Categoria: Sezione Fittizia

  • StatoGiuridico/approvata_legge_Trento.asp

    La
    Provincia autonoma di Trento approva lo stato giuridico
    dei docenti di religione


     


    Il
    6 marzo u.s. la provincia autonoma di Trento ha approvato
    la legge sul ruolo dei
    docenti di religione in  provincia di Trento
    .


    Interessante
    la norma di cui all’art.7 "Norma transitorie"
    che stabilisce l’immissione in ruolo dei docenti di religione:


    a)
    con almeno otto anni di servizio in qualit di incaricato
    annuale di religione previo concorso per soli titoli (ex
    doppio canale);


    b)
    con almeno quattro anni di servizio in qualit di incaricato
    annuale di religione, previo concorso per titoli (ex doppio
    canale) integrato da un colloquio. 


    Prendiamo
    atto con soddisfazione che la provincia autonoma di Trento
    ha legiferato sul ruolo dei docenti di religione tenendo
    conto delle legittime aspettative degli insegnanti di religione
    gi in servizio. 


    Aspettative
    che lo Snadir ha pi volte presentato ai Deputati e Senatori
    del Parlamento Italiano.


    Ci
    auguriamo che il prossimo Parlamento, tenendo conto della
    legge approvata a Trento, deliberi nel pi breve tempo possibile
    un equilibrato stato giuridico per i 24.000 docenti di religione
    attualmente in servizio.


    Marisa
    Scivoletto


     


     


  • StatoGiuridico/prognosi_riservata.asp

    STATO
    GIURIDICO


    “PROGNOSI
    RISERVATA”


    I
    DIESSE NON VOGLIONO LA LEGGE


    Nell’ultimo
    periodo la vicenda relativa allo stato giuridico degli insegnanti
    di religione ha avuto seguiti, a mio avviso, ambigui. Lo
    Snadir ha presentato una petizione con ben centomila firme,
    che non sono bruscolini, con la richiesta di inserire alcuni
    emendamenti al decreto legge che interessano la categoria
    e che XI^ Commissione parlamentare starebbe trattando. Il
    condizionale, permettetemelo dal momento che l’organismo,
    pur riunendosi con una certa costanza, non ha dato segnali. 

    Anzi l’unico sussulto arrivato dall’onorevole
    Lapo Pistelli del Partito Popolare che ha sostenuto, incautamente,
    ritengo, l’esistenza di una lobby
    tra la categoria
    interessata alla legge. “Gli insegnanti di religione – ha
    detto – non sono una lobby capace di influenzare l’attivit
    parlamentare". 

    Dall’altro canto lo Snadir ha avuto un incontro con l’onorevole
    Stelluti, relatore del decreto legge che, a questo punto,
    permettete, mi fa entrare nello sconforto. La riunione che
    doveva essere quasi determinante, infatti, stata interlocutoria,
    per non dire inutile, visto che lo stesso non ha presentato
    un briciolo di idea di emendamento. 

    Eppure tutti i componenti della XI^ Commissione (centrodestra
    e centrosinistra, quest’ultimo in parte)
    avevano pienamente condiviso le richieste dello Snadir

    e gli emendamenti dallo stesso presentati. Allora mi sembra
    d’obbligo chiedersi: com’ possibile che la vicenda sia
    ancora in uno stato di enpasse. “A nostro avviso – sostiene
    il segretario nazionale dello Snadir, Orazio Ruscica – i
    problemi fondamentali sono quelli di eliminare l’illegittima
    richiesta della doppia laurea e di sostituire il primo Concorso
    con un Corso abilitante riservato”.

    In questa annosa vicenda stato anche costituito un Comitato
    Ristretto del quale non si hanno tracce ufficiali visto
    che l’organismo non verbalizza quanto si discute in sede
    di riunione (risulta, comunque, che non si riusciti a
    definire un testo o emendamenti comuni su cui dibattere). 

    Gli incontri, pare, siano stati diversi ma alla fine si
    ottenuto il classico “buco nell’acqua”, insomma. “I Democratici
    di Sinistra – rileva Ruscica – frenano gli adempimenti perch
    non vogliono approvare in nessun modo il decreto legge”.
    Hanno tanto timore della categoria? Non si capisce perch
    non vogliono provvedere all’approvazione dello strumento
    che ci riguarda in nessun modo”. I Diesse non vogliono,
    insomma, fare passare la legge n cos come uscita dal
    Senato, n, tantomeno, con gli eventuali emendamenti, non
    tenendo conto delle centomila firme raccolte che racchiudono
    le richieste di ventiquattromila insegnanti di religione.
    I quercini, dunque, condizionano la maggioranza pur se il
    cosiddetto “centro” del centrosinistra (Popolari, I Democratici,
    Rinnovamento Italiano) ha
    presentato gli stessi emendamenti sollecitati dal sindacato
    di categoria
    (ai tre movimenti si aggiunge il sostegno
    del centrodestra, ndr). ” Noi auspichiamo, in ogni caso,
    che il testo di legge sullo stato giuridico – asserisce
    Ruscica – si sblocchi positivamente”. Anche perch l’organizzazione
    sindacale pur di addivenire ad una intesa definitiva ha
    lasciato aperti degli spiragli che possono diventare motivo
    “d’incontro” tra le parte interessate.


    Saro
    Cannizzaro

  • StatoGiuridico/Comitato_ristretto_e_mail.asp

    CAMERA
    DEI DEPUTATI


     (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)


    COMITATO
    RISTRETTO


    A.C.
    7238  e abb.


    (numero dei componenti 16)


     





















































    Presidente


    INNOCENTI
    Renzo
    (Dem. Sin.-Ulivo)


    E-Mail INNOCENTI_R@camera.it


    Relatore


    STELLUTI
    Carlo
    (Dem. Sin.-Ulivo) 


    E-Mail
    STELLUTI_C@camera.it
     




    BASTIANONI
    Stefano
    (Misto – Rinnovamento Italiano)


    E-Mail
    BASTIANONI_S@camera.it



    CANGEMI
    Luca
    (Misto – Rifondazione Comunista )


    E-Mail
    CANGEMI_L@camera.it



    CORDONI
    Elena Emma
    (Dem. Sin.-Ulivo)


    E-Mail
    CORDONI_E@camera.it

     

    DUILIO
    Lino
    (Pop.Dem.-Ulivo)


    E-Mail
    DUILIO_E@camera.it



    GAZZARA
    Antonino
    (Forza Italia)


    E-Mail
    GAZZARA_A@camera.it



    GUERZONI
    Roberto
    (Dem. Sin.-Ulivo) 


    E-Mail 
    GUERZONI_R@camera.it
     




    LODDO
    Antonio
    (Democratici – Ulivo)  


    E-Mail
    LODDO_A@camera.it  



    LO
    PRESTI Antonino
    (AN)  


    E-Mail
    LOPRESTI_A@camera.it
     



    MARENGO
    Lucio
    (AN)  


    E-Mail
    MARENGO_L@camera.it
     



    MICHIELON
    Mauro
    (Lega nord Padania)  


    E-Mail
    MICHIELON_M@camera.it
     



    PRESTIGIACOMO
    Stefania
    (Forza Italia)  


    E-mail
    PRESTIGIACOMO_S@camera.it
     



    RICCI
    Michele
    (UDEUR) 


    E-Mail
    RICCI_M@camera.it
     



    STANISCI
    Rosa
    (Dem. Sin.-Ulivo)  


    E-Mail
    STANISCI_R@camera.it
     



    STRAMBI
    Alfredo
    (Comunista)


    E-Mail
    STRAMBI_A@camera.it



      
         
      
          
     

  • StatoGiuridico/31_01_2001_XI_Commissione_lavoro.asp

    CAMERA
    DEI DEPUTATI – XIII LEGISLATURA

    Resoconto della XI Commissione permanente

    (Lavoro pubblico e privato)


    XI
    Commissione – Resoconto di mercoled 31 gennaio 2001


    UFFICIO
    DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI


    L’Ufficio di
    Presidenza si riunito dalle 14 alle 14.10.


    SEDE
    REFERENTE


    Mercoled 31
    gennaio 2001. – Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI.
    – Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica
    istruzione Giuseppe Gambale.


    La seduta
    comincia alle 15.10


    Omissis


    Insegnanti
    di religione cattolica.

    C. 7238, approvato dal Senato, C. 666 Sbarbati, C. 1008
    Napoli, C. 1119 Landolfi, C. 1382 Teresio Delfino, C. 1463
    Guidi, 1468 Napoli, C. 3597 Caruso, C. 3929 Lumia, C. 6917
    Saonara, petizioni nn. 309 e 1731.

    (Seguito dell’esame e rinvio – Nomina di un comitato
    ristretto).


    La Commissione
    prosegue l’esame, rinviato, da ultimo il 18 gennaio 2001.


    Il sottosegretario
    Giuseppe GAMBALE premette che il testo approvato dal Senato
    afferma un principio largamente condiviso, riconoscendo
    agli insegnanti di religione l’inserimento in organico e
    il conseguente rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

    Ci non preclude alla Camera di perfezionare il testo trasmesso
    dall’altro ramo del Parlamento. Sottolinea che, comunque,
    l’assegnazione del provvedimento alla Commissione lavoro
    corrisponde all’oggetto della decisione da prendere, che
    non riguarda in realt l’insegnamento della religione, ma
    pi precisamente la definizione dello stato giuridico degli
    insegnanti.

    Nel merito, fa presente che al Senato, nella fissazione
    della dotazione organica, fra il testo licenziato dalla
    Commissione e quello poi approvato dall’Assemblea, si
    passati da una percentuale del 70 per cento ad una del 60
    per cento delle classi funzionanti in ciascuna diocesi.
    Questa norma, se combinata con i requisiti di ammissione
    ai concorsi, darebbe luogo ad un effetto distorto, in quanto
    per la scuola superiore sarebbero messi a concorso pi posti
    dei candidati, mentre per la scuola di base i candidati
    sarebbero il doppio dei posti messi a concorso.

    Dal punto di vista politico, ribadisce l’impegno del Governo
    per giungere all’approvazione definitiva della legge, anche
    in considerazione del fatto che a dispetto del numero degli
    emendamenti presentanti, i punti controversi sono in realt
    pochi, per cui un impegno comune potrebbe consentire di
    superare le contrapposizioni manifestate.


    Carlo STELLUTI
    (DS-U), relatore, rilevato che stato presentato
    un considerevole numero di emendamenti, ritiene che sarebbe
    opportuno concentrare l’attenzione della Commissione sulle
    questioni pi controverse, ricorrendo alle forme di esame
    pi snelle possibili, utilizzando tutte le modalit consentite
    dal regolamento.

    Nel merito, il requisito della seconda laurea richiesto
    agli insegnanti di religione della scuola superiore sembra
    il punto meritevole di maggiore attenzione da parte della
    Commissione.


    Renzo INNOCENTI,
    presidente, sottolinea che la Commissione, a termini
    di regolamento, ha una certa discrezionalit nell’organizzare
    i propri lavori. La scelta di privilegiare criteri di speditezza,
    con procedure che consentano di fare emergere le possibili
    convergenze sul provvedimento, rientra quindi pienamente
    nelle possibilit offerte dal regolamento. Ovviamente, le
    procedure pi snelle hanno un senso se sono condivise dai
    gruppi. Se non ci fosse accordo sulle procedure, non si
    abbrevierebbe in alcun modo l’esame del progetto di legge.


    Angela NAPOLI
    (AN) ricorda la sensibilit pi volte manifestata dal suo
    gruppo rispetto al provvedimento in esame, che dovrebbe
    essere approvato al pi presto possibile.

    Tuttavia, sottolinea che oltre alla questione della laurea,
    il testo presenta altri punti critici, per cui propone di
    esaminare in comitato ristretto gli emendamenti presentati,
    in modo da alleggerire il lavoro della Commissione.


    Francesco LUCCHESE
    (Misto-CCD) sottolinea che l’obiettivo comune la tempestiva
    approvazione del progetto di legge. Condivide quindi la
    proposta del deputato Napoli, in modo da affrontare secondo
    al procedura pi semplice possibile i temi della dotazione
    organica degli insegnanti di religione, della laurea richiesta
    per l’insegnamento alla scuola superiore e per i requisiti
    di accesso al primo concorso.


    Grazia SESTINI
    (FI) aderisce all’ipotesi di costituire un comitato ristretto,
    che dovrebbe terminare i suoi lavori in tempi ragionevoli.
    La questione della laurea, indicata dal relatore, fondamentale
    per la funzionalit del provvedimento, ma non esaurisce
    le tematiche da affrontare, che riguardano anche la dotazione
    organica e il primo concorso.


    Giancarlo LOMBARDI
    (PD-U) condivide, a nome del suo gruppo, la proposta di
    proseguire l’esame costituendo un comitato ristretto


    Elena Emma
    CORDONI (DS-U) ritiene che la strada pi rapida per l’approvazione
    del provvedimento sia la costituzione di un comitato ristretto,
    che gi in altre occasioni si rivelato lo strumento pi
    idoneo per affrontare le questioni politicamente pi rilevanti.


    Alfredo STRAMBI
    (comunista) rileva un assenso generale sull’ipotesi di costituire
    un comitato ristretto, ma sottolinea che questa convergenza
    riguarda solo la procedura da utilizzare e non anche il
    merito del provvedimento. Infatti, se lo scopo della legge
    deve essere quello di ridurre un’area di lavoro precario,
    per la nomina e la revoca degli insegnanti di religione
    devono valere le stesse regole che valgono per tutti gli
    altri insegnanti.


    Rosa STANISCI
    (DS-U) aderisce alla proposta di costituire un comitato
    ristretto e di affrontare in quella sede le questione politicamente
    pi significative.


    Antonio LODDO
    (D-U) condivide la proposta di costituire un comitato ristretto.


    Il sottosegretario
    Giuseppe GAMBALE, in relazione all’intervento del deputato
    Strambi, sottolinea che l’area di intervento del Parlamento
    in questa sede condizionata dalle norme pattizie gi vigenti,
    che prevedono forme peculiari di reclutamento degli insegnanti
    di religione.

    Dichiara infine la sua disponibilit a fornire al comitato
    ristretto tutto il supporto


    necessario,
    fornendo dati che possano aiutare nella predisposizione
    di un testo funzionale rispetto alla realt che si intende
    disciplinare.


    Renzo INNOCENTI,
    presidente, registra la larga convergenza che si
    manifestata rispetto alla proposta di nominare un comitato
    ristretto, che, se si intende giungere alla definitiva approvazione
    del testo, deve affrontare e sciogliere le questioni pi
    intricate, in modo da consentire alla Commissione di chiudere
    rapidamente il proprio esame.


    La Commissione
    delibera quindi di nominare un comitato ristretto.


    Omissis


    La
    seduta termina alle 16.

  • StatoGiuridico/CCD_30_gennaio_2001.asp

    CCD
    – Camera dei Deputati


    Marted, 30
    gennaio 2001


    Oggetto: Riferimento
    vostra del 26/01/2001


    L’emendamento
    in questione, riguardante i 10 anni di servizio sostitutivi

    della laurea, a firma Giovanardi-Follini, stato ritirato.
    La vostra

    segnalazione, contraria a quella di altri vostri colleghi,
    stata pi che

    mai opportuna.

    Con viva cordialit

    On. Carlo Giovanardi




  • StatoGiuridico/26_gennaio_2001_alla_XI_commis.asp

     Modica,
    26 gennaio 2001


    Agli Onorevoli presentatori


    degli emendamenti al pdl n.7238


    Camera dei Deputati


    ROMA


     


    Agli Onorevoli Componenti


    la XI Commissione Lavoro


    Camera dei Deputati


    ROMA


     


     Prot.098


                
    In merito agli emendamenti presentati al pdl n.7238
    sullo stato giuridico degli insegnanti di religione:



    1. Prendiamo atto con soddisfazione
      che l’intera maggioranza ed anche l’intero parlamento
      orientata per la definizione di un equilibrato stato
      giuridico per i 24.000 docenti di religione attualmente
      in servizio.

    2. Desideriamo altres mettere in guardia dal tentare di risolvere la
      questione con interventi poco adeguati e certamente penalizzanti
      per una larga fascia della categoria. In particolare l’emendamento
      che prevede per la scuola secondaria la
      sostituzione della richiesta del diploma di laurea con
      dieci anni di servizio
      ci sembra una
      proposta assolutamente inadeguata a risolvere in modo
      vero E REALE
      le legittime richieste dei 24.000 docenti
      di religione attualmente in servizio.

    3. La sostituzione del diploma
      di laurea con dieci anni
      di insegnamento inaccettabile, priva di fondamento e INADEGUATA ALLE LEGITTIME
      ATTESE DEGLI INSEGNANTI E NON CERTO NELLO SPIRITO DI 
      UNA LEGGE CHE INTENDE DEFINIRE IL LORO STATO GIURIDICO.
      La questione quella di eliminare la illegittima richiesta
      della doppia laurea. E non sostituire dieci anni di servizio
      alla laurea statale.

    4. Perch il limite dei dieci anni? E non nove, sette, cinque, tre,
      .?

    5. Lo Stato per altri insegnamenti [1]
      ha riconosciuto una
      professionalit acquisita
      soltanto con 360 giorni
      di servizio svolti con il possesso del titolo previsto
      per insegnare. Al docente di religione si richiederebbe
      un maggiore servizio (dieci anni) per accedere ad un insegnamento
      CHE GIA’ VIENE svolto con il possesso di titoli universitari
      (il 90% ha conseguito il Magistero in Scienze Religiose
      o in altre discipline ecclesiastiche) attualmente richiesti
      dallo Stato per insegnare religione.

    6. Inoltre il limite dei dieci anni precluderebbe al 70 per cento della categoria di accedere all’immissione
      in ruolo. La risposta dei dieci anni sarebbe nell’ordine
      DI UNA SOLUZIONE CHE 
      “al danno si aggiunge la beffa”, cio una soluzione
      per pochi insegnanti, la stragrande maggioranza rimarrebbe
      fuori per sempre dal ruolo.

    7. La nostra proposta [eliminazione
      della laurea, sostituzione del concorso con un corso abilitante
      riservato, 360 giorni di servizio come requisito, oltre
      ai titoli previsti dall’Intesa, per partecipare al corso
      abilitante riservato, e inserimento in graduatoria permanente
      ad esaurimento (come gi previsto per altri insegnamenti:
      legge 124/99)
      ] ha riscosso il CONSENSO E IL gradimento della
      categoria. I colleghi hanno testimoniato il loro consenso
      raccogliendo centomila firme in un mese e mezzo (Petizione
      n.1731 trasmessa alla XI Commissione). Occorre certamente
      dare ascolto ai rappresentanti della categoria che sono
      effettivamente rappresentativi della categoria stessa
      (ALLO Snadir SONO ISCRITTI il 20% dei docenti di religione)
      e non a forze isolate che invece HANNO una percentuale
      di adesione prossima ad un ‘prefisso telefonico’.


     Con
    la presente abbiamo voluto ancora una volta evidenziare
    quanto il problema sentito dai 24.000 docenti di religione
    e dal nostro sindacato che d voce alle loro legittime richieste.


     Con
    stima


    Il
    Segretario Nazional
    e


    prof.
    Orazio Ruscica


     


         


     

     



    [1] Vedi gli abilitati agli
    ultimi corsi riservati (O.M. 153/99, O.M. 33/200 e la
    terza prossima alla pubblicazione), i quali mediante
    l’inserimento in graduatoria permanente saranno immessi
    in ruolo.



  • StatoGiuridico/Consegnata_la_petizione_popolare_100000.asp

     PETIZIONE
    POPOLARE : CONSEGNATE ALLA CAMERA CENTOMILA FIRME


     
     


    Mercoled
    29 novembre 2000 lo SNADIR ha consegnato 
    alla Camera le centomila firme raccolte a sostegno
    della Petizione popolare emendativa del ddl. n. 7238 sullo
    stato giuridico dei docenti di religione, assegnato in sede
    referente alla XI Commissione della Camera.

    Il 1 dicembre u.s. stata
    annunziata alla Camera
    la presentazione della Petizione
    Popolare
    ed stata assegnata con il n.1731 alla XI
    Commissione permanente.
     


    Per
    l’occasione stato organizzato un incontro a Roma presso
    l’Hotel Nazionale a cui sono stati invitati i rappresentanti
    dei vari gruppi parlamentari oltre alle cariche istituzionali
    della Camera.


    Il
    Presidente della Camera, onorevole Luciano Violante, a mezzo
    telegramma, ha comunicato l’impossibilit a partecipare
    per altri impegni gi da tempo presi.


    All’incontro
    sono intervenuti l’onorevole Angela Napoli (AN), l’onorevole
    Stefano Bastianoni (RI), il senatore Guido Brignone (Lega
    Nord), il Sottosegretario alla Pubblica Istruzione, onorevole
    Giuseppe Gambale (I Democratici) e l’onorevole Rino Piscitello
    (I Democratici).


    Il
    prof. Orazio Ruscica, segretario nazionale dello SNADIR,
    in apertura di discussione ha voluto sottolineare il significato
    delle centomila firme. In poco pi di un mese e mezzo si
    riusciti a raccogliere tante firme grazie all’impegno
    generoso degli iscritti ed in diverse occasioni anche di
    non iscritti. Chi si impegnato nella raccolta delle firme
    ha dovuto, innanzitutto, illustrare il contenuto della petizione
    con i relativi emendamenti contribuendo a determinare una
    favorevole opinione pubblica riguardo alla condizione di
    precariato ultradecennale dei docenti di religione .


    Ruscica
    poi ha indicato gli emendamenti che la Camera dovrebbe approvare
    per dare, finalmente, ai docenti di religione un giusto
    stato giuridico. 


    Lo
    Snadir propone i seguenti emendamenti
    :


    1.    
    eliminazione della richiesta del diploma di laurea
    statale;


    2.    
    trasformazione
    del concorso ordinario in corso abilitante riservato con
    esame finale;


    3.    
    360 giorni di servizio come requisito, oltre ai titoli
    previsti dall’Intesa, per partecipare al corso abilitante
    riservato;


    4.    
    riconoscimento del servizio prestato per la determinazione
    del punteggio finale;


    5.    
    inserimento dei vincitori del corso abilitante riservato
    in una graduatoria provinciale ad esaurimento;


    6.    
    innalzamento all’80% dei posti costituenti le dotazioni
    organiche per l’Irc.


    L’inserimento
    in graduatoria permanente permetter di rassicurare i docenti
    riguardo l’immissione in ruolo. Infatti l’80% dei posti
    sar subito occupato da coloro che sono inseriti nella graduatoria
    permanente; sul 20% dei posti saranno nominati, in qualit
    di incaricati annuali, i restanti docenti della graduatoria
    permanente. Negli anni successivi sui nuovi posti disponibili 
    si provveder a nominare in ruolo attingendo al restante
    20% gi inserito nelle graduatorie permanenti.


    Questi
    emendamenti sono considerati necessari per salvaguardare
    la professionalit degli oltre 20.000 insegnanti, che in
    molti casi, da parecchi anni rendono un servizio educativo
    alla societ civile che lo richiede con una scelta libera.


    L’Onorevole
    Stefano Bastianoni ha sottolineato l’importante consenso
    che la petizione ha riscosso e che non da sottovalutare
    in sede di discussione in Commissione e poi in Aula. Per
    il riconoscimento dello stato giuridico dei docenti di religione,
    pur essendo materia delicata, i tempi sono maturi per una
    deliberazione positiva e migliorativa. Comunque la Camera
    non pu approvare il ddl 7238 sullo stato giuridico dei
    docenti di religione cos come licenziato al Senato il 19
    luglio u.s.


    Il
    senatore Guido Brignone ha affermato che, dopo tanti dispiaceri,
    sarebbe felice se il testo sullo stato giuridico tornasse
    al Senato emendato. Ha ribadito poi la necessit di riconoscere
    dignit all’Irc nell’ambito del riordino dei cicli scolastici
    (due ore di religione nella scuola di base).


    L’onorevole
    Angela Napoli ha voluto ribadire l’importanza dell’irc a
    scuola e di conseguenza la necessit della figura dell’Idr
    stabilizzato. Ha ricordato anche che sul testo Occhipinti
    alla Commissione cultura del Senato era stato raggiunto
    un accordo con una maggioranza trasversale, cosa che non
    si verificata poi in Aula al momento della votazione.
    Ora anche alla Camera c’ una parte della maggioranza che
    si oppone all’approvazione di emendamenti migliorativi.


    L’onorevole
    Rino Piscitello ha sostenuto che a motivo della delicatezza
    del problema bene evitare la polemica politica fra i due
    schieramenti parlamentari ed ha aggiunto che il suo partito
    sosterr la richiesta dell’eliminazione del diploma di laurea.


    Il
    Sottosegretario alla Pubblica Istruzione Gambale ha espresso
    il convincimento che bisogna continuare la battaglia per
    l’eliminazione della laurea e del concorso ordinario in
    sede di prima applicazione e si dichiarato disponibile
    ad operare in tal senso nelle sedi opportune in virt anche
    della delega istituzionale per lo stato giuridico degli
    Idr ricevuta dal Ministro De Mauro.


    Alla
    fine dell’incontro Ruscica ha voluto sottolineare che l’approvazione
    dello stato giuridico degli Idr necessita in Parlamento
    di un ampio consenso che superi i pregiudizi ideologici,
    in quanto si tratta di rispondere alle legittime richieste
    di 20.000 lavoratori della scuola.


    La
    Segreteria Nazionale

  • StatoGiuridico/18_01_2001_XI_Commissione_lavoro.asp

    CAMERA
    DEI DEPUTATI – XIII LEGISLATURA

    Resoconto della XI Commissione permanente

    (Lavoro pubblico e privato)

    XI
    Commissione – Resoconto di gioved 18 gennaio 2001


    UFFICIO
    DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI


    L’Ufficio
    di presidenza si riunito dalle 9,05 alle 9,15.


    SEDE
    REFERENTE


    Gioved
    18 gennaio 2001. – Presidenza del Vicepresidente Alfredo
    STRAMBI.


    La
    seduta comincia alle 9.15.


    Insegnanti
    di religione cattolica.

    C. 7238, approvato dal Senato, C. 666, Sbarbati, C. 1008,
    Napoli, C. 1119 Landolfi, C. 1382 Teresio Delfino, C. 1463
    Guidi, 1468 Napoli, C. 3597, Caruso, C. 3929 Lumia, C. 6917
    Saonara.

    (Seguito dell’esame, abbinamento delle petizioni
    n. 309 e 1731, adozione del testo base e rinvio).


    La
    Commissione prosegue l’esame rinviato, da ultimo, il 16
    gennaio 2001.


    Alfredo
    STRAMBI, presidente, propone – e la Commissione consente
    – che ai progetti di legge all’ordine del giorno vengano
    abbinate le petizioni n. 309 del 1998, annunciata nella
    seduta dell’Assemblea del 30 marzo 1998 e presentata dal
    signor Giovanni Morelli, che chiede un provvedimento legislativo
    in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica, e la petizione n. 1731 del 2000,
    annunciata nella seduta dell’Assemblea del 1o
    dicembre 2000 e presentata dal Orazio Ruscica e numerosissimi
    altri cittadini, che chiedono modifiche alle norme sullo
    stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica.


    Teresio
    DELFINO (misto-CDU) auspica innanzitutto che il provvedimento
    in esame possa giungere alla sua definitiva approvazione
    entro la legislatura in corso. Il superamento del precariato
    in cui operano gli insegnanti di religione infatti un
    obiettivo a cui il Governo e il Parlamento devono ritenersi
    per completare gli interventi che hanno interessato il mondo
    della scuola. In proposito, ricorda che a conclusione dell’iter
    di approvazione della legge n. 124 del 1999 fu preso l’impegno
    di disciplinare autonomamente lo status degli insegnanti
    di religione cattolica, che non pu essere automaticamente
    assimilato a quello degli altri insegnanti. Tuttavia, a
    questa categoria di lavoratori vanno riconosciuti gli stessi
    diritti che competono agli altri docenti, chiudendo una
    questione rimasta aperta almeno dal 1985. A questo risultato
    si potr pervenire solo superando posizioni politiche pregiudiziali,
    che non tengono conto degli impegni pattizi gi assunti
    dallo Stato italiano.

    Ritiene che sia fondamentale partire dal presupposto che
    lo status giuridico degli insegnanti di religione
    deve essere adeguato a quello degli altri insegnanti, in
    quanto la religione a tutti gli effetti una materia curricolare,
    oltretutto di valore strategico dal punto di vista pedagogico.
    Non a caso, lo stesso Ministero della pubblica istruzione
    ha recentemente promosso una fase sperimentale dell’insegnamento
    della religione, per accompagnare il pi ampio processo
    di sperimentazione in corso sulle altre materie.

    In questo senso, va anche superata l’esclusione della religione
    dagli esami e quindi l’esclusione dei docenti di tale materia
    dalle relative commissioni.

    Per assicurare la pari dignit degli insegnanti di religione
    rispetto agli altri docenti preannuncia la presentazione
    di emendamenti volti ad aumentare la soglia del 60 per cento
    prevista dall’articolo 2, laddove si fissa la dotazione
    organica degli insegnanti di religione in relazione alle
    classi funzionanti in ogni diocesi.

    Un’altra questione da affrontare il requisito professionale
    richiesto dall’articolo 3, consistente nel diploma di laurea
    valido per l’ammissione all’insegnamento. Tale requisito
    non pu essere preso in considerazione nella fase di prima
    attuazione, in quanto precluderebbe l’accesso all’insegnamento
    di larga parte del personale in attivit. Si tratta di una
    categoria meritevole di considerazione, avendo ben operato
    e avendo raggiunto un ottimo livello di integrazione con
    gli altri docenti.

    Infine, non ritiene equi i requisiti di accesso al primo
    concorso, in particolare per quanto riguarda l’aver svolto
    un orario settimanale di almeno dodici ore. Anche in questo
    caso verrebbe penalizzata una larga parte del personale
    docente.


    Grazia
    SESTINI (FI) esprime rammarico per l’assenza del rappresentante
    del Governo.

    Ritiene importante il provvedimento in esame, perch sinora
    allo spessore culturale dell’insegnamento della religione
    ha fatto riscontro un trattamento giuridico del personale
    improntato ad una sostanziale precariet. Tiene peraltro
    a precisare che la disparit di trattamento riservata agli
    insegnanti di religione si esaurisce quasi sempre sul piano
    normativo, perch a livello didattico e funzionale c’ un
    ottimo livello di integrazione con gli altri docenti.

    Sottolinea che nel corso dei lavori del Senato, l’Assemblea
    ha approvato alcune improvvisate modificazioni al testo
    faticosamente licenziato dalla Commissione. Tale testo,
    contestualmente, rispondeva alle esigenze dei docenti interessati
    ed era l’espressione dell’equilibrio raggiunto fra le varie
    forze politiche in campo.

    Il testo trasmesso dal Senato necessita quindi di alcuni
    cambiamenti.

    In primo luogo, andrebbe eliminata la necessit del possesso
    di una laurea per l’accesso all’insegnamento. Questo requisito
    professionale contrasta con quanto previsto dall’intesa
    con la CEI sancita con il decreto del Presidente della Repubblica
    n. 751 del 1985. Tale decreto, infatti, all’articolo 4 prevede
    che per l’insegnamento della religione cattolica sia richiesto
    solo uno dei titoli indicati, tra i quali il titolo accademico
    in teologia, l’attestato di compimento di un regolare corso
    di studi teologici in un seminario maggiore, il diploma
    accademico di magistero e scienze religiose e il diploma
    di laurea valido nell’ordinamento italiano, in quest’ultimo
    caso unitamente ad un diploma rilasciato da un istituto
    di scienze religiose riconosciuto dalla CEI. Il testo del
    Senato porterebbe, pertanto, ad un’ingiustificata discriminazione
    dei docenti non laici. Il requisito della laurea potrebbe
    essere giustificato solo per la normativa a regime, mentre
    appare discriminatorio per la fase transitoria.

    In secondo luogo, appare necessario elevare la soglia del
    60 per cento delle classi funzionanti in ciascuna diocesi
    per definire le dotazioni organiche dei docenti di religione.

    Infine, va rivista la disciplina per l’accesso al primo
    concorso, riconoscendo la validit dell’opera prestata dai
    docenti in attivit. Il testo trasmesso dal Senato appare
    discriminatorio laddove consente l’accesso al primo concorso
    a chi ha insegnato per quattro anni, mentre la legge n.
    124 del 1999 sul precariato aveva regolarizzato chi avesse
    insegnato per soli 360 giorni. Inoltre, al medesimo articolo
    5, richiesto un orario settimanale di almeno dodici ore
    ed consentito l’accesso anche a docenti di altre materie.

    In conclusione, ricorda le richieste di audizione rivolte
    alla Commissione, che ritiene andrebbero esaudite, anche
    ricorrendo a delle forme snelle di consultazione.


    Stefano
    BASTIANONI (misto-RI) premette che il provvedimento si rivolge
    ad una ampia fascia di docenti che operano in uno stato
    di precariato. Occorre, quindi, definire uno specifico stato
    giuridico per gli oltre ventimila insegnanti di religione
    attualmente operanti. L’approvazione da parte del Senato
    di un apposito progetto di legge quindi un atto significativo,
    che interviene dopo 70 anni di regolamentazione precaria
    di questo aspetto.

    Tuttavia, il testo approvato dal Senato contiene alcuni
    limiti che vanno superati.

    In questo senso, la richiesta del diploma di laurea contraddice
    il fatto che il titolo di studio pi diffuso tra i docenti
    di religione il magistero in scienze religiose. In sede
    di prima applicazione, pertanto, occorrerebbe prevedere
    un corso abilitante riservato che tenga luogo del diploma
    di laurea. Il primo concorso successivo all’approvazione
    della legge verrebbe poi riservato a chi ha gi insegnato
    per quattro anni con un orario settimanale di almeno 12
    ore. Si tratta di requisiti non applicabili a larga parte
    dei docenti di religione. Inoltre, la dotazione organica
    degli insegnanti di religione stata fissata con parametri
    troppo bassi, facendo riferimento alle classi funzionanti
    in ciascuna diocesi.

    In conclusione ritiene opportuna una rapida approvazione
    del provvedimento, con la modifica degli articoli 2 e 5,
    in modo da garantire un equo percorso di regolarizzazione
    dei docenti che hanno insegnato con dedizione, impegno e
    professionalit.


    Flavio
    RODEGHIERO (LNP) premette la volont del suo gruppo di non
    rallentare in alcun modo l’approvazione definitiva del progetto
    di legge in esame, che completa un ciclo di discutibili
    riforme del sistema scolastico approvate in questa legislatura,
    a partire dalla legge n. 59 del 1997, nella parte relativa
    all’autonomia scolastica, per arrivare alla legge n. 30
    del 2000, sul riordino dei cicli scolastici.

    Per quanto riguarda la disciplina dello stato giuridico
    del personale, il provvedimento pi vicino a quello oggi
    in esame costituito dalla legge n.124 del 1999.

    A tali riferimenti legislativi va aggiunta la giurisprudenza
    della Corte costituzionale, che ha chiarito la sfera di
    autonomia del legislatore nazionale in questa materia.

    Gli insegnanti di religione si sono conquistati un notevole
    riconoscimento per l’opera fin qui prestata, fornendo un
    contributo pedagogico e didattico di alto valore, spesso
    anche al di l dei limiti della specifica materia insegnata.

    Nel merito del provvedimento approvato dal Senato, ritiene
    che debbano essere modificati l’articolo 2 e l’articolo
    5, rivedendo in particolare le modalit di accesso al primo
    concorso successivo all’approvazione della legge e il requisito
    del necessario possesso del diploma universitario. A questo
    proposito, sottolinea che gi oggi il titolo di studio richiesto,
    in particolare in virt del decreto del Presidente della
    Repubblica n. 751 del 1985, oggettivamente equiparabile
    ad un diploma di laurea.

    Un ulteriore punto da modificare la disciplina della revoca
    della autorizzazione all’insegnamento della religione da
    parte dell’ordinario diocesano.

    A titolo personale, rileva che sembra essere venuto meno
    l’atteggiamento della CEI ostile ad una disciplina compiuta
    dello stato giuridico dei docenti di religione, probabilmente
    dovuto alla tentazione di mantenere in materia un potere
    decisionale decisivo. Oggi, la stessa CEI sembra essere
    consapevole della necessit di riordinare le modalit di
    inserimento professionale dei docenti di religione all’interno
    della pubblica amministrazione.

    Occorre pertanto giungere rapidamente all’approvazione definitiva
    della legge, risolvendo i punti pi problematici e quindi
    modificando gli aspetti gi segnalati del testo approvato
    dal Senato.


    Giovanni
    SAONARA (PDU) sottolinea la necessit di arrivare entro
    questa legislatura ad una soluzione equa del tema dello
    stato giuridico degli insegnanti di religione. Il principio
    ispiratore della nuova disciplina deve essere quello di
    eliminare le discriminazioni tra i docenti di religione
    e gli altri docenti, come del resto testimoniato dalla sua
    proposta di legge n. 6917, vertente sulla stessa materia.

    Dichiara di condividere alcuni punti fondamentali del testo
    approvato dal Senato, in particolare l’articolo 1, che dichiara
    applicabili anche agli insegnanti di religione le norme
    di stato giuridico e di trattamento economico contenute
    nel testo unico sulla pubblica istruzione, l’articolo 4,
    che estende agli insegnanti di religione cattolica le vigenti
    disposizioni in materia di mobilit del personale scolastico,
    e l’articolo 2, che andrebbe interpretato anche alla luce
    della risoluzione adottata sul riordino dei cicli scolastici
    di cui alla legge n. 30 del 2000.

    Per converso, i punti deboli del medesimo testo sono costituiti
    dal comma 2 dell’articolo 3, che richiede il necessario
    possesso del diploma di laurea, il comma 1 dell’articolo
    5, che consente ai docenti di altre materie di partecipare
    al primo concorso per l’insegnamento della religione e il
    comma 3 dello stesso articolo 5, sul programma d’esame del
    primo concorso.


    Carlo
    STELLUTI (DS-U), relatore, replicando agli intervenuti,
    sottolinea che la gran parte dei deputati intervenuti ha
    sottolineato la necessit di modificare il testo approvato
    dal Senato, senza peraltro compromettere la possibilit
    di approvare definitivamente la legge entro questa legislatura.

    Pertanto, sotto il profilo metodologico, ritiene preferibile
    non procedere allo svolgimento delle audizioni richieste,
    data l’esiguit del tempo a disposizione. Resta peraltro
    la disponibilit della Commissione a raccogliere ogni contributo
    scritto.

    Dal punto di vista procedurale, propone di adottare come
    testo base la proposta di legge n. 7238., gi approvata
    dal Senato.


    La
    Commissione adotta come testo base la proposta di legge
    n. 7238, gi approvata dal Senato.


    Alfredo
    STRAMBI, presidente, rinvia il seguito dell’esame
    ad altra seduta.


    La
    seduta termina alle 10.30.


    COMITATO
    RISTRETTO


    Grandi
    invalidi per servizio.

    C. 5995 Spini, C. 6200 Crema, C. 6701 Stelluti.


    Il
    Comitato si riunito dalle 10.30 alle 10.50.


    AVVERTENZA


    Il
    seguente punto all’ordine del giorno non stato trattato:


    SEDE
    REFERENTE


    Tutela
    dei lavoratori dalla violenza psicologica.

    C. 1813 Cicu, C. 6410 Benvenuto, C. 6667 Fiori, C. 7265
    Volont, petizione n. 1291.


    Molestie
    sessuali nei luoghi di lavoro

    C. 601 Cordoni, C. 4817, approvata dal Senato, C. 5090 Prestigiacomo.


     

  • StatoGiuridico/ppi_17_gennaio_2001.asp

    PPI
    – Coordinamento Segreteria Politica


    Mercoled,
    17 gennaio 2001


    Oggetto: Riferimento
    vostra del 12/01/2001


    Gent.mo
    Prof. Ruscica,



    innanzitutto ci tengo a ringraziarla per l’attenzione che
    lei ha voluto

    riservare al mio intervento e al merito dello stesso da
    me svolto in

    commissione lavoro.

    Ho sempre pensato che sia nostro dovere cercare di lavorare
    per sgombrare

    il campo da equivoci e sospetti che pure, ingiustamente,
    a volte sono stati

    alimentati nei vostri confronti.

    Proprio per questo motivo ho ritenuto di dover puntualizzare
    la vostra

    condizione non come lobby di pressione ma come un problema
    esistente che

    andava e va risolto nel modo pi equo e giusto possibile.

    Nella speranza di avervi fatto cosa gradita, sappiate che
    ho letto e

    condivido gran parte dei vostri emendamenti presentati e
    spero che la

    commissione sia nelle condizioni di esaminarli e approvarli.

    Distinti saluti.





                                                       
    On.Lapo Pistelli.


  • StatoGiuridico/16_01_2001_XI_Commissione_lavoro.asp

    CAMERA
    DEI DEPUTATI – XIII LEGISLATURA

    Resoconto della XI Commissione permanente

    (Lavoro pubblico e privato)

    XI
    Commissione – Resoconto di marted 16 gennaio 2001


     Omissis


     
    SEDE REFERENTE


    Marted
    16 gennaio 2001. – Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI,
    indi del Vicepresidente Alfredo STRAMBI. – Interviene il
    sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Giuseppe
    Gambale.


    La
    seduta comincia alle 13.


    Insegnanti
    di religione cattolica.

    C. 7238, approvato dal Senato, C. 666, Sbarbati, C. 1008,
    Napoli, C. 1119 Landolfi, C. 1382 Teresio Delfino, C. 1463
    Guidi, 1468 Napoli, C. 3597, Caruso, C. 3929 Lumia, C. 6917
    Saonara.

    (Seguito dell’esame e rinvio).


    La
    Commissione prosegue l’esame rinviato il 9 gennaio 2001.


    Valentina
    APREA (FI) premette che sarebbe stato opportuno un maggiore
    coinvolgimento della Commissione cultura nella problematica
    in esame, con l’assegnazione del provvedimento in sede referente
    a Commissioni riunite. In ogni caso, assicura, almeno a
    nome del suo gruppo, un impegno notevole da parte dei componenti
    della VII Commissione.

    In considerazione della specificit della posizione e del
    ruolo degli insegnanti di religione cattolica, non comprende
    la necessit del possesso del diploma di laurea valido per
    l’ammissione ai concorsi per l’insegnamento, in aggiunta
    ad almeno uno dei titoli stabiliti con l’intesa tra il Ministro
    della pubblica istruzione e la Conferenza episcopale italiana.

    Difatti, l’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
    n. 751 del 1985, che ha dato attuazione a tale intesa, elenca
    una serie di titoli che gi assicurano una adeguata qualificazione
    professionale degli insegnanti.

    Si sofferma ad illustrare le ragioni che giustificano il
    mantenimento della necessit di ottenere il riconoscimento
    dell’idoneit all’insegnamento religioso da parte dell’autorit
    ecclesiastica. La peculiarit dell’insegnamento della religione
    cattolica, per cui non sufficiente il possesso di una
    certa cultura religiosa, ma necessario un percorso di
    fede riconosciuto dall’autorit ecclesiastica, giustifica
    il mantenimento dell’idoneit.

    Il testo approvato dal Senato non considera in maniera adeguata
    l’esperienza maturata in precedenza dagli insegnanti di
    religione, sia per quanto riguarda la fase transitoria sia
    per quanto riguarda la normativa a regime.

    Pi in particolare, soffermandosi sull’articolo 2, ritiene
    insufficiente la misura del 60 per cento dei posti corrispondenti
    alle classi funzionanti del territorio di ciascuna diocesi,
    specie se si considera che fino ad oggi circa il 95 per
    cento degli alunni si sono avvalsi dell’insegnamento della
    religione cattolica. Tale percentuale sembrerebbe essere
    stata fissata in considerazione di esigenze meramente finanziarie.
    Ravvisa il rischio di estromettere dall’inserimento nei
    ruoli proprio coloro che hanno maturato una notevole esperienza
    nell’insegnamento della religione cattolica.

    In relazione all’articolo 3, ritiene inaccettabile e irragionevole
    pretendere il possesso, oltre che di uno dei titoli comprovanti
    una specifica cultura religiosa, anche del diploma di laurea
    valido per i concorsi per l’insegnamento. Ammette che l’eliminazione
    del requisito del diploma di laurea potrebbe determinare
    problemi per quanto riguarda la mobilit professionale in
    caso di revoca dell’idoneit da parte dell’autorit ecclesiastica.
    Tuttavia, ad un pi approfondito esame, ritiene che la mobilit
    potrebbe avvenire tramite il trasferimento ad altri comparti
    di contrattazione.

    Ritiene inoltre che al comma 4 dell’articolo 3 vengano inopportunamente
    richiamate le disposizioni del testo unico sull’istruzione,
    per quanto riguarda le prove di esame, escludendo peraltro
    espressamente l’accertamento della preparazione sui contenuti
    specifici dell’insegnamento della religione cattolica, che
    dovrebbe costituire invece il requisito principale richiesto
    al candidato.

    Ravvisa il rischio che la mobilit possa essere utilizzata
    strumentalmente da parte del personale precario della scuola
    per confluire nelle cattedre relative ad altri insegnamenti.
    In tal modo, il provvedimento offrirebbe una scorciatoia
    per l’accesso ai ruoli dei docenti dell’attuale personale
    precario. Una ulteriore conferma della scarsa tutela offerta
    agli attuali insegnanti di religione si rinviene nell’ultimo
    periodo del comma 1 dell’articolo 5, che permette la partecipazione
    al primo concorso da bandirsi dopo l’entrata in vigore della
    legge anche a coloro che abbiano prestato servizio nelle
    scuole statali per un insegnamento differente dalla religione
    cattolica.

    In conclusione, ritiene che andrebbero necessariamente apportate
    al testo alcune modifiche. In particolare all’articolo 3,
    bisognerebbe prevedere una equipollenza delle lauree rilasciate
    dalle istituzioni pontificie ai fini della partecipazione
    ai concorsi. Invece, per quanto riguarda il regime transitorio,
    andrebbe eliminato il requisito del possesso del diploma
    di laurea, estendendo a tutti ci che l’attuale comma 2
    prevede esclusivamente per il personale della scuola dell’infanzia
    e della scuola di base.


    Alfredo
    STRAMBI, presidente, in considerazione dell’urgenza
    e della necessit di svolgere il comitato dei nove sul C.5651-A
    in materia di lavori atipici, propone di rinviare il seguito
    dell’esame ad altra seduta.


    La
    Commissione concorda.


    La
    seduta termina alle 13.35.