Categoria: Sezione Fittizia

  • 16_gennaio_2001_CEI.htm

    I
    documenti ufficiali della

    Conferenza Episcopale Italiana


    Messaggio
    della Presidenza della CEI agli alunni e alle loro famiglie
    sull’insegnamento della Religione Cattolica


     


    Il termine
    per le iscrizioni all’anno scolastico 2001-02, fissato per
    il 25 gennaio prossimo, occasione per ribadire le responsabilit
    che tutti, docenti, genitori e studenti, hanno nei confronti
    della scuola, anche per quanto riguarda la scelta di avvalersi
    o meno dell’insegnamento della religione cattolica.

    1. La scelta per l’insegnamento della religione cattolica
    deve trovare attenta la comunit ecclesiale, consapevole
    dell’importanza della scuola e del suo compito di servizio
    educativo ad ogni persona, perch anche attraverso questa
    scelta viene costruita la proposta formativa delle giovani
    generazioni. un appuntamento che, sebbene consueto, assume
    un particolare significato per il fatto che il prossimo
    anno scolastico vedr l’avvio della riforma dei cicli dell’istruzione.

    La riforma dei cicli si presenta "finalizzata alla
    crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel
    rispetto dei ritmi dell’et evolutiva, delle differenze
    e dell’identit di ciascuno, nel quadro della cooperazione
    tra scuola e genitori". Non deve pertanto dimenticare
    l’originale apporto educativo che l’insegnamento della religione
    cattolica, nel rispetto delle scelte di ciascuno, pu offrire
    a tutta la scuola e agli alunni delle diverse et.

    2. Certo non da solo. Infatti, mentre in atto una attenta
    riflessione dei Vescovi italiani per predisporre, secondo
    la loro competenza, i nuovi programmi di religione cattolica,
    va richiesto che anche altre discipline sappiano adeguatamente
    assumere la dimensione religiosa presente nella cultura
    di ogni popolo, e del popolo italiano in particolare. La
    religione, quella cattolica nel nostro contesto italiano
    ed europeo, come matrice di cultura e come esperienza di
    vita, nonch come fattore di socializzazione e di trasmissione
    di un patrimonio storico, capace di rispondere alle fondamentali
    domande di significato offrendo, insieme alla consapevolezza
    delle proprie radici, il rispetto di quelle altrui. Nel
    recente messaggio per la giornat

    a della pace, il Papa ha richiamato a tutti la responsabilit
    dell’educazione "per coniugare l’attenzione alla propria
    identit con la comprensione degli altri ed il rispetto
    della diversit".

    Ci che si deve temere l’ignoranza religiosa da cui possono
    facilmente nascere integralismi e superficialit. Per questo
    abbiamo accolto con soddisfazione la recente decisione della
    giurisprudenza che ha affermato come l’insegnamento della
    religione cattolica concorra, insieme con le altre discipline,
    alla valutazione dell’alunno nel nuovo esame di stato.

    3. Per questi motivi raccomandiamo a tutti voi, studenti
    e famiglie, l’adesione all’ora di religione. Rivolgiamo
    questo appello in modo particolare a voi studenti delle
    scuole superiori, chiamati a decidere personalmente, con
    una delle prime espressioni della vostra responsabilit.
    Superate la facile tentazione del disimpegno.

    Da parte nostra stiamo curando la preparazione di programmi
    che – sulla base della sperimentazione nazionale che ha
    coinvolto in modo diretto per due anni docenti, alunni,
    genitori e dirigenti scolastici – meglio assumano le vostre
    domande, per offrire risposte vere, non superficiali, ricche
    di valori spirituali e morali, in un fruttuoso confronto
    con le altre discipline.

    Ai docenti di religione, ai quali esprimiamo viva gratitudine,
    assicuriamo il nostro impegno sui vari problemi che attendono
    una soluzione, in particolare per il loro stato giuridico.
    Auspichiamo che si giunga ad una sollecita definizione dell’atteso
    provvedimento, purch non si esigano oggi dai docenti in
    servizio da molti anni titoli ingiustificati.

    A tutti, docenti, famiglie e studenti, che ricordiamo al
    Signore con affetto, va il nostro incoraggiamento, certi
    che l’insegnamento della religione cattolica continuer
    ad essere apprezzato quale contributo prezioso e irrinunciabile
    per accompagnare il cammino della persona verso la maturit
    e aiutarla a familiarizzarsi con valori e conoscenze che
    sono un patrimonio di fede e d

    i civilt per tutti.



    Roma, 16 gennaio 2001

    LA PRESIDENZA

    DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

  • 18_01_2001_XI_Commissione_lavoro.htm

    CAMERA
    DEI DEPUTATI – XIII LEGISLATURA

    Resoconto della XI Commissione permanente

    (Lavoro pubblico e privato)

    XI
    Commissione – Resoconto di gioved 18 gennaio 2001


    UFFICIO
    DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI


    L’Ufficio
    di presidenza si riunito dalle 9,05 alle 9,15.


    SEDE
    REFERENTE


    Gioved
    18 gennaio 2001. – Presidenza del Vicepresidente Alfredo
    STRAMBI.


    La
    seduta comincia alle 9.15.


    Insegnanti
    di religione cattolica.

    C. 7238, approvato dal Senato, C. 666, Sbarbati, C. 1008,
    Napoli, C. 1119 Landolfi, C. 1382 Teresio Delfino, C. 1463
    Guidi, 1468 Napoli, C. 3597, Caruso, C. 3929 Lumia, C. 6917
    Saonara.

    (Seguito dell’esame, abbinamento delle petizioni
    n. 309 e 1731, adozione del testo base e rinvio).


    La
    Commissione prosegue l’esame rinviato, da ultimo, il 16
    gennaio 2001.


    Alfredo
    STRAMBI, presidente, propone – e la Commissione consente
    – che ai progetti di legge all’ordine del giorno vengano
    abbinate le petizioni n. 309 del 1998, annunciata nella
    seduta dell’Assemblea del 30 marzo 1998 e presentata dal
    signor Giovanni Morelli, che chiede un provvedimento legislativo
    in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica, e la petizione n. 1731 del 2000,
    annunciata nella seduta dell’Assemblea del 1o
    dicembre 2000 e presentata dal Orazio Ruscica e numerosissimi
    altri cittadini, che chiedono modifiche alle norme sullo
    stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica.


    Teresio
    DELFINO (misto-CDU) auspica innanzitutto che il provvedimento
    in esame possa giungere alla sua definitiva approvazione
    entro la legislatura in corso. Il superamento del precariato
    in cui operano gli insegnanti di religione infatti un
    obiettivo a cui il Governo e il Parlamento devono ritenersi
    per completare gli interventi che hanno interessato il mondo
    della scuola. In proposito, ricorda che a conclusione dell’iter
    di approvazione della legge n. 124 del 1999 fu preso l’impegno
    di disciplinare autonomamente lo status degli insegnanti
    di religione cattolica, che non pu essere automaticamente
    assimilato a quello degli altri insegnanti. Tuttavia, a
    questa categoria di lavoratori vanno riconosciuti gli stessi
    diritti che competono agli altri docenti, chiudendo una
    questione rimasta aperta almeno dal 1985. A questo risultato
    si potr pervenire solo superando posizioni politiche pregiudiziali,
    che non tengono conto degli impegni pattizi gi assunti
    dallo Stato italiano.

    Ritiene che sia fondamentale partire dal presupposto che
    lo status giuridico degli insegnanti di religione
    deve essere adeguato a quello degli altri insegnanti, in
    quanto la religione a tutti gli effetti una materia curricolare,
    oltretutto di valore strategico dal punto di vista pedagogico.
    Non a caso, lo stesso Ministero della pubblica istruzione
    ha recentemente promosso una fase sperimentale dell’insegnamento
    della religione, per accompagnare il pi ampio processo
    di sperimentazione in corso sulle altre materie.

    In questo senso, va anche superata l’esclusione della religione
    dagli esami e quindi l’esclusione dei docenti di tale materia
    dalle relative commissioni.

    Per assicurare la pari dignit degli insegnanti di religione
    rispetto agli altri docenti preannuncia la presentazione
    di emendamenti volti ad aumentare la soglia del 60 per cento
    prevista dall’articolo 2, laddove si fissa la dotazione
    organica degli insegnanti di religione in relazione alle
    classi funzionanti in ogni diocesi.

    Un’altra questione da affrontare il requisito professionale
    richiesto dall’articolo 3, consistente nel diploma di laurea
    valido per l’ammissione all’insegnamento. Tale requisito
    non pu essere preso in considerazione nella fase di prima
    attuazione, in quanto precluderebbe l’accesso all’insegnamento
    di larga parte del personale in attivit. Si tratta di una
    categoria meritevole di considerazione, avendo ben operato
    e avendo raggiunto un ottimo livello di integrazione con
    gli altri docenti.

    Infine, non ritiene equi i requisiti di accesso al primo
    concorso, in particolare per quanto riguarda l’aver svolto
    un orario settimanale di almeno dodici ore. Anche in questo
    caso verrebbe penalizzata una larga parte del personale
    docente.


    Grazia
    SESTINI (FI) esprime rammarico per l’assenza del rappresentante
    del Governo.

    Ritiene importante il provvedimento in esame, perch sinora
    allo spessore culturale dell’insegnamento della religione
    ha fatto riscontro un trattamento giuridico del personale
    improntato ad una sostanziale precariet. Tiene peraltro
    a precisare che la disparit di trattamento riservata agli
    insegnanti di religione si esaurisce quasi sempre sul piano
    normativo, perch a livello didattico e funzionale c’ un
    ottimo livello di integrazione con gli altri docenti.

    Sottolinea che nel corso dei lavori del Senato, l’Assemblea
    ha approvato alcune improvvisate modificazioni al testo
    faticosamente licenziato dalla Commissione. Tale testo,
    contestualmente, rispondeva alle esigenze dei docenti interessati
    ed era l’espressione dell’equilibrio raggiunto fra le varie
    forze politiche in campo.

    Il testo trasmesso dal Senato necessita quindi di alcuni
    cambiamenti.

    In primo luogo, andrebbe eliminata la necessit del possesso
    di una laurea per l’accesso all’insegnamento. Questo requisito
    professionale contrasta con quanto previsto dall’intesa
    con la CEI sancita con il decreto del Presidente della Repubblica
    n. 751 del 1985. Tale decreto, infatti, all’articolo 4 prevede
    che per l’insegnamento della religione cattolica sia richiesto
    solo uno dei titoli indicati, tra i quali il titolo accademico
    in teologia, l’attestato di compimento di un regolare corso
    di studi teologici in un seminario maggiore, il diploma
    accademico di magistero e scienze religiose e il diploma
    di laurea valido nell’ordinamento italiano, in quest’ultimo
    caso unitamente ad un diploma rilasciato da un istituto
    di scienze religiose riconosciuto dalla CEI. Il testo del
    Senato porterebbe, pertanto, ad un’ingiustificata discriminazione
    dei docenti non laici. Il requisito della laurea potrebbe
    essere giustificato solo per la normativa a regime, mentre
    appare discriminatorio per la fase transitoria.

    In secondo luogo, appare necessario elevare la soglia del
    60 per cento delle classi funzionanti in ciascuna diocesi
    per definire le dotazioni organiche dei docenti di religione.

    Infine, va rivista la disciplina per l’accesso al primo
    concorso, riconoscendo la validit dell’opera prestata dai
    docenti in attivit. Il testo trasmesso dal Senato appare
    discriminatorio laddove consente l’accesso al primo concorso
    a chi ha insegnato per quattro anni, mentre la legge n.
    124 del 1999 sul precariato aveva regolarizzato chi avesse
    insegnato per soli 360 giorni. Inoltre, al medesimo articolo
    5, richiesto un orario settimanale di almeno dodici ore
    ed consentito l’accesso anche a docenti di altre materie.

    In conclusione, ricorda le richieste di audizione rivolte
    alla Commissione, che ritiene andrebbero esaudite, anche
    ricorrendo a delle forme snelle di consultazione.


    Stefano
    BASTIANONI (misto-RI) premette che il provvedimento si rivolge
    ad una ampia fascia di docenti che operano in uno stato
    di precariato. Occorre, quindi, definire uno specifico stato
    giuridico per gli oltre ventimila insegnanti di religione
    attualmente operanti. L’approvazione da parte del Senato
    di un apposito progetto di legge quindi un atto significativo,
    che interviene dopo 70 anni di regolamentazione precaria
    di questo aspetto.

    Tuttavia, il testo approvato dal Senato contiene alcuni
    limiti che vanno superati.

    In questo senso, la richiesta del diploma di laurea contraddice
    il fatto che il titolo di studio pi diffuso tra i docenti
    di religione il magistero in scienze religiose. In sede
    di prima applicazione, pertanto, occorrerebbe prevedere
    un corso abilitante riservato che tenga luogo del diploma
    di laurea. Il primo concorso successivo all’approvazione
    della legge verrebbe poi riservato a chi ha gi insegnato
    per quattro anni con un orario settimanale di almeno 12
    ore. Si tratta di requisiti non applicabili a larga parte
    dei docenti di religione. Inoltre, la dotazione organica
    degli insegnanti di religione stata fissata con parametri
    troppo bassi, facendo riferimento alle classi funzionanti
    in ciascuna diocesi.

    In conclusione ritiene opportuna una rapida approvazione
    del provvedimento, con la modifica degli articoli 2 e 5,
    in modo da garantire un equo percorso di regolarizzazione
    dei docenti che hanno insegnato con dedizione, impegno e
    professionalit.


    Flavio
    RODEGHIERO (LNP) premette la volont del suo gruppo di non
    rallentare in alcun modo l’approvazione definitiva del progetto
    di legge in esame, che completa un ciclo di discutibili
    riforme del sistema scolastico approvate in questa legislatura,
    a partire dalla legge n. 59 del 1997, nella parte relativa
    all’autonomia scolastica, per arrivare alla legge n. 30
    del 2000, sul riordino dei cicli scolastici.

    Per quanto riguarda la disciplina dello stato giuridico
    del personale, il provvedimento pi vicino a quello oggi
    in esame costituito dalla legge n.124 del 1999.

    A tali riferimenti legislativi va aggiunta la giurisprudenza
    della Corte costituzionale, che ha chiarito la sfera di
    autonomia del legislatore nazionale in questa materia.

    Gli insegnanti di religione si sono conquistati un notevole
    riconoscimento per l’opera fin qui prestata, fornendo un
    contributo pedagogico e didattico di alto valore, spesso
    anche al di l dei limiti della specifica materia insegnata.

    Nel merito del provvedimento approvato dal Senato, ritiene
    che debbano essere modificati l’articolo 2 e l’articolo
    5, rivedendo in particolare le modalit di accesso al primo
    concorso successivo all’approvazione della legge e il requisito
    del necessario possesso del diploma universitario. A questo
    proposito, sottolinea che gi oggi il titolo di studio richiesto,
    in particolare in virt del decreto del Presidente della
    Repubblica n. 751 del 1985, oggettivamente equiparabile
    ad un diploma di laurea.

    Un ulteriore punto da modificare la disciplina della revoca
    della autorizzazione all’insegnamento della religione da
    parte dell’ordinario diocesano.

    A titolo personale, rileva che sembra essere venuto meno
    l’atteggiamento della CEI ostile ad una disciplina compiuta
    dello stato giuridico dei docenti di religione, probabilmente
    dovuto alla tentazione di mantenere in materia un potere
    decisionale decisivo. Oggi, la stessa CEI sembra essere
    consapevole della necessit di riordinare le modalit di
    inserimento professionale dei docenti di religione all’interno
    della pubblica amministrazione.

    Occorre pertanto giungere rapidamente all’approvazione definitiva
    della legge, risolvendo i punti pi problematici e quindi
    modificando gli aspetti gi segnalati del testo approvato
    dal Senato.


    Giovanni
    SAONARA (PDU) sottolinea la necessit di arrivare entro
    questa legislatura ad una soluzione equa del tema dello
    stato giuridico degli insegnanti di religione. Il principio
    ispiratore della nuova disciplina deve essere quello di
    eliminare le discriminazioni tra i docenti di religione
    e gli altri docenti, come del resto testimoniato dalla sua
    proposta di legge n. 6917, vertente sulla stessa materia.

    Dichiara di condividere alcuni punti fondamentali del testo
    approvato dal Senato, in particolare l’articolo 1, che dichiara
    applicabili anche agli insegnanti di religione le norme
    di stato giuridico e di trattamento economico contenute
    nel testo unico sulla pubblica istruzione, l’articolo 4,
    che estende agli insegnanti di religione cattolica le vigenti
    disposizioni in materia di mobilit del personale scolastico,
    e l’articolo 2, che andrebbe interpretato anche alla luce
    della risoluzione adottata sul riordino dei cicli scolastici
    di cui alla legge n. 30 del 2000.

    Per converso, i punti deboli del medesimo testo sono costituiti
    dal comma 2 dell’articolo 3, che richiede il necessario
    possesso del diploma di laurea, il comma 1 dell’articolo
    5, che consente ai docenti di altre materie di partecipare
    al primo concorso per l’insegnamento della religione e il
    comma 3 dello stesso articolo 5, sul programma d’esame del
    primo concorso.


    Carlo
    STELLUTI (DS-U), relatore, replicando agli intervenuti,
    sottolinea che la gran parte dei deputati intervenuti ha
    sottolineato la necessit di modificare il testo approvato
    dal Senato, senza peraltro compromettere la possibilit
    di approvare definitivamente la legge entro questa legislatura.

    Pertanto, sotto il profilo metodologico, ritiene preferibile
    non procedere allo svolgimento delle audizioni richieste,
    data l’esiguit del tempo a disposizione. Resta peraltro
    la disponibilit della Commissione a raccogliere ogni contributo
    scritto.

    Dal punto di vista procedurale, propone di adottare come
    testo base la proposta di legge n. 7238., gi approvata
    dal Senato.


    La
    Commissione adotta come testo base la proposta di legge
    n. 7238, gi approvata dal Senato.


    Alfredo
    STRAMBI, presidente, rinvia il seguito dell’esame
    ad altra seduta.


    La
    seduta termina alle 10.30.


    COMITATO
    RISTRETTO


    Grandi
    invalidi per servizio.

    C. 5995 Spini, C. 6200 Crema, C. 6701 Stelluti.


    Il
    Comitato si riunito dalle 10.30 alle 10.50.


    AVVERTENZA


    Il
    seguente punto all’ordine del giorno non stato trattato:


    SEDE
    REFERENTE


    Tutela
    dei lavoratori dalla violenza psicologica.

    C. 1813 Cicu, C. 6410 Benvenuto, C. 6667 Fiori, C. 7265
    Volont, petizione n. 1291.


    Molestie
    sessuali nei luoghi di lavoro

    C. 601 Cordoni, C. 4817, approvata dal Senato, C. 5090 Prestigiacomo.


     

  • 25_settembre_2000_Comunicazione.htm

    Camera
    dei Deputati


    Comunicazioni


    seduta
    del 25 settembre 2000


     




    Modifica
    nell’assegnazione di proposte di legge a Commissione in
    sede referente.





    La VII Commissione
    permanente (Cultura) ha richiesto che la seguente proposta
    di legge, attualmente assegnata alla XI Commissione (Lavoro)
    in sede referente, con il parere delle Commissione I, V
    e VII, sia trasferita alla sua competenza primaria, o, in
    subordine, alle Commissione riunite VII e XI:

    S. 662-703-1411-1376-2965. – Senatori SPECCHIA ed altri;
    MONTICONE e PIERLUIGI CASTELLANI; MINARDO ed altri; FUMAGALLI
    CARULLI ed altri; COSTA: Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (7238).

    Tenuto conto della materia oggetto della proposta di
    legge, la Presidenza conferma la competenza primaria della
    XI Commissione (Lavoro) e dispone che il parere della VII
    Commissione sia acquisito ai
    sensi del comma 1-bis dell’articolo 73 del regolamento
    .

    Conseguentemente, il parere della VII Commissione sar acquisito
    ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 73 del regolamento
    anche sulle seguenti proposte di legge, vertenti sulla stessa
    materia
    :

    SBARBATI: Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
    degli insegnanti di religione cattolica (666);

    POLI BORTONE e NAPOLI: Norme sullo stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica (1008);

    LANDOLFI: Norme in materia di reclutamento e stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica e per la sistemazione
    del personale precario (1119);

    TERESIO DELFINO: Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
    dei docenti di religione cattolica (1382);

    GUIDI: Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli
    insegnanti di religione cattolica (1463);

    NAPOLI: Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica (1468);

    PITTELLA ed altri: Norme per il riconoscimento dei servizi
    di insegnamento della religione cattolica ai fini dell’iscrizione
    nelle graduatorie permanenti (2429);

    CARUSO ed altri: Norme in materia di reclutamento e di
    stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    (3597);

    LUMIA: Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica (3929);

    SAONARA: Disposizioni in materia di stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica (6917).

  • 267bilancio.htm


    BILANCIO
    (5
    a)


    Sottocommissione per i pareri



    MARTEDI’ 20 GIUGNO 2000

    267a
    Seduta


    Presidenza del Presidente

    COVIELLO





    Interviene
    il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
    programmazione economica Morgando.




    La
    seduta inizia alle ore 14,35.






    (662,
    703, 1411, 1376 e 2965-A)


    SPECCHIA
    ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
    della religione cattolica


    MONTICONE
    e Pierluigi CASTELLANI. – Norme in materia di stato giuridico
    degli insegnanti della religione cattolica


    FUMAGALLI
    CARULLI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
    dei docenti di religione cattolica


    MINARDO
    ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento
    dei docenti di religione cattolica


    COSTA.
    – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di
    religione




    (Parere
    su emendamento al testo unificato all’Assemblea. Esame. Parere
    favorevole)




    Il relatore
    FERRANTE segnala che si tratta dell’emendamento di copertura
    relativo al testo in materia di stato giuridico degli insegnanti
    della religione cattolica, che recepisce la condizione formulata
    dalla Sottocommissione, facendo decorrere l’onere a regime
    dal terzo anno; per la copertura viene, altres, prevista
    l’utilizzazione del fondo speciale di parte corrente, accantonamento
    del Ministero del tesoro, che presenta adeguate disponibilit.




    Concorda
    il sottosegretario MORGANDO.




    La Sottocommissione
    esprime quindi parere di nulla osta.



  • 26_gennaio_2001_alla_XI_commis.htm

     Modica,
    26 gennaio 2001


    Agli Onorevoli presentatori


    degli emendamenti al pdl n.7238


    Camera dei Deputati


    ROMA


     


    Agli Onorevoli Componenti


    la XI Commissione Lavoro


    Camera dei Deputati


    ROMA


     


     Prot.098


                
    In merito agli emendamenti presentati al pdl n.7238
    sullo stato giuridico degli insegnanti di religione:



    1. Prendiamo atto con soddisfazione
      che l’intera maggioranza ed anche l’intero parlamento
      orientata per la definizione di un equilibrato stato
      giuridico per i 24.000 docenti di religione attualmente
      in servizio.

    2. Desideriamo altres mettere in guardia dal tentare di risolvere la
      questione con interventi poco adeguati e certamente penalizzanti
      per una larga fascia della categoria. In particolare l’emendamento
      che prevede per la scuola secondaria la
      sostituzione della richiesta del diploma di laurea con
      dieci anni di servizio
      ci sembra una
      proposta assolutamente inadeguata a risolvere in modo
      vero E REALE
      le legittime richieste dei 24.000 docenti
      di religione attualmente in servizio.

    3. La sostituzione del diploma
      di laurea con dieci anni
      di insegnamento inaccettabile, priva di fondamento e INADEGUATA ALLE LEGITTIME
      ATTESE DEGLI INSEGNANTI E NON CERTO NELLO SPIRITO DI 
      UNA LEGGE CHE INTENDE DEFINIRE IL LORO STATO GIURIDICO.
      La questione quella di eliminare la illegittima richiesta
      della doppia laurea. E non sostituire dieci anni di servizio
      alla laurea statale.

    4. Perch il limite dei dieci anni? E non nove, sette, cinque, tre,
      .?

    5. Lo Stato per altri insegnamenti [1]
      ha riconosciuto una
      professionalit acquisita
      soltanto con 360 giorni
      di servizio svolti con il possesso del titolo previsto
      per insegnare. Al docente di religione si richiederebbe
      un maggiore servizio (dieci anni) per accedere ad un insegnamento
      CHE GIA’ VIENE svolto con il possesso di titoli universitari
      (il 90% ha conseguito il Magistero in Scienze Religiose
      o in altre discipline ecclesiastiche) attualmente richiesti
      dallo Stato per insegnare religione.

    6. Inoltre il limite dei dieci anni precluderebbe al 70 per cento della categoria di accedere all’immissione
      in ruolo. La risposta dei dieci anni sarebbe nell’ordine
      DI UNA SOLUZIONE CHE 
      “al danno si aggiunge la beffa”, cio una soluzione
      per pochi insegnanti, la stragrande maggioranza rimarrebbe
      fuori per sempre dal ruolo.

    7. La nostra proposta [eliminazione
      della laurea, sostituzione del concorso con un corso abilitante
      riservato, 360 giorni di servizio come requisito, oltre
      ai titoli previsti dall’Intesa, per partecipare al corso
      abilitante riservato, e inserimento in graduatoria permanente
      ad esaurimento (come gi previsto per altri insegnamenti:
      legge 124/99)
      ] ha riscosso il CONSENSO E IL gradimento della
      categoria. I colleghi hanno testimoniato il loro consenso
      raccogliendo centomila firme in un mese e mezzo (Petizione
      n.1731 trasmessa alla XI Commissione). Occorre certamente
      dare ascolto ai rappresentanti della categoria che sono
      effettivamente rappresentativi della categoria stessa
      (ALLO Snadir SONO ISCRITTI il 20% dei docenti di religione)
      e non a forze isolate che invece HANNO una percentuale
      di adesione prossima ad un ‘prefisso telefonico’.


     Con
    la presente abbiamo voluto ancora una volta evidenziare
    quanto il problema sentito dai 24.000 docenti di religione
    e dal nostro sindacato che d voce alle loro legittime richieste.


     Con
    stima


    Il
    Segretario Nazional
    e


    prof.
    Orazio Ruscica


     


         


     

     



    [1] Vedi gli abilitati agli
    ultimi corsi riservati (O.M. 153/99, O.M. 33/200 e la
    terza prossima alla pubblicazione), i quali mediante
    l’inserimento in graduatoria permanente saranno immessi
    in ruolo.



  • 2_Convir_2000_.htm

    2
    CONVIR 2000 

    Convegno
    Nazionale Insegnanti di Religione

    organizzato
    a promosso dall’Adr in collaborazione con lo SNADIR

    Per
    una professionalit Idr da riconoscere

    30
    OTTOBRE 2000

    STAR
    HOTEL TERMINUS – NAPOLI 

    Programma

    Luned
    30 ottobre 2000

    ore 09,00
    – Accoglienza dei convegnisti

    ore 09,30
    – Tavola rotonda sul tema "Per una professionalit
    Idr da riconoscere
    "- Interverranno: on.le Giuseppe
    Gambale, Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione,
    prof. Orazio Ruscica, segretario nazionale dello Snadir,
    on.le Rino Piscitello (I Democratici), on.le Antonino Loddo
    (I Democratici). Sono stati invitati: Mons.
    Vittorio Bonati, responsabile settore Irc della Cei, on.le
    Giuseppe Albertini (Sdi), on.le Giovanni Alemanno (An),
    on.le Stefano Bastianoni (Ri), sen. Guido Brignone (Lega
    Nord), on.le Luca Cangemi (Rif. Com.),  on.le Teresio
    Delfino (Cdu),

    on.le Giorgio Gardiol (Verdi), on.le Carlo Giovanardi (Ccd),
    on.le on.le Renzo Innocenti (Ds), on.le Lapo Pistelli (Ppi),
    on.le Stefania Prestigiacomo (Fi), on.le Michel Ricci (Udeur),
    on.le Sergio Soave (Ds), on.le Alfredo Strambi (Pdc).

    ore 13,00:
    Conclusioni

     

     

    La
    partecipazione al 2 Convir 2000 gratuita.

    E’
    necessario inviare
    la scheda di prenotazione
    entro il 27 ottobre
    2000.

    La
    prenotazione necessaria per assistere ed intervenire
    ai lavori del 2 Convir 2000.

    Le
    iscrizioni e le prenotazioni si ricevono fino ad esaurimento
    dei posti disponibili.

     

    Il
    2 Convir 2000 stato autorizzato dal Ministero della
    Pubblica Istruzione – Direzione generale per l’Istruzione
    Media Non Statale con Telex
    prot. n.8142 del 9 ottobre 2000

    E’
    stato autorizzato l’esonero dal servizio. Si ricorda
    che durante l’anno scolastico ogni docente pu fruire 
    fino ad un  massimo di cinque giorni di assenza
    per partecipare a Convegni (Modello
    di domanda
    )

    Al
    termine del Convegno sar rilasciato ai partecipanti
    un attestato di frequenza da consegnare a scuola

     

     

    Per
    raggiungere lo Star Hotel Terminus occorre arrivare
    alla Stazione Centrale di Napoli. 
    Uscire dalla stazione sulla Piazza Garibaldi – sulla
    sinistra trovate lo Star Hotel Terminus

     

     

  • 30_05_2000_ai_senatori_del_parlamento.htm

    Ai Senatori del Parlamento


    Palazzo Madama


    00186 ROMA


     


    prot.429


     Oggetto: stato giuridico dei docenti di religione


     


    Egregio
    Senatore,


    lo Snadir – Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti
    di Religione – ha indetto lo scorso 24 maggio uno sciopero
    nazionale della categoria con un sit-in davanti a Palazzo
    Madama perch ha voluto sottolineare con forza e decisione
    lo stato di precariato in cui si trovano i docenti di religione
    a causa del ritardo di oltre 15 anni e dell’estrema lentezza
    legislativa con cui si sta procedendo nel riconoscere agli
    insegnanti di religione lo stato giuridico.


    La
    manifestazione del 24 maggio 2000 ha ottenuto un lusinghiero
    risultato: la calendarizzazione in Aula della discussione
    sul disegno di legge sullo stato giuridico dei docenti di
    religione.


    E
    in vista di tale discussione che mi permetto di scriverLe
    al fine di fornirLe il maggior numero di elementi utili
    per una sua decisione adeguata e corretta in merito al riconoscimento
    di un diritto ad una categoria di lavoratori, come quella
    degli insegnanti di religione, i quali costituiscono una
    realt lavorativa nella scuola statale italiana ed esercitano
    la loro professione in nome dello Stato e per il bene comune
    dei cittadini.


    Al
    di l delle proprie opinioni ideologiche o religiose, una
    chiarificazione d’obbligo: l’insegnamento della religione
    presente ed operativo nelle istituzioni scolastiche secondo
    le finalit della scuola (cos come dichiarato dal concordato,
    dall’intesa e dai successivi documenti legislativi e ministeriali),
    permettendo cos a tutti gli studenti di apprendere e gestire
    “conoscenze, competenze e capacit” della cultura religiosa
    ed in particolare dei contenuti essenziali del Cristianesimo
    e delle espressioni pi significative della sua vita, in
    dialogo con le altre confessioni cristiane e con le altre
    religioni.


    I
    docenti di religione in questi ultimi anni si sono qualificati
    come professionisti che partecipano all’impegno formativo
    ed educativo della scuola italiana e contribuiscono ad una
    sua migliore qualit 
    a servizio degli studenti e dei genitori.


    L’attuale
    situazione di precariato giuridico in cui versano gli insegnanti
    di religione, li penalizza notevolmente e li emargina ad
    una categoria discriminata sul piano giuridico e di professionalizzazione.


    Per
    tutte queste ragioni, ventimila insegnanti di religione
    lavoratori della scuola stanno attendendo dalla Sua decisione
    di voto e da quella dell’intero ambito del Senato di conoscere
    il proprio futuro giuridico e legislativo e quindi anche
    il riconoscimento di diritto della loro professionalit.


    Alla
    presente alleghiamo un documento che contribuisce ad
    evidenziare i punti pi controversi del disegno di legge
    ed a proporre emendamenti che stabiliscano equit di trattamento
    con gli altri colleghi professori della scuola italiana,
    perch gli insegnanti di religione sono a pieno titolo professori
    della scuola italiana
    .


    La
    ringrazio di aver condiviso le nostre aspettative con la
    lettura di queste precisazioni che ci siamo permessi di
    sottoporre alla sua considerazione di senatore della repubblica
    italiana.


    Distintamente


     Modica,
    30 maggio 2000


    Il Segretario Nazionale


    (prof.
    Orazio Ruscica
    )

  • 31_01_2001_XI_Commissione_lavoro.htm

    CAMERA
    DEI DEPUTATI – XIII LEGISLATURA

    Resoconto della XI Commissione permanente

    (Lavoro pubblico e privato)


    XI
    Commissione – Resoconto di mercoled 31 gennaio 2001


    UFFICIO
    DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI


    L’Ufficio di
    Presidenza si riunito dalle 14 alle 14.10.


    SEDE
    REFERENTE


    Mercoled 31
    gennaio 2001. – Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI.
    – Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica
    istruzione Giuseppe Gambale.


    La seduta
    comincia alle 15.10


    Omissis


    Insegnanti
    di religione cattolica.

    C. 7238, approvato dal Senato, C. 666 Sbarbati, C. 1008
    Napoli, C. 1119 Landolfi, C. 1382 Teresio Delfino, C. 1463
    Guidi, 1468 Napoli, C. 3597 Caruso, C. 3929 Lumia, C. 6917
    Saonara, petizioni nn. 309 e 1731.

    (Seguito dell’esame e rinvio – Nomina di un comitato
    ristretto).


    La Commissione
    prosegue l’esame, rinviato, da ultimo il 18 gennaio 2001.


    Il sottosegretario
    Giuseppe GAMBALE premette che il testo approvato dal Senato
    afferma un principio largamente condiviso, riconoscendo
    agli insegnanti di religione l’inserimento in organico e
    il conseguente rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

    Ci non preclude alla Camera di perfezionare il testo trasmesso
    dall’altro ramo del Parlamento. Sottolinea che, comunque,
    l’assegnazione del provvedimento alla Commissione lavoro
    corrisponde all’oggetto della decisione da prendere, che
    non riguarda in realt l’insegnamento della religione, ma
    pi precisamente la definizione dello stato giuridico degli
    insegnanti.

    Nel merito, fa presente che al Senato, nella fissazione
    della dotazione organica, fra il testo licenziato dalla
    Commissione e quello poi approvato dall’Assemblea, si
    passati da una percentuale del 70 per cento ad una del 60
    per cento delle classi funzionanti in ciascuna diocesi.
    Questa norma, se combinata con i requisiti di ammissione
    ai concorsi, darebbe luogo ad un effetto distorto, in quanto
    per la scuola superiore sarebbero messi a concorso pi posti
    dei candidati, mentre per la scuola di base i candidati
    sarebbero il doppio dei posti messi a concorso.

    Dal punto di vista politico, ribadisce l’impegno del Governo
    per giungere all’approvazione definitiva della legge, anche
    in considerazione del fatto che a dispetto del numero degli
    emendamenti presentanti, i punti controversi sono in realt
    pochi, per cui un impegno comune potrebbe consentire di
    superare le contrapposizioni manifestate.


    Carlo STELLUTI
    (DS-U), relatore, rilevato che stato presentato
    un considerevole numero di emendamenti, ritiene che sarebbe
    opportuno concentrare l’attenzione della Commissione sulle
    questioni pi controverse, ricorrendo alle forme di esame
    pi snelle possibili, utilizzando tutte le modalit consentite
    dal regolamento.

    Nel merito, il requisito della seconda laurea richiesto
    agli insegnanti di religione della scuola superiore sembra
    il punto meritevole di maggiore attenzione da parte della
    Commissione.


    Renzo INNOCENTI,
    presidente, sottolinea che la Commissione, a termini
    di regolamento, ha una certa discrezionalit nell’organizzare
    i propri lavori. La scelta di privilegiare criteri di speditezza,
    con procedure che consentano di fare emergere le possibili
    convergenze sul provvedimento, rientra quindi pienamente
    nelle possibilit offerte dal regolamento. Ovviamente, le
    procedure pi snelle hanno un senso se sono condivise dai
    gruppi. Se non ci fosse accordo sulle procedure, non si
    abbrevierebbe in alcun modo l’esame del progetto di legge.


    Angela NAPOLI
    (AN) ricorda la sensibilit pi volte manifestata dal suo
    gruppo rispetto al provvedimento in esame, che dovrebbe
    essere approvato al pi presto possibile.

    Tuttavia, sottolinea che oltre alla questione della laurea,
    il testo presenta altri punti critici, per cui propone di
    esaminare in comitato ristretto gli emendamenti presentati,
    in modo da alleggerire il lavoro della Commissione.


    Francesco LUCCHESE
    (Misto-CCD) sottolinea che l’obiettivo comune la tempestiva
    approvazione del progetto di legge. Condivide quindi la
    proposta del deputato Napoli, in modo da affrontare secondo
    al procedura pi semplice possibile i temi della dotazione
    organica degli insegnanti di religione, della laurea richiesta
    per l’insegnamento alla scuola superiore e per i requisiti
    di accesso al primo concorso.


    Grazia SESTINI
    (FI) aderisce all’ipotesi di costituire un comitato ristretto,
    che dovrebbe terminare i suoi lavori in tempi ragionevoli.
    La questione della laurea, indicata dal relatore, fondamentale
    per la funzionalit del provvedimento, ma non esaurisce
    le tematiche da affrontare, che riguardano anche la dotazione
    organica e il primo concorso.


    Giancarlo LOMBARDI
    (PD-U) condivide, a nome del suo gruppo, la proposta di
    proseguire l’esame costituendo un comitato ristretto


    Elena Emma
    CORDONI (DS-U) ritiene che la strada pi rapida per l’approvazione
    del provvedimento sia la costituzione di un comitato ristretto,
    che gi in altre occasioni si rivelato lo strumento pi
    idoneo per affrontare le questioni politicamente pi rilevanti.


    Alfredo STRAMBI
    (comunista) rileva un assenso generale sull’ipotesi di costituire
    un comitato ristretto, ma sottolinea che questa convergenza
    riguarda solo la procedura da utilizzare e non anche il
    merito del provvedimento. Infatti, se lo scopo della legge
    deve essere quello di ridurre un’area di lavoro precario,
    per la nomina e la revoca degli insegnanti di religione
    devono valere le stesse regole che valgono per tutti gli
    altri insegnanti.


    Rosa STANISCI
    (DS-U) aderisce alla proposta di costituire un comitato
    ristretto e di affrontare in quella sede le questione politicamente
    pi significative.


    Antonio LODDO
    (D-U) condivide la proposta di costituire un comitato ristretto.


    Il sottosegretario
    Giuseppe GAMBALE, in relazione all’intervento del deputato
    Strambi, sottolinea che l’area di intervento del Parlamento
    in questa sede condizionata dalle norme pattizie gi vigenti,
    che prevedono forme peculiari di reclutamento degli insegnanti
    di religione.

    Dichiara infine la sua disponibilit a fornire al comitato
    ristretto tutto il supporto


    necessario,
    fornendo dati che possano aiutare nella predisposizione
    di un testo funzionale rispetto alla realt che si intende
    disciplinare.


    Renzo INNOCENTI,
    presidente, registra la larga convergenza che si
    manifestata rispetto alla proposta di nominare un comitato
    ristretto, che, se si intende giungere alla definitiva approvazione
    del testo, deve affrontare e sciogliere le questioni pi
    intricate, in modo da consentire alla Commissione di chiudere
    rapidamente il proprio esame.


    La Commissione
    delibera quindi di nominare un comitato ristretto.


    Omissis


    La
    seduta termina alle 16.

  • 3_10_2000_agli_onorevoli_deputati_XI_Comm.htm

    Agli
    Onorevoli Deputati della XI Commissione


    Lavoro Pubblico e Privato


    Palazzo Montecitorio


    ROMA


     


    Prot.714


    Oggetto: ddl n.662 approvato al Senato ed assegnato
    alla XI Commissione della Camera con il n.7238 – Norme sullo
    stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica.


     


    Egregio
    Onorevole,


    in vista della discussione del ddl n.7238 (“Norme sullo
    stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica”) in XI Commissione di cui Ella fa parte, ci permettiamo
    di sottoporLe alcune osservazioni sul testo appena approvato
    al Senato che riteniamo di fondamentale importanza per il
    presente ed il futuro dei docenti di religione.


               
    E’ un dato oltremodo positivo che il Parlamento italiano
    con il voto del Senato del 19 luglio u.s. sul ddl 662, abbia
    recepito l’idea che i docenti di religione, finalmente dopo
    settant’anni abbiano uno stato giuridico.


               
    Il suddetto testo, per, a nostro avviso e secondo
    il giudizio della stragrande maggioranza dei docenti di
    religione, presenta gravi ed ingiustificate discriminazioni
    fra docenti di religione e fra questi ultimi e i docenti
    di altre discipline.


    1.     
    In sede di prima applicazione, il ddl n.7238 prevede
    per i docenti di religione della scuola secondaria superiore
    l’accesso al concorso soltanto per coloro che sono in possesso
    di “un diploma di
    laurea per l’ammissione ai concorsi a posti di insegnamento

    (cfr. art.3, comma 2 e art.5, comma 2), oltre ai titoli
    richiesti per insegnare religione (DPR n.751/1985): Laurea
    di Magistero in Scienze Religiose, Baccalaureato e Licenza
    in Teologia. Tutti titoli di livello universitario che dallo
    Stato non sono pienamente riconosciuti come tali. Infatti,
    come recita il comma 4 dell’art.5 del bando di concorso
    per titoli ed esami della scuola secondaria di 1 e 2 grado
    la laurea in teologia o in altre discipline ecclesiastiche
    utile per partecipare ai concorsi dove richiesta la
    laurea in lettere e filosofia, ma viene concessa l’abilitazione
    soltanto per insegnare nelle scuole dipendenti dall’autorit
    ecclesiastica.


    Con
    questa deliberazione del Senato viene richiesto al docente
    di religione un periodo di studio superiore a qualsiasi
    altro tipo di insegnamento. Infatti tra corso universitario
    teologico e corso statale viene a delinearsi un periodo
    di studi di circa 10 anni. Certamente superiore a quello
    previsto per altri insegnamenti (4/5 anni).


    Altri
    insegnamenti hanno avuto l’inserimento in ruolo con un diploma
    di scuola secondaria o post-secondario (es. educazione fisica,
    discipline artistiche e musicali) 
    e con corsi abilitanti riservati.


    Ci
    che noi contestiamo fortemente l’aver cambiato le regole
    del gioco: per 16 anni ci stato detto che i titoli erano
    quelli previsti dall’Intesa ed ora questi titoli non valgono
    pi.


    2.     
    Inoltre, per la prima volta nella storia della scuola
    italiana, si richiede in sede di prima applicazione un concorso
    ordinario (cfr. art.5, commi 1-2-3 del ddl n.7238) e non
    un semplice corso abilitante riservato.


    E’
    impensabile che un docente con 5-10-15-20-25 anni di servizio
    continuativo debba essere costretto a sottoporsi a prove
    di esame, che debbono certamente essere richiesti per coloro
    che intendono accedere all’insegnamento per la prima volta.
    Chi insegna da 5-10-15-20-25 anni ha acquisito ovviamente
    una professionalit che lo Stato deve riconoscere. Quindi,
    riteniamo che, in sede di prima applicazione, non si debba
    neanche parlare del possesso del diploma di laurea per i
    docenti di religione della scuola secondaria superiore.


    L’art.5
    del disegno di legge cos come 
    stato approvato creer ulteriore personale precario.
    Rimarranno fuori dal ruolo circa l’80% dei docenti di religione
    attualmente in servizio nelle scuole superiori.


    3.     
    Ancora un ulteriore disparit di trattamento con
    i docenti di altre discipline la diversa richiesta del
    servizio prestato nel quadriennio. Infatti al docente di
    religione si richiede un orario di insegnamento non inferiore
    a 12 ore settimanali, mentre ai docenti di altre discipline
    richiesto un generico servizio quadriennale senza riferimento
    al monte ore settimanali. Per questi ultimi il servizio
    vale anche se si stati nominati per 1 – 2 – 6 ore settimanali.


    4.     
    Infine, riteniamo assolutamente inadeguata la decisione
    di ridurre i posti in organico dal 70% al 60%. Semmai doveva
    essere apportata una modifica questa doveva prevedere un
    consistente aumento della quota da 70% al 100%.


    Per
    i docenti di altre discipline si stati di manica larga,
    invece per i docenti di religione si sono attivate tutte
    le norme pi restrittive possibili.


    Noi ci opponiamo decisamente ad un trattamento che offende la dignit
    e la professionalit dei docenti di religione e i loro diritti
    di lavoratori della scuola. E non rispetta ed adempie la
    volont delle famiglie che, riconoscendo la professionalit
    dei docenti di religione e la valenza culturale della disciplina,
    continuano a scegliere (98%) di far avvalere dell’insegnamento
    della religione i loro figli.


               
    Riteniamo quindi indispensabile che l’intero articolo
    5 del ddl n.7238 vada interamente riscritto tenendo presente
    questi irrinunciabili punti:



     


     


       
    Alla
    presente alleghiamo un documento contenente gli emendamenti
    al ddl n.7238 che stabiliranno equit di trattamento degli
    insegnanti di religione con gli altri colleghi professori
    della scuola italiana, perch gli insegnanti di religione
    sono a pieno titolo professori della scuola italiana, ed
    elimineranno realmente le discriminazioni sul piano giuridico
    e professionale.


               
    Se il Senato ha avuto il merito di accogliere l’idea
    di stato giuridico, la Camera pu fregiarsi del merito di
    dare un giusto stato giuridico ai 23.000 docenti di religione
    che nella stragrande maggioranza (80%) sono laici.


    Confidiamo
    molto nel Suo impegno personale per far s che il testo
    approvato dal Senato venga opportunamente rivisto e “aggiustato”
    per dare ai docenti di religione ci che spetta loro in
    forza della professionalit acquisita.


               
    RingraziandoLa anticipatamente per la cortese attenzione,
    siamo sempre disponibili per una fruttuosa collaborazione.


               
    Cordiali saluti


                
    Modica, 03 ottobre 2000


     


    Il
    Segretario Nazionale


    Prof.
    Orazio Ruscica

  • 429_resoconto.htm


    ISTRUZIONE (7a)




    MERCOLEDI’
    21 GIUGNO 2000




    429a
    Seduta




    Presidenza del Vice Presidente

    BISCARDI



    indi del Presidente


    OSSICINI

    Intervengono
    i sottosegretari di Stato per i beni e le attivit culturali
    D’Andrea e per l’universit e la ricerca scientifica e tecnologica
    Cuffaro
    .




    La
    seduta inizia alle ore 14,40.




    PROCEDURE INFORMATIVE



    Dibattito sulle comunicazioni rese,
    nella seduta del 14 giugno 2000, dal sottosegretario di
    Stato per l’universit e la ricerca scientifica e tecnologica
    sulle linee guida del Piano nazionale per la ricerca




    Omissis



    IN SEDE DELIBERANTE



    (4486) BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento
    della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni
    in materia di beni e attivit culturali


    (Seguito
    della discussione e rinvio)




    Omissis



    AFFARE ASSEGNATO



    La politica del Governo in ordine
    all’insegnamento della religione cattolica previsto dal
    Concordato tra l’Italia e la Santa Sede


    (Seguito
    dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento
    e rinvio)




    Riprende
    l’esame, sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.




    Nel
    dibattito interviene il senatore TONIOLLI, il quale sottolinea
    la necessit di dare infine soluzione a una problematica
    bene illustrata dall’esposizione del relatore Brignone,
    che ha altres compiutamente evidenziato le cogenti implicazioni
    concordatarie. Tenendo pertanto nel debito conto taluni
    elementi emersi nella discussione, quale l’indicazione che
    gli insegnanti di religione cattolica non possano poi passare
    ad altro insegnamento, ritiene giunto il momento di dare
    una proficua conclusione al dibattito.




    Il
    senatore MARRI ripercorre per rapidi cenni la questione
    dell’insegnamento della religione cattolica, dalla legge
    Casati alla legge Gentile sino infine all’ultimo Concordato
    del 1985, con il quale la Repubblica Italiana riconosce
    che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio
    storico del popolo italiano. Tale essenziale profilo non
    deve essere misconosciuto e deve semmai condurre a vivacizzare
    un insegnamento che ha pur ricevuto positivo ed esteso apprezzamento
    presso le famiglie, tanto pi significativo alla luce della
    non obbligatoriet prevista dal Concordato. Anche per questa
    via emerge il valore, tutto da rispettare, dell’insegnamento
    di religione cattolica, proprio in quanto fondato sulla
    scelta della pi gran parte della popolazione italiana.
    Per converso le alternative su cui maggiormente si orienta
    l’esigua percentuale dei non avvalentisi, vale a dire lo
    studio non assistito o la possibilit di uscire dalla scuola,
    evidenziano una carenza nell’offerta formativa che finisce,
    talora, per incentivare una vera e propria forma di disimpegno,
    rappresentando una sconfitta per le finalit educative e
    formative della scuola. In quest’ottica, mantenere saldo
    e vivo l’insegnamento di religione cattolica quanto mai
    opportuno, risultando insieme necessario reperire, nell’ambito
    delle alternative ad esso, soluzioni pi valide di quelle
    attuali. Se il tema della multietnicit e quello, correlato,
    di una pluralit di discipline religiose dovranno essere
    presto affrontati, all’esame oggi problema diverso, concernente
    proprio la validit dell’insegnamento di religione cattolica,
    a suo avviso innegabile.


    Riguardo
    infine lo specifico profilo concernente i docenti di tale
    disciplina, stigmatizza che il relativo provvedimento legislativo
    sia oggetto di continui rinvii circa l’esame in Assemblea,
    dovuti a uno sfilacciamento della maggioranza e a un conseguente
    atteggiamento dilatorio, volto a vanificare ogni possibilit
    di approvazione e a disattendere le legittime aspettative
    degli insegnanti di religione cattolica, in ordine alla
    definizione del loro stato giuridico. Vi da auspicare
    che tale situazione sia infine superata, deponendo obsolete
    impostazioni ideologiche.


    Da
    ultimo, prospetta interrogativi circa le ripercussioni della
    riforma dei cicli scolastici in ordine all’attuale configurazione
    oraria dell’insegnamento di religione cattolica.




    Il
    senatore LOMBARDI SATRIANI ritiene che il problema dell’insegnamento
    di cultura religiosa debba essere affrontato in altro momento,
    alla luce della compresenza di una pluralit di etnie e
    della consapevolezza critica maturata nel Paese. Per quanto
    riguarda la cultura religiosa cattolica – tale a suo avviso,
    infatti, l’espressione pi corretta, la quale non disconosce
    la dignit di altre religioni – essa non appartiene esclusivamente
    ai cattolici in quanto tali, riguardando piuttosto tutti
    i cittadini, posto lo sviluppo storico italiano. Proprio
    per questo, l’insegnamento previsto dal Concordato deve
    avere forti elementi storici ed ancoraggio storiografico
    ed essere accompagnato da una trasmissione critica, spettando
    quella dottrinale ad altra sede. In altri termini, un atteggiamento
    problematico non gi fideistico su un nucleo di valori,
    deve – in una dimensione fortemente improntata alla criticit
    – connotare un insegnamento che attiene a un profilo essenziale
    del paradigma dell’umanit, quale l’homo religiosus.
    Si tratta, conclusivamente, di uno spazio didattico che,
    se inteso in una accezione catechistica, riceverebbe un
    uso quanto meno improprio.




    Il
    senatore BERGONZI rinunzia al proprio intervento, riservandosi
    di intervenire in una eventuale dichiarazione di voto.




    Il
    senatore BRIGNONE chiede che lo svolgimento della sua replica
    a conclusione del dibattito sia demandato ad altra seduta,
    posto l’alto profilo che ha caratterizzato i diversi interventi,
    la sottigliezza dei problemi e degli argomenti emersi, nonch
    la complessit della riflessione condotta, in un lasso di
    tempo peraltro non breve, dalla Commissione. Preannunzia
    altres che presenter una bozza di risoluzione, contenente
    indicazioni conclusive in merito alla discussione svolta.




    Il
    seguito dell’esame quindi rinviato.




    SUI
    LAVORI DELLA COMMISSIONE




    Il
    senatore BERGONZI fa presente che pervenuta alla Commissione
    una richiesta di audizione da parte della CGIL-Scuola in
    ordine all’esame dei disegni di legge nn. 662 e abbinati,
    relativi allo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica. Invita pertanto il Presidente a darvi corso.




    Il
    PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha concluso l’esame
    in sede referente dei suddetti provvedimenti lo scorso 29
    marzo con il conferimento del mandato al senatore Brignone
    di riferire all’Aula. Quanto alla richiesta di audizione,
    come d’abitudine trasmessa al relatore, si riserva di valutare
    – congiuntamente a quest’ultimo – l’opportunit di darvi
    corso, atteso che (come evidenziato dal senatore MONTICONE)
    una audizione della CGIL-Scuola sul medesimo argomento ha
    gi avuto luogo, in data 14 maggio 1998, unitamente alla
    CISL-Scuola e alla UIL-Scuola.




    La
    seduta termina alle ore 16,25.