Categoria: Sezione Fittizia

  • resoconto_429.htm



    ISTRUZIONE (7a)




    MERCOLEDI’
    21 GIUGNO 2000




    429a
    Seduta




    Presidenza del Vice Presidente

    BISCARDI



    indi del Presidente


    OSSICINI

    Intervengono
    i sottosegretari di Stato per i beni e le attivit culturali
    D’Andrea e per l’universit e la ricerca scientifica e tecnologica
    Cuffaro
    .




    La
    seduta inizia alle ore 14,40.




    PROCEDURE INFORMATIVE



    Dibattito sulle comunicazioni rese,
    nella seduta del 14 giugno 2000, dal sottosegretario di
    Stato per l’universit e la ricerca scientifica e tecnologica
    sulle linee guida del Piano nazionale per la ricerca




    Omissis



    IN SEDE DELIBERANTE



    (4486) BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento
    della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni
    in materia di beni e attivit culturali


    (Seguito
    della discussione e rinvio)




    Omissis



    AFFARE ASSEGNATO



    La politica del Governo in ordine
    all’insegnamento della religione cattolica previsto dal
    Concordato tra l’Italia e la Santa Sede


    (Seguito
    dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento
    e rinvio)




    Riprende
    l’esame, sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.




    Nel
    dibattito interviene il senatore TONIOLLI, il quale sottolinea
    la necessit di dare infine soluzione a una problematica
    bene illustrata dall’esposizione del relatore Brignone,
    che ha altres compiutamente evidenziato le cogenti implicazioni
    concordatarie. Tenendo pertanto nel debito conto taluni
    elementi emersi nella discussione, quale l’indicazione che
    gli insegnanti di religione cattolica non possano poi passare
    ad altro insegnamento, ritiene giunto il momento di dare
    una proficua conclusione al dibattito.




    Il
    senatore MARRI ripercorre per rapidi cenni la questione
    dell’insegnamento della religione cattolica, dalla legge
    Casati alla legge Gentile sino infine all’ultimo Concordato
    del 1985, con il quale la Repubblica Italiana riconosce
    che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio
    storico del popolo italiano. Tale essenziale profilo non
    deve essere misconosciuto e deve semmai condurre a vivacizzare
    un insegnamento che ha pur ricevuto positivo ed esteso apprezzamento
    presso le famiglie, tanto pi significativo alla luce della
    non obbligatoriet prevista dal Concordato. Anche per questa
    via emerge il valore, tutto da rispettare, dell’insegnamento
    di religione cattolica, proprio in quanto fondato sulla
    scelta della pi gran parte della popolazione italiana.
    Per converso le alternative su cui maggiormente si orienta
    l’esigua percentuale dei non avvalentisi, vale a dire lo
    studio non assistito o la possibilit di uscire dalla scuola,
    evidenziano una carenza nell’offerta formativa che finisce,
    talora, per incentivare una vera e propria forma di disimpegno,
    rappresentando una sconfitta per le finalit educative e
    formative della scuola. In quest’ottica, mantenere saldo
    e vivo l’insegnamento di religione cattolica quanto mai
    opportuno, risultando insieme necessario reperire, nell’ambito
    delle alternative ad esso, soluzioni pi valide di quelle
    attuali. Se il tema della multietnicit e quello, correlato,
    di una pluralit di discipline religiose dovranno essere
    presto affrontati, all’esame oggi problema diverso, concernente
    proprio la validit dell’insegnamento di religione cattolica,
    a suo avviso innegabile.


    Riguardo
    infine lo specifico profilo concernente i docenti di tale
    disciplina, stigmatizza che il relativo provvedimento legislativo
    sia oggetto di continui rinvii circa l’esame in Assemblea,
    dovuti a uno sfilacciamento della maggioranza e a un conseguente
    atteggiamento dilatorio, volto a vanificare ogni possibilit
    di approvazione e a disattendere le legittime aspettative
    degli insegnanti di religione cattolica, in ordine alla
    definizione del loro stato giuridico. Vi da auspicare
    che tale situazione sia infine superata, deponendo obsolete
    impostazioni ideologiche.


    Da
    ultimo, prospetta interrogativi circa le ripercussioni della
    riforma dei cicli scolastici in ordine all’attuale configurazione
    oraria dell’insegnamento di religione cattolica.




    Il
    senatore LOMBARDI SATRIANI ritiene che il problema dell’insegnamento
    di cultura religiosa debba essere affrontato in altro momento,
    alla luce della compresenza di una pluralit di etnie e
    della consapevolezza critica maturata nel Paese. Per quanto
    riguarda la cultura religiosa cattolica – tale a suo avviso,
    infatti, l’espressione pi corretta, la quale non disconosce
    la dignit di altre religioni – essa non appartiene esclusivamente
    ai cattolici in quanto tali, riguardando piuttosto tutti
    i cittadini, posto lo sviluppo storico italiano. Proprio
    per questo, l’insegnamento previsto dal Concordato deve
    avere forti elementi storici ed ancoraggio storiografico
    ed essere accompagnato da una trasmissione critica, spettando
    quella dottrinale ad altra sede. In altri termini, un atteggiamento
    problematico non gi fideistico su un nucleo di valori,
    deve – in una dimensione fortemente improntata alla criticit
    – connotare un insegnamento che attiene a un profilo essenziale
    del paradigma dell’umanit, quale l’homo religiosus.
    Si tratta, conclusivamente, di uno spazio didattico che,
    se inteso in una accezione catechistica, riceverebbe un
    uso quanto meno improprio.




    Il
    senatore BERGONZI rinunzia al proprio intervento, riservandosi
    di intervenire in una eventuale dichiarazione di voto.




    Il
    senatore BRIGNONE chiede che lo svolgimento della sua replica
    a conclusione del dibattito sia demandato ad altra seduta,
    posto l’alto profilo che ha caratterizzato i diversi interventi,
    la sottigliezza dei problemi e degli argomenti emersi, nonch
    la complessit della riflessione condotta, in un lasso di
    tempo peraltro non breve, dalla Commissione. Preannunzia
    altres che presenter una bozza di risoluzione, contenente
    indicazioni conclusive in merito alla discussione svolta.




    Il
    seguito dell’esame quindi rinviato.




    SUI
    LAVORI DELLA COMMISSIONE




    Il
    senatore BERGONZI fa presente che pervenuta alla Commissione
    una richiesta di audizione da parte della CGIL-Scuola in
    ordine all’esame dei disegni di legge nn. 662 e abbinati,
    relativi allo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica. Invita pertanto il Presidente a darvi corso.




    Il
    PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha concluso l’esame
    in sede referente dei suddetti provvedimenti lo scorso 29
    marzo con il conferimento del mandato al senatore Brignone
    di riferire all’Aula. Quanto alla richiesta di audizione,
    come d’abitudine trasmessa al relatore, si riserva di valutare
    – congiuntamente a quest’ultimo – l’opportunit di darvi
    corso, atteso che (come evidenziato dal senatore MONTICONE)
    una audizione della CGIL-Scuola sul medesimo argomento ha
    gi avuto luogo, in data 14 maggio 1998, unitamente alla
    CISL-Scuola e alla UIL-Scuola.




    La
    seduta termina alle ore 16,25.


  • resoconto_875_Aula.htm


          



    SENATO
    DELLA REPUBBLICA

        XIII LEGISLATURA    



    875
    SEDUTA PUBBLICA



    RESOCONTO



    SOMMARIO
    E STENOGRAFICO



    MARTED
    4 Luglio 2000


    (Antimeridiana)


    Presidenza
    del vice presidente CONTESTABILE


     


    La
    seduta inizia alle ore 12,01.


            Il
    Senato approva il processo verbale della seduta del 30 giugno.




    Comunicazioni all’Assemblea



            PRESIDENTE.
    D comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti
    per incarico avuto dal Senato.
    (v.
    Resoconto stenografico).



    Preannunzio di votazioni mediante procedimento
    elettronico



            PRESIDENTE.
    Avverte che dalle ore 12,03 decorre il termine regolamentare
    di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
    elettronico.

    RESOCONTO



    SOMMARIO



    Discussione
    dei disegni di legge:


    (662) SPECCHIA
    ed altri. –
    Norme
    in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione
    cattolica


    (703)
    MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi.
    – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della
    religione cattolica


    (1411)
    MINARDO ed altri. – Nuova
    disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei
    docenti di religione cattolica


    (1376)
    FUMAGALLI CARULLI ed altri.
    – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti
    di religione cattolica


    (2965)
    COSTA. – Norme in materia
    di stato giuridico degli insegnanti di religione


            PRESIDENTE.
    Ha facolt di parlare il senatore Brignone per integrare
    la relazione scritta.

            BRIGNONE,
    relatore.
    L’Accordo del 1984, che ha modificato il Concordato tra
    Stato italiano e Chiesa cattolica del 1929, ha assicurato
    la continuit dell’insegnamento della religione cattolica
    accanto all’introduzione del diritto di scelta se avvalersi
    o no di tale insegnamento, rinviando ad un momento successivo
    la definizione dello
    status
    giuridico e professionale degli insegnanti di religione,
    aspetto che per risultato finora trascurato, anche a
    causa del carattere dell’insegnamento ritenuto prettamente
    confessionale. Nel frattempo, fra gli insegnanti di religione
    aumentata sensibilmente la presenza di laici e questo,
    accanto alla mancata loro inclusione nei provvedimenti a
    favore del precariato, ha determinato la ripresa del dibattito
    sull’adeguamento del loro stato giuridico a quello degli
    insegnanti di ruolo, anche considerando l’apporto consistente
    da essi garantito nella valutazione di profili ed aspetti
    della personalit dell’alunno.

            Le
    norme del testo proposto dalla Commissione prevedono l’istituzione
    di due distinti ruoli provinciali, la dotazione organica
    nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle
    classi, disposizioni sul reclutamento e sulla mobilit,
    nonch norme transitorie per l’espletamento del primo concorso,
    in ordine alle quali desta perplessit il requisito del
    servizio continuativo di insegnamento per almeno quattro
    anni. Alla mancanza di previsione dell’onere finanziario
    e della relativa copertura, dovuta al ritardo nella presentazione
    della relazione tecnica da parte del Governo, supplisce
    un emendamento specificamente presentato. La possibilit
    di revoca da parte dell’ordinario diocesano competente,
    che costituisce il raccordo tra ordinamento canonico e legislazione
    italiana, stata oggetto di questioni pregiudiziali sollevate
    in Commissione, cos come l’annosa questione sulla laicit
    dello Stato, sulla quale intervenuta la Corte costituzionale
    sottolineando che l’insegnamento della religione cattolica
    non in contrasto con il principio di laicit.
    (Applausi
    dai Gruppi LFNP, PPI e DS e del senatore Folloni. Congratulazioni).


            PRESIDENTE.
    Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.



    RESOCONTO




    STENOGRAFICO



    Discussione
    dei disegni di legge:


    (662) SPECCHIA
    ed altri. –
    Norme
    in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione
    cattolica


    (703)
    MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi.
    – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della
    religione cattolica


    (1411)
    MINARDO ed altri. – Nuova
    disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei
    docenti di religione cattolica


    (1376)
    FUMAGALLI CARULLI ed altri.
    – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti
    di religione cattolica


    (2965)
    COSTA. – Norme in materia
    di stato giuridico degli insegnanti di religione


    PRESIDENTE.
    L’ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge
    nn. 662, 703, 1411, 1376 e 2965.

    La
    relazione stata gi stampata e distribuita.

    Il relatore, senatore Brignone, ha chiesto di integrarla.
    Ne ha facolt.


    BRIGNONE,
    relatore. Signor Presidente, signor Sottosegretario,
    onorevoli colleghi, noto che il Concordato lateranense
    dell’11 febbraio 1929 fu modificato dall’Accordo del 18
    febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge
    25 marzo 1985, n. 121.


    Il
    comma 2 dell’articolo 9 dell’Accordo recita: La Repubblica
    italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa
    e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte
    del patrimonio storico del popolo italiano, continuer ad
    assicurare, nel quadro delle finalit della scuola, l’insegnamento
    della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie
    di ogni ordine e grado.

    noto che il medesimo comma garantisce a ciascuno il diritto
    di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento,
    dichiarandolo all’atto dell’iscrizione, senza che la scelta
    possa dare luogo ad alcuna forma di discriminazione. Al
    momento della firma dell’Accordo, la Santa Sede e la Repubblica
    italiana, al fine di assicurarne la migliore applicazione
    con opportune precisazioni e di evitare difficolt di interpretazione,
    di comune intesa sottoscrissero un Protocollo addizionale.
    Il punto 5, lettera b), del Protocollo rinviava ad
    una successiva intesa tra le competenti autorit scolastiche
    e la CEI le seguenti materie: programmi di insegnamento
    della religione cattolica, modalit di organizzazione di
    tale insegnamento anche in relazione alla collocazione oraria,
    criteri per la scelta dei libri di testo, profili della
    qualificazione professionale degli insegnanti di religione.

    Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,
    n. 751, reca l’esecuzione dell’Intesa, determinando gli
    specifici contenuti del punto 5, lettera b), del
    Protocollo addizionale all’Accordo, fermo restando l’intento
    dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico
    degli insegnanti di religione. Da questa affermazione in
    premessa emergevano quindi la necessit e l’impegno di collocare
    tali docenti in una posizione non emarginata.

    La revisione del Concordato lateranense, per quanto concerne
    l’insegnamento della religione cattolica, e in particolare
    l’articolo 36, aveva richiesto procedure particolarmente
    laboriose con la stesura successiva di sei bozze preparatorie
    dell’Accordo ed un ampio dibattito sia in Parlamento sia
    nell’opinione pubblica negli anni in cui si veniva elaborando,
    attraverso un confronto anche nello stesso ambito cattolico,
    la tesi della cultura religiosa (definita fatto religioso
    nelle intese con le altre confessioni).

    Eppure, negli anni appena successivi, cio nel corso della
    X legislatura, si svolse un intenso dibattito nelle competenti
    Commissioni e nelle Assemblee della Camera dei deputati
    e del Senato circa l’applicazione della legge di revisione
    del Concordato, anche sulla scorta della prima giurisprudenza
    insorta in merito. Il dibattito ebbe per come tematiche
    prevalenti la non obbligatoriet dell’insegnamento, la tutela
    dei non avvalentisi e la collocazione oraria della disciplina.

    Tra le varie proposte di risoluzione presentate, in sostanza
    fu approvata soltanto quella sottoscritta dalle forze politiche
    di Governo che impegnava ad elaborare al pi presto la necessaria
    normativa attuativa dell’Accordo e dell’Intesa. Il ministro
    della pubblica istruzione, onorevole Giovanni Galloni, il
    6 agosto 1987 rifer nella VII Commissione della Camera
    sui risultati del primo anno di applicazione della nuova
    normativa riguardante l’insegnamento della religione cattolica
    nelle scuole pubbliche. Nella sua ampia comunicazione, svolta
    con particolare riferimento alla questione dell’ora di attivit
    alternativa, anche a seguito di una sentenza del TAR del
    Lazio, compariva per solo un accenno ai docenti di religione
    cattolica, dei quali auspicava una sistemazione – cos
    la definiva – per evitare forme di discriminazione nei
    consigli di classe a danno degli stessi studenti.


    Un
    accenno agli insegnanti contenuto anche nelle comunicazioni
    del Governo sui contatti con la Santa Sede concernenti le
    intese per l’attuazione del Concordato in materia di insegnamento
    della religione. In esse, rese in Assemblea del Senato nella
    seduta del 15 ottobre 1987, il presidente Goria affermava
    che per quanto riguarda lo status giuridico dei
    docenti di religione cattolica, che spetta alla Repubblica
    disciplinare, appare coerente con l’ordinamento scolastico
    che la Repubblica assicuri a questi docenti, cos come a
    quelli degli altri insegnamenti, uno status non precario,
    giacch dal punto di vista della Repubblica l’insegnamento
    di tale materia deve essere assicurato alla stessa stregua
    degli altri e i suoi docenti sono, come gli altri, meritevoli
    per il loro impegno culturale e civile.

    Il Primo Ministro sollevava per anche la questione dei
    delicati problemi in ordine alla composizione del collegio
    dei docenti in sede valutativa, che evidentemente poteva
    variare in conseguenza della scelta dello studente di avvalersi
    o meno dell’insegnamento.

    Nel dibattito in Senato che segu le comunicazioni del Governo
    comparvero alcuni riferimenti alla questione dello stato
    giuridico degli insegnanti di religione cattolica. Per esempio,
    la senatrice Manieri, con applausi e congratulazioni finali
    dalla sinistra e dal centro-sinistra, afferm tra l’altro
    la necessit di colmare il vuoto legislativo in merito allo
    stato giuridico ed economico degli insegnanti di religione,
    alla loro forma di reclutamento, ai loro profili professionali,
    ai loro diritti e doveri perch si affermi non solo il
    valore dell’insegnamento religioso, ma si dia effettivamente
    ad esso, come stato chiesto e pattuito, dignit di insegnamento.

    Anche il senatore Mancino sottolineava che la coerenza con
    il riconosciuto valore culturale dell’insegnamento della
    religione, in una con l’impegno concordatario relativo alla
    qualificazione professionale degli insegnanti, determinava
    l’esigenza di disciplinare adeguatamente la condizione giuridica
    dei docenti di religione. Ribadiva inoltre la necessit
    della loro partecipazione agli organismi collegiali e alle
    valutazioni periodiche finali degli avvalentisi, cosa peraltro
    gi disposta dal comma 2 del punto 7 dell’Intesa. Su quest’ultimo
    tema il decreto del Presidente della Repubblica del 23 giugno
    1990, n. 202, aggiungeva che nello scrutinio finale, nel
    caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione
    da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante
    di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio
    motivato iscritto a verbale.

    Si pu quindi osservare che l’ampio dibattito sull’insegnamento
    della religione nella scuola nel corso della X legislatura,
    tra il mese di agosto 1987 e il mese di maggio 1989, testimoniato
    da un volume di 650 pagine di atti parlamentari, pur dando
    luogo ad una copiosa produzione di mozioni, interpellanze,
    interrogazioni, risoluzioni e ad un esteso confronto parlamentare
    in cui curioso ricordare che si ciment perfino l’onorevole
    Staller, sostanzialmente trascur la figura dell’insegnante
    di religione cattolica, sebbene questi, rispetto agli altri
    docenti, si caratterizzi per un particolare coinvolgimento
    con l’oggetto dell’insegnamento.

    evidente che tale impostazione risentiva di diffuse ma
    anche infondate convinzioni circa il carattere clericale
    o catechistico dell’ora di religione, determinato dal fatto
    che negli anni precedenti l’insegnamento era affidato a
    sacerdoti o religiosi.

    Nel frattempo, per, la composizione qualitativa del corpo
    docente della materia stava notevolmente mutando. Secondo
    l’ultimo rilievo, relativo all’anno scolastico 1998-1999,
    gli insegnanti di religione nelle scuole medie inferiori
    e superiori risultano classificabili secondo le seguenti
    percentuali: sacerdoti 19,6 per cento, religiosi 1,1 per
    cento, religiose 3,1 per cento, laici 76,2 per cento.

    Il fenomeno, sempre pi marcato, da ascriversi al calo
    in Italia del numero di sacerdoti e di religiosi e religiose
    nelle fasce di et appropriate all’impegno di insegnanti.
    Inoltre aumentato il carico pastorale complessivo dei
    sacerdoti, molti dei quali oggi devono seguire pi parrocchie.
    Infine, l’insegnamento si fatto pi impegnativo perch
    comprende non soltanto le ore effettive di lezione, ma anche
    le attivit dei diversi organismi scolastici.

    Proprio la presenza di una percentuale cos cospicua di
    insegnanti laici richiede una pi stabile disciplina dello
    stato giuridico. Essi infatti non godono del sistema di
    sostentamento assicurato ai sacerdoti che svolgono il ministero,
    n delle garanzie derivanti ai religiosi dalla comunit
    di appartenenza.

    Inoltre, come giustamente ha osservato il collega senatore
    Monticone in un articolo apparso su Il Popolo dell’8 marzo
    2000, con il Concilio Vaticano II la Chiesa ha profondamente
    innovato il proprio modo di intervento nella societ superando
    ampiamente, di fatto, il metodo concordatario e si aperta
    al dialogo con le culture. Il Concilio affidava ai laici
    il compito di animare cristianamente la societ e la Chiesa
    introduceva nella scuola docenti di religione laici.

    L’Accordo del 1984 ha riconosciuto quindi e confermato questo
    processo di trasformazione dell’insegnamento e della classe
    docente di religione, costituita ora da una nuova e motivata
    generazione di insegnanti, che rappresenta un solido punto
    di riferimento nell’istituzione scolastica, perch concorre
    a realizzare un’offerta formativa pi completa e radicata
    nella nostra storia, in quanto innegabile che il nostro
    Paese deve al cattolicesimo una parte notevole della propria
    identit, come sancito dal comma 2 dell’articolo 9 dell’Accordo,
    che inserisce l’insegnamento della religione cattolica nel
    quadro delle finalit della scuola, assegnando alla materia
    uno status e una dignit culturale pari a quella
    delle altre discipline.

    Infatti, tra gli obiettivi disciplinari vi sono i seguenti:
    favorire lo sviluppo della personalit degli alunni nella
    dimensione religiosa, promuovendo la riflessione sul loro
    patrimonio di esperienze e contribuendo a dare specifica
    risposta al bisogno di significato di cui essi sono portatori;
    introdurre alla conoscenza delle fonti, delle espressioni
    e delle testimonianze storico-culturali del cattolicesimo;
    avviare l’alunno alla problematica religiosa, ma anche al
    superamento di ogni forma di intolleranza e di fanatismo
    e alla solidariet con tutti, particolarmente con chi
    fisicamente e socialmente svantaggiato; offrire contenuti
    e strumenti specifici per una lettura della realt storico-culturale
    in cui vivono gli alunni; contribuire alla formazione della
    loro coscienza morale; maturare capacit di confronto tra
    il cattolicesimo e le altre religioni, passando gradualmente
    dal piano della conoscenza a quello della consapevolezza.

    Se ne desume che l’insegnamento della religione cattolica
    possa offrire al credente la percezione della dimensione
    culturale delle proprie convinzioni con il linguaggio della
    razionalit e al non credente, o credente in altra fede
    che intenda avvalersene, la possibilit di allargare le
    proprie conoscenze a culture, valori e dimensioni della
    vita diversi.

    Certamente le potenzialit formative ed educative della
    disciplina potrebbero essere valorizzate e sfruttate in
    modo pi congruo se, come osservato acutamente dal senatore
    Folloni nel dibattito sull’affare assegnato, di cui riferir
    brevemente dopo, non permanessero difficolt quale quella
    della collocazione curriculare della materia non corrispondente
    alla collocazione oraria. Egli ritiene giustamente che sono
    difficolt derivanti dal timore di una lesione della sovranit
    statale, da schematizzazioni ideologiche, da antiche o nuove
    contrapposizioni che hanno determinato l’erezione di una
    parete quasi impermeabile tra l’insegnamento della religione
    cattolica e gli altri insegnamenti, a testimonianza di una
    consapevolezza incompleta della maturazione avvenuta tra
    il Concordato del 1929 e la sua modifica del 1984.

    Mi sono dilungato alquanto sui contenuti e sulle finalit
    dell’insegnamento religioso nella scuola statale perch
    essi sono strettamente connessi con la figura del docente.
    Come sta avvenendo per tutte le altre discipline, essi oggi
    sono oggetto di revisione alla luce dell’attuazione del
    riordino dei cicli.

    Ho trattato diffusamente la questione dell’insegnamento
    religioso nella mia relazione dell’11 novembre 1999 nella
    7 Commissione del Senato, sull’affare assegnato, ai sensi
    dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, in merito alla
    politica del Governo in ordine all’insegnamento della religione
    cattolica previsto dal Concordato tra l’Italia e la Santa
    Sede. Nel dibattito sono intervenuti 12 senatori di varie
    forze politiche, dando luogo ad un confronto di alto profilo.
    La mia replica calendarizzata nella seduta di domani pomeriggio
    in 7 Commissione.

    opportuno ricordare che la questione dello stato giuridico
    degli insegnanti di religione frequentemente si ripresentata
    negli interventi dei colleghi sull’affare assegnato. Allo
    stesso modo oggi non si sarebbero potuti sottacere i programmi
    e le finalit di una disciplina indubbiamente peculiare,
    che non pu essere surrogata da un’alternativa equivalente,
    sia che l’insegnamento si esplichi in un approccio di studio
    al fatto religioso in termini comparativi, sia che venga
    svolto sotto un profilo storico, contenutistico, fenomenologico,
    oppure morale ed educativo.

    Eppure, innegabile che l’insegnante di religione, pur
    senza potere di voto disciplinare, reca spesso un apporto
    consistente per quanto concerne profili ed aspetti della
    personalit complessiva dell’alunno, alla valutazione della
    quale frequentemente si ricorre a complemento dei risultati
    conseguiti nelle singole discipline.

    La questione dello stato giuridico degli insegnanti di religione,
    sostanzialmente accantonata nonostante l’intesa del 1985
    avesse sottolineato l’intento dello Stato di dare una nuova
    disciplina in merito, ha ripreso vigore soprattutto nel
    corso di questa legislatura, anche a seguito dei recenti
    provvedimenti emanati a favore dei docenti precari, di cui
    gli insegnanti di religione non sono risultati beneficiari,
    pur rivestendo tuttora tale status.

    Per tale scopo, in questa legislatura sono stati presentati
    in Senato cinque disegni di legge di iniziativa parlamentare,
    assegnati alla 7 Commissione in sede referente. Al loro
    esame stato altres abbinato quello della petizione n.
    447, ad essi attinente.

    I cinque disegni di legge estendono, secondo modalit in
    taluni profili distinte, lo stato giuridico del personale
    docente di ruolo statale agli insegnanti di religione cattolica.
    I disegni di legge n. 1376, d’iniziativa dei senatori Fumagalli
    Carulli ed altri, e n. 1411, d’iniziativa dei senatori Minardo
    ed altri, predispongono altres una compiuta disciplina
    del reclutamento. Rimetto alla relazione scritta ogni approfondimento
    in merito alle cinque proposte, recepite nella sostanza
    nel testo unificato oggi al nostro esame.

    La Commissione istruzione del Senato, coordinata dal relatore
    dell’epoca, senatore Mario Occhipinti, inizi il 2 ottobre
    1997 l’esame congiunto in sede referente dei primi quattro
    disegni di legge (cui si aggiunse, il 10 marzo 1998, il
    disegno di legge n. 2925, nel frattempo assegnato alla Commissione).
    Fu poi decisa l’istituzione di un Comitato ristretto, che
    oper fra il mese di marzo ed il mese di luglio del 1998,
    allorch il senatore Bergonzi (a nome dell’allora Gruppo
    di Rifondazione Comunista) ne chiese l’interruzione dei
    lavori.

    Il relatore Occhipinti, sulla scorta del lavoro comunque
    svolto in sede ristretta, predispose il presente testo unificato,
    che fu adottato dalla Commissione quale testo base, in una
    stesura aggiornata, il 14 luglio 1999.

    Frattanto, rammento che il 26 maggio, il 16 e il 17 giugno
    e il 13 luglio 1999, in 7 Commissione venivano auditi,
    nell’ordine, la CEI, il Comitato nazionale scuola e Costituzione,
    la Federazione nazionale insegnanti e la Federazione delle
    Chiese evangeliche in Italia. Gi erano stati auditi, in
    un primo giro, fra la fine di aprile e il maggio 1998, i
    sindacati CGIL, CISL, UIL e altri.

    Il termine per gli emendamenti riferiti al testo unificato
    venne fissato per il 22 settembre. Decorso tale termine,
    sia il testo sia gli emendamenti furono trasmessi alla 1
    e alla 5 Commissione per i prescritti pareri; la 5 Commissione
    richiese tuttavia al Governo la relazione tecnica, il che
    determin una sospensione dei lavori di circa un mese. Specifico
    che la relazione tecnica peraltro pervenuta soltanto in
    data 28 marzo 2000.

    Non essendo giunti i pareri richiesti nei termini prescritti,
    la Commissione decise comunque di procedere all’esame degli
    articoli e dei relativi emendamenti.

    Nella seduta del 7 marzo 2000 fu approvata a maggioranza
    la proposta di rinvio dell’esame congiunto avanzata dal
    senatore Biscardi.

    Nella seduta del 9 marzo 2000, nel corso dell’illustrazione
    degli emendamenti all’articolo 1, si apr un dibattito incidentale
    sull’ordine dei lavori, con la conseguenza che non fu possibile
    procedere alla votazione di alcun emendamento, obiettivo
    peraltro abbastanza evidente di alcuni interventi.

    Nella seduta del 14 marzo la senatrice Pagano propose un
    rinvio tecnico dell’esame in attesa del parere della Commissione
    bilancio. La proposta venne approvata a maggioranza.

    Nella seduta del 29 marzo il senatore Monticone, nel prendere
    atto che era finalmente giunta la relazione tecnica da parte
    del Governo, esprimendo la convinzione che la Commissione
    avesse gi sviluppato il pi ampio dibattito sulla questione…


    PRESIDENTE.
    Senatore Brignone, mi deve perdonare se mi permetto di interromperla.
    Tuttavia, le devo dire che ella ha depositato una pregevole
    relazione scritta, che in questo momento sta leggendo.

    BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, ho integrato
    la relazione con delle nuove considerazioni in essa non
    contenute.

    PRESIDENTE. La relazione – ripeto – molto pregevole, ma
    se lei, senatore Brignone, ritiene di continuare a leggerla,
    per la Presidenza non ci sono problemi.

    BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, la relazione
    che sto leggendo contiene molte parti integrative che desidero
    esporre all’Aula.


    Come
    dicevo, esprimendo il senatore Monticone la convinzione
    che il provvedimento fosse ormai maturo per l’Assemblea,
    propose di rinunciare ad esaminare e votare gli emendamenti
    e di conferire al relatore il mandato di riferire favorevolmente
    in Aula sul testo unificato, dando conto dello stato dei
    lavori in Commissione. A suo giudizio tale scelta avrebbe
    consentito, infatti, una calendarizzazione certa del provvedimento
    ed una pi agevole convergenza su un disegno di legge di
    grande rilievo.

    L’opposizione, pur dichiarandosi favorevole in linea di
    principio ad una accelerazione dell’iter, pavent
    tuttavia un ulteriore insabbiamento del provvedimento, attesa
    l’evidente difficolt di raggiungere in Assemblea un accordo
    invano perseguito in Commissione. Anche questa proposta
    fu approvata a maggioranza.

    Ecco l’excursus attraverso il quale giunto in Aula
    il disegno di legge. noto che stato gi calendarizzato
    pi volte nei lavori di Assemblea e successivamente, spesso
    all’ultimo momento, stralciato dalla Conferenza dei Capigruppo.
    Di conseguenza soltanto oggi, dopo quasi tre anni dall’inizio
    dell’esame in 7 Commissione in sede referente, viene incardinato
    nei lavori d’Aula con la relazione che sto svolgendo.

    Il testo unificato proposto dalla Commissione si compone
    di cinque articoli. Signor Presidente, del contenuto degli
    stessi si riferisce nella relazione scritta; ho fatto pochi
    cambiamenti e, se ella ritiene, posso tralasciarne la lettura
    per una parte.


    PRESIDENTE.
    Come lei preferisce.

    BRIGNONE, relatore. Vorrei fare una lettura integrale,
    perch ho apportato alcune modifiche alla relazione.


    L’articolo
    1, dopo gli opportuni riferimenti alla normativa concordataria,
    istituisce due distinti ruoli provinciali, rispettivamente
    per gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna
    ed elementare e per quelli della scuola media e secondaria
    superiore; prevede altres che ai docenti inseriti nei suddetti
    ruoli si applichino le norme di stato giuridico ed il trattamento
    economico previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative
    in materia di istruzione.

    L’articolo 2 prevede che le dotazioni organiche per l’insegnamento
    della religione cattolica siano stabilite dal provveditore
    agli studi, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna
    provincia, rispettivamente nella misura del 70 per cento
    dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti
    per la scuola media e secondaria superiore e nella misura
    del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi di
    scuola elementare o sezioni di scuola materna funzionanti
    nell’anno scolastico precedente.

    A fronte di proposte emendative che spaziano dal 50 all’80
    per cento, ritengo che la percentuale adottata sia congrua
    alle percentuali degli avvalentisi, considerate anche statisticamente
    in proiezione futura. Una proposta fortemente riduttiva,
    se, da un lato, parrebbe ipotizzare negli anni a venire
    un calo deciso degli avvalentisi, dall’altro lato – a mio
    avviso – dilaterebbe senza ragioni la fascia di mobilit
    nella quale sono utilizzati soprattutto sacerdoti e religiosi.

    L’articolo 3 detta norme sul reclutamento. Esso prevede,
    in particolare, che ciascun candidato per partecipare alle
    procedure concorsuali debba essere in possesso dei titoli
    di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell’Intesa
    tra l’autorit ecclesiastica e la CEI e del riconoscimento
    di idoneit rilasciato dall’ordinario diocesano competente
    per territorio. Le prove d’esame sono volte ad accertare
    la preparazione culturale generale dei candidati in quanto
    quadro di riferimento complessivo, con l’eccezione dei contenuti
    specifici dell’insegnamento. Il comma 5 del medesimo articolo
    stabilisce altres che l’assunzione a tempo indeterminato
    disposta dal provveditore agli studi d’intesa con l’ordinario
    diocesano, ai sensi del n. 5 della lettera a) del
    Protocollo addizionale.

    Il comma 6 prevede, infine, che ai motivi di risoluzione
    del rapporto di lavoro secondo le disposizioni vigenti si
    aggiunga la revoca dell’idoneit da parte dell’ordinario
    diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento
    canonico. Poich questo un punto che ha dato luogo a controversie,
    ritengo opportuno informare che la procedura la seguente:
    il vescovo deve motivare per iscritto il provvedimento di
    revoca; l’insegnante pu ricorrere al vescovo stesso e successivamente
    alla Congregazione per il clero e, in ultima istanza, alla
    Segnatura apostolica; solo quando ci sar la sentenza definitiva
    la revoca produrr il suo effetto. Questa procedura stata
    stabilita dalla CEI nel 1990.

    L’articolo 4 estende agli insegnanti di religione cattolica
    inseriti nei ruoli di cui all’articolo 1 le disposizioni
    vigenti in materia di mobilit professionale e territoriale
    del personale della scuola, subordinatamente al possesso
    del titolo di qualificazione richiesto nonch del riconoscimento
    dell’idoneit da parte dell’ordinario diocesano competente
    per territorio e all’intesa con il medesimo. Il comma 3
    stabilisce che l’insegnante di religione cattolica assunto
    a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l’idoneit,
    e che non possa fruire della mobilit professionale, ha
    titolo per partecipare alle procedure di diversa utilizzazione
    e di mobilit collettiva. Il comma 4 prevede che i posti
    rimasti vacanti a seguito di revoca dell’idoneit non concorrano
    per un quinquennio a determinare le dotazioni organiche.

    L’articolo 5 reca norme transitorie e finali relative al
    primo concorso da bandirsi dopo l’entrata in vigore della
    legge. Esso dovr essere riservato agli insegnanti con determinati
    requisiti, fra i quali un servizio continuativo nell’insegnamento
    di religione cattolica per almeno quattro anni e per un
    orario non inferiore alla met di quello dell’obbligo.

    La prescrizione derivante dal termine continuativo ha
    suscitato in me qualche perplessit, tenuto conto dei requisiti
    richiesti ai docenti precari per l’accesso al concorso riservato.
    Il programma d’esame sar volto unicamente all’accertamento
    della conoscenza dell’ordinamento scolastico e degli orientamenti
    didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali
    si riferisce il concorso.

    Il comma 3 reso necessario dal fatto che nelle cosiddette
    regioni di confine lo stato giuridico dei docenti di religione
    e l’insegnamento della materia sono disciplinati in modo
    differente e molto pi favorevole per entrambi.

    Per quanto concerne la definizione delle regioni di confine
    nella sua accezione storica, nelle interpretazioni e nella
    disciplina ivi vigente dell’insegnamento religioso, mi pare
    opportuno rinviare all’ultimo paragrafo della mia relazione
    sull’affare assegnato, il cui testo depositato in 7 Commissione.

    Il nuovo testo unificato non reca, nell’ambito dei cinque
    articoli dei quali si compone, alcun riferimento circa la
    quantificazione dell’onere annuo del provvedimento, derivante
    dall’immissione dei docenti di religione cattolica negli
    istituendi ruoli organici, n di conseguenza una previsione
    di copertura finanziaria. Ci dovuto, come si detto,
    alla mancata espressione del parere da parte della 5 Commissione
    e al tardivo invio della relazione governativa, avvenuto
    soltanto il 28 marzo 2000, nonostante le ripetute sollecitazioni
    della Commissione.

    In tale relazione tecnica l’onere del provvedimento quantificato
    come segue: lire 507 milioni per l’anno 2000, per l’espletamento
    del concorso per titoli ed esami (il calcolo basato sul
    numero dei candidati in servizio al 31 dicembre 1999, in
    possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell’articolo
    5 del provvedimento, e sul compenso per ciascun componente
    delle commissioni giudicatrici necessarie); lire 17.930
    milioni per l’anno 2002; lire 46.620 milioni per l’anno
    2003.

    Rinvio alla relazione scritta per la specificazione dei
    criteri induttivi seguiti per i calcoli, che devono comunque
    essere rivisti alla luce delle norme attuative del riordino
    dei cicli scolastici e al conseguente spazio curriculare
    assegnato alla materia.

    Per ovviare alla carenza di copertura ho presentato un apposito
    emendamento che stato approvato dalla Commissione bilancio;
    ritengo per che la previsione complessiva di costo del
    provvedimento potrebbe essere ridimensionata. Rinvio, anche
    in questo caso, alla relazione scritta per le argomentazioni
    che ho addotto in merito, limitandomi a specificare che
    molti insegnanti di religione, pur avendo diritto al beneficio
    di progressione di carriera, sarebbero ancora inquadrati
    al livello iniziale, non rilevabile dall’indagine del Ministero.
    Tuttavia, evidente che tale ritardo e i costi che ne derivano,
    finora elusi, non possono essere posti a carico del presente
    provvedimento. In secondo luogo anche l’anzianit media,
    calcolata in 17 anni dall’ufficio tecnico del Ministero,
    potrebbe essere sensibilmente inferiore.

    Nel dibattito scaturito nelle sedute della 7 Commissione
    istruzione sono state sollevate questioni, anche pregiudiziali,
    che appare necessario citare. In primo luogo, stata sottolineata
    la problematicit insita nella possibilit di revoca degli
    insegnanti di religione cattolica da parte dell’autorit
    diocesana. Da ci scaturirebbe, per i cittadini italiani
    dediti all’insegnamento, una posizione di disparit costituzionale,
    alla quale il testo unificato non offrirebbe risposta. In
    sostanza, lo Stato dovrebbe farsi carico, per quanto concerne
    sia l’accesso sia la tutela dell’insegnamento di religione
    cattolica, di determinazioni promananti da un’autorit extrastatuale.
    La revisione dello stato giuridico degli insegnanti di religione
    non potrebbe quindi essere disancorata dal riferimento a
    due inderogabili profili: la disciplina pattizia concordataria
    e la giurisprudenza insorta.

    Occorre quindi, a giudizio di alcuni componenti della Commissione,
    approfondire questo problema (di natura eminentemente costituzionale)
    della compatibilit della revoca dell’idoneit da parte
    dell’autorit diocesana con l’istituzione di un ruolo statale,
    problema sul quale purtroppo la Commissione affari costituzionali
    non si pronunciata.

    Incidentalmente stata posta la questione della laicit
    dello Stato, sulla quale peraltro vi sono pronunce della
    Corte costituzionale. Nella pronuncia n. 203 la Corte, ribadendo
    ed ampliando le formule gi utilizzate dal Consiglio di
    Stato, indica riferimenti costituzionali del principio supremo
    della laicit dello Stato ma, in secondo luogo, spiega che
    la laicit non significa l’indifferenza dello Stato davanti
    alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia
    della libert di religione, nel quadro di un accordo bilaterale
    tra Stato e Chiesa cattolica.

    La successiva sentenza della Corte costituzionale conferma
    che l’insegnamento di religione cattolica non in contrasto
    con il principio di laicit, con la precisazione che ci
    vale anche per l’aspetto del suo inserimento nel piano didattico.
    Nonostante tale ultima precisazione, successivi pronunciamenti
    giurisprudenziali ripropongono il contrasto della normativa
    concordataria con il principio di laicit sotto il profilo
    della collocazione della disciplina nel normale orario,
    ma vengono dichiarati inammissibili dalla successiva pronuncia
    della Corte, la quale, con sentenza n. 290 del 1992, conferma
    l’infondatezza della questione dichiarata in precedenza.

    da notare che l’insegnamento della religione cattolica
    rientra nella categoria delle cosiddette res mixtae
    poich da un lato investe la competenza dell’autorit ecclesiastica
    e dall’altro la competenza propria dello Stato nella misura
    in cui trattasi di insegnamento istituito nella scuola pubblica
    o, comunque, nel quadro della pubblica funzione in materia
    di istruzione.

    In quanto res mixta, l’insegnamento in questione
    vede determinata la propria disciplina all’interno dell’ordinamento
    canonico, da un insieme di norme che si ricollegano alla
    complessit e alla specificit del sistema delle fonti,
    che qualifica lo ius publicum ecclesiasticum externum.

    L’istituto dell’approvazione dei docenti da parte dell’ordinario
    diocesano costituisce il mezzo tecnico giuridico attraverso
    il quale si opera il raccordo fra l’ordinamento canonico
    e l’ordinamento statuale e si collegano nel medesimo soggetto,
    vale a dire la persona del docente, le differenti funzioni
    canoniche e civili che questo chiamato contestualmente
    ad esercitare nello svolgimento della sua mansione.

    per opportuno sottolineare anche che l’istruzione religiosa
    non deve essere confusa con l’educazione religiosa. Infatti,
    l’istruzione ha propriamente luogo nelle scuole pubbliche,
    l’educazione invece, nella quale pure ricompresa l’istruzione,
    tipica delle scuole confessionali, nelle quali tutto il
    processo formativo religiosamente orientato.

    In Commissione stato avanzato un dubbio sulla possibilit
    di dare vita ad un ruolo di insegnanti in assenza di certezze
    in ordine alla sua stabilit nel tempo, la quale dipende,
    inoltre, dall’opzione di avvalersi o meno dell’insegnamento
    espressa annualmente dagli studenti.

    stato pregiudizialmente chiesto se l’istituzione di un
    apposito organico possa preesistere alla libert dello studente
    di avvalersi o meno dell’insegnamento, richiamando la necessit
    di non poter prescindere nella prosecuzione dei lavori dal
    parere della Commissione affari costituzionali la quale
    sino ad ora non si espressa.

    Ritengo che la percentuale del 70 per cento dei posti disponibili
    e le proiezioni complessive degli indici statistici degli
    avvalentisi possano garantire la congruit del numero di
    cattedre, stante anche l’ipotesi di ampia flessibilit tra
    discipline opzionali od obbligatorie nei curriculi scolastici,
    che potrebbe essere introdotta nell’attuazione del riordino
    dei cicli, come avviene, ad esempio, per il modificarsi
    delle scelte verificatosi nel campo dello studio delle lingue
    straniere, questioni queste che investiranno anche e soprattutto
    gli organici degli insegnanti di molte altre materie.

    da rimarcare che in vari interventi stata sottolineata
    la necessit di portare avanti e concludere la discussione
    dell’affare assegnato, nella cui citata relazione in Commissione
    dell’11 novembre 1999 si ampiamente riferito sulla giurisprudenza
    insorta in merito allo stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica, con particolare riguardo alla revoca
    dell’idoneit e al reclutamento.

    In conclusione, sottolineo che seppure molte problematiche
    restino aperte, occorre cogliere gli elementi peculiari
    e positivi emergenti dall’Accordo e dall’Intesa, elementi
    peraltro avvertiti dai giudici che si sono occupati del
    contenzioso apertosi sull’insegnamento di religione cattolica.

    Forse finora la rigidit del sistema scolastico italiano
    non ha saputo del tutto assimilare la normativa concordataria
    che introduce l’elemento di elasticit di una materia facente
    parte dell’ordinamento degli studi ma frequentabile solo
    in base ad una libera scelta, n ha saputo disciplinare
    lo stato giuridico dei suoi docenti.

    Il presente disegno di legge, che la Commissione istruzione
    ha ritenuto di trasferire all’Assemblea, volto appunto
    a dare attuazione ad un intento espresso ufficialmente 15
    anni fa nei confronti degli insegnanti di una disciplina
    avente pari dignit delle altre, poich il suo insegnamento
    assicurato dalla Repubblica italiana nel quadro delle
    finalit della scuola, come recita il comma 2 dell’articolo
    9 dell’Accordo del 1984. (Applausi dai Gruppi LFNP, PPI,
    DS e del senatore Folloni. Congratulazioni).


    PRESIDENTE.
    Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge
    in titolo ad altra seduta.


  • risoluzione della camera dei deputat.htm


    Risoluzione della Camera dei
    Deputati del 16/1/1986, n. 6-00074

    Emendamenti alla CM 368/85 e impegni per il governo in ordine
    all’applicazione dell’Intesa Cei-Mpi.

    La Camera,

    considerata l’Intesa fra il Ministro della Pubblica
    Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
    sottoscritta il 14 dicembre 1985 di cui al DPR 16 dicembre
    1985, n.751, in attuazione del punto 5, lettera B, del protocollo
    addizionale dell’accordo di modificazione del Concordato
    Lateranense ratificato con Legge 25 marzo 1985, n. 121,

    impegna il Governo:

    1. a fissare natura, indirizzi e modalit di svolgimento
    e di valutazione delle attivit culturali e formative offerte
    dalla scuola, nei suoi diversi gradi, a chi intenda non
    avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica,
    al fine di assicurare la scelta tra alternative entrambe
    note e definite, predisponendo tempestivamente, e in ogni
    caso entro il 30 aprile, le misure di conseguenza necessarie,
    anche con eventuali provvedimenti di legge;

    2. a fissare alla data del 10 febbraio, per l’anno
    scolastico 1986/ 87, il termine per la preiscrizione alla
    scuola materna, alla prima classe della scuola elementare
    e alla prima classe della scuola media, necessaria per la
    successiva iscrizione, e a confermare al 7 luglio la data
    della iscrizione a tutte le classi e del contestuale esercizio
    del diritto di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
    della religione cattolica, redigendo opportunamente il modulo
    anche in relazione alle esigenze di cui al punto 1). Nel
    caso di non esercizio del diritto di opzione si stabilir
    quali attivit alternative possano essere praticate;

    3. a presentare immediatamente un apposito provvedimento
    legislativo atto a consentire che nella scuola media superiore
    gli studenti possano esercitare personalmente il diritto
    di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione
    cattolica;

    4. ad esprimere ai direttori didattici e ai Collegi docenti
    della scuola elementare ai quali affidata la responsabilit
    dell’organizzazione e della programmazione didattica,
    la necessit che sia assicurato tanto lo svolgimento delle
    attivit di insegnamento della religione cattolica quanto
    le attivit didattiche per gli allievi che non si avvalgono
    di detto insegnamento, rappresentando l’esigenza di
    collocare entrambe le attivit nell’ora iniziale o
    finale delle lezioni in relazione alla finalit di non dar
    luogo a nessuna forma di discriminazione;

    5. a definire le "specifiche ed autonome attivit
    educative" in ordine all’insegnamento della religione
    cattolica nella scuola materna pubblica, tenendo conto dei
    criteri che caratterizzano gli orientamenti dell’attivit
    educativa nella scuola materna pubblica in materia di educazione
    religiosa e a precisare altres i criteri di utilizzazione
    del tempo riservato a detto insegnamento, in modo da tener
    conto delle particolari esigenze del bambino e del rispetto
    dovuto alla scelta fatta dai genitori o da chi esercita
    la patria potest, in materia di insegnamento della religione
    cattolica, al fine di non consentire alcuna forma di discriminazione,
    anche in relazione a quanto stabilito dalla Legge n. 449
    del 1984;

    6. a predisporre apposito modulo, distinto dalla pagella,
    per la valutazione del profitto sia per quanto attiene all’insegnamento
    religioso, sia per le attivit alternative, al fine di evitare
    che le diverse scelte possano rappresentare motivo di discriminazione;

    7. a riferire al Parlamento al termine dell’anno scolastico
    1986/ 87 sui risultati del primo anno di applicazione della
    nuova normativa, al fine di porre rimedio ad eventuali inconvenienti
    e di mettere a punto eventuali correttivi nell’applicazione
    dell’Intesa, fermo restando quando previsto al terzultimo
    e al penultimo capoverso dell’Intesa stessa.

    La Camera impegna altres il Governo

    a sollecitare la conclusione degli accordi con
    la Tavola Valdese per l’adozione della circolare attuativa
    della Legge n. 449 del 1984;

    – a concludere le intese con l’Unione delle Comunit
    Israelitiche e con le altre confessioni religiose che ne
    abbiano fatto richiesta;

    – a sottoporre preventivamente al Parlamento ogni proposta
    o ipotesi di accordo concernente materie concordatarie o
    l’attuazione di principi sanciti dall’accordo
    concordatario, al fine di consentire alle Camere di esercitare
    in tempo utile i propri poteri di indirizzo.


  • risoluzione della camera dei deputati del 16-1-1986.htm


    Risoluzione della Camera dei
    Deputati del 16/1/1986, n. 6-00074

    Emendamenti alla CM 368/85 e impegni per il governo in ordine
    all’applicazione dell’Intesa Cei-Mpi.

    La Camera,

    considerata l’Intesa fra il Ministro della Pubblica
    Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
    sottoscritta il 14 dicembre 1985 di cui al DPR 16 dicembre
    1985, n.751, in attuazione del punto 5, lettera B, del protocollo
    addizionale dell’accordo di modificazione del Concordato
    Lateranense ratificato con Legge 25 marzo 1985, n. 121,

    impegna il Governo:

    1. a fissare natura, indirizzi e modalit di svolgimento
    e di valutazione delle attivit culturali e formative offerte
    dalla scuola, nei suoi diversi gradi, a chi intenda non
    avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica,
    al fine di assicurare la scelta tra alternative entrambe
    note e definite, predisponendo tempestivamente, e in ogni
    caso entro il 30 aprile, le misure di conseguenza necessarie,
    anche con eventuali provvedimenti di legge;

    2. a fissare alla data del 10 febbraio, per l’anno
    scolastico 1986/ 87, il termine per la preiscrizione alla
    scuola materna, alla prima classe della scuola elementare
    e alla prima classe della scuola media, necessaria per la
    successiva iscrizione, e a confermare al 7 luglio la data
    della iscrizione a tutte le classi e del contestuale esercizio
    del diritto di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
    della religione cattolica, redigendo opportunamente il modulo
    anche in relazione alle esigenze di cui al punto 1). Nel
    caso di non esercizio del diritto di opzione si stabilir
    quali attivit alternative possano essere praticate;

    3. a presentare immediatamente un apposito provvedimento
    legislativo atto a consentire che nella scuola media superiore
    gli studenti possano esercitare personalmente il diritto
    di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione
    cattolica;

    4. ad esprimere ai direttori didattici e ai Collegi docenti
    della scuola elementare ai quali affidata la responsabilit
    dell’organizzazione e della programmazione didattica,
    la necessit che sia assicurato tanto lo svolgimento delle
    attivit di insegnamento della religione cattolica quanto
    le attivit didattiche per gli allievi che non si avvalgono
    di detto insegnamento, rappresentando l’esigenza di
    collocare entrambe le attivit nell’ora iniziale o
    finale delle lezioni in relazione alla finalit di non dar
    luogo a nessuna forma di discriminazione;

    5. a definire le "specifiche ed autonome attivit
    educative" in ordine all’insegnamento della religione
    cattolica nella scuola materna pubblica, tenendo conto dei
    criteri che caratterizzano gli orientamenti dell’attivit
    educativa nella scuola materna pubblica in materia di educazione
    religiosa e a precisare altres i criteri di utilizzazione
    del tempo riservato a detto insegnamento, in modo da tener
    conto delle particolari esigenze del bambino e del rispetto
    dovuto alla scelta fatta dai genitori o da chi esercita
    la patria potest, in materia di insegnamento della religione
    cattolica, al fine di non consentire alcuna forma di discriminazione,
    anche in relazione a quanto stabilito dalla Legge n. 449
    del 1984;

    6. a predisporre apposito modulo, distinto dalla pagella,
    per la valutazione del profitto sia per quanto attiene all’insegnamento
    religioso, sia per le attivit alternative, al fine di evitare
    che le diverse scelte possano rappresentare motivo di discriminazione;

    7. a riferire al Parlamento al termine dell’anno scolastico
    1986/ 87 sui risultati del primo anno di applicazione della
    nuova normativa, al fine di porre rimedio ad eventuali inconvenienti
    e di mettere a punto eventuali correttivi nell’applicazione
    dell’Intesa, fermo restando quando previsto al terzultimo
    e al penultimo capoverso dell’Intesa stessa.

    La Camera impegna altres il Governo

    a sollecitare la conclusione degli accordi con
    la Tavola Valdese per l’adozione della circolare attuativa
    della Legge n. 449 del 1984;

    – a concludere le intese con l’Unione delle Comunit
    Israelitiche e con le altre confessioni religiose che ne
    abbiano fatto richiesta;

    – a sottoporre preventivamente al Parlamento ogni proposta
    o ipotesi di accordo concernente materie concordatarie o
    l’attuazione di principi sanciti dall’accordo
    concordatario, al fine di consentire alle Camere di esercitare
    in tempo utile i propri poteri di indirizzo.


  • Sala_San_Giovanni.htm

    Salone S. Giovanni

    La forma attuale del salone è il risultato delle
    trasformazioni e dei rifacimenti eseguiti nella prima metà
    del settecento secondo il progetto di Giorgio Massari (1698-1763).
    Il vasto salone misura metri 34,50 x 13,50 ed è alto
    metri 11. Attualmente viene utilizzato per ospitare importanti
    convegni a livello nazionale ed internazionale. Data la
    sua eccellente acustica si tengono numerosi concerti durante
    tutto l’anno.

    Informazioni e foto tratte dal sito http://www.sgiovanniev.it/pagina/pagina.htm

  • Sardegna_lettera_pubblicazione_primaria.htm

    MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’
    E DELLA RICERCA

    UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA

    DIREZIONE REGIONALE

    Ufficio III

    Prot. n. 11287

    Cagliari 27 luglio 2004

    AVVISO AL PUBBLICO

    Oggetto: Concorso riservato, a posti di insegnamento della
    religione cattolica

    nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria,
    indetto con D.G.

    02.02.2004.

    Pubblicazione elenchi dei candidati ammessi e non ammessi
    alla

    prova orale.

    Si rende noto che in data odierna sono stati pubblicati
    all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale gli
    allegati elenchi che riportano i nominativi dei Candidati
    ammessi e non ammessi alle prove orali del concorso indicato
    in oggetto.

    Le prove orali avranno inizio il giorno 01 settembre 2004,
    presso la Direzione Didattica “Satta”, via Angioy
    n.8 a Cagliari, a cominciare dai Candidati il cui cognome
    inizia con la lettera “O”.

    I Candidati saranno singolarmente convocati con lettera
    raccomandata.

    IL DIRETTORE GENERALE

    Armano Pietrella

    Affisso all’albo in data 27/07/04 con numero 58

  • Sardegna_primaria_dati_perc.htm

    Regione
    Sardegna – Concorso IdR
    Scuola Primaria e Infanzia

    • Candidati
      presenti alla prova scritta n. 348
    • Candidati
      ammessi alla prova orale n. 331
    • Candidati NON
      ammessi alla prova orale n. 17 (4,89%)

  • Sardegna_secondaria_dati_perc.htm

    Regione
    Sardegna – Concorso IdR
    Scuola Secondaria 1° e 2° grado

    • Candidati
      presenti alla prova scritta n. 338
    • Candidati
      ammessi alla prova orale n. 310
    • Candidati NON
      ammessi alla prova orale n. 28 (8,28%)

  • Scadenze.htm

    Concorsi
    riservati, per esami e titoli, a posti d’insegnante di religione

    Costituzione
    elenchi per la formazione delle Commissioni giudicatrici

    SCADENZE
    DOMANDE

    REGIONE
    SCADENZA
    Abruzzo  
    Basilicata  
    Calabria
    10 marzo
    2004
    Campania
    8 marzo
    2004
    Emilia Romagna
    8 marzo
    2004
    F. Venezia
    Giulia
    8 marzo
    2004
    Lazio  
    Liguria
    10 marzo
    2004
    Lombardia
    5 marzo
    2004
    Marche
    15 marzo
    2004
    Molise  
    Piemonte  
    Puglia
    6 marzo
    2004
    Sardegna  
    Sicilia
    27 febbraio
    2004
    Toscana
    5 marzo
    2004
    Umbria
    28 febbraio
    2004
    Veneto
    Qualora non sia presente in tabella
    la data di scadenza si consiglia di far presentare
    la domanda entro la prima data utile di scadenza (27
    febbraio 2004)

     

  • scheda_del_film_ora_di_religione.htm

    SCHEDA
    DEL FILM


    “L’ora di
    religione (Il sorriso della madre)”

    Regia e sceneggiatura: Marco Bellocchio

    Interpreti: Sergio Castellitto, Jacqueline Lustig, Chiara
    Conti, Piera Degli Esposti, Alberto Mondini 

    Fotografia: Pasquale Mari

    Scenografia: Mario Dentici

    Costumi: Sergio Ballo

    Montaggio: Francesca Calvelli

    Produzione: Film Albatros, Rai Cinema

    Distribuzione: Istituto Luce

    Sito ufficiale: L’ora di religione


    TRAMA
    IN BREVE


    La vita di
    Ernesto, artista ateo, viene sconvolta dalla notizia che
    la madre (uccisa dal fratello Egidio, ora ricoverato in
    una clinica psichiatrica) sta per essere beatificata, sotto
    la spinta della famiglia che vede nella beatificazione un’occasione
    per ritrovare lustro e protezioni influenti. Il tutto mentre
    Ernesto si chiede se sia giusto o sbagliato che il figlio
    frequenti l’ora di religione a scuola.


    IL
    REGISTA


    Regista cinematografico
    italiano (Piacenza 1939).

    Dopo aver frequentato il ginnasio in un collegio ecclesiastico
    di Piacenza, il liceo in un Istituto Barnabita di Lodi e
    aver seguito corsi di filosofia all’Universit Cattolica
    di Milano (l’educazione religiosa avr un gran peso nella
    sua opera), si iscrisse al Centro sperimentale di cinematografia
    e nel 1965 esord clamorosamente con I pugni in tasca, opera
    molto cruda sullo sgretolamento della famiglia, in cui emerge
    una posizione fortemente critica dei valori tradizionali
    religiosi e morali.

    L’anticonformismo di Bellocchio e le sue tendenze ideologiche
    di estrema sinistra, si collocarono in modo adeguato in
    La Cina vicina del 1967 e Nel nome del padre del 1972,
    che si ispira agli ambienti ecclesiastici della sua giovinezza. 

    Molto discusso fu Sbatti il mostro in prima pagina, sull’ambiente
    giornalistico, e Matti da slegare (1975), un film dossier
    sui manicomi italiani, ancora lontani dalla riforma della
    legge 180/78. 

    Maggior successo hanno avuto i due film successivi Marcia
    trionfale (1976) e Salto nel vuoto (1980), il primo sull’ambiente
    della caserma e del servizio militare, che viene utilizzato
    come pretesto per avviare un ampio discorso critico, il
    secondo sul chiuso ambiente della famiglia, che viene ancora
    messa in discussione con amare critiche. Soprattutto quest’ultimo
    lavoro ha riscosso ampio successo di critica, che gli ha
    riconosciuto diversi premi anche a carattere internazionale.

    Fra questi due film va segnalata una versione del Gabbiano
    di Cechov (1977), realizzata per la televisione.

    Del 1982, Gli occhi la bocca, storia dell’identificazione
    morbosa di un giovane con il proprio fratello morto, a cui
    seguito nel 1984 Enrico IV, tratto dalla commedia di Luigi
    Pirandello e, successivamente, Diavolo in corpo (1986),
    libera interpretazione del romanzo di R. Rediguet, e La
    visione del sabba del 1988.

    Nel 1991 gira La condanna, del 1994 il film Il sogno della
    farfalla e nel 1999 realizza La balia, un film in costume
    tratto da una novella di Pirandello, che vince il David
    di Donatello per i costumi e quattro Ciak d’Oro per la migliore
    attrice non protagonista, la fotografia, la scenografia
    ed i costumi

    Marco Bellocchio a Cannes ha gi presentato “La balia” (1999),
    “Il principe di Homburg” (1997), “Il sogno della farfalla”,
    “Diavolo in corpo” (1986), “Enrico IV” (1984), “Salto nel
    vuoto”(1980), “Il gabbiano” (1977).