Categoria: Sezione Fittizia

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    DISEGNO DI LEGGE

    Norme sullo stato
    giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli
    istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (1877)

    Art. 1.

    (Ruoli degli insegnanti di religione cattolica)

    1. Ai fini dell’insegnamento della religione cattolica
    nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto
    dall’Accordo che apporta modificazioni al Concordato
    lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo
    ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall’Intesa
    tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente
    della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con
    decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,
    n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti
    ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti
    alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai
    cicli scolastici previsti dall’ordinamento.

    2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei
    ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito
    dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento
    economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
    vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
    ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile
    1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato
    "testo unico", e dalla contrattazione collettiva.

    3. Nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare
    l’insegnamento della religione cattolica può
    essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti
    idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai
    sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive
    modificazioni, che siano disposti a svolgerlo.

    Art. 2.

    (Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento
    della religione cattolica)

    1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
    e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia
    e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica,
    è stabilita la consistenza della dotazione organica
    degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base
    regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei
    posti d’insegnamento complessivamente funzionanti.

    2. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della
    religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite
    dal dirigente dell’ufficio scolastico regionale, nell’ambito
    dell’organico complessivo di ciascuna regione, nella
    misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio
    di pertinenza di ciascuna diocesi.

    3. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della
    religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella
    scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell’ufficio
    scolastico regionale, nell’ambito dell’organico
    complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per
    cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza
    di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all’articolo
    1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente
    legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella
    misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell’anno
    scolastico precedente quello in corso alla data di entrata
    in vigore della medesima legge.

    Art. 3.

    (Accesso ai ruoli)

    1. L’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1
    avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami,
    intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell’Intesa
    di cui all’articolo 1, comma 1, e successive modificazioni,
    per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche
    di cui all’articolo 2, commi 2 e 3.

    2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base
    regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell’istruzione,
    dell’università e della ricerca, con possibilità
    di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione
    al numero dei concorrenti, ai sensi dell’articolo 400,
    comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora,
    in ragione dell’esiguo numero dei candidati, si ponga
    l’esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento
    delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l’aggregazione
    territoriale dei concorsi, indicando l’ufficio scolastico
    regionale che deve curare l’espletamento dei concorsi
    così accorpati.

    3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare
    ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dell’Intesa
    di cui all’articolo 1, comma 1, e successive modificazioni.

    4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del
    riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera
    a), del Protocollo addizionale di cui all’articolo
    1, comma 1, rilasciato dall’ordinario diocesano competente
    per territorio e può concorrere soltanto per i posti
    disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.

    5. Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto
    stabilito dall’articolo 5, comma 2, della presente
    legge, si applicano le disposizioni dell’articolo 400,
    comma 6, del testo unico, che prevedono l’accertamento
    della preparazione culturale generale e didattica come quadro
    di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti
    specifici dell’insegnamento della religione cattolica.

    6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli
    ed esami sono presiedute da un professore universitario
    o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico,
    e composte da due docenti a tempo indeterminato, con almeno
    cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento
    pertinente con l’accertamento di cui al comma 5. Il
    presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici
    sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell’ambito
    della regione in cui si svolgono i concorsi.

    7. Le commissioni compilano l’elenco di coloro che
    hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato
    delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3.
    Il dirigente regionale approva l’elenco ed invia all’ordinario
    diocesano competente per territorio i nominativi di coloro
    che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle
    dotazioni organiche di cui all’articolo 2, commi 2
    e 3. Dall’elenco dei docenti che hanno superato il
    concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all’ordinario
    diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che
    si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche
    durante il periodo di validità del concorso.

    8. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
    è disposta dal dirigente regionale, d’intesa
    con l’ordinario diocesano competente per territorio,
    ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale
    di cui all’articolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dell’Intesa
    di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell’ambito
    del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto
    dall’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre
    1997, n. 449, e successive modificazioni.

    9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti
    dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell’idoneità
    da parte dell’ordinario diocesano competente per territorio
    divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico,
    purché non si fruisca della mobilità professionale
    o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva,
    di cui all’articolo 4, comma 3.

    10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto
    di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti
    di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici,
    su indicazione del dirigente regionale, d’intesa con
    l’ordinario diocesano competente per territorio.

    Art. 4.

    (Mobilità)

    1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei
    ruoli di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano
    le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale
    nel comparto del personale della scuola limitatamente ai
    passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro
    di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata
    all’inclusione nell’elenco di cui all’articolo
    3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento
    di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano
    competente per territorio ed all’intesa con il medesimo
    ordinario.

    2. La mobilità territoriale degli insegnanti di
    religione cattolica è subordinata al possesso del
    riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario
    diocesano competente per territorio e all’intesa con
    il medesimo ordinario.

    3. L’insegnante di religione cattolica con contratto
    di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata
    l’idoneità, ovvero che si trovi in situazione
    di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento,
    può fruire della mobilità professionale nel
    comparto del personale della scuola, con le modalità
    previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al
    possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento
    richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle
    procedure di diversa utilizzazione e di mobilità
    collettiva previste dall’articolo 33 del decreto legislativo
    30 marzo 2001, n. 165.

    Art. 5.

    (Disposizioni transitorie e finali)

    1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per
    titolo anche il servizio prestato nell’insegnamento
    della religione cattolica, che sarà bandito dopo
    la data di entrata in vigore della presente legge, è
    riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano
    prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni
    nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente
    non inferiore alla metà di quello d’obbligo
    anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso
    dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 3 e 4.

    2. Il programma di esame del primo concorso è volto
    unicamente all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento
    scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi
    agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il
    concorso e degli elementi essenziali della legislazione
    scolastica.

    3. Per l’attuazione del presente articolo è
    autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l’anno
    2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
    riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
    triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità
    previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
    dello stato di previsione del Ministero dell’economia
    e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente
    utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
    dell’istruzione, dell’università e della
    ricerca.

    4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
    autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
    variazioni di bilancio.

    5. Restano ferme le potestà legislative e amministrative
    delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
    di scuola dell’infanzia e di istruzione elementare
    e secondaria, ai sensi dello Statuto speciale della regione
    Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione.
    Resta altresì fermo quanto previsto dal numero 5,
    lettera c), del Protocollo addizionale di cui all’articolo
    1, comma 1, della presente legge.

    Art. 6.

    (Copertura finanziaria)

    1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente
    legge, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 5,
    valutati in 7.418.903 euro per l’anno 2003 ed in 19.289.150
    euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante
    corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
    fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito
    dell’unità previsionale di base di parte corrente
    "Fondo speciale" dello stato di previsione del
    Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
    2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
    relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università
    e della ricerca.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
    autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
    variazioni di bilancio.

    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede
    al monitoraggio dell’attuazione della presente legge,
    anche ai fini dell’applicazione dell’articolo
    11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
    modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
    relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo
    7 comma 2, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978,
    e successive modificazioni.

  • Stato_Giuridico_due/resoconto_aula_S_11_06_2003_pom.asp

    SENATO DELLA REPUBBLICA
    —————— XIV LEGISLATURA ——————

    414a SEDUTA PUBBLICA

    RESOCONTO

    SOMMARIO E STENOGRAFICO

    MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2003

    (Pomeridiana)

    _________________

    Presidenza del vice presidente FISICHELLA

    —————————————————————————–

    RESOCONTO SOMMARIO

    Presidenza del vice presidente FISICHELLA

    La seduta inizia alle ore 16,33.

    Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana
    di ieri.

    Comunicazioni all’Assemblea

    PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori
    che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal
    Senato. (v. Resoconto stenografico).

    Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

    PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,38 decorre
    il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni
    mediante procedimento elettronico.

    Seguito della discussione dei disegni di legge:

    (1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica degli istituti e delle scuole di
    ogni ordine e grado (Approvato dalla Camera dei deputati)

    (202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo
    stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione
    cattolica
    (259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

    (554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo
    stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

    (560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia
    di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di
    religione cattolica

    (564) BRIGNONE. – Norme in materia di
    reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica

    (575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme
    sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

    (659) MINARDO ed altri. – Norme in materia
    di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione
    cattolica

    (811) COSTA. – Norme in materia di stato
    giuridico degli insegnanti di religione cattolica

    (1345) TONINI ed altri. – Norme sullo
    stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica

    (1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo
    stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica

    PRESIDENTE. Riprende le dichiarazioni di voto
    finale, che hanno avuto inizio nella seduta antimeridiana.

    MONTICONE
    (Mar-DL-U)
    . Dichiara il voto favorevole del Gruppo
    della Margherita, salvo eventuali posizioni personali in
    dissenso. A distanza di vent’anni dalla revisione del Concordato
    e dalle Intese intervenute tra lo Stato e la CEI, il provvedimento
    compie un ulteriore passo avanti nel processo di modernizzazione,
    di laicizzazione e di reciproca valorizzazione, frutto di
    una lunga elaborazione culturale e del processo contrassegnato,
    per lo Stato, dal superamento dello scontro ideologico e
    dalla maturazione di un sentimento di solidarietà
    e di fiducia nelle istituzioni, dopo il decennio precedente
    di lotta al terrorismo, e per la Chiesa cattolica, a conclusione
    del Concilio Vaticano II, dal riconoscimento del valore
    della laicità dello Stato e del reciproco rispetto.
    In tale contesto, l’insegnamento della religione cattolica
    ha progressivamente abbandonato l’impianto difensivo e di
    catechesi, ponendo invece l’accento sul rafforzamento
    dei valori religiosi di libertà e di civiltà.
    A tale riguardo, l’insegnamento della storia delle religioni,
    da qualcuno richiesto in sostituzione dei quello religioso,
    è ormai inserito nei libri di testo, sebbene resti
    affidato alla sensibilità dei singoli insegnanti
    perché il suo recepimento in una norma legislativa
    appare prematuro; anche per questo, però, la Margherita
    aveva chiesto per questa categoria di docenti una verifica
    della loro formazione storica e filosofica e il possesso
    dell’abilitazione all’insegnamento di discipline diverse.
    Nonostante talune insoddisfazioni, legate soprattutto alla
    reiezione dell’emendamento che, per scoraggiare intempestive
    mobilità professionali, vincolava per un quinquennio
    i docenti di religione, il voto favorevole discende dal
    duplice contenuto del disegno di legge da un lato del superamento
    del precariato per buona parte dei docenti di religione
    e dall’altro dell’avvio di una nuova tappa nel cammino
    di laicità nell’insegnamento scolastico e di
    apertura al dialogo con le altre confessioni religiose.
    (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e dei senatori Togni
    e Asciutti. Congratulazioni).

    CORTIANA
    (Verdi-U)
    . Dichiara il voto contrario del Gruppo
    Verdi, non tanto per ragioni legate al merito del disegno
    di legge, che peraltro riconosce la giusta dignità
    ai docenti di religione attualmente precari anche se sarebbe
    stato auspicabile prevedere procedure simili a quelle vigenti
    per altre discipline, quanto per ragioni di metodo. Infatti,
    il provvedimento è giunto al Senato sostanzialmente
    blindato, senza alcuna disponibilità da parte della
    maggioranza ad accettare proposte emendative e, da parte
    del Governo, neppure l’ordine del giorno di cui era primo
    firmatario, che si limitava ad auspicare un insegnamento
    della religione cattolica rispettoso della libertà
    di coscienza e della convivenza con le altre confessioni
    religiose, senza tradurre tale invito in una norma legislativa.
    Per quanto riguarda poi la valutazione della preparazione
    degli insegnanti, ritiene disdicevole che la questione sia
    stata demandata ad accordi sindacali che riguardano poco
    la dignità dell’insegnamento religioso e la
    formazione scolastica, ritenendo che sulla questione sarebbe
    stato necessario evitare ogni approccio ideologico, analogamente
    a quanto è accaduto nella scorsa legislatura con
    la legge sulla parità scolastica.

    ——————————————————————————–

    RESOCONTO STENOGRAFICO

    Presidenza del vice presidente FISICHELLA

    PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

    Si dia lettura del processo verbale.

    PASSIGLI, segretario, dà lettura del processo verbale
    della seduta pomeridiana del giorno precedente.

    PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale
    è approvato.

    Congedi e missioni

    PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Amato, Antonione,
    Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Camber, Cherchi, Corrado,
    Cursi, Cutrufo, D’Alì, Degennaro, Dell’Utri,
    Mantica, Pasinato Saporito, Sestini, Siliquini, Trematerra,
    Vegas e Ventucci.

    Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Michelini,
    Morra, Rotondo e Vallone, per attività della Commissione
    parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle
    attività illecite ad esso connesse; Contestabile
    e Danieli Franco, per attività dell’Assemblea parlamentare
    del Consiglio d’Europa; Basso, Bonatesta, De Petris, Flammia,
    Ognibene, Piatti, Piccioni, Ronconi, Ruvolo e Salerno, per
    un sopralluogo negli Stati Uniti nell’ambito dell’indagine
    conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati; Del
    Pennino, per attività dell’Assemblea parlamentare
    dell’Iniziativa Centro Europea; Peruzzotti e Dentamaro,
    rispettivamente in qualità di presidente e vice presidente
    della Commissione esaminatrice del concorso a quattro posti
    di geometra; Basile, per partecipare alla riunione della
    Convenzione sul futuro dell’Unione Europea; Vizzini, per
    partecipare ad un convegno sull’allargamento dell’Unione
    Europea; Pedrizzi, per partecipare ad una riunione presso
    il Ministero dell’economia e delle finanze.

    Comunicazioni della Presidenza

    PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
    nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

    Preannunzio di votazioni mediante procedimento
    elettronico

    PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
    essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
    elettronico.

    Pertanto decorre da questo momento il termine
    di venti minuti dal preavviso previsto dall’articolo 119,
    comma 1, del Regolamento (ore 16,38).

    Seguito della discussione dei disegni di legge:

    (1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica degli istituti e delle scuole di
    ogni ordine e grado (Approvato dalla Camera dei deputati)

    (202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo
    stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione
    cattolica
    (259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

    (554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo
    stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

    (560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia
    di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di
    religione cattolica

    (564) BRIGNONE. – Norme in materia di
    reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica

    (575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme
    sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

    (659) MINARDO ed altri. – Norme in materia
    di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione
    cattolica

    (811) COSTA. – Norme in materia di stato
    giuridico degli insegnanti di religione cattolica

    (1345) TONINI ed altri. – Norme sullo
    stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica

    (1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo
    stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica

    Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n.
    1877

    PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
    dei disegni di legge nn. 1877, già approvato dalla
    Camera dei deputati, 202, 259, 554, 560, 564, 575, 659,
    811, 1345 e 1909.

    Ricordo che nella seduta antimeridiana hanno
    avuto inizio le dichiarazioni di voto finale.

    MONTICONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per
    dichiarazione di voto.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    MONTICONE
    (Mar-DL-U)
    . Signor Presidente, il Gruppo della Margherita
    voterà a favore di questo provvedimento, che porta
    a compimento le intese intercorse tra la CEI e lo Stato
    in conseguenza del Concordato del 18 febbraio 1984. E’
    opportuno ricordare che in quella occasione, lungamente
    preparata da insigni esponenti della cultura laica e cattolica
    e da un dibattito culturale di alto livello nel Paese, avvenne
    una rilevante evoluzione dei rapporti Stato-Chiesa in Italia,
    in ferma coerenza con la Costituzione del 1948, ma con sensibilità
    nuova.

    Le due parti contraenti il Concordato del
    1984 portavano a maturazione un duplice, parallelo processo
    di modernizzazione del loro rapporto con la società
    del nostro Paese. La Repubblica si avviava al superamento
    dello scontro ideologico e aveva ritrovato, nella ferma
    opposizione alla violenza e al terrorismo interno del decennio
    precedente, il senso di una solidarietà nazionale
    e la fiducia nelle sue istituzioni, come garanzia di libertà.

    La Chiesa italiana dal canto suo, liberatasi
    di contaminazioni con il dibattito politico e partitico,
    si era avviata decisamente sulla via assegnata dal Concilio
    Vaticano II e affidava fiduciosa ai laici cristiani il compito
    di testimoniare la fede nelle realtà civili e di
    operare in esse per il progresso della società.

    Religione e laicità dell’agire
    politico e delle istituzioni potevano così andare
    di pari passo, senza bisogno di guarentigie o compromessi
    di stampo antico, anzi – come recita l’articolo 1 del
    Concordato – le due anime della nostra comunità nazionale
    potevano avvantaggiarsi dell’irrobustimento di ciascuna
    di esse, con positivo effetto sulle libertà e sui
    valori del nostro Paese.

    Più che una revisione in senso moderatore
    del Concordato del 1929, si trattava di una crescita e di
    una accelerazione comune nel reciproco rispetto. Del resto,
    se si scorrono i nomi dei consulenti giuridici delle due
    parti (molti dei quali furono anche importanti esponenti
    politici, oltre che del diritto e della cultura del nostro
    Paese), e i rispettivi apporti alla formulazione finale,
    si stenta a distinguere la provenienza culturale, laica
    o cattolica, in uno sforzo civile di alto livello.

    In quel contesto l’insegnamento della religione
    cattolica, che aveva già compiuto una notevole evoluzione
    culturale e didattica, si liberava di gran parte delle scorie
    di un antico impianto difensivo e catechetico e si collocava
    nell’alveo del progetto di una formazione del giovane cittadino
    riferita, nella libertà, ai valori religiosi e civili
    declinati in funzione della crescita integrale del cittadino
    italiano.

    Sono trascorsi quasi vent’anni da quel torno
    di tempo, da quelle decisioni e da quella svolta culturale;
    il Paese è grandemente cambiato, anche attraverso
    prove difficili. Anche la comunità ecclesiale ha
    trasformato molti dei suoi modi di essere presente nella
    società. Ma quel metodo di laicità reciproca
    e di mutua relazione a vantaggio della qualità della
    cittadinanza restano linee guida anche nella specifica materia
    affrontata in questo provvedimento.

    Questa legge, ovviamente, deve intervenire
    entro la cornice del Concordato e dell’Intesa; essa pertanto
    non può modificare la natura della disciplina, la
    riserva delle idoneità all’autorità ecclesiastica,
    l’obbligo per lo Stato di fornire in modo adeguato questo
    insegnamento.

    Da diverse parti negli ultimi vent’anni, e
    poi anche in quest’Aula, si è proposto un contenuto
    diverso per l’ora di religione, suggerendo di insegnare
    piuttosto storia delle religioni. È un’ipotesi che
    potrebbe essere meglio esplorata, ma che sul piano legislativo
    non ha oggi possibilità di tradursi in norma. Se
    si leggono i testi adoperati dagli insegnanti della materia
    della religione cattolica, si nota che in parte viene già
    trattata una panoramica delle religioni e la loro evoluzione
    storica. Certo, molto dipende da chi insegna.

    È per questo che avevamo chiesto nelle
    verifiche concorsuali anche un accertamento della cultura
    filosofica, storica e sociologica inerente al tema delle
    religioni, senza entrare, ovviamente, direttamente in esso.
    Avevamo chiesto questo accertamento inerente alla cultura
    in tema di religioni, al possesso di titoli adeguati, esplicitando
    l’obbligo di possedere l’abilitazione per la disciplina
    diversa dalla religione che si va ad insegnare.

    Sempre sul piano culturale, sarebbe utile
    che per alcuni dei più importanti gradi accademici
    delle facoltà di teologia (licenza, dottorato) fosse
    riconosciuta l’equipollenza con lauree statali in discipline
    umanistiche. In questo caso, sarebbero di molto ridotti
    i problemi affrontati in questa legge e oggi solo in parte
    risolti. Purtroppo, una nostra ulteriore proposta non è
    stata accolta: al fine di evitare intempestive mobilità,
    avevamo presentato un emendamento con il vincolo di permanenza
    del vincitore nella disciplina almeno per cinque anni. Ciò
    avrebbe valorizzato, a nostro avviso, l’insegnamento e frenata
    l’eventuale tendenza a passare ad altra cattedra intempestivamente.

    La legge che ci apprestiamo a votare presenta
    dunque alcuni aspetti non positivi, o non soddisfacenti,
    che sono stati fatti rilevare anche da qualche senatore
    del nostro Gruppo della Margherita, senatore che, naturalmente,
    potrà esprimere un voto coerente con quelle sue osservazioni.

    Tuttavia la Margherita voterà a favore
    dell’approvazione di questo provvedimento, per due
    principali motivi: perché si provvede a sistemare
    in ruolo buona parte dei docenti, che da troppo tempo meritavano
    la fine del loro precariato, riconoscendo in tal modo la
    loro importante funzione per gli obiettivi di formazione,
    di istruzione e di educazione della scuola italiana; ma
    soprattutto perché scorgiamo in questo provvedimento
    l’apertura di una nuova tappa del cammino culturale del
    nostro sistema scolastico, che ci auguriamo possa sempre
    più coniugare radicamento nei valori dello spirito
    e laicità del servizio scolastico, riferimento alla
    tradizione religiosa del nostro Paese e apertura ecumenica
    e dialogante con ogni fede, appartenenza alla comunità
    ecclesiale per i credenti o ad una cultura di altra matrice
    e cittadinanza comune. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U
    e dei senatori Asciutti e Togni. Congratulazioni).

    CORTIANA
    (Verdi-U).
    Domando di parlare per dichiarazione
    di voto.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    CORTIANA
    (Verdi-U)
    . Signor Presidente, colleghe e colleghi,
    il Gruppo dei Verdi voterà no a questo provvedimento,
    ma vorrei chiarirne le motivazioni.

    Non c’è dietro questo voto negativo
    nessun giudizio passabile per laicismo, come altre volte
    confronti hanno potuto indurre a pensare; a noi sembrava
    e sembra un’importante occasione quella di tradurre sul
    piano legislativo l’accordo concordatario e anche quella
    di portare a una sistemazione, a una dignità la condizione
    di questi docenti. Abbiamo trovato però un aspetto
    di metodo che non è più assolutamente tollerabile,
    tanto meno in una materia come questa, in un ambito come
    quello della scuola che già ha registrato tante difficoltà
    e sofferenze, a partire anche da provvedimenti dei Governi
    che sostenevamo noi.

    Non è possibile pensare che arrivi
    al Senato un provvedimento che si definisce al suo ingresso
    "blindato", cioè impossibile da emendare,
    indipendentemente dalla relazione introduttiva del relatore
    e dalla sua replica attenta e puntuale e rispettosa del
    lavoro di Commissione e d’Aula (e di questo lo voglio ringraziare);
    non c’è stata nessuna possibilità di un’interlocuzione
    in chiave emendativa, neanche di trasformazione di emendamenti
    in ordini del giorno. E anche laddove noi sul merito abbiamo
    presentato un ordine del giorno che volutamente non cercava
    di equivocare strumentalmente sulla questione propria di
    questo disegno di legge, e quindi approfittava di questa
    situazione per riproporre quella vicenda di conoscenza di
    altri linguaggi religiosi, di scambio, quindi di convivenza
    civile tra diverse fedi religiose e fra credenti e non credenti
    (che richiamava anche prima il collega Monticone), volutamente
    era stato presentato sotto forma di ordine del giorno proprio
    perché non aveva a che fare con la legge e non volevamo
    equivocare su una legge che aveva il compito di tradurre
    bene il patto concordatario. C’è stata chiusura anche
    su questo.

    Per quanto riguarda il merito della legge,
    noi, se ci rendiamo conto che è giusto riconoscere
    dignità alla condizione docente di questi precari,
    riteniamo che sarebbe bene farlo in una chiave simile e
    prevedendo procedure simili a quelle che riguardano tutti
    gli altri insegnanti; viceversa, si crea un tipo di disparità
    e di tensione che io temo perdurerà negli ambiti
    scolastici con i quali questi insegnanti hanno a che fare.
    Sarebbe stato bene, invece, equipararli a tutti gli effetti,
    sotto ogni profilo, alla condizione dei loro colleghi.

    Sul piano poi della loro funzione, è
    evidente che occorre anche una preparazione più ampia
    che non invece quella che si configura come una sanatoria.

    Voglio dire esplicitamente qui nell’Aula che
    trovo disdicevole che una questione così importante
    e alta come questa, frutto di un patto concordatario, venga
    in realtà – come temo – risolta in chiave di accordi
    sindacali che si inscrivono in partite più ampie
    che hanno anche poco a che fare con la scuola, hanno a che
    fare con il Patto per l’Italia e altre cose di questo genere.
    Questo non è positivo, perché quest’Aula ha
    conosciuto un’iniziativa che io mi onoro di aver promosso
    nella scorsa legislatura su un’altra traduzione di dettato
    costituzionale che era in quel caso la legge sulla parità
    scolastica, proprio uscendo da ogni tipo di trincea ideologica
    e riuscendo a far entrare diritto e dare dignità
    però alle scuole parificate.

    Quindi, quest’Aula non ha conosciuto
    neanche nella scorsa legislatura atteggiamenti ideologici,
    di muro contro muro. C’è stato invece sempre
    un rapporto molto serio sia in Commissione che in Aula.
    Non meritavamo questi aspetti di blindatura, non meritava
    un argomento così importante e serio, che ha fatto
    bene ad iscrivere in un excursus storico il collega Monticone,
    una trattazione soltanto sul piano di scambio. Credo che
    sia mortificante sia per la condizione dei docenti di religione
    che per quella di tutti gli altri loro colleghi che, infatti,
    vivono come una mortificazione questo atto. Per questo motivo,
    a nome dei Verdi, preannuncio il voto contrario sul disegno
    di legge in esame.

    TOGNI
    (Misto-RC)
    . Domando di parlare per dichiarazione
    di voto in dissenso dal mio Gruppo.

    PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

    TOGNI
    (Misto-RC)
    . Signor Presidente, preannuncio il mio
    voto in dissenso dal Gruppo al quale appartengo, perché
    mi conformo al pensiero espresso dal senatore Monticone,
    nonostante un piccolo peccato di presunzione da parte della
    maggioranza che ha eccessivamente blindato questo provvedimento.
    Pertanto, voterò a favore. (Applausi dei senatori
    Gubert e Gaburro).

    VALDITARA
    (AN)
    . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    VALDITARA
    (AN)
    . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario,
    onorevoli colleghi, con il disegno di legge che andiamo
    ad approvare si pone fine ad una inadempienza rispetto a
    quanto previsto dal concordato e dalla legge di revisione
    del 1985.

    Stante quanto dispone l’articolo 7, comma
    2, della Costituzione, si da pertanto finalmente attuazione
    piena ad un principio costituzionale. Vi è tuttavia
    un ulteriore elemento di particolare importanza che discende
    dall’approvazione di questo disegno di legge. Si viene
    a riconoscere concretamente l’importanza dell’insegnamento
    della religione cattolica che, in questo modo, esce dal
    precariato in cui è rimasto confinato per decenni
    e viene parificato da tutti i punti di vista alle altre
    educazioni che lo Stato ritiene opportuno impartire.

    Queste prescrizioni vanno dunque ben al di
    là del fatto di dare certezza e garanzie di stabilità
    al posto di lavoro di migliaia di insegnanti, che pure è
    un altro risultato importante del provvedimento. Ci sono
    infatti due visioni, quella che privilegia il valore identitario
    – ed è la nostra visione – e quella che lo rifiuta
    nel nome di una valorizzazione dell’alterità.
    Noi riteniamo l’identità un fattore ineludibile
    ed è a tale scopo che abbiamo chiesto, tra l’altro,
    e ottenuto che se ne facesse cenno anche nei programmi scolastici.

    Riteniamo infatti che si possa riconoscere
    l’altro solo quando si conosce se stessi e si ha una
    forte consapevolezza dei propri valori di riferimento. Noi
    siamo consapevoli che la civiltà giudaico-cristiana,
    e più in generale la civiltà del Vecchio e
    del Nuovo Testamento, al pari di quella classica, è
    alla base della civiltà italiana, di quella europea
    e, più in generale, di quella occidentale.

    Il disegno di legge in esame si inserisce
    dunque in un filone ricco di spunti ulteriori; va di pari
    passo, ad esempio, con la battaglia per fare inserire nella
    Costituzione europea il riferimento esplicito alle radici
    classiche cristiane dell’Europa; va di pari passo con
    la nostra richiesta di inserire nei programmi per le medie
    la lettura di brani di autori greci, latini e cristiani.

    Vi è poi un altro aspetto che rende
    indispensabile, a nostro avviso, la valorizzazione dell’insegnamento
    della religione cattolica: l’universalità dei
    valori cristiani.

    Proprio un grande laico, Benedetto Croce,
    ebbe ad affermare: "Non possiamo non dirci cristiani".
    I valori di tolleranza, di rispetto e di attenzione verso
    l’altro, nella civiltà occidentale sono legati
    inscindibilmente al cristianesimo, ma anche il valore della
    persona e l’idea di libertà hanno assunto rispetto
    all’ottica greca e romana una caratterizzazione ancora
    più piena e ricca, anche per il significato trascendente
    ad essa ricollegato che ha suggerito, tra l’altro,
    il rifiuto della discriminazione.

    La croce, anche per i non credenti, è
    un simbolo universale di civiltà, tanto che essa
    viene esposta negli edifici pubblici di una grande Nazione
    che pure ha fatto della democrazia e del pluralismo una
    sua ragione di essere: gli Stati Uniti d’America.

    Consentire dunque l’insegnamento della
    religione cattolica permette di dare un messaggio educativo
    forte ai giovani, a ragazzi con valori sempre più
    offuscati, sempre più grevemente attratti dall’immanente
    e dal materiale. Anche questo è un passaggio importante.

    Proprio perché non la riteniamo un’ora
    secondaria o di svago, l’alternativa, per chi abbia
    deciso di non avvalersi di questo insegnamento, non può
    essere una diseducativa libera uscita. Sarebbe pertanto
    sbagliato collocarla all’ultima ora. D’altro canto
    l’insegnamento alternativo deve essere a forte contenuto
    culturale, deve insegnare a conoscere le religioni e i valori
    religiosi, che sono poi i valori della parte più
    nobile dell’uomo: quelli dello spirito.

    Certamente non ci sfugge che vi è qualche
    aspetto tecnico di questa legge che poteva essere migliorato.
    Il senatore Bevilacqua già ne ha evidenziato alcuni.
    Condivido qualche osservazione del senatore Tessitore; qualche
    preoccupazione espressa ancora oggi dal senatore Monticone
    non è del tutto priva di fondamento (penso all’immissione
    in altri ruoli dell’amministrazione scolastica per
    chi abbia avuto crisi di coscienza). Forse magari con il
    regolamento qualche aspetto si potrà prevedere e
    migliorare.

    Non abbiamo tuttavia voluto intervenire per
    evitare il rischio che finisse come nell’altra legislatura,
    e cioè che a furia di discutere e di emendare anche
    questa volta non se ne facesse nulla. Meglio dunque una
    legge nel suo complesso positiva, ancorché non perfetta,
    che il nulla. Respingiamo invece nettamente l’impostazione
    complessivamente critica che una parte dell’opposizione
    ha voluto sostenere e che rivela, a mio avviso, una ostilità
    culturale al provvedimento e allo stesso insegnamento della
    religione cattolica nelle scuole italiane.

    Quando sento dire che con questo provvedimento
    si immettono germi pericolosi nella scuola italiana sento
    aleggiare uno spirito giacobino.

    Un punto non può non essere chiaro:
    il reclutamento e i contenuti dell’insegnamento devono
    essere decisi con il consenso della Chiesa cattolica. Se
    non si condivide questo presupposto si deve ammettere che
    la religione non deve essere assolutamente insegnata.

    Questo però non significa che non si
    debba intervenire anche su altre forme di precariato e dico
    questo rivolgendomi al Governo: occorre mantenere l’impegno
    preso di immettere nei ruoli dell’amministrazione scolastica
    ventunomila precari che ancora sono in attesa. Credo che
    sia un obbligo morale e politico nei confronti di tanti
    insegnanti. Non parlo, quindi, per chi ben conosce queste
    cose, degli insegnanti della religione cattolica, parlo
    degli insegnanti delle nostre scuole italiane. Le due cose
    non possono essere intese in contrapposizione, chi lo fa
    è perché in realtà non vuole sanare
    questa forma di precariato.

    Ancora un ultimo punto: proprio per la grande
    ricchezza educativa e culturale che esse rappresentano,
    mi sento qui in dovere di fare un appello al Governo a favore
    delle scuole materne ed elementari non statali, per la quasi
    totalità cattoliche, che versano in gravi difficoltà
    economiche. Ebbene, chiedo che quelle risorse che erano
    state previste siano finalmente trasferite. Credo che in
    questo appello si possano riconoscere anche coloro che osteggiano
    l’idea di una parità piena. Si tratta di un
    patrimonio che non può essere perso, proprio in nome
    del pluralismo e della libertà, di quella educativa
    in particolare garantita, ancora una volta, dalla nostra
    Costituzione.

    Tutto ciò premesso, il voto di Alleanza
    Nazionale sarà favorevole a questo provvedimento.
    (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC).

    ACCIARINI
    (DS-U)
    . Domando di parlare per dichiarazione di
    voto.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    ACCIARINI
    (DS-U)
    . Signor Presidente, nell’annunciare
    che il Gruppo dei Democratici di sinistra voterà
    contro il testo di legge, preciso però che essendo
    presenti nel Gruppo anche diverse sensibilità che
    si sono espresse con la presentazione di due proposte di
    legge, noi chiederemo il voto elettronico in modo che ciascun
    componente del Gruppo possa esprimersi in coerenza con le
    dichiarazioni svolte nel corso della discussione generale
    e anche con le proposte presentate dal punto di vista legislativo.

    Noi pensiamo che la giusta collocazione di
    questo testo sia certamente negli accordi tra lo Stato italiano
    e la Chiesa cattolica, ma sia innanzitutto in quella che
    è la visione fondativa della nostra Repubblica contenuta
    nella Parte I della Costituzione. Una Parte I della Costituzione
    che ci sembra importante valorizzare e continuare a tenere
    ben presente come punto di riferimento del nostro agire.

    In questa parte della Costituzione la questione
    religiosa è stata affrontata e possiamo dire che
    lo si è fatto con una visione propria delle democrazie
    costituzionali che ha portato ad escludere, nel rapporto
    tra Stato e religione, sia la cosiddetta separazione ostile,
    sia la regolamentazione neoconfessionale. La scelta è
    stata basata sul principio di separazione, ma inserendo
    e definendo la libertà religiosa come aspetto della
    libertà individuale ma anche come dimensione collettiva
    nella pratica del culto e dell’organizzazione che il
    culto promuove e garantisce per informare le scelte di vita.

    Questi punti di riferimento sono estremamente
    importanti e ci ispirano anche nella valutazione del testo
    in quanto riteniamo che indubbiamente il regime concordatario
    e pattizio si caratterizza per la consapevolezza dell’insufficienza
    di una mera libertà negativa e, dunque, comporta
    la scelta di negoziare con le confessioni religiose il trattamento
    complessivo riservato al culto, l’intervento anche
    positivo dello Stato per il riconoscimento e la tutela del
    sentimento religioso, il regime civile e tributario degli
    enti religiosi e, dunque in genere, la promozione della
    libertà religiosa anche nella sua dimensione comunitaria.

    È chiaro, però, che nella nostra
    Costituzione il principio di assoluta uguaglianza tra le
    confessioni religiose è oggi un problema serio in
    quanto gli articoli 7 ed 8 della Costituzione ed i rapporti
    tra lo Stato italiano e le altre confessioni religiose devono
    essere attentamente valutate per vedere se questo principio
    di eguaglianza – che noi riteniamo importante – rischia,
    attraverso certi provvedimenti, di essere affievolito fino
    ad essere quasi annullato. È un rischio presente
    anche proprio per quanto è stato detto: ho molto
    apprezzato gli interventi che hanno comunque voluto sottolineare
    che nel nostro Paese oggi vi è una pluralità,
    forse molto più ricca del passato, di confessioni
    religiose, che vi sono sempre più bambini e ragazzi
    che frequentano le scuole e che sono portatori di altre
    tradizioni, culture e religioni. Sarebbe stato questo il
    problema principale da affrontare oggi piuttosto che quello
    sullo stato giuridico su cui, intervenendo in questo modo,
    si rischia di causare più danni che ottenere dei
    vantaggi.

    Comunque, anche nell’ambito di questa
    visione, dei rapporti tra Stato e Chiesa e di quelli che
    emergono dal nuovo concordato, sappiamo che è fuori
    discussione la facoltatività dell’insegnamento
    della religione cattolica nella scuola, necessaria proprio
    perché la presenza dell’insegnamento della religione
    cattolica nella scuola non configuri elementi di incostituzionalità.
    Quindi, la possibilità di avvalersi o non avvalersi
    di tale insegnamento è stata fondamentale nel regolamentare
    la materia. A tale proposito è corretto quanto è
    stato detto: sono avvenuti fatti importanti in relazione
    alla stesura delle nuove norme pattizie; però, a
    fronte di questo, l’elemento della libertà di
    scelta e della facoltatività di apprendimento della
    materia sono aspetti fondamentali. Rispetto a tale tema
    immettiamo ora un elemento di rigidità. (Brusìo
    in Aula).

    PRESIDENTE. Invito i colleghi a fare silenzio per consentire
    alla senatrice Acciarini di svolgere il suo intervento.

    ACCIARINI
    (DS-U)
    . Grazie, Presidente. In effetti, mi risulta
    un po’ difficile farlo. Evidentemente l’argomento
    non interessa anche perché, in una visione un po’
    rigida sull’argomento, non interessa ascoltare coloro
    che espongono idee diverse. Ritengo invece importante ricordare
    che un primo elemento potrà generare delle valutazioni
    di anticostituzionalità di questo provvedimento;
    altro aspetto molto grave, d’altra parte, è
    che si stabilisce un organico di docenti con caratteristiche
    tutte particolari sia sul lato dell’assunzione sia
    della risoluzione del rapporto di lavoro e si destina a
    questa categoria di docenti il 70 per cento dei posti disponibili
    (anche se non si sa bene quando e su questo il provvedimento
    è grandemente impreciso) mentre il restante 30 per
    cento – mi rivolgo ai colleghi che stanno festeggiando la
    fine del precariato per gli insegnanti di religione cattolica
    – diventa il territorio della precarietà istituzionalizzata.
    Questi saranno sempre e soltanto contratti a tempo determinato.

    Questo è molto significativo, tant’è
    che gli emendamenti che abbiamo proposto, volti a destinare
    in caso di esubero di coloro che hanno occupato i posti
    di ruolo anche il trenta per cento dei posti presenti nella
    scuola destinati a contratti a tempo determinato, sono stati
    tutti respinti. Quindi, non state ponendo fine al precariato,
    ma state dividendo in due parti il personale. Questo problema
    c’è e probabilmente, per esempio, sarebbe stato
    importante accettare almeno il principio del "passaggio"
    appena citato, nel caso di esubero su questo trenta per
    cento dei posti.

    A nostro giudizio ancora più grave
    è il fatto che, in presenza di una revoca dell’idoneità
    da parte di un ordinario diocesano, il personale che si
    trova in questa posizione abbia di fronte uno Stato-datore
    di lavoro che accetta di rescindere questo rapporto di lavoro
    sulla base di una decisione assunta altrove e sulla base
    di altre regole del canone 804, che prevede che per essere
    insegnanti di religione cattolica bisogna esercitare la
    retta dottrina, fornire testimonianza di vita cristiana
    e avere abilità pedagogica e didattica. Traiamo queste
    norme dal codice di diritto canonico, ma non abbiamo nemmeno
    gli strumenti procedurali per capire come si stabilisca
    il fatto che una persona non è più in questa
    posizione e quindi deve perdere la sua caratteristica di
    insegnante di religione cattolica; sappiamo solo che stiamo
    istituzionalizzando una norma, cari colleghi, che prevede
    che personale stabilizzato dello Stato viene licenziato
    perché gli è stata revocata l’idoneità.

    Questo è molto grave e l’ipotesi
    del passaggio sui ruoli del comparto scuola di altre discipline
    non risolve assolutamente la questione, in quanto è
    del tutto casuale il fatto che l’insegnante sia in
    possesso dei titoli per compiere tale passaggio. Quindi,
    mentre da un lato è grave, perché stabilisce
    un altro canale di reclutamento surrettizio per il personale
    della scuola, non crea, dall’altro lato, neanche la
    certezza del posto di lavoro o per lo meno il richiamarsi
    della risoluzione del rapporto di lavoro ai princìpi
    generali che formano il nostro ordinamento giuridico.

    Mi avvio a concludere affermando che certamente
    si poteva fare di meglio ed anche la presenza di diverse
    sensibilità al nostro interno avrebbe permesso di
    approvare una legge comunque meno sbagliata: ricordo la
    richiesta di possesso della laurea, quella relativa alla
    necessaria permanenza per almeno cinque anni nell’insegnamento
    della religione cattolica ed anche la precisazione di alcuni
    requisiti concorsuali che avrebbero potuto garantire che
    coloro che si accingono ad insegnare questa materia possedessero
    caratteristiche di cultura generale più significative.

    Il fatto che si sia voluto blindare il testo
    (il senatore Valditara poc’anzi lo ha ripetuto con
    forza) indichi una difficoltà a misurarsi con i temi
    che abbiamo affrontato. Noi pensiamo che la scuola italiana
    non meritasse un testo di questo genere. La scuola avrebbe
    avuto bisogno di maggiori risorse e di stabilizzazione per
    tutto il personale, mentre il problema del precariato non
    viene assolutamente affrontato. Quindi, a fronte di questa
    contorta normativa, che riguarda gli insegnanti di religione
    cattolica, continua ad esserci – invece – la presenza del
    grande problema del personale della scuola nel suo complesso.

    Insomma, la scuola forse avrebbe avuto più
    interesse ad avere altre norme, altre leggi che comportassero
    una visione di sviluppo veramente degna di una società
    come la nostra e si sarebbero potute aprire nel nostro Paese
    prospettive legate anche alla presenza culturale significativa
    del "fatto religioso", tenendo conto del fatto
    che ci stiamo muovendo in una fase in cui probabilmente
    certi confini e rigidità si stanno allargando e meriterebbero
    delle risposte conseguenti. (Applausi dal Gruppo DS-U).

    GUBERT
    (UDC)
    . Domando di parlare.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    GUBERT
    (UDC)
    . Signor Presidente, considerata l’elevata
    temperatura ambientale, le chiedo se ci consente di derogare
    al Regolamento permettendoci di togliere la giacca. (Commenti).

    PRESIDENTE. Senatore Gubert, io, che sono più anziano
    di lei, la giacca non la tolgo.

    Se c’è qualcuno che per motivi di salute
    vuole toglierla, va bene, ma io la giacca non la tolgo.
    Sopportiamo, colleghi.

    PAGANO
    (DS-U)
    . Signor Presidente, i Regolamenti sono Regolamenti,
    siamo nella Camera Alta.

    STIFFONI
    (LP).
    Domando di parlare.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Anche lei vuole intervenire
    sulla questione della giacca?

    STIFFONI
    (LP)
    . No, signor Presidente, magari potessi levare
    la giacca, intendevo solo preannunciarle che interverrò
    in dichiarazione di voto.

    PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Stiffoni, potrà
    intervenire dopo il senatore Favaro.

    FAVARO
    (FI)
    . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    FAVARO
    (FI)
    . Signor Presidente, onorevoli colleghi, Forza
    Italia voterà a favore di questo disegno di legge.

    Il dibattito ha evidenziato che il provvedimento
    è ampiamente e trasversalmente condiviso, si può
    dire da quasi tutti negli obiettivi, con riserve talvolta
    non marginali nell’articolato.

    Del resto il testo che oggi verrà approvato,
    arriva come sintesi di numerosissimi disegni di legge presentati
    dalle diverse forze politiche. Forza Italia esprime anche
    soddisfazione perché giunge praticamente alla definitiva
    approvazione un provvedimento importante, che fu oggetto
    di lungo dibattito senza pervenire a conclusione nella precedente
    legislatura.

    L’obiettivo di dare stabilità e di
    definire lo stato giuridico di una categoria di lavoratori
    è un problema specifico ben definito; non parlerei
    però come è accaduto, di problema contingente,
    è comunque uno degli aspetti di un problema più
    vasto e pregnante che è quello dell’insegnamento
    della religione cattolica, non della storia delle religioni
    nella scuola italiana, in seguito ad accordi intervenuti
    dopo il Concordato del 1984, tra la Conferenza episcopale
    italiana e lo Stato italiano.

    Nell’intesa tra Autorità scolastica
    e Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della
    religione cattolica nelle scuole pubbliche del 4 dicembre
    1985 si legge che: "Il Ministro della pubblica istruzione
    (…) e il Presidente della Conferenza episcopale italiana
    (…) – cito testualmente un documento a cui moltissimi
    hanno fatto riferimento – in attuazione dell’articolo 9,
    n. 2 dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana
    del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato
    Lateranense e che continua ad assicurare, nel quadro delle
    finalità della scuola, l’insegnamento della religione
    cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni
    ordine e grado, determinano, con la presente intesa, gli
    specifici contenuti per le materie previste al punto 5,
    lettera b) del protocollo addizionale relativo al medesimo
    accordo, fermo restando l’intento dello Stato di dare una
    nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti
    di religione". (Brusìo in Aula).

    PRESIDENTE. Colleghi, comprendo che avete caldo, ma fate
    parlare il senatore Favaro.

    FAVARO
    (FI)
    . Nel testo citato si parla, come ho detto,
    di insegnamento della religione cattolica nel quadro delle
    finalità della scuola e si parla anche dell’impegno
    dello Stato a disciplinare lo stato giuridico degli insegnanti
    di religione, regolarizzando con 19 anni di ritardo, dando
    stabilità, indicando criteri oggettivi per l’assunzione
    di una categoria di insegnanti. Noi lavoriamo per migliorare
    la qualità del nostro sistema formativo, creando
    tra l’altro le condizioni per avere una categoria di insegnanti
    sempre più preparati e qualificati in vista del raggiungimento
    degli obiettivi formativi della scuola.

    Il 30 per cento degli insegnanti che comunque
    non si prevede di mettere in ruolo, che resteranno precari,
    si ridurrà comunque e resterebbe un’area di precarietà
    ridotta rispetto al 30 per cento di cui si è prima
    parlato, in quanto occorrerà completare le cattedre
    portandole a 18 ore; resterà poi un’alea di precarietà
    dovuta al fatto che ci saranno dei religiosi e dei sacerdoti
    che continueranno ad insegnare.

    Siamo convinti che i problemi che vogliamo
    risolvere sono complessi e resteranno tali; tra l’altro
    alcune questioni resteranno aperte e saranno da definire
    con provvedimenti successivi, resi possibili proprio dall’approvazione
    di questo disegno di legge.

    La Conferenza episcopale italiana e lo Stato
    dovranno tra l’altro rivedere i titoli di studio di
    accesso all’insegnamento della religione cattolica
    perché spetterà comunque allo Stato valutare
    le competenze più generali che garantiscono la qualità
    degli insegnanti di religione cattolica, mentre la valutazione
    della competenza specifica, dell’idoneità, spetta
    all’autorità religiosa.

    Con l’equiparazione degli insegnanti
    di religione agli altri insegnanti evidenziamo l’idea
    che l’insegnamento della religione cattolica è
    fondamentale per la formazione completa del cittadino italiano
    ed europeo, essendo la religione uno dei grandi fattori
    di aggregazione per gli italiani e per gli europei e uno
    degli elementi costitutivi della nostra identità
    nazionale.

    Ci pare importante approvare il provvedimento
    in questo momento di progressiva, e talvolta malintesa,
    laicizzazione, mentre la nostra società assume sempre
    più caratteri di multietnicità e di pluralismo,
    anche religioso.

    Lo studio approfondito e critico della religione,
    della propria religione, lontano dai caratteri dell’indottrinamento,
    aiuta a capire se stessi, la società in cui si vive,
    i valori che stanno alla base della nostra convivenza; diventa
    vera formazione di uomini e di cittadini con capacità
    critiche per confrontarsi anche con le altre culture.

    Il dibattito lungo e approfondito, la relazione
    e la documentatissima replica del relatore e le ulteriori
    spiegazioni del sottosegretario Aprea hanno chiarito a tutti
    che stiamo approvando un provvedimento che è un atto
    di giustizia nei riguardi di una categoria di lavoratori
    della scuola, in coerenza con gli obiettivi del sistema
    formativo del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo FI e del
    senatore Salzano).

    STIFFONI
    (LP)
    . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    STIFFONI
    (LP)
    . Signor Presidente, nell’esprimere il
    voto favorevole della Lega Padana, colgo l’occasione
    per ricordare alla collega che mi ha preceduto, la senatrice
    Acciarini, che nella legislatura in cui siamo al Governo
    con la Casa della libertà, nella prossima e finché
    la Lega Nord avrà vita, mai verrà modificato
    l’articolo 8 della Costituzione, relativo alle intese
    tra le diverse confessioni religiose e lo Stato italiano.
    Noi siamo per la libertà massima delle religioni,
    non siamo per la formalizzazione dell’Islam in Italia
    sotto mentite spoglie. (Applausi dal Gruppo LP).

    PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se
    la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente
    avanzata dalla senatrice Acciarini, risulta appoggiata dal
    prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

    (La richiesta risulta appoggiata).

    Votazione nominale con scrutinio simultaneo

    PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero
    di senatori è stata chiesta la votazione nominale
    con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico,
    del disegno di legge n. 1877, nel testo emendato.

    Indìco pertanto la votazione nominale
    con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico,
    con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad
    effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

    I senatori favorevoli voteranno sì;
    i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono
    astenersi si esprimeranno di conseguenza.

    Dichiaro aperta la votazione.

    (Segue la votazione).

    Il Senato approva. (v. Allegato B).

    Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 202, 259,
    554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345 e 1909.

  • Stato_Giuridico_due/OdG_11_C_25_26_giugno_2003.asp

    Inizia la discussione in
    XI Commissione Lavoro

    Mercoledì 25 sarà avviata
    Omissis

    Nella medesima giornata sarà avviato l’esame
    in sede referente del disegno di legge C2480-B, approvato
    dalla Camera e modificato dal Senato, in materia di status
    giuridico degli insegnanti di religione. Il testo approvato
    dalla Camera a dicembre del 2002 è stato modificato
    dal Senato per la parte riguardante la copertura finanziaria
    (Rel. Taglialatela – AN). L’esame proseguirà
    nella giornata di giovedì 26 c.m..