Categoria: Sezione Fittizia

  • Crescita2003.htm

    Sogni e desideri condivisi
    cambiano il mondo

    Data ultimo aggiornamento 10/07/2003

  • dal_ministero.htm


    Del Ministero dell’Istruzione
    interessanti FAQ su
    IRC e credito scolastico, POF, certificazione e commissione
    di esame della scuola elementare

    1. I docenti di religione potranno partecipare all’Esame
    di Stato?

    No, perch religione non materia d’esame, ma una disciplina
    presente nel corso di studi per gli allievi che vogliano
    avvalersi di tale insegnamento.

    2. Qual l’apporto dell’insegnamento di Religione o
    dell’attivit alternativa scelta rispetto all’attribuzione
    dei crediti scolastici?

    Gli insegnanti di religione cattolica e quelli incaricati
    delle attivit didattiche alternative partecipano a pieno
    titolo alle deliberazioni del consiglio di classe relative
    all’attribuzione del credito scolastico agli alunni che
    si avvalgono rispettivamente del loro insegnamento o attivit.
    L’insegnamento della religione cattolica o l’attivit didattica
    alternativa non possono concorrere al calcolo materiale
    della media dei voti, ma i rispettivi docenti incaricati
    devono esprimere una propria specifica valutazione relativamente
    all’interesse mostrato e al profitto ricavato dall’insegnamento
    o dall’attivit, che va ad aggiungersi alle altre componenti
    che contribuiscono a creare il credito scolastico. Si veda
    a tal riguardo l’art. 3 dell’OM 128/99, confermato dall’OM
    126/00. 

    3. L’ora di religione costituisce credito formativo?
    No, perch le esperienze che danno luogo all’acquisizione
    dei crediti formativi sono acquisite al di fuori della scuola
    di appartenenza. Si veda a tale riguardo il D.M. 10.2.99,
    art.1.

    4. Qual la posizione dell’Irc (insegnamento della religione
    cattolica) nel Piano dell’offerta formativa di una scuola?

    L’Irc deve comparire tra le discipline che concorrono alla
    determinazione della quota nazionale obbligatoria del curricolo
    di ciascuna istituzione scolastica e non pu essere confuso
    con uno degli “insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi”
    di cui all’art.21, c.9, della legge 59/97, che possono eventualmente
    offerti all’utenza. A norma dell’Accordo di modificazione
    del Concordato (Legge 121/85) e della successiva Intesa
    tra Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della
    Conferenza episcopale italiana (Dpr.751/85), infatti, solo
    l’utenza ha la facolt di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
    della religione cattolica, mentre la scuola ha il dovere
    di assicurarne comunque la presenza nel curricolo di istituto.

    5. L’Irc (insegnamento della religione cattolica) deve
    comparire nella certificazione dell’obbligo di istruzione?

    Si. Dal momento che l’Irc disciplina appartenente al curricolo
    ordinario delle scuole di ogni ordine e grado, deve comparire
    nella sezione del certificato di cui al D.M. 70/2000, in
    cui viene ricostruito il curricolo frequentato dallo studente
    che di esso si avvalso

    6. L’insegnante di religione cattolica deve partecipare
    ai lavori della commissione di esame nella scuola elementare?

    Si, dal momento che le commissioni degli esami di licenza
    elementare sono formate da tutti i docenti della classe.
    La presenza dell’insegnante specificamente incaricato dell’Irc
    necessaria anche per evitare disparit di trattamento
    con le commissioni di classi in cui tale insegnamento
    stato impartito dall’insegnante ordinario, fermo restando
    che l’Irc non pu essere oggetto di esame

    fonte – http://www.istruzione.it/argomenti/esamedi
    stato/faq/religione.htm
     

  • dal_ministero_.htm

    Dal
    ministero dell’Istruzione interessanti Faq su credito scolastico,
    esame di stato, …

    1. I docenti di
    religione potranno partecipare all’Esame di Stato?

    No, perch religione
    non materia d’esame, ma una disciplina presente nel corso
    di studi per gli allievi che vogliano avvalersi di tale
    insegnamento.

    2. Qual l’apporto
    dell’insegnamento di Religione o dell’attivit alternativa
    scelta rispetto all’attribuzione dei crediti scolastici?

    Gli insegnanti di
    religione cattolica e quelli incaricati delle attivit didattiche
    alternative partecipano a pieno titolo alle deliberazioni
    del consiglio di classe relative all’attribuzione del credito
    scolastico agli alunni che si avvalgono rispettivamente
    del loro insegnamento o attivit. L’insegnamento della religione
    cattolica o l’attivit didattica alternativa non possono
    concorrere al calcolo materiale della media dei voti, ma
    i rispettivi docenti incaricati devono esprimere una propria
    specifica valutazione relativamente all’interesse mostrato
    e al profitto ricavato dall’insegnamento o dall’attivit,
    che va ad aggiungersi alle altre componenti che contribuiscono
    a creare il credito scolastico. Si veda a tal riguardo l’art.
    3 dell’OM 128/99, confermato dall’OM 126/00. 

    3. L’ora di religione
    costituisce credito formativo?

    No, perch le esperienze
    che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono
    acquisite al di fuori della scuola di appartenenza. Si veda
    a tale riguardo il D.M. 10.2.99, art.1.

    4. Omissis

    5. L’Irc (insegnamento
    della religione cattolica) deve comparire nella certificazione
    dell’obbligo di istruzione?

    Si. Dal momento che
    l’Irc disciplina appartenente al curricolo ordinario delle
    scuole di ogni ordine e grado, deve comparire nella sezione
    del certificato di cui al D.M. 70/2000, in cui viene ricostruito
    il curricolo frequentato dallo studente che di esso si
    avvalso

    6. L’insegnante
    di religione cattolica deve partecipare ai lavori della
    commissione di esame nella scuola elementare?

    Si, dal momento che
    le commissioni degli esami di licenza elementare sono formate
    da tutti i docenti della classe. La presenza dell’insegnante
    specificamente incaricato dell’Irc necessaria anche per
    evitare disparit di trattamento con le commissioni di classi
    in cui tale insegnamento stato impartito dall’insegnante
    ordinario, fermo restando che l’Irc non pu essere oggetto
    di esame

    fonte – http://www.istruzione.it/argomenti/esamedistato/faq/religione.htm

  • del_ministero_.htm

    Del Ministero dell’Istruzione
    interessanti FAQ su
    IRC e credito scolastico, POF, certificazione e commissione
    di esame della scuola elementare

    1. I docenti di religione potranno partecipare all’Esame
    di Stato?

    No, perch religione non materia d’esame, ma una disciplina
    presente nel corso di studi per gli allievi che vogliano
    avvalersi di tale insegnamento.

    2. Qual l’apporto dell’insegnamento di Religione o
    dell’attivit alternativa scelta rispetto all’attribuzione
    dei crediti scolastici?

    Gli insegnanti di religione cattolica e quelli incaricati
    delle attivit didattiche alternative partecipano a pieno
    titolo alle deliberazioni del consiglio di classe relative
    all’attribuzione del credito scolastico agli alunni che
    si avvalgono rispettivamente del loro insegnamento o attivit.
    L’insegnamento della religione cattolica o l’attivit didattica
    alternativa non possono concorrere al calcolo materiale
    della media dei voti, ma i rispettivi docenti incaricati
    devono esprimere una propria specifica valutazione relativamente
    all’interesse mostrato e al profitto ricavato dall’insegnamento
    o dall’attivit, che va ad aggiungersi alle altre componenti
    che contribuiscono a creare il credito scolastico. Si veda
    a tal riguardo l’art. 3 dell’OM 128/99, confermato dall’OM
    126/00. 

    3. L’ora di religione costituisce credito formativo?
    No, perch le esperienze che danno luogo all’acquisizione
    dei crediti formativi sono acquisite al di fuori della scuola
    di appartenenza. Si veda a tale riguardo il D.M. 10.2.99,
    art.1.

    4. Qual la posizione dell’Irc (insegnamento della religione
    cattolica) nel Piano dell’offerta formativa di una scuola?

    L’Irc deve comparire tra le discipline che concorrono alla
    determinazione della quota nazionale obbligatoria del curricolo
    di ciascuna istituzione scolastica e non pu essere confuso
    con uno degli “insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi”
    di cui all’art.21, c.9, della legge 59/97, che possono eventualmente
    offerti all’utenza. A norma dell’Accordo di modificazione
    del Concordato (Legge 121/85) e della successiva Intesa
    tra Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della
    Conferenza episcopale italiana (Dpr.751/85), infatti, solo
    l’utenza ha la facolt di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
    della religione cattolica, mentre la scuola ha il dovere
    di assicurarne comunque la presenza nel curricolo di istituto.

    5. L’Irc (insegnamento della religione cattolica) deve
    comparire nella certificazione dell’obbligo di istruzione?

    Si. Dal momento che l’Irc disciplina appartenente al curricolo
    ordinario delle scuole di ogni ordine e grado, deve comparire
    nella sezione del certificato di cui al D.M. 70/2000, in
    cui viene ricostruito il curricolo frequentato dallo studente
    che di esso si avvalso

    6. L’insegnante di religione cattolica deve partecipare
    ai lavori della commissione di esame nella scuola elementare?

    Si, dal momento che le commissioni degli esami di licenza
    elementare sono formate da tutti i docenti della classe.
    La presenza dell’insegnante specificamente incaricato dell’Irc
    necessaria anche per evitare disparit di trattamento
    con le commissioni di classi in cui tale insegnamento
    stato impartito dall’insegnante ordinario, fermo restando
    che l’Irc non pu essere oggetto di esame

    fonte – http://www.istruzione.it/argomenti/esamedi
    stato/faq/religione.htm
     

  • dichiarazioneinserireverbale.htm

    Qualora
    gli Idr venissero esclusi dalla attribuzione del credito
    scolastico, devono chiedere l’allegazione a verbale della
    dichiarazione di illegittimit-nullit delle operazioni
    di scrutinio finale, chiedere copia dei verbali, mettersi
    in contatto con la segretaria nazionale dello Snadir al
    fini di impugnare le predette operazioni davanti alla competente
    autorit giudiziaria.

    DICHIARAZIONE
    DA INSERIRE A VERBALE

     Premesso
    che, a mente del punto 4.1 lett.a della "intesa"
    fra Ministero della P.I. e Conferenza Episcopale italiana
    resa esecutiva a tutti gli effetti di legge nell’ordinamento
    statale italiano giusta DPR 16/12/1985 n.751 successivamente
    integrato con DPR 23/06/1990 n.202, all’insegnamento della
    religione cattolica assegnata "dignit pari a quella
    di tutte le altre discipline" e che in relazione a
    tale presupposto di principio, con riguardo agli alunni
    che abbiano liberamente scelto di avvalersi dell’insegnamento
    della religione cattolica, i docenti incaricati dell’impartimento
    di quest’ultimo, secondo quanto previsto dal punto 2.7 della
    citata intesa, "fanno parte della componente docente
    degli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri
    degli altri insegnanti" e "partecipano alle valutazioni
    periodiche e finali", con voto che pu anche essere
    determinante.

    Premesso
    che, ai sensi dell’art.11 del Regolamento di esecuzione
    emanato con DPR 23/07/1998 n.323, assegnato al Consiglio
    di classe il compito di attribuire ad ogni alunno, nello
    scrutino finale di ciascuno degli ultimi tre anni della
    scuola secondaria superiore, un apposito punteggio denominato
    "credito scolastico" – da determinarsi con riguardo
    al profitto nonch all’assiduit della frequenza scolastica,
    all’interesse ed all’impegno nella partecipazione al dialogo
    educativo, alle attivit complementari ed integrative ed
    ad eventuale credito formativo – che va assommato a quello
    delle prove scritte e del colloquio ai fini dell’assegnazione
    del voto dell’esame di stato conclusivo del corso di studi
    di istruzione secondaria superiore.

    Premesso
    che l’art.3, commi 2 e 3 dell’O.M. n.128 del 14 maggio 1999,
    riconfermati dall’O.M. n.126 del 20 aprile 2000, stabiliscono
    che: "I docenti che svolgono l’insegnamento della
    religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni
    del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito
    scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento"
    (comma 2) e che "l’attribuzione del punteggio, nell’ambito
    della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli
    elementi di cui all’art.11, comma 2, del Regolamento, del
    giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma
    2 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito
    l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attivit
    alternativa e il profitto che ne ha tratto".

    Ritenuto,
    conseguentemente a dette premesse, che al docente di religione
    cattolica, quale componente a tutti gli effetti del Consiglio
    di classe con compiti assolutamente corrispondenti a quelli
    dei docenti delle altre discipline, in sede di scrutinio
    finale degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore,
    va riconosciuto, per gli alunni che abbiano scelto di avvalersi
    del relativo insegnamento, il diritto-dovere di partecipare
    al pari degli altri insegnanti all’attribuzione del cennato
    punteggio denominato credito scolastico.

    Ci
    premesso e ritenuto il/la sottoscritto/a prof. ______________________
    docente di religione cattolica, considerato che in questa
    sede gli stato inibito di partecipare alle valutazioni
    e votazioni per l’attribuzione del credito scolastico, eccepisce,
    per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della
    religione cattolica, la illegittimit-nullit per tale parte
    e profilo delle presenti operazioni di scrutinio finale
    e si riserva di impugnare le stesse davanti alla competente
    autorit giudiziaria.

     

  • dichiarazioneinserireverbale_2001.htm

    Qualora
    gli Idr venissero esclusi dalla attribuzione del credito
    scolastico, devono chiedere l’allegazione a verbale della
    dichiarazione di illegittimit-nullit delle operazioni
    di scrutinio finale, chiedere copia dei verbali, mettersi
    in contatto con la segretaria nazionale dello Snadir al
    fini di impugnare le predette operazioni davanti alla competente
    autorit giudiziaria.

    DICHIARAZIONE
    DA INSERIRE A VERBALE

    Premesso
    che, a mente del punto 4.1 lett.a della “intesa” fra Ministero
    della P.I. e Conferenza Episcopale italiana resa esecutiva
    a tutti gli effetti di legge nell’ordinamento statale italiano
    giusta DPR 16/12/1985 n.751 successivamente integrato con
    DPR 23/06/1990 n.202, all’insegnamento della religione cattolica
    assegnata “dignit pari a quella di tutte le altre discipline”
    e che in relazione a tale presupposto di principio, con
    riguardo agli alunni che abbiano liberamente scelto di avvalersi
    dell’insegnamento della religione cattolica, i docenti incaricati
    dell’impartimento di quest’ultimo, secondo quanto previsto
    dal punto 2.7 della citata intesa, “fanno parte della componente
    docente degli organi scolastici con gli stessi diritti e
    doveri degli altri insegnanti” e “partecipano alle valutazioni
    periodiche e finali”, con voto che pu anche essere determinante.
    Premesso che, ai sensi dell’art.11 del Regolamento di esecuzione
    emanato con DPR 23/07/1998 n.323, assegnato al Consiglio
    di classe il compito di attribuire ad ogni alunno, nello
    scrutino finale di ciascuno degli ultimi tre anni della
    scuola secondaria superiore, un apposito punteggio denominato
    “credito scolastico” – da determinarsi con riguardo al profitto
    nonch all’assiduit della frequenza scolastica, all’interesse
    ed all’impegno nella partecipazione al dialogo educativo,
    alle attivit complementari ed integrative ed ad eventuale
    credito formativo – che va assommato a quello delle prove
    scritte e del colloquio ai fini dell’assegnazione del voto
    dell’esame di stato conclusivo del corso di studi di istruzione
    secondaria superiore.
    Premesso che l’art.3, commi 2 e 3 dell’O.M. n.128 del 14
    maggio 1999 stabiliscono che: “I docenti che svolgono l’insegnamento
    della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle
    deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione
    del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale
    insegnamento” (comma 2) e che “l’attribuzione del punteggio,
    nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre
    che degli elementi di cui all’art.11, comma 2, del Regolamento,
    del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente
    comma 2 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha
    seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero
    l’attivit alternativa e il profitto che ne ha tratto”.
    Constatato che in data 15/9/2000 il Tar Lazio, terza sezione
    bis, ha dichiarato la legittimit della partecipazione dell’Irc
    all’attribuzione del credito scolastico.
    Ritenuto, conseguentemente a dette premesse, che al docente
    di religione cattolica, quale componente a tutti gli effetti
    del Consiglio di classe con compiti assolutamente corrispondenti
    a quelli dei docenti delle altre discipline, in sede di
    scrutinio finale degli ultimi tre anni della scuola secondaria
    superiore, va riconosciuto, per gli alunni che abbiano scelto
    di avvalersi del relativo insegnamento, il diritto-dovere
    di partecipare al pari degli altri insegnanti all’attribuzione
    del cennatto punteggio denominato credito scolastico.
    Ci premesso e ritenuto il/la sottoscritto/a prof. ______________________
    docente di religione cattolica, considerato che in questa
    sede gli stato inibito di partecipare alle valutazioni
    e votazioni per l’atttribuzione del credito scolastico,
    eccepisce, per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento
    della religione cattolica, la illegittimit-nullit per
    tale parte e profilo delle presenti operazioni di scrutinio
    finale e si riserva di impugnare le stesse davanti alla
    competente autorit giudiziaria.

  • dichiarazioneinserireverbale_2002.htm

    Qualora
    gli Idr venissero esclusi dalla attribuzione del credito
    scolastico, devono chiedere l’allegazione a verbale della
    dichiarazione di illegittimit-nullit delle operazioni
    di scrutinio finale, chiedere copia dei verbali, mettersi
    in contatto con la segretaria nazionale dello Snadir al
    fini di impugnare le predette operazioni davanti alla competente
    autorit giudiziaria

    DICHIARAZIONE
    DA INSERIRE A VERBALE

    Premesso che, a mente
    del punto 4.1 lett.a della “intesa” fra Ministero della
    P.I. e Conferenza Episcopale italiana resa esecutiva a tutti
    gli effetti di legge nell’ordinamento statale italiano giusta
    DPR 16/12/1985 n.751 successivamente integrato con DPR 23/06/1990
    n.202, all’insegnamento della religione cattolica assegnata
    “dignit pari a quella di tutte le altre discipline” e che
    in relazione a tale presupposto di principio, con riguardo
    agli alunni che abbiano liberamente scelto di avvalersi
    dell’insegnamento della religione cattolica, i docenti incaricati
    dell’impartimento di quest’ultimo, secondo quanto previsto
    dal punto 2.7 della citata intesa, “fanno parte della componente
    docente degli organi scolastici con gli stessi diritti e
    doveri degli altri insegnanti” e “partecipano alle valutazioni
    periodiche e finali”, con voto che pu anche essere determinante.
    Premesso che, ai sensi dell’art.11 del Regolamento di esecuzione
    emanato con DPR 23/07/1998 n.323, assegnato al Consiglio
    di classe il compito di attribuire ad ogni alunno, nello
    scrutino finale di ciascuno degli ultimi tre anni della
    scuola secondaria superiore, un apposito punteggio denominato
    “credito scolastico” – da determinarsi con riguardo al profitto
    nonch all’assiduit della frequenza scolastica, all’interesse
    ed all’impegno nella partecipazione al dialogo educativo,
    alle attivit complementari ed integrative ed ad eventuale
    credito formativo – che va assommato a quello delle prove
    scritte e del colloquio ai fini dell’assegnazione del voto
    dell’esame di stato conclusivo del corso di studi di istruzione
    secondaria superiore.
    Premesso che l’art.3, commi 2 e 3 dell’O.M. n.128 del 14
    maggio 1999, confermato dall’O.M. 126/00, stabiliscono che:
    “I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica
    partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio
    di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico
    agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento” (comma
    2) e che “l’attribuzione del punteggio, nell’ambito della
    banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi
    di cui all’art.11, comma 2, del Regolamento, del giudizio
    formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante
    l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento
    della religione cattolica ovvero l’attivit alternativa
    e il profitto che ne ha tratto”.
    Constatato che in data 15/9/2000 il Tar Lazio, terza sezione
    bis, ha dichiarato la legittimit della partecipazione dell’Irc
    all’attribuzione del credito scolastico.
    Ritenuto, conseguentemente a dette premesse, che al docente
    di religione cattolica, quale componente a tutti gli effetti
    del Consiglio di classe con compiti assolutamente corrispondenti
    a quelli dei docenti delle altre discipline, in sede di
    scrutinio finale degli ultimi tre anni della scuola secondaria
    superiore, va riconosciuto, per gli alunni che abbiano scelto
    di avvalersi del relativo insegnamento, il diritto-dovere
    di partecipare al pari degli altri insegnanti all’attribuzione
    del cennato punteggio denominato credito scolastico.
    Ci premesso e ritenuto il/la sottoscritto/a prof. ______________________
    docente di religione cattolica, considerato che in questa
    sede gli stato inibito di partecipare alle valutazioni
    e votazioni per l’attribuzione del credito scolastico, eccepisce,
    per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della
    religione cattolica, la illegittimit-nullit per tale parte
    e profilo delle presenti operazioni di scrutinio finale
    e si riserva di impugnare le stesse davanti alla competente
    autorit giudiziaria.

     

  • Dichiarazione_inserire_verbale.htm

    Qualora
    gli Idr venissero esclusi dalla attribuzione del credito
    scolastico, devono chiedere l’allegazione a verbale della
    dichiarazione di illegittimità-nullità delle
    operazioni di scrutinio finale, chiedere copia dei verbali,
    mettersi in contatto con la segretaria nazionale dello Snadir
    al fini di impugnare le predette operazioni davanti alla
    competente autorità giudiziaria

    DICHIARAZIONE DA
    INSERIRE A VERBALE

    Premesso che, a mente del punto 4.1 lett.a della "intesa"
    fra Ministero della P.I. e Conferenza Episcopale italiana
    resa esecutiva a tutti gli effetti di legge nell’ordinamento
    statale italiano giusta DPR 16/12/1985 n.751 successivamente
    integrato con DPR 23/06/1990 n.202, all’insegnamento della
    religione cattolica è assegnata "dignità
    pari a quella di tutte le altre discipline" e che in
    relazione a tale presupposto di principio, con riguardo
    agli alunni che abbiano liberamente scelto di avvalersi
    dell’insegnamento della religione cattolica, i docenti incaricati
    dell’impartimento di quest’ultimo, secondo quanto previsto
    dal punto 2.7 della citata intesa, "fanno parte della
    componente docente degli organi scolastici con gli stessi
    diritti e doveri degli altri insegnanti" e "partecipano
    alle valutazioni periodiche e finali", con voto che
    può anche essere determinante.
    Premesso che, ai sensi dell’art.11 del Regolamento di esecuzione
    emanato con DPR 23/07/1998 n.323, è assegnato al
    Consiglio di classe il compito di attribuire ad ogni alunno,
    nello scrutino finale di ciascuno degli ultimi tre anni
    della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio
    denominato "credito scolastico" – da determinarsi
    con riguardo al profitto nonché all’assiduità
    della frequenza scolastica, all’interesse ed all’impegno
    nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività
    complementari ed integrative ed ad eventuale credito formativo
    – che va assommato a quello delle prove scritte e del colloquio
    ai fini dell’assegnazione del voto dell’esame di stato conclusivo
    del corso di studi di istruzione secondaria superiore.
    Premesso che l’art.3, commi 2 e 3 dell’O.M. n.128 del 14
    maggio 1999, confermato dall’O.M. 126/00, stabiliscono
    che: "I docenti che svolgono l’insegnamento della religione
    cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni
    del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito
    scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento"
    (comma 2) e che "l’attribuzione del punteggio, nell’ambito
    della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli
    elementi di cui all’art.11, comma 2, del Regolamento, del
    giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma
    2 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito
    l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività
    alternativa e il profitto che ne ha tratto".
    Constatato che in data 15/9/2000 il Tar Lazio, terza sezione
    bis, ha dichiarato la legittimità della partecipazione
    dell’Irc all’attribuzione del credito scolastico.
    Ritenuto, conseguentemente a dette premesse, che al docente
    di religione cattolica, quale componente a tutti gli effetti
    del Consiglio di classe con compiti assolutamente corrispondenti
    a quelli dei docenti delle altre discipline, in sede di
    scrutinio finale degli ultimi tre anni della scuola secondaria
    superiore, va riconosciuto, per gli alunni che abbiano scelto
    di avvalersi del relativo insegnamento, il diritto-dovere
    di partecipare al pari degli altri insegnanti all’attribuzione
    del cennatto punteggio denominato credito scolastico.
    Ciò premesso e ritenuto il/la sottoscritto/a prof.
    ______________________ docente di religione cattolica, considerato
    che in questa sede gli è stato inibito di partecipare
    alle valutazioni e votazioni per l’atttribuzione del credito
    scolastico, eccepisce, per gli alunni che si sono avvalsi
    dell’insegnamento della religione cattolica, la illegittimità-nullità
    per tale parte e profilo delle presenti operazioni di scrutinio
    finale e si riserva di impugnare le stesse davanti alla
    competente autorità giudiziaria.