Categoria: Sezione Fittizia

  • StatoGiuridico/16_01_2001_XI_Commissione_lavoro.asp

    CAMERA
    DEI DEPUTATI – XIII LEGISLATURA

    Resoconto della XI Commissione permanente

    (Lavoro pubblico e privato)

    XI
    Commissione – Resoconto di marted 16 gennaio 2001


     Omissis


     
    SEDE REFERENTE


    Marted
    16 gennaio 2001. – Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI,
    indi del Vicepresidente Alfredo STRAMBI. – Interviene il
    sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Giuseppe
    Gambale.


    La
    seduta comincia alle 13.


    Insegnanti
    di religione cattolica.

    C. 7238, approvato dal Senato, C. 666, Sbarbati, C. 1008,
    Napoli, C. 1119 Landolfi, C. 1382 Teresio Delfino, C. 1463
    Guidi, 1468 Napoli, C. 3597, Caruso, C. 3929 Lumia, C. 6917
    Saonara.

    (Seguito dell’esame e rinvio).


    La
    Commissione prosegue l’esame rinviato il 9 gennaio 2001.


    Valentina
    APREA (FI) premette che sarebbe stato opportuno un maggiore
    coinvolgimento della Commissione cultura nella problematica
    in esame, con l’assegnazione del provvedimento in sede referente
    a Commissioni riunite. In ogni caso, assicura, almeno a
    nome del suo gruppo, un impegno notevole da parte dei componenti
    della VII Commissione.

    In considerazione della specificit della posizione e del
    ruolo degli insegnanti di religione cattolica, non comprende
    la necessit del possesso del diploma di laurea valido per
    l’ammissione ai concorsi per l’insegnamento, in aggiunta
    ad almeno uno dei titoli stabiliti con l’intesa tra il Ministro
    della pubblica istruzione e la Conferenza episcopale italiana.

    Difatti, l’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
    n. 751 del 1985, che ha dato attuazione a tale intesa, elenca
    una serie di titoli che gi assicurano una adeguata qualificazione
    professionale degli insegnanti.

    Si sofferma ad illustrare le ragioni che giustificano il
    mantenimento della necessit di ottenere il riconoscimento
    dell’idoneit all’insegnamento religioso da parte dell’autorit
    ecclesiastica. La peculiarit dell’insegnamento della religione
    cattolica, per cui non sufficiente il possesso di una
    certa cultura religiosa, ma necessario un percorso di
    fede riconosciuto dall’autorit ecclesiastica, giustifica
    il mantenimento dell’idoneit.

    Il testo approvato dal Senato non considera in maniera adeguata
    l’esperienza maturata in precedenza dagli insegnanti di
    religione, sia per quanto riguarda la fase transitoria sia
    per quanto riguarda la normativa a regime.

    Pi in particolare, soffermandosi sull’articolo 2, ritiene
    insufficiente la misura del 60 per cento dei posti corrispondenti
    alle classi funzionanti del territorio di ciascuna diocesi,
    specie se si considera che fino ad oggi circa il 95 per
    cento degli alunni si sono avvalsi dell’insegnamento della
    religione cattolica. Tale percentuale sembrerebbe essere
    stata fissata in considerazione di esigenze meramente finanziarie.
    Ravvisa il rischio di estromettere dall’inserimento nei
    ruoli proprio coloro che hanno maturato una notevole esperienza
    nell’insegnamento della religione cattolica.

    In relazione all’articolo 3, ritiene inaccettabile e irragionevole
    pretendere il possesso, oltre che di uno dei titoli comprovanti
    una specifica cultura religiosa, anche del diploma di laurea
    valido per i concorsi per l’insegnamento. Ammette che l’eliminazione
    del requisito del diploma di laurea potrebbe determinare
    problemi per quanto riguarda la mobilit professionale in
    caso di revoca dell’idoneit da parte dell’autorit ecclesiastica.
    Tuttavia, ad un pi approfondito esame, ritiene che la mobilit
    potrebbe avvenire tramite il trasferimento ad altri comparti
    di contrattazione.

    Ritiene inoltre che al comma 4 dell’articolo 3 vengano inopportunamente
    richiamate le disposizioni del testo unico sull’istruzione,
    per quanto riguarda le prove di esame, escludendo peraltro
    espressamente l’accertamento della preparazione sui contenuti
    specifici dell’insegnamento della religione cattolica, che
    dovrebbe costituire invece il requisito principale richiesto
    al candidato.

    Ravvisa il rischio che la mobilit possa essere utilizzata
    strumentalmente da parte del personale precario della scuola
    per confluire nelle cattedre relative ad altri insegnamenti.
    In tal modo, il provvedimento offrirebbe una scorciatoia
    per l’accesso ai ruoli dei docenti dell’attuale personale
    precario. Una ulteriore conferma della scarsa tutela offerta
    agli attuali insegnanti di religione si rinviene nell’ultimo
    periodo del comma 1 dell’articolo 5, che permette la partecipazione
    al primo concorso da bandirsi dopo l’entrata in vigore della
    legge anche a coloro che abbiano prestato servizio nelle
    scuole statali per un insegnamento differente dalla religione
    cattolica.

    In conclusione, ritiene che andrebbero necessariamente apportate
    al testo alcune modifiche. In particolare all’articolo 3,
    bisognerebbe prevedere una equipollenza delle lauree rilasciate
    dalle istituzioni pontificie ai fini della partecipazione
    ai concorsi. Invece, per quanto riguarda il regime transitorio,
    andrebbe eliminato il requisito del possesso del diploma
    di laurea, estendendo a tutti ci che l’attuale comma 2
    prevede esclusivamente per il personale della scuola dell’infanzia
    e della scuola di base.


    Alfredo
    STRAMBI, presidente, in considerazione dell’urgenza
    e della necessit di svolgere il comitato dei nove sul C.5651-A
    in materia di lavori atipici, propone di rinviare il seguito
    dell’esame ad altra seduta.


    La
    Commissione concorda.


    La
    seduta termina alle 13.35.


     

  • StatoGiuridico/Calen_Lavori_XI_Commi_Gen_Febr.asp

    CAMERA
    DEI DEPUTATI – XIII LEGISLATURA

    Resoconto della XI Commissione permanente

    (Lavoro pubblico e privato)

    XI
    Commissione – Resoconto di marted 16 gennaio 2001


     COMUNICAZIONI
    DEL PRESIDENTE


    Marted
    16 gennaio 2001. – Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI.


    La
    seduta comincia alle 11.30.


    Sulla
    programmazione dei lavori della Commissione.


    Renzo
    INNOCENTI, presidente, comunica che l’Ufficio di
    presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella
    riunione dell’11 gennaio scorso, ha approvato


    il
    seguente programma dei lavori della Commissione per i mesi
    di gennaio e febbraio 2001 e il calendario trisettimanale
    per il periodo 16 gennaio-1o febbraio 2001.


     PROGRAMMA
    DEI LAVORI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2001


    Gennaio


    Sede
    referente:


    Seguito
    esame:


    Insegnanti di religione cattolica (seguito esame C. 7238,
    approvato dal Senato, C. 666, Sbarbati, C. 1008, Napoli,
    C. 1119 Landolfi, C. 1382 Teresio Delfino, C. 1463 Guidi,
    1468 Napoli, C. 3597, Caruso, C. 3929 Lumia, C. 6917 Saonara
    – Rel. Stelluti).



    Omissis


     


    Febbraio


    Sede
    referente:


    Seguito
    esame:


    Insegnanti di religione cattolica (seguito esame C. 7238,
    approvato dal Senato, C. 666, Sbarbati, C. 1008, Napoli,
    C. 1119 Landolfi, C. 1382 Teresio Delfino, C. 1463 Guidi,
    1468 Napoli, C. 3597, Caruso, C. 3929 Lumia, C. 6917 Saonara
    – Rel. Stelluti);



    Omissis


     


    CALENDARIO
    TRISETTIMANALE PER IL PERIODO 16 GENNAIO-1o FEBBRAIO
    2001


    Marted
    16 gennaio 2001.


    Comunicazioni
    del Presidente sulla programmazione dei lavori.


    Omissis


    Sede
    referente:


    Insegnanti di religione cattolica (seguito esame C. 7238,
    approvato dal Senato, C. 666, Sbarbati, C. 1008, Napoli,
    C. 1119 Landolfi, C. 1382 Teresio Delfino, C. 1463 Guidi,
    1468 Napoli, C. 3597, Caruso, C. 3929 Lumia, C. 6917 Saonara
    – Rel. Stelluti)


     


    Omissis


     


    Marted
    23 gennaio 2001


    Interrogazioni
    a risposta immediata su argomenti di competenza del Ministero
    del lavoro e della previdenza sociale.


    Sede
    referente:


    Insegnanti di religione cattolica (seguito esame C. 7238,
    approvato dal Senato, C. 666, Sbarbati, C. 1008, Napoli,
    C. 1119 Landolfi, C. 1382 Teresio Delfino, C. 1463 Guidi,
    1468 Napoli, C. 3597, Caruso, C. 3929 Lumia, C. 6917 Saonara
    – Rel. Stelluti)

     


    Mercoled
    24 gennaio 2001


    Sede
    referente:


    Insegnanti di religione cattolica (seguito esame C. 7238,
    approvato dal Senato, C. 666, Sbarbati, C. 1008, Napoli,
    C. 1119 Landolfi, C. 1382 Teresio Delfino, C. 1463 Guidi,
    1468 Napoli, C. 3597, Caruso, C. 3929 Lumia, C. 6917 Saonara
    – Rel. Stelluti).



    Omissis


     


    Gioved
    25 gennaio 2001.


    Sede
    referente:




    Omissis




    Insegnanti di religione cattolica (seguito esame C. 7238,
    approvato dal Senato, C. 666, Sbarbati, C. 1008, Napoli,
    C. 1119 Landolfi, C. 1382 Teresio Delfino, C. 1463 Guidi,
    1468 Napoli, C. 3597, Caruso, C. 3929 Lumia, C. 6917 Saonara
    – Rel. Stelluti)


     


    Marted
    30 gennaio 2001.


    Interrogazioni.


    Sede
    referente:




    Omissis


     

    Insegnanti di religione cattolica (seguito esame C. 7238,
    approvato dal Senato, C. 666, Sbarbati, C. 1008, Napoli,
    C. 1119 Landolfi, C. 1382 Teresio Delfino, C. 1463 Guidi,
    1468 Napoli, C. 3597, Caruso, C. 3929 Lumia, C. 6917 Saonara
    – Rel. Stelluti).


     


     


    La
    seduta termina alle 11.35.


     

  • StatoGiuridico/Lapo_Pistelli.asp

     Modica,
    12 gennaio 2001


    All’On.le
    Lapo PISTELLI


    Camera dei Deputati


    ROMA


     


    e p.c. all’On.le Renzo INNOCENTI


     Presidente
    della XI Commissione Lavoro


    Camera dei Deputati


    ROMA


     


    Agli Onorevoli Componenti


    la XI Commissione Lavoro


    Camera dei Deputati


    ROMA


     


     Prot.048


      


    In
    merito al Suo intervento[1]
    durante la seduta del 9 gennaio u.s. della XI Commissione
    lavoro:


    1.     
    Siamo lieti di poter constatare l’orientamento favorevole
    della maggioranza di dare un giusto ed equilibrato stato
    giuridico ai 24.000 docenti di religione. Le sue osservazioni
    sulla norma dell’art.5 “oltre al danno . si aggiunge la
    beffa .” sono riflessioni che ci trovano molto d’accordo,
    avendole questo sindacato esposte sin dal 19 luglio 2000
    e in pi riprese sul nostro Notiziario (Professione
    i.r. 5/2000 e 6/2000
    ). 
     


    2.     
    La definizione di una legge non corre sui binari
    della scadenza legislativa, ma dell’opportunit di dare
    un’equa e adeguata risposta ai bisogni del paese e della
    categoria professionale dei quali la legge tende a riconoscere
    diritti e a rispondere a bisogni imprescindibili.


    3.     
    Gli idr (= insegnanti di religione) 
    aspettano da decenni uno stato giuridico ed ora “il
    Parlamento pu in 10 settimane” (il tempo della scadenza
    naturale della legislatura) approvare un ddl che riconosca
    i diritti professionali degli idr (cfr la
    petizione popolare presentata dallo Snadir
    a proposito
    dell’art. 5 del ddl del Senato annunziata in Aula il 1
    dicembre 2000 ed assegnata alla Commissione Lavoro della
    Camera con il n.1731; inspiegabilmente non stata ancora
    allegata ai disegni di legge sullo stato giuridico all’esame
    della predetta Commissione).


    4.     
    Per ci pi democratico prendere in considerazione
    gli emendamenti (si
    veda allegato
    ) che propone lo Snadir, in qualit di
    sindacato di categoria. Emendamenti chiari, puntuali, trasparenti,
    che intendono esprimere la volont di una categoria professionale.


    5.     
    E’ facolt e diritto di ogni professionista esprimersi
    istituzionalmente in una categoria professionale e magari
    in un sindacato che tuteli i suoi diritti e organizzi proprie
    strategie di appello, di vigilanza, di istanze e di iniziative
    legittime e democratiche perch il Parlamento non decida
    separatamente, ma autonomamente e indipendentemente, dai
    soggetti sui quali sta legiferando, sempre in funzione del
    diritti di tale categoria e in piena conformit costituzionale.


    6.     
    Organizzare, esprimere e manifestare ai nostri eletti
    parlamentari il riconoscimento dei nostri diritti non equivale
    ad “influenzare l’attivit parlamentare”, perch “in realt”
    intendono offrire un contributo alla “maggioranza e alla
    Commissione” “chiamate a trovare una soluzione equa ad un
    problema irrisolto ormai da anni.”.


    7.     
    E la richiesta dei 24000 idr non una richiesta
    che privilegia una minoranza di potere richiedendo favori
    privati e/o lesivi di interessi comuni, come si addice ad
    una lobby. Gli idr richiedono soltanto l’applicazione di
    un diritto costituzionale da riconoscere a tutti i lavoratori.


    8.     
    Perch noi rappresentiamo noi stessi. Cos come ogni
    idr si fa rappresentare dal sindacato che lo tutela e gli
    garantisce il riconoscimento non di privilegi ma di diritti
    giuridici che scaturiscono dalla natura della sua professione
    e dal ruolo sociale e culturale che svolge a favore del
    paese.


    9.     
     La nostra
    richiesta non quindi finalizzata ad ‘elemosinare’ o ‘pretendere’
    privilegi, ma a


         
    chiedere
    alla Commissione di valutare i nostri emendamenti leggendoli
    alla luce delle motivazioni che li sottendono


         
    definire
    da parte della Commissione una proposta di legge da portare
    alla discussione del Parlamento nella quale agli idr siano
    riconosciuti i loro diritti professionali


         
    “sgombrare
    preliminarmente il campo dal sospetto che i 24 mila docenti
    di religione costituiscano una lobby
    capace di influenzare l’attivit parlamentare”.


    Come vede la
    nostra non soltanto una vaga richiesta di migliorare il
    testo introducendo modifiche rispettose della dignit dei
    docenti di religione, lavoratori della scuola, ma la proposta
    di offrire un contributo concreto, sindacale, democratico
    alla definizione equa di una legge in piena autonomia del
    Parlamento e in piena autonomia del nostro Sindacato.


    Questa
    comunicazione che Lei gentilmente sta esaminando non quindi
    una richiesta privata o una privata intesa, perch, come
    ogni intervento e iniziativa dello Snadir, cos come ogni
    riunione istituzionale, portato a conoscenza degli iscritti
    ed ai visitatori del nostro sito (fino ad oggi frequentato
    da  53.234 e
    continuamente aggiornato).


    La
    ringraziamo e speriamo di poterLa conoscere. Convinti e
    consapevoli che un incontro vale pi di mille supposizioni
    come un chiarimento vale pi di un pregiudizio.


    Con
    stima


    Il
    Segretario Nazionale


    Prof.
    Orazio Ruscica





     



    [1]
    Dal verbale della seduta del 9 gennaio
    2001: “Lapo PISTELLI (PD-U) si richiama innanzitutto
    agli interventi dei deputati Loddo e Duilio. Le modalit
    di esame del provvedimento debbono innanzitutto tener
    conto della necessit di giungere in circa 10 settimane
    alla approvazione definitiva della legge. Il testo completa
    una serie di interventi di riforma che il centro-sinistra
    ha posto in essere nel settore scolastico. Per un esame
    obiettivo dei progetti di legge occorre preliminarmente
    sgombrare il campo dal sospetto che i 24 mila docenti
    di religione costituiscano una lobby
    capace di influenzare l’attivit parlamentare. In realt,
    la maggioranza e la Commissione sono invece chiamate
    a trovare una soluzione equa ad un problema irrisolto
    ormai da anni. Il provvedimento contiene notevoli innovazioni
    rispetto alla normativa vigente, tanto vero che l’attenzione
    pubblica si incentrata sull’articolo 5, contrariamente
    alla normativa transitoria. I punti da riconsiderare
    riguardano in primo luogo la dotazione organica del
    personale docente di religione, portato dall’Assemblea
    del Senato al 60 per cento rispetto all’originario 70
    per cento dei posti disponibili in ciascuna diocesi.
    In secondo luogo, va rivista la disciplina che prevede
    un diploma universitario per l’accesso ai concorsi per
    l’insegnamento religioso. Infine, vanno riconsiderate
    le modalit di accesso al primo concorso, dove con una
    sola norma si prodotto un danno, non prendendo in
    considerazione la posizione dei lavoratori gi in servizio,
    a cui si aggiunge una beffa, consentendo la partecipazione
    al concorso per l’insegnamento della religione anche
    a docenti di altre materie. In conclusione, ritiene
    che sia necessario completare con questo provvedimento
    un processo di innovazione della disciplina del settore
    scolastico, smentendo l’assunto, spesso ripetuto dai
    rappresentanti del Polo, secondo il quale ormai questo
    Parlamento non potrebbe pi procedere alla approvazione
    di nessuna legge, in attesa delle elezioni.


     



  • StatoGiuridico/9_01_2001_XI_Commissione_lavoro.asp

    CAMERA
    DEI DEPUTATI – XIII LEGISLATURA

    Resoconto della XI Commissione permanente

    (Lavoro pubblico e privato)


    SEDE
    CONSULTIVA


    Marted
    9 gennaio 2001. – Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI.


    La seduta
    comincia alle 12.45.


    (omissis)


    Insegnanti
    di religione cattolica.

    C. 7238, approvato dal Senato, C. 666, Sbarbati, C. 1008,
    Napoli, C. 1119 Landolfi, C. 1382 Teresio Delfino, C. 1463
    Guidi, 1468 Napoli, C. 3597, Caruso, C. 3929 Lumia, C. 6917
    Saonara.

    (Seguito dell’esame e rinvio).


    La Commissione
    prosegue l’esame rinviato il 14 dicembre 2000.


    Alfredo STRAMBI
    (comunista) premette di essere favorevole alla questione
    affrontata dal provvedimento, in particolare l’eliminazione
    del precariato per gli insegnanti di religione cattolica.
    Tuttavia, ritiene che il testo approvato dal Senato non
    sia condivisibile per quanto riguarda le scelte di merito
    adottate.

    un controsenso istituire il ruolo provinciale degli insegnanti
    di religione cattolica e quindi prevederne l’assunzione
    a tempo indeterminato e, contestualmente, conservare la
    necessit del riconoscimento dell’idoneit all’insegnamento
    religioso da parte dell’autorit ecclesiastica, cui di fatto
    vengono affidate le chiavi per l’ammissione ai concorsi
    per l’accesso al ruolo e per il trasferimento obbligatorio
    ad altri insegnamenti. In pratica, un’autorit non statale
    potrebbe interferire sostanzialmente in decisioni attinenti
    all’organizzazione della pubblica istruzione. Inoltre, ravvisa
    una violazione dell’articolo 3 della Costituzione per irragionevole
    disparit di trattamento rispetto agli altri docenti.

    Al contrario, bisognerebbe uniformare effettivamente le
    modalit di reclutamento e lo status degli insegnanti
    di religione cattolica a quello degli altri docenti.

    Esprime quindi un giudizio contrario all’approvazione del
    provvedimento.


    Angela NAPOLI
    (AN) osserva che il gruppo di alleanza nazionale stato
    sempre sensibile al problema dell’eliminazione dello stato
    di precariato degli insegnanti di religione cattolica.

    Tuttavia, esprime notevoli perplessit sul testo approvato
    dal Senato, ritenendolo ambiguo, discriminante e iniquo.
    Inopinatamente, il testo uscito dalla Commissione istruzione
    pubblica del Senato stato stravolto dall’approvazione
    di un maxi-emendamento presentato in Assemblea da esponenti
    della maggioranza.

    Ricorda, infatti, che al Senato il testo approvato non ha
    riscosso diffusi consensi, essendosi astenuti i gruppi della
    Casa delle libert e avendo espresso voto contrario Rifondazione
    comunista.

    Lo scarso pregio del testo dimostrato dalla presentazione
    da parte dello SNADIR di una richiesta, supportata da circa
    500 mila firme, di modifica del provvedimento, volta ad
    innalzare la percentuale del 60 per cento dei posti di cui
    all’articolo 2, all’eliminazione della necessit del doppio
    titolo abilitante di cui all’articolo 3 e, per quanto riguarda
    la normativa transitoria di cui all’articolo 5, all’eliminazione
    del requisito delle 12 ore per accedere al concorso riservato
    per titolo ed esami da bandirsi dopo l’entrata in vigore
    della legge.

    Anche autorevoli esponenti dell’episcopato toscano hanno
    espresso sostanziali perplessit sul testo del Senato. Difatti,
    esso potrebbe condurre ad un’ulteriore marginalizzazione
    dell’insegnamento di religione cattolica.

    Il provvedimento irragionevolmente pretermette il servizio
    pregresso degli insegnanti di religione, trascurando di
    valorizzare l’esperienza da essi maturata, se non per quanto
    riguarda la normativa transitoria.

    Preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del
    gruppo di alleanza nazionale non connotati da intenti ostruzionistici,
    bens dalla finalit di affrontare finalmente in maniera
    esaustiva e risolutiva la problematica dello stato giuridico
    e del reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.


    Antonio LODDO
    (D-U) ricorda che un inquadramento stabile degli insegnanti
    di religione richiesto dalla giurisprudenza costituzionale.
    Se si partisse da questa base obiettiva, verrebbe sdrammatizzata
    la tensione che anima il dibattito relativo ai progetti
    di legge in esame. Partendo infatti dalla disciplina vigente,
    ricorda che la normativa concordataria affida la titolarit
    del rilascio del titolo attestante l’idoneit all’insegnamento
    della religione all’ordinario diocesano. peraltro vero
    che la disciplina concordataria non disciplina la revoca
    di tale idoneit. Peraltro, anche in questo caso ritiene
    opportuno attenersi ad una valutazione realistica del fenomeno,
    che ha una incidenza statistica praticamente irrilevante.
    Si sono infatti verificati solo pochissimi casi di revoca
    dell’idoneit negli ultimi quindici anni. La carenza dell’idoneit
    all’insegnamento religioso, oltretutto, va logicamente ricondotta
    alla carenza del titolo di studio richiesto per l’insegnamento
    delle altre materie. In altri termini, si tratta di un vero
    e proprio requisito professionale, che deve persistere per
    tutta la durata dell’attivit docente.

    Per quanto riguarda alcuni aspetti specifici del testo approvato
    dal Senato, ritiene iniqua la previsione di un diploma di
    laurea valido per la missione ai concorsi a posti di insegnamento.
    Questa previsione contraddice le esigenze che sottostanno
    alla approvazione di una nuova legge, che interviene su
    un settore in cui gi prestano servizio migliaia di lavoratori,
    in base ai titoli professionali fin qui richiesti. A ci
    si deve aggiungere che solo il 20 per cento degli insegnanti
    attualmente in servizio sono in possesso di un diploma di
    laurea. Inoltre, ricorda che per diverse categorie di insegnanti
    non richiesto il possesso della laurea, come ad esempio
    per gli insegnanti di educazione tecnica, artistica e musicale.

    Un altro punto da rimeditare il concorso pubblico previsto
    dall’articolo 3. Rispetto alle esigenze cui intende fornire
    risposte il provvedimento, appare pi opportuno un concorso
    riservato.

    Anche la disciplina transitoria prevista dall’articolo 5
    sembra iniqua, sia laddove consente l’accesso al primo concorso
    solo ad insegnanti con almeno quattro anni di insegnamento
    con orario non inferiore a dodici ore settimanali, sia quando
    consente la partecipazione al concorso anche degli insegnanti
    di altre materie.

    Infine, ritiene non condivisibile la norma che stabilisce
    la dotazione organica degli insegnanti di religione, che
    non possono essere superiori al 60 per cento dei posti corrispondenti
    alle classi funzionanti in ciascuna diocesi. Ricorda, infatti,
    che il testo approvato dalla Commissione istruzione del
    Senato prevedeva una soglia del 70 per cento, successivamente
    modificata dall’Assemblea.

    In conclusione, sottolinea la centralit della modifica
    del testo nella parte in cui richiede un titolo di studio
    ulteriore rispetto a quelli di natura religiosa, ossia il
    diploma di laurea valido per l’ammissione al concorso per
    l’insegnamento.


    Ercolino DUILIO
    (PD-U) sottolinea in primo luogo la rilevanza del provvedimento,
    che interviene in una materia molto delicata. Ci ha provocato
    delle reazioni esagerate, come quando si fatto riferimento
    ad un presunto assalto del confessionalismo cattolico nel
    settore scolastico. In realt, gi il Concordato riconosce
    la natura formativa dell’insegnamento religioso.

    In relazione all’intervento del deputato Strambi, sottolinea
    che se i docenti di religione fossero nominati dallo Stato,
    si correrebbe addirittura il rischio della formazione di
    una vera e propria religione di Stato.

    Le paure che accompagnano l’esame del progetto di legge
    non tengono conto del fatto che ormai da anni migliaia di
    persone hanno insegnato all’interno della scuola pubblica.
    Queste migliaia di insegnanti stanno operando in una situazione
    di sostanziale precariato e si dovrebbe pertanto primariamente
    procedere ad una stabilizzazione del rapporto di lavoro.
    Il testo approvato dal Senato viene solo parzialmente incontro
    a questa esigenza, mentre in passato in casi analoghi si
    fatto ricorso a selezioni che prevedevano prove di bassa
    difficolt, sanando le situazioni in essere.

    Ritiene che sia condivisibile, a regime, la necessit del
    possesso della laurea da parte degli insegnanti di religione,
    anche se bisognerebbe ricorrere a misure graduali, in modo
    da tener presente la situazione dei docenti gi in servizio.

    Un altro punto controverso costituito dalla nomina da
    parte dell’ordinario diocesano. In realt, il vero problema
    costituito dalla revoca dell’idoneit all’insegnamento,
    ma in questo caso il testo gi prevede che il lavoratore
    manterrebbe un incarico di docenza seppure in una altra
    materia, nell’ambito delle procedure di mobilit del personale
    scolastico.

    quindi importante lo spirito con cui viene affrontato
    l’esame di questi progetti di legge, che deve essere ispirato
    ad un criterio di sana laicit e dovrebbe tener conto che
    in caso di esito positivo dell’iter legislativo si
    sarebbe risolto un problema di dimensioni storiche.


    Lapo PISTELLI
    (PD-U) si richiama innanzitutto agli interventi dei deputati
    Loddo e Duilio. Le modalit di esame del provvedimento debbono
    innanzitutto tener conto della necessit di giungere in
    circa 10 settimane alla approvazione definitiva della legge.
    Il testo completa una serie di interventi di riforma che
    il centro-sinistra ha posto in essere nel settore scolastico.
    Per un esame obiettivo dei progetti di legge occorre preliminarmente
    sgombrare il campo dal sospetto che i 24 mila docenti di
    religione costituiscano una lobby capace di influenzare
    l’attivit parlamentare. In realt, la maggioranza e la
    Commissione sono invece chiamate a trovare una soluzione
    equa ad un problema irrisolto ormai da anni.

    Il provvedimento contiene notevoli innovazioni rispetto
    alla normativa vigente, tanto vero che l’attenzione pubblica
    si incentrata sull’articolo 5, contrariamente alla normativa
    transitoria.

    I punti da riconsiderare riguardano in primo luogo la dotazione
    organica del personale docente di religione, portato dall’Assemblea
    del Senato al 60 per cento rispetto all’originario 70 per
    cento dei posti disponibili in ciascuna diocesi. In secondo
    luogo, va rivista la disciplina che prevede un diploma universitario
    per l’accesso ai concorsi per l’insegnamento religioso.
    Infine, vanno riconsiderate le modalit di accesso al primo
    concorso, dove con una sola norma si prodotto un danno,
    non prendendo in considerazione la posizione dei lavoratori
    gi in servizio, a cui si aggiunge una beffa, consentendo
    la partecipazione al concorso per l’insegnamento della religione
    anche a docenti di altre materie.

    In conclusione, ritiene che sia necessario completare con
    questo provvedimento un processo di innovazione della disciplina
    del settore scolastico, smentendo l’assunto, spesso ripetuto
    dai rappresentanti del Polo, secondo il quale ormai questo
    Parlamento non potrebbe pi procedere alla approvazione
    di nessuna legge, in attesa delle elezioni.


    Renzo INNOCENTI,
    presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra
    seduta.


    La seduta
    termina alle 14.


     

  • StatoGiuridico/14_12_2000_XI_Commissione_lavoro.asp

    CAMERA
    DEI DEPUTATI – XIII LEGISLATURA

    Resoconto della XI Commissione permanente

    (Lavoro pubblico e privato)



    XI Commissione
    – Resoconto di gioved 14 dicembre 2000





    UFFICIO
    DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI


    L’Ufficio di
    presidenza si riunito dalle 14 alle 14.15.



    SEDE REFERENTE


    Gioved
    14 dicembre 2000. – Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI.
    – Intervengono i sottosegretari di Stato per la funzione
    pubblica Raffaele Cananzi e per la pubblica istruzione Giuseppe
    Gambale.


    Omissis

    Insegnanti
    di religione cattolica.

    (C. 7238, approvato dal Senato, C. 666, Sbarbati, C. 1008,
    Napoli, C. 1119 Landolfi, C. 1382 Teresio Delfino, C. 1463
    Guidi, 1468 Napoli, C. 3597, Caruso, C. 3929 Lumia, C. 6917
    Saonara).

    (Esame e rinvio).


    La Commissione
    inizia l’esame del provvedimento.

    Carlo STELLUTI
    (DS-U), relatore, osserva che indispensabile, ai
    fini di una migliore comprensione dei provvedimenti in esame,
    ricordare, per sommi capi, il contesto legislativo vigente
    nel quale esso si colloca.

    Va innanzitutto ricordato che la legge n. 121 del 1985,
    di ratifica delle modifiche al Concordato del 1929, garantisce
    che lo Stato assicuri l’insegnamento della religione cattolica
    nella scuola statale riconoscendo il valore formativo della
    cultura religiosa anche come fondamento del patrimonio storico
    degli italiani e nel contempo riconosce il diritto di avvalersi
    o meno dell’insegnamento.

    Il Protocollo addizionale alla legge succitata dispone inoltre
    che nelle scuole pubbliche non universitarie l’insegnamento
    della religione cattolica venga impartito in conformit
    alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libert
    di coscienza degli alunni. Gli insegnanti devono essere
    riconosciuti idonei dall’autorit ecclesiastica e nominati
    d’intesa con l’autorit scolastica.

    Il Ministero della pubblica istruzione e la CEI hanno stipulato
    una intesa, resa esecutiva dal decreto del Presidente della
    Repubblica n.751 del 1985, finalizzata a definire le modalit
    di organizzazione dell’insegnamento e i profili della qualificazione
    degli insegnanti. Per quanto riguarda i titoli richiesti
    per l’insegnamento nella scuola materna ed elementare,
    prevista la frequenza ai corsi di religione cattolica impartiti
    nelle scuole secondarie superiori, mentre per le scuole
    secondarie sono richiesti titoli accademici in teologia,
    diplomi di laurea validi nell’ordinamento italiano unitamente
    a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose
    riconosciuto dalla CEI. Per entrambi gli insegnamenti
    richiesto il possesso dell’idoneit riconosciuta dall’autorit
    ecclesiastica diocesana.

    necessario ricordare che il decreto legislativo n. 297
    del 1994, all’articolo 309, prevede che il capo di istituto,
    d’intesa con l’ordinario diocesano, conferisce agli insegnanti
    di religione cattolica incarichi annuali, che si intendono
    confermati qualora permangano i requisiti richiesti. L’idoneit
    rilasciata dall’autorit ecclesiastica ha effetto permanente
    fino a che non venga revocata a seguito di grave e accertata
    carenza dei requisiti previsti dal codice di diritto canonico.

    L’obiettivo comune delle proposte di legge abbinate riguarda
    il superamento della sostanziale condizione di precariato
    degli insegnanti di religione, attribuendo ad essi lo stato
    giuridico del personale docente di ruolo dello Stato e regolando
    l’accesso alla scuola attraverso una apposita procedura
    concorsuale. Tuttavia, le soluzioni tecniche proposte sono
    fra loro significativamente diverse.

    La proposta n. 1008 prevede l’istituzione di ruoli provinciali
    dei docenti di religione, rinviando a un decreto ministeriale
    la specificazione di titoli, requisiti, prove e criteri
    di formazione delle graduatorie, mentre la proposta n. 1119
    disciplina in modo puntuale e dettagliato le modalit di
    reclutamento e di sistemazione del personale precario.

    Le proposte n. 666 e n. 3929, oltre a stabilire i requisiti
    per il conferimento delle cattedre, prevedono entrambe l’istituzione
    di un ruolo nazionale di ispettori ministeriali per il settore
    disciplinare della religione cattolica.

    La proposta n. 1120 permette il riconoscimento degli anni
    di servizio pregresso ai fini dell’ammissione a concorsi
    per soli titoli.

    La proposta n. 1382 prevede l’istituzione di concorsi e
    ruoli provinciali e stabilisce che l’immissione in ruolo
    avvenga per concorso ordinario per titoli ed esami.

    Le proposte n. 1463 e n. 6917 estendono la normativa relativa
    allo stato giuridico e ai concorsi delle scuole statali
    anche agli insegnanti di religione e regolano la procedura
    di mobilit in caso di revoca dell’idoneit.

    La proposta n. 1468 regola la nomina in ruolo, la procedura
    dei trasferimenti, delle assegnazioni provvisorie, delle
    riammissioni in servizio, delle supplenze e degli orari
    di cattedra.

    La proposta n. 3597 prevede l’immissione in ruolo degli
    insegnanti di religione che hanno maturato almeno 5 anni
    di servizio nell’anno scolastico 1995-96 e prevede l’indizione
    di concorsi triennali per l’accesso ai ruoli ordinari.

    Si sofferma quindi sulla proposta approvata dal Senato.

    L’articolo 1 estende agli insegnanti di religione cattolica
    le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico
    previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
    in materia di istruzione e dalla contrattazione collettiva
    per gli insegnanti di ruolo.

    L’articolo 2 definisce le dotazioni organiche dei posti
    per l’insegnamento della religione cattolica.

    L’articolo 3 detta le norme relative al reclutamento del
    personale docente in questione. Per l’accesso ai ruoli si
    applicano le disposizioni generali contenute nel testo unico,
    per quanto compatibili con la presente legge.

    In particolare il comma 3 conferma che ciascun candidato
    dovr essere in possesso del riconoscimento dell’idoneit
    all’insegnamento della religione cattolica rilasciato dall’autorit
    ecclesiastica diocesiana competente per territorio, come
    previsto dal Protocollo che correda l’Accordo tra lo Stato
    Italiano e la Santa Sede di revisione del concordato.

    Ai sensi del comma 5, l’assunzione dell’insegnante di religione
    avviene con contratto di lavoro a tempo indeterminato da
    parte del dirigente dell’ufficio scolastico periferico,
    d’intesa con l’ordinario diocesano competente per territorio.
    Per tutti i posti non coperti con contratto di lavoro a
    tempo indeterminato, il dirigente scolastico provvede alla
    stipula di contratti a tempo determinato.

    Oltre ai motivi previsti dalle disposizioni vigenti, la
    risoluzione del rapporto di lavoro pu avvenire anche attraverso
    la revoca dell’idoneit da parte dell’Ordinario diocesano.

    L’articolo 4 prevede che agli insegnanti di religione inseriti
    nei ruoli si applicano le disposizioni relative alla mobilit
    professionale per il personale della scuola, subordinatamente
    al possesso della qualificazione richiesta per il ruolo
    al quale si aspira.

    L’articolo 5 reca infine le norme transitorie relative al
    primo concorso per titoli ed esami, il quale dovr essere
    riservato agli insegnanti in servizio alla data di entrata
    in vigore della legge, purch siano in possesso dei titoli
    di qualificazione previsti dalla legge e abbiano svolto
    almeno quattro anni di insegnamento della religione cattolica
    con orario settimanale non inferiore a dodici ore oppure
    quattro anni di insegnamento di altra materia nelle scuole
    statali. Il personale docente della scuola per l’infanzia
    e della scuola di base pu partecipare al primo concorso
    anche se non in possesso del diploma di laurea.

    Il comma 3 prevede che l’esame del primo concorso, consistente
    in una prova scritta ed orale, sar volto non solo all’accertamento
    della conoscenza dell’ordinamento scolastico e degli orientamenti
    didattici e pedagogici, ma anche alla conoscenza nel campo
    delle scienze sociali, filosofiche e storiche.

    Al comma 4 si specifica che le norme si applicano agli insegnanti
    che operano nelle regioni di confine, terminologia non usuale
    nel nostro ordinamento, ma presente nel citato Protocollo
    addizionale, ove non risultino in contrasto con le norme
    locali.

    Sottolinea che il Senato ha approvato, con ampi consensi,
    dopo un lungo lavoro ed un vivace dibattito, il testo illustrato,
    che finalmente tende a far uscire dalla condizione di precariato
    perenne i circa 25 mila insegnanti di religione, oltre due
    terzi dei quali sono laici. tanto pi apprezzabile il
    lavoro svolto dal Senato in quanto si tratta di una materia
    molto delicata per le implicazioni che essa ha con le convinzioni
    religiose di ciascuno, con la storia del nostro Paese, con
    i rapporti fra lo Stato italiano e la Santa Sede, con i
    trattati che li regolano, senza contare le numerose sentenze
    della Corte costituzionale.

    Auspica che la Commissione prenda in considerazione tutti
    gli elementi a disposizione per contribuire alla costruzione
    di un provvedimento, da tanti anni invocato, che veda, in
    uno Stato laico ed in una scuola laica, gli insegnanti di
    religione cattolica come una risorsa del processo di mutamento
    positivo della scuola e della societ.

    Renzo INNOCENTI,
    presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia
    il seguito dell’esame ad altra seduta.

    La seduta
    termina alle 15.20.


     

  • StatoGiuridico/Per_non_morire.asp

    UNA
    PETIZIONE PER SOSTITUIRE L’INGIUSTO 

    ARTICOLO 5 DEL TESTO DI LEGGE APPROVATO AL SENATO 

    SULLO STATO GIURIDICO DEI DOCENTI DI RELIGIONE


    Ogni
    collega invitato a far firmare dai parenti, amici, colleghi
    il modulo sottoriportato e ad inviarlo entro il 30 settembre
    2000 allo Snadir (segreteria nazionale – via Risorgimento,
    161/A – Modica ). Successivamente lo Snadir presenter tutte
    le petizioni al Presidente della Camera, onorevole Luciano
    Violante. E’ necessario che ogni docente di religione si impegni
    a far sottoscrivere la petizione da almeno 50 cittadini italiani.
    Per comodit abbiamo riportato un modello che pu contenere
    10 firme. Fotocopiando 5 modelli si arriva facilmente a 50
    firme. Si consiglia di tenere un modello di petizione pronto
    per le firme.Petizione
    (formato eps)   Petizione
    (formato pdf)

     


  • StatoGiuridico/Consegnata_la_petizione_popolare_100000.asp

     PETIZIONE
    POPOLARE : CONSEGNATE ALLA CAMERA CENTOMILA FIRME


     
     


    Mercoled
    29 novembre 2000 lo SNADIR ha consegnato 
    alla Camera le centomila firme raccolte a sostegno
    della Petizione popolare emendativa del ddl. n. 7238 sullo
    stato giuridico dei docenti di religione, assegnato in sede
    referente alla XI Commissione della Camera.

    Il 1 dicembre u.s. stata
    annunziata alla Camera
    la presentazione della Petizione
    Popolare
    ed stata assegnata con il n.1731 alla XI
    Commissione permanente.
     


    Per
    l’occasione stato organizzato un incontro a Roma presso
    l’Hotel Nazionale a cui sono stati invitati i rappresentanti
    dei vari gruppi parlamentari oltre alle cariche istituzionali
    della Camera.


    Il
    Presidente della Camera, onorevole Luciano Violante, a mezzo
    telegramma, ha comunicato l’impossibilit a partecipare
    per altri impegni gi da tempo presi.


    All’incontro
    sono intervenuti l’onorevole Angela Napoli (AN), l’onorevole
    Stefano Bastianoni (RI), il senatore Guido Brignone (Lega
    Nord), il Sottosegretario alla Pubblica Istruzione, onorevole
    Giuseppe Gambale (I Democratici) e l’onorevole Rino Piscitello
    (I Democratici).


    Il
    prof. Orazio Ruscica, segretario nazionale dello SNADIR,
    in apertura di discussione ha voluto sottolineare il significato
    delle centomila firme. In poco pi di un mese e mezzo si
    riusciti a raccogliere tante firme grazie all’impegno
    generoso degli iscritti ed in diverse occasioni anche di
    non iscritti. Chi si impegnato nella raccolta delle firme
    ha dovuto, innanzitutto, illustrare il contenuto della petizione
    con i relativi emendamenti contribuendo a determinare una
    favorevole opinione pubblica riguardo alla condizione di
    precariato ultradecennale dei docenti di religione .


    Ruscica
    poi ha indicato gli emendamenti che la Camera dovrebbe approvare
    per dare, finalmente, ai docenti di religione un giusto
    stato giuridico. 


    Lo
    Snadir propone i seguenti emendamenti
    :


    1.    
    eliminazione della richiesta del diploma di laurea
    statale;


    2.    
    trasformazione
    del concorso ordinario in corso abilitante riservato con
    esame finale;


    3.    
    360 giorni di servizio come requisito, oltre ai titoli
    previsti dall’Intesa, per partecipare al corso abilitante
    riservato;


    4.    
    riconoscimento del servizio prestato per la determinazione
    del punteggio finale;


    5.    
    inserimento dei vincitori del corso abilitante riservato
    in una graduatoria provinciale ad esaurimento;


    6.    
    innalzamento all’80% dei posti costituenti le dotazioni
    organiche per l’Irc.


    L’inserimento
    in graduatoria permanente permetter di rassicurare i docenti
    riguardo l’immissione in ruolo. Infatti l’80% dei posti
    sar subito occupato da coloro che sono inseriti nella graduatoria
    permanente; sul 20% dei posti saranno nominati, in qualit
    di incaricati annuali, i restanti docenti della graduatoria
    permanente. Negli anni successivi sui nuovi posti disponibili 
    si provveder a nominare in ruolo attingendo al restante
    20% gi inserito nelle graduatorie permanenti.


    Questi
    emendamenti sono considerati necessari per salvaguardare
    la professionalit degli oltre 20.000 insegnanti, che in
    molti casi, da parecchi anni rendono un servizio educativo
    alla societ civile che lo richiede con una scelta libera.


    L’Onorevole
    Stefano Bastianoni ha sottolineato l’importante consenso
    che la petizione ha riscosso e che non da sottovalutare
    in sede di discussione in Commissione e poi in Aula. Per
    il riconoscimento dello stato giuridico dei docenti di religione,
    pur essendo materia delicata, i tempi sono maturi per una
    deliberazione positiva e migliorativa. Comunque la Camera
    non pu approvare il ddl 7238 sullo stato giuridico dei
    docenti di religione cos come licenziato al Senato il 19
    luglio u.s.


    Il
    senatore Guido Brignone ha affermato che, dopo tanti dispiaceri,
    sarebbe felice se il testo sullo stato giuridico tornasse
    al Senato emendato. Ha ribadito poi la necessit di riconoscere
    dignit all’Irc nell’ambito del riordino dei cicli scolastici
    (due ore di religione nella scuola di base).


    L’onorevole
    Angela Napoli ha voluto ribadire l’importanza dell’irc a
    scuola e di conseguenza la necessit della figura dell’Idr
    stabilizzato. Ha ricordato anche che sul testo Occhipinti
    alla Commissione cultura del Senato era stato raggiunto
    un accordo con una maggioranza trasversale, cosa che non
    si verificata poi in Aula al momento della votazione.
    Ora anche alla Camera c’ una parte della maggioranza che
    si oppone all’approvazione di emendamenti migliorativi.


    L’onorevole
    Rino Piscitello ha sostenuto che a motivo della delicatezza
    del problema bene evitare la polemica politica fra i due
    schieramenti parlamentari ed ha aggiunto che il suo partito
    sosterr la richiesta dell’eliminazione del diploma di laurea.


    Il
    Sottosegretario alla Pubblica Istruzione Gambale ha espresso
    il convincimento che bisogna continuare la battaglia per
    l’eliminazione della laurea e del concorso ordinario in
    sede di prima applicazione e si dichiarato disponibile
    ad operare in tal senso nelle sedi opportune in virt anche
    della delega istituzionale per lo stato giuridico degli
    Idr ricevuta dal Ministro De Mauro.


    Alla
    fine dell’incontro Ruscica ha voluto sottolineare che l’approvazione
    dello stato giuridico degli Idr necessita in Parlamento
    di un ampio consenso che superi i pregiudizi ideologici,
    in quanto si tratta di rispondere alle legittime richieste
    di 20.000 lavoratori della scuola.


    La
    Segreteria Nazionale

  • StatoGiuridico/3_10_2000_agli_onorevoli_deputati_XI_Comm.asp

    Agli
    Onorevoli Deputati della XI Commissione


    Lavoro Pubblico e Privato


    Palazzo Montecitorio


    ROMA


     


    Prot.714


    Oggetto: ddl n.662 approvato al Senato ed assegnato
    alla XI Commissione della Camera con il n.7238 – Norme sullo
    stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica.


     


    Egregio
    Onorevole,


    in vista della discussione del ddl n.7238 (“Norme sullo
    stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica”) in XI Commissione di cui Ella fa parte, ci permettiamo
    di sottoporLe alcune osservazioni sul testo appena approvato
    al Senato che riteniamo di fondamentale importanza per il
    presente ed il futuro dei docenti di religione.


               
    E’ un dato oltremodo positivo che il Parlamento italiano
    con il voto del Senato del 19 luglio u.s. sul ddl 662, abbia
    recepito l’idea che i docenti di religione, finalmente dopo
    settant’anni abbiano uno stato giuridico.


               
    Il suddetto testo, per, a nostro avviso e secondo
    il giudizio della stragrande maggioranza dei docenti di
    religione, presenta gravi ed ingiustificate discriminazioni
    fra docenti di religione e fra questi ultimi e i docenti
    di altre discipline.


    1.     
    In sede di prima applicazione, il ddl n.7238 prevede
    per i docenti di religione della scuola secondaria superiore
    l’accesso al concorso soltanto per coloro che sono in possesso
    di “un diploma di
    laurea per l’ammissione ai concorsi a posti di insegnamento

    (cfr. art.3, comma 2 e art.5, comma 2), oltre ai titoli
    richiesti per insegnare religione (DPR n.751/1985): Laurea
    di Magistero in Scienze Religiose, Baccalaureato e Licenza
    in Teologia. Tutti titoli di livello universitario che dallo
    Stato non sono pienamente riconosciuti come tali. Infatti,
    come recita il comma 4 dell’art.5 del bando di concorso
    per titoli ed esami della scuola secondaria di 1 e 2 grado
    la laurea in teologia o in altre discipline ecclesiastiche
    utile per partecipare ai concorsi dove richiesta la
    laurea in lettere e filosofia, ma viene concessa l’abilitazione
    soltanto per insegnare nelle scuole dipendenti dall’autorit
    ecclesiastica.


    Con
    questa deliberazione del Senato viene richiesto al docente
    di religione un periodo di studio superiore a qualsiasi
    altro tipo di insegnamento. Infatti tra corso universitario
    teologico e corso statale viene a delinearsi un periodo
    di studi di circa 10 anni. Certamente superiore a quello
    previsto per altri insegnamenti (4/5 anni).


    Altri
    insegnamenti hanno avuto l’inserimento in ruolo con un diploma
    di scuola secondaria o post-secondario (es. educazione fisica,
    discipline artistiche e musicali) 
    e con corsi abilitanti riservati.


    Ci
    che noi contestiamo fortemente l’aver cambiato le regole
    del gioco: per 16 anni ci stato detto che i titoli erano
    quelli previsti dall’Intesa ed ora questi titoli non valgono
    pi.


    2.     
    Inoltre, per la prima volta nella storia della scuola
    italiana, si richiede in sede di prima applicazione un concorso
    ordinario (cfr. art.5, commi 1-2-3 del ddl n.7238) e non
    un semplice corso abilitante riservato.


    E’
    impensabile che un docente con 5-10-15-20-25 anni di servizio
    continuativo debba essere costretto a sottoporsi a prove
    di esame, che debbono certamente essere richiesti per coloro
    che intendono accedere all’insegnamento per la prima volta.
    Chi insegna da 5-10-15-20-25 anni ha acquisito ovviamente
    una professionalit che lo Stato deve riconoscere. Quindi,
    riteniamo che, in sede di prima applicazione, non si debba
    neanche parlare del possesso del diploma di laurea per i
    docenti di religione della scuola secondaria superiore.


    L’art.5
    del disegno di legge cos come 
    stato approvato creer ulteriore personale precario.
    Rimarranno fuori dal ruolo circa l’80% dei docenti di religione
    attualmente in servizio nelle scuole superiori.


    3.     
    Ancora un ulteriore disparit di trattamento con
    i docenti di altre discipline la diversa richiesta del
    servizio prestato nel quadriennio. Infatti al docente di
    religione si richiede un orario di insegnamento non inferiore
    a 12 ore settimanali, mentre ai docenti di altre discipline
    richiesto un generico servizio quadriennale senza riferimento
    al monte ore settimanali. Per questi ultimi il servizio
    vale anche se si stati nominati per 1 – 2 – 6 ore settimanali.


    4.     
    Infine, riteniamo assolutamente inadeguata la decisione
    di ridurre i posti in organico dal 70% al 60%. Semmai doveva
    essere apportata una modifica questa doveva prevedere un
    consistente aumento della quota da 70% al 100%.


    Per
    i docenti di altre discipline si stati di manica larga,
    invece per i docenti di religione si sono attivate tutte
    le norme pi restrittive possibili.


    Noi ci opponiamo decisamente ad un trattamento che offende la dignit
    e la professionalit dei docenti di religione e i loro diritti
    di lavoratori della scuola. E non rispetta ed adempie la
    volont delle famiglie che, riconoscendo la professionalit
    dei docenti di religione e la valenza culturale della disciplina,
    continuano a scegliere (98%) di far avvalere dell’insegnamento
    della religione i loro figli.


               
    Riteniamo quindi indispensabile che l’intero articolo
    5 del ddl n.7238 vada interamente riscritto tenendo presente
    questi irrinunciabili punti:



     


     


       
    Alla
    presente alleghiamo un documento contenente gli emendamenti
    al ddl n.7238 che stabiliranno equit di trattamento degli
    insegnanti di religione con gli altri colleghi professori
    della scuola italiana, perch gli insegnanti di religione
    sono a pieno titolo professori della scuola italiana, ed
    elimineranno realmente le discriminazioni sul piano giuridico
    e professionale.


               
    Se il Senato ha avuto il merito di accogliere l’idea
    di stato giuridico, la Camera pu fregiarsi del merito di
    dare un giusto stato giuridico ai 23.000 docenti di religione
    che nella stragrande maggioranza (80%) sono laici.


    Confidiamo
    molto nel Suo impegno personale per far s che il testo
    approvato dal Senato venga opportunamente rivisto e “aggiustato”
    per dare ai docenti di religione ci che spetta loro in
    forza della professionalit acquisita.


               
    RingraziandoLa anticipatamente per la cortese attenzione,
    siamo sempre disponibili per una fruttuosa collaborazione.


               
    Cordiali saluti


                
    Modica, 03 ottobre 2000


     


    Il
    Segretario Nazionale


    Prof.
    Orazio Ruscica

  • StatoGiuridico/25_settembre_2000_Comunicazione.asp

    Camera
    dei Deputati


    Comunicazioni


    seduta
    del 25 settembre 2000


     




    Modifica
    nell’assegnazione di proposte di legge a Commissione in
    sede referente.





    La VII Commissione
    permanente (Cultura) ha richiesto che la seguente proposta
    di legge, attualmente assegnata alla XI Commissione (Lavoro)
    in sede referente, con il parere delle Commissione I, V
    e VII, sia trasferita alla sua competenza primaria, o, in
    subordine, alle Commissione riunite VII e XI:

    S. 662-703-1411-1376-2965. – Senatori SPECCHIA ed altri;
    MONTICONE e PIERLUIGI CASTELLANI; MINARDO ed altri; FUMAGALLI
    CARULLI ed altri; COSTA: Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (7238).

    Tenuto conto della materia oggetto della proposta di
    legge, la Presidenza conferma la competenza primaria della
    XI Commissione (Lavoro) e dispone che il parere della VII
    Commissione sia acquisito ai
    sensi del comma 1-bis dell’articolo 73 del regolamento
    .

    Conseguentemente, il parere della VII Commissione sar acquisito
    ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 73 del regolamento
    anche sulle seguenti proposte di legge, vertenti sulla stessa
    materia
    :

    SBARBATI: Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
    degli insegnanti di religione cattolica (666);

    POLI BORTONE e NAPOLI: Norme sullo stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica (1008);

    LANDOLFI: Norme in materia di reclutamento e stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica e per la sistemazione
    del personale precario (1119);

    TERESIO DELFINO: Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
    dei docenti di religione cattolica (1382);

    GUIDI: Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli
    insegnanti di religione cattolica (1463);

    NAPOLI: Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica (1468);

    PITTELLA ed altri: Norme per il riconoscimento dei servizi
    di insegnamento della religione cattolica ai fini dell’iscrizione
    nelle graduatorie permanenti (2429);

    CARUSO ed altri: Norme in materia di reclutamento e di
    stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    (3597);

    LUMIA: Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica (3929);

    SAONARA: Disposizioni in materia di stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica (6917).

  • StatoGiuridico/CEI_25_9_2000.asp

    Conferenza
    Episcopale Italiana


    CONSIGLIO
    EPISCOPALE PERMANENTE


    Torino,
    18-21 settembre 2000


    COMUNICATO
    DEI LAVORI


    Omissis


    3.
    Esame di testi liturgici e attenzione alle problematiche
    della scuola


    Omissis


    Su
    alcuni problemi riguardanti l’insegnamento della religione
    cattolica hanno invece riferito, in due interventi distinti,
    il Presidente della Commissione episcopale per l’educazione
    cattolica, la scuola e l’universit S.E. mons. Cesare Nosiglia
    e il Delegato della Presidenza C.E.I. per le questioni giuridiche
    S.E. mons. Attilio Nicora. E’ stato esaminato, in primo
    luogo, il disegno di legge concernente le Norme
    sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti
    di religione cattolica,
    approvato dal Senato
    il 19 luglio scorso, mettendo in luce le conseguenze che
    – in caso di approvazione definitiva del testo nell’attuale
    legislatura – potrebbe avere per la scelta e la qualificazione
    professionale dei docenti di religione. Il fatto che si
    potrebbe aprire, per questi, la possibilit dell’ingresso
    in ruolo con una definitiva parit di trattamento normativo
    ed economico con i colleghi di altre discipline stato
    valutato positivamente. Al contrario viene giudicata incongrua
    la prospettata connessione tra l’ingresso in ruolo e il
    possesso di una laurea in discipline non attinenti alla
    qualit e alla natura dell’insegnamento e a religione cattolica
    e in ogni caso viene ritenuta ingiustamente discriminatoria
    la richiesta anche per il primo concorso di un titolo di
    laurea per il pieno riconoscimento giuridico di coloro che
    magari gi da anni svolgono questo incarico, nelle secondarie
    superiori. Non mancata, inoltre, una riflessione sulle
    trasformazioni che interesseranno l’insegnamento della religione
    nel quadro dell’autonomia, del riordino dei cicli e della
    sperimentazione dei nuovi programmi avviata dalla C.E.I.
    in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione.
    L’autonomia permette di stimolare dentro e fuori dalle scuole
    del territorio i diversi soggetti interessati all’educazione
    delle giovani generazioni in un comune impegno educativo.
    E questa per la Chiesa un’occasione importante da cogliere
    attivando la rete capillare della nostre parrocchie e delle
    altre realt che operano nel campo educativo.


    Omissis


    Roma,
    25 settembre 2000