e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola
Ufficio VI
Nota del 10 maggio 2004 prot.
n. 691
Decreto dirigenziale 21 aprile 2004 – Integrazione e aggiornamento
delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo
– aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006. – Chiarimenti
Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti in merito
a problematiche connesse alla valutabilità di titoli
e alla compilazione dei modelli di domanda annessi al decreto
dirigenziale in oggetto e con il fine di fornire utili elementi
per una valutazione omogenea su tutto il territorio nazionale,
si precisa quanto segue.
A) Titolo di accesso Ssis – Graduatorie
di III fascia – Tabella di valutazione allegata al decreto
legge n. 97 del 7 aprile 2004 (All. 2 al D.D.)
1) I 30 punti previsti dal punto A.4) della tabella di valutazione
a favore dell’abilitazione conseguita presso le Scuole di
specializzazione all’insegnamento secondario (Ssis), a seguito
di un corso di durata biennale, spettano ad una sola abilitazione
in ciascun biennio di durata legale del corso. Ne consegue,
che ulteriori 30 punti per altra abilitazione possono essere
attribuiti soltanto qualora trattasi di titolo Ssis conseguito
a seguito di altro corso di durata biennale, tenutosi in
biennio distinto, neppure parzialmente coincidente con il
biennio che ha dato luogo ai primi 30 punti.
2) Nello stesso biennio di durata legale del corso Ssis
non è valutabile, ai sensi della medesima tabella
(All. 2 al D.D.), qualsiasi servizio di insegnamento prestato
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché il servizio
militare o servizi assimilati. A tal fine, i competenti
Csa dovranno verificare le dichiarazioni dei servizi prestati
dai candidati interessati. Detti servizi, invece, sono valutabili
per graduatorie di I e II fascia e di Strumento musicale,
in quanto le rispettive tabelle di valutazione annesse quali
allegati 1 e 3 al D.D. non prevedono tale divieto.
3) Posto che alle abilitazioni Ssis, conseguite a seguito
di un corso di durata annuale, non spettano i 30 punti,
eventuali servizi di insegnamento prestati nel periodo di
durata dello stesso corso sono valutabili.
B) Servizi di insegnamento
1) Servizi contemporanei – Non hanno rilevanza, per i motivi
indicati al precedente punto A.2), i servizi contemporanei
afferenti a due graduatorie di I e/o II fascia, ovvero a
graduatoria di I o II fascia e a graduatoria di III fascia.
Devono essere considerati servizi rientranti nella previsione
di cui al punto B3) della tabella di valutazione e valutati
per una sola graduatoria a scelta dell’interessato, i servizi
prestati nello stesso anno scolastico in due insegnamenti
o classi di concorso afferenti a graduatorie di III fascia,
qualora riguardino periodi sovrapposti relativi a due o
più contratti di lavoro distinti.
2) Servizi pregressi – Secondo quanto previsto nell’Avvertenza
al modello 1 di domanda, la sezione G2 deve essere obbligatoriamente
compilata per le graduatorie interessate alle seguenti situazioni:
– servizi contemporanei;
– servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado
delle piccole isole e nelle scuole elementari di montagna;
– servizi pregressi non dichiarati;
– servizio militare di leva e i servizi sostitutivi
assimilati per legge. Tali servizi vanno dichiarati nella
sez. G1 del modello 1 di domanda, se prestati dopo il 17
maggio 2003 e nella sez. G2, se prestati prima di tale data.
In tutti i casi sopraelencati il candidato deve ridichiarare
tutti i servizi di insegnamento prestati già valutati,
tenendo conto di quanto precisato nell’Avvertenza al modello
1 di domanda e della prescrizione di cui alla nota 28 dello
stesso Mod. 1.
3) Limite dei 12 punti di cui al punto B.1) della tabella
di valutazione – Il predetto limite, fatte salve le eventuali
supervalutazioni previste per i servizi prestati nelle scuole
di ogni ordine e grado delle piccole isole e nelle scuole
elementari di montagna e la valutazione del servizio militare,
è posto con esclusivo riferimento alla singola graduatoria.
4) Servizi d’insegnamento prestati con contratto d’opera
o di collaborazione coordinata e continuativa – Premesso
che sono valutabili, alle condizioni previste dalla tabella
di valutazione dei titoli, tutti gli insegnamenti definiti
come curricolari nel Piano dell’offerta formativa di ciascuna
scuola, che siano riferibili a posto di insegnamento o a
classe di concorso, se il servizio è stato attribuito
mediante contratto d’opera, la valutazione del servizio
è limitata ai giorni di effettivo servizio e non
all’intero periodo indicato nel contratto. Se il servizio
d’insegnamento è stato prestato mediante contratto
di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole
non statali, il servizio stesso può essere autocertificato
e, quindi, valutato solo se sia stata assolta la prestazione
contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia,
per la forma contrattuale in questione.
C) Altri titoli (lett. C, tabella
di valutazione, All. 2)
1) Abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi
affini – Nel caso di valutazione in una graduatoria di abilitazioni
conseguite con unico esame per ambiti disciplinari o classi
affini afferenti ad altre graduatorie, è attribuito
un solo punto
(es.: valutazione per la graduatoria classe 37/A, delle
abilitazioni conseguite con unico esame, per le classi 43/A
e 50/A a seguito di concorso ordinario per esami e titoli
indetto nel 1999).
Ove la valutazione riguardi una delle graduatorie relative
ad una delle classi di concorso comprese nell’ambito, non
è attribuito alcun punteggio (es.: valutazione, rispettivamente,
per le graduatorie 50/A e 43/A delle abilitazioni per la
classe 43/A e per la classe 50/A conseguite a seguito di
concorso ordinario per esami e titoli indetto nel 1999).
2) Il diploma abilitazione Ssis e quello di specializzazione
per il sostegno agli alunni disabili non sono valutabili
ai sensi del punto C.11) della tabella di valutazione in
quanto, l’uno deve essere valutato al punto C.3) e l’altro
è titolo d’accesso alle attività di sostegno.
3) La laurea in Scienze motorie, equiparata per legge al
diploma Isef non è valutabile come altro titolo,
ai sensi del punto C.2) della tabella di valutazione, rispetto
al diploma citato.
4) Ai sensi del punto C.6) della tabella di valutazione,
si valuta un solo dottorato di ricerca. Sono valutati anche
i titoli di specializzazione universitari equiparati per
legge al dottorato di ricerca.
5) Sono valutati ai sensi dei punti C.2), C.6) e C.11),
della tabella di valutazione anche i titoli rilasciati nei
Paesi della U.E. A tal fine il titolo deve essere debitamente
tradotto e corredato della dichiarazione di valore in loco
della competente autorità diplomatica italiana che
ne attesti la validità e durata.
Si precisa, altresì, che ai fini della predisposizione
dell’elenco del sostegno nella scuola media, le graduatorie
di I e II fascia dello Strumento musicale, in considerazione
della particolarità della classe di concorso in questione,
istituita ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, vanno
considerate corrispondenti, rispettivamente, alla II e alla
III fascia delle graduatorie permanenti delle altre classi
di concorso.
Infine, si fa presente che nel modello 1, sez. F, in particolare
sub F3 – Dichiarazione titoli culturali e artistico-professionali
per docenti di Strumento musicale… – , l’indicazione che
prevede che il personale deve ridichiarare tutti i titoli
già valutati non deve essere presa in considerazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino