Categoria: Sezione Fittizia

  • annuario_irc.htm

    Annuario
    IRC


    L’insegnamento
    della religione cattolica nelle scuole statali italiane


     


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    a.s.
    1999/2000
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  • annuario_irc_2000.htm

    Annuario
    IRC 2000


    a.s.
    1999/2000


    L’insegnamento
    della religione cattolica nelle scuole statali italiane


     


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  • Apprece.htm






    La rivista dell

     

     Sulla
    rivista dell’associazione spagnola degli insegnanti di
    religione APPRECE il Convir 2000.

    Lo Snadir e l’Adr verso
    una dimensione europea.

    Jornadas Nacionales de Profesores de
    Religin en Italia

     

     


  • approvata_legge_Trento.htm

    La
    Provincia autonoma di Trento approva lo stato giuridico
    dei docenti di religione


     


    Il
    6 marzo u.s. la provincia autonoma di Trento ha approvato
    la legge sul ruolo dei
    docenti di religione in  provincia di Trento
    .


    Interessante
    la norma di cui all’art.7 "Norma transitorie"
    che stabilisce l’immissione in ruolo dei docenti di religione:


    a)
    con almeno otto anni di servizio in qualit di incaricato
    annuale di religione previo concorso per soli titoli (ex
    doppio canale);


    b)
    con almeno quattro anni di servizio in qualit di incaricato
    annuale di religione, previo concorso per titoli (ex doppio
    canale) integrato da un colloquio. 


    Prendiamo
    atto con soddisfazione che la provincia autonoma di Trento
    ha legiferato sul ruolo dei docenti di religione tenendo
    conto delle legittime aspettative degli insegnanti di religione
    gi in servizio. 


    Aspettative
    che lo Snadir ha pi volte presentato ai Deputati e Senatori
    del Parlamento Italiano.


    Ci
    auguriamo che il prossimo Parlamento, tenendo conto della
    legge approvata a Trento, deliberi nel pi breve tempo possibile
    un equilibrato stato giuridico per i 24.000 docenti di religione
    attualmente in servizio.


    Marisa
    Scivoletto


     


     

  • art_73_regolamento_camera_dei_deputati.htm

    Camera
    dei Deputati


    Regolamento


     


    Art. 73


    1.
    Se il Presidente della Camera ritenga utile acquisire il
    parere di una Commissione su un progetto di legge assegnato
    ad altra Commissione, pu richiederlo prima che si deliberi
    sul progetto. La Commissione competente pu, previo assenso
    del Presidente della Camera, chiedere il parere di altra
    Commissione.



    1-bis. Se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione,
    reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza
    di altra Commissione, il Presidente della Camera pu stabilire
    che il parere di quest’ultima Commissione sia stampato ed
    allegato alla relazione scritta per l’Assemblea.



    2. La Commissione interpellata per il parere lo esprime,
    di norma, nel termine di otto giorni dalla effettiva distribuziorie
    dello stampato. Il termine di tre giorni per i progetti
    di legge dichiarati urgenti e per i disegni di legge di
    conversione di decreti-legge. La Commissione competente
    per il merito pu concedere una proroga di durata pari al
    termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono
    consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione
    espressa del Presidente della Camera. Se i predetti termini
    scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione
    competente per il merito pu procedere nell’esame del progetto.



    3. Quando un progetto di legge esaminato per il parere,
    la discussione ha inizio con la illustrazione del progetto
    da parte del relatore designato dal Presidente della Commissione.
    Il relatore conclude proponendo di esprimere: parere favorevole
    o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente
    a modificazioni specificamente formulate. Il parere pu
    anche esprimersi con la formula: <<nulla osta all’ulteriore
    corso del progetto>>.



    4. La Commissione consultata pu stabilire che il parere
    sia illustrato oralmente presso la Commissione alla quale
    destinato. Pu altres richiedere, per il parere espresso
    ad altra Commissione in sede referente, che esso sia stampato
    e allegato alla relazione scritta per l’Assemblea.

  • AudizioneRelazione.htm

    1. Premessa


    Per non insignificare la memoria scolastica presente dell’irc
    e


    per non confonderla con quella del passato



    Di che cosa stiamo parlando?


    di insegnamento della religione cattolica
    (= irc) nella laica scuola italiana


    Non




    • di insegnamento religioso equivalente ad improntare
      ed orientare in modo religioso tutte le materie scolastiche



    • né di esclusiva educazione religiosa finalizzata
      a coloro che per propria scelta personale, familiare,
      … scelgono un’educazione religiosa e di religione cristiana
      e di religione cattolica (secondo le finalità di
      molte scuole cattoliche)



    • né di insegnare le materie scolastiche secondo
      un l’insegnamento cattolico. E poi di quale cattolicesimo?
      E’ cattolica la lettera ad una professoressa della scuola
      di Barbiana di don Milani o è cattolico (soltanto)
      chi mette in pratica tutti gli insegnamenti del Papa e
      dei vescovi?



    • né di catechesi o catechismo che ha come
      luogo la parrocchia, come ‘docente’ il catechista, come
      finalità quella di formare il cristiano secondo
      il vangelo di Gesù Cristo al quale ha aderito con
      una scelta personale



    • né di dottrina cattolica finalizzata a
      dare risposte cattoliche a domande laiche, interpretazioni
      esclusivamente cattoliche a fatti ed eventi riguardanti
      la storia della Chiesa e dei popoli



    • né di quant’altro difforme e non conforme



    • né di quello insegnato dal docente più
      bravo né di quello ancora pre-concordatario e poco
      scolastico e ancor meno culturale insegnato ancora (purtroppo)
      da qualche docente tra circa 20.000 docenti di religione.
      La legittimità della presenza di una disciplina
      culturale non la si discrimina, né la si estranea
      nella scuola per via di qualche insegnante che non la
      professionalizza. Potremmo fare lo stesso ragionamento
      anche per quei pochi o molti docenti che invece insegnano
      secondo la natura e le finalità dell’irc!




    Ma dell’irc così come definito






    • dall’art. 9 della Revisione del Concordato (Legge 25/3/1985,
      n. 121): "La Repubblica Italiana, riconoscendo il
      valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi
      del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del
      popolo italiano continuerà ad assicurare, nel quadro
      delle finalità della scuola, l’insegnamento della
      religione cattolica nelle scuole pubbliche …."






    • dal relativo Protocollo addizionale, n. 5.





    L’irc è impartito






    • in conformità della dottrina della Chiesa e



    • nel rispetto della libertà di coscienza degli
      alunni



    • da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità
      ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità
      scolastica




     




    • dall’Intesa fra il Ministero della Pubblica Istruzione
      e la Conferenza Episcopale Italiana circa l’irc (DPR 16/12/1985,
      n. 751)






      1. Programmi dell’irc



      2. Modalità di organizza2ione dell’irc



      3. Criteri per la scelta dei libri di testo



      4. Profili della qualificazione professionale degli insegnanti
        di religione







    • dai criteri e parametri che legittimano come culturale
      e scolastica la presenza di un insegnamento in una scuola
      condivisa come comunità educante ai valori della
      costituzione italiana, alla formazione dell’uomo e del
      cittadino ed agli specifici obiettivi degli ambiti professionali
      di ogni ordine e grado di scuola




    E allora


    di quale irc invece oggi stiamo
    parlando?


    di quell’irc che è





    • un sapere culturale



    • un sapere scolastico





    • Per il suo statuto epistemologico che permette di interpretare
      il patrimonio storico, culturale e religioso.. italiano,
      europeo e mondiale e di orientare e modificare le scelte
      personali e sociali per il prossimo futuro e per il terzo
      millennio



    • Perciò l’irc ha



    • un programma ministeriale specifico per la Scuola Materna,
      Elementare, Media Inferiore e Superiore



    • docenti




      • qualificati sul piano dei titoli accademici e professionali
        che



      • continuamente aggiornano le loro competenze,



      • le ampliano con altre complementari e personali



      • e sono significativamente presenti nelle diverse attività
        del PEI, negli organi collegiali e in tante altre iniziative
        che promuovono la qualità della nostra scuola
        italiana (cfr. rilevazioni statistiche)




    • libri di testo



    • si avvale




      • delle scienze pedagogiche e di comunicazione scolastica


      • delle scienze bibliche, teologiche, filosofiche, storiche,
        antropologiche. . .






    • presente legittimamente nella scuola italiana






      • per la sua natura e le sue finalità
        scolastiche





    L’irc






      • si contestualizza nel quadro delle finalità
        della scuola italiana



      • concorre a promuovere, insieme alle altre discipline,
        il pieno sviluppo della personalità degli alunni



      • contribuisce a un più alto livello di conoscenze
        e di capacità critiche



      • promuove la riflessione sul patrimonio di esperienze
        degli alunni e



      • contribuisce a dare specifica risposta al bisogno
        di significato di cui essi sono portatori



      • abitua l’alunno a comunicare sul piano dei valori
        fondamentali, anche in dialogo con differenti credenze
        e culture.







      • per un accordo di concordato firmato e sottoscritto
        dalla S. Sede e dalla Repubblica italiana. (Legge 25/3/1985,
        n. 121)



      • E per l’Intesa fra il Ministero della Pubblica
        Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana (DPR
        16/12/1985, n. 751)





    Oggi,


    l’irc e gli insegnanti di
    religione,





    • contribuiscono a promuovere una scuola aperta, multireligiosa,
      multiculturale, multietnica e di qualità



    • nel pieno rispetto della libertà di coscienza
      degli studenti e



    • nella consapevolezza che una scuola democratica non
      può essere privata e discriminata dalla presenza
      di una componente culturale così rilevante come
      quella proposta dall’irc.



    Ed oltre ai motivi precedentemente
    illustrati esistono tanti altri che solo i docenti e gli
    studenti nella loro faticosa opera quotidiana di interazione
    educativa e didattica possono evidenziare e dimostrare.



     


    2. Motivazioni per uno “status giuridico”
    degli insegnanti di religione (Idr)






      1. Nel sistema Amministrativo italiano, ogni rapporto
        di lavoro con la Pubblica Amministrazione, instaura
        con la stessa un rapporto di servizio tra chi ne è
        investito e l’Amministrazione stessa. Il riconoscimento
        dello status giuridico degli Idr è quindi un
        diritto degli Idr come personale in servizio presso
        la Pubblica Amministrazione, ma nello stesso tempo costituisce
        una garanzia e una tutela per la Pubblica Amministrazione
        stessa.



      2. La legge Quadro sul Pubblico Impiego (legge 29/03/1983,
        n.93) stabilendo i principi di regolamentazione di tutti
        i rapporti di lavoro presso la Pubblica Amministrazione,
        ai quali devono conformarsi i profili e gli status delle
        varie qualificazioni professionali, motiva ulteriormente
        la richiesta di riconoscimento dello stato giuridico
        degli Idr.



      3. Il riconoscimento dello status giuridico degli Idr
        è anche un’applicazione dell’art.3 della Costituzione
        italiana secondo la quale ” tutti i cittadini hanno
        pari dignità sociale e sono uguali davanti alla
        legge”. Diritto peraltro ribadito nel Decreto Legislativo
        del 16/4/1996 (T.U. sull’istruzione) art.309: gli idr
        “fanno parte della componente docente degli organi scolastici,
        con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti.”.



      4. Per di più, numerosi interventi della Suprema
        Corte Costituzionale (203/1989; 11-14/01/1991; 209/1992)
        hanno più volte ribadito che l’irc appartiene
        alle discipline fondamentali di ogni indirizzo e grado
        scolastico e gli è riconosciuto quindi la pari
        dignità delle discipline scolastiche



      5. Il riconoscimento dello status giuridico realizza
        finalmente “l’intento dello Stato di dare una nuova
        disciplina dello stato giuridico degli idr (DPR 751/1985).





    Queste motivazioni non sono state completamente
    soddisfatte. Infatti la Contrattazione Collettiva, negli
    ultimi anni ha svolto un ruolo lodevole nelle “conquiste”
    degli idr, ma non sufficienti visto che si è svolta
    secondo contrattazioni contingenti frutto di volontà
    e presupponendo uno status giuridico che per gli idr non
    esiste. Quindi tutto si è svolto fino ad ora al di
    fuori di qualsivoglia regolamentazione giuridica, così
    come previsto dalle garanzie costituzionali.


    Orbene, nonostante lo Stato italiano abbia
    un obbligo giuridico amministrativo, e nonostante l’ulteriore
    impegno assunto con la legge 25/3/1985, n.121 e i circa
    quattordici anni, oramai trascorsi dalla revisione del Concordato
    del 1984, ancora non esiste un preciso e definitivo profilo
    di qualificazione professionale degli idr che invece questo
    Parlamento e questa Commissione sta affrontando con impegno
    e apprezzabile interessamento.





    1. Un contributo alle possibili obiezioni.





      1. Lo Stato ha l’obbligo di garantire in ogni modo alle
        famiglie l’insegnamento della religione cattolica (irc)
        perché a queste possa essere riconosciuto e garantito
        il loro diritto di avvalersi o non avvalersi dell’irc.



      2. L’obiezione secondo la quale no sarebbe possibile
        costituire un organico di idr a causa delle scelte o
        meno dell’irc, risulta contraddittoria rispetto ad altre
        situazioni similari presenti nella scuola:




        1. Per esempio un docente di lettere durante un anno
          scolastico può avere la cattedra mentre l’anno
          successivo, per una diminuzione delle classi, diventa
          perdente posto;



        2. D’altra parte lo Stato garantisce il diritto allo
          studio assicurando insegnamenti facoltativi, ma i
          professori che li impartiscono sono di ruolo (come
          avviene attualmente nell’ambiente universitario e
          come si tende a configurare gli insegnamenti nella
          prospettiva di un rinnovamento della scuola).




      3. Il protocollo addizionale n.5 della Revisione del
        Concordato prevede che gli insegnanti siano riconosciuti
        idonei. Se tale idoneità è necessaria
        per insegnare religione, la revoca viene quindi a configurarsi
        come ovvia applicazione a tutela della qualità
        dell’insegnamento soprattutto nei confronti degli studenti.
        Pertanto, così come avviene nei casi di decadenza
        dell’impiego, richiamati dall’art.111 del DPR 31 maggio
        1974, n.417, nel caso specifico degli idr si deve aggiungere
        la perdita dell’idoneità a seguito di revoca
        da parte dell’ordinario diocesano che l’ha rilasciata.





    Lo SNADIR, ascoltata in più occasione
    l’opinione degli idr a livello nazionale, e dopo essersi
    confrontato più volte con i componenti della Consulta
    Nazionale per l’irc della CEI e con le diverse componenti
    politiche, ritiene opportuno ribadire quanto segue:




    1. Istituzione delle classi di concorso per l’irc nei vari
      ordini e gradi scolastici.



    2. Nuove procedure per il reclutamento e l’abilitazione
      dei docenti di religione che tengano conto dell’idoneità
      per impartire l’irc.



    3. Misure idonee per l’immissione in ruolo dei docenti
      di religione già in servizio basate sul riconoscimento
      della professionalità acquisita.




    Questi punti sono stati oggetto di una
    petizione popolare e sottoscritti da circa 50.000 cittadini
    italiani. Entro pochi giorni la petizione sarà consegnata
    al Presidente del Senato.


    Entrando nello specifico del ruolo dell’insegnante
    di religione ritiene indispensabile il riconoscimento dei
    seguenti punti:




    1. Istituzione delle classi di concorso per l’irc nei vari
      ordini e gradi scolastici.



    2. Ruoli provinciali e subprovinciali (coincidenti con
      le scuole ricadenti nel territorio delle diocesi).



    3. Concorso per esami e titoli non sui contenuti (per concordato
      di competenza della Chiesa) ma sull’ordinamento scolastico
      e sulle scienze pedagogico-didattiche.



    4. Graduatorie permanenti subprovinciali (coincidenti con
      le scuole ricadenti nel territorio delle diocesi).



    5. L’accesso al concorso per esami e titoli richiede:




      1. L’idoneità riconosciuta, come prevista dal
        punto 2.5. del DPR n.751/1985, da un ordinario diocesano



      2. Titolo di studio previsto dai punti 4.3, 4.4 del DPR
        751/1985




    6. Cattedra di religione:




      1. 15 + 3 nelle scuole medie inferiori e superiori



      2. 20 +2 (programmazione) + 2 (attività di cui
        ai commi 2 e 5 dell’art.9 della legge 148/90 e al punto
        2.2 della C.M. n.271 del 10/9/1991)



      3. trattamento di cattedra per ogni 14 sezioni nella
        scuola materna




    7. L’organico determinato sul 90% della disponibilità
      complessiva di ciascun ruolo



    8. Applicazione di tutte le disposizioni di stato giuridico
      previste dal DPR 31 maggio 1974, n.417 e successive modificazioni
      ed integrazioni



    9. Valutabilità del servizio ai fini del passaggio
      ad altre classi di concorso



    10. Istituzione di ispettori ministeriali



    11. In sede di prima applicazione: immissione in ruolo dei
      docenti di religione incaricati annuali a tempo determinato





    • Con un orario non inferiore a 12 ore settimanali nelle
      scuole materne ed elementari



    • Con un orario non inferiore a 9 ore settimanali nelle
      scuole medie e superiori,




    che abbiano maturato 360 giorni di servizio
    e che siano in possesso dei titoli di qualificazione professionali
    previsti dal DPR 751/1985





    1. I docenti di religione, con almeno dieci anni di servizio,
      a cui sia stata revocata l’idoneità, saranno assegnati
      ad altri compiti, qualora ne abbiano i requisiti.