IdR ed esame di licenza
elementare
Il docente di religione di scuola elementare può
legittimamente partecipare agli esami di licenza elementare
(dal prossimo anno scolastico non ci sarà più
l’esame di licenza elementare) La motivazione poggia
su tre considerazioni:
1) il docente di religione fa parte della componente docente
degli organi scolastici, con gli stessi diritti e doveri
degli altri docenti (punto 2.7 DPR 751/85; D.L.vo 16 aprile
1994, n.297, art.309, comma 3);
2) La composizione delle commissioni di esame di licenza
elementare sono formate dagli insegnanti di classe (art.3
dell’O.M. n.80 del 09/03/1995, recepita dall’O.M. n.128
del 14 maggio 1994);
3) Il docente di religione fa parte degli insegnanti di
classe (art.1 dell’O.M. n.80 del 09/03/1995, recepita dall’O.M.
n.128 del 14 maggio 1994).
Questi motivi sono stati utilizzati dai Provveditori agli
Studi di Milano e
di Roma per dirimere
la questione sulla partecipazione dei docenti di religione
alle commissioni di esame di licenza elementare.
Redazione