Categoria: Sezione Fittizia

  • Dirigenti_Sardegna.htm

    Regione
    SARDEGNA

    Provincia di CAGLIARI
    SEGRETERIA PROVINCIALE
    – Via Segni, 139 – 09047 SELARGIUS (CA) – Tel. 070 8474289
    Fax 070 853086; e-mail snadir.ca@snadir.it

    Segretario Provinciale: Maricilla
    Cappai
    (Cel..340
    0670940)

    Provincia
    di NUORO

    COORDINAMENTO PROVINCIALE;
    e-mail
    snadir.nu@snadir.it
    Delegato territoriale: Sergio
    Boi

    (Cel.333 4502036)

    Provincia di SASSARI
    SEGRETERIA PROVINCIALE
    – Via Dante, 49 – 07100 SASSARI – Tel./fAX 079/280557; e-mail snadir.ss@snadir.it

    Segretario Provinciale: Gavino Demontis (Cel..389 2761258)

  • Dirigenti_Sicilia.htm

    Regione SICILIA

    Provincia di AGRIGENTO
    SEGRETERIA PROVINCIALE
    – Piazza Primavera, 15 -92100 AGRIGENTO – Tel./Fax 0922
    613048; e-mail snadir.ag@snadir.it

    Segretario
    Provinciale:

    Giuseppe Magro

    (Cel..338 2612199
    )
    Provincia
    di CALTANISSETTA

    COORDINAMENTO PROVINCIALE;
    e-mail

    Delegato territoriale: Giovanni
    Petix
    (Cel.360
    987076
    )
    Provincia
    di CATANIA
    COORDINAMENTO
    PROVINCIALE
    ;
    e-mail

    Delegato territoriale: Katia
    Zuccarello

    (Cell. 347 3315323)


    Provincia
    di ENNA
    COORDINAMENTO
    PROVINCIALE
    ;
    e-mail

    Delegato territoriale: Claudio
    D’Oro

    (Cell. 338 8775955)
    Provincia
    di MESSINA

    SEGRETERIA PROVINCIALE
    – Via Massimiliano Regis, 15,38 – 98057 MILAZZO (ME) – Tel./Fax
    090 9240124; e-mail snadir.me@snadir.it

    Segretario
    Provinciale:

    Mirella Formica

    (Cel. 338 4088776)
    Provincia
    di PALERMO

    SEGRETERIA PROVINCIALE
    – Via Torino,38 – 90133 PALERMO – Tel./Fax 091 6166222;
    e-mail snadir.pa@snadir.it

    Segretario
    Provinciale:
    Giuseppe Pace

    (Cel. 349 5682582)


    Provincia
    di RAGUSA

    SEGRETERIA PROVINCIALE
    – Via Sacro Cuore, 87 – 97015 MODICA (Rg) – Tel. 0932 762374
    Fax 0932 455328; e-mail snadir@snadir.it

    Segretario Provinciale:

    Marisa Scivoletto
    (Cel.
    3391596861)

    Provincia di TRAPANI
    COORDINAMENTO
    PROVINCIALE
    ;
    e-mail

    Delegato territoriale: Vito
    Di Giuseppe

    (Cell. 368 3089417)

  • Dirigenti_Toscana.htm

    Regione TOSCANA

    Provincia di PISA
    SEGRETERIA PROVINCIALE
    – Via Gioberti, 58/A – 56124 PISA – Tel 050/970370

    – Fax
    050/3151500
    ; e-mail snadir.pi@snadir.it

    Segretario Provinciale:
    Sandra Fornai

    (Cel.347 3457660)

    Tesoriere: Massimo Salani
    Consigliere: Lunardini Ilaria
    Consigliere: Pandolfi Barbara
    Consigliere: Pratesi Luiciano

  • Dirigenti_Veneto.htm

    Regione VENETO

    Provincia di TREVISO
    COORDINAMENTO PROVINCIALE;
    e-mail llorenzon@libero.it

    Delegato territoriale: Loreno
    Lorenzon
    (Cel..347
    7955962
    )

    Provincia di VICENZA
    COORDINAMENTO PROVINCIALE; e-mail snadir.vi@snadir.it

    Delegato territoriale: Antonella Poier (Cel..328/0869093) Anna Dinolfo (328/0869092)

  • discussione14luglio99.htm

    ISTRUZIONE
    (7a)

    MERCOLEDI| 7 LUGLIO 1999

    328a Seduta (antimeridiana)

    IN SEDE REFERENTE


    (662)
    SPECCHIA ed altri: Norme in materia di stato giuridico
    degli insegnanti della religione cattolica


    (703) MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi: Norme in materia
    di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica


    (1376) FUMAGALLI CARULLI ed altri: Norme sullo stato
    giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica


    (1411) MINARDO ed altri: Nuova disciplina sullo stato
    giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica


    (2965) COSTA: Norme in materia di stato giuridico
    degli insegnanti di religione



    e petizione n. 447 ad essi attinente


    (Seguito dell’esame congiunto e rinvio)


    Riprende
    l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del
    7 luglio scorso.


    Il
    relatore OCCHIPINTI comunica di avere apportato una modifica
    all’articolo 4 del testo unificato da lui predisposto, al
    fine di unificare la disciplina da applicarsi in caso di
    revoca, da parte dell’autorit religiosa, dell’idoneit
    all’insegnamento, disciplina che, nella sua originaria stesura,
    era differenziata in dipendenza della anzianit di servizio
    degli insegnanti. Il testo unificato, gi pubblicato in
    allegato al resoconto della seduta del 21 luglio 1998, viene
    quindi ripubblicato nella stesura modificata in allegato
    al presente resoconto. Ricorda che il legislatore statale
    non pu incidere sulla disciplina della revoca in quanto
    materia pattizia e fa presente che le province autonome
    di Trento e Bolzano, nell’esercizio delle loro competenze,
    hanno gi disciplinato lo stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica. Segnala poi che, di fatto, l’esercizio
    del potere di revoca dell’idoneit all’insegnamento della
    religione cattolica da parte delle autorit della Chiesa
    risulta limitato, nell’ultimo decennio, ad un numero ristrettissimo
    di casi.


    Il
    presidente OSSICINI avverte che si passer alla votazione
    della proposta del relatore di assumere il testo unificato
    da lui predisposto quale testo base.


    Interviene
    per dichiarazione di voto il senatore BISCARDI, il quale
    osserva come il testo proposto dal relatore non prospetti
    soluzioni in ordine a due rilevanti problemi. In primo luogo,
    non viene adeguatamente definita la configurazione del concorso
    per l’accesso al ruolo di insegnanti di religione cattolica,
    la cui atipicit deve essere attentamente disciplinata con
    norme puntuali. Vi poi, in secondo luogo, il problema
    della revoca, che involge questioni di diritto costituzionale
    di irriducibile spessore, dal momento che in gioco l’intangibilit
    dello Stato italiano. Su un profilo di tale significativit
    | adombrato altres nell’audizione della Federazione delle
    Chiese evangeliche, condotta dall’Ufficio di presidenza
    integrato nella giornata di ieri – invero da sollecitare
    una approfondita disamina da parte della Commissione affari
    costituzionali. Per tali motivi ritiene di non poter esprimere
    un voto favorevole sul testo del relatore, e questo non
    gi in base ad un atteggiamento di mera elusione del problema
    bens per l’esigenza che si giunga ad una decisione seria.



    Il PRESIDENTE rassicura il senatore Biscardi sul fatto che,
    una volta assunta la deliberazione circa il testo base su
    cui condurre il prosieguo dell’iter, sar attivata ogni
    procedura regolamentarmente richiesta, in ordine alla valutazione
    del testo da parte delle altre Commissioni in sede consultiva.


    Il
    senatore MONTICONE dichiara, a nome del Gruppo Partito Popolare
    Italiano, il voto favorevole in ordine all’adozione della
    proposta del relatore quale testo base.



    Analoga dichiarazione di voto favorevole enuncia il senatore
    ASCIUTTI per il Gruppo Forza Italia, nella consapevolezza
    | egli rileva | che sussistono difficolt ancora da sciogliere
    ma che, al contempo, la proposta del relatore, frutto di
    una riflessione senz’altro da apprezzare, costituisce un
    importante primo passo. Auspica pertanto che l’iter prosegua
    e che non vi siano al riguardo, da parte di alcuna forza
    politica, preclusioni di sorta.


    Il
    senatore BRIGNONE dichiara a nome del Gruppo Lega Nord –
    Per la Padania indipendente voto favorevole, in quanto solo
    sulla base di un testo possibile condurre l’approfondimento
    dei diversi profili problematici non appieno risolti.


    Il
    senatore RONCONI dichiara voto favorevole, sottolineando
    come le motivazioni in senso contrario prospettate dal senatore
    Biscardi possano dirsi insussistenti, dal momento che comunque
    la Commissione affari costituzionali sar chiamata ad esprimere
    la propria valutazione circa gli aspetti di natura costituzionale
    implicati dalla proposta in esame.


    Dichiara
    voto favorevole, a nome del Gruppo Unione Democratici per
    l|Europa – UDeuR , altres il senatore NAVA.



    Dopo una protesta del senatore BISCARDI, il quale respinge
    i tentativi di processo alle intenzioni da taluno formulati
    nei suoi confronti, il presidente OSSICINI si dichiara lieto
    per la ripresa dell’iter del provvedimento, assicurando
    che la Commissione affari costituzionali sar chiamata a
    valutare la costituzionalit del testo e dei relativi emendamenti
    secondo le prescritte procedure.


    Successivamente
    la Commissione, previa verifica da parte del PRESIDENTE
    della sussistenza del numero legale ai sensi dell’articolo
    30, comma 2, del Regolamento, approva la proposta del relatore
    di adottare il suo testo unificato quale testo base; infine,
    su proposta del PRESIDENTE, il termine per la presentazione
    degli emendamenti fissato a gioved 22 luglio prossimo,
    alle ore 16.


    Il
    seguito dell’esame congiunto quindi rinviato.


    La
    seduta termina alle ore 9,20.

  • discussione7luglio99.htm

    ISTRUZIONE
    (7a)



    MERCOLEDI|
    7 LUGLIO 1999


    328a Seduta
    (antimeridiana)



    Presidenza
    del Vice Presidente


    BISCARDI


    indi del
    Presidente


    OSSICINI


    Interviene
    il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Delfino.



    La seduta
    inizia alle ore 8,40.



    IN SEDE
    REFERENTE


    (662) SPECCHIA ed altri: Norme in materia di stato
    giuridico degli insegnanti della religione cattolica


    (703) MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi: Norme in materia
    di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica


    (1376) FUMAGALLI CARULLI ed altri: Norme sullo stato
    giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica


    (1411) MINARDO ed altri: Nuova disciplina sullo stato
    giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica


    (2965) COSTA: Norme in materia di stato giuridico
    degli insegnanti di religione



    – e petizione
    n. 447 ad essi attinente


    (Seguito dell’esame congiunto e rinvio)


    Riprende l’esame
    congiunto, sospeso nella seduta del 21 luglio 1998, nella
    quale – ricorda il presidente BISCARDI | il relatore Occhipinti,
    dando conto della conclusione anticipata dei lavori del
    Comitato ristretto su iniziativa di un Gruppo politico,
    aveva presentato un suo testo, invitando la Commissione
    ad assumerlo a base della successiva discussione. Invita
    pertanto i Gruppi politici a manifestare il proprio orientamento
    sulla proposta del relatore.


    Il senatore
    MASULLO riconosce che il testo proposto dal relatore Occhipinti
    il frutto di un lungo lavoro, svolto anche e soprattutto
    in sede ristretta. Ritiene tuttavia che permangano alcuni
    nodi irrisolti, quale ad esempio il rapporto con l|ordinamento
    generale dello Stato e in particolare il condizionamento
    degli organici statali alle decisioni di un|autorit esterna
    all|ordinamento. Propone pertanto un rinvio dell|esame dei
    provvedimenti in titolo, onde poter svolgere gli approfondimenti
    necessari a rendere il testo giuridicamente soddisfacente.


    Il senatore
    RESCAGLIO si esprime in senso contrario alla proposta di
    rinvio, ritenendo che ogni eventuale miglioramento al testo
    possa avvenire nella successiva fase di discussione nel
    merito. A suo giudizio, la questione infatti gi stata
    sufficientemente approfondita nei due anni intercorsi dall|inizio
    dell|esame dei disegni di legge e il testo presentato dal
    relatore ha raccolto argomentati apprezzamenti nel corso
    delle audizioni svolte sull|argomento.


    Anche ad avviso
    del senatore ASCIUTTI la Commissione ha avuto tutto il tempo
    per approfondire gli aspetti pi delicati della questione.
    Si augura pertanto che, anche con l|apporto del Governo,
    sia possibile risolvere i nodi che restano da sciogliere
    e portare avanti l|iter del provvedimento. N d|altronde
    comprende l|utilit di un rinvio, atteso che la Commissione
    sta esaminando i disegni di legge in sede referente ed in
    prima lettura: non mancheranno pertanto, sottolinea, le
    sedi per svolgere tutti gli approfondimenti necessari. Pur
    condividendo alcune perplessit con riguardo al testo proposto
    dal relatore, auspica pertanto che esso venga sollecitamente
    preso a base dalla Commissione e successivamente migliorato
    attraverso la presentazione di opportuni emendamenti.


    Il senatore
    MONTICONE ricorda che nelle numerose audizioni – svolte
    dapprima in sede ristretta e poi, dopo la conclusione dei
    lavori del Comitato ristretto, in sede di Ufficio di Presidenza
    | sono state ascoltate le ragioni di tutte le parti interessate
    e sono state acquisite significative memorie in ordine sia
    alla disciplina recata in materia dal diritto canonico sia
    agli aspetti pi propriamente attinenti al diritto costituzionale.
    Ritiene pertanto che la questione sia gi stata sufficientemente
    dibattuta e che la richiesta di rinvio si configuri come
    un mero tentativo di dilazionare i tempi di esame. Manifesta
    quindi il proprio profondo disagio di fronte all|ennesima
    occasione perduta per entrare nel merito del provvedimento.


    La senatrice
    PAGANO nega decisamente che il Gruppo Democratici di Sinistra
    – L’Ulivo intenda evitare la discussione sui contenuti del
    provvedimento: se cos fosse, ritiene infatti che non si
    sarebbe neanche giunti al punto in cui attualmente la Commissione
    si trova. E| tuttavia innegabile che il testo presentato
    dal relatore presenti un nodo cruciale non ancora risolto:
    la revoca della idoneit degli insegnanti di religione cattolica,
    ad opera dell|autorit diocesana. A questo proposito, ricorda
    la disponibilit manifestata in pi occasioni dalle autorit
    vaticane a favorire il raggiungimento di un punto di equilibrio
    coerente con l|ordinamento statale italiano. Non infatti
    in alcun modo compatibile con gli strumenti di tutela dei
    lavoratori italiani un meccanismo secondo il quale un dipendente
    dello Stato italiano possa essere licenziato per ragioni
    non attinenti allo svolgimento del proprio lavoro. Inoltre,
    non pu essere sottaciuto il rischio che, a seguito di un
    massiccio ricorso al meccanismo della revoca, debba essere
    nominato un numero crescente di insegnanti di religione
    cattolica, con conseguente ampliamento degli organici.

    Nel confermare pertanto che il suo Gruppo non nutre alcun
    sentimento di chiusura nei confronti dei provvedimenti in
    titolo, ma ha dimostrato anzi una sensibilit ben maggiore
    di altre compagini politiche che hanno governato l|Italia
    per decenni, ribadisce l|esigenza di un approfondimento
    che consenta di individuare gli strumenti pi opportuni
    per difendere i diritti di questa particolare categoria
    di lavoratori. A tal fine, ritiene che una settimana sia
    sufficiente per acquisire le necessarie intese.


    Il senatore
    BERGONZI conviene con le argomentazioni addotte dalla senatrice
    Pagano: a suo giudizio, il mantenimento dell|istituto della
    revoca rischia infatti di allontanare l|esito positivo della
    discussione in corso. N ad altri motivi pu addebitarsi
    il ritardo subto dall|iter dei provvedimenti.


    Il senatore
    TONIOLLI esprime sconcerto per l|andamento della discussione.
    A fronte dei diritti dei lavoratori esiste infatti, ricorda,
    anche il diritto dei genitori ad ottenere l|insegnamento
    della religione cattolica per i propri figli; n pu negarsi
    che, fino ad oggi, nessuno si sia preoccupato di tutelare
    quei lavoratori, relegandoli ad una situazione di perenne
    precariet. Invita pertanto la Commissione ad entrare nel
    merito del provvedimento, senza ulteriori indugi.


    Il presidente
    OSSICINI rileva che, stante la delicatezza della questione,
    ha ritenuto di concedere la parola a coloro che ne facevano
    richiesta, anche in deroga alla norma regolamentare secondo
    cui sulla richiesta di sospensiva pu intervenire un oratore
    per Gruppo.


    Il senatore
    LORENZI ritiene che la questione dello stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica dovrebbe essere affrontata
    nel pi ampio contesto dello stato giuridico di tutti i
    docenti. Conviene peraltro con le osservazioni della senatrice
    Pagano sulla tutela dei lavoratori, a condizione che questo
    termine non abbia una connotazione discriminatoria rispetto
    ad altre categorie professionali. Quanto all|istituto della
    revoca, egli invita la Commissione a valutarlo sotto un
    altro profilo: esso potrebbe infatti costituire l|opportunit
    per estendere anche agli altri insegnanti meccanismi di
    valutazione periodica che li affrancassero dall|attuale
    sistema di assoluta e perenne impunit ed irresponsabilit.
    N pu convenire pienamente con le osservazioni di chi teme
    che una tale disciplina dovrebbe poi estendersi a tutte
    le altre componenti religiose della societ, come se l|Italia
    fosse davvero un Paese multireligioso.

    Si esprime conclusivamente in senso contrario alla proposta
    di rinvio, ritenendo preferibile discutere sollecitamente
    sui contenuti della proposta del relatore, in ordine alla
    quale auspica un maggiore coordinamento con la riforma dei
    cicli scolastici in itinere.


    A giudizio
    del senatore MELE, la questione della revoca un problema
    reale, che occorre risolvere in modo soddisfacente se si
    intende percorrere la via dell|inquadramento in ruolo degli
    insegnanti di religione cattolica; altrimenti, nulla vieta
    che tale insegnamento sia impartito in sedi diverse dalle
    scuole statali.

    Replica poi al senatore Lorenzi che la societ italiana
    non presenta alcuna omogeneit religiosa, ma anzi si avvia
    ad una evoluzione in senso multireligioso e multietnico.
    A fronte di ci, permangono invece una forte pressione a
    favore dell|insegnamento della religione cattolica e una
    corrispondente discriminazione a danno degli studenti che
    scelgono di non avvalersene.


    Il senatore
    BISCARDI ricorda che originariamente il collocamento in
    ruolo degli insegnanti di religione cattolica era stato
    proposto nell|ambito del pi generale (ed infelice) contesto
    dell|inquadramento degli insegnanti precari. Gi nel corso
    dei lavori del Comitato ristretto erano tuttavia emersi
    profili di difficile soluzione: anzitutto, il dubbio se,
    trattandosi di un insegnamento facoltativo, lo Stato potesse
    accollarsi un onere fisso per l|inquadramento in ruolo di
    tali docenti; inoltre, l|esigenza di una verifica statale
    sulla preparazione di tali insegnanti, parallela al conferimento
    dell|idoneit da parte dell|autorit religiosa; infine,
    proprio l|istituto della revoca dell’idoneit da parte dell’autorit
    diocesana, che appare del tutto incompatibile con l|ordinamento
    statale.

    Nel ricordare che il Governo D’Alema ha, per la prima volta
    dopo decenni, affrontato positivamente la questione compiendo
    sforzi molto pi efficaci che in passato, sollecita quindi
    una mediazione alta, che non scada in compromessi di basso
    profilo.


    Il senatore
    BEVILACQUA sottolinea che i provvedimenti in titolo sono
    all|esame della Commissione dall|ottobre 1997 e che, diversamente
    da altri disegni di legge cui evidentemente la maggioranza
    annetteva pi significativa urgenza, ha registrato un iter
    incredibilmente lento. Non comprende pertanto le ragioni
    di un ulteriore rinvio, tanto pi che il Parlamento si appresta
    comunque a sospendere i propri lavori per la pausa estiva.
    Nonostante alcune perplessit sul testo proposto dal relatore,
    si esprime pertanto in senso nettamente contrario alla richiesta
    di sospensiva ed invita la Commissione ad avere finalmente
    il coraggio di entrare nel merito della questione.


    Ha quindi la
    parola il relatore OCCHIPINTI, il quale invita le forze
    politiche a non riaprire discussioni di carattere ideologico
    e ricorda che il testo da lui sottoposto alla Commissione
    era volto unicamente a risolvere un problema concreto, non
    certo ad esaurire la tematica dei rapporti fra Stato e Chiesa.
    N pu essere dimenticato che a sostegno del provvedimento
    stata presentata una petizione sottoscritta da oltre 70.000
    cittadini, a testimonianza di un vasto consenso. Manifesta
    pertanto disponibilit al breve rinvio chiesto dalla maggioranza,
    a condizione che questa si assuma l|impegno morale di riprendere
    i lavori la settimana prossima per giungere sollecitamente
    ad un esito positivo.

    Al senatore Biscardi ricorda poi che la Corte costituzionale
    ha gi chiarito che la facoltativit per le famiglie di
    avvalersi o meno dell|insegnamento della religione cattolica
    non esonera lo Stato dall|obbligo di impartirla. Per quanto
    riguarda l|idoneit, osserva successivamente che si tratta
    solo di un pre-requisito, compresente rispetto agli altri
    titoli verificati secondo le leggi dello Stato italiano.
    Quanto infine alla revoca dell’idoenit dell’insegnamento,
    rammenta che, nell|ordinamento statale, l|istituto gi esiste,
    sia pure evidentemente per motivi diversi da quelli che
    sarebbero sottesi a quella disposta da parte delle autorit
    religiose. Manifesta comunque disponibilit a modificare
    la soluzione da lui prospettata, al fine di favorire la
    pi vasta intesa.


    Interviene
    infine il sottosegretario DELFINO, il quale esprime anzitutto
    soddisfazione per la ripresa dell|esame dei provvedimenti
    in titolo. A seguito della approvazione della legge n. 124
    di quest|anno sul precariato scolastico, restavano infatti
    irrisolti i nodi relativi agli insegnanti comunali e agli
    insegnanti di religione cattolica, cui il Governo impegnato
    a dare soluzione in tempi rapidi. Per quanto riguarda in
    particolare gli insegnanti di religione cattolica, il Governo
    apprezza lo sforzo di sintesi operato dal relatore e sollecita
    la Commissione a proseguire l|iter, adottando il
    testo base: non mancheranno infatti, rileva, i tempi per
    migliorarne i contenuti, in coerenza con l|ordinamento statale,
    con la revisione del Concordato e con l|intesa pattizia
    fra Ministero della pubblica istruzione e Conferenza episcopale
    italiana. Nel rimettersi quindi alla valutazione della Commissione,
    auspica un atto di disponibilit nei confronti delle migliaia
    di lavoratori interessati, in tempi credibili anche nei
    confronti dell|opinione pubblica.


    Il presidente
    OSSICINI osserva che, stante l|imminente inizio dei lavori
    dell|Assemblea e il fitto calendario delle restanti sedute
    della Commissione gi convocate per la settimana (per le
    quali prevista la trattazione di altri argomenti all|ordine
    del giorno), la votazione sulla richiesta di sospensiva
    appare sostanzialmente inutile, dal momento che nei fatti
    sar comunque necessario rinviare l|esame dei provvedimenti
    in titolo alla settimana prossima. Propone pertanto che
    | senza procedere alla votazione della questione sospensiva
    – l|esame venga rinviato e ripreso in una seduta da convocare
    mercoled prossimo, 14 luglio, alle ore 8,30.


    Conviene la
    Commissione.


    Il senatore
    ASCIUTTI prende atto che la Commissione non intende riprendere
    l|esame dei provvedimenti in titolo nelle altre sedute convocate
    per la settimana, bench ci sarebbe formalmente possibile,
    stante l|unicit dell|ordine del giorno diramato per tutte
    le sedute.


    Il senatore
    MASULLO riconosce conclusivamente che l|esame dei provvedimenti
    in titolo si protrae ormai da circa due anni. Invita tuttavia
    tutte le forze politiche a riflettere se in questi due anni
    si sia pervenuti ad una soluzione giuridicamente soddisfacente
    per l|inquadramento in ruolo degli insegnanti di religione
    cattolica.


    Il seguito
    dell|esame congiunto quindi rinviato.




    La seduta
    termina alle ore 9,35.

  • DS_disegno_di_legge.htm

    Disegno
    di legge concernente "Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica"
    (n.662). Emendamento.


    Art.1


    (Stato
    giuridico)



    1. Agli
      insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di
      cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili con
      la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento
      economico previsti dal testo unico delle disposizioni
      legislative vigenti in materia di istruzione, relative
      alle scuola di ogni ordine e grado, approvato con decreto
      legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato
      "testo unico", e dalla contrattazione collettiva.

    2. Sono
      istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente,
      per gli insegnanti di religione cattolica della scuola
      dell’infanzia e di base e per gli insegnanti di religione
      cattolica della scuola secondaria.


    Art.2


    (Dotazioni
    organiche dei posti per l’insegnamento della religione cattolica)



    1. In
      attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
      della legge 10 febbraio 2000, n.30, le dotazioni organiche
      per l’insegnamento della religione cattolica sono stabilite:
      a) nella scuola media e secondaria superiore, nell’ambito
      dell’organico complessivo di ciascuna provincia, nella
      misura del 60 per cento dei posti corrispondenti alle
      classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza
      di ciascuna diocesi; b) nella scuola materna ed elementare,
      nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna provincia,
      nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti
      alle classi di scuola elementare o alle sezioni di scuola
      materna funzionanti nell’anno scolastico precedente a
      quello di costituzione dell’organico nel territorio di
      pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo
      anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro
      disponibilit all’insegnamento della religione cattolica.

    2. I
      posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale
      a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le
      modalit stabilite dalla contrattazione collettiva.


    Art.3


    (Reclutamento)



    1. Per
      l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 si applicano,
      per quanto compatibili con la presente legge, le norma
      sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte
      II, Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.

    2. Per
      la partecipazione alle procedure concorsuali richiesto
      il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione
      professionale stabiliti al punto 4 dell’Intesa tra il
      Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della
      Conferenza Episcopale Italiana di cui all’articolo 1,
      comma 2, unitamente ad un diploma di laurea valido per
      l’ammissione ai concorsi a posti d’insegnamento.

    3. Ciascun
      candidato dovr inoltre essere in possesso del riconoscimento
      di idoneit di cui al n.5, lettera a), del Protocollo
      addizionale all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la
      santa Sede di revisione del Concordato Lateranense dell’11
      febbraio 1929, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985,
      n.121, rilasciato dall’Ordinario diocesano competente
      per territorio e potr concorrere soltanto per i posti
      disponibili nel territorio di pertinenza della relativa
      diocesi.

    4. Relativamente
      alle prove d’esame, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo
      5, comma 3, si applicano le norme di cui al comma 1 del
      presente articolo ed in particolare l’articolo 400, comma
      6, del testo unico, con esclusione dell’accertamento della
      preparazione sui contenuti specifici dell’insegnamento
      della religione cattolica.

    5. L’assunzione
      con contratto di lavoro a tempo indeterminato disposta
      dal dirigente dell’ufficio scolastico periferico d’intesa
      con l’Ordinario diocesano competente per territorio, ai
      sensi del n.5, lettera a), del Protocollo addizionale
      di cui al comma 3 del presente articolo e del punto 2.5
      dell’Intesa di cui all’articolo 1, comma 2, della presente
      legge.

    6. Fatto
      salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, ai motivi
      di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti
      disposizioni si aggiunge la revoca dell’idoneit da parte
      dell’Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva
      a norma dell’ordinamento canonico.

    7. Per
      tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto
      di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante
      contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai
      dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente dell’ufficio
      scolastico periferico, d’intesa con il competente Ordinario
      diocesano.


    Art.4


    (Mobilit)



    1. Agli
      insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali
      di cui all’articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni
      vigenti in materia di mobilit nel comparto del personale
      della scuola. La mobilit professionale all’interno dei
      predetti ruoli subordinata al possesso del titolo di
      qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira.
      La mobilit professionale verso altro insegnamento non
      consentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo
      insegnamento dall’assunzione in ruolo.

    2. L’insegnante
      di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo
      indeterminato al quale sia stata revocata l’idoneit ha
      titolo a fruire della mobilit professionale nel comparto
      del personale della scuola.

    3. I
      posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell’idoneit
      non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni
      organiche di cui all’articolo 2 e sono coperti mediante
      stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai
      sensi dell’articolo 3, comma 7.


    Art.5


    (Norme
    transitorie e finali)



    1. Al
      primo concorso per titoli ed esami che sar bandito successivamente
      alla data di entrata in vigore della presente legge sono
      ammessi gli insegnanti di religione cattolica che risultino
      destinatari dell’articolo 53, ultimo comma, della legge
      n.312 del 1980, integrato e modificato dall’articolo 3,
      commi 6 e 7, del D.P.R. n.399 del 1988 e che siano in
      servizio nell’anno scolastico in corso alla data di entrata
      in vigore della presente legge
      . Al predetto concorso
      pu altres partecipare il personale docente che abbia
      prestato effettivo servizio per altro insegnamento nelle
      scuole statali per almeno quattro anni scolastici e che
      sia in servizio nell’anno scolastico in corso alla data
      predetta
      .

    2. Il
      personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei
      requisiti previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3. Limitatamente
      alle procedure riguardanti i posti di insegnamento nella
      scuola dell’infanzia e nella costituenda scuola di base,
      per i candidati al primo concorso di cui al comma 1 si
      prescinde dal requisito del possesso del diploma di laurea.

    3. Il
      programma d’esame del primo concorso di cui al
      comma 1, consistente in una prova scritta ed una prova
      orale
      , sar volto all’accertamento della conoscenza
      della legislazione e dell’ordinamento scolastico, degli
      orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
      di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonch all’accertamento
      della cultura posseduta dal candidato nel campo delle
      scienze sociali, filosofiche e storiche
      .

    4. La
      presente legge si applica anche agli insegnanti di religione
      cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti
      in contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione
      del n.5, lettera c, del Protocollo addizionale di cui
      all’articolo 3, comma 3, della presente legge.


    Art.5.


    (Disposizione
    finanziaria)



    1. All’onere
      derivante dalla presente legge, valutato in lire 507 milioni
      per l’anno 2000, lire 17.930 milioni per l’anno 2002 e
      lire 46.620 milioni a decorrere dall’anno 2003, si provvede
      mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
      ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito
      dell’unit previsionale di base di conto corrente "Fondo
      speciale" dello stato di previsione del Ministero
      del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
      allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
      al Ministero della pubblica istruzione.


     


    Maria
    Grazia Pagano (DS)  Adolfo Manis (R.I.), Roberto Napoli
    (Udeur), Carla Mazzucca Poggiolini (I Democratici) , Gian
    Guido Folloni (Centro Riformatori), Alberto Monticone (PPI),
    , Armin Pinggera (SVP)


     


     

  • elenco_provinciale.htm



    SEGRETERIA NAZIONALE S N A D I R


    ELENCO DEI
    RIFERIMENTI PROVINCIALI

    Segnaliamo i soli dati pubblici, per particolari necessit potrete
    contattare la SEDE di MODICA,
    o le varie sedi SNADIR Provinciali.

    Citt

    Responsabile Indirizzo CAP Localit Tel Fax E-Mail

    AGRIGENTO sede SNADIR

    Magro Giuseppe

    Piazza Primavera, 15

    92100

    AGRIGENTO

    0922/613048- 0347/2576372

    0922/613048

    snadirag@iol.it

    AVELLINO

    Panza
    Antonio

    Via Roma, 130

    83036

    MIRABELLA
    ECLANO (AV)

    0347/9469684

       
    BARI D’Ambrosio
    Michele
    Via
    Laterza, 95
    70029 SANTERAMO
    (BA)
    03294115222    

    BENEVENTO

    Muto Antonella

    viale degli Astronauti, 3 83038

    MONTEMILETTO (AV)

    0825/968552
    0333/2920688

       
    CAGLIARI Cappai
    Maricilla
    Piazza
    Parigi, 7
    09047 SELARGIUS 0349/2156455    

    CALTANISSETTA

    Petix Giovanni

    Via Benintendi, 70

    93100

    CALTANISSETTA

    0360/987076

       
    CASERTA Albano
    Antonietta
    Via
    G. Falcone
    81025 MARCIANISE
    (CE)
    0823/824860    

    CASTELLAMMARE di STABIA
    sede zonale   SNADIR

    Ernesto Soccavo

    via S. Vincenzo, 15

     

    CASTELLAMMARE di STABIA

    0347/0502445

       
    CATANIA Zuccarello
    Katia
    via
    G. Marconi, 79
    95045 MISTERBIANCO
    (CT)
    0347/3315323    

    ENNA

    D’Oro Claudio

    via Belviso, 17/C

    94014

    NICOSIA

    0338/8775955

       
    FOGGIA
    sede
    SNADIR
    Fiore
    Matteo
    via
    Alberona, 6
    71016 SAN
    SEVERO (FG)
    0882/333201 0882/333201  
    LIVORNO Crosio
    Pierangelo
    Via
    F. Pardi, 19
    56100 PISA 0349/4660799    
    MILANO
    sede
    SNADIR
    Bors
    Alberto
    via
    A. Antonelli, 4 
    20100 MILANO 02/56816546 02/56807469  
    NAPOLI
    sede
    SNADIR
    Cacciapuoti
    Francesco
    via
    Cesare Rossarol, 174
    80139 NAPOLI 081/440733
    0347/5945336
    081/440733  
    NUORO Boi
    Sergio
    Via
    Vitt. Eman. III, 3
    08040 ULASSAI
    (NU)
    0333/4502036    
    PALERMO
    sede SNADIR
    Pace
    Giuseppe
    Vicolo
    Paolo Martello, 8
    90100 PALERMO 0328/8161793    
    PISA Fornai
    Sandra
    Via
    delle Sorgenti
    56010 ASCIANO
    PISANO (PI)
    0349/4201521    
    RAGUSA
    sede
    SNADIR
    Scivoletto
    Marisa
    via
    Trapani Rocciola, 161/A
    97015 MODICA
    (RG)
    0932/762374 0932/762374 snadir@snadir.it
    SALERNO Siniscalchi
    Nunzia
    Via
    C. Pisacane, 73
    84082 BRACIGLIANO
    (SA)
    0338/8807933    
    TRAPANI Di
    Giuseppe Vito
    c/o
    MCL – via Bonsignore
    91022 CASTELVETRANO
    (TP)
    0368/3089417    



  • emendamenti_Anir.htm

    Emendamenti proposti dall’ANIR


     


    Art. 2 – comma 1, sostituire le parole "60 per cento" con
    "75 per cento" ovunque ricorrano.


     Art. 4, sostituire il comma 2 con il seguente: "l’insegnante
    di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato
    al quale sia stata revocata l’idoneit pu essere utilizzato
    in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale
    e professionale".


     Art. 5 – comma 2, cancellare il primo periodo ed il secondo fino
    alle parole "costituenda scuola di base".


    Art. 5 – sostituire il comma 2 con: "Limitatamente al primo
    concorso di cui al Comma 1, si prescinde dal requisito del
    possesso del diploma di laurea".


    Art. 5 – aggiungere al comma 2: “Relativamente alle procedure riguardanti
    i posti di insegnamento nella scuola superiore, per i candidati
    al primo concorso di cui al comma 1 si richiedono o i requisiti
    previsti dall’articolo 3 comma 2 e 3 o, in mancanza del
    diploma di laurea valido per l’ammissione ai concorsi a
    posti di insegnamento, complessivamente dieci anni di effettivo
    servizio”.


     Art. 5 – al comma 3: Alle prove d’esame si accede
    previa frequenza ad un corso riservato di durata complessiva
    non superiore a 50 ore. Al punteggio conseguito nella prova
    scritta e orale viene aggiunto un punteggio a riconoscimento
    della anzianit e della professionalit”.

  • emendamenti_irrinunciabili_9_2_2001.htm

    Emendamenti
    irrinunciabili


    1. Art.5 -al
    comma 1 sostituire il periodo “Al primo concorso per
    titoli ed esami che sar bandito successivamente alla data
    di entrata in vigore della presente legge sono ammessi gli
    insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio
    nell’insegnamento della religione cattolica per almeno quattro
    anni e per un orario settimanale non inferiore a 12 ore
    esplicato anche in ordini e gradi scolastici diversi e che
    siano in servizio nell’anno scolastico in corso alla data
    di entrata in vigore della presente legge. Al predetto concorso
    pu altres partecipare il personale docente che abbia prestato
    effettivo servizio per altro insegnamento nelle scuole statali
    per almeno quattro anni scolastici e che sia in servizio
    nell’anno scolastico in corso alla data predetta.
    “con
    il seguente “In sede di prima applicazione gli insegnanti
    di religione cattolica che abbiano prestato servizio nell’insegnamento
    della religione cattolica per almeno quattro anni esplicato
    anche in ordini e gradi scolastici diversi e che siano in
    servizio nell’anno scolastico in corso alla data di entrata
    in vigore della presente legge, saranno ammessi a partecipare
    ad un corso abilitante riservato di 110 ore con esame finale.
    Gli anni di servizio, richiesti dal presente comma sono
    computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo
    in ciascun anno.


    2. Art.5 -comma 2 sostituire il periodo “Il personale
    di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti
    previsti dal ‘articolo 3, commi 2 e 3. Limitatamente alle
    procedure riguardanti i posti di insegnamento nella scuola
    dell’infanzia e nella costituenda scuola di base,per i candidati
    al primo concorso di cui al comma 1 si prescinde dal requisito
    del possesso del diploma di laurea
    ” con il seguente
    Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso
    dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3. Per
    i candidati di cui al comma 1 del presente articolo si prescinde
    dal requisito del possesso del diploma di laurea
    “.

    3. Art.5 -comma 3 sostituire il periodo “Il programma
    di esame del primo concorso di cui al comma 1, consistente
    in una prova scritta ed una prova orale, sar volto all’accertamento
    della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastico,
    degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
    di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonch all’accertamento
    della cultura posseduta dal candidato nel campo delle scienze
    sociali filosofiche e storiche
    “con il seguente “Il
    programma di esame del corso abilitante di cui al comma
    1 sar volto all’accertamento della conoscenza della legislazione
    e dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici
    e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si afferisce
    il corso, nonch all’accertamento della cultura posseduta
    dal candidato nel campo delle scienze sociali filosofiche
    e storiche. Nel punteggio della graduatoria finale interverr
    il riconoscimento del servizio prestato in qualit di incaricato
    di religione cattolica
    “.

    4. Art.5 -aggiungere il seguente comma 3 bis:”Gli insegnanti
    di religione cattolica, che avranno superato il corso abilitante
    di cui al comma 1, sono collocati in apposite graduatorie
    provinciali, da compilare sulla base dei titoli culturali
    e dei titoli di servizio, e saranno immessi in ruolo in
    relazione al 70 per cento dei posti disponibili ogni anno.


    5. Art.5 – aggiungere il seguente comma 3 ter: “I docenti
    di cui al precedente comma 3 bis avranno anche la precedenza
    nell’assegnazione dei posti di cui all’art.3, comma 7 della
    presente legge.