Categoria: Sezione Fittizia

  • Le novità per gli IDR

    LE NOVITA’
    PER GLI IDR

    Intervista all’onorevole Marcello Taglialatela,
    relatore del Ddl alla Camera

    Cosa cambia per gli idr con l’approvazione della legge
    sullo stato giuridico?

    Con l’approvazione definitiva in legge dell’istituzione
    del ruolo giuridico degli insegnanti di religione viene
    eliminata una odiosa discriminazione che per troppi anni
    aveva colpito migliaia di professionisti che erano costretti
    ad un lavoro precario.
    Dopo l’entrata in vigore della legge, attraverso l’applicazione
    della norma transitoria, si svolgeranno concorsi grazie
    ai quali verranno coperte il 70% delle cattedre attualmente
    esistenti e quindi, finalmente, gli insegnanti di religione
    cattolica saranno insegnanti come tutti gli altri.

    On. Marcello Taglialatela, relatore
    del DdL alla Camera

    In che modo questa legge può influire su una
    migliore qualificazione dei docenti di religione cattolica?

    L’istituzione in ruolo giuridico e la conseguente trasformazione
    del rapporto di lavoro costituisce una certezza dalla quale
    partire per affermare la necessità di corsi di aggiornamento
    da riservare alla materia.
    Inoltre con l’immissione in ruolo tutti gli insegnanti di
    ogni ordine e grado saranno sottoposti alla gestione amministrativa
    delle direzioni regionali scolastiche, lasciando ai responsabili
    delle curie arcivescovili solo il compito di assicurare
    il gradimento legato a quanto previsto dall’accordo tra
    lo Stato Italiano e lo Stato del Vaticano.

    Ritiene che questa legge possa danneggiare le altre
    categorie di docenti, come affermano le opposizioni?

    In Parlamento si è creata un’ampia convergenza su
    un testo che ha accolto molti suggerimenti provenienti proprio
    dallo Snadir. Il frutto di questo lavoro, di cui vado particolarmente
    fiero, è rappresentato da una legge che cancella
    odiose discriminazioni senza danneggiare alcuno.
    Le accuse che vengono rivolte dalla sinistra sono solo il
    risultato di una posizione ideologica, aprioristicamente
    contraria all’insegnamento della religione cattolica nelle
    scuole italiane. Tutte le argomentazioni usate da rifondazione
    comunista, dai comunisti italiani, dai verdi e da gran parte
    dei ds trovano una giustificazione esclusivamente politica
    e non normativa.
    In conclusione, nel ricordare che questa legge diviene tale
    dopo molti anni di ritardi e solo attraverso il concreto
    impegno del Governo Nazionale, voglio ringraziare il Ministro
    Moratti ed il Sottosegretario Valentina Aprea per la disponibilità
    e l’impegno manifestato. Sono convinto, come esponente di
    Alleanza Nazionale, che quella che abbiamo approvato è
    una buona legge che potrà contribuire ad un miglioramento
    complessivo della scuola italiana, pubblica e privata.
    Allo Snadir va il mio ringraziamento per la serietà
    dell’impegno e la comprensione dello sforzo che la maggioranza
    di centrodestra e il Governo Nazionale hanno portato avanti.

    Rossella Sudano

  • L’impegno che ripaga

    L’IMPEGNO CHE RIPAGA

    di Guido Brignone *

    Ho tirato un respiro di sollievo quando a Seattle il Console
    Generale d’Italia a San Francisco mi ha portato, con la
    rassegna stampa appena giunta, la notizia della definitiva
    approvazione del disegno di legge concernente lo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica. In quel momento
    mi trovavo nella sede della Microsoft con una delegazione
    della 7a Commissione del Senato per un’indagine conoscitiva
    sulla ricerca scientifica, essendo anche relatore di una
    proposta di legge in merito.

    Sen. Guido Brignone,
    relatoredel DdL in Senato nella XIII e XIV Legislatura

    A tanta distanza da Roma ho anche ricevuto congratulazioni
    che mi hanno ripagato di difficoltà, vicissitudini,
    impegno protrattosi nell’arco di due legislature, a conclusione
    di un’attesa di troppi anni.
    Gli atti parlamentari del Senato, pur testimoniando un intenso
    lavoro dal primo incardinamento del provvedimento, con la
    mia relazione del 4 luglio 2000 nella commissione 7a, sino
    alla recente approvazione nell’Aula del Senato, non possono
    documentare il fitto lavoro di tessitura svoltosi al di
    fuori delle sedute ufficiali. E’ stato infatti necessario
    illustrare a molti colleghi le complesse fonti legislative,
    ribattere a pregiudizi laicisti, cercare una trasversalità
    al di là dei blocchi politici contrapposti, convincere
    individualmente sulla necessità e l’urgenza del disegno
    di legge, assicurare la presenza in commissione ed in Aula
    di un congruo numero di senatori affinché il provvedimento
    non naufragasse a causa di una opposizione disposta ad utilizzare
    ogni strumento regolamentare.
    Questi, peraltro, sono in genere i compiti ardui e sottili
    del relatore, resi ancora più complessi dall’esperienza
    del precedente insabbiamento alla Camera.
    Devo sottolineare però che nell’ultimo passaggio
    ho trovato l’ampio sostegno del Sottosegretario On.le Valentina
    Aprea e di alcuni colleghi, ai quali ho chiesto di premere
    presso i rispettivi Gruppi della Camera per fare calendarizzare
    e concludere il provvedimento prima della pausa estiva,
    cioè in tempo utile per effettuare le prove concorsuali
    nel prossimo autunno.
    E’ mia convinzione che il primo concorso per titoli ed esami,
    come previsto dall’art. 5, debba essere una prova seria
    e non una semplice formalità con parvenza di sanatoria
    che fornirebbe ulteriori argomenti agli oppositori. Questo
    per vari motivi: nella scuola di stato l’insegnante di religione
    cattolica, pur senza potere di voto disciplinare, reca un
    apporto consistente per quanto concerne la disamina dei
    profili e degli aspetti della personalità degli allievi,
    riveste una funzione insostituibile di sintesi degli itinerari
    formativi e di dialogo con gli studenti , si distingue per
    l’impegno nelle attività proprie dell’autonomia delle
    istituzioni scolastiche.
    Come ho evidenziato in uno dei punti del mio ordine del
    giorno, sarebbe opportuno organizzare un corso di preparazione
    alla prova concorsuale, la quale potrebbe consistere in
    parte nella illustrazione e discussione di una "tesina"
    presentata da ogni candidato. Non mancano certo argomenti
    di grande spessore che assumono altresì rilevanza
    interdisciplinare.
    Al di là di queste considerazioni, nonché
    dell’eventualità o necessità di una revisione
    dei programmi e dell’auspicio dell’estensione a tutto il
    territorio nazionale dell’idoneità – temi, questi,
    di stretta competenza dell’autorità ecclesiastica
    – ritengo che l’impegno a livello parlamentare non sia ancora
    concluso. Occorre infatti insistere affinché il regolamento
    attuativo della legge sia emanato tempestivamente e vigilare,
    anche attraverso opportuni strumenti legislativi, sull’eventualità
    che l’ora di religione cattolica non risulti di fatto marginalizza
    nell’esercizio dell’autonomia, per esempio nella predisposizione
    dell’orario delle lezioni.
    Nella precedente legislatura, durante la discussione e votazione
    della L. 30, il ministro Berlinguer aveva accolto un mio
    ordine dal giorno in merito. A maggior ragione oggi il centro-destra
    deve tutelare un principio che già il centro-sinistra
    aveva accettato.
    Infine desidero ribadire che è necessario riaffrontare
    gli aspetti e i contenuti dell’ora dei non avvalentirsi.
    E’ una questione che avevo incardinato come relatore nella
    precedente legislatura, quando fui incaricato dell’"affare"
    assegnato ai sensi dell’art. 50, comma 2, del regolamento
    del Senato, avente per oggetto "la politica del governo
    in ordine all’insegnamento della religione cattolica previsto
    dal Concordato".
    E’ mia convinzione infatti che l’autentica dignità
    dei docenti di religione dipenda da tre fattori: lo stato
    giuridico, l’effettiva preparazione e abilità pedagogica,
    la natura della cosiddetta ora alternativa.

    * Relatore del DdL in Senato nella XIII
    e XIV Legislatura

  • Un buon risultato per nuove tappe

    Un buon risultato
    per ulteriori tappe

    di Giosuè Tosoni *

    Finalmente … è stata approvata in maniera definitiva
    la legge su "Norme sullo stato giuridico degli IdR
    degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado".
    Un parlamentare ha avuto modo di precisare che con questa
    approvazione "si è chiusa una vicenda che durava
    ormai da 17 anni". E un altro aggiungeva che "si
    è trattato di un atto di perequazione e di giustizia".

    Don Giosuè
    Tosoni, Responsabile per il Servizio Nazionale per
    l’IRC

    Lascio ad altri la presentazione del testo, a me preme
    offrire alcune valutazioni generali. Con questa legge l’IRC
    come tale esce rafforzato. Non è più un insegnamento
    "secondario" ma assurge ad essere un insegnamento
    "primario". Come è giusto. La religione
    deve poter essere oggetto di confronto critico. Non rappresenta
    un sapere minore, come da troppi anni si prospettava, anche
    se qualcuno continua ancora a considerarlo tale. Dopo questa
    legge ci si può dedicare ad altro, di altrettanto
    rilevante.
    A parte lo svolgimento delle incombenze successive, di applicazione
    della legge, penso ad una professionalità degli Idr
    adeguata al nostro tempo, che possiamo purtroppo chiamarlo
    anche così: tempo di "Riforma scolastica"
    sempre rinviata (eppure necessaria). Bisognerà andare
    oltre il rischio di cadere in un insegnamento ripiegato
    su sé stesso per aprirsi al confronto interdisciplinare.
    E non solo.
    Un’altra preoccupazione nasce dai troppi studenti che non
    svolgono, durante il tempo dell’apprendimento e della scuola,
    un confronto critico con la religione, comunque intesa:
    i non avvalentisi che per la maggioranza dei casi scelgono
    di "non fare niente". Perché non pensare
    ad un’alternativa obbligatoria? Si tratta di imparare dall’Europa,
    senza però mettere fra parentesi il caso italiano,
    che ha molti pregi. Il fatto che ad avvalersi dell’IRC in
    Italia sia ancora il 93% delle famiglie e degli studenti
    dice pure qualche cosa. E’ un insegnamento che aiuta gli
    studenti a "leggere" dentro una storia ben precisa
    dove la religione cattolica ha avuto ed ha un ruolo preminente,
    per cui diventa difficile interpretarsi senza interloquire
    con essa. E’ un insegnamento che, se fatto bene come molti
    Idr lo sanno fare, permette un proficuo confronto con la
    religione cattolica e così capirne l’apporto dato
    all’esistenza dell’uomo, in un tempo in cui tanti riferimenti
    si sciolgono come nebbia al sole. Ma l’uomo è sempre
    qui con i suoi interrogativi e con le sue attese. E la religione,
    tutte le religioni, in Italia la religione cristiano-cattolica
    in particolare, è qui per cercare e trovare delle
    risposte e delle prospettive.
    A proposito della legge, un grazie a tutti coloro che si
    sono attivati perché venisse varata. E sono tanti,
    anche se il grazie più sincero va agli IdR stessi
    che con la loro generosità e pazienza hanno saputo
    costruire il tempo opportuno per un valido riconoscimento
    della loro professionalità e della disciplina da
    essi insegnata.

    * Responsabile per il Servizio Nazionale
    per l’IRC

  • Una legge giusta ed equa

    UNA LEGGE
    GIUSTA ED EQUA

    di Valentina Aprea*

    In questi giorni si è concluso un lungo iter di
    approvazione di una legge che riconosce a voi insegnanti
    di religione cattolica della nostra scuola il primo e fondamentale
    diritto di ogni lavoratore, vale a dire uno stato giuridico
    di riferimento. Per questo motivo, esprimo grande soddisfazione,
    come donna di scuola, come deputata di un Movimento politico
    che ha posto questo obiettivo nel Programma elettorale,
    ma anche e soprattutto come Sottosegretario al Ministero
    dell’Istruzione. Quest’ultimo ruolo, infatti, mi ha offerto
    in questa legislatura l’opportunità di predisporre
    e seguire nei vari passaggi parlamentari il testo ora diventato
    legge.

    On. Valentina Aprea, sottosegretario
    al M.I.U.R.

    Il provvedimento recupera un vistoso ritardo nell’adeguamento
    del nostro ordinamento a quanto previsto fin dal 1984 dall’Intesa
    tra lo Stato italiano e la Conferenza Episcopale Italiana.
    Come a voi noto, infatti, la norma pattizia conteneva "l’intento
    dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico
    degli insegnanti di religione". In assenza di questa
    cornice giuridica, si è proceduto sino ad oggi attraverso
    una serie di accordi tra autorità ecclesiastica e
    amministrazione scolastica. Gli stessi hanno certamente
    garantito l’insegnamento della religione cattolica, ma hanno
    anche determinato situazioni di incertezza degli insegnanti
    che accettavano di svolgere questo incarico.
    Che il problema fosse reale e unanimemente avvertito è
    dimostrato dal fatto che in questi decenni sono state presentate
    in Parlamento numerose proposte di legge su questo tema.
    La complessità oggettiva dei problemi da affrontare
    da una parte, ma anche il pregiudizio ideologico ancora
    persistente rispetto alla doppia natura dell’incarico degli
    insegnanti di religione (ecclesiale e statale), non hanno
    consentito prima d’ora di raggiungere l’obiettivo sperato.
    Sono convinta che in questa legislatura ci siamo riusciti
    anche e soprattutto perché il disegno di legge approvato
    è stato di iniziativa governativa. Sebbene vi fossero
    infatti molte altre proposte di legge anche in questa legislatura,
    la "spinta" governativa e la previsione della
    copertura finanziaria hanno garantito un iter regolare e
    in molti casi accelerato del progetto.
    Certamente non è stato facile trovare il giusto equilibrio
    tra le norme pattizie e i diritti e doveri degli insegnanti
    della scuola italiana. Eppure, credo che possiamo oggi dire
    di essere riusciti a trovare una più che soddisfacente
    soluzione a tutti i nodi che in modo diretto o indiretto
    rimandavano allo stato giuridico: determinazione delle dotazioni
    organiche (art. 2), modalità di reclutamento, titoli
    di accesso, assegnazione delle sedi (art. 3), forme di mobilità
    (art. 4).
    L’art. 5 infine tiene conto, in sede di prima applicazione,
    soprattutto dell’esperienza di servizio maturata in questi
    anni e configura per questo una modalità concorsuale
    centrata prevalentemente sulla valorizzazione di tale esperienza,
    e sulla certezza della stabilizzazione del posto in virtù
    della stessa.
    L’approvazione della legge non esaurisce tuttavia l’agenda
    dei lavori; come tutte le tappe, anche quelle decisive,
    mentre pongono un punto fermo imprescindibile per le azioni
    future, rilanciano l’impegno e l’azione verso la realizzazione
    compiuta dei principi affermati.
    Nel nostro caso, il primo obiettivo sarà quello di
    curare speditamente l’indizione del primo concorso.
    Con questa legge e le azioni conseguenti, di fatto vogliamo
    dimostrare che non solo abbiamo sempre creduto e crediamo
    nella pari dignità professionale di tutti gli insegnanti,
    ma soprattutto che intendiamo investire sugli insegnanti
    di religione cattolica sia dal punto di vista giuridico
    che professionale.

    * Sottosegretario di Stato al Ministero
    dell’Istruzione, Università e Ricerca

  • E’ legge dello Stato: IdR in ruolo

    E’ LEGGE
    DELLO STATO: IDR IN RUOLO

    Intervista
    al Prof. Orazio Ruscica,
    segretario nazionale dello Snadir

    Il 15 luglio 2003, alle 14 circa, è stato approvato
    anche dall’Aula della Camera il ddl sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione: è stata l’ultima di
    una lunga serie di tappe che hanno caratterizzato un cammino
    certamente lungo e tortuoso, ma senz’altro proficuo, visti
    i concreti risultati raggiunti. Considerando questo momento
    un evento storico per la scuola e per la categoria professionale,
    ci sembra opportuno ed interessante discuterne con il Segretario
    Nazionale dello SNADIR, al quale rivolgiamo alcune domande:

    Prof. Orazio
    Ruscica, segretario nazionale dello Snadir

    Ora che lo stato giuridico è una legge dello
    Stato, Lei, in quanto Segretario Nazionale del sindacato
    che maggiormente ha contribuito a questo risultato, come
    vede il futuro degli insegnanti di religione?

    Lo stato giuridico rappresenta una tappa fondamentale per
    gli Idr: finalmente viene dato il giusto riconoscimento
    ad una categoria di lavoratori della scuola che negli ultimi
    decenni – nonostante tutto – hanno continuato a svolgere
    il loro ruolo con professionalità e competenza. Sono
    fermamente convinto che la categoria dei docenti di religione
    sia composta da docenti veramente disponibili a lavorare
    per i ragazzi, le loro famiglie e la scuola; una disponibilità
    molto spesso mortificata da risposte come: "Lei non
    può perché è un Idr". Oggi non
    è più così: il docente di religione
    è un insegnante come e tra gli altri insegnanti della
    scuola italiana e la sua dignità umana e professionale
    è affermata dallo Stato attraverso una legge che
    prende atto del contributo che egli offre agli studenti,
    alle famiglie, alla scuola e alla società italiana.

    Oggi gli Idr – grazie a questo nuovo assetto giuridico –
    possono guardare con serenità al loro futuro, il
    che non può che essere un incentivo ad insegnare
    la loro disciplina con sempre maggiore passione e professionalità.

    Ed il futuro dell’insegnamento della religione?
    L’insegnamento della religione, come molti ricorderanno,
    è inserito nel sistema scolastico per due motivi:
    perché è riconosciuto il valore della cultura
    religiosa e perché i principi del cattolicesimo fanno
    parte del patrimonio storico del popolo italiano (art. 9.1
    legge 121/1985). E’ innegabile quindi che la revisione concordataria
    (legge 121/1985) abbia avviato un processo irreversibile
    di legittimazione scolastica dell’Irc; essa ha inserito
    l’Irc sempre più dentro la scuola, secondo le finalità
    della scuola, per permettere allo studente di apprendere
    e gestire "conoscenze, competenze e capacità"
    di contenuti adeguati di Bibbia, di Corano, di Ebraismo,
    di Cristianesimo, di Islamismo, di valori religiosi, riconoscendo
    di fatto una configurazione curriculare più autorevole.
    La revisione concordataria, pretendendo anche una preparazione
    di livello universitario dei docenti di religione, non ha
    delegittimato l’Irc, ma l’ha invece collocato sempre più
    dentro la scuola. Oserei dire che la configurazione curriculare
    più autorevole dell’Irc ha avviato la necessità
    di riconoscere uno stato giuridico equiparato a quello degli
    altri docenti della scuola italiana. Oggi ci ritroviamo
    quindi con un riallineamento della disciplina con l’insegnante:
    cioè l’Irc più curriculare ha ritrovato un
    insegnante di religione stabile giuridicamente. L’insegnamento
    della religione quindi non potrà non svilupparsi
    secondo il proprio DNA, e cioè verso una direzione
    sempre più culturale offerta a tutti. Il futuro dell’insegnante
    di religione sarà ancor più il futuro dell’insegnamento
    della religione perché l’idr ritrova nella sua professione
    la sua identità giuridica.

    Qual è il contributo che lo Snadir ha offerto
    per conseguire questo risultato?

    Lo Snadir nasce nel novembre del 1993, in un momento particolarissimo
    in cui si tenta in tutti i modi di estromettere il docente
    di religione dalla piena partecipazione alla vita scolastica.
    Lo Snadir nasce con la consapevolezza che l’insegnante di
    religione vive a pieno titolo la condizione di lavoratore
    della scuola e che tale condizione implica tutta una serie
    di doveri, ma è anche sorgente di diritti allo stesso
    modo degli altri operatori scolastici. Lo Snadir ha voluto
    assicurare il suo impegno per tutta la categoria professionale
    dei docenti di religione e per tutti i docenti impegnati
    per una scuola che garantisca un progetto educativo illuminato
    e fondato sui valori della propria identità e sui
    valori interculturali, interreligiosi ed ecumenici europei
    e mondiali.
    Uno l’obiettivo unificante: lo stato giuridico ed assieme
    a questo tanti altri obiettivi immediati e quotidiani di
    consulenza e di aiuto amministrativo ai colleghi, come anche
    impegni e momenti di aggiornamento professionale e non.
    E dopo dieci anni festeggiamo con lo stato giuridico.

    Mi permetta ancora di insistere e di formularle in un
    altro modo più pragmatico la domanda precedente:
    ma come avete fatto?

    Ci siamo sempre mossi con la prospettiva di riscattare gli
    Idr da una condizione di "paria" e la consapevolezza
    di raggiungere questo scopo non ingaggiando guerre e minacciando
    nemici, ma attraverso il confronto schietto, la tessitura
    di rapporti anche con chi la pensa diversamente. Come dicevo,
    lo Snadir è stato costituito nel novembre del 1993
    e se andiamo a guardare questi ultimi nove anni notiamo
    che nelle ultime tre legislature c’è stato un incremento
    notevole di proposte di legge presentate in Parlamento (otto
    nella XII legislatura; diciassette nella XIII legislatura
    e venti nella attuale XIV legislatura).
    Ora il lavoro costante, instancabile, tenace, determinato
    di questo sindacato ha permesso ai Parlamentari di queste
    ultime tre legislature (soltanto nell’ultima legislatura
    sono stati contattati più di trecento parlamentari)
    di conoscere meglio l’insegnamento della religione cattolica
    e l’opera di questi infaticabili lavoratori della scuola.

    Abbiamo anche ritenuto indispensabile avviare una incessante
    tessitura di relazioni fatta di contatti e di incontri dei
    parlamentari con la base (Idr). Sintetizzare tutto il lavoro
    svolto fin qui è davvero arduo. Ad ogni modo abbiamo
    raccolto firme (una prima volta 50.000; una seconda volta
    100.000), svolto convegni (tutti autofinanziati), presentato
    ricorsi a tutela dell’insegnamento e dell’insegnante di
    religione (basti pensare ai ricorsi per la validità
    del voto in sede di scrutinio finale e per il riconoscimento
    dell’Irc nel credito scolastico, ricorsi tutti vinti), tenuto
    incontri sindacali. Lo Snadir è cresciuto in modo
    esponenziale nel territorio: da un nucleo di un centinaio
    di insegnanti siamo oggi al 30% dei docenti di religione
    iscritti. E questo ha fatto sì che diventasse un
    interlocutore rappresentativo.
    Il particolare impegno messo in campo dallo Snadir in questi
    anni mi ha portato a dichiarare nel marzo del 2001, al termine
    della precedente legislatura, che avremmo ottenuto lo stato
    giuridico: oggi è una realtà.

    Ricostruendo un po’ la storia di questi anni, si può
    documentare qual è stato il diverso contributo che
    hanno offerto gli altri sindacati e le altre istituzioni
    per pervenire a questo ddl?

    Abbiamo sempre pensato agli insegnanti di religione non
    come precari a vita ma come docenti a tempo indeterminato.
    Gli altri si sono limitati ad osservare dalla finestra quello
    che accadeva, pronti a saltare sul carro appena le cose
    si fossero messe per il verso giusto. Così è
    stato fatto da alcuni, mentre fantomatiche sigle con percentuali
    da prefisso telefonico hanno avuto la presunzione di voler
    rappresentare gli Idr. Il loro gioco al ribasso ha rasentato
    il dilettantismo e l’approssimazione. Basti ricordare dichiarazioni
    del tipo "dateci lo stato giuridico anche con la richiesta
    della laurea statale". Altri ancora rappresentavano
    se stessi ed hanno costruito la loro specializzazione sulla
    semplice osservazione del dato esistente, non offrendo mai
    una apertura, una possibilità, una nuova prospettiva.
    Forse ci sarebbe da pensare ad un libro bianco che presenti
    la vera storia dello stato giuridico. Credo che siamo gli
    unici a poter documentare tutto il lavoro svolto.

    Lei spesso nelle interviste e durante gli incontri con
    gli Idr ha parlato di un sogno che ha polarizzato gli obiettivi
    di tutti coloro che hanno lavorato nello Snadir. Ora che
    questo sogno è una realtà che comincia a nascere,
    cosa prova come docente e come Segretario Nazionale?

    In ogni ultima pagina del nostro notiziario periodico "Professione
    i.r" c’è il seguente slogan "Sogni e desideri
    condivisi cambiano il mondo". Avevamo il sogno di un
    docente di religione uguale agli altri docenti: abbiamo
    condiviso questo sogno e siamo riusciti a far iniziare il
    tempo in cui il docente di religione diventa una risorsa
    libera e una forza solidale. Questa esperienza dimostra
    che bisogna rimboccarsi la maniche per incominciare a dare
    delle risposte a se stessi e agli altri che vivono lo stesso
    problema. Provo una grande gioia nel sapere che quanto doveva
    essere fatto è stato realizzato nel miglior modo
    possibile e che quanto non siamo riusciti ad eseguire bene
    è stato dal Buon Dio completato al meglio.

    Risultati come questi si conseguono insieme agli altri.
    Alcuni hanno lottato a fianco dello Snadir; chi sente di
    dovere ringraziare?

    Prima di tutto i colleghi che ci hanno dato fiducia, il
    Governo, il Ministro Moratti, l’On. Aprea, il Ministro La
    Loggia, il Sen. Brignone, l’On. Taglialatela, l’On. Gambale
    e i tantissimi Parlamentari della maggioranza e dell’opposizione
    che abbiamo incontrato, ed infine i due responsabili del
    Servizio Nazionale per l’Irc che in questi anni si sono
    succeduti, Mons. Bonati e Don Tosoni.

    E agli altri che invece si sono ostinati a rimanere
    sulle loro posizioni, più ideologiche che operative,
    cosa sente di dire?

    Ai politici che nel luglio del 2000 approvarono il disegno
    di legge sullo stato giuridico (certamente da migliorare;
    ricordo che noi siamo stati molti critici con quel testo)
    vorrei chiedere: perché allora sì ed oggi
    no? Se allora non era anticostituzionale, oggi perché
    lo è? La verità è che l’attuale disegno
    di legge è perfettamente inserito nella Costituzione.
    Basti pensare che lo Stato, recependo gli accordi concordatari,
    ha di fatto limitato il proprio potere: pertanto nessuna
    persona ragionevole potrà mai affermare che il recepimento
    da parte dello Stato della revoca dell’idoneità è
    anticostituzionale.
    Ai sindacati che gridano in modo forsennato contro gli insegnanti
    di religione vorrei dire: forse mettendo su una guerra tra
    poveri risolverete al meglio la situazione dei precari delle
    altre discipline? Non serve a nulla mascherare la propria
    incapacità con un superficiale "perché
    loro sì e gli altri no". Non basta gridare,
    ma occorre mettere nelle condizioni qualsiasi Governo di
    assumere nuovo personale. Noi riteniamo che, oltre ai docenti
    di religione, dovrebbero essere immessi in ruolo anche gli
    altri precari, in modo da assicurare alle famiglie e agli
    studenti una continuità educativa e didattica. I
    precari delle altre discipline dovrebbero chiedersi se sono
    stati tutelati da questi sindacati. O non sarebbe opportuno
    cambiare? Saremo ben lieti di mettere a disposizione degli
    altri colleghi la nostra esperienza.

    A livello europeo, lì dove l’Irc è simile
    a quello italiano, come si colloca l’irc e questo riconoscimento
    dello stato giuridico? E’ una realtà anche per loro?

    L’insegnamento italiano della religione diventa adesso uno
    sperimentato modello a cui guardare per elaborare nelle
    altre nazioni progetti scolatici di religione fortemente
    culturali. Anche la Francia laica sta incominciando a pensare
    ad un insegnamento del fatto religioso (cfr., Rapporto Debray).
    Contemporaneamente lo stato giuridico è la meta a
    cui debbono convergere con modalità diverse e specifiche
    nazionali gli altri insegnanti di religione europei. Anche
    l’insegnamento della religione cattolica, insieme agli altri
    saperi scolastici, contribuisce alla formazione di valori
    condivisi, anche se nelle diverse identità di motivazioni.

    Cosa pensa di fare lo Snadir nell’immediato per offrire
    agli Idr un ulteriore servizio di qualificazione professionale
    in vista del concorso?

    Abbiamo mantenuto alte le nostre richieste anche quando
    altri abbassavano la guardia perché ritenevamo di
    tutelare la professionalità dei docenti di religione.
    Quindi consideriamo necessario offrire loro, nell’immediato,
    strumenti per il concorso che permettano di mostrare a tutti
    l’alta professionalità degli insegnanti di religione.
    Subito dopo continueremo nel solco già tracciato
    in questi anni della formazione professionale: ricordo che
    da dieci anni offriamo ai colleghi convegni di aggiornamento
    di altro profilo culturale e didattico.

    Come avranno reagito, secondo Lei, i circa 20.000 docenti
    di religione alla approvazione di questo ddl?

    C’è chi ha pensato che era troppo bello per essere
    vero, che era un sogno. C’è chi ha pianto di gioia.
    Chi (moltissimi) si é congratulato con noi per il
    lavoro svolto. Chi ha detto "finalmente siamo docenti
    come gli altri". Ma subito dopo tutti hanno incominciato
    a pensare a fare qualcosa per prepararsi bene. Si sono chiesti
    se il Governo si farà veramente carico di questa
    preparazione al concorso; direi che tutti gli insegnanti
    di religione aspettano che l’impegno assunto dal Governo
    con l’ordine del giorno Brignone sia attuato.

    Lo Snadir come gestirà il dopo ddl sullo stato
    giuridico?

    E’ tempo di incominciare a dare il nostro contributo per
    l’elaborazione di un progetto di scuola connotato da valori
    civili ed europei, dove laico non vuol dire laicista, dove
    le visioni diverse siano una risorsa da offrire a tutti
    gli studenti e alle loro famiglie per la costruzione di
    una società multireligiosa, multiculturale, multietnica,
    italiana, europea e mondiale.

    Rossella Sudano

     

  • Piccolo Prestito

     

    Cosa fornisce la prestazione

    Una somma in denaro per rispondere ad improvvise
    ed urgenti necessità dell’iscritto.

    Chi ha diritto alla prestazione

    Hanno diritto i dipendenti iscritti alla
    "Gestione Unitaria Autonoma delle prestazioni creditizie
    e sociali", che percepiscono una retribuzione mensile
    fissa e continuativa;
    possono chiedere:

    • un piccolo prestito annuale, per il
      quale è richiesta un’anzianità di servizio
      utile a pensione pari ad un anno;
    • un piccolo prestito
      biennale, per il quale è richiesta un’anzianità
      di servizio utile a pensione pari a due anni;
    • un piccolo prestito
      triennale, per il quale è richiesta un’anzianità
      di servizio utile a pensione pari a tre anni.

    Rimborso del finanziamento

    I prestiti ottenuti devono essere rimborsati
    in 12, 24 o 36 rate costanti, costituite da una quota interessi
    e da una quota capitale (ammortamento francese).
    Non è possibile concedere prestiti quando il periodo
    di servizio, per il collocamento a riposo, risulti inferiore
    rispettivamente a 12, 24 e 36 mesi.
    Non possono coesistere piccoli prestiti di qualsiasi natura.

    Come si ottiene la prestazione

    Per poter ottenere un piccolo prestito gli
    interessati devono presentare domanda, compilata su apposito
    modello fornito dall’Istituto ( vedi "modulistica"
    sul sito Internet www.inpdap.it
    ), in triplice copia, all’Amministrazione dalla quale dipendono,
    che provvederà ad inoltrarla, completa di dati, alla
    Sede INPDAP territorialmente competente in relazione al
    luogo di residenza dell’iscritto, che provvede all’erogazione
    della prestazione.
    Non occorre alcuna documentazione di spesa, né produrre
    motivazioni, né presentare certificato medico.

    Importi della prestazione

    • per i prestiti annuali si può
      chiedere un importo lordo pari ad una o due mensilità
      di stipendio netto, da restituire in 12 rate mensili;
    • per i prestiti biennali, un importo
      lordo da due a quattro mensilità di stipendio netto,
      da restituire in 24 rate mensili;
    • per i prestiti
      triennali, un importo lordo da tre a sei mensilità
      dello stipendio netto da restituire in 36 rate mensili
      e, comunque, nel limite massimo di 10.329,14 Euro.

    Sulla prestazione si applica un tasso di
    interesse a scalare, un’aliquota per spese di amministrazione
    ed una per fondo rischi, secondo i seguenti valori:

    per i piccoli prestiti annuali

    – tasso di interesse a scalare: 5,30%
    – spese di amministrazione: 0,50%
    – premio fondo rischi: 0,30%
    Il TAEG omnicomprensivo pari al 6,90%

    per i piccoli prestiti biennali

    – tasso di interesse a scalare: 5,70%
    – spese di amministrazione: 0,50%
    – premio fondo rischi: 0,60%(0,30% annuo)
    Il TAEG omnicomprensivo è pari al 6,90%

    per i piccoli prestiti triennali

    – tasso di interesse a scalare: 5,90%%
    – spese di amministrazione: 0,50%
    – premio fondo rischi: 0,90% (0,30% annuo)
    Il TAEG omnicomprensivo è pari al 6,90%.


    Notizie utili

    Il pagamento della prestazione avviene in
    contanti presso la banca cassiera dell’Istituto, o con spedizione
    di assegno bancario circolare non trasferibile al domicilio
    del richiedente per importi fino a 4.648,11 euro, o con
    accredito sul c/c postale o bancario, indicato dal richiedente.

    Nel caso in cui il richiedente abbia in
    corso di ammortamento un prestito pluriennale diretto o
    garantito, il piccolo prestito annuale non potrà
    superare la singola mensilità, il biennale le due
    mensilità e il prestito triennale le tre mensilità.

    In presenza di un piccolo prestito annuale
    in doppia mensilità, biennale in quattro mensilità
    e triennale in sei mensilità, la concessione di un
    prestito pluriennale diretto o garantito è condizionata
    al recupero della metà del debito rimanente.

    La prima rata di ammortamento viene trattenuta
    a decorrere dal secondo mese successivo a quello in cui
    viene effettuata l’erogazione della somma.

    In caso di cessazione del rapporto di impiego
    del debitore per morte o sopravvenuta invalidità
    assoluta e permanente, contratta in servizio e per causa
    di servizio, non si procede al recupero del debito rimanente.

    Nel caso il debitore passi alle dipendenze
    di diversa Amministrazione, l’Ufficio che ha provveduto
    alle ritenute mensili comunicherà, con raccomandata,
    al nuovo Ufficio i dati del prestito, il conto delle ritenute
    eseguite e dei versamenti fatti alla Gestione, al fine della
    prosecuzione della ritenuta mensile.

  • Prestito pluriennale

    PRESTITI PLURIENNALI DIRETTI

    Cosa fornisce la prestazione

    Somma in denaro per far fronte a documentate
    necessità personali o familiari.

    Chi ha diritto alla prestazione

    Gli iscritti alla "Gestione unitaria
    autonoma delle prestazioni creditizie e sociali" possono
    richiedere prestiti da estinguersi con trattenute mensili
    sullo stipendio pari al quinto della retribuzione mensile,
    al netto delle ritenute di legge, qualora siano in possesso
    dei seguenti requisiti:

    • siano in attività di servizio;
    • abbiano almeno quattro anni di servizio
      effettivo nel rapporto di impiego utile a pensione, (due
      se invalidi o mutilati di guerra o decorati al valore
      militare).

    Durata della prestazione

    Il prestito può avere durata quinquennale,
    con l’importo da restituire in 60 rate mensile, o decennale,
    da restituire in 120 rate mensili, salvo che al richiedente
    rimanga un periodo minore di servizio per conseguire il
    diritto al collocamento a riposo. In tal caso l’iscritto
    non può ottenere un prestito la cui durata sia superiore
    al periodo che intercorre tra la concessione e il collocamento
    a riposo per limiti d’età.

    Come si calcola la prestazione

    Si moltiplica la quota cedibile, che non
    può, comunque, superare l’importo di 516,46 Euro,
    per il numero delle rate mensili corrispondenti alla durata
    del prestito. La quota cedibile non può essere superiore
    ad un quinto dello stipendio e degli altri emolumenti a
    carattere fisso e continuativo.
    Il prestito viene concesso al tasso d’interesse del 3,70%
    a scalare.
    Dall’importo lordo della somma concessa vengono detratti:

    per i prestiti quinquennali

    – spese di amministrazione: 0,50%

    – premio fondo rischi: 1,50% per il personale con limite
    di età pensionabile a 65 anni;
    2% con limite di età pensionabile superiore a 65
    anni;

    che corrispondono complessivamente al T.A.E.G
    del 4,82%.

    per i prestiti decennali

    – spese di amministrazione: 0,50%

    – premio fondo rischi: 3% per il personale con limite di
    età pensionabile a 65 anni;
    4% con limite di età pensionabile superiore a 65
    anni;

    che corrispondono complessivamente al T.A.E.G.
    del 4,63%.

    La restituzione del prestito ha inizio dal
    secondo mese successivo a quello di concessione, con la
    conseguente corresponsione degli interessi di pre-ammortamento.

    Come si ottiene la prestazione

    L’iscritto deve presentare domanda, compilata
    su apposito modello fornito dall’Istituto, ( vedi "modulistica"
    sul sito Internet www.inpdap.it
    ) all’Amministrazione dalla quale dipende che provvederà
    ad inoltrarla, completa dei dati e dei relativi documenti,
    alla Sede INPDAP territorialmente competente in relazione
    al luogo di residenza dell’iscritto.

    Alla domanda devono essere allegati:

    • la documentazione attestante lo stato
      di bisogno e/o la spesa sostenuti, prevista per la motivazione
      della richiesta;
    • un certificato medico di sana costituzione
      fisica (da rilasciarsi solo a cura di un medico della
      ASL, o di un ufficiale medico in attività di servizio,
      o di un medico incaricato dall’Amministrazione dalla quale
      dipende il richiedente, non oltre 45 giorni prima della
      presentazione della domanda all’Amministrazione di appartenenza
      dell’iscritto).

    MOTIVAZIONI
    DURATA
    MASSIMA

    DOCUMENTAZIONE
    CALAMITÀ NATURALI

    Terremoti, alluvioni


    EVENTI SIMILARI

    Rapine, furti, incendi

    10 ANNI

     

    5 ANNI

    – Autocertificazione
    dello stato di famiglia.

    – Dichiarazione del
    Comune o di altra Amm. Pubblica indicante soggetti
    e beni danneggiati o estorti, nonché l’entità
    dei danni.

    – Autocertificazione
    da cui risulti che non esiste apposita copertura assicurativa.

    MALATTIE GRAVI

    Dipendente

    Coniuge

    Figli

    Genitori del dipendente
    e

    del coniuge

    5 ANNI

    5 o 10
    ANNI

    – Autocertificazione
    dello stato di famiglia.

    Per i figli e i genitori
    non conviventi autocertificazione attestante il rapporto
    di parentela

    – Documentazione sanitaria
    comprovante la diagnosi e la gravità della
    malattia.

    – Ricevute di spese
    (se già sostenute) o autocertificazione degli
    impegni economici da sostenere.

    ACQUISTO:

    MACCHINA MODIFICATA
    O
    CARROZZELLA ORTOPEDICA
    Per portatori di handicap
    PROTESI
    Di elevato costo

    PER:
    Dipendente
    Coniuge
    Figli
    Genitori del dipendente
    o del coniuge

    5 ANNI
    – Autocertificazione
    dello stato di famiglia.

    Per i figli e i genitori
    non conviventi, autocertificazione attestante il rapporto
    di parentela

    – Preventivo delle
    spese da sostenere. Le modifiche all’auto per portatori
    di handicap devono risultare dal preventivo.

    INGIUNZIONI DI PAGAMENTO
    PIGNORAMENTI

    ORDINANZE ESECUTIVE

    SENTENZE DI CONDANNA

    DECRETI INGIUNTIVI

    VERTENZE LEGALI

    DIFFIDE DI PAGAMENTO

    Da parte di enti pubblici

    PAGAMENTO TASSA DI
    SUCCESSIONE DIRETTA

    A seguito di decesso
    del coniuge o del genitore

    5 ANNI
    – Autocertificazione
    dello stato di famiglia.

    – Fatture o ricevute
    fiscali di pagamento regolarmente quietanzate.

    – Altra documentazione
    che dimostri inequivocabilmente l’obbligo di pagare
    e il relativo importo posto a carico dell’interessato.

    SFRATTO ESECUTIVO
    Con richiesta di intervento della forza pubblica
    5 ANNI max 9.296,22
    Euro
    – Autocertificazione
    dello stato di famiglia.

    – Copia autentica della
    sentenza di sfratto.

    RISCATTO DI ALLOGGI
    POPOLARI


    RISCATTO DI ALLOGGI DI
    ENTI PUBBLICI GIA CONDOTTI
    IN LOCAZIONE

    10 ANNI
    – Autocertificazione
    dello stato di famiglia.

    – Contratto preliminare
    di riscatto dell’alloggio con la ricevuta di avvenuto
    pagamento dell’anticipo dovuto o copia conforme dell’atto
    pubblico del riscatto registrato o in corso di registrazione,
    stipulato da non oltre un anno (titolari del riscatto
    possono essere solo il dipendente ed il coniuge).

    – Documentazione dell’ente
    pubblico attestante la dismissione in corso dell’abitazione,
    il prezzo e la volontà dell’iscritto di voler
    riscattare l’alloggio.

    – Autocertificazione
    da cui risulti che la casa, oggetto del riscatto,
    è la prima ed unica nell’ambito del nucleo
    familiare,su tutto il territorio nazionale.

    ACQUISIZIONE DI CASA
    IN
    COOPERATIVA O DA COOPERATIVA COSTITUITA DA LOCATARI
    ABITAZIONI DI ENTI PUBBLICI IN CORSO DI DISMISSIONI
    10 ANNI
    – Autocertificazione
    dello stato di famiglia.

    – Copia conforme dell’atto costitutivo
    o dello statuto della cooperativa.

    – Copia conforme dell’atto notarile
    registrato o in corso di registrazione ove l’assegnazione
    definitiva sia già intervenuta da non oltre
    un anno.


    Se l’assegnazione definitiva non è ancora
    intervenuta:

    – Copia conforme della concessione
    edilizia non scaduta intestata alla cooperativa.

    – Dichiarazione del presidente della
    cooperativa contenente il costo totale della costruzione
    ed il riparto della spesa tra soci.

    – Copia autenticata delle ricevute
    dei pagamenti effettuati dal socio alla cooperativa
    di importo non inferiore al 20% del costo totale
    dell’appartamento assegnato o prenotato, esclusa
    l’eventuale quota parte del mutuo bancario.

    – Copia autenticata delle fatture
    di spesa sostenute dalla cooperativa di importo
    non inferiore al 20% del costo totale della costruzione.

    – Dichiarazione rilasciata dal direttore
    dei lavori attestante lo stato di avanzamento dei
    lavori e che gli stessi sono in corso.

    – Autocertificazione da cui risulti
    che la casa oggetto dell’acquisto è la prima
    ed unica nell’ambito del nucleo familiare su tutto
    il territorio nazionale.


    Per l’acquisizione di abitazione da cooperativa
    costituita tra locatari di abitazione di enti pubblici
    in corso di dismissione:

    – Copia conforme dell’atto costitutivo
    e dello statuto della cooperativa.

    – Dichiarazione del presidente dalla
    quale risulti la qualità di socio dell’iscritto,
    la qualità di locatario di abitazione riscattata
    dalla cooperativa ed il costo del riscatto a carico
    dell’iscritto.


    Le copie della documentazione riguardante gli atti
    della cooperativa possono essere autenticate dal
    presidente della cooperativa stessa.

    ACQUISTO 1° CASA
    NUDA PROPRIETA’ USUFRUTTO
    10 ANNI
    – Autocertificazione
    dello stato di famiglia.

    – Copia autenticata compromesso
    di compravendita debitamente registrato da cui risulti
    versato un acconto pari al 20% del prezzo pattuito
    per la vendita o copia conforme autenticata dell’atto
    di compravendita, di acquisto nuda proprietà
    o usufrutto già registrato o in corso di
    registrazione e stipulato da non oltre un anno.

    – Autocertificazione da cui risulti
    che la casa oggetto dell’acquisto è la prima
    ed unica nell’ambito del nucleo familiare su tutto
    il territorio nazionale.

    COSTRUZIONE 1°
    CASA
    DI ABITAZIONE
    10 ANNI
    – Autocertificazione
    dello stato di famiglia.

    – Copia autenticata della concessione
    edilizia non scaduta, intestata al richiedente o
    al coniuge.

    – Computo metrico estimativo relativo
    all’intera costruzione redatto da professionista
    iscritto all’albo.

    – Dichiarazione del direttore dei
    lavori attestante lo stato di avanzamento dei lavori
    e che gli stessi sono ancora in corso.

    – Copia conforme delle fatture quietanzate,
    comprovanti le spese effettuate per la costruzione
    pari almeno al 20% del costo totale, escluso l’eventuale
    mutuo.

    – Autocertificazione da cui risulti
    che la casa oggetto di costruzione è la prima
    ed unica nell’ambito del nucleo familiare su tutto
    il territorio nazionale.

    ANTICIPATA ESTINZIONE
    DEI
    MUTUI IPOTECARI
    Sull’unica casa di proprietà
    RIDUZIONE DEI MUTUI IPOTECARI
    Sull’unica casa di proprietà
    5 ANNI
    – Autocertificazione
    dello stato di famiglia.

    – Dichiarazione dell’Istituto bancario
    attestante l’importo necessario alla anticipata
    estinzione o riduzione del mutuo ipotecario.

    – Autocertificazione da cui risulti
    che la casa oggetto del
    mutuo è la prima ed unica nel
    l’ambito del nucleo familiare su
    tutto il territorio nazionale.

    LAVORI DI PARTICOLARE
    RILEVANZA ALLE ABITAZIONI
    DI PROPRIETA’
    Ampliamenti – sopraelevazioni
    10 ANNI
    – Autocertificazione
    dello stato
    di famiglia.


    – Documento dal quale risulti
    la proprietà della casa.


    – Planimetria catastale e copia
    autenticata della concessione
    edilizia.


    – Dichiarazione del direttore dei
    lavori attestante lo stato di
    avanzamento dei lavori e che
    gli stessi sono ancora in corso.


    – Computo metrico estimativo
    redatto su carta, intestata, da
    professionista iscritto all’albo o
    da imprese edili.


    – Copia conforme di fatture
    quietanzate, pari almeno al
    20% del preventivo.


    – Autocertificazione da cui
    risulti che la casa oggetto dei
    lavori è la prima ed unica nel
    l’ambito del nucleo familiare su
    tutto il territorio nazionale.

    LAVORI CONDOMINIALI
    5 ANNI
    – Autocertificazione
    dello stato
    di famiglia.


    – Documento dal quale risulti
    la proprietà della casa.


    – Dichiarazione dell’amministratore del condominio
    attestante gli estremi della delibera condominiale
    con la quale è stata decisa l’effettuazione
    dei lavori.


    – Copia del preventivo dei lavori con la ripartizione
    per millesimi della spesa a carico del dipendente.


    – Copia autenticata della concessione edilizia se
    richiesta.


    – Copie autenticate di fatture
    regolarmente firmate per quietanza, cumulative e
    singole, pari almeno al 20% delle spese preventivate.

    – Autocertificazione da cui risulti
    che la casa oggetto dei lavori è la prima
    ed unica nell’ambito del nucleo familiare su tutto
    il territorio nazionale.

    LAVORI DI RIPARAZIONE
    E RESTAURI ALLE ABITAZIONI IN PROPRIETA’

    Indispensabili per l’abitabilità
    dell’immobile

    10 ANNI
    – Autocertificazione

  • Il presente programma è concesso gratuitamente dallo Snadir ai propri iscritti





    Gestione alunni



    <%if session("flag")="ok"then%>

    Gestione
    alunni

    INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA GESTIONE ALUNNI 

    versione 1.0

    versione 2.0

    Il programma GesAlu, elaborato dal Prof. Boi Sergio per gli iscritti allo
    SNADIR, permette una gestione semplificata, in
    modalità testo, delle classi
    che può avere un docente di religione anche nel caso di più sedi grazie
    alla personalizzazione delle stampe.

    Il programma, scritto inizialmente per un 486, gira anche con i vari
    Pentium. 

    Si può lanciare da DOS, da WINDOWS


     

    Ringrazio il Prof. Orazio Ruscica che ha accettato questa mia fatica e mi auguro
    che il suo generoso impegno, unito a quello degli iscritti, contribuisca
    alla crescita dello SNADIR.


    Se qualcuno vuole “monetizzare ” il mio lavoro dia un’ offerta ai bimbi che
    spesso ai semafori chiedono qualcosa. Le ore di ” digitazione ” al computer
    si trasformeranno, [ CON MIA GRANDE GIOIA ], in un sorriso sul viso di chi
    dalla vita ha avuto meno di noi e il Vangelo continuerà a essere presente
    in mezzo agli uomini sulle strade del mondo: ” Tutto quello che avete fatto
    a uno dei piu’ piccoli…, l’avete fatto a Me ” (Mt 25,40).

    Buon lavoro

    Prof. Boi Sergio


     

    Desidero esprimere la mia gratitudine 

    al carissimo Prof.
    Sergio Boi per il suo prezioso lavoro.

    Questa
    fatica si inserisce negli spazi  di condivisione 

    che
    lo Snadir desidera promuovere tra gli Idr 

    che
    vogliono essere soggetti attivi di solidarietà e giustizia.

    A
    tutti e a ciascuno un caro saluto.

    prof.
    Orazio Ruscica

     

    Gesalu 1.0
    (in formato zip)  – file Leggimi

    Gestione
    alunni 2.0
    (in formato zip) – file Leggimi

    Come “paga” per questa seconda versione del programma GesAlu chiedo ad ogni
    docente iscritto allo SNADIR almeno una nuova iscrizione per giungere alla
    rappresentatività sindacale in modo da non essere legati a NESSUNO e poter
    gridare,come “Papillon” che finalmente evade dall’isola in cui e’ prigioniero,

    “LIBERO, SONO LIBERO ! LIBERO, SONO LIBERO !”

    “PER SEMPRE ! PER SEMPRE !”

    Sempre a disposizione per chiarimenti auguro buon lavoro a tutti.

    Sergio Boi


    <%end if%>

  • 14_12_2000_XI_Commissione_lavoro.htm

    CAMERA
    DEI DEPUTATI – XIII LEGISLATURA

    Resoconto della XI Commissione permanente

    (Lavoro pubblico e privato)



    XI Commissione
    – Resoconto di gioved 14 dicembre 2000





    UFFICIO
    DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI


    L’Ufficio di
    presidenza si riunito dalle 14 alle 14.15.



    SEDE REFERENTE


    Gioved
    14 dicembre 2000. – Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI.
    – Intervengono i sottosegretari di Stato per la funzione
    pubblica Raffaele Cananzi e per la pubblica istruzione Giuseppe
    Gambale.


    Omissis

    Insegnanti
    di religione cattolica.

    (C. 7238, approvato dal Senato, C. 666, Sbarbati, C. 1008,
    Napoli, C. 1119 Landolfi, C. 1382 Teresio Delfino, C. 1463
    Guidi, 1468 Napoli, C. 3597, Caruso, C. 3929 Lumia, C. 6917
    Saonara).

    (Esame e rinvio).


    La Commissione
    inizia l’esame del provvedimento.

    Carlo STELLUTI
    (DS-U), relatore, osserva che indispensabile, ai
    fini di una migliore comprensione dei provvedimenti in esame,
    ricordare, per sommi capi, il contesto legislativo vigente
    nel quale esso si colloca.

    Va innanzitutto ricordato che la legge n. 121 del 1985,
    di ratifica delle modifiche al Concordato del 1929, garantisce
    che lo Stato assicuri l’insegnamento della religione cattolica
    nella scuola statale riconoscendo il valore formativo della
    cultura religiosa anche come fondamento del patrimonio storico
    degli italiani e nel contempo riconosce il diritto di avvalersi
    o meno dell’insegnamento.

    Il Protocollo addizionale alla legge succitata dispone inoltre
    che nelle scuole pubbliche non universitarie l’insegnamento
    della religione cattolica venga impartito in conformit
    alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libert
    di coscienza degli alunni. Gli insegnanti devono essere
    riconosciuti idonei dall’autorit ecclesiastica e nominati
    d’intesa con l’autorit scolastica.

    Il Ministero della pubblica istruzione e la CEI hanno stipulato
    una intesa, resa esecutiva dal decreto del Presidente della
    Repubblica n.751 del 1985, finalizzata a definire le modalit
    di organizzazione dell’insegnamento e i profili della qualificazione
    degli insegnanti. Per quanto riguarda i titoli richiesti
    per l’insegnamento nella scuola materna ed elementare,
    prevista la frequenza ai corsi di religione cattolica impartiti
    nelle scuole secondarie superiori, mentre per le scuole
    secondarie sono richiesti titoli accademici in teologia,
    diplomi di laurea validi nell’ordinamento italiano unitamente
    a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose
    riconosciuto dalla CEI. Per entrambi gli insegnamenti
    richiesto il possesso dell’idoneit riconosciuta dall’autorit
    ecclesiastica diocesana.

    necessario ricordare che il decreto legislativo n. 297
    del 1994, all’articolo 309, prevede che il capo di istituto,
    d’intesa con l’ordinario diocesano, conferisce agli insegnanti
    di religione cattolica incarichi annuali, che si intendono
    confermati qualora permangano i requisiti richiesti. L’idoneit
    rilasciata dall’autorit ecclesiastica ha effetto permanente
    fino a che non venga revocata a seguito di grave e accertata
    carenza dei requisiti previsti dal codice di diritto canonico.

    L’obiettivo comune delle proposte di legge abbinate riguarda
    il superamento della sostanziale condizione di precariato
    degli insegnanti di religione, attribuendo ad essi lo stato
    giuridico del personale docente di ruolo dello Stato e regolando
    l’accesso alla scuola attraverso una apposita procedura
    concorsuale. Tuttavia, le soluzioni tecniche proposte sono
    fra loro significativamente diverse.

    La proposta n. 1008 prevede l’istituzione di ruoli provinciali
    dei docenti di religione, rinviando a un decreto ministeriale
    la specificazione di titoli, requisiti, prove e criteri
    di formazione delle graduatorie, mentre la proposta n. 1119
    disciplina in modo puntuale e dettagliato le modalit di
    reclutamento e di sistemazione del personale precario.

    Le proposte n. 666 e n. 3929, oltre a stabilire i requisiti
    per il conferimento delle cattedre, prevedono entrambe l’istituzione
    di un ruolo nazionale di ispettori ministeriali per il settore
    disciplinare della religione cattolica.

    La proposta n. 1120 permette il riconoscimento degli anni
    di servizio pregresso ai fini dell’ammissione a concorsi
    per soli titoli.

    La proposta n. 1382 prevede l’istituzione di concorsi e
    ruoli provinciali e stabilisce che l’immissione in ruolo
    avvenga per concorso ordinario per titoli ed esami.

    Le proposte n. 1463 e n. 6917 estendono la normativa relativa
    allo stato giuridico e ai concorsi delle scuole statali
    anche agli insegnanti di religione e regolano la procedura
    di mobilit in caso di revoca dell’idoneit.

    La proposta n. 1468 regola la nomina in ruolo, la procedura
    dei trasferimenti, delle assegnazioni provvisorie, delle
    riammissioni in servizio, delle supplenze e degli orari
    di cattedra.

    La proposta n. 3597 prevede l’immissione in ruolo degli
    insegnanti di religione che hanno maturato almeno 5 anni
    di servizio nell’anno scolastico 1995-96 e prevede l’indizione
    di concorsi triennali per l’accesso ai ruoli ordinari.

    Si sofferma quindi sulla proposta approvata dal Senato.

    L’articolo 1 estende agli insegnanti di religione cattolica
    le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico
    previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
    in materia di istruzione e dalla contrattazione collettiva
    per gli insegnanti di ruolo.

    L’articolo 2 definisce le dotazioni organiche dei posti
    per l’insegnamento della religione cattolica.

    L’articolo 3 detta le norme relative al reclutamento del
    personale docente in questione. Per l’accesso ai ruoli si
    applicano le disposizioni generali contenute nel testo unico,
    per quanto compatibili con la presente legge.

    In particolare il comma 3 conferma che ciascun candidato
    dovr essere in possesso del riconoscimento dell’idoneit
    all’insegnamento della religione cattolica rilasciato dall’autorit
    ecclesiastica diocesiana competente per territorio, come
    previsto dal Protocollo che correda l’Accordo tra lo Stato
    Italiano e la Santa Sede di revisione del concordato.

    Ai sensi del comma 5, l’assunzione dell’insegnante di religione
    avviene con contratto di lavoro a tempo indeterminato da
    parte del dirigente dell’ufficio scolastico periferico,
    d’intesa con l’ordinario diocesano competente per territorio.
    Per tutti i posti non coperti con contratto di lavoro a
    tempo indeterminato, il dirigente scolastico provvede alla
    stipula di contratti a tempo determinato.

    Oltre ai motivi previsti dalle disposizioni vigenti, la
    risoluzione del rapporto di lavoro pu avvenire anche attraverso
    la revoca dell’idoneit da parte dell’Ordinario diocesano.

    L’articolo 4 prevede che agli insegnanti di religione inseriti
    nei ruoli si applicano le disposizioni relative alla mobilit
    professionale per il personale della scuola, subordinatamente
    al possesso della qualificazione richiesta per il ruolo
    al quale si aspira.

    L’articolo 5 reca infine le norme transitorie relative al
    primo concorso per titoli ed esami, il quale dovr essere
    riservato agli insegnanti in servizio alla data di entrata
    in vigore della legge, purch siano in possesso dei titoli
    di qualificazione previsti dalla legge e abbiano svolto
    almeno quattro anni di insegnamento della religione cattolica
    con orario settimanale non inferiore a dodici ore oppure
    quattro anni di insegnamento di altra materia nelle scuole
    statali. Il personale docente della scuola per l’infanzia
    e della scuola di base pu partecipare al primo concorso
    anche se non in possesso del diploma di laurea.

    Il comma 3 prevede che l’esame del primo concorso, consistente
    in una prova scritta ed orale, sar volto non solo all’accertamento
    della conoscenza dell’ordinamento scolastico e degli orientamenti
    didattici e pedagogici, ma anche alla conoscenza nel campo
    delle scienze sociali, filosofiche e storiche.

    Al comma 4 si specifica che le norme si applicano agli insegnanti
    che operano nelle regioni di confine, terminologia non usuale
    nel nostro ordinamento, ma presente nel citato Protocollo
    addizionale, ove non risultino in contrasto con le norme
    locali.

    Sottolinea che il Senato ha approvato, con ampi consensi,
    dopo un lungo lavoro ed un vivace dibattito, il testo illustrato,
    che finalmente tende a far uscire dalla condizione di precariato
    perenne i circa 25 mila insegnanti di religione, oltre due
    terzi dei quali sono laici. tanto pi apprezzabile il
    lavoro svolto dal Senato in quanto si tratta di una materia
    molto delicata per le implicazioni che essa ha con le convinzioni
    religiose di ciascuno, con la storia del nostro Paese, con
    i rapporti fra lo Stato italiano e la Santa Sede, con i
    trattati che li regolano, senza contare le numerose sentenze
    della Corte costituzionale.

    Auspica che la Commissione prenda in considerazione tutti
    gli elementi a disposizione per contribuire alla costruzione
    di un provvedimento, da tanti anni invocato, che veda, in
    uno Stato laico ed in una scuola laica, gli insegnanti di
    religione cattolica come una risorsa del processo di mutamento
    positivo della scuola e della societ.

    Renzo INNOCENTI,
    presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia
    il seguito dell’esame ad altra seduta.

    La seduta
    termina alle 15.20.


     

  • 16_01_2001_XI_Commissione_lavoro.htm

    CAMERA
    DEI DEPUTATI – XIII LEGISLATURA

    Resoconto della XI Commissione permanente

    (Lavoro pubblico e privato)

    XI
    Commissione – Resoconto di marted 16 gennaio 2001


     Omissis


     
    SEDE REFERENTE


    Marted
    16 gennaio 2001. – Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI,
    indi del Vicepresidente Alfredo STRAMBI. – Interviene il
    sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Giuseppe
    Gambale.


    La
    seduta comincia alle 13.


    Insegnanti
    di religione cattolica.

    C. 7238, approvato dal Senato, C. 666, Sbarbati, C. 1008,
    Napoli, C. 1119 Landolfi, C. 1382 Teresio Delfino, C. 1463
    Guidi, 1468 Napoli, C. 3597, Caruso, C. 3929 Lumia, C. 6917
    Saonara.

    (Seguito dell’esame e rinvio).


    La
    Commissione prosegue l’esame rinviato il 9 gennaio 2001.


    Valentina
    APREA (FI) premette che sarebbe stato opportuno un maggiore
    coinvolgimento della Commissione cultura nella problematica
    in esame, con l’assegnazione del provvedimento in sede referente
    a Commissioni riunite. In ogni caso, assicura, almeno a
    nome del suo gruppo, un impegno notevole da parte dei componenti
    della VII Commissione.

    In considerazione della specificit della posizione e del
    ruolo degli insegnanti di religione cattolica, non comprende
    la necessit del possesso del diploma di laurea valido per
    l’ammissione ai concorsi per l’insegnamento, in aggiunta
    ad almeno uno dei titoli stabiliti con l’intesa tra il Ministro
    della pubblica istruzione e la Conferenza episcopale italiana.

    Difatti, l’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
    n. 751 del 1985, che ha dato attuazione a tale intesa, elenca
    una serie di titoli che gi assicurano una adeguata qualificazione
    professionale degli insegnanti.

    Si sofferma ad illustrare le ragioni che giustificano il
    mantenimento della necessit di ottenere il riconoscimento
    dell’idoneit all’insegnamento religioso da parte dell’autorit
    ecclesiastica. La peculiarit dell’insegnamento della religione
    cattolica, per cui non sufficiente il possesso di una
    certa cultura religiosa, ma necessario un percorso di
    fede riconosciuto dall’autorit ecclesiastica, giustifica
    il mantenimento dell’idoneit.

    Il testo approvato dal Senato non considera in maniera adeguata
    l’esperienza maturata in precedenza dagli insegnanti di
    religione, sia per quanto riguarda la fase transitoria sia
    per quanto riguarda la normativa a regime.

    Pi in particolare, soffermandosi sull’articolo 2, ritiene
    insufficiente la misura del 60 per cento dei posti corrispondenti
    alle classi funzionanti del territorio di ciascuna diocesi,
    specie se si considera che fino ad oggi circa il 95 per
    cento degli alunni si sono avvalsi dell’insegnamento della
    religione cattolica. Tale percentuale sembrerebbe essere
    stata fissata in considerazione di esigenze meramente finanziarie.
    Ravvisa il rischio di estromettere dall’inserimento nei
    ruoli proprio coloro che hanno maturato una notevole esperienza
    nell’insegnamento della religione cattolica.

    In relazione all’articolo 3, ritiene inaccettabile e irragionevole
    pretendere il possesso, oltre che di uno dei titoli comprovanti
    una specifica cultura religiosa, anche del diploma di laurea
    valido per i concorsi per l’insegnamento. Ammette che l’eliminazione
    del requisito del diploma di laurea potrebbe determinare
    problemi per quanto riguarda la mobilit professionale in
    caso di revoca dell’idoneit da parte dell’autorit ecclesiastica.
    Tuttavia, ad un pi approfondito esame, ritiene che la mobilit
    potrebbe avvenire tramite il trasferimento ad altri comparti
    di contrattazione.

    Ritiene inoltre che al comma 4 dell’articolo 3 vengano inopportunamente
    richiamate le disposizioni del testo unico sull’istruzione,
    per quanto riguarda le prove di esame, escludendo peraltro
    espressamente l’accertamento della preparazione sui contenuti
    specifici dell’insegnamento della religione cattolica, che
    dovrebbe costituire invece il requisito principale richiesto
    al candidato.

    Ravvisa il rischio che la mobilit possa essere utilizzata
    strumentalmente da parte del personale precario della scuola
    per confluire nelle cattedre relative ad altri insegnamenti.
    In tal modo, il provvedimento offrirebbe una scorciatoia
    per l’accesso ai ruoli dei docenti dell’attuale personale
    precario. Una ulteriore conferma della scarsa tutela offerta
    agli attuali insegnanti di religione si rinviene nell’ultimo
    periodo del comma 1 dell’articolo 5, che permette la partecipazione
    al primo concorso da bandirsi dopo l’entrata in vigore della
    legge anche a coloro che abbiano prestato servizio nelle
    scuole statali per un insegnamento differente dalla religione
    cattolica.

    In conclusione, ritiene che andrebbero necessariamente apportate
    al testo alcune modifiche. In particolare all’articolo 3,
    bisognerebbe prevedere una equipollenza delle lauree rilasciate
    dalle istituzioni pontificie ai fini della partecipazione
    ai concorsi. Invece, per quanto riguarda il regime transitorio,
    andrebbe eliminato il requisito del possesso del diploma
    di laurea, estendendo a tutti ci che l’attuale comma 2
    prevede esclusivamente per il personale della scuola dell’infanzia
    e della scuola di base.


    Alfredo
    STRAMBI, presidente, in considerazione dell’urgenza
    e della necessit di svolgere il comitato dei nove sul C.5651-A
    in materia di lavori atipici, propone di rinviare il seguito
    dell’esame ad altra seduta.


    La
    Commissione concorda.


    La
    seduta termina alle 13.35.