Categoria: Sezione Fittizia

  • con_profonda_delusione.htm

    Con profonda delusione e con sdegno prendiamo
    atto che coloro i quali si fregiano del titolo di "paladini"
    dei diritti dei lavoratori ancora una volta hanno operato
    mossi solo da avversione ideologica o da interesse politico
    di parte.


    Invitiamo ad un’attenta riflessione sul testo
    del Disegno di Legge concernente lo stato giuridico degli
    Idr votato al Senato il 19 c.m. da cui si evincono immediatamente
    le pesanti penalizzazioni a carico di punti fondamentali quali
    la tutela dei diritti acquisiti, la tutela dell’anzianit
    di servizio maturata, i titoli teologici di qualificazione
    professionale richiesti in base alla revisione del Concordato
    e relativa Intesa. E tutto questo a danno soprattutto di insegnanti
    che hanno lavorato per tanti anni in una condizione costantemente
    segnata da umiliazioni e frustrazioni e che hanno personalmente
    pagato per dare alla materia una dignit operativa pari a
    quella delle altre discipline.


    Crediamo che questo Disegno di Legge, nell’attuale
    formulazione approvata dal Senato, non possa costituire un
    fiore all’occhiello per nessuno in quanto anche una presunta
    vittoria di carattere "politico-ideologico", che
    potrebbe essere sbandierata da alcune forze politiche, risulterebbe
    annullata dal grave arretramento civile e sociale determinato
    dalla violazione di diritti fondamentali dei lavoratori.


    Ci premesso, sottolineiamo che le gravi
    anomalie riscontrate sono dovute alla mancata attuazione
    di una fase transitoria
    (peraltro sempre prevista in casi
    simili), che sarebbe invece assolutamente doverosa nei confronti
    di lavoratori per troppo tempo elusi.


    E’ su questo punto pertanto che chiediamo,
    con tutta la forza di chi non si sente n tutelato n rispettato
    nella propria dignit di lavoratore, un leale ed efficace
    impegno da parte del mondo politico per recuperare correttezza
    nell’agire (non si cambiano le regole del gioco in corso d’opera)
    e per ricondurre il testo votato su un piano di giustizia,
    coerenza e razionalit.


    Auspichiamo che in tal senso intervenga in
    modo incisivo anche la Conferenza Episcopale Italiana.


    Da parte nostra metteremo tutto l’impegno
    possibile per giungere ad una modifica dell’iniqua formulazione
    dell’attuale Disegno di Legge e non saremo certamente riconoscenti
    verso chi non si adoperato per soluzioni giuste.


     


    Firenze, 22 luglio 2000


    Coordinamento Idr di Firenze

  • Corsi_aggiornamento_04.htm

    L’ADR
    e lo Snadir organizzano

    Corsi di Aggiornamento Insegnanti
    di Religione

    “L’insegnante
    di religione nella scuola che cambia”


    Convir 2004
    – Venerdì 19 novembre 2004

    Hotel Granduca – San Giuliano Terme
    (PI)


    Convir 2004
    – Lunedì 22 novembre 2004

    Centro Universitario "San Michele"
    – Cagliari


    Convir 2004
    – Lunedì 29 novembre 2004

    Centro Maria Immacolata Poggio San
    Francesco (PA)


    Convir 2004
    – Martedì 7 dicembre 2004

    Baia Samuele Hotel Village Sampieri
    – Scicli (RG)

    Da gennaio 2005 i Convir si svolgerano nelle altre regioni.

  • corso_di_aggiornamento_Cagliari.htm


    Corso
    di aggiornamento per la formazione dei docenti di religione
    promosso e organizzato



    dall’Ufficio Scuola della Diocesi di Cagliari



    marzo
    2001



    Relazione del prof. Pasquale
    Troa al corso di aggiornamento organizzato e promosso dall’Arcidiocesi
    di Cagliari per gli idr. La
    relazione
    (in formato doc), insieme a quella successiva
    (dal tema "I contenuti essenziali delle cinque aree tematiche.
    Criteri per una loro trattazione nell’irc") si contestualizza
    in altre due pomeriggi che l’hanno preceduta (con la presenza
    di mons. Vittorio Bonati, relatore) ed altre che l’hanno seguita
    (due della prof.ssa S. Macchietti ed una del prof. G. Morante).
    I partecipanti sono stati circa 300 colleghi. L’aricidiocesi
    di Cagliari con questo corso stato tra le prime ad attivare
    e rendere operativo lo "Strumento per la formazione dei
    docenti di irc" (nella terza parte del Documento conclusivo
    … dei Nuovi

    programmi di religione cattolica). Gli idr hanno avuto modo
    di valorizzare la loro professionalit durante il laboratorio
    proposto dal prof. Troa e di auspicare corsi di aggiornamento
    finalizzati all’acquisizione di

    competenze professionali e professionalizzanti, che sappiano
    coniugare il bisogno con la domanda, la realt con la quotidianit.
    Contemplando in questa dimensione l’approfondimento e la consapevolezza
    teorica.

    Il convegno di Cattolica (19-21 marzo 2001) di circa 250 idr
    delle diocesi italiane finalizzato a formare i formatori
    in consonanza allo Strumento e in vista della definizione
    dei nuovi programmi.


    Redazione
    Professione ir



  • corso_di_aggiornamento_nazionale.htm

    CORSO DI AGGIORNAMENTO
    NAZIONALE PER INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA


     


    Dal 21 al 24 febbraio 2002 si tenuto a Cagliari il corso
    di aggiornamento nazionale dal titolo: la dimensione dell’interdisciplinarieta’
    tra i nuovi curricoli e l’insegnamento della religione cattolica
    nella scuola della riforma. Il laboratorio didattico nella
    formazione in servizio degli insegnanti di religione cattolica.

    Titolo assai impegnativo per gli intenti che evidenzia: 1.
    riflettere sulla collocazione dell’irc. nel nuovo scenario
    della riforma degli ordinamenti scolastici. 2. fornire una
    strategia comune per la formazione degli idr che sono oggi
    chiamati a rinnovarsi professionalmente.

    Don R. Rezzaghi, nella prima relazione del corso, dedicata
    al secondo degli intenti sopra ricordati, ha confermato la
    scelta del laboratorio, gi ampiamente sostenuta e giustificata
    dal documento conclusivo della sperimentazione sui nuovi programmi.
    Scelta certamente adeguata all’obiettivo di valorizzare le
    esperienze e le risorse professionali dei docenti in servizio,
    soprattutto in vista della elaborazione dei nuovi curricoli
    voluti dalla riforma. Adeguata anche alla convinzione che
    perfezionare le abilit didattiche significa progettare pi
    che ascoltare, confrontarsi e mettere in comune problemi e
    soluzioni pi che lottare singolarmente con le difficolt
    scolastiche. 

    Tuttavia non si prende a sufficienza in considerazione che
    per lavorare in equipe non basta la buona volont, occorre
    una formazione mirata sia per i conduttori che per i partecipanti. 

    Questa formazione manca alla maggior parte dei docenti in
    servizio, ma l’aggiornamento nazionale di Cagliari non ha
    dato realistiche indicazioni in proposito. Nei laboratori
    didattici l attuati non si provato a progettare e a confrontare
    strategie, perch ci si limitati a raccontare ci che ciascuna
    diocesi stava organizzando a livello di aggiornamento e formazione.
    Non stato un lavoro inutile, poich servito a raccogliere
    dubbi, critiche e suggerimenti per migliorare il documento
    conclusivo della sperimentazione, tuttavia non ha centrato
    l’obiettivo che il corso si proponeva e soprattutto ha lasciato
    in tanti l’impressione di avere perso tempo.

    Quanto al primo degli intenti che il titolo suggeriva, l’interesse
    era sicuramente alto, ma anche qui non si risposto adeguatamente
    alle attese create. L’incontro con il prof. Bertagna saltato,
    venendo cos meno l’opportunit di confrontarsi sui temi sostanziali
    del progetto di riforma della scuola. 

    La relazione di mons. Bonati, che toccava uno dei punti pi
    delicati e innovativi dei nuovi programmi (Curricolo scolastico
    e insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’autonomia:
    la dimensione dell’interdisciplinariet e le sue opportunit
    per una educazione interculturale e interreligiosa ), stata
    relegata all’ultimo giorno e non ha avuto lo spazio adeguato
    per un dibattito. Sarebbe valsa la pena fare meno pseudo-laboratorio
    e avere modo di confrontarsi con mons. Bonati e le tematiche
    da lui presentate.

    Due situazioni hanno pesato sullo svolgimento del corso di
    Cagliari: la mancanza di uno scenario definito riguardo la
    riforma della scuola, in particolare per i curricoli disciplinari
    con i quali l’irc dovr correlarsi, e l’incertezza-speranza
    in cui ancora ci si trova circa lo stato giuridico degli idr.
    Entrambe hanno limitato l’efficacia formativa del corso, la
    prima perch ha mantenuto in astratto il confronto sui nuovi
    programmi e sulle matrici progettuali ad essi collegate, la
    seconda perch non favorisce lo sviluppo di identit professionale. 

    Auguriamoci che almeno questi ostacoli vengano presto rimossi
    e che nella costruzione dei nuovi curricoli scolastici e disciplinari
    l’idr. possa avere spazio da protagonista: non semplice esecutore,
    n elemento a mala pena tollerato.


    Raffaella Vaccari

    Idr, Modena


    Professione i.r. 2/2002
    – tutti i diritti riservati

  • crediti_ddc_adozioni.htm

    CREDITI
    – DCC – ADOZIONI

    I
    crediti

    I “crediti” che possono
    essere riconosciuti agli alunni al termine dell’anno scolastico
    sono: crediti formativi e crediti scolastici.
    I crediti formativi scaturiscono da esperienze “acquisite
    al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori
    della societ civile legati alla formazione della persona
    ed alla crescita umana, civile e culturale …” (D.M. n.
    49 del 24 febbraio 2000).
    Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con
    gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui
    si riferisce l’esame.
    Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286), invece,
    consiste in un punteggio (massimo di 20 punti) attribuito
    a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate
    per le singole discipline, utilizzando l’intera scala decimale
    di valutazione (O.M. n. 128 del 14 maggio 1999), ed entra
    a far parte del voto finale complessivo d’esame.
    Con specifico riferimento al credito scolastico, l’i.r.c.
    si colloca in modo particolare per due motivi (art. 3 n.1
    O.M. n.128/1999) : il primo dato dalla valutazione, che,
    per tale insegnamento, espressa da un giudizio e non da
    un voto numerico, con la conseguente difficolt (ma, ovviamente,
    non impossibilit) ad inserirlo nel calcolo della media
    matematica; il secondo motivo si evidenzia nella stessa
    redazione dell’art. 3 nella quale si sceglie di staccare
    la questione i.r.c. dall’insieme delle altre discipline,
    specificandone la funzione valutativa nel successivo punto
    n.2.
    Dalla lettura dell’art.3 punto n. 2 si deduce la volont
    dell’Amministrazione scolastica di affermare un principio
    generale circa l’I.r.c. : quello della sua partecipazione
    a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.
    Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto,
    enunciato come principio generale, concorre a spazzar via
    ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti
    di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del
    consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione
    la quale prevede che nelle deliberazioni da adottarsi a
    maggioranza, qualora tale voto risulti determinante, esso
    diventa un giudizio motivato da riportare a verbale (Art.
    25), stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze
    dei TAR. Infatti il voto dell’insegnante di religione “ove
    determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza
    perci perdere il suo carattere decisionale e costitutivo
    della maggioranza.” (vedi la sentenza del TAR Toscana n.
    1089 del 20 dicembre 1999, pubblicata in Professione I.r.
    n. 1 genn.- febbr. 2000).
    Riepilogando: 
    – tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso
    in valore numerico) concorrono alla definizione del credito
    scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.
    – anche l’I.r.c. (a pieno titolo) concorre alla definizione
    del credito scolastico, ma non contribuisce alla determinazione
    della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo
    insegnamento espressa attraverso un giudizio.
    Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura
    del punto n. 3 dello stesso art. 3. L’ I.r.c. concorre alla
    determinazione del credito scolastico, influenzando, con
    il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre
    valori posti nella banda di oscillazione. Un esempio: la
    media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto
    numerico, quindi escluso l’I.r.c.) d come risultato 6 e
    colloca l’alunno in una banda di oscillazione (per l’ultimo
    anno) che va da 4 a 5 (il credito scolastico). 
    Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un
    credito di 4 o 5 all’interno della banda di oscillazione
    ?
    Sono :
    a – giudizio formulato dal docente di religione.
    b – assiduit della frequenza scolastica.
    c – interesse e impegno nella partecipazione al dialogo
    educativo (vale per tutte le discipline, anche per l’I.r.c.).
    d – partecipazione alle attivit complementari ed integrative.
    e – eventuali crediti formativi documentati.
    L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta
    a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa
    va deliberata e verbalizzata (O.M. n. 31 del 4 febbraio
    2000, art. 8 n.6). 
    Da questo quadro emerge lo spazio dell’i.r.c. nell’ambito
    dell’attribuzione del credito scolastico, ma non riveste
    minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli
    spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilit
    di proporre un progetto educativo religioso (da attuare
    anche su reti di scuole), che si pu attuare attraverso
    esperienze di “crescita umana, civile e culturale” della
    persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
    I docenti, magari costituendosi in associazione, possono
    realizzare attivit culturali, di educazione all’ambiente,
    al volontariato ed alla solidariet che, adeguatamente organizzate
    e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione
    e di recupero (o approfondimento) di valori.

    Il
    Documento del Consiglio di classe

    Alla commissione degli
    esami di Stato dev’essre consegnato, entro il 15 maggio,
    il documento elaborato dal Consiglio di classe relativo
    all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo
    anno di corso. In esso vengono illustrati i metodi, i mezzi,
    gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli
    strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti
    ed ogni altro elemento ritenuto utile per lo svolgimento
    degli esami. Prima della elaborazione del testo definitivo
    del Documento. i consigli di classe possono consultare,
    per eventuali proposte ed osservazioni, la componente studentesca
    e quella dei genitori, facenti parte dei consigli stessi.
    Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe,
    ha l’obbligo di contribuire alla stesura del Documento,
    in particolar modo per la parte inerente all’azione educativa
    e didattica realizzata durante l’anno scolastico (O.M. n.
    31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del 13 febbraio
    2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002). Il docente di religione
    interviene anche nei casi in cui abbia attuato iniziative
    i cui contenuti siano riferibili all’esame di Stato, e interviene
    sempre nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione
    degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello
    Statuto delle studentesse e degli studenti (O.M. n. 31 del
    4 febbraio 2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001;
    O.M. n.43 dell’11 aprile 2002).

    Adozioni
    libri di testo

    Come ogni anno nel
    mese di maggio (entro il 19 maggio) i collegi docenti sono
    chiamati a deliberare sulla scelta dei libri di testo.
    La circolare n.13 del 13 febbraio 2002 richiama i criteri
    e le modalit operative che presiedono a tale adempimento
    nella scuola secondaria. “L’adozione dei libri di testo
    rappresenta (…) espressione dell’autonomia didattica delle
    istituzioni scolastiche, che si realizza anche con la scelta
    e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici,
    coerentemente con il Piano dell’Offerta Formativa”. Ricordando
    subito dopo che la scelta del libro di testo attiene “ai
    compiti attribuiti al collegio dei docenti” la circolare
    esorta i docenti ad effettuare “una puntuale verifica dei
    testi in uso ed un attento esame delle novit editoriali
    intervenute”.
    Il decreto ministeriale del 13 febbraio 2002 fissa il tetto
    massimo complessivo di spesa per i libri di testo per il
    primo anno della scuola media e della scuola superiore.
    Tale tetto pu essere sforato nel limite del 10%. In ogni
    caso il testo di religione va adottato e non semplicemente
    consigliato.

    Redazione

  • crediti_documento_adozioni.htm


    Crediti
    – Documento del Consiglio di Classe – Adozioni

    I crediti

    I “crediti” che possono essere riconosciuti
    agli alunni al termine dell’anno scolastico sono: crediti
    formativi e crediti scolastici.
    I crediti formativi scaturiscono da esperienze “acquisite
    al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori
    della societ civile legati alla formazione della persona
    ed alla crescita umana, civile e culturale …” (D.M. n.
    49 del 24 febbraio 2000).
    Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con
    gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui
    si riferisce l’esame.
    Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286), invece,
    consiste in un punteggio (massimo di 20 punti) attribuito
    a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate
    per le singole discipline, utilizzando l’intera scala decimale
    di valutazione (O.M. n. 128 del 14 maggio 1999), ed entra
    a far parte del voto finale complessivo d’esame.
    Con specifico riferimento al credito scolastico, l’i.r.c.
    si colloca in modo particolare per due motivi (art. 3 n.1
    O.M. n.128/1999) : il primo dato dalla valutazione, che,
    per tale insegnamento, espressa da un giudizio e non da
    un voto numerico, con la conseguente difficolt (ma, ovviamente,
    non impossibilit) ad inserirlo nel calcolo della media
    matematica; il secondo motivo si evidenzia nella stessa
    redazione dell’art. 3 nella quale si sceglie di staccare
    la questione i.r.c. dall’insieme delle altre discipline,
    specificandone la funzione valutativa nel successivo punto
    n.2.
    Dalla lettura dell’art.3 punto n. 2 si deduce la volont
    dell’Amministrazione scolastica di affermare un principio
    generale circa l’I.r.c. : quello della sua partecipazione
    a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.
    Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto,
    enunciato come principio generale, concorre a spazzar via
    ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti
    di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del
    consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione
    la quale prevede che nelle deliberazioni da adottarsi a
    maggioranza, qualora tale voto risulti determinante, esso
    diventa un giudizio motivato da riportare a verbale (Art.
    25), stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze
    dei TAR. Infatti il voto dell’insegnante di religione “ove
    determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza
    perci perdere il suo carattere decisionale e costitutivo
    della maggioranza.” (vedi la sentenza del TAR Toscana n.
    1089 del 20 dicembre 1999, pubblicata in Professione I.r.
    n. 1 genn.- febbr. 2000).
    Riepilogando: 
    – tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso
    in valore numerico) concorrono alla definizione del credito
    scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.
    – anche l’I.r.c. (a pieno titolo) concorre alla definizione
    del credito scolastico, ma non contribuisce alla determinazione
    della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo
    insegnamento espressa attraverso un giudizio.
    Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura
    del punto n. 3 dello stesso art. 3. L’ I.r.c. concorre alla
    determinazione del credito scolastico, influenzando, con
    il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre
    valori posti nella banda di oscillazione.
    Un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline
    (quelle col voto numerico, quindi escluso l’I.r.c.) d come
    risultato 6 e colloca l’alunno in una banda di oscillazione
    (per l’anno scolastico 1998/99) che va da 4 a 6 (il credito
    scolastico). 
    Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un
    credito di 4, 5 o 6 all’interno della banda di oscillazione
    ?
    Sono :
    a – giudizio formulato dal docente di religione.
    b – assiduit della frequenza scolastica.
    c – interesse e impegno nella partecipazione al dialogo
    educativo (vale per tutte le discipline, anche per l’I.r.c.).
    d – partecipazione alle attivit complementari ed integrative.
    e – eventuali crediti formativi documentati.
    L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta
    a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa
    va deliberata e verbalizzata (O.M. n. 31 del 4 febbraio
    2000, art. 8 n.6). 
    Da questo quadro emerge lo spazio dell’i.r.c. nell’ambito
    dell’attribuzione del credito scolastico, ma non riveste
    minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli
    spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilit
    di proporre un progetto educativo religioso (da attuare
    anche su reti di scuole), che si pu attuare attraverso
    esperienze di “crescita umana, civile e culturale” della
    persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
    I docenti, magari costituendosi in associazione, possono
    realizzare attivit culturali, di educazione all’ambiente,
    al volontariato ed alla solidariet che, adeguatamente organizzate
    e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione
    e di recupero (o approfondimento) di valori.

    Il Documento del Consiglio di classe

    Alla commissione degli esami di Stato dev’essre consegnato,
    entro il 15 maggio, il documento elaborato dal Consiglio
    di classe relativo all’azione educativa e didattica realizzata
    nell’ultimo anno di corso. In esso vengono illustrati i
    metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo,
    i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi
    raggiunti ed ogni altro elemento ritenuto utile per lo svolgimento
    degli esami. Prima della elaborazione del testo definitivo
    del Documento. i consigli di classe possono consultare,
    per eventuali proposte ed osservazioni, la componente studentesca
    e quella dei genitori, facenti parte dei consigli stessi.
    Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe,
    ha l’obbligo di contribuire alla stesura del Documento,
    in particolar modo per la parte inerente all’azione educativa
    e didattica realizzata durante l’anno scolastico (O.M. n.
    31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del 13 febbraio
    2001). Il docente di religione interviene anche nei casi
    in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili
    all’esame di Stato, e interviene sempre nella fase in cui
    si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai
    sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle
    studentesse e degli studenti (O.M. n. 31 del 4 febbraio
    2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001).

    Adozioni libri di testo

    Come ogni anno nel mese di maggio (entro il 19 maggio) i
    collegi docenti sono chiamati a deliberare sulla scelta
    dei libri di testo.
    La circolare n.37 del 22 febbraio 2001 richiama i criteri
    e le modalit operative che presiedono a tale adempimento
    nella scuola secondaria. “L’adozione e l’utilizzazione delle
    metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i
    libri di testo, debbono essere coerenti con il piano dell’offerta
    formativa ed attuate con criteri di trasparenza e tempestivit”.
    Dopo aver ricordato anche che la scelta del libro di testo
    attiene “alle competenze professionali del corpo docente”
    la circolare esorta i docenti ad effettuare “una puntuale
    verifica dei testi in uso ed un attento esame delle novit
    editoriali intervenute”.
    Il decreto n.33 del 16 febbraio 2001 fissa il tetto massimo
    complessivo di spesa per i libri di testo per il primo anno
    della scuola media e della scuola superiore. Tale tetto
    pu essere sforato nel limite del 10%. In ogni caso il testo
    di religione va adottato e non semplicente consigliato.

    Redazione

  • Credito_DCC_Adozioni.htm


    CREDITI – DOCUMENTO
    CONSIGLIO DI CLASSE – ADOZIONI

    I crediti
    I “crediti” che possono essere riconosciuti agli
    alunni al termine dell’anno scolastico sono: crediti
    formativi e crediti scolastici.
    I crediti formativi scaturiscono da esperienze “acquisite
    al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori
    della società civile legati alla formazione della
    persona ed alla crescita umana, civile e culturale …”
    (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
    Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con
    gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui
    si riferisce l’esame.
    Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286), invece,
    consiste in un punteggio (massimo di 20 punti) attribuito
    a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate
    per le singole discipline, utilizzando l’intera scala
    decimale di valutazione (O.M. n. 128 del 14 maggio 1999),
    ed entra a far parte del voto finale complessivo d’esame.
    Con specifico riferimento al credito scolastico, l’i.r.c.
    si colloca in modo particolare per due motivi (art. 3 n.1
    O.M. n.128/1999) : il primo è dato dalla valutazione,
    che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio
    e non da un voto numerico, con la conseguente difficoltà
    (ma, ovviamente, non impossibilità) ad inserirlo
    nel calcolo della media matematica; il secondo motivo si
    evidenzia nella stessa redazione dell’art. 3 nella
    quale si sceglie di staccare la questione i.r.c. dall’insieme
    delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa
    nel successivo punto n.2.
    Dalla lettura dell’art.3 punto n. 2 si deduce la volontà
    dell’Amministrazione scolastica di affermare un principio
    generale circa l’I.r.c. : quello della sua partecipazione
    a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.
    Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto,
    enunciato come principio generale, concorre a spazzar via
    ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti
    di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del
    consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione
    la quale prevede che nelle deliberazioni da adottarsi a
    maggioranza, qualora tale voto risulti determinante, esso
    diventa un giudizio motivato da riportare a verbale (Art.
    25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze
    dei TAR. Infatti il voto dell’insegnante di religione
    “ove determinante si trasforma in giudizio motivato
    ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale
    e costitutivo della maggioranza.” (vedi la sentenza
    del TAR Toscana n. 1089 del 20 dicembre 1999, pubblicata
    in Professione I.r. n. 1 genn.- febbr. 2000).
    Riepilogando:
    – tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso
    in valore numerico) concorrono alla definizione del credito
    scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.
    – anche l’I.r.c. (a pieno titolo) concorre alla definizione
    del credito scolastico, ma non contribuisce alla determinazione
    della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo
    insegnamento è espressa attraverso un giudizio.
    Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura
    del punto n. 3 dello stesso art. 3. L’ I.r.c. concorre
    alla determinazione del credito scolastico, influenzando,
    con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due
    o tre valori posti nella banda di oscillazione. Un esempio:
    la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col
    voto numerico, quindi escluso l’I.r.c.) dà come
    risultato 6 e colloca l’alunno in una banda di oscillazione
    (per l’ultimo anno) che va da 4 a 5 (il credito scolastico).

    Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un
    credito di 4 o 5 all’interno della banda di oscillazione
    ?
    Sono :
    a – giudizio formulato dal docente di religione.
    b – assiduità della frequenza scolastica.
    c – interesse e impegno nella partecipazione al dialogo
    educativo (vale per tutte le discipline, anche per l’I.r.c.).
    d – partecipazione alle attività complementari ed
    integrative.
    e – eventuali crediti formativi documentati.
    L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno
    spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe:
    essa va deliberata e verbalizzata (O.M. n. 31 del 4 febbraio
    2000, art. 8 n.6).
    Da questo quadro emerge lo spazio dell’i.r.c. nell’ambito
    dell’attribuzione del credito scolastico, ma non riveste
    minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli
    spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità
    di proporre un progetto educativo religioso (da attuare
    anche su reti di scuole), che si può attuare attraverso
    esperienze di “crescita umana, civile e culturale”
    della persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
    I docenti, magari costituendosi in associazione, possono
    realizzare attività culturali, di educazione all’ambiente,
    al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente
    organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore
    spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di
    valori.

    Il Documento del Consiglio di
    classe

    Alla commissione degli esami di Stato dev’essre consegnato,
    entro il 15 maggio, il documento elaborato dal Consiglio
    di classe relativo all’azione educativa e didattica
    realizzata nell’ultimo anno di corso. In esso vengono
    illustrati i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso
    formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati,
    gli obiettivi raggiunti ed ogni altro elemento ritenuto
    utile per lo svolgimento degli esami. Prima della elaborazione
    del testo definitivo del Documento. i consigli di classe
    possono consultare, per eventuali proposte ed osservazioni,
    la componente studentesca e quella dei genitori, facenti
    parte dei consigli stessi.
    Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe,
    ha l’obbligo di contribuire alla stesura del Documento,
    in particolar modo per la parte inerente all’azione
    educativa e didattica realizzata durante l’anno scolastico
    (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del
    13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002). Il
    docente di religione interviene anche nei casi in cui abbia
    attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili all’esame
    di Stato, e interviene sempre nella fase in cui si descrive
    il livello di partecipazione degli alunni ai sensi del Regolamento
    recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli
    studenti (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.5; O.M.
    n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile
    2002).

    Adozioni libri di testo
    Come ogni anno nel mese di maggio (entro la seconda decade
    per la scuola secondaria supeiore, la terza decade per la
    scuola elementare e media) i collegi docenti sono chiamati
    a deliberare sulla scelta dei libri di testo.
    La circolare prot. 5036 del 13 marzo 2003 richiama i criteri
    e le modalità operative che presiedono a tale adempimento
    nella scuola secondaria. “L’adozione dei libri
    di testo rappresenta espressione dell’autonomia didattica
    delle istituzioni scolastiche, che si realizza anche con
    la scelta e l’utilizzazione delle metodologie e degli
    strumenti didattici, coerentemente con il Piano dell’Offerta
    Formativa”. Ricordando subito dopo che la scelta del
    libro di testo attiene “ai compiti attribuiti al collegio
    dei docenti” la circolare esorta i docenti ad effettuare
    “una puntuale verifica dei testi in uso ed un attento
    esame delle novità editoriali intervenute”.
    Il decreto ministeriale del 13 febbraio 2002 fissa il tetto
    massimo complessivo di spesa per i libri di testo per il
    primo anno della scuola media e della scuola superiore.
    Tale tetto può essere sforato nel limite del 10%.
    In ogni caso il testo di religione va adottato e non semplicente
    consigliato.

    Redazione

  • Credito_DDC_Adozioni_04.htm

    CREDITI
    – DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE – ADOZIONI LIBRI R.C.

    I crediti
    I “crediti” che possono essere riconosciuti agli
    alunni al termine dell’anno scolastico sono: crediti
    formativi e crediti scolastici.
    I crediti formativi scaturiscono da esperienze “acquisite
    al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori
    della società civile legati alla formazione della
    persona ed alla crescita umana, civile e culturale …”
    (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
    Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con
    gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui
    si riferisce l’esame.
    Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286), invece,
    consiste in un punteggio (massimo di 20 punti) attribuito
    a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate
    per le singole discipline, utilizzando l’intera scala
    decimale di valutazione (O.M. n. 128 del 14 maggio 1999),
    ed entra a far parte del voto finale complessivo d’esame.
    Con specifico riferimento al credito scolastico, l’i.r.c.
    si colloca in modo particolare per due motivi (art. 3 n.1
    O.M. n.128/1999) : il primo è dato dalla valutazione,
    che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio
    e non da un voto numerico, con la conseguente difficoltà
    (ma, ovviamente, non impossibilità) ad inserirlo
    nel calcolo della media matematica; il secondo motivo si
    evidenzia nella stessa redazione dell’art. 3 nella
    quale si sceglie di staccare la questione i.r.c. dall’insieme
    delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa
    nel successivo punto n.2.
    Dalla lettura dell’art.3 punto n. 2 si deduce la volontà
    dell’Amministrazione scolastica di affermare un principio
    generale circa l’I.r.c. : quello della sua partecipazione
    a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.
    Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto,
    enunciato come principio generale, concorre a spazzar via
    ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti
    di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del
    consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione
    la quale prevede che nelle deliberazioni da adottarsi a
    maggioranza, qualora tale voto risulti determinante, esso
    diventa un giudizio motivato da riportare a verbale (Art.
    25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze
    dei TAR. Infatti il voto dell’insegnante di religione
    “ove determinante si trasforma in giudizio motivato
    ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale
    e costitutivo della maggioranza.” (vedi la sentenza
    del TAR Toscana n. 1089 del 20 dicembre 1999, pubblicata
    in Professione I.r. n. 1 genn.- febbr. 2000).
    Riepilogando:
    – tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso
    in valore numerico) concorrono alla definizione del credito
    scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.
    – anche l’I.r.c. (a pieno titolo) concorre alla definizione
    del credito scolastico, ma non contribuisce alla determinazione
    della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo
    insegnamento è espressa attraverso un giudizio.
    Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura
    del punto n. 3 dello stesso art. 3. L’ I.r.c. concorre
    alla determinazione del credito scolastico, influenzando,
    con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due
    o tre valori posti nella banda di oscillazione. Un esempio:
    la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col
    voto numerico, quindi escluso l’I.r.c.) dà come
    risultato 6 e colloca l’alunno in una banda di oscillazione
    (per l’ultimo anno) che va da 4 a 5 (il credito scolastico).

    Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un
    credito di 4 o 5 all’interno della banda di oscillazione
    ?
    Sono :
    a – giudizio formulato dal docente di religione.
    b – assiduità della frequenza scolastica.
    c – interesse e impegno nella partecipazione al dialogo
    educativo (vale per tutte le discipline, anche per l’I.r.c.).
    d – partecipazione alle attività complementari ed
    integrative.
    e – eventuali crediti formativi documentati.
    L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno
    spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe:
    essa va deliberata e verbalizzata (O.M. n. 31 del 4 febbraio
    2000, art. 8 n.6).
    Da questo quadro emerge lo spazio dell’i.r.c. nell’ambito
    dell’attribuzione del credito scolastico, ma non riveste
    minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli
    spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità
    di proporre un progetto educativo religioso (da attuare
    anche su reti di scuole), che si può attuare attraverso
    esperienze di “crescita umana, civile e culturale”
    della persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
    I docenti, magari costituendosi in associazione, possono
    realizzare attività culturali, di educazione all’ambiente,
    al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente
    organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore
    spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di
    valori.

    Il Documento del Consiglio di
    classe

    Alla commissione degli esami di Stato dev’essre consegnato,
    entro il 15 maggio, il documento elaborato dal Consiglio
    di classe relativo all’azione educativa e didattica
    realizzata nell’ultimo anno di corso. In esso vengono
    illustrati i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso
    formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati,
    gli obiettivi raggiunti ed ogni altro elemento ritenuto
    utile per lo svolgimento degli esami. Prima della elaborazione
    del testo definitivo del Documento. i consigli di classe
    possono consultare, per eventuali proposte ed osservazioni,
    la componente studentesca e quella dei genitori, facenti
    parte dei consigli stessi.
    Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe,
    ha l’obbligo di contribuire alla stesura del Documento,
    in particolar modo per la parte inerente all’azione
    educativa e didattica realizzata durante l’anno scolastico
    (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del
    13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M.
    n.21 del 9 febbraio 2004). Il docente di religione interviene
    anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti
    siano riferibili all’esame di Stato, e interviene sempre
    nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione
    degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello
    Statuto delle studentesse e degli studenti (O.M. n. 31 del
    4 febbraio 2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001;
    O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio
    2004).

    Adozioni libri di testo
    Come ogni anno nel mese di maggio (entro la seconda decade
    per la scuola secondaria superiore, la terza decade per
    la scuola elementare e media) i collegi docenti sono chiamati
    a deliberare sulla scelta dei libri di testo.
    La circolare prot. 5036 del 13 marzo 2003 richiama i criteri
    e le modalità operative che presiedono a tale adempimento
    nella scuola secondaria. “L’adozione dei libri
    di testo rappresenta espressione dell’autonomia didattica
    delle istituzioni scolastiche, che si realizza anche con
    la scelta e l’utilizzazione delle metodologie e degli
    strumenti didattici, coerentemente con il Piano dell’Offerta
    Formativa”. Ricordando subito dopo che la scelta del
    libro di testo attiene “ai compiti attribuiti al collegio
    dei docenti” la circolare esorta i docenti ad effettuare
    “una puntuale verifica dei testi in uso ed un attento
    esame delle novità editoriali intervenute”.
    Il decreto del Direttore Generale del 13 febbraio 2002 (Decreto
    scuola primaria
    ; Decreto
    scuola secondaria
    ) fissa il tetto massimo complessivo
    di spesa per i libri di testo per il primo anno della scuola
    media e della scuola superiore. Tale tetto può essere
    sforato nel limite del 10%. In ogni caso il testo di religione
    va adottato e non semplicente consigliato. La
    C.M. n.38 del 31 marzo 2004, prot.6934
    , in attesa del
    perfezionamento dei decreti con in quali saranno recepiti
    i nuovi obiettivi specifici di apprendimento per la scuola
    dell’infanzia e primaria di religione cattolica, conferma
    l’adozione degli attuali testi di religione in uso.

    Redazione

  • crescita.htm

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    Data ultimo
    aggiornamento 10/07/2002
    Aggiornato da Orazio Ruscica
    Indirizzo di posta elettronica
    :
    o.ruscica@snadir.it