e che siano in
      servizio nell’anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore
      della presente legge.  Al predetto concorso pu altres
      partecipare il personale docente che abbia prestato effettivo servizio
      per altro insegnamento nelle scuole statali per almeno quattro anni
      scolastici e che sia in servizio nell’anno scolastico in corso alla
      data predetta.
    2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti
      previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3. Limitatamente alle procedure
      riguardanti i posti di insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella
      costituenda scuola di base, per i candidati al primo concorso di cui
      al comma 1 si prescinde dal requisito del possesso del diploma di
      laurea.
    3. Il programma d’esame del primo concorso di cui al comma 1,
      consistente in una prova scritta ed una prova orale, sar volto
      all’accertamento della conoscenza della legislazione e
      dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici
      relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonch
      all’accertamento della cultura posseduta dal candidato nel campo delle
      scienze sociali, filosofiche e storiche.
    4. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione
      cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto
      con le norme locali tutelate dalla disposizione del n.5, lettera c,
      del Protocollo addizionale di cui all’articolo 3, comma 3, della
      presente legge.

     

    Art.5

    (Norme transitorie e finali)

     

    1. In sede di prima applicazione gli insegnanti di religione cattolica
      che abbiano prestato servizio nellinsegnamento della religione
      cattolica per almeno due anni, esplicato anche in ordini e gradi
      scolastici diversi, e che siano in servizio nellanno scolastico in
      corso alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno
      ammessi a partecipare ad un corso abilitante riservato di 110 ore con
      esame finale. Gli anni di servizio richiesti dal presente comma sono
      computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun
      anno.
    2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti
      previsti dallarticolo 3, commi 2 e 3. Per i candidati di cui al
      comma 1 del presente articolo si prescinde dal requisito del possesso
      del diploma di laurea.
    3. Il programma di esame del corso abilitante di cui al comma 1 sar
      volto allaccertamento della conoscenza della legislazione e dellordinamento
      scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai
      gradi di scuola ai quali afferisce il corso. Nel punteggio della
      graduatoria finale interverr il riconoscimento del servizio prestato
      in qualit di incaricato di religione cattolica.
    4. 3 bis. Gli insegnanti di
      religione cattolica, che avranno superato il corso abilitante di cui al
      comma 1, sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da
      compilare sulla base dei titoli culturali e dei titoli di servizio, e
      saranno immessi in ruolo in relazione all80 per cento dei posti
      disponibili ogni anno.

      3 ter. I docenti di cui al precedente comma 3 bis
      avranno anche la precedenza nellassegnazione dei posti di cui allart.3,
      comma 7 della presente legge.

      3 quater. Sono abrogati l art.4 della legge 5
      giugno 1930,824 e il comma 4 dellart.309 del D.L.vo 16 aprile
      1994,n.297
      .

    5. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione
      cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto
      con le norme locali tutelate dalla disposizione del n.5, lettera c, del
      Protocollo addizionale di cui all’articolo 3, comma 3, della presente
      legge.

     

     

    Art.5 bis

    (Disposizione finanziaria)

    1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 510
      milioni per l’anno 2000 e di lire 47.000 milioni per l’anno 2002 , si
      provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
      iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito
      dell’unit previsionale di base di conto corrente "Fondo
      speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
      bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente
      utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica
      istruzione.

     

     

    Art.5 bis

    (Disposizione finanziaria)

    1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato
    in lire ___________ per l’anno _________ e di lire ____________ per l’anno
    ________ , si provvede mediante corrispondente riduzione dello
    stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
    nell’ambito dell’unit previsionale di base di conto corrente "Fondo
    speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
    bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente
    utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica
    istruzione.

     

  • sinoxbozze3ditestoocchipinti.htm





    Bozza di testo, elaborato dal Sen











    Bozza di testo, elaborato dal Sen. M. Occhipinti e inviato al Comitato Ristretto della VII Commissione Istruzione del Senato


    2 Bozza di testo, elaborato dal Sen. M. Occhipinti e inviato al Comitato Ristretto della VII Commissione Istruzione del Senato


    TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE SEN. MARIO OCCHIPINTI PER I

    DISEGNI DI LEGGE NN. 662-703-1376-1411-2965



     


    Norme in materie di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado



    Art.1


    (Stato giuridico)



    1. Ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado, quale previsto dall’Accordo di revisione del Concordato lateranense, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, e dall’Intesa tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con DPR 16 dicembre 1985, n.751 e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli provinciali per gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna ed elementare e della scuola media e superiore, compresi gli istituti d’arte e i licei artistici, fermo restando che nella scuola materna ed elementare le attività educative e l’insegnamento di religione cattolica possono essere svolti dai docenti di sezione o di classe disponibili e riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, come previsto dal DPR 16 dicembre 1985, n.751/ al punto 2.6.


    2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Testo Unico approvato dal D.l.vo 16 aprile 1994, n.297 e dalla contrattazione nazionale per il personale docente di ruolo assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per i passaggi di cattedra e per l’accesso alla carriera direttiva. E’ consentita la mobilità professionale nell’ambito dei ruoli di cui all’art.1, subordinatamente al possesso dei titoli di qualificazione richiesti per il rispettivo ruolo.


    Art.2


    (Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della religione cattolica)



    1. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica sono stabilite annualmente dal Provveditore agli studi, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70% dei posti corrispondenti alle classi o sezioni di scuola materna prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi nell’anno scolastico successivo. Nel caso in cui sul territorio esistano più diocesi, l’organico provinciale complessivo è articolato su distinti elenchi diocesani.


    2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola.


    3. Fermo restando l’orario d’obbligo complessivo, il carico d’insegnamento frontale dovrà consentire l’espletamento degli specifici compiti educativi e scolastici.


     


     


     


     


     


     


    Art.3


    (Reclutamento)



    1. L’accesso ai ruoli di cui all’art.1 ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte III, Titolo I, capo 2, del Testo Unico approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n.297.


    2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare ai concorsi di cui al comma 1 sono quelli stabiliti al punto 4 dell’Intesa tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con DPR 16 dicembre 1985, n.751.


    3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al Protocollo addizionale, n.5, lettera a) della legge 25 marzo 1985, n.121, rilasciato dall’Ordinario della diocesi per la quale il candidato concorre.


    4. Il programma d’esame del concorso per titoli ed esami sarà volto unicamente all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici anche pedagogici per ogni ordine e grado di scuola e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.


    Art.4


    (Assunzione)



    1. Il Provveditore determina, nei limiti del contingente dei posti disponibili, in relazione a ciascuna diocesi per la quale il candidato ha concorso, l’elenco dei nominativi da immettere nei ruoli. L’assunzione nella dotazione organica provinciale dei posti di insegnamento della religione cattolica e l’assegnazione della sede sono disposte dal Provveditore agli studi d’intesa con L’Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del Protocollo addizionale, n.5, lettera a) della legge 25 marzo 1985, n.121, e del punto 2.5 del DPR 16 dicembre 1985, n.751, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.


    2. La conferma in ruolo è disposta dopo il superamento del periodo di prova, secondo quanto stabilito dagli articoli 437-440 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297. A tal fine sono organizzate dal Provveditore agli studi d’intesa con l’autorità ecclesiastica specifiche iniziative di formazione.

    3. Per i posti non coperti dagli insegnanti di cui al comma 1 del presente articolo anche a seguito del mancato raggiungimento dell’intesa di cui al medesimo comma, si provvede medianti contratti di lavoro a tempo determinato. Tali contratti saranno stipulati dal Provveditore agli studi con i docenti interessati d’intesa con il competente Ordinario diocesano.


    Art.5


    (Mobilità e decadenza)



    1. La mobilità a domanda e d’ufficio del personale di cui all’art.4 comma 1 è subordinata al possesso da parte dell’insegnante di religione cattolica del riconoscimento dell’idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano competente per territorio e all’intesa col medesimo Ordinario.


    2. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell’idoneità da parte dell’Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico. Tale revoca, comunicata per iscritto al Provveditore agli studi, produce immediatamente la risoluzione del contratto di lavoro.


    3. L’insegnante di religione cattolica al quale sia stata revocata l’idoneità, qualora abbia un’anzianità di servizio di almeno quindi anni, ha titolo, in possesso dei requisiti previsti, a partecipare alle procedure di mobilità per l’inquadramento in ruoli diversi da quelli afferenti il personale docente anche di altre amministrazioni pubbliche.


     


     


     


     


     


     


     


     


     


    Art.6


    (Ispettori)



    1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, con decreto di cui all’articolo 419 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297, determina, sentita la Conferenza Episcopale Italiana, le modalità per l’esercizio delle funzioni ispettive per l’insegnamento della religione cattolica.


    2. In sede di ripartizione dei contingenti sono assicurati tre posti per ogni grado di scuola per l’esercizio delle funzioni ispettive.


    Art.7


    (Norme transitorie)



    1. In sede di prima applicazione, gli insegnanti di religione cattolica che al momento dell’entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio continuativo nell’insegnamento di religione cattolica per almeno quattro anni e per un orario non inferiore alla metà di quello d’obbligo al momento del bando di concorso, anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti all’art.3 della presente legge per accedere ai concorsi ordinari, sono ammessi a partecipare a un concorso riservato. Il concorso dovrà essere bandito entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.


    2. Il programma d’esame del concorso sarà volto unicamente all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici per ogni ordine e grado di scuola e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.


    3. I candidati che si collocheranno in posizione utile nelle graduatorie dei concorsi di cui al precedente comma sono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, secondo le modalità stabilite dall’art.4 della presente legge. L’assunzione può avvenire anche con orario parziale, entro i limiti di organico previsti in materia dalla contrattazione nazionale.


    4. Sui posti non coperti dal personale di cui al comma precedente saranno assunti dal Provveditore agli studi insegnanti con contratti di lavoro a tempo determinato, per orario completo o parziale, con le modalità stabilite dall’art.4 della presente legge.


    Art.8


    (Norme finali)



    1. La presente legge entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


    2. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dal Protocollo addizionale, n.5, lettera a) della legge 25 marzo 1985, n.121.


    3. Sono abrogate la legge 5 giugno 1930, n.824 e tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.


    4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme comuni di cui al D.L.vo 16 aprile 1994, n.297, qualora compatibili con la legislazione pattizzia vigente.


     




     


    Norme in materie di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado



    Art.1


    (Stato giuridico)



    1. Ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, quale previsto dall’Accordo di revisione del Concordato lateranense, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, e dall’Intesa tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751 e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli provinciali rispettivamente per gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna ed elementare e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola media e secondaria superiore, fermo restando che nella scuola materna ed elementare le attività educative e l’insegnamento di religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe disponibili e riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, come previsto dal punto 2.6 della predetta Intesa.


    2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislativo vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato “testo unico”, e dalla contrattazione collettiva.


     


     


     


     


     


    Art.2


    (Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della religione cattolica)



    1. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola media e secondaria superiore sono stabilite dal Provveditore agli studi, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna .


    2. Per quanto riguarda la scuola materna ed elementare, le dotazioni organiche sono stabilite dal Provveditore agli studi, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi o sezioni di scuola materna funzionanti nell’anno scolastico precedente a quello di costituzione dell’organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all’insegnamento della religione cattolica.


    3. I posti di cui ai commi 1 e 2 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.


     


    Art.3


    (Reclutamento)



    1. Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.


    2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare alle procedure concorsuali sono quelli stabiliti al punto 4 dell’Intesa tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana di cui all’articolo 1, comma 1.


    3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al Protocollo addizionale, n.5, lettera a) della legge 25 marzo 1985, n.121, rilasciato dall’Ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza di quella diocesi.


    4. Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 2, si applicano le norme di cui al comma 1 ad eccezione di quanto stabilito in ordine all’accertamento della preparazione sui contenuti degli specifici programmi di insegnamento.


    5. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal provveditore agli studi d’intesa con L’Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del Protocollo addizionale, n.5, lettera a) della legge 25 marzo 1985, n.121, e del punto 2.5 del DPR 16 dicembre 1985, n.751.


    6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell’idoneità da parte dell’Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico.


    7. Per i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede medianti contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del provveditore agli studi, d’intesa con il competente Ordinario diocesano.


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


    Art.4


    (Mobilità)



    1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all’interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira e, ove comporti lo spostamento dal territorio di una diocesi a quello di un’altra, al possesso del riconoscimento dell’idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano competente per territorio e all’intesa con il medesimo ordinario.


    2. La mobilità territoriale è subordinata al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica del riconoscimento dell’idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano competente per territorio e all’intesa col medesimo Ordinario.


    3. L’insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l’idoneità, qualora abbia un’anzianità di servizio di almeno quindi anni, ha titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall’articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 come modificato dall’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80.


    Art.5


    (Ispettori)



    1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, con decreto di cui all’articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, determina, sentita la Conferenza Episcopale Italiana, le modalità per l’esercizio delle funzioni ispettive per l’insegnamento della religione cattolica.


    2. In sede di ripartizione dei contingenti sono assicurati tre posti per ogni grado di scuola per l’esercizio delle funzioni ispettive.


    Art.6


    (Norme transitorie)



    1. Il primo concorso per titoli ed esami che sarà bandito dopo l’entrata in vigore della presente legge è riservato agli insegnanti di religione cattolica abbiano prestato servizio continuativo nell’insegnamento di religione cattolica per almeno quattro anni e per un orario non inferiore alla metà di quello d’obbligo al momento del bando di concorso, anche in ordini e gradi scolastici diversi.


    2. Il programma d’esame del concorso sarà volto unicamente all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.


    3. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dal Protocollo addizionale, n.5, lettera a) della legge 25 marzo 1985, n.121.


     


     




     




     


    Norme in materie di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado



    Art.1

    (Stato giuridico)



    1. Ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, quale previsto dall’Accordo di revisione del Concordato lateranense, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, e dall’Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751 e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli provinciali rispettivamente per gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna ed elementare e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola media e secondaria superiore, fermo restando che nella scuola materna ed elementare l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe disponibili e riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, come previsto al punto 2.6 della predetta Intesa.


    2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato testo unico, e dalla contrattazione collettiva.


     


     


     


     


    Art.2

    (Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della religione cattolica)



    1. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola media e secondaria superiore sono stabilite dal Provveditore agli studi, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.


    2. Per quanto riguarda la scuola materna ed elementare, le dotazioni organiche sono stabilite dal Provveditore agli studi, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi o sezioni di scuola materna funzionanti nell’anno scolastico precedente a quello di costituzione dell’organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all’insegnamento della religione cattolica.


    3. I posti di cui ai commi 1 e 2 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.


    Art.3

    (Reclutamento)



    1. Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.


    2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare alle procedure concorsuali sono quelli stabiliti al punto 4. Dell’Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana di cui all’articolo 1, comma 1.


    3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al Protocollo addizionale, n. 5, lettera a), reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall’Ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza di quella diocesi.


    4. Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 2, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l’articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l’accertamento sulla preparazione culturale generale in quanto quadro di riferimento complessivo, con l’eccezione dei contenuti specifici dell’insegnamento.


    5. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal provveditore agli studi d’intesa con l’Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del protocollo addizionale, n.5, lettera a), reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e del punto 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751.


    6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell’idoneità da parte dell’Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico.


    7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del provveditore agli studi, d’intesa con il competente Ordinario diocesano.


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


    Art.4

    (Mobilità)



    1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all’interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira e, ove comporti lo spostamento dal territorio di una diocesi a quello di un’altra, al possesso dei requisiti di cui al comma 2.


    2. La mobilità territoriale è subordinata al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica del riconoscimento dell’idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano competente per territorio e all’intesa col medesimo Ordinario.


    3. L’insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l’idoneità, qualora abbia un’anzianità di servizio di almeno dieci anni, ha titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall’articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 come modificato dall’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80.


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


    Art.5

    (Norme transitorie e finali)



    1. Il primo concorso per titoli ed esami che sarà bandito dopo l’entrata in vigore della presente legge è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio continuativo nell’insegnamento di religione cattolica per almeno quattro anni e per un orario non inferiore alla metà di quello d’obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3.


    2. Il programma d’esame del primo concorso sarà volto unicamente all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.


    3. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dal Protocollo addizionale, n.5, lettera c), reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121.

     

     


  • siti_diocesani_europei_Irc.htm

    I
    partecipanti al X Forum europeo hanno indicato i seguenti
    siti diocesani in cui possibile reperire informazioni
    sull’insegnamento della religione nelle singole nazioni
    e regioni europee:

     

    nazione

    Sito

     

    Austria

    www.rpi.at

    Religionspdagogische
    Institute sterreichs

    In-Service
    Teacher Training for Religious Education in Austria

    Croazia

    www.ksc.hr

    Katehetski
    salezijanski centar

    Germania

    http://www.merkur.de

    Rheinischer
    Merkur

    Lituania


    Catholic
    Church in Lithuania

    Catholic Education

    http://www.lcn.lt/en/bl/

    Olanda

    www.iko.nl

    Integaal
    Kankercentrum Oost

    Portogallo


    www.ecclesia.pt/apontadores1.htm

    Igreja
    Catlica em Portugal

    http://planeta.clix.pt/ser/

    Disciplina
    de EMRC (Educao Moral e Religiosa Catlica)

    Spagna

    Alcal

    www.obispadoalcala.org

    Dicesis
    de Alcal

    Enseanza

    delegacin
    diocesana 
    de
    enseanza

    Catalua

    www.xtec.es/~pperez1/

    REA
    DE RELIGIN CATLICA


    Madrid



    www.archimadrid.es

    dde: Delegacin de Enseanza

    de
    la Religin en la Escuela (E.R.E.)

    Galicia

    http://teleline.terra.es/personal/_
    a.pazos/marco.html

    La Enseanza
    Religiosa en Galicia


    Murcia:

    http://almez.pntic.mec.es/_
    ~jgag0003/index.htm


    WEB
    PRCTICA DEL PROFESOR DE RELIGIN CATLICA

     

    Per
    altri indirizzi europei consigliamo di consultare:

    http://www.esglesia.org:
    la Enseanza de la Religin Catlica en
    Internet
    (molti siti europei sull’educazione/insegnamento della morale e della
    religione cattolica in europa). E’ indicato anche il sito
    dello Snadir.

     

     

  • Snadir_8_luglio_2000.htm

    modica,
    08 luglio 2000

    egr.
    dott. riccardo barenghi

    direttore
    "il manifesto"

    via
    tomacelli, 146

    00186
    roma

     

    egregio
    direttore,

    alcune
    espressioni apparse sull’articolo "ora di religione
    al senato" (6 luglio) del dott. cosimo rossi, richiedono
    da parte di questo sindacato nazionale autonomo degli insegnanti
    di religione (= snadir) il dovere verso i lettori di alcune
    precisazioni. dopo le quali il lettore potr valutare le
    due informazioni e farsi liberamente una opinione riguardo
    all’attuale situazione degli insegnanti di religione (=
    idr) nella scuola italiana. per brevit verso il lettore
    le espongo in modo referenziale e schematico citando in
    virgolette le ‘espressioni’ dell’articolo:

    l’insegnamento
    della religione cattolica (= irc) non un "rango"
    della formazione scolastica ma un insegnamento che
    ne costituisce per legge dello stato e per le finalit
    dichiarate e pubblicate della scuola "parte
    integrante";

    con
    il riconoscimento dello stato giuridico l’irc non
    intende "raddoppiare l’orario": cfr. relazione
    dell’on. brignone (e non "bringone");

    gli
    idr non sono un "personale selezionato a discrezione
    delle diocesi": ma, secondo il concordato e
    l’intesa, l’ordinario diocesano (= il vescovo) concede
    l’idoneit secondo regole di moralit, di testimonianza
    e di professionalit che garantiscono la qualit
    professionale dell’idr.

    non
    "con l’analoga discrezionalit", ma secondo
    regole dichiarate e appellabili il vescovo pu revocare
    l’idoneit.

    si
    fa confusione tra "revoca dell’idoneit"
    e "licenziamento in tronco" dell’insegnante
    e per giunta "a prescindere dalle leggi dello
    stato". la revoca dell’idoneit viene a configurarsi
    come ovvia applicazione a tutela della qualit dell’insegnamento
    soprattutto nei confronti degli studenti.

    al
    docente ‘revocato’ saranno riconosciuti i "benefici
    di legge in materia di mobilit del pubblico impiego"
    non perch "personale non selezionato dallo
    stato" ma in quanto lavoratore della scuola

    inoltre
    i casi di revoca in questi 15 anni sono stati dell’ordine
    dello 0,05%. potrebbero aumentare, certo. ma si
    pu bloccare una legge che dopo anni intende riconoscere
    il diritto dello stato giuridico ai 21.000 idr solo
    per un possibile problema come quello della revoca?
    una sana volont legislativa risolve il problema
    e non priva i lavoratori di un loro diritto.

    e’
    in nome della "costituzione e dello statuto
    dei lavoratori" che gli idr richiedono il riconoscimento
    del loro stato giuridico e non in nome del concordato
    sul quale si possono constatare e magari condividere
    opinioni, ma non potranno essere gli idr a sopportarne
    le incongruenze e le conseguenze della diversit
    di tali opinioni..

    e
    poi, opinioni diverse sul concordato risolvono il
    problema degli idr? l’analisi reale del problema
    induce a cercare una soluzione reale all’attuale
    situazione di 21.000 professionisti che lavorano
    nella scuola a pieno titolo gi da 15-20 anni, dopo
    la legge dello stato (quella volta non "clerico"
    n di "santa alleanza") che ratificava
    il concordato con la santa sede. vogliamo rifiutare
    un giusto e legittimo stato giuridico a 21.000 lavoratori
    (di cui l’80% laici) in nome di un’opinione ma contro
    qualunque norma di sana costituzionalit e normativa
    dei diritti dei lavoratori?

    le
    allego due
    cartelle
    che documentano le precedenti informazioni
    e fanno gli opportuni riferimenti a leggi dello stato che
    legittimano la natura dell’irc e valorizzano la professionalit
    dell’idr. il lettore potr avvalersene rilevandole sul nostro
    sito: www.snadir.it ).

    sono
    certo che ci riconoscer il diritto di precisazione nelle
    stesse modalit con le quali sono state date le informazioni
    e le opinioni dall’articolista: perci ne attendiamo una
    pubblicazione.

    la
    ringrazio

    il
    segretario nazionale

    prof.
    orazio ruscica