Categoria: Sezione Fittizia

  • Scheda_IRGNS.htm

    § Giovani
    del nuovo secolo. Quinto rapporto IARD sulla condizione giovanile
    in Italia
    (a cura di C. BUZZI, A. CAVALLI, A. De LILLO),
    Studi e Ricerche, il Mulino, Bologna 2002, ISBN 88-15-08446-0
    (€ 27)
    Dal 1984 IARD promuove ogni quattro anni l’indagine nazionale
    sulla condizione giovanile. Si tratta di un caso pressoché
    unico nella ricerca sociale in Italia e in Europa, in quanto
    consente l’osservazione della dinamica degli atteggiamenti,
    delle opinioni e dei comportamenti dei giovani. Questa quinta
    edizione dell’indagine è stata realizzata intervistando
    un campione rappresentativo di 3000 giovani tra i 15 e i 34
    anni i età al fine di cogliere con maggiore precisione
    la transizione dalla fase giovanile a quella adulta del corso
    di vita.

    § 36° Rapporto sulla situazione sociale
    del paese, 2002
    , a cura del CENSIS, Franco Angeli, Roma
    2002.
    In particolare nel capitolo sulla comunicazione e cultura,
    il paragrafo 2.7 presenta alcuni dati su quanto emerge da
    una recentissima ricerca del Censis sul tema "I giovani
    e la cultura nell’era della comunicazione" svolta per
    conto della Cei. (cfr. in http://www.censis.it/censis/ricerche/2002/cei/)
    una sintesi della ricerca.

  • scheda_Kofi_Annan.htm

    SCHEDA


    Kofi
    Annan, cui il comitato dei Nobel di Oslo ha assegnato il
    premio per la pace, segretario generale delle Nazioni
    Unite dal gennaio 1997.

    Nato a Kumasi, in Ghana, l’8 aprile 1938, da una famiglia
    di antica nobilt tribale, Annan ha vissuto una lunga carriera
    diplomatica in situazioni di emergenza in vari contesti,
    in Africa come in Asia e in Bosnia.

    Da giovane stato discepolo delle tesi nazionaliste di
    Kwame Nkrumah, il leader dell’indipendenza ghanese che spronava
    gli africani a prendere nelle proprie mani il loro destino.

    La sua carriera si svolta completamente all’interno della
    burocrazia delle Nazioni Unite, dove lavora dal 1962. Nel
    1993, gli venne dato l’incarico di responsabile delle missioni
    di pace.

    Dopo l’invasione irachena del Kuwait, fu mandato dall’allora
    segretario generale Boutros Ghali in Iraq per negoziare
    il rimpatrio del personale Onu e contribu non poco a mediare
    la liberazione degli ostaggi occidentali.

    Successivamente stato a capo della delegazione Onu che
    ha concordato con Baghdad l’applicazione della risoluzione
    ‘petrolio contro cibo’.

    La scalata di Annan ai vertici del Palazzo di Vetro stata
    favorita da un persistente sostegno americano. Ci comprensibile,
    perch in America si formato: laureatosi al Macalester
    College di St. Paul in Minnesota, Annan si poi perfezionato
    in economia all’Institut Universitaire des Hautes Etudes
    di Ginevra e in management al Massachusetts Institute of
    Technology.

    Nel giugno di questo anno stato rieletto facilmente segretario
    generale dell’Onu per un secondo mandato. 

    Egli parla correntemente l’inglese, il francese e diverse
    lingue africane. E’ sposato con Nane Annan, avvocato ed
    artista svedese. Hanno tre bambini, pi due dai precedenti
    matrimoni.


    Maria De Falco Marotta & Elisa Marotta


    Snadir 2002

  • scheda_scrivani_osvaldo.htm





    SCRIVANI Osvaldo  Nato a Mosciano San Angelo

    SCRIVANI Osvaldo

    Nato a Mosciano San Angelo (Teramo) il 31
    marzo 1946

    Diploma di scuola professionale marittima; dirigente di azienda privata

    Eletto con il sistema proporzionale nella
    circoscrizione XVII ABRUZZI

    Lista di elezione: PDS

    Proclamato il 6 maggio 1996
    Elezione convalidata il 16 aprile 1997

    Iscritto al gruppo parlamentare Democratici
    di Sinistra – Ulivo

    Indirizzo di posta elettronica SCRIVANI_O@camera.it 

    Gi senatore nella legislatura XII

    Componente della XI Commissione permanente Lavoro
    dal 28 luglio 1998
    Attivit
    Legislativa

    proposte di legge presentate come primo firmatario

    2908 Norme per l’ assegnazione di alloggi ai
    lavoratori non occupati
    2909 Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560,
    recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia
    residenziale pubblica
    2910 Statalizzazione dell’Istituto musicale "Gaetano
    Braga" di Teramo
    2911 Istituzione del sistema archeologico regionale
    abruzzese
    2912 Riapertura del termine per la presentazione
    delle domande di riscatto dei contributi degli iscritti negli
    elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel
    periodo 1957-1961
    3866 Norme in materia di rappresentanza e rappresentativit
    sindacale


  • Scheda_Stelluti_Carlo.htm





    Dati Personali

    Dati
    Personali

    STELLUTI Carlo


    STELLUTI Carlo

    Nato a Busto Arsizio (Varese) il 2 giugno
    1944

    Laurea in sociologia; tecnico

    Eletto con il sistema maggioritario nella
    circoscrizione III LOMBARDIA 1

    Collegio:18 – Bollate
    Liste collegate: Pds

    Proclamato il 2 maggio 1996
    Elezione convalidata il 4 dicembre 1996

    Iscritto al gruppo parlamentare Democratici
    di Sinistra – Ulivo

    Indirizzo di posta elettronica STELLUTI_C@camera.it

    Segretario della Commissione
    parlamentare per il controllo sulle attivita’ degli enti gestori
    di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale dal 5
    marzo 1997
    Componente della XI Commissione
    permanente Lavoro dal 28 luglio 1998
    Attivit
    Legislativa

    proposte di legge presentate come primo firmatario

    4090 Norme per la tutela del telelavoro
    4482 Norme per la modulazione del pagamento dei
    contributi sociali in funzione della riduzione degli orari di
    lavoro e dello sviluppo dell’occupazione
    5106 Finanziamento del trattamento di mobilita’ per
    i lavoratori, licenziati nell’anno 1997, gia’ dipendenti d
    aimprese del settore del commercio, da agenzie di turismo e da
    imprese di vigilanza e di trasporto
    5125 Norme per la revisione delle prestazioni
    erogate dai fondi integrativi di previdenza previsti dai
    regolamenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70
    5257 Norme sui trattamenti previdenziali per gli
    iscritti ai soppressi fondi mutialistici
    6701 Introduzione dell’articolo 3-bis della legge 8
    agosto 1991, n. 261, in materia di accompagnatori dei grandi
    invalidi di guerra
    6934 Nuove norme in materia di cumulo tra redditi
    di lavoro e di pensione e di finanziamento della protezione
    sociale per anziani non autosufficienti

  • Scrutini_finali.htm


    SCRUTINI FINALI
    Avviso per non essere discriminati

    Ogni insegnante di religione in sede di scrutinio finale
    si ricordi che, qualora vi sia una deliberazione da adottarsi
    a maggioranza, deve far inserire a verbale il proprio giudizio
    motivato e far conteggiare il proprio voto ai fini della
    costituzione della maggioranza. E’ utile ricordare
    che:
    1) la valutazione dell’IRC va trascritta nel registro
    generale, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all’albo
    di istituto (art.4 legge 5 giugno 1930, n.824; C.M. 117/1930;
    C.M. 11/1987; C.M. 156/1987).
    2) La mancata partecipazione dei docenti di R.C. agli scrutini
    che si sono avvalsi dell’IRC invalida gli scrutini
    (artt.1-3-31-40 dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata
    dall’O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall’O.M n.266
    del 21 aprile 1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio 1997,
    dall’O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M.
    n.128 del 14 maggio 1999, dall’O.M. 126/00, dall’O.M.
    n.90 del 21 maggio 2001).
    3) L’esclusione del voto dei docenti di religione (alcuni
    capi d’istituto "illuminati" non fanno neppure
    votare i docenti di religione) dà luogo alla invalidità
    degli scrutini.
    Bisogna formulare giudizi analitici che esprimano "la
    valutazione positiva o negativa del grado di preparazione
    di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi,
    agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi,
    al comportamento (inteso come interesse e partecipazione
    attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle
    attitudini" (comma 3, art.40 dell’O.M. n.80 del
    9 marzo 1995 integrata dall’O.M n.266 del 21 aprile
    1997, dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M.
    n.330 del 27 maggio 1997, dall’O.M. n.65 del 20 febbraio
    1998, prot.3111, dall’O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall’O.M.
    126/00, dall’O.M. n.90 del 21 maggio 2001, dall’O.M.
    n.56/2002).
    Per comodità riportiamo un esempio di nota che, durante
    gli scrutini, i colleghi, nel caso di deliberazioni da adottarsi
    a maggioranza, potranno inserire nel verbale .
    « L’alunno/a ………………….. ha seguito
    le attività didattiche ………………………….
    (inserire tutto il giudizio analitico positivo o negativo).
    Questo giudizio motivato, messo a verbale ai sensi del D.P.R.
    202/90, è da ritenersi valido a tutti gli effetti
    giuridici per la determinazione dell’ammissione ( o
    non ammissione) dell’alunno/a ……………………….
    alla classe ……………. (o agli esami di licenza media
    / qualifica / stato), come previsto dall’art.7 della
    legge n.824/1930, dal D.P.R. n.751 del 16/12/1985, dalla
    C.M. n.316 del 28/10/1987, capo IV, dal citato D.P.R. 202/90,
    dal D.P.R. 417/74 e dall’art.31 dell’O.M. n.80
    del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M. n.117 del 22 marzo
    1996, dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M.
    n.330 del 27 maggio 1997, dall’O.M. n.65 del 20 febbraio
    1998, prot.3111, dall’O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dalla
    sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR – Puglia sez. Lecce, dall’ordinanza
    n.2307/95 del 19/09/1995 del Tar – Sicilia sez. Catania,
    dall’ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio
    di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, dalla
    sentenza TAR – Veneto n.2466 del 11/12/1998, dalla sentenza
    n.1089 del 20/12/1999 del TAR – Toscana, dall’O.M.
    126/00, dall’O.M. n90/2001 e dall’O.M. 56/2002».
    Nel caso che dopo tale dichiarazione il capo d’istituto
    o qualche collega insista per non far valere il voto dei
    docenti di religione aggiungete alla precedente nota:«
    Poiché si insiste a non voler tener conto della validità
    giuridica del voto espresso dal docente di religione in
    questo consiglio della classe ……. del ……..(data),
    ore………., DICHIARO che per palese violazione delle
    norme succitate l’ammissione (o non ammissione) dell’alunno/a
    ……………………… alla classe ……… ( o agli
    esami di licenza media / qualifica / stato) è da
    ritenersi nulla.Dichiaro, inoltre, che impugnerò
    giurisdizionalmente il presente atto del consiglio di classe
    per vizio di legittimità nelle sedi competenti».
    In quest’ultimo caso i colleghi, dopo aver fatto inserire
    a verbale il suddetto giudizio, sono invitati a segnalarci
    tempestivamente la mancata valutazione del voto per provvedere
    a inoltrare ricorso alle sedi competenti.

    Redazione

    Redazione

  • scrutini_finali3.htm


    SCRUTINI
    FINALI

    Avviso
    per non essere discriminati

    Ogni
    insegnante di religione in sede di scrutinio finale si ricordi
    che, qualora vi sia una deliberazione da adottarsi a maggioranza,
    deve far inserire a verbale il proprio giudizio motivato e
    far conteggiare il proprio voto ai fini della costituzione
    della maggioranza. E’ utile ricordare che:

    la valutazione dell’IRC va
    trascritta nel registro generale, sul pagellino
    e sui prospetti da affiggere all’albo di istituto
    (art.4 legge 5 giugno 1930, n.824; C.M. 117/1930;
    C.M. 11/1987; C.M. 156/1987).

    La mancata partecipazione dei docenti
    di R.C. agli scrutini che si sono avvalsi dell’IRC
    invalida gli scrutini (artt.1-3-31-40 dell’O.M.
    n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M. n.117
    del 22 marzo 1996, dall’O.M n.266 del 21 aprile
    1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall’O.M.
    n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M.
    n.128 del 14 maggio 1999, dall’O.M. n.126 del 20
    aprile 2000).

    L’esclusione del voto dei
    docenti di religione (alcuni capi d’istituto
    "illuminati" non fanno neppure votare
    i docenti di religione) da luogo alla invalidit
    degli scrutini.

    Bisogna formulare giudizi analitici
    che esprimano "la valutazione positiva o negativa
    del grado di preparazione di ciascun candidato,
    con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi
    didattici e formativi previsti dai programmi, al
    comportamento (inteso come interesse e partecipazione
    attiva al dialogo educativo), alla capacit e alle
    attitudini" (comma 3, art.40 dell’O.M.
    n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M n.266
    del 21 aprile 1997, dall’O.M n.266 del 21 aprile
    1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall’O.M.
    n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M.
    n.128 del 14 maggio 1999, dall’O.M. n.126 del 20
    aprile 2000).

    Per
    comodit riportiamo un esempio di nota che, durante gli
    scrutini, i colleghi, nel caso di deliberazioni da adottarsi
    a maggioranza, potranno inserire nel verbale .

    L’alunno/a ………………….. ha seguito le
    attivit didattiche …………………………. (inserire
    tutto il giudizio analitico positivo o negativo).
    Questo giudizio motivato, messo a verbale ai sensi del D.P.R.
    202/90, da ritenersi valido a tutti gli effetti giuridici
    per la determinazione dell’ammissione ( o non ammissione)
    dell’alunno/a ………………………. alla classe
    ……………. (o agli esami di licenza media / qualifica
    / stato), come previsto dall’art.7 della legge n.824/1930,
    dal D.P.R. n.751 del 16/12/1985, dalla C.M. n.316 del 28/10/1987,
    capo IV, dal citato D.P.R. 202/90, dal D.P.R. 417/74 e dall’art.31
    dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M.
    n.117 del 22 marzo 1996, dall’O.M n.266 del 21 aprile
    1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall’O.M. n.65
    del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M. n.128 del 14
    maggio 1999, dall’O.M. n.126 del 20 aprile 2000, dalla sentenza
    n.5 del 5/1/1994 del TAR – Puglia sez. Lecce, dall’ordinanza
    n.2307/95 del 19/09/1995 del Tar – Sicilia sez. Catania,
    dall’ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio
    di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia e dalla
    sentenza n.1089 del 20/12/1999 del TAR – Toscana.

    Nel caso che dopo tale dichiarazione il capo d’istituto
    o qualche collega insista per non far valere il voto dei
    docenti di religione aggiungete alla precedente nota: Poich
    si insiste a non voler tener conto della validit giuridica
    del voto espresso dal docente di religione in questo consiglio
    della classe ……. del ……..(data), ore……….,
    DICHIARO che per palese violazione delle norme succitate
    l’ammissione (o non ammissione) dell’alunno/a
    ……………………… alla classe ……… ( o agli
    esami di licenza media / qualifica / stato) da ritenersi
    nulla.

    Dichiaro, inoltre, che impugner giurisdizionalmente il
    presente atto del consiglio di classe per vizio di legittimit
    nelle sedi competenti.

    In quest’ultimo caso i colleghi, dopo aver fatto inserire
    a verbale il suddetto giudizio, sono invitati a segnalarci
    tempestivamente la mancata valutazione del voto per provvedere
    a inoltrare ricorso alle sedi competenti.


    O.
    R.

  • scrutini_finali_2001.htm


    SCRUTINI
    FINALI

    Avviso
    per non essere discriminati

    Ogni
    insegnante di religione in sede di scrutinio finale si ricordi
    che, qualora vi sia una deliberazione da adottarsi a maggioranza,
    deve far inserire a verbale il proprio giudizio motivato
    e far conteggiare il proprio voto ai fini della costituzione
    della maggioranza. E’ utile ricordare che:

    la valutazione dell’IRC va
    trascritta nel registro generale, sul pagellino
    e sui prospetti da affiggere all’albo di istituto
    (art.4 legge 5 giugno 1930, n.824; C.M. 117/1930;
    C.M. 11/1987; C.M. 156/1987).

    La mancata partecipazione dei docenti
    di R.C. agli scrutini che si sono avvalsi dell’IRC
    invalida gli scrutini (artt.1-3-31-40 dell’O.M.
    n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M. n.117
    del 22 marzo 1996, dall’O.M n.266 del 21 aprile
    1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall’O.M.
    n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M.
    n.128 del 14 maggio 1999, dall’O.M. n.126 del 20
    aprile 2000).

    L’esclusione del voto dei
    docenti di religione (alcuni capi d’istituto
    "illuminati" non fanno neppure votare
    i docenti di religione) da luogo alla invalidit
    degli scrutini.

    Bisogna formulare giudizi analitici
    che esprimano "la valutazione positiva o negativa
    del grado di preparazione di ciascun candidato,
    con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi
    didattici e formativi previsti dai programmi, al
    comportamento (inteso come interesse e partecipazione
    attiva al dialogo educativo), alla capacit e alle
    attitudini" (comma 3, art.40 dell’O.M.
    n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M n.266
    del 21 aprile 1997, dall’O.M n.266 del 21 aprile
    1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall’O.M.
    n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M.
    n.128 del 14 maggio 1999, dall’O.M. n.126 del 20
    aprile 2000, dall’O.M. n.29 del 13 febbraio 2001).

    Per
    comodit riportiamo un esempio di nota che, durante gli
    scrutini, i colleghi, nel caso di deliberazioni da adottarsi
    a maggioranza, potranno inserire nel verbale .


    L’alunno/a ………………….. ha seguito le attivit
    didattiche …………………………. (inserire tutto
    il giudizio analitico positivo o negativo). Questo giudizio
    motivato, messo a verbale ai sensi del D.P.R. 202/90,
    da ritenersi valido a tutti gli effetti giuridici per la
    determinazione dell’ammissione ( o non ammissione)
    dell’alunno/a ………………………. alla classe
    ……………. (o agli esami di licenza media / qualifica
    / stato), come previsto dall’art.7 della legge n.824/1930,
    dal D.P.R. n.751 del 16/12/1985, dalla C.M. n.316 del 28/10/1987,
    capo IV, dal citato D.P.R. 202/90, dal D.P.R. 417/74 e dall’art.31
    dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M.
    n.117 del 22 marzo 1996, dall’O.M n.266 del 21 aprile
    1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall’O.M. n.65
    del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M. n.128 del 14
    maggio 1999, dall’O.M. n.126 del 20 aprile 2000, dall’O.M.
    n.29 del 13 febbraio 2001, dalla sentenza n.5 del 5/1/1994
    del TAR – Puglia sez. Lecce, dall’ordinanza n.2307/95
    del 19/09/1995 del Tar – Sicilia sez. Catania, dall’ordinanza
    n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa
    per la Regione Sicilia, dalla sentenza TAR
    – Veneto n.2466 dell’11/12/1998
    e dalla sentenza n.1089
    del 20/12/1999 del TAR – Toscana.>

    Nel
    caso che dopo tale dichiarazione il capo d’istituto
    o qualche collega insista per non far valere il voto dei
    docenti di religione aggiungete alla precedente nota: Poich
    si insiste a non voler tener conto della validit giuridica
    del voto espresso dal docente di religione in questo consiglio
    della classe ……. del ……..(data), ore……….,
    DICHIARO che per palese violazione delle norme succitate
    l’ammissione (o non ammissione) dell’alunno/a
    ……………………… alla classe ……… ( o agli
    esami di licenza media / qualifica / stato) da ritenersi
    nulla.

    Dichiaro,
    inoltre, che impugner giurisdizionalmente il presente atto
    del consiglio di classe per vizio di legittimit nelle sedi
    competenti.

    In
    quest’ultimo caso i colleghi, dopo aver fatto inserire
    a verbale il suddetto giudizio, sono invitati a segnalarci
    tempestivamente la mancata valutazione del voto per provvedere
    a inoltrare ricorso alle sedi competenti.

    Redazione