Categoria: Sezione Fittizia

  • Disegno di legge Moratti Approvato il 15 luglio 2003

    DISEGNO DI LEGGE

    Norme sullo stato
    giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli
    istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (2480-B)

    Art. 1.

    (Ruoli degli insegnanti di religione cattolica)

    1. Ai fini dell’insegnamento della religione cattolica
    nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto
    dall’Accordo che apporta modificazioni al Concordato
    lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo
    ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall’Intesa
    tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente
    della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con
    decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,
    n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti
    ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti
    alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai
    cicli scolastici previsti dall’ordinamento.

    2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei
    ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito
    dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento
    economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
    vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
    ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile
    1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato
    "testo unico", e dalla contrattazione collettiva.

    3. Nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare
    l’insegnamento della religione cattolica può
    essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti
    idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai
    sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive
    modificazioni, che siano disposti a svolgerlo.

    Art. 2.

    (Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento
    della religione cattolica)

    1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
    e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia
    e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica,
    è stabilita la consistenza della dotazione organica
    degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base
    regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei
    posti d’insegnamento complessivamente funzionanti.

    2. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della
    religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite
    dal dirigente dell’ufficio scolastico regionale, nell’ambito
    dell’organico complessivo di ciascuna regione, nella
    misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio
    di pertinenza di ciascuna diocesi.

    3. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della
    religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella
    scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell’ufficio
    scolastico regionale, nell’ambito dell’organico
    complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per
    cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza
    di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all’articolo
    1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente
    legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella
    misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell’anno
    scolastico precedente quello in corso alla data di entrata
    in vigore della medesima legge.

    Art. 3.

    (Accesso ai ruoli)

    1. L’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1
    avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami,
    intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell’Intesa
    di cui all’articolo 1, comma 1, e successive modificazioni,
    per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche
    di cui all’articolo 2, commi 2 e 3.

    2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base
    regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell’istruzione,
    dell’università e della ricerca, con possibilità
    di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione
    al numero dei concorrenti, ai sensi dell’articolo 400,
    comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora,
    in ragione dell’esiguo numero dei candidati, si ponga
    l’esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento
    delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l’aggregazione
    territoriale dei concorsi, indicando l’ufficio scolastico
    regionale che deve curare l’espletamento dei concorsi
    così accorpati.

    3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare
    ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dell’Intesa
    di cui all’articolo 1, comma 1, e successive modificazioni.

    4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del
    riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera
    a), del Protocollo addizionale di cui all’articolo
    1, comma 1, rilasciato dall’ordinario diocesano competente
    per territorio e può concorrere soltanto per i posti
    disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.

    5. Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto
    stabilito dall’articolo 5, comma 2, della presente
    legge, si applicano le disposizioni dell’articolo 400,
    comma 6, del testo unico, che prevedono l’accertamento
    della preparazione culturale generale e didattica come quadro
    di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti
    specifici dell’insegnamento della religione cattolica.

    6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli
    ed esami sono presiedute da un professore universitario
    o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico,
    e composte da due docenti a tempo indeterminato, con almeno
    cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento
    pertinente con l’accertamento di cui al comma 5. Il
    presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici
    sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell’ambito
    della regione in cui si svolgono i concorsi.

    7. Le commissioni compilano l’elenco di coloro che
    hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato
    delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3.
    Il dirigente regionale approva l’elenco ed invia all’ordinario
    diocesano competente per territorio i nominativi di coloro
    che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle
    dotazioni organiche di cui all’articolo 2, commi 2
    e 3. Dall’elenco dei docenti che hanno superato il
    concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all’ordinario
    diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che
    si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche
    durante il periodo di validità del concorso.

    8. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
    è disposta dal dirigente regionale, d’intesa
    con l’ordinario diocesano competente per territorio,
    ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale
    di cui all’articolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dell’Intesa
    di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell’ambito
    del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto
    dall’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre
    1997, n. 449, e successive modificazioni.

    9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti
    dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell’idoneità
    da parte dell’ordinario diocesano competente per territorio
    divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico,
    purché non si fruisca della mobilità professionale
    o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva,
    di cui all’articolo 4, comma 3.

    10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto
    di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti
    di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici,
    su indicazione del dirigente regionale, d’intesa con
    l’ordinario diocesano competente per territorio.

    Art. 4.

    (Mobilità)

    1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei
    ruoli di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano
    le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale
    nel comparto del personale della scuola limitatamente ai
    passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro
    di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata
    all’inclusione nell’elenco di cui all’articolo
    3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento
    di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano
    competente per territorio ed all’intesa con il medesimo
    ordinario.

    2. La mobilità territoriale degli insegnanti di
    religione cattolica è subordinata al possesso del
    riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario
    diocesano competente per territorio e all’intesa con
    il medesimo ordinario.

    3. L’insegnante di religione cattolica con contratto
    di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata
    l’idoneità, ovvero che si trovi in situazione
    di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento,
    può fruire della mobilità professionale nel
    comparto del personale della scuola, con le modalità
    previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al
    possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento
    richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle
    procedure di diversa utilizzazione e di mobilità
    collettiva previste dall’articolo 33 del decreto legislativo
    30 marzo 2001, n. 165.

    Art. 5.

    (Disposizioni transitorie e finali)

    1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per
    titolo anche il servizio prestato nell’insegnamento
    della religione cattolica, che sarà bandito dopo
    la data di entrata in vigore della presente legge, è
    riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano
    prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni
    nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente
    non inferiore alla metà di quello d’obbligo
    anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso
    dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 3 e 4.

    2. Il programma di esame del primo concorso è volto
    unicamente all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento
    scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi
    agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il
    concorso e degli elementi essenziali della legislazione
    scolastica.

    3. Per l’attuazione del presente articolo è
    autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l’anno
    2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
    riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
    triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità
    previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
    dello stato di previsione del Ministero dell’economia
    e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente
    utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
    dell’istruzione, dell’università e della
    ricerca.

    4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
    autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
    variazioni di bilancio.

    5. Restano ferme le potestà legislative e amministrative
    delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
    di scuola dell’infanzia e di istruzione elementare
    e secondaria, ai sensi dello Statuto speciale della regione
    Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione.
    Resta altresì fermo quanto previsto dal numero 5,
    lettera c), del Protocollo addizionale di cui all’articolo
    1, comma 1, della presente legge.

    Art. 6.

    (Copertura finanziaria)

    1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente
    legge, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 5,
    valutati in 7.418.903 euro per l’anno 2003 ed in 19.289.150
    euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante
    corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
    fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito
    dell’unità previsionale di base di parte corrente
    "Fondo speciale" dello stato di previsione del
    Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
    2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
    relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università
    e della ricerca.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
    autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
    variazioni di bilancio.

    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede
    al monitoraggio dell’attuazione della presente legge,
    anche ai fini dell’applicazione dell’articolo
    11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
    modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
    relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo
    7 comma 2, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978,
    e successive modificazioni.

  • Allegato A 15 luglio 2003

    Allegato A
    Seduta n. 340 del 15/7/2003

    DISEGNO DI LEGGE: NORME SULLO STATO GIURIDICO DEGLI INSEGNANTI
    DI RELIGIONE CATTOLICA DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE DI
    OGNI ORDINE E GRADO (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO
    DAL SENATO) (2480-B)

    (A.C. 2480-B – Sezione 1)

    PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

    Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione
    di merito:

    PARERE FAVOREVOLE

    (A.C. 2480-B – Sezione 2)

    ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
    IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

    Art. 5.

    (Disposizioni transitorie e finali).
    1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per
    titolo anche il servizio prestato nell’insegnamento della
    religione cattolica, che sarà bandito dopo la data
    di entrata in vigore della presente legge, è riservato
    agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato
    continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso
    degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente
    non inferiore alla metà di quello d’obbligo anche
    in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso
    dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 3 e 4.
    2. Il programma di esame del primo concorso è volto
    unicamente all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento
    scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi
    agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il
    concorso e degli elementi essenziali della legislazione
    scolastica.
    3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata
    una spesa pari a 261.840 euro per l’anno 2003. Al relativo
    onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
    stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
    nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
    corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
    del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003,
    allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
    al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
    ricerca.
    4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
    ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
    di bilancio.
    5. Restano ferme le potestà legislative e amministrative
    delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
    di scuola dell’infanzia e di istruzione elementare e secondaria,
    ai sensi dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto
    Adige e dellerelative norme di attuazione. Resta altresì
    fermo quanto previsto dal numero 5, lettera c), del Protocollo
    addizionale di cui all’articolo 1, comma 1, della presente
    legge.

    (A.C. 2480-B – Sezione 3)

    ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
    IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

    Art. 6.

    (Copertura finanziaria).
    1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
    ad eccezione di quelli di cui all’articolo 5, valutati in
    7.418.903 euro per l’anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere
    dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
    dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
    2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di
    base di parte corrente «Fondo speciale» dello
    stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
    finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
    l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione,
    dell’università e della ricerca.
    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
    ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
    di bilancio.
    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al
    monitoraggio dell’attuazione della presente legge, anche
    ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7,
    della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
    e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni,
    gli eventuali decreti emanati aisensi dell’articolo 7, secondo
    comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, e successive
    modificazioni.

    PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL’ARTICOLO 6 DEL DISEGNO
    DI LEGGE
    ART. 6.

    (Copertura finanziaria).
    Al comma 3, sostituire le parole da: gli eventuali decreti
    fino alla fine del comma con le seguenti: i decreti che,
    in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano
    l’utilizzo del Fondo di cui all’articolo 7 della medesima
    legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni. I decreti
    di cui al precedente periodo sono altresì elencati
    con separata evidenza nell’allegato di cui all’articolo
    11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978, e successive
    modificazioni.
    6. 1.Giudice.

    Al comma 3, sostituire le parole: gli eventuali decreti
    con le seguenti: i decreti che, in presenza dei presupposti
    richiesti dalla legge, siano.
    6. 2.Giudice.

    Al comma 3, sostituire le parole: gli eventuali decreti
    con le seguenti: i decreti.
    6. 3.Giudice.

    (A.C. 2480-B – Sezione 4)

    ORDINE DEL GIORNO

    La Camera,
    nel momento stesso in cui approva le norme concernenti la
    definizione dello stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica, che comporta come prima immediata misura l’istituzione
    dei relativi ruoli e la nomina a tempo indeterminato di
    oltre 15.000 docenti;
    considerato che nell’anno scolastico 2002-2003, per la prima
    volta nella storia della scuola italiana, il Governo ha
    impedito qualsiasi nomina a tempo indeterminato, nonostante
    la presenza di decine di migliaia di posti stabilmente vacanti
    occupati da personale precario iscritto in apposite graduatorie
    concorsuali, sia permanenti che derivanti dall’espletamento
    di un complesso e oneroso concorso ordinario;
    considerato che con il 31 luglio, se entro un congruo periodo
    da questa scadenza il Governo non individua il relativo
    contingente dei posti, decade la possibilità di effettuare
    nomine a tempo indeterminato anche per il prossimo anno
    scolastico 2003-2004;

    impegna il Governo

    a completare le procedure per l’individuazione del contingente
    dei posti che, per l’anno scolastico 2003-2004, dovrà
    essere destinato al conferimento delle suddette nomine.

    9/2480/1.Sasso, Motta, Grignaffini, Capitelli, Ruzzante.

  • Resoconto aula 15 luglio 2003

    CAMERA DEI DEPUTATI

    XIV LEGISLATURA

     

    Stenografico Aula in corso di seduta

    Seduta n. 340 del 15/7/2003

    PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PUBLIO FIORI
    La seduta comincia alle 10.

    Omissis

    PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

    Inversione dell’ordine del giorno (ore 12,07).
    ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare per proporre un’inversione
    dell’ordine del giorno.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    ANTONIO LEONE. Signor Presidente, se i colleghi sono d’accordo,
    proporrei un’inversione dell’ordine del giorno che tra l’altro,
    si presenta particolarmente veloce, al fine di esaminare
    in mattinata il terzo e il quarto punto all’ordine del giorno,
    per poi procedere, in maniera più organica e meno
    frammentaria, al seguito della discussione del disegno di
    legge sul riordino del settore energetico nel pomeriggio.

    RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, una richiesta di inversione
    dell’ordine del giorno all’inizio della settimana, dopo
    che si è ribadita la necessità di seguire
    l’ordine dei lavori nel senso concordato, francamente non
    la comprendo. Tra l’altro, se ci fossero particolari urgenze
    con scadenze immediate, tale richiesta verrebbe in soccorso
    rispetto all’ordinario svolgimento dei nostri lavori.
    In questo caso, si tratta di concordare il modo di gestire
    l’odierno ordine del giorno, in quanto i gruppi erano ormai
    a conoscenza che il primo punto da esaminare sarebbe stato
    il provvedimento relativo al riassetto del settore energetico,
    mentre poi ci trova di fronte a due diversi provvedimenti.

    Sinceramente, ritengo che tale pratica non debba essere
    agevolata. Infatti, tali iniziative sono giustificate in
    presenza di un’urgenza e di una motivazione, condivisibile
    o meno, ma comunque oggettiva. In questo caso, non mi sembra
    vi siano problemi che impediscano di entrare nel merito
    del provvedimento, salvo che il presidente Tabacci non affermi
    il contrario, allora non farei altro che prenderne atto.
    A mio avviso, è possibile rendere compatibile l’esigenza
    di un celere esame degli altri due provvedimenti oggetto
    della richiesta di inversione con la necessità di
    assicurare un minimo ordine ai nostri lavori, iniziando
    con il disegno di legge relativo al riordino del settore
    energetico.
    Invito dunque il collega Antonio Leone a ritirare la richiesta
    di inversione dell’ordine del giorno, cercando di rendere
    possibile l’esame anche degli altri due provvedimenti, uno
    dei quali – quello relativo alla sottoscrizione delle liste
    elettorali – è stato già incardinato nella
    seduta di giovedì. Il nostro gruppo mantiene l’impegno
    ad esaminare al più presto quest’ultimo provvedimento,
    ma ritengo sia più opportuno seguire l’ordine del
    giorno deciso dalla Presidenza.

    PRESIDENTE. Prima di porre in votazione la proposta di
    inversione dell’ordine del giorno, dovrei dare la parola
    ad un deputato a favore e ad uno contro ma, in via del tutto
    eccezionale, su tale questione darò la parola all’onorevole
    Boccia e agli esponenti degli altri gruppi che ne faranno
    richiesta.
    Prego, onorevole Boccia.

    ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, innanzitutto occorrerebbe
    chiarire se effettivamente si possa procedere all’esame
    dei punti 3 e 4 all’ordine del giorno, come richiesto dal
    collega Antonio Leone.
    In realtà, tale proposta ne conteneva un’altra che
    a noi interessa in maniera particolare, vale a dire quella
    di una sospensione dei lavori alle 19, al fine di esaminare
    la mozione relativa all’ordine pubblico a Napoli.
    Quindi, tale proposta complessiva avrebbe trovato il nostro
    consenso, purché si fosse stati nelle condizioni
    di procedere. Ci sono problemi relativi al punto all’ordine
    del giorno concernente le norme sullo stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica, che pure ci sta molto
    a cuore e il cui esame tra l’altro, trattandosi della terza
    lettura, riguarderebbe soltanto la norma di copertura e
    può dunque essere esaurito in pochissimo tempo. Occorre
    tuttavia verificare se tale esame sia possibile; se, per
    così dire, le carte sono in regola e se sono presenti
    il relatore e la Commissione, si può anche passare
    all’esame di tale provvedimento.

    MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    MARCO BOATO. Signor Presidente, intendo associarmi alle
    considerazioni formulate poco fa dal collega Innocenti:
    siamo all’inizio di una settimana di lavori parlamentari,
    la Conferenza dei presidenti dei gruppi ha deciso la scorsa
    settimana i provvedimenti da inserire all’ordine del giorno,
    c’è un ordine del giorno definito dal Presidente
    della Camera, non mi sembra corretto iniziare la seduta
    con un’inversione dell’ordine del giorno stesso.
    Tra l’altro, già l’ultima seduta della scorsa settimana
    si è conclusa con un colpo di mano, anche se privo
    di malizia, ovvero con lo stralcio senza dibattito di una
    parte del provvedimento che è al quarto punto dell’ordine
    del giorno.
    Ritengo che sarebbe corretto seguire l’ordine del giorno
    che è stato definito dalla Conferenza dei presidenti
    dei gruppi e dal Presidente della Camera. Il modo di procedere
    nei nostri lavori è infatti un po’ sconclusionato,
    rapsodico, a corrente alternata e soprattutto non consente
    alla totalità dei parlamentari di maggioranza e di
    opposizione che ricevono alcune indicazioni, che leggono
    un ordine del giorno, che sanno che vi sono alcuni argomenti
    da trattare, di svolgere ordinatamente i lavori, anche in
    riferimento alla partecipazione diretta al dibattito e al
    confronto dei colleghi tutti, ma in particolare di quelli
    che di volta in volta si accingono ad affrontare una questione
    specifica.
    Oggi abbiamo all’ordine del giorno, subito dopo l’informativa
    del Governo, la questione energetica: la Commissione e il
    suo presidente sono già presenti, ritengo opportuno
    proseguire con l’ordine del giorno prefissato.

    PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Boato. Porto a conoscenza
    dell’Assemblea che in questo momento la Commissione bilancio
    è ancora riunita per esprimere il proprio parere
    sul disegno di legge n. 2480-B concernente gli insegnanti
    di religione; pertanto non disponiamo ancora di tale parere.

    Chi chiede di parlare a favore della proposta dell’onorevole
    Leone?

    ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare per una precisazione.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    ANTONIO LEONE. Signor Presidente, intendo rassicurare il
    collega Innocenti (al di là del fatto che si svolgano
    alcune considerazioni all’inizio della giornata o della
    settimana lavorativa): la ratio della mia proposta è
    costituita dalla finalità di un migliore andamento
    dei lavori, non c’è nessun’altra recondita intenzione.

    Come ho rappresentato al collega Boccia – lo dico anche
    al collega Innocenti – questa sera alle 19 potremmo interrompere
    l’esame del provvedimento sull’energia per passare alle
    mozioni sull’ordine pubblico a Napoli; ciò sempre
    nella stessa ottica: non si tratta di uno scambio di provvedimenti,
    ma di portare a casa in un modo che ritengo organico e razionale
    quanti più provvedimenti possibili che possano accontentare
    entrambi gli schieramenti.
    L’intenzione è soltanto quella che ho esposto, chiedo
    se si può accedere a tale proposta, con l’integrazione
    già ipotizzata dal collega Boccia e che ribadisco
    e che, per così dire, offro ai colleghi dell’opposizione.

    PRESIDENTE. Pongo, dunque, in votazione la proposta di
    inversione dell’ordine del giorno, avanzata dall’onorevole
    Antonio Leone, nel senso di procedere all’esame del provvedimento
    al punto 3 dell’ordine del giorno.

    (Segue la votazione)

    Poiché non vi è concordanza circa l’esito
    della votazione, dobbiamo procedere alla controprova, da
    effettuarsi con votazione mediante procedimento elettronico,
    senza registrazione dei nomi.

    Preavviso di votazioni elettroniche (ore 12,15).
    PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno
    luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorre
    da questo momento il termine di preavviso di cinque minuti
    previsti dall’articolo 49, comma 5, del regolamento.
    Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso,
    sospendo la seduta fino alle 12,20.

    La seduta, sospesa alle 12,15, è ripresa alle 12,20.

    PRESIDENTE. Pongo in votazione, ai fini della controprova
    rispetto alla precedente votazione per alzata di mano, la
    proposta avanzata dall’onorevole Antonio Leone di procedere
    subito all’esame del terzo punto dell’ordine del giorno,
    quindi all’esame del quarto punto dell’ordine del giorno
    e successivamente riprendere l’esame del secondo punto.

    (È approvata).

    La Camera approva per 70 voti di differenza.

    Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sullo
    stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (approvato
    dalla Camera e modificato dal Senato) (2480) (ore 12,21).

    PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
    del disegno di legge: Norme sullo stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle
    scuole di ogni ordine e grado.
    Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione
    sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

    PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare sull’ordine dei lavori.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    PIERO RUZZANTE. Mi scusi, signor Presidente, vengo informato
    ora dai colleghi della Commissione lavoro pubblico e privato
    che per le 14,30 è convocato il Comitato dei nove
    in merito al provvedimento relativo agli insegnanti di religione.
    Per questo motivo, non credo siamo ora in grado di passare
    all’esame di questo punto, perché almeno deve essere
    convocato il Comitato dei nove il che è previsto
    per le ore 14,30. Mi informano sempre i colleghi che manca
    anche il parere della Commissione bilancio.
    Quindi, mi sembra che stiamo procedendo un po’ con troppo
    disordine.

    PRESIDENTE. Onorevole Ruzzante, le posso dire che tutti
    gli emendamenti sono stati ritirati e che il parere della
    Commissione è pervenuto.

    DOMENICO BENEDETTI VALENTINI, Presidente della XI Commissione.
    Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    DOMENICO BENEDETTI VALENTINI, Presidente della XI Commissione.
    Per quello che riguarda la Commissione lavoro pubblico e
    privato, debbo confermare che, in effetti, secondo quello
    che era il progetto dei lavori, ho convocato il Comitato
    dei nove per le ore 14,30. Ciò non toglie che, ove
    siamo a posto con la Commissione bilancio, mi rimetto completamente
    a quanto l’Assemblea o la maggioranza dell’aula decidono,
    nel senso che, nel caso in cui si decide di procedere, se
    non vi sono emendamenti, è inutile convocare il Comitato
    dei nove e, se ve ne dovesse essere anche uno solo, chiedo
    solo due minuti per convocare, seduta stante, il Comitato
    dei nove ed essere così in grado di procedere.
    Quindi, la Commissione si rimette Commissione alla decisione
    dell’Assemblea.

    PRESIDENTE. Per quanto risulta alla Presidenza, tutti gli
    emendamenti sono stati ritirati, quindi non ci sarebbe motivo
    di contendere sulla presenza anche di un solo emendamento.

    Quindi, l’osservazione mi pare possa essere superata dai
    fatti che sono più eloquenti di qualunque altra argomentazione.

    (Esame degli articoli – A.C. 2480-B)
    PRESIDENTE. Passiamo alle modifiche introdotte dal Senato
    ed accettate dalla Commissione. Avverto che, ai sensi dell’articolo
    70, comma 2, del regolamento saranno posti in votazione
    solo gli articoli 5 e 6, in quanto modificati dal Senato.

    Avverto, altresì, che non sono pubblicati nel fascicolo
    gli emendamenti non riferiti a parti modificate dal Senato.

    Ricordo che prima della seduta sono stati ritirati, l’ho
    già detto, tutti gli emendamenti presentati.
    Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto
    parere che è distribuito in fotocopia (vedi l’allegato
    A – A.C. 2480-B sezione 1).

    (Esame dell’articolo 5 – A.C. 2480-B)
    PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 5 (vedi l’allegato
    A – A.C. 2480 sezione 2).
    Nessuno chiedendo di parlare ed essendo state ritirate tutte
    le proposte emendative presentate, passiamo alla votazione
    dell’articolo.
    Avverto che è stata chiesta la votazione nominale
    mediante procedimento elettronico.

    Preavviso di votazioni elettroniche (ore 12,24).
    PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno
    aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico,
    decorre da questo momento il termine di preavviso di venti
    minuti previsti dall’articolo 49, comma 5, del regolamento.

    Per consentire l’ulteriore decorso del termine regolamentare
    di preavviso, sospendo la seduta che riprenderà alle
    12,45.

    La seduta, sospesa alle 12,25, è ripresa alle 12,45.

    Si riprende la discussione del disegno di legge n. 2480-B.

    (Ripresa esame dell’articolo 5 – A.C. 2480-B)
    PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto
    l’onorevole Sasso. Ne ha facoltà.

    ALBA SASSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, torna
    all’esame della Camera dei deputati il disegno di legge,
    già approvato dal Senato, che regola lo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica. In estrema sintesi,
    con questo disegno di legge si istituiscono due ruoli di
    insegnanti di religione cattolica, vi si immettono circa
    15 mila docenti e si consente loro il passaggio nelle altre
    materie di insegnamento con il sistema dei passaggi di cattedra.

    Questo provvedimento, di qui il nostro voto contrario già
    nel primo passaggio alla Camera, rappresenta un’anomalia
    nel reclutamento degli insegnanti perché immette
    in ruolo insegnanti su una disciplina facoltativa.

    PRESIDENTE. Pregherei i colleghi vicini alla collega che
    parla di usare il riguardo di non infastidirla.

    ALBA SASSO. Infatti, come è noto, l’insegnamento
    della religione cattolica nella scuola italiana è
    regolato da accordi fra Stato italiano, Santa Sede, Ministero
    della pubblica istruzione, Conferenza episcopale italiana.

    Tale disciplina rimane una disciplina facoltativa, facoltatività
    come condizione necessaria perché la sua presenza
    nella scuola pubblica non configuri elementi di incostituzionalità,
    come si può evincere dalle sentenze della Corte costituzionale
    del 11 aprile del 1989 e n. 13 del 14 gennaio del 1991.
    Per questa ragione, gli insegnanti sono nominati a seguito
    di una designazione dell’autorità diocesana sulla
    base di titoli e requisiti culturali, competenze, insindacabilmente
    accertate dall’autorità ecclesiastica e da una idoneità
    che costituisce una conditio sine qua non per l’insegnamento,
    altrettanto insindacabilmente concessa e revocabile dalla
    stessa autorità.
    È del tutto evidente come tali caratteristiche non
    siano compatibili con l’assunzione degli insegnanti di religione
    cattolica nei ruoli dello Stato e soprattutto come non consentano
    la definizione di un organico stabile e di un ruolo, peraltro
    non più esistente neanche dal punto di vista giuridico.
    È di questo che noi abbiamo parlato quando abbiamo
    ragionato degli insegnanti di regione cattolica; non abbiamo
    messo in discussione la loro qualità, il loro impegno
    nel lavoro. Abbiamo ragionato del fatto che si è
    creato un percorso parallelo di ingresso nella scuola.
    Se il Governo avesse voluto perseguire l’innovazione reale,
    se avesse cioè voluto inserire e mettere in ruolo
    questi insegnanti, avrebbe potuto o dovuto aprire una trattativa
    bilaterale con la Santa Sede sul concordato – neanche una
    sola revisione dell’intesa sarebbe bastata, perché
    si tratta di innovazioni che incidono sul principio concordatario
    dell’avvalersi o del non avvalersi.
    Inoltre, ciò che più ci preoccupa è
    che il potere di intervento delle leggi e degli accordi
    che prima citavo attribuiscono alla autorità ecclesiastica
    per quel che concerne l’assunzione, l’eventuale mobilità
    e la cessazione dal lavoro, per revoca dell’idoneità,
    la possibilità di intervenire in un normale procedimento
    di reclutamento di un pubblico dipendente dello Stato.
    Si creerebbe, cioè, una limitazione permanente della
    sovranità dello Stato, che, in caso di revoca di
    idoneità, dovrebbe licenziare un proprio dipendente
    sulla base di una motivazione culturale e ideologica che,
    invece, dovrebbe rimanere del tutto estranea allo Stato
    stesso!
    Ora, nel corso dell’iter di questo disegno di legge, la
    maggioranza governativa ha dimostrato che il vero obiettivo
    del provvedimento non è la stabilità e la
    regolamentazione giuridica di questo personale, ma l’apertura
    di un canale di reclutamento nella scuola pubblica controllato
    da un’altra autorità, unitamente al consolidamento
    del carattere di fatto obbligatorio dell’insegnamento confessionale
    della religione cattolica.

    PRESIDENTE. Onorevole Sasso, la prego di concludere.

    ALBA SASSO. Sto per concludere, Presidente. Insomma, collocare
    i docenti di religione cattolica risultati inidonei o finiti
    in soprannumero in altro ruolo di insegnamento finisce col
    configurare una sorta di canale di reclutamento alternativo
    nella scuola dello Stato. E tutto questo avviene con questo
    provvedimento, con il quale si inseriscono nei ruoli dello
    Stato 15 mila insegnanti di religione cattolica, mentre
    sono due anni che si attende invano il decreto di immissione
    in ruolo degli insegnanti inseriti nelle graduatorie permanenti
    (su questo problema, abbiamo presentato un ordine del giorno).
    Per queste ragioni, questo provvedimento si configura come
    illegittimo, ingiusto e poco produttivo nei confronti della
    scuola italiana (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici
    di sinistra-l’Ulivo).

    PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
    Indìco la votazione nominale, mediante procedimento
    elettronico, sull’articolo 5.
    (Segue la votazione).

    Dichiaro chiusa la votazione.
    Comunico il risultato della votazione: la Camera approva
    (Vedi votazioni).
    (Presenti 335
    Votanti 328
    Astenuti 7
    Maggioranza 165
    Hanno votato sì 219
    Hanno votato no 109).

    Prendo atto che l’onorevole Dorina Bianchi non è
    riuscita a votare. Prendo atto altresì che l’onorevole
    Cima non è riuscita a votare e avrebbe voluto esprimere
    un voto contrario e l’onorevole Pasetto ha erroneamente
    espresso un voto contrario, mentre avrebbe voluto esprimerne
    uno favorevole.

    (Esame dell’articolo 6 – A.C. 2480-B)
    PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 6 (vedi l’allegato
    A – A.C. 2480 sezione 4).
    Nessuno chiedendo di parlare ed essendo state ritirate tutte
    le proposte emendative presentate, passiamo ai voti.
    Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l’onorevole
    Capitelli. Ne ha facoltà.

    PIERA CAPITELLI. Signor Presidente, colleghi, sottosegretario,
    sicuramente questo è un provvedimento dovuto, perché
    da anni gli insegnanti di religione attendono delle norme
    che disciplinino il loro stato giuridico. Ma questa legge
    complessivamente è del tutto inadeguata ad affrontare
    i problemi connessi con l’insegnamento della religione cattolica
    nella scuola e, in particolare, con la situazione degli
    insegnanti di religione.
    L’insegnamento della religione cattolica ha una configurazione
    specifica nella nostra legislazione, esito di un’intesa
    concordataria ed anche frutto di una grande mediazione tra
    il dettato costituzionale – che vuole una scuola laica –
    e l’esigenza di accogliere una tradizione culturale consolidata
    della società italiana. Poi, se vi sia bisogno o
    meno che proprio attraverso la scuola venga insegnata la
    religione, vengano trasmessi i valori cattolici, se la scuola
    cioè sia lo strumento più adatto per veicolare
    la religione, sarebbero questioni da approfondire. Tuttavia,
    l’insegnamento della religione – dobbiamo prenderne atto
    – esiste, è stato voluto da Chiesa e Stato e gli
    insegnanti di religione cattolica, ancorché in posizione
    particolare, devono avere condizioni e status adeguati al
    ruolo e alla funzione docente.
    Vi chiederete allora per quale motivo siamo tanto contrari
    a questo provvedimento, soprattutto ad alcune parti di esso,
    come l’articolo 4 relativo alla mobilità e alla revoca
    di questi insegnanti.

    Il punto vero è che il disegno di legge in esame
    non affronta con equilibrio il problema della revoca e,
    come ha già detto l’onorevole Sasso (lo voglio ribadire
    con parole molto semplici), consente agli insegnanti di
    religione perdenti posto di transitare su cattedre per le
    quali non hanno fatto alcun concorso E in Italia, fino a
    legge contraria che noi temiamo questo Governo voglia realizzare,
    l’accesso alla scuola avviene per regolare concorso. L’accesso
    al pubblico impiego avviene per concorso.
    Il privilegio agli insegnanti di religione cattolica è
    reso tanto più evidente dal fatto che la scuola italiana
    si sta precarizzando. Per quanto riguarda il prossimo anno
    scolastico, non sappiamo ancora quante immissioni in ruolo
    verranno effettuate e sappiamo che vi sono ben oltre centomila
    cattedre vacanti. Lo abbiamo chiesto al ministro durante
    il Question Time e non abbiamo ricevuto alcuna risposta.
    A cosa corrisponde questa volontà di utilizzare personale

  • Nel giorno del DDL

    Nel giorno
    del ddl

    di Pasquale Troìa *

    I quotidiani, si sa, devono per loro identità comunicativa
    ogni giorno informare. Siamo consapevoli che non esiste
    informazione neutra. Come siamo anche illusi che dovrebbero
    esistere libertà di pensiero che non dovrebbero partire
    dalle ideologie ma dai dati e dai documenti, dai bisogni
    e dalle competenze. . Nell’antichità si discuteva
    tra i filologi e i logofili: i primi amano il discutere
    e ricercano il logos della realtà, i logofili amano
    "aprire bocca e fare flatus vocis" dando alla
    parola quell’affettività e quella devozione di cui
    nessuno riesce a privarsene.
    Il 15 luglio sarà per gli insegnanti di religione
    e per la scuola italiana un giorno da ricordare. Come tanti
    altri da dimenticare. Non so se la numerologia oggi abbia
    ancora tanti proseliti. Comunque, la costante coincidenza
    di certi numeri come anche la frequenza di altri, induce
    almeno a ‘giocare’ con le ipotesi, o, ancor più legittimamente
    a domandare al caso quel perché che in nessun caso
    potrebbe anche non avere un perché!

    Prof. Pasquale Troìa, direttore
    Centro Studi Snadir

    Il 14 luglio (primo giorno del ddl di ritorno alla Camera):
    la presa della Bastiglia, l’inizio del cammino di laicità
    della Francia e dell’Europa. Il 16 luglio nella liturgia
    cattolica si celebra la festa della Madonna del Carmelo.
    Pensate se il ddl fosse stato approvato il 14 luglio. Ironia
    del caso. Oppure ossimoro della storia. E se fosse stato
    approvato il 16 luglio? Tutti avrebbero – come si dice –
    gridato al miracolo! Invece la data storica è il
    15 luglio: il giorno tra la Bastiglia e il Carmelo. Un giorno
    di cui non si poteva scegliere il più significativo.
    E’ il giorno della festa di san Bonaventura di Bagnoregio.
    Un grande! Il suo Itinerarium mentis in Deum è una
    tra le sue più contemporanee opere: noi docenti di
    religione da quell’opera possiamo imparare molto per insegnare
    un itinerarium mentis in (e non ad) Deum. Non a caso Régis
    Debray adotta un titolo simile in una sua ultima opera (Dieu,
    un itinéraire, Editions Odile Jacob 2002; in italiano
    Dio.Un itinerario. Per una storia dell’Eterno in Occidente,
    Raffaello Cortina, Milano 2002). Ed è significativo
    questa adozione da parte dell’autore del rapporto (Debray,
    L’enseignement du fait religieux dans l’Ecole laïque,
    2001) che propone la necessità di un insegnamento
    del "fatto religioso" nelle scuole francesi, alla
    luce di una semplice constatazione (in verità già
    da tempo praticata qui da noi in Italia) che "l’ignoranza
    religiosa è da considerare ignoranza culturale".
    E Dio solo sa quanta rilevanza e seduzione riservano alla
    cultura i francesi. Per cui una simile constatazione è
    quanto mai provocante per la Francia della Bastiglia..
    Nell’Itinerarium come anche nel Breviloquium, e nelle sue
    opere, Bonaventura valorizza tutte le arti liberali per
    complementarle con la sacra pagina della Scrittura e con
    la teologia. Facendo di ognuna una virtus (intesa come potenzialità,
    energia, tendenza, slancio, moto…) di mediazione e
    di ricerca verso Dio. Secondo me, Bonaventura di Bagnoregio
    potrebbe essere, insieme ad altri grandi come Tommaso d’Aquino,
    Ildegarda von Bingen…. tutors e magisteri/ae della
    nostra difficile arte di fare cultura religiosa a scuola
    in questa nostra contemporaneità. Con le arti di
    oggi e con le virtualità contemporanee.
    In questo ddl-day i quotidiani, come dicevamo, avevano il
    dovere di dare la notizia. Anche perché da qualche
    tempo molti più docenti di religione leggono i quotidiani
    (questo sì che è un miracolo). Ed i lettori
    devono essere soddisfatti.
    Ho acquistato tutti i quotidiani nazionali. Ero curioso
    di constatare non tanto come davano la notizia. Né
    tanto meno i commenti. Perché erano prevedibili.
    Volevo invece verificare se dopo tanti anni e tante precisazioni
    che in più occasioni e da più parti (soprattutto
    in modo quasi didascalico da parte dello Snadir) i giornalisti
    – e quindi le redazioni – avessero ‘imparato’ a citare correttamente
    la nostra opinione, il lessico della prassi dell’irc, e
    a saper presentare la nostra identità. Verificando
    sia le parole che le foto.
    Per le foto: no comment. Le solite: la suorina con i bambini,
    il prete tra i giovani. E questa volta anche un insegnante
    laico che sta tentando di rimettere o sistemare un crocifisso
    alla parete (cfr. La Stampa). . Vi sentite rappresentati
    da queste foto? Chi non conosce gli idr, può con
    queste foto farsi un’idea media, mediana, condivisa di quale
    abito vestono gli idr e di che cosa fanno in classe?
    Per il testo: sarebbe da analizzarlo. Per constatare, verificare
    e dimostrare non solo quanta retrologia ideologica ma soprattutto
    quanta disinformazione si può intravedere in chi
    ancora ritiene che gli "insegnanti che impartiscono
    la dottrina" (Corriere della sera).. Scrivo in questo
    modo e non penso altrimenti pur condividendo alcune perplessità,
    istanze ed anche opinioni di parlamentari ed intellettuali
    che non sono d’accordo con quella "c" dell’ir
    a scuola, più che con un riconoscimento giuridico
    agli idr. Se quella "c" significa monopolio di
    cultura religiosa cattolica a scuola, docenti professionalmente
    flaccidi, nomine del vescovo non sempre motivabili e dimostrabili
    sul piano delle motivazioni scolastiche…e quanto ancora
    questo ddl lascia da esplorare e da configurare nell’ambito
    giurisprudenziale. Tra l’altro questo ddl sullo stato giuridico
    degli idr spero sia anche un rilancio sul sapere religioso
    a scuola, come risposta interculturale e interreligiosa
    alle domande della contemporaneità e alle speranza
    del futuro della scuola e delle società.
    Ovviamente ciò che si legge sui quotidiani sono sempre
    opinioni di opinionisti. E la gente? Ma la gente sui giornali
    non ha voce: la gente deve leggere i giornali e scrivere
    le lettere al direttore! La gente in queste articoli sul
    ddl-day sono i parlamentari.
    Eccetto Libero e il Foglio , tutti i quotidiani del 15 luglio
    hanno riportato la notizia della definitiva approvazione
    del ddl per lo stato giuridico degli idr. Sarebbe interessante
    verificare e valutare le affermazioni. Ma richiederebbe
    un altro spazio. Un altro luogo. Almeno, però, vorremmo
    indicare i titoli (cfr. box
    – file in formato pdf).
    Una parola su Avvenire. Ovviamente ci si aspettava una informazione
    più ampia. Ben due pagine. Fa piacere constatare
    anche l’esattezza delle informazioni. La foto è alquanto
    scompensata: nasconde il docente (!), evidenzia gli studenti
    e in primo piano una copia della Bibbia (chiusa!) sul banco
    di uno studente le cui mani sono ‘deposte’ sul banco. Perché
    evidenziamo Avvenire? Per complimentarci della informazione
    precisa e di quel verbo "riconoscere" coniugato
    con "lo status dei docenti di religione". Ma anche
    per rilevare che alle opinioni dell’on. Aprea, di Sergio
    Cicatelli, di mons. Nosiglia e del docente Bernardo Di Bernardino,
    mancano almeno due altre opinioni che ci si aspettava: quella
    del direttore del Servizio Nazionale per l’irc (don Giosuè
    Tosoni) e quella del segretario nazionale dello Snadir (Orazio
    Ruscica). E sì, perché almeno da Avvenire
    (e non solo) ci si aspettava che si dicesse chi in questi
    ultimi anni ha lavorato con i docenti e da vicino alle istituzioni
    per ‘costruire’ questo risultato. Perché un risultato
    ha sempre delle parentele. E qui lo Snadir almeno deve essere
    riconosciuto come lo zio di questo ddl. Qualcuno ci terrà
    a farsi riconoscere altre paternità. Perché
    quando il figlio ‘nasce’ bello tutti sono parenti del ragazzino.
    Ed anche per questo ddl ora (ora) tutti esibiranno pretese
    anagrafiche di parentela. C.v.d.. Ma spero abbiano argomenti
    e dimostrazioni.
    Per il resto dai giornali del 15 luglio, mi sento chiamato
    ‘cattolico in cattedra’ (Il Messaggero), "docente con
    la cattedra che gli è arrivata" (Il Sole 24
    ore), "insegnante di religione con il posto fisso"
    (Corriere della Sera, l’Unità),. "immesso in
    ruolo come insegnante di una materia facoltativa" (Il
    Messaggero), "insegnante con gli stessi diritti degli
    altri insegnanti" (la Repubblica), "insegnante
    uguale agli altri insegnanti" (Il Tempo), "insegnanti
    di ruolo" (Il Tempo), "idr promosso a docente
    di serie A" (il Giornale), "prof. in ruolo per
    legge" (Il manifesto), "insegnante a ruolo"
    (La Stampa), "un cattolico a cui è convenuto
    essere cattolico" (il manifesto), insegnante "a
    titolo giuridico incostituzionale" (Cgil e Ds riportati
    in quasi tutti i quotidiani).. E complimenti alla redazione
    de “il manifesto” che ha pubblicato un articolo
    del collega idr Alberto Pisci: un’analisi lucida e critica
    (suscettibile di possibile ambiguità di lettura?).

    Da questa attribuzione di identità, insorge la domanda:
    quando i giornalisti impareranno i nostri attributi professionali?
    Anche quando noi faremo di più e meglio per farci
    conoscere di più, meglio ed in tutti i modi. Volendo.
    Ma anche diventandone sempre più capaci. E soprattutto
    promovendo in modo pubblico quella professionalità
    che va sempre più qualificata e donata. Perché,
    fatta la legge per lo status giuridico, ora bisogna continuare
    a fare bene gli insegnanti. Da questo impareranno a conoscerci.

    Ed in questa prospettiva, ringraziamo quei giornalisti e
    quelle redazioni di quotidiani e di riviste che in questi
    anni di lotta per il riconoscimento dello stato giuridico
    hanno cercato di conoscerci, di fare notizia con i nostri
    interventi, di permetterci di presentare più volte
    e in più occasioni il nostro punto di vista così
    da esporlo pubblicamente al confronto (perché mai
    abbiamo temuto il confronto quanto l’ombra dell’ignoranza
    e della disinformazione su argomenti dei quali solo noi
    docenti di religione siamo professionalmente competenti
    e solo noi come unico sindacato di categoria conosciamo
    i margini dei bisogni e le prospettive della qualità
    da investire a scuola).
    Ma ora che lo stato giuridico è legge dello Stato
    italiano, la collaborazione con i massmedia la vogliamo
    ancor più praticare. Perché se prima – sottovoce
    – ci dicevano che tutto il nostro impegno sembrava finalizzato
    solo a riscattare uno stato giuridico, ora invece vogliamo
    continuare a ribadire che quella nostra richiesta di riconoscimento
    era fatta alla luce di quanto ed in che modo noi eravamo
    e siamo presenti nella scuola italiana e della stessa disciplina
    (sapere religioso) che insegniamo. Ora siamo più
    autonomi e più liberi di poter qualificare il sapere
    religioso scolastico secondo le finalità della scuola
    italiana ed europea e secondo le aspettative di tutti quegli
    italiani che ancora scelgono di avvalersi di questo insegnamento
    (non facoltativo ma curricolare) che continuerà ancora
    ad offrire ai nostri studenti "un altro perché"
    alle domande che la storia e la loro vita richiederanno.
    Nelle fedeltà e nella deontologia che la professione
    richiede. Perché solo chi si pone le domande potrà
    decidere liberamente le sue risposte. Altrimenti dovrà
    ‘comprare e consumare’ quelle altre ben confezionate dagli
    altri. La libertà richiede impegno ed ha un costo,
    ma l’"alienazione nelle risposte altrui" non ha
    nessun costo iniziale se non quelli a consuntivo finale,
    inaspettati, enormi, irreversibili, distruttivi, incivili….La
    libertà è una condizione per essere adulti
    e autonomi, l’"alienazione nelle risposte" è
    una condizione per essere sempre più dipendente da
    altri e da altro. Per favore scegliamo la libertà:
    saremo tutti più felici. Perché è a
    questa felicità consapevole e condivisa che noi docenti
    educhiamo i nostri studenti?

    * Direttore Centro Studi Snadir

  • UNA VICENDA LUNGA 17 ANNI

    UNA VICENDA LUNGA 17 ANNI
    di Giuseppe Gambale*

    La recente approvazione definitiva da parte del Parlamento
    della legge che prevede il riconoscimento dello stato giuridico
    agli insegnanti di religione cattolica, mette fine ad una
    vicenda durata oltre 17 anni. Era infatti il 1985, quando
    dopo il nuovo Concordato tra Chiesa Cattolica e Italia,
    veniva sancita la cosiddetta Intesa in cui si stabilivano,
    tra le altre cose, anche i titoli necessari per l’insegnamento
    e lo Stato Italiano si impegnava a riconoscere piena legittimita’,
    quindi anche attraverso il ricoscimento del ruolo a questi
    insegnanti. Questa vicenda ha attraversato la prima Repubblica,
    la lunga transizione italiana, governi del polo e dell’Ulivo
    e solo ora finalmente trova il suo giusto compimento.

    On. Giuseppe Gambale

    Nella precedente legislatura, ho ricoperto il ruolo di
    sottosegretario alla Pubblica Istruzione e tra le deleghe
    che Berlinguer prima e De Mauro dopo mi conferirono c’era
    anche esplicitamente questa: "problematiche inerenti
    il riconoscimento dello stato giuridico agli insegnanti
    di religione cattolica". E devo rivendicare con orgoglio,
    che pur tra mille difficolta’ e contraddizioni, riuscimmo
    ad approvare almeno al Senato, un testo che per la prima
    volta sanciva il "ruolo" per gli IRC. Quel testo
    andava certamente migliorato e voglio ricordare l’impegno
    dell’on. Stelluti, che in commissione lavoro alla Camera
    nella scorsa legislatura, puntava ad affrontare il problema
    nel modo giusto. E cioe’ dal punto di vista lavorista: questa
    legge infatti non entra nel merito dell’insegnamento della
    religione, ma a normativa concordataria vigente, riconosce
    dei necessari diritti a insegnanti, che finora, nonostante
    l’Intesa, sono stati sempre discriminati. In questa legislatura
    il mio impegno e’ diventato l’impegno della Margerita: abbiamo
    collaborato con il Governo a migliorare il testo e a farlo
    approvare con una larga maggioranza in Parlamento. Credo
    che la soluzione del corso-concorso per l’immissione in
    ruolo e la mobilita’ cosi concepita in caso di revoca, rendono
    questa legge una buona legge, che riconosce i diritti degli
    IRC, senza intaccare i diritti degli altri docenti. Ho sentito
    in Aula, in occasione del dibattito, le stesse nefandezze
    dette anche nella passata legislatura, da chi non conoscendo
    le norme e la legge stessa, si e’ avventurato per puro pregiudizio
    ideologico, in giudizi di incostituzionalita’ e confondendo
    tragicamente il livello del dibattito sull’insegnamento
    della religione, con quello sui diritti degli insgnanti.
    Devo dire, che nonostante sembriamo un Paese maturo, a volte
    alcuni argomenti scatenano la furia di una trasversalita’
    laicista, che fa spavento.

    Comunque mentre esprimiamo la grande soddisfazione per
    il risultato raggiunto, credo che insieme dobbiamo affrontare
    da subito, quando il ferro e’ ancora caldo, come si dice,
    anche altri temi. Uno fondamentale, secondo me, e’ l’equipollenza
    tra titoli ecclesiastici e titoli accademici. E’ vero che
    oggi, le Universita’, nella loro autonomia, possono gia’
    fare tanto, ma e’ ancora una reala’ lasciata alla libera
    iniziativa. Serve qualcosa di piu’. Serve un’iniziativa
    legislativa e di modifica anche concordataria per arrivare
    amche a questo risultato. Penso che se ci lavoreremo insieme
    ce la possiamo fare. Ho avuto modo di verificare in questi
    anni la forza, l’impegno, la capacita’ di mobilitazione
    dello SNADIR, che ha fatto sentire la sua voce fino nelle
    piu’ alte Istituzioni. Continuiamo insieme il nostro impegno!

    * Sottosegretario M.P.I. – XIII Legislatura