Categoria: Sezione Fittizia

  • Nota_10_maggio_2004.htm

    Ministero dell’Istruzione dell’Universita’
    e della Ricerca

    Dipartimento per l’Istruzione
    Direzione Generale per il Personale della Scuola
    Ufficio VI

    Nota del 10 maggio 2004 prot.
    n. 691
    Decreto dirigenziale 21 aprile 2004 – Integrazione e aggiornamento
    delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo
    – aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006. – Chiarimenti

    Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti in merito
    a problematiche connesse alla valutabilità di titoli
    e alla compilazione dei modelli di domanda annessi al decreto
    dirigenziale in oggetto e con il fine di fornire utili elementi
    per una valutazione omogenea su tutto il territorio nazionale,
    si precisa quanto segue.

    A) Titolo di accesso Ssis – Graduatorie
    di III fascia – Tabella di valutazione allegata al decreto
    legge n. 97 del 7 aprile 2004 (All. 2 al D.D.)

    1) I 30 punti previsti dal punto A.4) della tabella di valutazione
    a favore dell’abilitazione conseguita presso le Scuole di
    specializzazione all’insegnamento secondario (Ssis), a seguito
    di un corso di durata biennale, spettano ad una sola abilitazione
    in ciascun biennio di durata legale del corso. Ne consegue,
    che ulteriori 30 punti per altra abilitazione possono essere
    attribuiti soltanto qualora trattasi di titolo Ssis conseguito
    a seguito di altro corso di durata biennale, tenutosi in
    biennio distinto, neppure parzialmente coincidente con il
    biennio che ha dato luogo ai primi 30 punti.
    2) Nello stesso biennio di durata legale del corso Ssis
    non è valutabile, ai sensi della medesima tabella
    (All. 2 al D.D.), qualsiasi servizio di insegnamento prestato
    nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché il servizio
    militare o servizi assimilati. A tal fine, i competenti
    Csa dovranno verificare le dichiarazioni dei servizi prestati
    dai candidati interessati. Detti servizi, invece, sono valutabili
    per graduatorie di I e II fascia e di Strumento musicale,
    in quanto le rispettive tabelle di valutazione annesse quali
    allegati 1 e 3 al D.D. non prevedono tale divieto.
    3) Posto che alle abilitazioni Ssis, conseguite a seguito
    di un corso di durata annuale, non spettano i 30 punti,
    eventuali servizi di insegnamento prestati nel periodo di
    durata dello stesso corso sono valutabili.

    B) Servizi di insegnamento
    1) Servizi contemporanei – Non hanno rilevanza, per i motivi
    indicati al precedente punto A.2), i servizi contemporanei
    afferenti a due graduatorie di I e/o II fascia, ovvero a
    graduatoria di I o II fascia e a graduatoria di III fascia.
    Devono essere considerati servizi rientranti nella previsione
    di cui al punto B3) della tabella di valutazione e valutati
    per una sola graduatoria a scelta dell’interessato, i servizi
    prestati nello stesso anno scolastico in due insegnamenti
    o classi di concorso afferenti a graduatorie di III fascia,
    qualora riguardino periodi sovrapposti relativi a due o
    più contratti di lavoro distinti.
    2) Servizi pregressi – Secondo quanto previsto nell’Avvertenza
    al modello 1 di domanda, la sezione G2 deve essere obbligatoriamente
    compilata per le graduatorie interessate alle seguenti situazioni:

    – servizi contemporanei;
    – servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado
    delle piccole isole e nelle scuole elementari di montagna;
    – servizi pregressi non dichiarati;
    – servizio militare di leva e i servizi sostitutivi
    assimilati per legge. Tali servizi vanno dichiarati nella
    sez. G1 del modello 1 di domanda, se prestati dopo il 17
    maggio 2003 e nella sez. G2, se prestati prima di tale data.

    In tutti i casi sopraelencati il candidato deve ridichiarare
    tutti i servizi di insegnamento prestati già valutati,
    tenendo conto di quanto precisato nell’Avvertenza al modello
    1 di domanda e della prescrizione di cui alla nota 28 dello
    stesso Mod. 1.
    3) Limite dei 12 punti di cui al punto B.1) della tabella
    di valutazione – Il predetto limite, fatte salve le eventuali
    supervalutazioni previste per i servizi prestati nelle scuole
    di ogni ordine e grado delle piccole isole e nelle scuole
    elementari di montagna e la valutazione del servizio militare,
    è posto con esclusivo riferimento alla singola graduatoria.
    4) Servizi d’insegnamento prestati con contratto d’opera
    o di collaborazione coordinata e continuativa – Premesso
    che sono valutabili, alle condizioni previste dalla tabella
    di valutazione dei titoli, tutti gli insegnamenti definiti
    come curricolari nel Piano dell’offerta formativa di ciascuna
    scuola, che siano riferibili a posto di insegnamento o a
    classe di concorso, se il servizio è stato attribuito
    mediante contratto d’opera, la valutazione del servizio
    è limitata ai giorni di effettivo servizio e non
    all’intero periodo indicato nel contratto. Se il servizio
    d’insegnamento è stato prestato mediante contratto
    di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole
    non statali, il servizio stesso può essere autocertificato
    e, quindi, valutato solo se sia stata assolta la prestazione
    contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia,
    per la forma contrattuale in questione.

    C) Altri titoli (lett. C, tabella
    di valutazione, All. 2)

    1) Abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi
    affini – Nel caso di valutazione in una graduatoria di abilitazioni
    conseguite con unico esame per ambiti disciplinari o classi
    affini afferenti ad altre graduatorie, è attribuito
    un solo punto
    (es.: valutazione per la graduatoria classe 37/A, delle
    abilitazioni conseguite con unico esame, per le classi 43/A
    e 50/A a seguito di concorso ordinario per esami e titoli
    indetto nel 1999).
    Ove la valutazione riguardi una delle graduatorie relative
    ad una delle classi di concorso comprese nell’ambito, non
    è attribuito alcun punteggio (es.: valutazione, rispettivamente,
    per le graduatorie 50/A e 43/A delle abilitazioni per la
    classe 43/A e per la classe 50/A conseguite a seguito di
    concorso ordinario per esami e titoli indetto nel 1999).
    2) Il diploma abilitazione Ssis e quello di specializzazione
    per il sostegno agli alunni disabili non sono valutabili
    ai sensi del punto C.11) della tabella di valutazione in
    quanto, l’uno deve essere valutato al punto C.3) e l’altro
    è titolo d’accesso alle attività di sostegno.
    3) La laurea in Scienze motorie, equiparata per legge al
    diploma Isef non è valutabile come altro titolo,
    ai sensi del punto C.2) della tabella di valutazione, rispetto
    al diploma citato.
    4) Ai sensi del punto C.6) della tabella di valutazione,
    si valuta un solo dottorato di ricerca. Sono valutati anche
    i titoli di specializzazione universitari equiparati per
    legge al dottorato di ricerca.
    5) Sono valutati ai sensi dei punti C.2), C.6) e C.11),
    della tabella di valutazione anche i titoli rilasciati nei
    Paesi della U.E. A tal fine il titolo deve essere debitamente
    tradotto e corredato della dichiarazione di valore in loco
    della competente autorità diplomatica italiana che
    ne attesti la validità e durata.

    Si precisa, altresì, che ai fini della predisposizione
    dell’elenco del sostegno nella scuola media, le graduatorie
    di I e II fascia dello Strumento musicale, in considerazione
    della particolarità della classe di concorso in questione,
    istituita ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, vanno
    considerate corrispondenti, rispettivamente, alla II e alla
    III fascia delle graduatorie permanenti delle altre classi
    di concorso.
    Infine, si fa presente che nel modello 1, sez. F, in particolare
    sub F3 – Dichiarazione titoli culturali e artistico-professionali
    per docenti di Strumento musicale… – , l’indicazione che
    prevede che il personale deve ridichiarare tutti i titoli
    già valutati non deve essere presa in considerazione.

    IL DIRETTORE GENERALE
    Giuseppe Cosentino

  • nota_21_12_2001.htm

    Ministero
    dell’Istruzione dell’Universit e della Ricerca

    Nota del 21 dicembre 2001 prot. n. 21827
    Iscrizione alle classi delle scuole di ogni
    ordine e grado per l’anno scolastico 2002/2003. Domande di
    ammissione agli esami per l’anno scolastico 2001/2002. Precisazioni

    A seguito di quesiti pervenuti in ordine alla circolare
    ministeriale n. 174 del 14 dicembre 2001
    , si
    fa presente che il termine del 10 gennaio 2002 per le iscrizioni
    alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
    scolastico 2002/2003 stato anticipato rispetto ai decorsi
    anni allo scopo di assicurare un ordinato inizio dell’anno
    scolastico anche attraverso la tempestiva fissazione degli
    organici del personale da utilizzare.
    Ci premesso si comunica che il termine suddetto deve intendersi
    come ordinatorio, con la conseguenza che le iscrizioni stesse
    possono essere effettuate anche entro i giorni immediatamente
    successivi al 10 gennaio, in relazione a specifiche esigenze
    locali, purch in tempi compatibili con la predisposizione
    degli organici di cui sopra.

    Snadir 2002

  • Nota_redazionale_Graduatorie_permanenti_04_06.htm

    Graduatorie
    permanenti:
    nuovi inserimenti o aggiornamenti

    Scadenza 21 maggio 2004

    In applicazione del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004
    è stato pubblicato il 21 aprile 2004 il decreto
    dirigenziale
    che dispone l’integrazione e l’aggiornamento
    delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo
    per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/ 2006. Le domande
    di aggiornamento e di inclusione in graduatoria devono essere
    presentate entro e non oltre il 21 maggio 2004. Tutto il
    provvedimento, comprensivo degli allegati e dei modelli
    di domanda, é reperibile nella rete INTRANET e nel
    sito INTERNET del Ministero (www.istruzione.it),
    oltre che nel nostro sito (www.snadir.it).

    PER IL PERSONALE ISCRITTO NELLE GRADUATORIE DI I ^ E II
    ^ FASCIA LA VALUTAZIONE DEI TITOLI AVVIENE SECONDO LA PRECEDENTE
    TABELLA CIOE’ QUELLA APPROVATA CON D.M. DEL 12/2/2002 MODIFICATA
    AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 3 DEL D.L. N. 97/2004 (ALLEGATO
    1
    ).
    COLORO INSERITI NELLA I ^ E II ^ FASCIA CHE ABBIANO FATTO
    VALERE COME TITOLO DI ACCESSO L’ABILITAZIONE CONSEGUITA
    CON LE SSIS, DEVONO SOSTITUIRLO CON ALTRO TITOLO ABILITANTE
    .

    PER IL PERSONALE ISCRITTO NELLA III ^ FASCIA LA VALUTAZIONE
    DEI TITOLI AVVIENE SULLA BASE DELLA NUOVA TABELLA DI VALUTAZIONE
    ANNESSA AL D.L. N. 97/2004 (ALLEGATO
    2
    ).

    LA VARIAZIONE DEL TITOLO DI ACCESSO PER COLORO CHE SONO
    INSERITI NELLA I ^ E II ^ O DEL PUNTEGGIO DEI TITOLI, AI
    SENSI DELLA NUOVA TABELLA DI VALUTAZIONE, PER COLORO CHE
    SONO INSERITI NELLA TERZA FASCIA DELLA GRADUATORIA PERMANENTE
    CHE NON ABBIANO NUOVI TITOLI DA FARE VALERE, PUO’ AVVENIRE:
    Ä UTILZZANDO LA DOMANDA DI AGGIORNAMENTO O/E TRASFERIMENTO
    (MODELLO 1);
    Ä OPPURE NON PRESENTANDO NESSUNA DOMANDA. IN QUESTO
    CASO SARANNO CHIAMATI IN SEGUITO DAL CSA PER REGOLARE LA
    POSIZIONE.
    CIO’ NON COMPORTA ASSOLUTAMENTE IL DEPENNAMENTO DALLA GRADUATORIA.

    A) Devono presentare domanda di
    aggiornamento o trasferimento (Mod.
    1
    )
    :
    1) Coloro che sono già inseriti nella graduatoria
    permanente, per chiedere l’aggiornamento del punteggio (al
    punteggio già posseduto di aggiunge quello relativo
    ai servizi o/e ai nuovi titoli rispettivamente maturati
    o conseguiti successivamente al 17 maggio 2003 ed entro
    il 21 maggio 2004.
    2) Coloro che intendono chiedere il trasferimento in altra
    provincia. In tal caso l’inserimento nella provincia di
    nuova iscrizione avverrà nella medesima fascia e
    con il medesimo punteggio attribuito nella graduatoria di
    provenienza. A parità di punteggio il candidato che
    chiede il trasferimento sarà inserito di seguito
    a coloro che sono già inseriti nella graduatoria
    della nuova provincia ma prima di coloro che chiedono il
    nuovo inserimento. Il trasferimento da una provincia all’altra
    automaticamente avverrà per tutte le graduatorie
    in cui il candidato è iscritto.
    3) Coloro che intendono modificare le opzioni delle scuole
    prescelte per le supplenze temporanee (in tal caso bisogna
    presentare Mod. 3).
    4) Coloro che NON hanno nuovi titoli da fare valere e che
    NON intendano chiedere trasferimento, DEVONO COMUNQUE presentare
    domanda di aggiornamento per mantenere l’eventuale diritto
    ad usufruire della
    riserva dei posti e/o preferenze soggette a scadenza ( lettere
    M,N,O,R e S del riquadro F del Modello
    1
    ).

    B) Possono presentare domanda di
    nuovo inserimento per l’inserimento nella III fascia (Mod.
    2
    )
    :
    1) Coloro che siano in possesso di abilitazione o di idoneità
    all’insegnamento entro la data di scadenza della presentazione
    delle domande (21 maggio 2004);
    a) I Candidati devono chiedere l’inserimento per gli incarichi
    a tempo determinato nella stessa provincia di inclusione
    delle graduatorie permanenti.
    b) L’inclusione nelle graduatorie di circolo o di istituto
    per il conferimento di supplenze brevi può essere
    chiesta per una provincia diversa da quella delle graduatorie
    permanenti; la preferenza non può superare le 30
    istituzioni scolastiche se si tratta di scuole secondarie
    e 20 istituti comprensivi e 10 circoli didattici se si tratta
    di scuola primaria.

    Limitatamente ai candidati che chiedono l’aggiornamento
    o il trasferimento della propria posizione, è data
    la possibilità di comunicare i dati richiesti nel
    Modello di domanda direttamente al sistema informativo del
    M.I.U.R, tramite apposita funzione che è resa disponibile
    sul sito internet www.istruzione.it alla sezione "graduatorie
    permanenti on line".

    Le domande vanno presentate entro
    il 21 maggio 2004
    per Racc. AR o presentate a
    mano al Centro per i servizi amministrativi del capoluogo
    di provincia. E’ buona regola conservare sempre una copia
    della domanda comprensiva degli allegati presentati.

    Elvira Abbate

  • nota_redazionale_perm_due.htm

    Nota
    redazionale per la presentazione delle domande per le graduatorie
    permanenti: nuovi
    inserimenti o aggiornamenti. 
    Scadenza 21 marzo 2002

    A) Possono  presentare domanda
    per l’aggiornamento:

    1)      
    Coloro che sono gi inseriti nella graduatoria permanente,
    per chiedere la valutazione di eventuali nuovi titoli da
    fare valere;

    2)      
    Coloro che intendono chiedere il trasferimento in
    altra provincia. In tal caso l’inserimento nella provincia
    di nuova iscrizione avverr nella medesima fascia e con
    il medesimo punteggio attribuito nella graduatoria 
    di provenienza. A parit di punteggio il candidato
    che chiede il trasferimento sar inserito di seguito a coloro
    che sono gi inseriti nella graduatoria della nuova provincia
    ma prima di coloro che chiedono il nuovo inserimento. Il
    trasferimento da una provincia all’altra automaticamente
    avverr per tutte le graduatorie in cui il candidato iscritto.  

    a)      
    Deve  
    essere comunque confermato il diritto alle eventuali
    riserve o preferenze.

    b)      
    Possono essere modificate le opzioni delle scuole
    prescelte per le supplenze temporanee.

    3)      
    Coloro che NON hanno nuovi titoli da fare valere
    e che NON intendano chiedere trasferimento, non devono presentare
    nessuna domanda, manterranno automaticamente la fascia e
    il punteggio gi attribuito.

     

    B)
    Possono presentare domanda di nuovo inserimento per l’inserimento
    nella III fascia:

    1)      
    Coloro che siano in possesso di abilitazione o di idoneit
    all’insegnamento;

    2)      
    Coloro che stiano ancora frequentando i corsi per il
    conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento o presso
    le S.S.I.S. o le sessioni riservate di cui all’ O.M. n.1/2001,
    purch i corsi si concludano entro il 31/05/2002. In questo
    caso gli aspiranti dovranno indicare anche l’eventuale conseguimento
    dell’idoneit per l’insegnamento della lingua straniera
    e i titoli da fare valere. I candidati saranno inseriti
    nelle relative graduatorie con riserva con il punteggio
    minimo previsto dalla tabella A. Entro cinque giorni dal
    conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneit, i candidati
    dovranno comunicare con una dichiarazione sostitutiva il
    conseguimento del titolo e il relativo punteggio.

    3)      
    Candidati devono chiedere l’inserimento per gli incarichi
    a tempo determinato nella stessa provincia di inclusione
    delle graduatorie permanenti.

    4)      
    L’inclusione nelle graduatorie di circolo o di istituto
    per il conferimento di supplenze breve, pu essere chiesta
    per una provincia diversa da quella delle graduatorie permanenti,
    la preferenza non pu superare le 30 istituzioni scolastiche
    se si tratta di scuole secondarie, e 10 circoli didattici
    se si tratta di scuola primaria.

     C)
    Non possono presentare domanda coloro che hanno superato
    le prove del concorso per titoli ed esami bandito con decreto
    direttoriale del 28 luglio 2000.

    Gli
    insegnanti di religione che abbiano conseguito l’abilitazione
    o l’idoneit all’insegnamento con riserva, saranno inseriti
    nella graduatoria permanente con riserva. Mentre saranno
    inseriti nella terza fascia a pieno titolo coloro che hanno
    conseguito l’abilitazione o l’idoneit a seguito del superamento
    di un concorso ordinario. Ai fini del punteggio sar valido
    solo il servizio prestato per la medesima classe di concorso
    o posto di ruolo per cui si chiede l’inserimento nella graduatoria
    permanente, quindi il servizio prestato in altre discipline
    non produrr alcun punteggio. Pertanto anche il servizio
    prestato nell’insegnamento di religione non sar valutabile.

    Le
    domande vanno presentate entro il 21 marzo 2002 o per R/R
    o presentate a mano al Centro per i servizi amministrativi
    del capoluogo di provincia. E’ buona regola tenere sempre
    una copia della domanda comprensiva degli allegati presentati.

     Modica,
    28 febbraio 2002

    Abbate
    Elvira

  • note_tecniche_s_R_S.htm

    Note tecniche


    La Casa San Bernardo alle “Tre Fontane
    pu essere raggiunta:



    1. dalla stazione Ostiense prendere Metro linea B, scendere
      al capolinea Laurentina, poi 



    •     a piedi (circa 15 minuti) direzione
      via C. Colombo, oppure

    •     proseguire con l’autobus (761). Scendere
      dopo tre fermate. 



    1. chi arriva dall’aeroporto: prendere il treno metropolitano
      Fara Sabina/Fiumicino Aeroporto dalla stazione “Fiumicino
      Aeroporto”, scendere alla stazione Ostiense, poi vedi il
      punto 1)


    ________________________________


    Casa San Bernardo alle “Tre Fontane


    via Laurentina, 289 – 00142 Roma


    tel. 065407651

  • notiz2.htm



    Notiziari




    Anno
    2004


    Anno
    2003


    Anno 2002




































    Anno 2001


































    Anno 2000































     

     

    ANNO 1999

    Professione
    i.r. 6/99

    Professione
    i.r. 5/99
     

     

    ANNO 1998

    <%if Session("flag")="ko" then%>
    Professione i.r. 5/98.
    <%else%>
    Professione i.r. 5/98.
    <%end if%>

    <%if Session("flag")="ko" then%>
    Professione i.r. 4/98.
    <%else%>
    Professione i.r. 4/98.
    <%end if%>

    <%if Session("flag")="ko" then%>
    Professione i.r. 3/98.
    <%else%>
    Professione i.r. 3/98.
    <%end if%>

    <%if Session("flag")="ko" then%>
    Professione i.r. 2/98.
    <%else%>
    Professione i.r. 2/98.
    <%end if%>

    <%if Session("flag")="ko" then%>
    Professione i.r. 1/98.
    <%else%>
    Professione i.r. 1/98.
    <%end if%>
           
    ANNO 1997

    <%if Session("flag")="ko" then%>
    Professione i.r. 5/97.
    <%else%>
    Professione i.r. 5/97.
    <%end if%>

    <%if Session("flag")="ko" then%>
    Professione i.r. 4/97.
    <%else%>
    Professione i.r. 4/97.
    <%end if%>
             
    <%if Session("flag")="ko" then%>
    Professione i.r. 3/97.
    <%else%>
    Professione i.r. 3/97.
    <%end if%>
     
  • nuove_norme_M_P.htm


    Le
    nuove norme 



    sulla
    Maternit e Paternit



    a
    cura di Orazio Ruscica


    Uno
    strumento di agevole lettura del T. U., cui si dovr fare
    esclusivo riferimento per quanto riguarda il “congedo per
    maternit” ed i “congedi parentali”, attraverso 





















    Norme
    richiamate dal D.L.vo 26 marzo 2001;


    Tabelle
    che facilitano la comprensione dei vari tipi di assenza
    che si possono usufruire legate allo status di genitori
    naturali, affidatari ed adottivi;


    Modelli
    di domanda per la fruizione dei predetti congedi.




    Il
    volume pu essere richiesto inviando il modulo
    tramite posta ordinaria allo Snadir – segreteria nazionale.

  • nuovo_testo_unificato_Occhipinti.htm

    NUOVO
    TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I


    DISEGNI DI LEGGE NN. 662-703-1376-1411-2965


    Art.
    1


    (Stato giuridico)


    1.
    Ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nelle
    scuole pubbliche di ogni ordine e grado, quale previsto
    dall’Accordo di revisione del Concordato lateranense, reso
    esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, e dall’Intesa
    tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente
    della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con
    il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,
    n.751 e successive modificazioni, sono istituiti due distinti
    ruoli provinciali rispettivamente per gli insegnanti di
    religione cattolica della scuola materna ed elementare e
    per gli insegnanti di religione cattolica della scuola media
    e secondaria superiore, fermo restando che nella scuola
    materna ed elementare l’insegnamento della religione cattolica
    pu essere affidato ai docenti di sezione o di classe disponibili
    e riconosciuti idonei dalla competente autorit ecclesiastica,
    come previsto al punto 2.6 della predetta Intesa.

    2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli
    di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili con
    la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento
    economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
    vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
    ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16
    aprile 1994, n.297, di seguito denominato |testo unico|,
    e dalla contrattazione collettiva.


    Art.
    2


    (Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della
    religione cattolica)


    1.
    Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione
    cattolica nella scuola media e secondaria superiore sono
    stabilite dal Provveditore agli studi, nell’ambito dell’organico
    complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per
    cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente
    funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

    2. Per quanto riguarda la scuola materna ed elementare,
    le dotazioni organiche sono stabilite dal Provveditore agli
    studi, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna
    provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti
    alle classi o sezioni di scuola materna funzionanti nell’anno
    scolastico precedente a quello di costituzione dell’organico
    nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle
    quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno
    fornito la loro disponibilit all’insegnamento della religione
    cattolica.

    3. I posti di cui ai commi 1 e 2 possono essere coperti
    con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo
    le quote e le modalit stabilite dalla contrattazione collettiva.


     


    Art.
    3


    (Reclutamento)


    1.
    Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 si applicano,
    per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul
    reclutamento del personale docente di cui alla Parte III,
    Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.

    2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare
    alle procedure concorsuali sono quelli stabiliti al punto
    4. dell’Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione
    e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana di
    cui all’articolo 1, comma 1.

    3.Ciascun candidato dovr inoltre essere in possesso del
    riconoscimento di idoneit di cui al Protocollo addizionale,
    n. 5, lettera a), reso esecutivo con legge 25 marzo 1985,
    n. 121, rilasciato dall’Ordinario diocesano competente per
    territorio e potr concorrere soltanto per i posti disponibili
    nel territorio di pertinenza di quella diocesi.

    4. Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo quanto
    stabilito dall’articolo 5, comma 2, si applicano le norme
    di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare
    l’articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono
    l’accertamento sulla preparazione culturale generale in
    quanto quadro di riferimento complessivo, con l’eccezione
    dei contenuti specifici dell’insegnamento.

    5. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
    disposta dal provveditore agli studi d’intesa con l’Ordinario
    diocesano competente per territorio, ai sensi del protocollo
    addizionale, n.5, lettera a), reso esecutivo con legge 25
    marzo 1985, n. 121, e del punto 2.5 del decreto del Presidente
    della Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751.

    6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3,
    ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti
    dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell’idoneit
    da parte dell’Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva
    a norma dell’ordinamento canonico.

    7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto
    di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti
    di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici,
    su indicazione del provveditore agli studi, d’intesa con
    il competente Ordinario diocesano.


     


    Art.
    4


    (Mobilit)


    1.
    Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli
    provinciali di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano
    le disposizioni vigenti in materia di mobilit professionale
    nel comparto del personale della scuola. La mobilit professionale
    all’interno dei predetti ruoli subordinata al possesso
    del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale
    si aspira e, ove comporti lo spostamento dal territorio
    di una diocesi a quello di un’altra, al possesso dei requisiti
    di cui al comma 2.

    2. La mobilit territoriale subordinata al possesso da
    parte degli insegnanti di religione cattolica del riconoscimento
    dell’idoneit rilasciata dall’Ordinario diocesano competente
    per territorio e all’intesa col medesimo Ordinario.

    3. L’insegnante di religione cattolica con contratto di
    lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata
    l’idoneit, e che non fruisca della mobilit professionale
    nel comparto del personale della scuola, ha titolo a partecipare
    alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilit collettiva
    previste dall’articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio
    1993, n.29, come modificato dall’articolo 20 del decreto
    legislativo 31 marzo 1998, n.80.

    4. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell’idoneit
    non concorrono, per un quinquennio, a determinare la disponibilit
    per le operazioni di cui all’articolo 2 e sono coperti mediante
    stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi
    dell’articolo 3, comma 7.


     


    Art.
    5


    (Norme transitorie e finali)


    1.
    Il primo concorso per titoli ed esami che sar bandito dopo
    l’entrata in vigore della presente legge riservato agli
    insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio
    continuativo nell’insegnamento di religione cattolica per
    almeno quattro anni e per un orario non inferiore alla met
    di quello d’obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi,
    e siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo
    3, commi 2 e 3.

    2. Il programma d’esame del primo concorso sar volto unicamente
    all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento scolastico,
    degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
    di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi
    essenziali della legislazione scolastica.

    3. La presente legge si applica anche agli insegnanti di
    religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non
    risulti in contrasto con le norme locali tutelate dal Protocollo
    addizionale, n.5, lettera c), reso esecutivo con legge 25
    marzo 1985, n.121.

  • N_T_19_novembre_2004.htm

    Note
    tecniche

    • Non è prevista
      alcuna quota di iscrizione.
    • E’ necessario inviare
      la scheda
      di iscrizione
      per assistere ai lavori del
      Convir 2004
      .
    • Le iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento
      dei posti disponibili (circa 120); è quindi necessario
      che gli interessati chiedano conferma dell’iscrizione
      tramite telefono o e-mail alla sede Snadir di Pisa.
    • La
      scheda di iscrizione
      va inviata (posta ordinaria
      oppure fax oppure e-mail) entro e non oltre il 16 novembre
      2004 alla segreteria provinciale Snadir di Pisa.
    • Al termine dei lavori verrà rilasciato
      ai corsisti che hanno partecipato per l’intero
      orario (8 ore) l’attestato di partecipazione.
    • Si ricorda che ai sensi dell’art.
      62, comma 5 del C.C.N.L. 24 luglio 2004 il personale
      docente può usufrire, con l’esonero dal
      servizio e con sostituzione ai sensi della normativa
      vigente, di cinque giorni mel corso dell’anno scolastico
      per la partecipazione ad iniziative di aggiornamento
      e formazione riconosciute dall’Amministrazione.
    • L’ADR
      – Associazione Docenti di Religione è stata accreditata
      dal Miur
      (Dipartimento per l’Istruzione – Dir.
      Gen. per il personale della scuola) – con Nota prot.
      1045/C/3 del 15 marzo 2004 come soggetto qualificato
      di formazione per il personale della scuola ai sensi
      del D.M. 177/2000.
    Per
    leggere i files in formato pdf è necessario avere
    installato sul proprio computer il viewer di documenti Acrobat
    Reader
    .