Categoria: Sezione Fittizia

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    Senato della Repubblica

    Martedì 10 giugno
    2003
    411a e 412a Seduta Pubblica

    —————————————————————————–

    ORDINE DEL GIORNO
    alle ore 10
    Seguito delle discussioni generali dei disegni di
    legge:
    Deputati PISAPIA; PALMA ed altri; VITALI. – Modifiche
    al codice di procedura penale in materia di applicazione
    della pena su richiesta delle parti (Approvato dalla Camera
    dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato
    dalla Camera dei deputati). – Relatore Ziccone (Relazione
    orale). (1577-B )
    Interventi in materia di qualità della regolazione,
    riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione
    2001 (Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei
    deputati e nuovamente approvato dal Senato. Rinviato dal
    Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo
    74 della Costituzione. (Voto finale con la presenza del
    numero legale) – Relatore Pastore. (776-B-bis )
    Norme sullo stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle
    scuole di ogni ordine e grado (Approvato dalla Camera dei
    deputati). (1877 )
    – EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica. (202
    )
    – BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (259 )
    – BEVILACQUA. – Norme sullo stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica. (554 )
    – SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato
    giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica. (560 )
    – BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento
    e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica.
    (564 )
    – MONTICONE ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica. (575 )
    – MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato
    giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica.
    (659 )
    – COSTA. – Norme in materia di stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica. (811 )
    – TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (1345 )
    – ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (1909 )

    – Relatore Brignone.

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    SENATO DELLA REPUBBLICA
    —————— XIV LEGISLATURA
    ——————

    406a SEDUTA PUBBLICA

    VIDEO
    (Formato RealPlayer)

    RESOCONTO 4

    SOMMARIO E STENOGRAFICO

    MARTEDÌ 3 GIUGNO 2003

    (Antimeridiana)

    _________________

    Presidenza del vice presidente FISICHELLA,

    indi del vice presidente SALVI

    ———————————————————————

    RESOCONTO SOMMARIO

    Presidenza del vice presidente FISICHELLA

    La seduta inizia alle ore 10,02.

    Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana
    del 29 maggio.

    Comunicazioni all’Assemblea

    PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano
    in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v.
    Resoconto stenografico).

    Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

    PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,05 decorre il termine
    regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante
    procedimento elettronico.

    Inversione dell’ordine del giorno

    PRESIDENTE. In relazione all’andamento dei lavori delle
    Commissioni 1a e 2a, dispone l’inversione dell’ordine
    del giorno ed il passaggio al seguito della discussione
    dei disegni di legge nn. 1877 e connessi. Sospende brevemente
    i lavori in attesa dell’arrivo dei rappresentanti del
    Governo.

    La seduta viene sospesa alle ore 10,07.

    ——————————————————————————–

    RESOCONTO STENOGRAFICO

    Presidenza del vice presidente FISICHELLA

    PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,02).

    Si dia lettura del processo verbale.

    MUZIO, segretario, dà lettura del processo verbale
    della seduta antimeridiana del 29 maggio.

    PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale
    è approvato.

    Congedi e missioni

    PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Amato, Antonione,
    Baio Dossi, Baldini, Bobbio Norbeerto, Bosi, Callegaro,
    Collino, Cozzolino, Cursi, Cutrufo, D’Alì, Mantica,
    Saporito, Sestini, Vegas e Ventucci.

    Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Budin,
    Crema, Danieli Franco, De Zulueta, Gaburro, Giovanelli,
    Greco, Gubert, Iannuzzi, Manzella, Mulas, Nessa, Provera,
    Rigoni e Tirelli, per attività dell’Assemblea
    parlamentare dell’Unione dell’Europa Occidentale.

    Comunicazioni della Presidenza

    PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
    nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

    Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

    PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
    essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
    elettronico.

    Pertanto decorre da questo momento il termine di venti
    minuti dal preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1,
    del Regolamento (ore 10,05).

    Inversione dell’ordine del giorno

    PRESIDENTE. Colleghi, in relazione all’andamento dei lavori
    nelle Commissioni 1a e 2a, dispongo l’inversione dell’ordine
    del giorno, nel senso di passare al seguito della discussione
    del disegno di legge n. 1877 e connessi, recante norme sullo
    stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado.

    In attesa del rappresentante del Governo, sospendo la seduta
    per qualche minuto.

    (La seduta, sospesa alle ore 10,07, è ripresa alle
    ore 10,20).

    Seguito della discussione dei disegni di legge:

    (1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di
    religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni
    ordine e grado (Approvato dalla Camera dei deputati)

    (202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica
    (259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

    (554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica

    (560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato
    giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica

    (564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento
    e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

    (575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato
    giuridico degli insegnanti di religione cattolica (659)
    MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica
    (811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica

    (1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

    (1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

    PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito
    della discussione dei disegni di legge nn. 1877, già
    approvato dalla Camera dei deputati, 202, 259, 554, 560,
    564, 575, 659, 811, 1345 e 1909.

    Ricordo che nella seduta antimeridiana del 29 maggio il
    relatore ha integrato la relazione scritta ed è stata
    dichiarata aperta la discussione generale.

    È iscritto a parlare il senatore Monticone. Ne ha
    facoltà.
    MONTICONE
    (Mar-DL-U). Signor Presidente, credo sia opportuno innanzitutto
    esprimere una valutazione positiva in merito alla relazione
    svolta dal senatore Brignone. Egli che è già
    stato nella passata legislatura protagonista della ricerca
    di una strada opportuna per realizzare un migliore ordinamento
    dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
    italiane ha sinteticamente ripreso il tema, spiegando con
    chiarezza alcuni punti essenziali di valore di questa disciplina
    e, nello stesso tempo, l’opportunità per la
    scuola italiana di provvedere ad una stabilizzazione parziale,
    non totale, del personale docente di questa materia.

    Vorrei toccare qui semplicemente quattro brevi punti, che
    poi ovviamente potranno essere sviluppati negli interventi
    durante la discussione degli emendamenti.

    Innazitutto, vorrei riflettere sul fatto che in questa
    sede non mettiamo in discussione la questione dei rapporti
    tra la Santa Sede e l’Italia sull’insegnamento
    della religione, né possiamo mettere in discussione
    gli accordi che sono intervenuti dopo il rinnovato Concordato
    del 1984; si tratta di una questione già definita
    nei suoi termini di rapporti tra la Conferenza episcopale
    italiana e lo Stato italiano e quindi mi pare opportuno
    non procedere, di nuovo, ad una valutazione delle modifiche
    che si devono apportare a questi accordi che è stata
    già oggetto di dibattiti nell’opinione pubblica
    anche cattolica.

    Vorrei osservare che c’è stato per un lungo
    periodo, e tuttora c’è, un filone di pensiero
    anche del mondo cattolico che ritiene che si debba possibilmente
    operare una trasformazione di tale insegnamento nei suoi
    contenuti, nel suo metodo, orientandosi prevalentemente
    verso un insegnamento di storia delle religioni o comunque
    di cultura delle religioni. Se è vero che questa
    corrente è tuttora presente e viva nell’ambito
    cattolico, oltre che in varie forme di pensiero di diversa
    impostazione, credo però che essa non possa esimerci
    dall’affrontare sul piano legislativo la situazione
    quale essa si presenta non solo nella scuola italiana, ma
    anche nel contesto di questo momento storico dell’Europa.

    Mi permetto pertanto di esprimere un parere negativo su
    quelli che sono già stati i dibattiti nella scorsa
    legislatura, ma soprattutto in questa, anche nella nostra
    7a Commissione, concernenti il significato ed il valore
    dell’accordo tra le due parti stipulato, appunto, nel
    1984. Vorrei invece toccare rapidamente gli aspetti culturali
    di questa disciplina, così come essa attualmente
    si presenta.

    Siamo già piuttosto avanti nell’elaborazione
    culturale, da parte del mondo degli insegnanti della religione
    cattolica, oltre che della comunità ecclesiale italiana
    nel suo complesso, per quanto attiene l’indicazione
    di alcune linee di fondo dell’insegnamento della religione
    cattolica nelle scuole. Siamo già avanti, perché
    se si scorrono i testi che vengono utilizzati dagli insegnanti
    di religione – scritti da studiosi importanti, ed anche,
    tra di essi, da alcuni dei migliori e più apprezzati
    insegnanti di religione cattolica – notiamo che tale insegnamento
    rappresenta tutt’altro che una catechesi, un’appendice
    del catechismo che viene offerto dalle comunità ecclesiali
    italiane.

    Si tratta invece di un approccio culturale, certo, all’interno
    della dottrina cattolica (ma, oserei dire più che
    della dottrina cattolica, della cultura cattolica e della
    teologia cattolica) che non esime l’insegnante, e quindi
    gli studenti nelle diverse fasce di età, dal mettersi
    nella linea che il Concilio Vaticano II ha additato nei
    rapporti tra Chiesa e mondo, quindi tra realtà della
    fede cattolica oggi e mondo contemporaneo nella sua evoluzione,
    anche nei suoi atteggiamenti di secolarizzazione, un mondo
    che è ricco di umanità, che è la via
    maestra per ogni religione, in particolare, ovviamente,
    per la religione cattolica.

    Credo cioè che il livello culturale (certo, poi
    ci saranno degli aspetti di singole persone, di particolari
    ambienti) dell’insegnamento della religione cattolica nel
    nostro Paese, almeno come impostazione di fondo, sia di
    tutto rispetto; esso ha perduto o ha accantonato quello
    che poteva essere un atteggiamento clericale, un atteggiamento
    di apostolato, come veniva detto nel mondo cattolico italiano,
    per affrontare invece più in profondità il
    problema della costruzione culturale dei giovani. Mi pare
    che questo sia il primo aspetto che, se ben considerato,
    possa aiutare anche a ridimensionare alcune osservazioni,
    che pure vengono fatte con molta dignità da parte
    di importanti osservatori laici, e cioè che si dia
    poco spazio alla cultura nell’insegnamento della religione
    e troppo, invece, all’attività di tipo catechistico-parrochiale
    della Chiesa cattolica.

    Il secondo punto che credo sia opportuno toccare in apertura
    di questo dibattito per arrivare alla formulazione di una
    legge adeguata ed opportuna, è quello che riguarda
    l’aspetto scolastico dell’insegnamento della religione cattolica.
    Noi abbiamo già discusso molto a lungo in questa
    Camera nella legislatura passata proprio sul rapporto non
    tra l’ora di religione nel senso temporale e ordinamentale,
    ma tra l’insegnamento della religione cattolica ed il programma,
    il progetto della scuola. Io credo che siano emersi già
    da alcuni anni anche dal dibattito parlamentare degli indirizzi
    molto chiari, da un lato su taluni difetti del sistema dell’insegnamento
    della religione cattolica (difetti legati in certo modo
    all’ordinamento, e per altri versi legati ad una prassi
    che si è stabilita), ma per altri verso si è
    rilevato come, nell’ambito del progetto formativo della
    persona (che è all’origine delle riforme, sia quella
    che portava il nome del ministro Berlinguer, sia quella
    che porta il nome del ministro Moratti), una formazione
    che vorrei definire laicamente integrale, ritengo che l’insegnamento
    della religione cattolica possa essere una parte importante,
    rilevante, nel nostro ordinamento scolastico; anche se,
    come è noto, il mio Gruppo politico non condivide
    parte notevole della riforma scolastica, almeno nella formulazione
    espressa nel disegno di legge proposto dall’attuale Ministro
    della pubblica istruzione.

    Vorrei anche dire che, dal punto di vista della formazione
    del cittadino italiano, ma anche di quello europeo (e lo
    dico nel contesto di questi giorni, della Convenzione europea,
    del dibattito anche sull’inserimento o meno del riferimento
    ai valori cristiani nella Convenzione dell’Unione),
    credo davvero che la scuola possa avvalersi in maniera positiva
    dell’insegnamento della religione cattolica, pur con
    tutti i limiti che esso possa presentare. Semmai, si può
    cercare di comprendere meglio il valore etico, nel senso
    non di una tavola di indicazioni morali cattoliche, ma di
    valore etico anche civile, che ha una religione come il
    cattolicesimo italiano e su questo anche fondare una cittadinanza
    alla quale tanto si fa riferimento come moralità
    pubblica in questi tempi.

    Ecco pertanto che, se c’è da osservare qualche
    difetto, semmai si deve cercare di migliorare gli aspetti
    di cittadinanza, e io auspicherei che negli emendamenti
    fossero accolti anche alcuni spunti di miglioramento in
    questo senso che alcuni di noi hanno presentato.

    L’ultimo punto a mio avviso è quello sindacale.
    Certo, non è un punto secondario, ma è l’ultimo
    nel senso che viene come corollario alle indicazioni di
    valore che dovremmo scorgere nell’insegnamento della
    religione cattolica. Certamente, non è a mio avviso
    la difficile situazione degli insegnanti laici della religione
    cattolica a spingerci ad un intervento legislativo, non
    è il punto principale, è semplicemente il
    corollario, la conseguenza per dare un respiro, una sicurezza
    alle persone che scelgono questo percorso di insegnamento
    e quindi per agevolare le indicazioni culturali, scolastiche
    e di cittadinanza della materia stessa.

    Per quanto riguarda gli aspetti proprio della tutela degli
    insegnanti di religione cattolica, qui è stato ampiamente
    già ricordato nel lavoro preparatorio quanto sia
    necessario provvedere, tenendo conto della variabilità
    del diritto di avvalersi o di non avvalersi, a una sistemazione
    almeno di una parte fondamentale degli insegnanti, che sono
    per più del 70 per cento laici, cioè non appartengono
    al ceto ecclesiastico e pertanto hanno anche tutta una loro
    professionalità da orientare e da sostenere per un
    lungo periodo del loro lavoro e non possono essere lasciati
    alle vicende che, volutamente o no, sono correlate all’andamento
    della politica di insegnamento delle diocesi.

    Il testo che ci è pervenuto dalla Camera, che è
    stato abbinato ad altri testi ma è rimasto sostanzialmente
    invariato, non è totalmente, a mio avviso, accettabile,
    nel senso che presenta persino, direi, qualche abbassamento
    di tono proprio rispetto al testo che era stato approvato
    dal Senato tre anni fa, nel senso che in quel testo del
    Senato a mio avviso c’era una maggiore capacità
    di correlare l’aspetto culturale e scolastico con la
    preparazione e i diritti degli insegnanti di religione,
    pur con qualche difficoltà anche dal punto di vista
    sindacale, come era riconosciuto nel dibattito.

    Credo che il testo per qualche aspetto potrebbe essere
    migliorato, tuttavia ritengo che nel suo complesso sia sostanzialmente
    accettabile e dunque da licenziare positivamente dal nostro
    Senato. È troppo tempo che non si addiviene ad una
    valorizzazione sindacale degli insegnanti di religione e
    soprattutto alla vera interpretazione degli accordi culturali
    e scolastici intercorsi tra la Conferenza Episcopale Italiana
    e lo Stato italiano. Tali accordi, infatti, non contraddicono
    la libertà religiosa, la laicità della scuola,
    anzi, a mio avviso, quanto più una cultura religiosa
    e una cittadinanza vengono sostenute da un vero spirito
    religioso obiettivato e reso parte della formazione della
    persona, tanto più si è laici. È soltanto
    la mancanza di profondità della cultura religiosa
    che porta agli aspetti clericali.

    Credo che nel nostro Paese il cattolicesimo possa aiutare
    la scuola italiana più che essere aiutato da una
    legge scolastica che lo riguardi. Ritengo infatti che la
    laicità cristiana sia promossa da una capacità
    di vedere i valori religiosi e in questa prospettiva tale
    visione può essere estesa anche alla Carta fondativa
    dell’Unione Europea.

    Durante il dibattito sugli emendamenti, mi permetterò
    di sostenere qualche possibile variante, nel caso il testo
    dovesse tornare anche solo per ragioni tecniche a seguito
    di un brevissimo passaggio alla Camera dei deputati. Il
    mio atteggiamento, comunque, resta di sostegno deciso al
    provvedimento in esame. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U)

    PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore
    Tessitore. Ne ha facoltà.

    TESSITORE
    (DS-U). Signor Presidente, intervengo nella discussione
    generale sui disegni di legge che concernono l’insegnamento
    della religione per un dovere di etica politica, se mi è
    consentito dirlo, prima ancora che per cercare di arrecare
    il contributo tecnico di cui sono capace alla configurazione
    definitiva della legge, che certamente affronta una questione
    importante e delicata come tutte le questioni importanti.

    Di questo argomento presumo di avere chiari i profili di
    ordine costituzionale e pattizio, ossia concernenti gli
    accordi tra Stato e Chiesa cattolica insieme con la dimensione
    contingente di dare sistemazione ad una consistente, a quanto
    pare consistentissima, sacca di precariato docente, un grande
    mare purtroppo assai diffuso nella nostra scuola di ogni
    ordine e grado, dalla scuola materna all’università.
    Ma soprattutto mi è chiara – almeno presumo – la
    rilevanza culturale e formativa della questione, destinata
    ad avere incidenza rilevante sul modo d’essere della
    nostra scuola, anche per i profili di una corretta e rigorosa
    parità scolastica e dunque sulla cultura media del
    nostro Paese. Un tema perciò da affrontare con trepido
    rispetto, senza baldanza, da qualsiasi parte questa possa
    provenire.

    Per tutto questo ritengo che le norme destinate ad affrontare
    – e sperabilmente risolvere – la questione contingente del
    precariato, non devono pregiudicare la definizione di un
    serio e rigorosissimo sistema normativo in materia, tenendo
    ben presente che, se così non si fa, non si risolve
    neppure il precariato, destinato a ricomporsi in altre forme
    e in altri settori.

    Dico perciò subito che non sono favorevole all’inserimento
    puro e semplice nei ruoli ordinari di docenti quali quelli
    di religione, che sono reclutati e sono stati reclutati
    in forme e modi diversi da quelli di tutti gli altri docenti.
    Ovviamente sono del tutto d’accordo sulla necessità,
    e direi sul dovere, di assicurare a questi docenti una condizione
    di stabilità, ciò per dare certezza di lavoro
    a questi precari, però senza ledere i principi generali
    dell’ordinamento didattico nazionale secondo il quale
    nei ruoli si entra in seguito a concorso, uguale per tutti
    e a condizione di possedere i requisiti richiesti, ossia
    ben precisati titoli di studio in relazione al tipo e al
    grado di scuola in cui si intende accedere. Se si intaccano
    questi princìpi si ledono i diritti dei cittadini
    che hanno sostenuto regolare concorso, dopo aver conseguito
    i titoli di studio secondari e universitari richiesti, ma
    si ledono anche i diritti a venire di altri cittadini, ossia
    di quelli che vorranno – domani o dopodomani – accedere
    all’insegnamento.

    Tutto questo, continuo a dire, non ha alcun elemento di
    contrasto con il rispetto degli accordi con la Chiesa Cattolica.
    Per la stessa ragione sono ancora più contrario ad
    un regime di mobilità che si configuri come una vera
    e propria scorciatoia quale quella che prevede, in caso
    di esuberi o di revoca della idoneità rilasciata
    dall’ordinario diocesano, il possibile passaggio su
    qualsivoglia altra cattedra di insegnamento, un vero e proprio
    assurdo logico, giuridico e morale.

    Ripeto, bisogna garantire la stabilità ai docenti
    di religione estendendo norme generali, ma senza ledere
    i principi fondanti dell’ordinamento. A mio giudizio
    e, se posso dirlo, per mia esperienza di vecchio uomo di
    scuola, la lesione di questi princìpi non risolve
    alcun problema, conserva i vecchi e ne crea di nuovi perché
    si intacca la sistematicità di una struttura, come
    quella della scuola, che è un mosaico in cui tutte
    le tessere si tengono e solo così brillano ed assicurano
    l’ordinata evoluzione.

    Aggiungo che, procedendo sulla linea del disegno di legge
    che ci è pervenuto dalla Camera e di altri simili,
    non sarei sicuro di fare neppure cosa gradita alla Conferenza
    Episcopale Italiana, in ogni modo all’insegnamento
    della religione cattolica, se preoccupazione di questa è
    assicurare la qualità dell’insegnamento della
    religione senza scorciatoie e senza scappatoie.

    Da laico – e vengo a qualche profilo meno contingente –
    ho profonda consapevolezza della rilevanza dell’insegnamento
    della religione e dello studio delle religioni, ad iniziare
    dallo studio della religione cattolica data la tradizione
    culturale del nostro Paese, del nostro popolo, per il quale
    l’unità di fede è stata ed è uno
    dei non numerosi fattori di aggregazione, di formazione
    e di sostegno della nostra identità culturale e morale.

    Sono convinto – lo ripeto ancora una volta in quest’Aula
    – che la nostra identità nazionale non è debole
    come si ritiene, anzi, è forte, mentre debole è
    la nostra identità statale. Ecco perché ancora
    una volta ritengo che non si debbano intaccare i princìpi
    generali del nostro ordinamento, della nostra struttura
    scolastica se non si vuole ulteriormente indebolire la nostra
    identità statale fino a coinvolgere l’identità
    nazionale.

    In ragione di questi convincimenti sono molto preoccupato
    quando vedo proposte surrettizie le quali, ritenendo di
    favorire la diffusione e la penetrazione dell’insegnamento
    della religione, ad iniziare da quella cattolica, tra i
    nostri giovani, in realtà propongono soluzioni riduttive
    e in sostanza scarsamente rispettose della rilevanza dello
    stesso fattore religioso nella sua libertà di configurazione,
    scambiando tutto ciò con il proselitismo e la propaganda.

    Proselitismo e propaganda, in un Paese colto ed avanzato
    quale ritengo sia il nostro, specialmente oggi non servono
    e non aiutano a garantire i valori che anche la religione
    può e deve assicurare e rafforzare: i valori dell’individualità
    dell’individuo – se così posso esprimermi -,
    il valore della vita, veramente insidiato dai regimi di
    propaganda, i quali creano l’etica dello stordimento
    e della stravaganza, non certo l’etica della convinzione
    e della responsabilità, non a caso così intrise
    di valori religiosi liberamente concepiti.

    Per fare un solo esempio, sono favorevole all’inserimento
    dell’insegnamento obbligatorio della storia delle religioni
    accanto a quello della storia, della filosofia e della letteratura,
    purché sia impartito a livello di rigorosa, sicura
    serietà. Dirò di più. Se le facoltà
    di teologia nella prima metà dell’Ottocento
    italiano non avessero raggiunto un livello indegno quanto
    a rigore di studi e a serietà di metodi, non giudicherei
    positivamente, come in realtà giudico da storico,
    l’abolizione di queste facoltà, decretata al
    realizzarsi della rivoluzione liberale, che assicurò
    l’unità politica del nostro Paese accanto all’unità
    culturale ed etica; quell’unità che oggi irresponsabilmente
    e ignorantemente si vuole rompere senza capirne neppure
    il carattere e il valore pluralistico.

    Aggiungo che oggi sarei disponibile ad esaminare la possibilità
    della ricostituzione di queste facoltà, caso mai
    nel quadro di una grande riforma dei corsi di laurea in
    filosofia e in storia, purché considerata su basi
    di libertà di fede e di pluralismo culturale, di
    rigore scientifico e di serietà didattica. Tutte
    queste possibilità, ed altre a cui qui non desidero
    neppure accennare, non debbono essere pregiudicate dal disegno
    di legge in discussione, come in realtà credo possa
    avvenire.

    Per tutte queste ragioni, e per altre a cui in questa sede
    e in questo momento non accenno, riservandomi di valutare
    l’efficacia normativa dei disegni di legge in discussione,
    in linea di principio sono favorevole alla proposta che
    ha come prima firmataria la senatrice Acciarini. (Applausi
    dai Gruppi DS-U e Misto-SDI e del senatore Zavoli. Congratulazioni).

    PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore
    Malabarba. Ne ha facoltà.

    MALABARBA
    (Misto-RC). Signor Presidente, indubbiamente, nell’esaminare
    questo disegno di legge, Rifondazione Comunista si trova
    di fronte ad un conflitto fra due ragioni.

    Da una parte, vi è l’esigenza di una soluzione
    al problema della condizione precaria di coloro che, in
    ogni caso, possono definirsi lavoratori nel campo dell’istruzione,
    qualunque sia la materia del loro insegnamento; dall’altra
    (non me ne vogliano i colleghi di area cattolica, non c’è
    affatto ostilità al riguardo, tantomeno dal mio personale
    punto di vista, considerato che mi sono accasato con una
    persona che per anni ha svolto la professione di insegnante
    di religione cattolica), vi è la nostra radicale
    opposizione alla scelta di privilegiare l’insegnamento
    della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane,
    opposizione che è bene torni a risuonare in quest’Aula.

    L’insegnamento della religione cattolica nella nostra
    scuola pubblica è regolamentato da un Accordo fra
    lo Stato italiano e la Santa Sede sulla base di un Concordato
    e di un Protocollo addizionale. Inoltre, le modalità
    di insegnamento sono regolamentate da un accordo fra il
    Ministro della pubblica istruzione e la Conferenza Episcopale
    Italiana.

    Vorrei qui ricordare che, sulla base di quest’Accordo,
    del Concordato e della riforma dello stesso, l’insegnamento
    della religione cattolica è subordinato ad una scelta
    operata dallo studente, ed è quindi assolutamente
    non obbligatorio ma facoltativo. È del tutto evidente,
    allora, che se tale insegnamento è subordinato ad
    una scelta esplicita da parte dello studente, ci troviamo
    di fronte al problema di determinare l’assunzione in
    ruolo di un certo numero di insegnanti, in modo permanente
    e stabile, all’interno dell’ordinamento scolastico;
    ciò perché non si è in grado, se non
    anno per anno, di stabilire quali siano gli studenti che
    opereranno la scelta e accederanno, quindi, all’insegnamento
    della religione cattolica. Potremmo anche affrontare l’esigenza
    di assumere stabilmente ulteriori figure nell’ambito
    scolastico in relazione ad altre attività non obbligatorie
    per gli studenti.

    Chi propone questa legge si trincera dietro la necessità
    di garantire una stabilità agli insegnanti di religione.
    Ebbene, non possiamo che ammettere che si tratta di una
    esigenza vera. Tuttavia, la scelta che è stata compiuta
    – introdurre in ruolo, creando un apposito organico, gli
    insegnanti di religione cattolica – confligge con la natura
    pattizia dell’insegnamento, come formulata nel Concordato
    rivisitato.

    Ciò è talmente evidente che una considerazione
    si impone ed è assolutamente razionale: se si volessero
    inserire in organico gli insegnanti di religione cattolica
    coerentemente al dettato costituzionale, si dovrebbe impedire
    qualunque forma di interferenza della Santa Sede, equiparata
    ad uno Stato estero, per quanto concerne la scelta degli
    insegnanti, la verifica di idoneità degli stessi,
    la possibilità di revoca da parte della Conferenza
    Episcopale dell’insegnante che venisse ritenuto indegno
    secondo criteri canonici, estranei all’ordinamento
    del nostro Paese. Gli insegnanti verrebbero selezionati
    a seguito di un esame che prevede solo l’accertamento
    della preparazione culturale generale, con l’esclusione
    dei contenuti specifici dell’insegnamento della religione
    cattolica, ma la nomina avverrebbe solo a seguito della
    designazione dell’autorità diocesana.

    Non basta. Vi è anche un giudizio di idoneità
    di questi insegnanti che costituisce una condizione imprescindibile
    per l’insegnamento. Anche tale giudizio di idoneità
    è insindacabilmente assegnato dall’autorità
    ecclesiastica. Il giudizio di idoneità, infatti,
    può essere concesso e parallelamente revocato dall’autorità
    ecclesiastica.

    Non possiamo non riflettere su queste caratteristiche e
    del tutto serenamente giudicare se esse sono compatibili
    con l’assunzione degli insegnanti di religione cattolica
    nei ruoli dello Stato.

    Noi riteniamo che sia dal punto di vista costituzionale
    che da quello dell’opzione politica (per quello che
    ci compete) tale compatibilità sia assolutamente
    insussistente. Vorrei ricordare che neppure quando l’insegnamento
    della religione cattolica era obbligatorio nessuno ha mai
    pensato di ricorrere all’accoglimento degli insegnanti
    di religione cattolica nei ruoli e negli organici della
    scuola italiana. Questi insegnanti, selezionati e graditi
    al potere ecclesiastico cattolico, vengono oggi permanentemente
    assunti come se lo Stato avesse l’obbligo di garantire
    a tutti l’insegnamento della religione cattolica, mentre
    tale insegnamento non fa parte del programma scolastico,
    non fa parte del curriculum formativo degli studenti ed
    è subordinato alla scelta di questi ultimi.

    Noi pensiamo che l’insegnamento della religione cattolica
    si debba organizzare in funzione della scelta degli studenti
    e non viceversa e se l’autorità ecclesiastica
    ha, sulla base degli accordi di natura pattizia, poteri
    di interferenza così marcati sulla scelta di questi
    insegnanti e sulla loro revoca, allora non si può
    pretendere di avere la garanzia dell’inserimento permanente
    nei ruoli senza mettere coerentemente in discussione quei
    poteri.

    Ci vuole coerenza quando si fanno le leggi ma la coerenza
    mi sembra non sia più una virtù praticata
    in questo ultimo scorcio della legislatura. Questa coerenza
    viene sistematicamente sacrificata sull’altare della
    politica praticata come scelta di sopravvivenza di una maggioranza.
    Credo però che ai princìpi fondamentali del
    nostro Stato laico, così come delineato dalla Carta
    costituzionale, questi compromessi siano estremamente dannosi
    e deleteri.

    E nella scuola che cosa succederà concretamente?
    Uno scenario possibile è che non appena la legge
    stabilirà che gli insegnanti di religione, in caso
    di revoca dell’idoneità, debbono essere ricollocati,
    a gran parte di quelli che abbiano i titoli per un altro
    insegnamento potrebbe essere revocata tale idoneità,
    ottenendo così il risultato di rinnovare la classe
    docente, di creare posti per scalpitanti giovani provenienti
    dalle scuole cattoliche, con buona pace delle migliaia di
    giovani che hanno sostenuto i mastodontici concorsi per
    accedere all’insegnamento e sono ancora in attesa di
    essere collocati.

    Per concludere, bisogna sottolineare comunque che non si
    può sorvolare sull’innegabile problema della
    tutela degli insegnanti di religione in quanto lavoratori
    e lavoratrici, privi di sicurezze in un rapporto di lavoro
    in cui si è sottoposti a due autorità, quella
    statale e quella, certamente più influente, ecclesiastica.

    La precarietà e la ricattabilità di questi
    insegnanti non dipendono però dallo Stato italiano
    e non sono sanabili con una legge quale quella proposta
    che, anzi, le norma e le ribadisce; dipendono dal Concordato
    e dalle caratteristiche che si sono volute dare all’insegnamento
    della religione cattolica i cui docenti ottengono il posto
    di lavoro in una istituzione pubblica sulla base di criteri
    e requisiti insindacabili, per chiamata diretta da parte
    di un’autorità esterna che è e resta
    l’unica cui sono tenuti a fare riferimento.

    Se il Governo volesse realmente risolvere il problema relativo
    alla condizione di precariato in cui versano migliaia di
    insegnanti di religione, dovrebbe spogliarsi dal servilismo
    ipocrita nei confronti della Chiesa per vestire i panni
    di chi debba legiferare onestamente per uno Stato laico
    e per la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.

    PRESIDENTE. È iscritto a parlare la senatrice
    Vittoria Franco. Ne ha facoltà.

    FRANCO
    Vittoria
    (DS-U). Signor Presidente, nella valutazione
    del disegno di legge in discussione siamo ispirati da due
    convinzioni: che la qualità dell’istruzione, della
    scuola e del sistema formativo nel suo complesso sia un
    bene irrinunciabile e che non vi sia niente che possa giustificare
    deroghe; in secondo luogo che debba essere rispettato il
    principio della laicità dello Stato della separazione
    fra Stato e Chiesa, della sovranità dello Stato.
    Non credo, perciò, che si possa considerare la materia
    che stiamo trattando, concernente lo stato giuridico degli
    insegnanti, un mero strumento di regolarizzazione di docenti
    precari, quasi fosse una semplice questione sindacale, e
    senza tener conto dello stato particolare di tali docenti.

    Non possiamo non cogliere anche questa occasione, la discussione
    in Parlamento, per svolgere riflessioni più ampie.
    Conosciamo bene il ruolo delle religioni nella formazione
    delle civiltà e spesso nella formazione delle coscienze
    individuali. Tocchiamo anche con mano – e i nostri giovani
    più di noi – che si vanno costruendo ed espandendo
    in ogni parte del Paese spazi di convivenza fra diverse
    etnie, spazi di multireligiosità e di multiculturalismo.
    Compito della scuola, dunque, è favorire spazi di
    convivenza nei quali bambini, adolescenti con storie culturali
    e religiose diverse possano convivere ed essere educati
    alla tolleranza e al riconoscimento dell’altro nella diversità.
    Direi che la scuola è il luogo per eccellenza di
    tirocinio per acquisire un sentimento di cittadinanza in
    uno spazio laico e tollerante; vorrei dire che è
    il luogo dell’educazione al dialogo.

    Per entrare più direttamente nel merito del testo
    di legge che stiamo discutendo, voglio dire anch’io con
    chiarezza – come ha già fatto il senatore Tessitore
    – che siamo a favore di una legge che assicuri diritti e
    tutele agli insegnanti di religione, riconoscendo loro uno
    stato giuridico che risolva il problema della loro precarietà,
    tanto che diversi senatori del mio Gruppo hanno presentato
    disegni di legge in materia. Noi proponiamo, tuttavia, modalità
    diverse, più rispettose della qualità dell’istruzione
    e del principio di eguaglianza.

    Direi che il passaggio più problematico del testo
    che ci è pervenuto dalla Camera riguarda la possibilità
    – già richiamata da altri colleghi – della mobilità
    professionale che si riconosce e si concede agli insegnanti
    di religione assunti a tempo indeterminato, cioè
    la possibilità, in caso di revoca dell’autorizzazione
    da parte dell’Autorità ecclesiastica, di passare
    all’insegnamento di altra disciplina anche quando l’insegnante
    sia sprovvisto di una laurea riconosciuta dallo Stato.

    La revisione del Concordato del 1984 ha segnato un passo
    avanti in fatto di laicità riconoscendo alle famiglie
    la facoltà di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento
    della religione cattolica nelle scuole, pur mantenendo l’obbligo
    di impartirlo in capo allo Stato. Con questo disegno di
    legge rischiamo, tuttavia, qualche passo indietro. Certamente
    questa materia è regolata dalle norme concordatarie
    e dall’Intesa tra il Ministero della pubblica istruzione
    e la Conferenza episcopale del 1985, ma lo Stato italiano
    ha anche il dovere di essere attento a mantenere la legislazione
    entro i confini di quell’Intesa, preservando il rispetto
    di ogni parte della Costituzione, come l’eguaglianza dei
    cittadini e la sovranità dello Stato. A noi sembra,
    infatti, che in alcuni passaggi del testo in discussione
    si vada oltre l’Intesa. Ci si dimentica che lo status dei
    precari di religione cattolica deriva dalle norme concordatarie
    che prevedono una duplice dipendenza giuridica, quella statale
    e quella ecclesiastica, con il diritto di idoneità
    e di revoca riconosciuto all’autorità ecclesiastica.

    Non possiamo, inoltre, sottacere, un’ulteriore anomalia,
    una condizione paradossale che si viene a creare in caso
    di contrazione dei posti o di revoca dell’autorizzazione
    da parte della Diocesi e se non è possibile la mobilità.
    Lo Stato può licenziare, e può farlo non in
    ragione della violazione di norme del nostro ordinamento
    ma per decisioni insindacabili di una diversa autorità,
    quella ecclesiastica. Più preoccupante, però,
    è che, divenendo possibile la mobilità professionale,
    si creino situazioni di diseguaglianze rispetto agli insegnanti
    di altre materie e che si prefiguri un canale privilegiato
    di reclutamento, proprio in un momento peraltro nel quale
    il Governo, attraverso le ultime due leggi finanziarie,
    ha avviato una stagione di contenimento dell’organico fino
    a ridurre a zero le assunzioni, come è accaduto quest’anno.
    Noi abbiamo presentato emendamenti che mirano a ridurre
    il danno di tali anomalie, come sarebbe l’istituzione
    di un canale parallelo senza un pubblico concorso, e prevediamo
    che il passaggio ad altre classi di concorso sia condizionato
    da alcuni requisiti, ad esempio la laurea, l’obbligo
    di permanenza nell’insegnamento per almeno 5 anni,
    le modifiche delle caratteristiche concorsuali che riguardino
    la qualità delle prove. Ecco, signor Presidente,
    mi auguro che quest’Aula voglia svolgere una discussione
    serena, riconoscendo almeno alcune delle nostre ragioni.
    (Applausi dal Gruppo Misto-RC).

    PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore
    Eufemi. Ne ha facoltà

    EUFEMI
    (UDC). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo,
    il Gruppo UDC esprime consenso al testo del provvedimento
    relativo alla disciplina dello stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica. Il senatore Brignone ha ampliamente
    illustrato nella relazione scritta, integrata da considerazioni
    introduttive al dibattito, il lungo iter parlamentare concernente
    questo delicato tema.

    Il provvedimento in esame rappresenta un ulteriore momento
    dell’azione riformatrice del Governo e della sua maggioranza,
    che va dalla riforma dei cicli scolastici al riconoscimento
    della funzione sociale degli oratori, dal nuovo stato giuridico
    degli insegnanti di religione alla auspicata, prossima,
    disciplina della fecondazione artificiale. Sono questioni
    che rappresentano altrettante precise scelte culturali e
    programmatiche.

    Realizziamo completamente, nei diversi campi, ciò
    che il centro-sinistra, nella scorsa legislatura, è
    stato incapace di fare. Si tratta di un passaggio fondamentale
    rispetto al quale rivendichiamo, come Unione Democristiana
    e di Centro, l’iniziativa legislativa, l’azione
    parlamentare, i contenuti legislativi e il risultato conclusivo.
    Ci riconosciamo in questa scelta perché muove nella
    direzione da noi fortemente auspicata.

    Con questo provvedimento legislativo si definisce una situazione
    fortemente attesa; si sconta positivamente, certo, il lavoro
    svolto nella passata legislatura, come ha riconosciuto il
    relatore, un lavoro che non ha potuto essere portato a compimento
    per le divisioni della passata maggioranza di Governo, per
    i veti paralizzanti che hanno impedito l’approvazione
    del disegno di legge. Oggi questa maggioranza si assume
    il coraggio di una scelta che consente di raggiungere un
    preciso obiettivo.

    Riteniamo che il testo licenziato dalla Commissione istruzione
    debba restare immutato rispetto ai suoi caratteri essenziali,
    fatte salve le cosiddette correzioni tecniche relative alla
    copertura e agli anni di riferimento, così da renderlo
    pienamente efficace e propedeutico ai successivi passaggi
    operativi.

    Oggi siamo chiamati a dare, a quasi 20 anni dalla revisione
    dei Patti lateranensi, attuazione completa e definitiva
    a quegli accordi e alle attese della categoria. Non si comprenderebbero
    né troverebbero giustificazione ulteriori manovre
    delatorie tese a ridurre, come abbiamo ascoltato poco fa,
    un presunto danno, né tentativi di modificazione
    di un testo che trova larghi e diffusi consensi, venendo
    incontro alle attese della categoria degli insegnanti di
    religione che – non dimentichiamolo – rappresentano, con
    oltre 20.000 docenti di cui tre quarti laici e un quarto
    religiosi, l’ultima frangia di precariato presente
    nella scuola italiana.

    Sarebbe tuttavia un errore valutare tale provvedimento
    solo come il raggiungimento di un obiettivo sindacale, pure
    importante, negando quello di un intervento migliorativo
    della qualità della scuola. La Repubblica italiana
    ha legittimato la presenza dell’insegnamento della
    religione cattolica nel quadro delle finalità della
    scuola con l’articolo 9, comma 2, dell’Accordo
    con il Protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio
    1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense
    dell’11 febbraio 1929, ratificato ai sensi della legge
    25 marzo 1985, n. 121, e nella successiva Intesa tra la
    Conferenza Episcopale Italiana e l’autorità
    scolastica (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
    1985, n. 751) è stato sancito che gli insegnanti
    incaricati di religione cattolica fanno parte della componente
    docente degli organi scolastici con gli stessi diritti e
    doveri (punti 2 e 7 della citata Intesa) e che lo Stato
    avrebbe dato una nuova disciplina dello stato giuridico
    degli insegnanti di religione.

    Essendo trascorsi quasi vent’anni da questo accordo,
    è opportuno dare una sistemazione definitiva ai docenti
    di religione non venendo mai meno al dialogo interreligioso,
    così come sarà poi necessario riconsiderare
    anche i programmi della religione cattolica adeguandoli
    alla riforma dei cicli del ministro Moratti, realizzando
    un’offerta formativa più completa e radicata
    nella storia e nella tradizione del Paese.

    La sperimentazione in atto è segno positivo dell’adeguamento
    alla nuova scuola da parte della categoria. Sono stati stabiliti
    alcuni princìpi che meritano di essere richiamati:
    rispetto dello spirito della revisione degli accordi concordatari
    e delle successive intese; razionalizzazione del reclutamento
    dei docenti di religione cattolica secondo la normativa
    vigente per gli altri insegnanti; salvaguardia dei diritti
    degli insegnanti di religione in servizio da oltre quattro
    anni negli ultimi dieci anni; restituzione di una certezza
    e di un rapporto di lavoro stabile con la pubblica amministrazione;
    introduzione di regole di mobilità territoriale e
    professionale degli insegnanti, subordinata al riconoscimento
    di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano
    ed al possesso del requisito di idoneità a determinate
    condizioni.

    Una novità sul piano dei provvedimenti è
    costituita dal fatto che nel sistema scolastico si sta mettendo
    ordine anche attraverso una semplificazione burocratica
    che non può che aiutare il cammino della scuola e
    delle istituzioni scolastiche. Per quanto può riguardare
    gli insegnanti di religione, non resta che citare, oltre
    alla circolare ministeriale n. 2 del 2001, relativa a ricostruzione
    di carriera e trattamento economico, la circolare ministeriale
    n. 6 del 12 gennaio 2001, che si riferisce al decreto ministeriale
    n. 271 del 7 dicembre 2000, relativamente alle indicazioni
    operative sulla cessazione dal servizio e sul trattamento
    di quiescenza.

    L’impegno dell’UDC sta nell’avere fortissimamente
    voluto questo disegno di legge, nell’aver spinto per
    la sua calendarizzazione e oggi per il suo esame d’Aula,
    e ne auspichiamo una pronta approvazione. Come sottolineato
    dal relatore, senatore Brignone, cui va il nostro ringraziamento,
    la Commissione è stata a lungo impegnata sul tema
    nella scorsa legislatura fino alla discussione di una bozza
    di risoluzione da lui stesso presentata in qualità
    di relatore. Dopo l’accordo del 1985, con cui fu modificato
    il concordato del 1929 e raggiunta un’intesa fra l’autorità
    scolastica italiana e la Conferenza episcopale, il dibattito
    si è infatti incentrato proprio su tale aspetto e
    in particolare sulla facoltà degli studenti di avvalersi
    o meno dell’insegnamento della religione cattolica
    nonché sulla tutela da assicurare a coloro che optavano
    per il non avvalersene. Nella scorsa legislatura ha preso
    sostanza l’esigenza di definire lo stato giuridico
    dei docenti, anche in considerazione del fatto che si andava
    definendo l’inquadramento degli altri insegnanti precari.
    A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 124
    del 1999, la condizione di inferiorità tipica del
    precariato riguarda ormai solo gli insegnanti di religione
    cattolica.

    Come Gruppo UDC ci riconosciamo nel testo licenziato dalla
    Commissione, già approvato dalla Camera dei deputati,
    cui sono stati abbinati altri dieci disegni di legge di
    iniziativa parlamentare che in prevalenza seguono il medesimo
    impianto. Si tratta ora di approvare rapidamente questo
    progetto di riforma. Non è venuto meno un aperto
    confronto tra le forze politiche su una materia così
    delicata per le implicazioni che determina tra lo Stato
    italiano e la Santa Sede, per i riflessi derivanti dal raccordo
    tra ordinamento canonico e ordinamento statuale.

    Auspichiamo che questa legislatura possa essere ricordata
    come quella che ha dato soluzione ad un problema che si
    trascinava da così tanto tempo.

    Sono queste le ragioni che ci inducono a condividere le
    finalità del provvedimento, nonché le soluzioni
    adottate, e a sostenere con convinzione il progetto di riforma,
    su cui il Gruppo UDC esprimerà, naturalmente, il
    proprio voto favorevole. (Applausi dai senatori Valditara
    e Bevilacqua).

    PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore
    Bevilacqua. Ne ha facoltà.

    BEVILACQUA
    (AN). Signor Presidente signor Sottosegretario, colleghi,
    il disegno di legge all’esame riprende gran parte dei risultati
    a cui si era giunti due anni fa con l’approvazione da parte
    del Senato di analogo progetto di iniziativa parlamentare.
    Rispetto a quel disegno di legge si recuperano il 70 per
    cento dei posti di ruolo da mettere a concorso ed i titoli
    da esibire nei concorsi, che tornano ad essere quelli previsti
    dall’intesa, senza richiesta ingiustificata di seconde lauree.

    Qualche perplessità la desta l’istituzione di due
    ruoli regionali, corrispondenti ai cicli scolastici previsti
    dall’ordinamento. Forse sarebbe stato meglio precisare l’effettiva
    ripartizione del personale docente tra i cicli della scuola
    nuova. C’è infatti da chiedersi se gli insegnanti
    della scuola dell’infanzia saranno assimilati a quelli della
    scuola elementare, e se quelli della scuola media manterranno
    un trattamento analogo a quelli della scuola superiore,
    pur appartenendo al primo ciclo del progetto Moratti.

    Questo provvedimento consente di porre fine, comunque,
    ad un inaccettabile precariato per circa 15.000 docenti,
    in grandissima parte laici, ultima categoria di precari
    del pubblico impiego. Finalmente anch’essi godranno dei
    diritti riconosciuti a tutti i cittadini italiani in materia
    di diritti del lavoro. È evidente che la definizione
    dello stato giuridico degli insegnanti di religione faccia
    riaffiorare qualche desiderio di azzerare il Concordato,
    o di eliminare del tutto l’insegnamento della cattolica
    nelle scuole italiane. Forse sarebbe stato necessario, o
    sarà necessario in un prossimo futuro, rivedere gli
    accordi concordatari, in sintonia, però, con il Vaticano.
    L’Italia è diventato un Paese multietnico e la presenza
    di un insegnamento religioso, in qualche modo confessionale,
    potrebbe dar luogo a incresciosi episodi di divisione di
    alunni.

    A proposito poi dell’accesso ai ruoli, vi è la previsione
    che ciò avvenga per concorso, così come previsto
    dall’articolo 97 della Costituzione. Qualche dubbio lo solleva
    la previsione di un semplice elenco in luogo della graduatoria,
    che normalmente classifica i candidati che hanno superato
    le prove d’esame. Ferme restando le prerogative dell’ordinario
    diocesano, forse sarebbe stato possibile individuare un
    percorso diverso, senza rinunciare alla graduatoria.

    Questi pochi elementi di perplessità non inficiano,
    comunque, il parere positivo di Alleanza Nazionale nel merito
    del provvedimento, e quindi il voto favorevole del nostro
    Gruppo. (Applausi del senatore Valditara).

    PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore
    Soliani. Ne ha facoltà.

    SOLIANI
    (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario,
    onorevoli colleghi, due legislature e due diverse proposte
    di iniziativa parlamentare, come ha ricordato il relatore
    Brignone, che ringrazio anch’io per l’ampia e circostanziata
    relazione, hanno portato le norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica negli istituti e
    nelle scuole di ogni ordine e grado oggi in quest’Aula al
    nostro esame nel testo del disegno di legge del Governo
    che la Camera ha approvato sei mesi fa.

    Fu l’Ulivo nella passata legislatura ad avviare a soluzione
    il problema, portando all’approvazione in questa medesima
    Aula il 19 luglio 2000 un testo unificato. Era necessario,
    è necessario, un provvedimento di tale natura, dopo
    l’intesa del 1985 tra lo Stato italiano e la Conferenza
    episcopale italiana. Sono passati da allora 17 anni, un
    tempo storico troppo limitato per un’evoluzione positiva
    dei rapporti tra Stato e Chiesa, che l’intesa aveva manifestato;
    un tempo che ha ritardato anche una possibile, ulteriore
    definizione dell’intesa stessa, per meglio corrispondere
    alle esigenze della società, della scuola e anche
    della Chiesa; certamente un tempo troppo lungo per l’attesa
    di insegnanti che hanno diritto, come altri, alla stabilizzazione
    del loro rapporto di lavoro. La necessità, dunque,
    è l’urgenza.

    E tuttavia non possiamo non rilevare come il disegno di
    legge del Governo non abbia raccolto il frutto maturo della
    precedente legislatura, volto a riconoscere e a promuovere
    la qualificazione culturale dei docenti di religione cattolica,
    evitando anche possibili forme parallele e dequalificate
    di reclutamento del personale tutto della scuola.

    In realtà la scelta del Governo lascia più
    povero e debole, anche da questo punto di vista, il quadro
    politico e culturale della scuola italiana, mentre non v’è
    dubbio che uno stato giuridico di parità degli insegnanti
    di religione cattolica in un contesto di qualità
    dell’azione riformatrice per tutto il sistema scolastico,
    non solo avrebbe favorito un passaggio parlamentare del
    provvedimento più significativo, ma avrebbe costituito
    un fattore positivo per tutto il sistema.

    Si poteva, dunque, fare meglio. Si poteva e si può
    ancora qui, ora, tener conto degli emendamenti da noi presentati,
    volti, da un lato, ad assicurare con una maggiore stabilità
    un’azione didattica più significativa e, dall’altro,
    ad evitare nella pratica che permangano zone incerte, soluzioni
    pasticciate di non facile gestione.

    Si doveva – e noi lo facciamo – raccogliere tutta intera
    la forza del contesto costituzionale, nel quale dovremmo
    iscrivere sia la presenza degli insegnanti di religione
    cattolica nelle scuole pubbliche, sia il profilo e la missione
    della scuola italiana, un contesto indubitabile di laicità.
    Penso ai princìpi fondamentali della Costituzione
    e agli articoli successivi relativi in particolare al Titolo
    II sui rapporti etico-sociali e al novellato Titolo V, con
    il ruolo chiave delle istituzioni scolastiche autonome.

    È all’altezza di questo contesto che doveva
    collocarsi il provvedimento. Penso all’articolo 7 della
    Costituzione, una scelta storica e politica che ha chiuso
    questioni secolari e ha consolidato la vita civile della
    nazione. Di lì è disceso l’Accordo del
    1984 tra la Santa Sede e la Repubblica, ciascuno nel proprio
    ordine indipendenti e sovrani, impegnati nella – cito l’Accordo
    – "reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo
    e il bene del Paese". È in questa finalità
    che si iscrive il nostro tema. Riconoscendo il valore della
    cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi
    del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del
    popolo italiano, la Repubblica si è impegnata, al
    comma 2 dell’articolo 9 della legge n. 121 del 1985
    che ha recepito l’accordo, "ad assicurare, nel
    quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento
    della religione cattolica nelle scuole pubbliche (…)
    di ogni ordine e grado". Dunque, stabilizzazione degli
    insegnanti di religione non tanto e non solo come questione
    sindacale, pur rilevante, ma come collocazione stabile dell’insegnamento
    nel quadro delle finalità del sistema, conferendo
    dignità culturale alla disciplina che ha natura culturale-formativa.

    Dunque, qualificazione dell’insegnante di religione
    cattolica quale contributo alla qualificazione dell’intero
    sistema; e in questa direzione va il parere della 1a Commissione,
    che invita a inserire nel programma di esame del primo concorso
    l’accertamento della preparazione culturale generale
    dei candidati.

    Ma qual è oggi il quadro delle finalità della
    scuola? In quale stagione politica e culturale per la scuola
    italiana si iscrive oggi questo provvedimento? E in quale
    temperie storico-culturale-politica per l’Italia e
    per l’Europa? Ecco, il dibattito che il Governo e la
    maggioranza hanno prodotto sul provvedimento si è
    come fermato ad una sorta di atto dovuto, quasi per una
    sanatoria, uno sguardo sempre rivolto al passato.

    Che ne è oggi, dopo gli interventi finanziari e
    legislativi del Governo in questi due anni, della missione
    della scuola, dei suoi valori di riferimento? Che ne è
    della sua cultura costituzionale? In quale riorganizzazione
    strutturale, in quale tempo-scuola vanno a inserirsi le
    previste ore di religione cattolica? E in quale rapporto
    si inserisce questo insegnamento con gli indirizzi culturali
    ed educativi che in questi due anni sono stati espressi
    dal Governo, che smentiscono la scuola come comunità,
    assumono il principio economico-funzionalista, irrigidiscono
    e frantumano il processo formativo delle persone? In quale
    ristrutturazione del personale docente e del suo profilo
    professionale va a inserirsi ora questo stato giuridico?

    Non sono domande fuori luogo; ne va del futuro stesso degli
    insegnanti di religione e della loro disciplina. In un contesto
    di ombre, di incertezze, di malessere, di sfiducia verso
    il futuro che riguarda l’intera scuola italiana, lo
    stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    non prende certo né la luce né la vita che
    esso si attende.

    Che ne sarà dell’insegnamento della religione
    cattolica se è la scuola stessa che può perdere,
    a causa dell’azione del Governo, il suo senso? Non
    passa anche di qui il rapporto delle istituzioni con la
    società e della Chiesa stessa con la società
    italiana, nella lunga stagione post conciliare? Noi avremmo
    operato diversamente sulla scuola, sul contesto appunto,
    mentre la nostra proposta nel merito era già uscita
    da quest’Aula. Vogliamo infatti favorire il rapporto
    reciproco, non l’allontanamento, non lo scontro ma
    l’incontro tra parti diverse del sistema che per il
    bene del Paese e per la promozione dell’uomo debbono
    lavorare insieme, favorendo infine un contesto più
    ricco e vivace di iniziativa su un terreno che la scuola
    spesso da sé sola presidia e non di rado per l’apporto
    degli insegnanti di religione cattolica sui quali sta nascendo
    la nuova società italiana ed europea fondata sul
    dialogo tra le religioni.

    Ecco il rammarico per il ritardo, perché altre cose
    in questi anni dovremmo pensare ad affrontare. Abbiamo di
    fronte a noi la Costituzione europea. Stiamo cercando di
    riconoscere le radici della nostra storia. Ci stiamo confrontando
    con le sfide del mondo: il Cristianesimo nelle radici dell’Europa,
    il Cristianesimo nell’universalismo dei popoli della
    terra. Quale cultura per la scuola italiana? Quale insegnamento
    della religione cattolica di fronte a queste sfide? Quale
    ruolo ai docenti? Quale ruolo agli insegnanti di religione
    cattolica e quale la formazione di entrambi? Qui è
    attesa la scuola italiana. Qui sono attesi i suoi insegnanti,
    compresi quelli di religione cattolica. Qui è attesa
    la Repubblica e qui è attesa anche la Chiesa italiana.
    Noi ne siamo consapevoli. Non è così, ci pare,
    per il Governo e la sua maggioranza.

    Questo provvedimento, davvero, meritava un diverso approccio
    e una più larga visione. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U,
    DS-U e dei senatori Zavoli e Manieri)

    CONTESTABILE (FI). Domando di parlare.

    PRESIDENTE. A che titolo?

    CONTESTABILE (FI). Per svolgere una dichiarazione
    in dissenso.

    PRESIDENTE. Senatore Contestabile, in questa fase
    della discussione non può intervenire per fare una
    dichiarazione in dissenso. Questa la può fare in
    sede di dichiarazione di voto. Se vuole intervenire in discussione
    generale può farlo, ma dopo che avrò dato
    la parola ai colleghi che si sono iscritti prima di lei.

    CONTESTABILE (FI). Signor Presidente, preferirei
    intervenire in sede di discussione generale.

    PRESIDENTE. Ne prendo atto.

    È iscritto a parlare il senatore Bastianoni. Ne
    ha facoltà.

    BASTIANONI
    (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor rappresentante
    del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge al
    nostro esame è volto a sanare una situazione annosa
    di precariato subita dagli insegnanti di religione cattolica
    ed è teso ad eliminare la disparità di trattamento
    finora in essere nei confronti di tali docenti rispetto
    ai loro colleghi di altre discipline.

    È opportuno qui ricordare il lavoro svolto nella
    scorsa legislatura, avviato dal precedente Governo di centro
    sinistra proprio in questo ramo del Parlamento dove un analogo
    disegno di legge fu approvato e trasmesso alla Camera dei
    deputati e in cui l’esame del provvedimento fu interrotto
    presso la Commissione lavoro per la fine della legislatura.

    In sostanza questo provvedimento finisce con l’accorpare
    disegni di legge presentati nella scorsa legislatura, in
    quella precedente, nonché nell’attuale a firma
    di parlamentari di diversi schieramenti politici.

    Si tratta, dunque, di un testo di legge molto atteso che,
    è bene precisare ancora una volta, ha per oggetto
    non l’insegnamento della religione cattolica, bensì
    lo stato giuridico dei lavoratori insegnanti la religione
    cattolica. Attualmente questi lavoratori percepiscono una
    retribuzione in linea con gli altri insegnanti ma non hanno
    un uguale trattamento previdenziale e di carriera. Si tratta
    di lavoratori precari che da lunghissimi anni attendono
    di vedere definito il loro stato giuridico nel comparto
    della scuola, settore in cui il legislatore già è
    intervenuto affrontando le problematiche del precariato.

    Pertanto, nel predisporre un’adeguata normativa di
    definizione dello stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica, noi compiamo un atto di giustizia che è
    anche finalizzato a dare dignità a questi insegnanti
    che nel tempo hanno acquisito una specifica professionalità.
    Infatti, se è vero che in passato tale disparità
    con gli altri insegnanti era meno avvertita in quanto gli
    insegnanti di religione cattolica erano sacerdoti o religiosi,
    nel tempo la presenza dei laici è andata via via
    aumentando fino a superare l’ottanta per cento del
    corpo docente nell’ultimo biennio.

    Il fenomeno della progressiva laicizzazione degli insegnanti
    di religione appare destinato a crescere anche per via della
    maggiore disponibilità di tempo che la scuola richiede
    agli insegnanti, mentre il carico pastorale complessivo
    dei sacerdoti, che talvolta devono seguire anche più
    parrocchie, finisce con l’assorbirne in maniera esclusiva
    l’attività.

    Occorre poi considerare che nelle nostre scuole italiane
    vi è una notevolissima adesione all’insegnamento
    della religione cattolica che, nell’anno scolastico
    2001-2002, è stata del 93,2 per cento, a conferma
    del fatto che la religione cattolica è parte integrante
    delle matrici culturali del nostro Paese.

    Il testo al nostro esame si pone l’obiettivo – come
    abbiamo ricordato – di stabilire lo stato giuridico di questi
    lavoratori, ma anche le procedure di reclutamento che sono
    particolari in quanto questa categoria di lavoratori, questi
    docenti hanno un duplice rapporto professionale con lo Stato
    da un lato e con la Chiesa cattolica dall’altro.

    Quindi è opportuno ricordare che tali insegnanti
    dovranno sostenere un concorso per esami e titoli; concorso
    che prevede debbano sostenere una prova che dovrà
    tener conto della loro preparazione non nelle materie che
    sono di competenza religiosa, trattandosi di accertare la
    preparazione culturale e dialettica su materie che afferiscono
    all’ordinamento scolastico complessivo. Quindi, saranno
    valutati, saranno esaminati e dovranno entrare negli appositi
    elenchi.

    C’è un problema relativo a questo impianto
    legislativo sul quale noi abbiamo soffermato la nostra attenzione
    che crediamo non possa essere sottaciuto: non possiamo ignorare
    il problema riguardante la mobilità del personale
    nel caso in cui venga meno il presupposto per insegnare
    la religione, o perché a seguito della libertà
    individuale che ha portato a modificare i propri convincimenti
    e le proprie opinioni, si sia nella posizione in cui manca
    il presupposto riconosciuto dall’ordinario diocesano
    e quindi vi è la revoca, o perché non c’è
    la richiesta di tale insegnamento da parte degli alunni
    (crediamo che questa sia un’ipotesi più remota).

    Parlando di dipendenti pubblici dobbiamo preoccuparci di
    fare in modo che essi conservino il posto di lavoro. Si
    tratta infatti di persone che hanno una famiglia, che hanno
    determinate esigenze. Dobbiamo però evitare che questa
    diventi una forma surrettizia attraverso la quale si è
    abilitati ad insegnare altre materie seguendo un percorso
    che, nei fatti, diventa privilegiato e va a ledere interessi
    e aspettative di altre persone che, sul territorio nazionale,
    hanno seguito percorsi personali e familiari per acquisire
    un punteggio al fine di essere incardinati nei ruoli organici
    dello Stato. Dobbiamo far si che ciò non possa accadere
    per evitare una palese ingiustizia.

    Quindi, invito il Governo a compiere nel medio periodo
    opportune verifiche e controlli sul campo circa il funzionamento
    di tale normativa. Non sarebbe, infatti, accettabile questo
    doppio canale, qualora si verificasse un utilizzo dell’ingresso
    nei ruoli del personale docente non conforme allo spirito
    della legge. Nell’ipotesi in cui si registrassero incongruenze
    e scostamenti rispetto allo spirito della normativa, credo
    che il Parlamento dovrebbe intervenire a correggere eventuali
    distorsioni.

    Presidenza del vice presidente SALVI

    (Segue BASTIANONI). Nel complesso, signor Presidente, esprimo
    un giudizio positivo sull’impianto del provvedimento,
    ancorché necessiti di alcuni correttivi che nel corso
    dell’esame in Aula riteniamo potranno essere accolti
    dai colleghi senatori. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del
    senatore Zavoli).

    PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore
    Favaro. Ne ha facoltà.

    FAVARO
    (FI). Signor Presidente, la questione dello stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica era già stata
    affrontata nella passata legislatura con la presentazione
    al Senato della Repubblica di un provvedimento, sostenuto
    dall’allora maggioranza di centro-sinistra, che venne
    approvato in un testo unificato da un solo ramo del Parlamento,
    poiché la fine della legislatura non ne consentì
    il varo definitivo.

    Il disegno di legge presentato dal Governo (Atto Camera
    n. 2480) tiene conto del testo licenziato dal Senato nella
    scorsa legislatura e si inserisce nell’opera di riforma,
    di riqualificazione e di riordino della scuola italiana
    che è fra le azioni più qualificanti dell’attuale
    maggioranza di Governo.

    Esso mira a risolvere un problema particolare della scuola
    all’interno di un problema più vasto. Il problema
    particolare consiste nel reclutamento e nella regolamentazione
    dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica;
    il problema generale sta nella valenza, nel significato
    – qualcuno direbbe anche nella possibilità – dell’insegnamento
    della religione cattolica in uno Stato che è, e che
    noi vogliamo, laico.

    La questione, come ho già detto, è stata
    affrontata nella passata legislatura, ma nel frattempo la
    sua soluzione è diventata ancora più urgente,
    atteso che dopo l’Accordo del 1985 tra lo Stato italiano
    e la CEI, che ha reso tale insegnamento facoltativo, comunque
    più del 90 per cento degli studenti italiani sceglie
    di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

    Oggi, inoltre, si è ridotto notevolmente il numero
    dei sacerdoti e dei religiosi che insegnano la religione
    cattolica, tanto che circa l’80 per cento dei docenti
    è costituito da laici, che assolvono un compito educativo
    all’interno della scuola italiana.

    Il terzo argomento è che la legge n. 124 del 1999
    ha individuato un itinerario specifico per gli insegnanti
    precari che questo disegno di legge intende estendere anche
    agli insegnanti di religione cattolica, unici esclusi. Il
    provvedimento in esame tende quindi ad eliminare dalla scuola
    una categoria di insegnanti stabilmente precari, dando loro
    la dignità di tutti gli altri lavoratori. Ne guadagna
    anche la considerazione della materia insegnata e si creano
    le condizioni per la qualificazione di una categoria di
    docenti all’interno di una scuola che noi vogliamo
    qualificata.

    Bisogna precisare che l’insegnamento della religione
    cattolica di cui stiamo parlando si svolge come attività
    scolastica di cultura religiosa, che è cosa ben diversa
    dalla catechesi, in un luogo laico di cui nessuno vuole
    mettere in dubbio la laicità: la scuola. Vi è
    assoluta libertà di partecipazione e quest’ultima
    non comporta alcuna adesione alla fede cristiana.

    Il vecchio Concordato lateranense prevedeva che nella scuola
    pubblica si potesse svolgere un insegnamento della religione
    in funzione catechistica; in base al nuovo Accordo, lo Stato
    si impegna ad assicurare nella scuola pubblica un insegnamento
    della religione cattolica inserito nel quadro delle finalità
    della scuola, riconoscendo il valore che rappresentano,
    soprattutto in Occidente, la cultura religiosa ed il cristianesimo.

    Io credo non possa esistere formazione completa della persona
    che non sia legata alla propria cultura, e la nostra cultura
    ha profonde radici cristiane e cattoliche. Insomma, senza
    conoscere la religione e la cultura cattolica sarà
    più difficile e probabilmente incompleta per un italiano
    e per ogni europeo la risposta alla domanda: chi siamo?
    Sarà altresì incerto il riferimento ad un
    sistema di valori che hanno consentito una grande crescita
    civile alle nostre comunità e a princìpi che
    fanno parte del nostro patrimonio culturale.

    E quanto più saremo coscienti del nostro patrimonio
    culturale, tanto più sarà facile il dialogo
    con le altre culture, dialogo inevitabile in una società
    multietnica e multiculturale.

    Nessuna chiusura, quindi, nei riguardi delle altre culture;
    anzi, noi vogliamo creare le condizioni per un’apertura,
    per un dialogo.

    Vi è da dire, inoltre, che l’insegnamento della
    religione appartiene all’area delle cosiddette materie
    miste, in quanto vi è compresenza di interessi dello
    Stato e della Chiesa.

    La vigente disciplina concordataria prevede che l’insegnamento
    della religione cattolica nelle scuole è impartito
    da insegnanti che sono riconosciuti idonei dall’autorità
    ecclesiastica, ovvero dall’ordinario diocesano. Trattandosi
    di un insegnamento non sulla religione ma della religione
    cattolica, dichiarare l’idoneità degli insegnanti
    spetta senz’altro alla Chiesa, mentre per quanto concerne
    la qualificazione professionale, ovvero il titolo di studio,
    essa è regolata da intesa tra Stato e Chiesa.

    Attualmente è l’autorità ecclesiastica
    che dichiara l’idoneità all’insegnamento
    e l’eventuale revoca dell’idoneità stessa.
    In quest’ultima ipotesi, ovvero nel caso di revoca
    dell’idoneità da parte dell’ordinario diocesano,
    oggi l’insegnante cessa dall’impiego di ruolo
    e gli viene precluso il passaggio ad altro insegnamento
    scolastico, pur essendo in possesso di abilitazione, creando
    una condizione di precarietà.

    Il disegno di legge in esame si propone di porre fine allo
    stato di disagio nel quale si trovano gli insegnanti di
    religione, consentendo loro, purché dotati dei necessari
    requisiti, l’equiparazione agli altri docenti scolastici,
    sul piano giuridico e amministrativo, e consentendo anche
    agli insegnanti dichiarati in mobilità di restare
    nella scuola purché ne abbiano i titoli.

    Proprio l’articolo 4 del disegno di legge relativo
    alla mobilità ha rappresentato uno dei punti controversi
    e oggetto di un dibattito intenso. Ci sembra che la soluzione
    trovata sia molto equilibrata e rispettosa della dignità
    e dei diritti degli insegnanti. Vi si prevede la mobilità
    per l’insegnante cui sia stata revocata l’idoneità
    o che si trovi comunque in esubero, mobilità che
    viene concessa in base alle modalità previste dalle
    disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei
    requisiti prescritti per l’insegnamento richiesto.
    Si esce in tal modo da una sostanziale posizione giuridica
    di precariato che non garantisce la dignità del lavoro
    professionale degli insegnanti di religione e si dà
    finalmente attuazione al dettato delle norme concordatarie.

    Forza Italia si riconosce nel disegno di legge in esame
    che voterà nel testo così come presentato.

    PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore
    Contestabile. Ne ha facoltà.

    CONTESTABILE
    (FI). Signor Presidente, il mio giudizio sul disegno di
    legge in esame non è negativo, tant’è
    vero che non mi asterrò dalla votazione perché,
    come è noto, tale astensione all’interno del
    Senato equivale ad un voto contrario ed io non voglio esprimere
    un voto in tal senso. In dissenso dal Gruppo quindi non
    parteciperò alla votazione.

    Mi riconosco nell’intervento svolto dall’amico
    e collega di partito senatore Favaro che ha più volte
    ribadito la sostanziale laicità di questo provvedimento.
    È vero, è una legge sostanzialmente laica,
    se non fosse per una questione che pone un grave problema
    di principio e che forse è sfuggita ai più.

    Sono rispettoso delle religioni, sono rispettosissimo della
    religione cattolica. Mi riconosco nel titolo del celebre
    saggio di Benedetto Croce "Perché non possiamo
    non dirci cristiani".

    Certo, ha ragione la senatrice Soliani quando afferma che
    la nostra storia è anche storia della religione cattolica,
    io direi che è anche storia della Chiesa Cattolica:
    ha ragione. È una storia che ha avuto luci ed ombre:
    le luci sono molto splendenti, basta fare i nomi di Agostino
    d’Ippona e di Tommaso d’Aquino, le ombre, sono, per esempio,
    quelle della controriforma, i due cugini Borromei e Roberto
    Bellarmino; aveva ragione Delio Cantimori, grande storico
    degli eretici italiani del ‘500 quando diceva che uno dei
    problemi di questo Paese è aver avuto la controriforma
    senza aver avuto la riforma.

    La legge, però, che è – ripeto – una legge
    laica e posso perfino spingermi a definire una buona legge,
    pone una questione grave di principio: nella nomina degli
    insegnanti di religione vi è un forte intervento
    dell’ordinario diocesano. Ora, si pone il problema di un
    dipendente dello Stato, pagato dallo Stato, che è
    in parte nominato da una autorità, che io rispetto
    moltissimo, il vescovo, ma che non è lo Stato, anzi
    è di un altro Stato. Tale questione pone un problema
    di principio grave che si poteva risolvere: la nomina dell’insegnante
    di religione poteva essere riservata all’ordinario diocesano
    ma l’insegnante di religione non diventava dipendente dello
    Stato, era a carico dell’ordinario diocesano e della Chiesa
    Cattolica, o, in alternativa, l’insegnante di religione
    veniva pagato dallo Stato e diventava dipendente dello Stato
    ma non vi era alcuna ingerenza nella nomina da parte dell’ordinario
    diocesano.

    Il mio non è un discorso contro la Chiesa cattolica,
    tutt’altro; più mi faccio vecchio e più rispetto
    la funzione che la Chiesa cattolica ha avuto nella nostra
    storia, pur con delle punte critiche: ripeto, l’Inquisizione
    e la Controriforma. Le questioni di principio sono, però,
    essenziali e ad esse non si può contravvenire.

    Questo equivoco ha una nascita lontana nell’accordo tra
    i cattolici e i comunisti a proposito dell’articolo 7, un
    accordo che, a mio parere, non ha portato bene al nostro
    Paese. Per fortuna, ora nessuno mette più in discussione
    la laicità dello Stato, la formula recepita è
    ancora una volta quella cavouriana della "Libera Chiesa
    in libero Stato".

    Io rispetto moltissimo la libertà della Chiesa,
    non potrò votare questa legge perché contravviene
    ad una questione di principio. (Applausi del senatore Malabarba).

    PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei
    disegni di legge in titolo ad altra seduta.

    Sull’ordine dei lavori

    PRESIDENTE. Comunico che, in relazione ai concomitanti
    impegni delle Commissioni riunite 1a e 2a, la discussione
    dei disegni di legge sul patteggiamento e sulla semplificazione
    è rinviata ad altra seduta.

    Interpellanze e interrogazioni, annunzio

    PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza
    un’interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell’allegato
    B al Resoconto della seduta odierna.

    Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta
    pubblica oggi, alle ore 17,30, con l’ordine del giorno
    già stampato e distribuito.

    La seduta è tolta (ore 11,45).

     

  • Stato_Giuridico_due/Odg_Aula_S_3_06_2003.asp


    SENATO della REPUBBLICA

    Martedì 3 giugno 2003
    406a e 407a Seduta Pubblica

    —————————————————————————–

    ORDINE DEL GIORNO
    alle ore 10

    Seguito delle discussioni generali dei disegni
    di legge:

    1. Omissis
    2. Omissis
    3. Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
      cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine
      e grado (Approvato dalla Camera dei deputati). (1877)
      – EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
      e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica.
      (202)
      – BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico
      e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
      (259)
      – BEVILACQUA. – Norme sullo stato giuridico
      degli insegnanti di religione cattolica. (554)
      – SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato
      giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione
      cattolica. (560)
      – BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento
      e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica.
      (564)
      – MONTICONE ed altri. – Norme sullo stato giuridico
      degli insegnanti di religione cattolica. (575)
      – MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
      e di reclutamento dei docenti di religione cattolica.
      (659)
      – COSTA. – Norme in materia di stato giuridico
      degli insegnanti di religione cattolica. (811)
      – TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
      e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
      (1345)
      – ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
      e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
      (1909)
      – Relatore Brignone

    Omissis

  • Stato_Giuridico_due/resoconto_aula_29_5_2003.asp

    SENATO DELLA REPUBBLICA
    —————— XIV LEGISLATURA ——————

    404a SEDUTA PUBBLICA

    RESOCONTO

    SOMMARIO E STENOGRAFICO

    GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2003

    (Antimeridiana)

    _________________

    Presidenza del vice presidente CALDEROLI

    Omissis

    PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in attesa del senatore
    Pastore, relatore sul disegno di legge 776-B-bis, dispongo
    l’inversione dell’ordine del giorno, nel senso
    di passare alla discussione dei disegni di legge nn. 1877,
    già approvato dalla Camera dei deputati, 202, 259,
    554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345 e 1909, iscritti al successivo
    punto dell’ordine del giorno.

    Discussione dei disegni di legge:

    (1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di
    religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni
    ordine e grado (Approvato dalla Camera dei deputati)

    (202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica
    (259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

    (554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica

    (560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato
    giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica

    (564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento
    e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

    (575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato
    giuridico degli insegnanti di religione cattolica (659)
    MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica
    (811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica

    (1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

    (1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

    PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione dei
    disegni di legge nn. 1877, già approvato dalla Camera
    dei deputati, 202, 259, 554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345
    e 1909.

    La relazione è stata già stampata e distribuita.
    Chiedo al relatore se intende integrarla.

    BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori,
    nella mia relazione scritta ho già esposto ampiamente
    le premesse e le ragioni del presente disegno di legge.
    Non ritengo perciò necessario ripeterle né
    richiamare gli intenti contenuti nell’Accordo di revisione
    del Concordato lateranense e nel Protocollo addizionale,
    né illustrare ulteriormente il contenuto degli articoli,
    considerato anche che siamo giunti in sostanza all’atto
    conclusivo di un iter parlamentare che si è dipanato
    nel corso di due legislature e che si è avvalso di
    un ampio dibattito e di una pluralità di proposte
    di iniziativa parlamentare, la maggior parte delle quali
    sostanzialmente simili.

    Nella XIII legislatura, nella quale fui relatore di analogo
    disegno di legge in Senato, nella XIV legislatura alla Camera,
    dalla quale giunge questo provvedimento, e nella 7a Commissione
    del Senato, sono già state date risposte esaurienti
    anche su questioni collaterali sollevate da alcuni colleghi.

    Tali questioni peraltro furono affrontate in sede più
    appropriata nell’affare assegnato nella precedente
    legislatura, ai sensi dell’articolo 50, comma 2 del
    Regolamento del Senato, alla 7a Commissione; affare che
    riguardava la politica del Governo in ordine all’insegnamento
    della religione cattolica previsto dal Concordato tra l’Italia
    e la Santa Sede.

    Ritengo però di dover aggiungere alcune brevi postille
    e riflessioni per dimostrare che questo provvedimento si
    colloca nel solco di una continuità storica della
    politica religiosa del nostro Paese dagli anni del referendum
    abrogativo del divorzio del 1964 ad oggi, cioè da
    quando si passò da una dimensione di sostanziale
    restauro conservativo del Concordato alla legge del 1985
    sugli enti e i beni ecclesiastici e alle parallele intese
    con altre religioni.

    Certamente gli esiti del Concilio ecumenico Vaticano II,
    la secolarizzazione della società e la crescente
    presenza di immigrati di diverse provenienze nazionali e
    religiose hanno richiesto da una parte la formalizzazione
    e l’attribuzione di competenze specifiche in ordine
    a tutte le questioni religiose e, dall’altra, il rinnovamento
    dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
    di ogni ordine e grado, di cui ancora oggi si avvale la
    stragrande maggioranza della popolazione scolastica, a testimonianza
    di una scelta da parte di studenti e famiglie che rimane
    comunque stabile ed immutata.

    Al rinnovamento, tuttora in atto, dell’insegnamento
    religioso manca però il supporto dell’effettiva
    stabilizzazione e dignità dei suoi docenti, ormai
    in gran parte laici, i quali, pur senza potere di voto disciplinare,
    recano spesso un apporto consistente per quanto concerne
    profili ed aspetti della personalità complessiva
    dell’alunno e rappresentano un solido punto di riferimento
    nelle istituzioni scolastiche, ora rinnovate, concorrendo
    a realizzare un’offerta formativa più completa
    e radicata nella storia e nella cultura del nostro Paese,
    che deve al cattolicesimo una parte notevole della propria
    identità.

    Ebbene, voglio rammentare brevemente alcuni obiettivi disciplinari
    dell’insegnamento religioso: favorire lo sviluppo della
    personalità degli alunni nella dimensione religiosa,
    promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze
    e contribuendo a dare specifica risposta al bisogno di significato
    di cui essi sono portatori; introdurre alla conoscenza delle
    fonti, delle testimonianze e delle espressioni storico-culturali
    del cattolicesimo; avviare l’alunno alle problematiche
    religiose, superando intolleranza e fanatismo; offrire contenuti
    e strumenti specifici per una consapevole lettura della
    realtà storico-culturale in cui vivono gli allievi;
    maturare capacità di confronto tra il cattolicesimo
    e le altre religioni, con passaggio graduale dalla semplice
    conoscenza alla consapevolezza. Sono questi obiettivi che
    ben si inquadrano nelle finalità della scuola, ma
    che devono essere corredati innegabilmente da uno status
    e una dignità dell’insegnamento pari a quelli
    delle altre discipline.

    Come si vede, l’insegnamento della religione cattolica
    è rivolto sia al credente e sia al non credente o
    credente in altra fede.

    Rimane la questione che le potenzialità formative
    ed educative della disciplina dovrebbero essere meglio sfruttate
    e valorizzate. Certamente questo disegno di legge è
    rivolto in tal senso, ma sono convinto che occorra altresì
    affrontare senza indugio anche la questione dell’ora
    alternativa, la quale, troppo spesso marginalizzata dalla
    collocazione nell’orario scolastico, si riduce alla
    cosiddetta ora del nulla. Ritengo che in sede di relazione
    non occorra aggiungere altro. Nella replica risponderò
    alle questioni che saranno eventualmente sollevate. Infatti,
    nonostante la giurisprudenza insorta anche in seguito alle
    pronunce della Corte Costituzionale, restano forse aperte
    alcune problematiche, poiché nell’insegnamento
    religioso si opera il raccordo fra ordinamento canonico
    e ordinamento statuale nel quadro di una pubblica funzione,
    fermo restando però che il presente disegno di legge
    dà attuazione, finalmente, ad un intento espresso
    nel comma 2 dell’articolo 9 dell’Accordo del lontano
    1984. (Applausi dai Gruppi LP, FI, UDC e Mar-DL-U).

    PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che,
    come convenuto, avrà luogo la prossima settimana.

    Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno
    di legge in titolo ad altra seduta.

    Omissis

  • Stato_Giuridico_due/Inizia_discussione_aula_Senato.asp

    Inizia la
    discussione in Aula al Senato

    Previsto per il pomeriggio del 29 maggio p.v. l’inizio
    della discussione generale sul disegno di legge n.1877 "Norme
    sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado".
    Eventuali emendamenti dovranno essere presentati entro le
    ore 19 dello stesso giorno (29 maggio 2003).

    Fonte:
    http://www.senato.it/att/resocon/home.htm

  • Stato_Giuridico_due/resoconto_S7_02_04_2003.asp

    SENATO DELLA REPUBBLICA

    ISTRUZIONE (7a)

    MERCOLEDI’ 2 APRILE 2003
    188a Seduta

    Presidenza del Presidente
    ASCIUTTI

    Intervengono i sottosegretari di Stato per l’istruzione,
    l’università e la ricerca Valentina Aprea e per i
    beni e le attività culturali Pescante.

    La seduta inizia alle ore 14,40.

    IN SEDE REFERENTE

    (202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica
    (259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica
    (560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato
    giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica
    (564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento
    e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    (575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica
    (659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica
    (811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica
    (1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado, approvato dalla Camera dei deputati.
    (1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

    Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri,
    nel corso della quale – ricorda il presidente ASCIUTTI
    – era iniziata l’illustrazione degli emendamenti all’articolo
    5 del disegno di legge n. 1877.

    Ha preliminarmente la parola il senatore TESSITORE, il
    quale intende rispondere alle osservazioni rese dal sottosegretario
    Aprea nella seduta del 26 marzo scorso. In quella occasione,
    egli aveva infatti dichiarato il suo voto favorevole sull’emendamento
    3.2, che imponeva il requisito della laurea per la partecipazione
    degli insegnanti di religione cattolica alle procedure concorsuali,
    motivandolo con la circostanza che i titoli rilasciati dalle
    facoltà teologiche sono equiparati a quelli rilasciati
    dagli atenei italiani, benchè alle facoltà
    teologiche si acceda con titoli diversi dal diploma di scuola
    secondaria superiore. Tale dichiarazione di voto è
    stata tuttavia giudicata singolare dal sottosegretario Aprea,
    che ha ricordato come l’equiparazione dei titoli di studio
    presupponga una valutazione sull’efficacia culturale del
    percorso seguito ma non può evidentemente spingersi
    ad imporre l’identità delle condizioni di accesso.

    Al riguardo, egli osserva peraltro che il riconoscimento
    delle lauree teologiche avviene anche in assenza di titoli
    di studio analoghi a quelli richiesti per conseguire una
    laurea italiana; per contro, il riconoscimento dei diplomi
    rilasciati da università di altri Stati esteri presuppone
    l’accertamento di un percorso analogo a quello italiano.
    A suo avviso la singolarità attiene dunque assai
    più a tale curioso meccanismo che alla sua proposta
    di richiedere il diploma di laurea agli insegnanti di religione
    cattolica.

    Prosegue quindi l’illustrazione degli emendamenti riferiti
    all’articolo 5, pubblicati in allegato al presente resoconto.

    La senatrice ACCIARINI illustra gli emendamenti presentati,
    soffermandosi sul 5.8, interamente soppressivo dell’articolo.
    L’articolo 5, prevedendo una fase transitoria in cui accederanno
    al primo concorso gli insegnanti di religione cattolica
    che abbiano prestato continuamente servizio per almeno quattro
    anni nel corso degli ultimi dieci anche se per un orario
    inferiore a quello d’obbligo, rappresenta infatti a suo
    giudizio un elemento di particolare criticità: non
    solo esso non determina alcuna consistenza dei posti che
    saranno messi a concorso, ma non richiama neanche, ai fini
    delle prove concorsuali, il disposto dell’articolo 400,
    comma 6, del Testo unico sulla scuola che invece è
    opportunamente richiamato nella fase a regime, sia pure
    unitamente ad una sintesi alquanto riduttiva dei suoi contenuti.
    Tale scelta determina un’evidente discriminazione ed ella
    invita pertanto il Governo a motivarla nel dettaglio.
    Quanto all’emendamento 5.9, si tratta ancora una volta del
    tentativo di ricondurre le procedure di immissione in ruolo
    nell’ambito dell’ordinamento vigente. A tal fine, si prevede
    la compilazione di una graduatoria, anziché di un
    mero elenco, approvata dal dirigente regionale competente.
    Dando per illustrato il 5.10, si sofferma infine sul 5.13
    volto ad attribuire precedenza ai vincitori di concorso
    non titolari di contratto a tempo indeterminato ai fini
    del conferimento dei contratti a tempo determinato.

    La senatrice Vittoria FRANCO dà per illustrati gli
    emendamenti 5.11 e 5.12.

    Il relatore BRIGNONE dà per illustrato l’emendamento
    5.100, presentato in ossequio ad una condizione posta dalla
    Commissione bilancio. Manifesta indi un orientamento contrario
    su tutti gli altri emendamenti presentati all’articolo 5.
    In particolare, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti
    5.1, 5.16, 5.3, 5.14, 5.17, 5.2, 5.11, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7.
    Quanto al 5.8, interamente soppressivo dell’articolo, il
    parere è evidentemente contrario, in quanto cancella
    una parte essenziale del testo.
    Sul 5.9, invece, il parere è contrario dal momento
    che la graduatoria si riferirebbe solo a prove accessorie
    mentre il giudizio di merito resterebbe comunque affidato,
    sulla base di norme pattizie, all’autorità diocesana.
    Con riferimento all’emendamento 5.10 (peraltro identico
    al 5.15), egli osserva che gli insegnanti di religione cattolica
    potrebbero anche avere una preparazione di carattere tecnico.
    La loro immissione in ruolo prevede infatti una valutazione
    disciplinare, a cura dell’autorità diocesana, nonché
    una competenza specifica sull’ordinamento scolastico, accertata
    attraverso il concorso. Ogni altra previsione è,
    a suo avviso, superflua ed in tal senso esprime parere contrario
    sui suddetti emendamenti.
    Il parere sul 5.12 è contrario per le stesse motivazioni
    già espresse con riferimento all’emendamento 5.9.
    Anche sull’emendamento 5.13, valgono motivazioni già
    espresse in precedenza.

    Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere conforme
    a quello del relatore, raccomandando l’approvazione dell’emendamento
    5.100.

    Si passa alle votazioni.

    Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 5.8,
    prende la parola la senatrice ACCIARINI, la quale manifesta
    stupore per la mancanza di attenzione dimostrata dal Governo
    e dalla sua maggioranza su tematiche di così grande
    rilievo. Ribadisce quindi che lo sforzo dell’opposizione
    è stato quello di offrire agli insegnanti di religione
    cattolica la massima tutela consentita dall’ordinamento,
    riconducendo le relative procedure di assunzione in ruolo
    al più generale quadro normativo vigente per il personale
    della scuola. Il testo che la maggioranza si accinge a varare,
    che – per la fase transitoria – non richiama neanche le
    prove concorsuali previste dall’articolo 400, comma 6, del
    Testo unico sulla scuola, rischia invece di precostituire
    un canale di reclutamento atipico che l’opposizione non
    si sente di condividere in alcun modo.

    Posto ai voti, l’emendamento 5.8 viene respinto.

    Gli emendamenti 5.1, 5.16 e 5.3 vengono dichiarati decaduti
    per l’assenza dei proponenti.

    Il senatore D’ANDREA fa proprio l’emendamento 5.14 e insiste
    per la sua votazione.

    Posto ai voti, l’emendamento 5.14 viene respinto.

    Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 5.9,
    prende la parola la senatrice ACCIARINI, la quale critica
    la scelta di introdurre nell’ordinamento una figura giuridica
    ibrida quale un "elenco" dei vincitori di concorso.
    Si tratta, del resto, di una preoccupazione diffusa anche
    nella maggioranza, che ha difatti suggerito di rendere detto
    elenco quanto meno "graduato". Si tratta comunque
    di un atto dalla natura giuridica non definita, che stravolge
    ancora una volta il quadro generale dell’ordinamento. Quanto
    alle considerazioni del relatore sulla difficoltà
    di stilare una graduatoria relativa a prove accessorie,
    osserva che anche in questo caso si tratta di una anomalia
    senza precedenti nell’ordinamento.
    Conclude ribadendo il convinto voto favorevole del Gruppo
    Democratici di Sinistra – L’Ulivo.

    Posto ai voti, l’emendamento 5.9 viene respinto.

    Gli emendamenti 5.17 e 5.2 vengono dichiarati decaduti
    per l’assenza dei proponenti.

    La senatrice Vittoria FRANCO dichiara il voto favorevole
    del Gruppo Democratici di Sinistra – L’Ulivo sull’emendamento
    5.10, del resto identico al successivo 5.15. L’insegnamento
    della religione cattolica non affronta infatti solo tematiche
    strettamente religiose, ma investe spesso – anche e
    soprattutto su sollecitazione degli studenti – tematiche
    di grande rilievo ed attualità sociale. Prevedere
    quindi un accertamento della preparazione dei candidati
    nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche
    va nel senso di garantire la qualità dell’insegnamento,
    così come il rapporto tra docenti e studenti.

    Posto ai voti, l’emendamento 5.10 (identico al 5.15) viene
    respinto, così come – con separata votazione
    – il 5.11.

    Gli emendamenti 5.4, 5.5 e 5.6 vengono dichiarati decaduti
    per l’assenza dei proponenti.

    Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 5.12,
    prende la parola la senatrice ACCIARINI, la quale ribadisce
    l’esigenza di concludere i concorsi con la redazione di
    una graduatoria a carattere permanente per la copertura
    dei contratti sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
    Non utilizzare la graduatoria per i contratti a tempo determinato
    rischia infatti di accrescere il sospetto che si intenda
    gestirli in modo del tutto discrezionale, con il risultato
    di aumentare anziché contenere l’area del precariato.

    Posto ai voti, l’emendamento 5.12 viene respinto, così
    come – con separata votazione – il 5.13.

    Sull’emendamento 5.100, la senatrice ACCIARINI dichiara
    il proprio voto contrario. A parte lo slittamento del triennio
    di riferimento, ritiene infatti che la cifra ivi indicata
    sia del tutto arbitraria, a fronte di una assoluta indeterminatezza
    dei posti da mettere a concorso.

    Posto ai voti, l’emendamento 5.100 è approvato,
    con conseguente preclusione dell’emendamento 5.7.

    Concluso l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
    5, per dichiarazione di voto contrario sull’articolo nel
    suo complesso, prende la parola la senatrice ACCIARINI,
    la quale ne sottolinea i profili di maggiore criticità.
    Ricorda infatti che solo a partire dall’anno scolastico
    1985-1986 agli insegnanti di religione cattolica è
    stato richiesto un diploma di scuola secondaria superiore.
    Parallelamente all’Intesa, fu infatti approvata una norma
    che sanava i docenti allora in servizio anche se sprovvisti
    di titolo di studio di scuola secondaria superiore, purché
    fossero in carica da almeno cinque anni. Nel rinnovare pertanto
    la richiesta di dati analitici sui titoli di studio dei
    docenti, lamenta la scarsa attenzione dedicata all’accertamento
    della loro preparazione culturale, anche in considerazione
    dei delicati profili illustrati dalla senatrice Vittoria
    Franco.

    La Commissione approva quindi l’articolo 5 nel suo complesso,
    come emendato.

    Si passa all’esame dell’articolo 6 e degli emendamenti
    ad esso riferiti.

    La senatrice ACCIARINI illustra l’emendamento 6.1 soppressivo
    dell’intero articolo. Ritiene, in particolare, che gli oneri
    finanziari siano stati valutati in maniera non corretta
    senza basarsi su dati oggettivi. Ritiene, piuttosto, che
    l’onere sia più elevato ed in tal senso l’emendamento
    1.1 dell’opposizione, peraltro respinto, prevedeva uno stanziamento
    addirittura doppio. Sottolinea, quindi, che i costi stimati
    sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli reali. Dà
    altresì per illustrato il 6.2.

    Il relatore BRIGNONE dà per illustrati gli emendamenti
    6.100 e 6.101, presentati in ossequio al parere della Commissione
    bilancio. Osserva poi che le cifre previste nel disegno
    di legge derivano da precisi calcoli che si basano sui medesimi
    criteri individuati durante la scorsa legislatura e su dati
    reali in possesso del Ministero dell’istruzione, dell’università
    e della ricerca. L’onere finanziario previsto, in particolare,
    tiene conto del progresso economico dei docenti di religione
    cattolica che, pur non essendo di ruolo, hanno maturato
    una loro progressione di carriera.
    Esprime pertanto parere contrario sull’emendamento 6.1,
    osservando che il 6.2 è sostanzialmente assorbito
    dal 6.100.

    Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere conforme
    a quello del relatore.

    Si passa alle votazioni.

    La senatrice ACCIARINI dichiara voto favorevole sull’emendamento
    6.1. Sottolinea inoltre come il testo del disegno di legge
    non risolva il problema della precarietà dei docenti
    di religione cattolica, alcuni dei quali potrebbero non
    essere in possesso dei requisiti per la mobilità
    professionale in caso di revoca dell’idoneità da
    parte dell’ordinario diocesano. Meglio sarebbe stato dunque
    applicare in via generalizzata il contratto collettivo nazionale.

    Ella coglie altresì l’occasione per lamentare la
    mancata indicazione di una data a cui riferire i posti di
    insegnamento complessivamente funzionanti ai fini del calcolo
    del 70 per cento.

    Posto ai voti l’emendamento 6.1 è respinto.

    La Commissione approva invece l’emendamento 6.100 e pertanto
    l’emendamento 6.2 è dichiarato precluso.

    L’emendamento 6.101 viene approvato.

    La Commissione approva infine l’articolo 6, come emendato.

    Il PRESIDENTE avverte che si passerà all’esame dei
    seguenti ordini del giorno, precedentemente accantonati:

    0/1877/7/6
    BRIGNONE
    "Il Senato,
    in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme
    sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
    premesso che:
    – l’articolo 5, comma 1, prevede in sede di prima applicazione,
    ossia in occasione della prima prova selettiva riservata
    agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato
    servizio "per almeno quattro anni nel corso degli ultimi
    dieci anni", un concorso per titoli ed esami;
    – nel medesimo articolo non è esplicitato il carattere
    permanente dell’elenco graduato derivante dalla prima prova
    concorsuale;
    – non viene inoltre prevista per i vincitori della prima
    prova selettiva – che non si collocheranno in posizione
    utile per la copertura del 70 per cento delle cattedre da
    assegnare con contratto a tempo indeterminato – la precedenza
    per il conferimento degli incarichi di cui al comma 10 dell’articolo
    3;
    impegna il Governo
    a) a verificare la possibilità di organizzare un
    corso finalizzato alla preparazione dei candidati alla prima
    prova selettiva su argomenti attinenti il programma d’esame;
    b) a considerare le problematiche esposte in premessa al
    fine di assicurare, attraverso specifiche iniziative legislative,
    d’intesa con le autorità ecclesiastiche ed in coerenza
    con la vigente normativa concordataria, una maggiore stabilità
    e garanzia di occupazione a coloro che, inclusi negli elenchi,
    non abbiano conseguito l’assunzione a tempo indeterminato
    o determinato."

    0/1877/7/1
    MINARDO
    "Il Senato,
    in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme
    sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
    premesso che:
    · l’articolo 5, comma l, del disegno di legge in
    esame prevede in sede di prima applicazione – ossia in occasione
    della prima prova selettiva riservata agli insegnanti di
    religione cattolica che abbiano prestato servizio "per
    almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni"
    – un concorso per titoli ed esami;
    · nel medesimo articolo non è esplicitato
    il carattere permanente dell’elenco graduato derivante dalla
    prima prova concorsuale;
    · sempre nel medesimo articolo non è prevista
    per i vincitori della prima prova selettiva – che non si
    collocheranno in posizione utile per la copertura del 70
    per cento delle cattedre da assegnare con contratto a tempo
    indeteminato – la precedenza per il conferimento degli incarichi
    di cui al comma 10 dell’articolo 3;
    · l’articolo 3, comma 10, non precisa la possibilità
    – per tutti i posti non coperti con contratto di lavoro
    a tempo indeterminato – di stipulare contratti di lavoro
    a tempo determinato anche con un orario inferiore a quello
    previsto per l’orario cattedra,
    impegna il Governo ad affrontare, nell’ambito dei decreti
    legislativi di cui all’articolo 1 del disegno di legge recante
    "Norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
    delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
    professionale" (A.S. n. 1306-B, già A.C. n.
    3387), le importanti problematiche esposte in premessa attraverso:
    la predisposizione, in sede di prima applicazione della
    presente legge, di un corso svolto dalla stessa commissione
    esaminatrice finalizzato all’approfondimento degli argomenti
    costituenti l’oggetto dell’esame;
    l’istituzione di un elenco graduato permanente ad esaurimento
    in modo da salvaguardare i docenti di religione precari,
    i quali – pur avendo superato il primo concorso riservato
    – non hanno ancora raggiunto la stabilizzazione;
    la specificazione che gli insegnanti che superano i concorsi
    che saranno banditi successivamente al primo, saranno inclusi
    in un elenco graduato aggiuntivo, cosi come avviene con
    la divisione in tre fasce delle graduatorie provinciali
    permanenti;
    la puntualizzazione
    · del diritto alla precedenza nell’assegnazione degli
    incarichi per i docenti di religione vincitori della prima
    prova concorsuale e non collocati in posizione utile per
    la copertura del 70 per cento delle cattedre;
    · della possibilità di assegnare i posti ricadenti
    nel 30 per cento con un orario inferiore a quello previsto
    per l’orario cattedra".
    0/1877/7/3
    BASILE
    "Il Senato,
    in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme
    sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
    premesso che:
    · l’articolo 5, comma 1, prevede in sede di prima
    applicazione – ossia in occasione della prima prova
    selettiva riservata agli insegnanti di religione cattolica
    che abbiano prestato servizio "per almeno quattro anni
    nel corso degli ultimi dieci anni" – un concorso
    per titoli ed esami;
    · nel medesimo articolo non è esplicitato
    il carattere permanente dell’elenco graduato derivante dalla
    prima prova concorsuale;
    · sempre nel medesimo articolo non è prevista
    per i vincitori della prima prova selettiva – che non
    si collocheranno in posizione utile per la copertura del
    70 per cento delle cattedre da assegnare con contratto a
    tempo indeterminato – la precedenza per il conferimento
    degli incarichi di cui al comma 10 dell’articolo 3;
    · l’articolo 3, comma 10, non precisa la possibilità
    – per tutti i posti non coperti con contratto di lavoro
    a tempo indeterminato – di stipulare contratti di lavoro
    a tempo determinato anche con un orario inferiore a quello
    previsto per l’orario cattedra;
    impegna il Governo ad affrontare, nell’ambito dei decreti
    legislativi di cui all’articolo 1 del disegno di legge recante
    "Norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
    delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
    professionale" (A.S. n. 1306-B, già A.C. n.
    3387), le importanti problematiche esposte in premessa attraverso:
    · la predisposizione, in sede di prima applicazione
    della presente legge, di un corso svolto dalla stessa commissione
    esaminatrice finalizzato all’approfondimento degli argomenti
    costituenti l’oggetto dell’esame;
    · l’istituzione di un elenco graduato permanente
    ad esaurimento in modo da salvaguardare i docenti di religione
    precari, i quali – pur avendo superato il primo concorso
    riservato – non hanno ancora raggiunto la stabilizzazione;
    · la specificazione che gli insegnamenti che superano
    i concorsi che saranno banditi successivamente al primo,
    saranno inclusi in un elenco graduato aggiuntivo, così
    come avviene con la divisione in tre fasce delle graduatorie
    provinciali permanenti;
    · la puntualizzazione:
    1. del diritto alla precedenza nell’assegnazione degli incarichi
    per i docenti di religione vincitori della prima prova concorsuale
    e non collocati in posizione utile per la copertura del
    70 per cento delle cattedre;
    2. della possibilità di assegnare i posti ricadenti
    nel 30 per cento con un orario inferiore a quello previsto
    per l’orario della cattedra".

    0/1877/7/2
    BERGAMO, GABURRO
    "Il Senato,
    in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme
    sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
    premesso che:
    · il disegno di legge non dà la giusta considerazione
    alla "stabilizzazione" di molti docenti di religione,
    cioè alla continuità nell’insegnamento derivante
    dagli incarichi annuali, e non dà supplenze temporanee;
    · dall’articolo 5 comma 1 si evince che per far maturare
    il requisito dei quattro anni di servizio sono sufficienti
    supplenze che, sommate insieme, raggiungano 180 giorni di
    insegnamento nell’arco dell’anno (requisito sufficiente
    per partecipare alla prima sessione d’esame);
    · la "stabilizzazione" ha comportato, solo
    per i docenti che sono in questa posizione e non per i supplenti,
    il riconoscimento della progressione di carriera, con la
    conseguente equiparazione al ruolo nel trattamento economico
    e quindi un inquadramento preciso per lo Stato;
    · la certezza della "stabilizzazione" ha
    garantito all’istituzione scolastica continuità nei
    progetti che vedono anche nei docenti di religione validissimi
    referenti o collaboratori,
    impegna il Governo, in sede di emanazione del decreto ministeriale
    che bandirà il concorso, a dare giusto riconoscimento
    ai docenti di religione "stabilizzati" prevedendo
    che:
    · la prima sessione riservata d’esami per l’accesso
    al ruolo consista nella frequenza di un corso abilitante
    all’insegnamento, alla fine del quale si accertino le competenze
    (definite dall’articolo 5, comma 2) con la discussione orale
    di un elaborato personale del candidato (in analogia con
    quanto previsto dalla legge n. 124 del 1999);
    · sia data una valutazione "pesante" ai
    servizi prestati (intendendo per servizi tutti gli anni
    di insegnamento con incarico annuale), attribuendo ad ogni
    anno un punteggio significativo;
    · al punteggio conseguito nella prova orale sia possibile
    sommare il punteggio dei servizi prestati".

    0/1877/7/4
    MINARDO
    "Il Senato,
    in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme
    sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
    considerato che l’articolo 5, comma 1, riserva il primo
    concorso per titoli ed esami agli insegnanti di religione
    cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio
    per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci
    impegna il Governo ad interpretare la predetta disposizione
    intendendo per ‘anno’ quello in cui l’insegnante abbia prestato
    servizio per almeno 150 giorni".

    0/1877/7/5
    MINARDO
    "Il Senato,
    in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme
    sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
    considerato che l’articolo 5, comma 1, riserva il primo
    concorso per titoli ed esami agli insegnanti di religione
    cattolica che abbiano prestato servizio per un orario complessivamente
    non inferiore alla metà di quello d’obbligo
    impegna il Governo ad interpretare la predetta disposizione
    intendendo per ‘metà dell’orario d’obbligo’ un numero
    di ori settimanali non inferiore a cinque".

    Il senatore BERGAMO illustra l’ordine del giorno n. 2,
    invitando il Governo a tenerne nel debito conto i contenuti.

    Il relatore BRIGNONE dà per illustrato l’ordine
    del giorno n. 6, da lui presentato raccogliendo spunti contenuti
    anche in altre proposte. Quanto agli altri ordini del giorno,
    sostiene che ve ne siano alcuni che contengono richieste
    non accettabili sotto il profilo tecnico come la proposta
    di predisporre un corso per gli insegnanti di religione
    cattolica da parte della stessa commissione esaminatrice
    finalizzato all’approfondimento degli argomenti costituenti
    oggetto dell’esame. Piuttosto, quanto a questo ultimo aspetto,
    ritiene appropriato limitarsi a prevedere che il Governo
    verifichi la possibilità di organizzare un corso
    finalizzato alla preparazione dei candidati alla prova selettiva.

    Invita conclusivamente i presentatori a ritirare gli ordini
    del giorno rispettivamente presentati.

    Il sottosegretario Valentina APREA accoglie l’ordine del
    giorno n. 6 mentre dichiara di non accogliere gli altri.

    Il relatore BRIGNONE non insiste per la votazione dell’ordine
    del giorno n. 6, nel quale il presidente ASCIUTTI dichiara
    assorbiti gli ordini del giorno n. 1, 3 e 2.

    Gli ordini del giorno nn. 4 e 5 vengono dichiarati decaduti
    per l’assenza del proponente.

    Si passa alle votazioni sul mandato al relatore a riferire
    in Aula in senso favorevole al disegno di legge.

    La senatrice ACCIARINI dichiara voto contrario. Ritiene
    importante richiamare i principi costituzionali sul rapporto
    Stato-Chiesa cattolica, ricordando che, pur non collocandosi
    in una dimensione di separazione ostile, tuttavia non si
    identifica neanche in un approccio neo confessionale. Piuttosto,
    dalla Costituzione è desumibile una dimensione comunitaria
    che, pur prevedendo una disciplina speciale per la religione
    cattolica, è compatibile con il riconoscimento di
    una pluralità di confessioni religiose non cattoliche,
    che in molti casi presentano profonde radici storiche. In
    questa prospettiva segnala che i principi di tendenziale
    eguaglianza tra le confessioni religiose non debbano essere
    affievoliti mediante l’adozione di norme che vanno ben oltre
    gli accordi concordatari.
    Sottolinea indi come la disciplina dell’assunzione e del
    recesso del rapporto di lavoro degli insegnanti di religione
    cattolica sia del tutto atipica rispetto alla disciplina
    generale in tema di rapporto di lavoro pubblico. Evidenzia,
    in particolare, che in presenza della revoca dell’idoneità
    (la cui disciplina è interamente demandata al diritto
    canonico) e nell’ipotesi che il docente non abbia i titoli
    adeguati per transitare in un’altra disciplina, si ha la
    risoluzione del rapporto di lavoro. In particolare la senatrice
    richiama l’attenzione sulle conseguenze negative che deriverebbero
    se il recesso avvenisse nel corso dell’anno scolastico.

    Conclude sostenendo che quantunque il disegno di legge presenti
    elementi di dubbia compatibilità con taluni principi
    costituzionali, tuttavia se la maggioranza avesse preso
    in considerazione gli emendamenti proposti dall’opposizione
    (ed in particolare il requisito della laurea, l’obbligo
    di permanenza nell’insegnamento per almeno cinque anni e
    le modifiche delle caratteristiche concorsuali), si sarebbe
    potuta sensibilmente migliorare la disciplina in esame.
    Segnala, infine, la preoccupazione di molti insegnanti per
    il rischio che si venga a creare un accesso privilegiato
    all’insegnamento.

    Il senatore CORTIANA ricorda come nella scorsa legislatura
    le Camere siano riuscite ad approvare una legge di elevato
    spessore come quella sulla parità che, offrendo maggiori
    garanzie alle scuole private (di cui quelle cattoliche costituiscono
    la maggioranza), testimoniava il chiaro intento di evitare
    un’impostazione ideologica preconcetta.
    Questo disegno di legge, invece, si caratterizza per la
    mancanza di rispetto per la dimensione multiculturale e
    multireligiosa propria della società italiana.
    Ritiene, piuttosto, che si sarebbe dovuto introdurre l’insegnamento
    della storia delle religioni.
    Sottolinea altresì che la scelta di una modalità
    alternativa di reclutamento sarà con ogni probabilità
    fonte di tensioni tra gli insegnanti e che, peraltro, poco
    si concilia con la politica di rigore finanziario adottata
    dal Governo nei confronti della scuola.
    In considerazione del rifiuto della maggioranza di prendere
    in esame le proposte emendative dell’opposizione, annuncia
    quindi il suo voto contrario ed un atteggiamento di dura
    opposizione in Aula.

    Il senatore BETTA esprime invece voto favorevole. Osserva
    che con questo provvedimento, che pur potrebbe essere migliorato,
    si realizza finalmente la stabilizzazione degli insegnanti
    di religione cattolica, secondo un apprezzabile compromesso
    fra ordinamento nazionale e norme concordatarie.

    Il senatore FAVARO dichiara il voto favorevole del Gruppo
    Forza Italia, rilevando che il disegno di legge risponde
    ad un’esigenza molto sentita dagli insegnanti di religione
    cattolica, il cui stato di precarietà viene finalmente
    ad avere termine.
    Quanto alle osservazioni critiche sulla rimessione dell’idoneità
    all’autorità diocesana, ricorda che si tratta di
    istituto derivante da norme pattizie, mentre per la mobilità
    verso altri insegnamenti è correttamente previsto
    un più significativo accertamento da parte dello
    Stato.
    Si tratta dunque di un testo sufficientemente equilibrato,
    che rispetta sia l’Intesa del 1985 che i diritti dei lavoratori
    e che, lungi dall’avviare l’involuzione da taluni paventata,
    non innova sensibilmente l’ordinamento se non per la parte
    in cui offre maggiore stabilità ad una determinata
    categoria di docenti.

    Il senatore D’ANDREA, a nome del Gruppo Margherita –
    DL – L’Ulivo, si riserva di esprimersi più compiutamente
    in Aula, una volta esaurito l’esame degli emendamenti. Nella
    fase attuale, dichiara pertanto che non parteciperà
    alla votazione, tanto più che il confronto parlamentare
    non ha finora dimostrato una significativa disponibilità
    del Governo e della sua maggioranza a ridurre l’asprezza
    dell’impatto di alcune norme. In particolare, sottolinea
    come sarebbe stato opportuno contestualizzare il provvedimento
    con disposizioni relative all’immissione in ruolo degli
    altri docenti, evitando di accentuare la rivalità
    fra diverse forme di precariato.
    Deplora infine che il Governo abbia evitato di affrontare
    alcune questioni chiave sollevate dall’opposizione, fra
    cui il confronto con le altre confessioni religiose e il
    rapporto con i docenti delle altre discipline, che rischiano
    di sentirsi se non minacciati quanto meno messi in discussione
    dall’immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica,
    attesa la prevista possibilità di accesso alla mobilità
    professionale.
    Si augura quindi di registrare in Aula qualche segnale positivo
    in questo senso, affinché il Gruppo Margherita –
    DL – L’Ulivo possa definire più compiutamente
    la propria posizione.

    Il senatore DELOGU dichiara infine il voto favorevole del
    Gruppo Alleanza Nazionale, esprimendo un giudizio complessivamente
    favorevole al testo, che corrisponde alle lunghe attese
    degli operatori del settore.

    La Commissione conferisce infine mandato al relatore Brignone
    a riferire favorevolmente in Aula sul disegno di legge n.
    1877, con le modifiche apportate, proponendo l’assorbimento
    in esso degli altri disegni di legge in titolo.

    Il sottosegretario Valentina APREA ringrazia la Commissione
    tutta per l’impegno profuso nell’esame del provvedimento.

    IN SEDE DELIBERANTE

    Omissis

    EMENDAMENTI AL DISEGNO
    DI LEGGE N. 1877

     

  • Stato_Giuridico_due/Emendamenti_DDL_1877.asp

    EMENDAMENTI
    AL DISEGNO DI LEGGE N. 1877

    Art. 1

    1.1
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sostituire il comma 1 con il seguente:
    "1. Agli insegnanti di religione cattolica nominati
    in base alle indicazioni delle competenti autorità
    diocesane, secondo quanto stabilito dall’Accordo di revisione
    del Concordato lateranense, reso esecutivo con la legge
    25 marzo 1985 n. 121, e dall’Intesa tra il Ministro della
    pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale
    Italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della
    Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni,
    si applica il trattamento economico e di carriera previsto
    nel contratto nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato
    in servizio nel corrispondente ordine scolastico."
    Conseguentemente, all’articolo 6, comma 1, sostituire le
    parole: "7.418.903 euro per l’anno 2003 ed in 19.289.150
    euro" con le seguenti: "15.003.918 euro per l’anno
    2003 e in 45.009.053 euro".

    ________________

    1.2
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Al comma 2, sostituire le parole: "inseriti nei ruoli
    di cui al comma 1" con le seguenti: "nominati
    ai sensi della legislazione vigente".

    _____________

    1.3
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Al comma 2, dopo le parole: "trattamento economico
    previsti" aggiungere le seguenti: "per gli insegnanti
    a tempo indeterminato".

    _____________

    1.4
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sopprimere il comma 3.

    Art. 2
    2.2
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sopprimere l’articolo.

    __________

    2.1
    BERGAMO

    Al comma 2, sostituire la parola: "70" con la
    seguente: "80".

    _____________

    Art. 3
    3.1
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sostituire l’articolo con il seguente:
    "Art. 3 (Reclutamento). 1. Le autorità ecclesiastiche
    responsabili del reclutamento del personale docente di cui
    all’articolo 1, comma 1, vi provvedono attraverso un procedimento
    concorsuale per soli titoli."

    _____________

    3.2
    PAGANO, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, MODICA

    Sostituire il comma 3 con il seguente:
    "3. Per la partecipazione alle procedure concorsuali
    è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli
    di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell’Intesa
    di cui all’articolo 1, comma 1, unitamente a un diploma
    di laurea valido per l’ammissione ai concorsi a posti d’insegnamento."

    ____________

    3.3
    Vittoria FRANCO, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE

    Sostituire il comma 7 con il seguente:
    "7. Le Commissioni compilano la graduatoria di coloro
    che hanno superato il concorso; la graduatoria è
    approvata dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento
    del concorso".

    ____________

    3.4
    PAGANO, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE

    Al comma 9, sostituire le parole: "si fruisca della
    mobilità professionale o della diversa utilizzazione
    o mobilità collettiva" con le seguenti: "rientri
    nelle fattispecie".

    _________

    3.5
    PAGANO, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE
    Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali
    insegnanti devono essere scelti dalla graduatoria degli
    idonei non vincitori di concorso.

    ___________

    Art. 4
    4.1
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sostituire l’articolo con il seguente:
    "Art. 4 (Mobilità) – 1. Agli insegnanti di religione
    cattolica si applicano, del medesimo insegnamento, le disposizioni
    vigenti in materia di mobilità territoriale nel comparto
    del personale della scuola.
    2. La mobilità territoriale è subordinata
    al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica
    del riconoscimento dell’idoneità dall’Ordinario diocesano
    competente per territorio e all’intesa col medesimo Ordinario."

    __________

    4.2
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sostituire il comma 3 con il seguente:
    "3. Agli insegnanti di religione cattolica con contratto
    di lavoro a tempo indeterminato, ai quali non sia stata
    revocata l’idoneità, che si trovino in condizioni
    di esubero, si applicano le procedure di diversa utilizzazione
    e mobilità collettiva previste dall’articolo 33 del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

    __________

    4.3
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Al comma 3, dopo le parole: "contrazione dei posti
    di insegnamento," aggiungere le seguenti: "ivi
    compreso il 30 per cento dei posti a tempo determinato esistenti
    nell’ambito diocesano,"

    __________

    4.4
    MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, TONINI

    Al comma 3, dopo le parole: "per l’insegnamento richiesto"
    inserire le seguenti: "ivi inclusa l’abilitazione prescritta
    per l’insegnamento a cui si accede".

    _____________

    4.5
    MONTICONE, ACCIARINI, BASTIANONI, BETTA, CORTIANA, D’ANDREA,
    Vittoria FRANCO, MODICA, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI,
    TONINI

    Aggiungere in fine il seguente comma:
    "3.bis. La mobilità professionale verso altro
    insegnamento non è consentita prima che siano decorsi
    cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione in
    ruolo. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell’idoneità
    non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni
    organiche di cui l’articolo 2 e sono coperti mediante stipula
    di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo
    3, comma 10".

    _____________

    Art. 5

    5.8
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sopprimere l’articolo.

    _____________

    5.1
    BERGAMO

    Sostituire il comma 1 con il seguente:
    "1. Il primo concorso per soli titoli, intendendo per
    titoli anche il servizio prestato nell’insegnamento della
    religione cattolica, è riservato esclusivamente agli
    insegnanti di religione cattolica in servizio alla data
    di entrata in vigore della presente legge e che abbiano
    prestato continuativamente servizio per almeno otto anni,
    negli ultimi dieci, e per un orario complessivamente non
    inferiore alla metà di quello dell’obbligo anche
    in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso
    dei requisiti dell’articolo 3, commi 3 e 4".

    _____________

    5.16
    GABURRO

    Sostituire il comma 1 con il seguente:
    "1. Il primo concorso per soli titoli, intendendo per
    titoli anche il servizio prestato nell’insegnamento della
    religione cattolica, è riservato esclusivamente agli
    insegnanti di religione cattolica in servizio alla data
    di entrata in vigore della presente legge e che abbiano
    prestato continuativamente servizio per almeno 6 anni, negli
    ultimi dieci, e per un orario complessivamente non inferiore
    alla metà di quello dell’obbligo anche in ordini
    e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti
    dell’articolo 3, commi 3 e 4".

    _____________

    5.3
    TREMATERRA

    Sostituire il comma 1 con il seguente:
    "1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo
    per titolo anche il servizio prestato nell’insegnamento
    della religione cattolica, che sarà bandito dopo
    la data di entrata in vigore della presente legge. È
    riservato agli insegnanti di religione cattolica che:
    a) abbiano prestato continuativamente servizio negli ultimi
    dieci anni anche in ordini e gradi scolastici diversi e
    siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3,
    commi 3 e 4;
    b) abbiano prestato continuativamente servizio per almeno
    quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un
    orario complessivamente non inferiore alla metà di
    quello d’obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi
    e siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo
    3, commi 3 e 4."

    _____________

    5.14
    MONTICONE

    Al comma 1, sopprimere la parola: "continuativamente".

    _____________

    5.9
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le
    commissioni compilano la graduatoria di coloro che hanno
    superato il concorso; la graduatoria è approvata
    dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del
    concorso."

    ___________

    5.17
    MINARDO

    Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Si
    prescinde dal predetto requisito dei dieci anni qualora
    l’insegnante, per trasferimento del coniuge o per altri
    motivi di servizio riconducibili allo stesso, non abbia
    potuto mantenere l’incarico".

    _____________

    5.2
    BERGAMO, GABURRO

    Sostituire il comma 2 con il seguente:
    "2. Gli insegnanti di religione cattolica vincitori
    del concorso di cui al comma 1 dovranno frequentare un corso
    abilitante di 60 ore con discussione orale finale, bandito
    dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
    della ricerca".

    _____________

    5.10
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sostituire il comma 2 con il seguente:
    "2. Il programma di esame del primo concorso, consistente
    in una prova scritta ed una orale, sarà volto all’accertamento
    della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastici,
    degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
    di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché
    all’accertamento della cultura posseduta dal candidato nel
    campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche."

    __________

    5.15
    SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D’ANDREA, Vittoria
    FRANCO, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, TOGNI, TONINI

    Sostituire il comma 2 con il seguente:
    "2. Il programma di esame del primo concorso, consistente
    in una prova scritta ed una orale, è volto all’accertamento
    della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastici,
    degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
    di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché
    all’accertamento della cultura posseduta dal candidato nel
    campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche".

    _____________

    5.11
    PAGANO, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE

    Sostituire il comma 2 con il seguente:
    "2. Il programma di esame del primo concorso, consistente
    in una prova scritta ed una orale, sarà volto all’accertamento
    della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastici,
    degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
    di scuola ai quali si riferisce il concorso."

    __________

    5.4
    MINARDO

    Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "L’esame
    del concorso di cui al comma 1 è preceduto da un
    corso di 60 ore finalizzato all’approfondimento degli argomenti
    costituenti l’oggetto dell’esame".

    _____________

    5.5
    MINARDO

    Dopo il comma 2, inserire il seguente:
    "2 bis. L’elenco graduato di coloro che superano il
    concorso di cui al comma 1 ha carattere permanente".

    _____________

    5.6
    MINARDO

    Conseguentemente all’emendamento 5.5, dopo il comma 2-bis
    inserire il seguente:
    "2 ter. I docenti inseriti nell’elenco graduato di
    cui al comma 2-bis del presente articolo non destinatari
    di contratto a tempo indeterminato hanno titolo di precedenza
    per il conferimento degli incarichi di cui al comma 10 dell’articolo
    3."

    _____________

    5.12
    Vittoria FRANCO, MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO

    Dopo il comma 2, inserire il seguente:
    "2-bis. La graduatoria di coloro che superano il concorso
    di cui al comma 2 ha carattere permanente: da essa si attinge
    per la copertura delle cattedre da assegnare con contratto
    a tempo determinato e per la copertura delle cattedre da
    assegnare con contratto a tempo determinato."

    _________

    5.13
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Dopo il comma 2, inserire il seguente:
    "2-bis. I docenti inseriti nella graduatoria di cui
    al comma 7 dell’articolo 3 non destinatari di contratto
    a tempo indeterminato hanno titolo di precedenza per il
    conferimento degli incarichi di cui al comma 10 dell’articolo
    3."

    __________

    5.100
    BRIGNONE, relatore

    Sostituire il comma 3 con il seguente:
    "3. Per l’attuazione del presente articolo è
    autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l’anno 2003.
    Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
    dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
    2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di
    base di parte corrente ‘Fondo speciale’ dello stato di previsione
    del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003,
    allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
    al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
    ricerca".

    _________________

    5.7
    MINARDO

    Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "261.840
    euro" con le seguenti: "695.512 euro".

    _____________

    Art. 6
    6.1
    PAGANO, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE

    Sopprimere l’articolo.

    _____________

    6.100
    BRIGNONE, relatore

    Sostituire il comma 1 con il seguente:
    "1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente
    legge, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 5, valutati
    in 7.418.903 euro per l’anno 2003 e in 19.289.150 euro a
    decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente
    riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
    triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale
    di base di parte corrente ‘Fondo speciale’ dello stato di
    previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
    l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
    relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università
    e della ricerca ".

    _________________

    6.2
    PAGANO, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE

    Al comma 1 sostituire le parole: "2002-2004"
    con le seguenti: "2003-2005" e la parola: "2002"
    con l’altra: "2003".

    ____________

    6.101
    BRIGNONE, relatore

    Sostituire il comma 3 con il seguente:
    "3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede
    al monitoraggio dell’attuazione del presente comma, anche
    ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7,
    della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
    e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni,
    gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7,
    comma 2, n.2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
    modificazioni".

    _________________

  • Stato_Giuridico_due/resoconto_S7_01_04_2003.asp

    SENATO DELLA REPUBBLICA

    ISTRUZIONE (7a)

    MARTEDI’ 1° APRILE 2003
    187a Seduta

    Presidenza del Presidente
    ASCIUTTI

    Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione,
    l’università e la ricerca Valentina Aprea.

    La seduta inizia alle ore 15.

    IN SEDE REFERENTE

    (202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica
    (259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica
    (560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato
    giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica
    (564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento
    e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    (575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica
    (659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica
    (811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica
    (1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado, approvato dalla Camera dei deputati
    (1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

    Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 26
    marzo scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE
    – era iniziata la votazione degli emendamenti riferiti
    all’articolo 3 del disegno di legge n. 1877, pubblicati
    in allegato al resoconto della seduta stessa.

    Per dichiarazione di voto sull’emendamento 3.2 prende la
    parola la senatrice Vittoria FRANCO che annuncia il voto
    favorevole. Sottolinea, in particolare, l’opportunità
    di richiedere agli insegnanti di religione cattolica il
    titolo di laurea, ciò che è, peraltro, in
    linea con le recenti riforme che puntano ad una sempre più
    elevata qualificazione professionale della docenza. Inoltre,
    così facendo si rispetta il principio di uguaglianza
    di condizioni con gli insegnanti delle altre discipline.

    Interviene il senatore MONTICONE che, pur condividendo
    in linea di principio l’opportunità di assumere in
    ruolo insegnanti con adeguata preparazione professionale,
    annuncia il proprio voto contrario sull’emendamento. In
    particolare, distinguendo tra la fase di assunzione in ruolo
    ed il momento eventuale del passaggio all’insegnamento di
    altra disciplina, sottolinea che solo in quest’ultimo caso,
    soprattutto in considerazione della delicatezza della situazione
    attuale, si pone un’assoluta esigenza di richiedere il titolo
    di laurea. Parallelamente, con riferimento ad una fase successiva
    dell’articolato, si dice favorevole ad una maggiore qualificazione
    delle prove di cultura generale.

    Si passa alle votazioni.

    Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.2, 3.3 e
    3.4 risultano respinti.

    Sull’emendamento 3.5 la senatrice ACCIARINI interviene
    per dichiarazione di voto favorevole, ritenendo che gli
    insegnanti con contratto a tempo determinato debbano essere
    scelti dalla graduatoria degli idonei non vincitori di concorso.
    Non accogliendo tale emendamento, si rischierebbe altrimenti
    di lasciare all’applicazione di criteri discrezionali la
    selezione di un elevato numero di docenti.

    Posto ai voti, l’emendamento 3.5 è respinto.

    La Commissione accoglie invece l’articolo 3 nel testo approvato
    dalla Camera dei deputati.

    Si passa all’esame dell’articolo 4 e degli emendamenti
    ad esso riferiti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

    La senatrice ACCIARINI illustra gli emendamenti presentati,
    volti a rendere applicabili le procedure di mobilità
    vigenti, in coerenza con il vincolo rappresentato dall’idoneità
    territoriale degli insegnanti di religione cattolica. Ella
    ribadisce infatti la piena intenzione del Gruppo Democratici
    di Sinistra – L’Ulivo di tutelare adeguatamente tale categoria
    di lavoratori, nel rispetto peraltro del quadro dettato
    dalla Costituzione e dal diritto del lavoro.
    Nel richiamare l’attenzione della Commissione sull’ipotesi
    in cui un docente con contratto a tempo indeterminato risulti
    in esubero per contrazione di cattedre, ella chiede poi
    al Governo se sia stata condotta un’indagine degli insegnanti
    di religione cattolica sotto il profilo dei titoli di studio,
    rammentando che potrebbero essere ancora in servizio coloro
    i quali, pur non avendo né un diploma di laurea né
    un diploma di scuola secondaria superiore, furono sanati
    all’atto dell’Intesa purchè avessero cinque anni
    di servizio.

    Il senatore MONTICONE illustra gli emendamenti presentati,
    soffermandosi in particolare sul 4.5, che esclude l’applicazione
    delle procedure di mobilità professionale prima che
    siano decorsi cinque anni dall’assunzione in ruolo. Si tratta,
    a suo giudizio, di un meccanismo che allontana il sospetto
    di un canale parallelo di reclutamento e consente un maggiore
    equilibrio.

    Sugli emendamenti all’articolo 4 il relatore BRIGONE esprime
    parere contrario, ringraziando tuttavia l’opposizione per
    il contributo costruttivo offerto.
    Quanto all’emendamento 4.1, il parere è contrario
    in quanto esso non riconosce la potestà dell’autorità
    diocesana di revocare l’idoneità, mentre si tratta
    di un istituto previsto da norme pattizie che non possono
    essere derogate in questa sede.
    L’emendamento 4.2 si propone analoga finalità e pertanto
    il parere è contrario per gli stessi motivi.
    Con riferimento al 4.3, egli ricorda che il disegno di legge
    determina la consistenza organica degli insegnanti di religione
    cattolica nella misura del 70 per cento non delle cattedre
    bensì dei posti di insegnamento complessivamente
    funzionanti. Ricorda poi che, ai sensi del secondo periodo
    del comma 7 dell’articolo 3, il dirigente regionale attinge
    dall’elenco dei docenti che hanno superato il concorso per
    segnalare all’ordinario diocesano i nominativi necessari
    per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti.

    Invita infine il presentatore a ritirare gli emendamenti
    4.4 e 4.5: il primo è infatti pleonastico, mentre
    il secondo reintroduce un obbligo di permanenza nell’insegnamento
    di cinque anni, già previsto nel testo approvato
    nella scorsa legislatura, che rappresenta tuttavia una forma
    di incentivazione del tutto anomala e fuorviante.

    Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere conforme
    a quello del relatore, associandosi all’invito al ritiro
    degli emendamenti 4.4 e 4.5. Quanto al 4.4, il testo già
    prevede infatti che l’applicazione delle procedure di mobilità
    professionale sia subordinato al possesso dei requisiti
    previsti per l’insegnamento richiesto, fra cui non vi è
    dubbio che sia compresa l’abilitazione. Quanto al 4.5, lo
    ritiene un segnale errato nei confronti degli operatori,
    atteso che il passaggio ad un diverso insegnamento non può
    che essere un caso eccezionale. Qualora invece l’esperienza
    dovesse dimostrare un ricorso innaturale alle procedure
    di mobilità, sarà cura del Governo predisporre
    un’adeguata modifica.

    Si passa alle votazioni.

    Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice
    ACCIARINI, l’emendamento 4.1 è posto ai voti e respinto,
    così come – con separata votazione – il 4.2.

    La senatrice ACCIARINI dichiara il voto favorevole anche
    sull’emendamento 4.3, stigmatizzando l’assoluta indefinitezza
    del numero delle ore di cattedra, che certamente non tutela
    i lavoratori. I religiosi che non hanno interesse ad un
    orario di cattedra completo, di cui ha riferito il relatore
    Brignone, sono infatti ormai assai rari; tutti gli altri
    sono laici e pienamente interessati ad un maggior numero
    di ore. Ampi margini di discrezionalità sulla decisione
    relativa al numero di ore da attribuire risultano pertanto
    assai inopportuni.

    Posto ai voti, l’emendamento 4.3 viene respinto.

    Il senatore MONTICONE, accedendo all’invito del relatore,
    ritira l’emendamento 4.4. Mantiene invece il 4.5.

    Sull’emendamento 4.5 il senatore CORTIANA dichiara il voto
    favorevole, in ciò confermato dalle dichiarazioni
    del sottosegretario Valentina Aprea. Qualora la preoccupazione
    del Governo fosse infatti quella di non dare un segnale
    errato agli operatori, la norma potrebbe essere opportunamente
    inserita fra le disposizioni transitorie. Affermare invece
    che il problema verrà affrontato solo quando si manifesterà
    un massiccio ricorso alle procedure di mobilità,
    rappresenta un atto di irresponsabilità che induce
    ad esprimere un voto convintamente favorevole sull’emendamento.

    Anche la senatrice ACCIARINI dichiara il suo voto favorevole
    all’emendamento 4.5, ricordando che le ultime manovre finanziarie
    hanno determinato forti battute d’arresto nel reclutamento
    del personale docente della scuola e che norme siffatte
    rischiano di costituire meccanismi alternativi al di là
    delle reali intenzioni. Raccomanda pertanto l’approvazione
    dell’emendamento, tanto più che il testo dovrà
    comunque tornare alla Camera dei deputati per l’aggiornamento
    della copertura finanziaria.

    La senatrice SOLIANI riconosce che l’emendamento, imponendo
    la permanenza per cinque anni nell’insegnamento, cambia
    di prospettiva a fronte della revoca dell’idoneità
    così come della possibilità di esubero. Si
    tratta tuttavia di una proposta culturale e politica assai
    forte nel senso della stabilità e della certezza,
    che va valutata con favore.

    Il senatore BEVILACQUA annuncia il proprio voto contrario,
    convenendo tuttavia con l’esigenza di una riflessione più
    approfondita.

    Posto ai voti, l’emendamento 4.5 viene respinto.

    Per dichiarazione di voto contrario sull’articolo 4 nel
    suo complesso, prende la parola la senatrice ACCIARINI,
    la quale coglie l’occasione per ribadire il carattere atipico
    dei docenti di religione cattolica a tempo indeterminato.
    Sottolinea infatti che, nelle relative procedure di reclutamento,
    i cittadini italiani non sono in condizioni di eguaglianza
    fra loro – come dovrebbe essere per l’accesso a qualunque
    posto pubblico – bensì sono soggetti alla valutazione
    di un’autorità esterna. Così come è
    atipico che un contratto statale a tempo indeterminato si
    possa rescindere per motivi diversi da quelli di carattere
    generale e, segnatamente, per motivi di carattere ideologico.
    Su tale situazione del tutto anomala si innestano peraltro
    le procedure di mobilità verso altri insegnamenti
    ed in ciò ella ravvisa il profilo di maggiore criticità
    dell’articolo.

    La Commissione accoglie infine l’articolo 4 nel testo approvato
    dalla Camera dei deputati.

    Si passa all’esame dell’articolo 5 e degli emendamenti
    ad esso riferiti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

    Il senatore MONTICONE illustra l’emendamento 5.14 che solo
    apparentemente può a suo avviso essere giudicato
    lassista. Esso prevede infatti che i quattro anni di servizio
    richiesti per l’accesso al primo concorso possano essere
    stati anche non continuativi. Si tratta tuttavia di una
    scelta compiuta nell’interesse di ottimi insegnanti che,
    per motivi indipendenti dalla loro volontà, sono
    stati destinati dall’autorità ecclesiastica a compiti
    di insegnamento in misura alternata rispetto ad altro tipo
    di attività.

    La senatrice SOLIANI illustra l’emendamento 5.5, sottoscritto
    da tutti i rappresentati dell’opposizione. A giudizio dell’Ulivo,
    il comma 2 dell’articolo 5 è infatti troppo scarno,
    laddove anche il primo concorso dovrebbe invece mirare ad
    una professionalità più accentuata. Analogo
    orientamento ha del resto espresso la Commissione affari
    costituzionali, nel parere reso sul testo approvato dalla
    Camera dei deputati. L’emendamento sollecita quindi un accertamento
    sulla cultura generale del candidato fin dal primo concorso,
    in coerenza peraltro con il profilo culturale e non catechistico
    dell’insegnamento.

    Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

    La seduta termina alle ore 16,30.

    EMENDAMENTI AL DISEGNO
    DI LEGGE N. 1877

     

  • Stato_Giuridico_due/Emendamenti_DDL_1877.asp

    EMENDAMENTI
    AL DISEGNO DI LEGGE N. 1877

    Art. 1

    1.1
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sostituire il comma 1 con il seguente:
    "1. Agli insegnanti di religione cattolica nominati
    in base alle indicazioni delle competenti autorità
    diocesane, secondo quanto stabilito dall’Accordo di revisione
    del Concordato lateranense, reso esecutivo con la legge
    25 marzo 1985 n. 121, e dall’Intesa tra il Ministro della
    pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale
    Italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della
    Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni,
    si applica il trattamento economico e di carriera previsto
    nel contratto nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato
    in servizio nel corrispondente ordine scolastico."
    Conseguentemente, all’articolo 6, comma 1, sostituire le
    parole: "7.418.903 euro per l’anno 2003 ed in 19.289.150
    euro" con le seguenti: "15.003.918 euro per l’anno
    2003 e in 45.009.053 euro".

    ________________

    1.2
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Al comma 2, sostituire le parole: "inseriti nei ruoli
    di cui al comma 1" con le seguenti: "nominati
    ai sensi della legislazione vigente".

    _____________

    1.3
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Al comma 2, dopo le parole: "trattamento economico
    previsti" aggiungere le seguenti: "per gli insegnanti
    a tempo indeterminato".

    _____________

    1.4
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sopprimere il comma 3.

    Art. 2
    2.2
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sopprimere l’articolo.

    __________

    2.1
    BERGAMO

    Al comma 2, sostituire la parola: "70" con la
    seguente: "80".

    _____________

    Art. 3
    3.1
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sostituire l’articolo con il seguente:
    "Art. 3 (Reclutamento). 1. Le autorità ecclesiastiche
    responsabili del reclutamento del personale docente di cui
    all’articolo 1, comma 1, vi provvedono attraverso un procedimento
    concorsuale per soli titoli."

    _____________

    3.2
    PAGANO, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, MODICA

    Sostituire il comma 3 con il seguente:
    "3. Per la partecipazione alle procedure concorsuali
    è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli
    di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell’Intesa
    di cui all’articolo 1, comma 1, unitamente a un diploma
    di laurea valido per l’ammissione ai concorsi a posti d’insegnamento."

    ____________

    3.3
    Vittoria FRANCO, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE

    Sostituire il comma 7 con il seguente:
    "7. Le Commissioni compilano la graduatoria di coloro
    che hanno superato il concorso; la graduatoria è
    approvata dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento
    del concorso".

    ____________

    3.4
    PAGANO, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE

    Al comma 9, sostituire le parole: "si fruisca della
    mobilità professionale o della diversa utilizzazione
    o mobilità collettiva" con le seguenti: "rientri
    nelle fattispecie".

    _________

    3.5
    PAGANO, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE
    Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali
    insegnanti devono essere scelti dalla graduatoria degli
    idonei non vincitori di concorso.

    ___________

    Art. 4
    4.1
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sostituire l’articolo con il seguente:
    "Art. 4 (Mobilità) – 1. Agli insegnanti di religione
    cattolica si applicano, del medesimo insegnamento, le disposizioni
    vigenti in materia di mobilità territoriale nel comparto
    del personale della scuola.
    2. La mobilità territoriale è subordinata
    al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica
    del riconoscimento dell’idoneità dall’Ordinario diocesano
    competente per territorio e all’intesa col medesimo Ordinario."

    __________

    4.2
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sostituire il comma 3 con il seguente:
    "3. Agli insegnanti di religione cattolica con contratto
    di lavoro a tempo indeterminato, ai quali non sia stata
    revocata l’idoneità, che si trovino in condizioni
    di esubero, si applicano le procedure di diversa utilizzazione
    e mobilità collettiva previste dall’articolo 33 del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

    __________

    4.3
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Al comma 3, dopo le parole: "contrazione dei posti
    di insegnamento," aggiungere le seguenti: "ivi
    compreso il 30 per cento dei posti a tempo determinato esistenti
    nell’ambito diocesano,"

    __________

    4.4
    MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, TONINI

    Al comma 3, dopo le parole: "per l’insegnamento richiesto"
    inserire le seguenti: "ivi inclusa l’abilitazione prescritta
    per l’insegnamento a cui si accede".

    _____________

    4.5
    MONTICONE, ACCIARINI, BASTIANONI, BETTA, CORTIANA, D’ANDREA,
    Vittoria FRANCO, MODICA, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI,
    TONINI

    Aggiungere in fine il seguente comma:
    "3.bis. La mobilità professionale verso altro
    insegnamento non è consentita prima che siano decorsi
    cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione in
    ruolo. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell’idoneità
    non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni
    organiche di cui l’articolo 2 e sono coperti mediante stipula
    di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo
    3, comma 10".

    _____________

    Art. 5

    5.8
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sopprimere l’articolo.

    _____________

    5.1
    BERGAMO

    Sostituire il comma 1 con il seguente:
    "1. Il primo concorso per soli titoli, intendendo per
    titoli anche il servizio prestato nell’insegnamento della
    religione cattolica, è riservato esclusivamente agli
    insegnanti di religione cattolica in servizio alla data
    di entrata in vigore della presente legge e che abbiano
    prestato continuativamente servizio per almeno otto anni,
    negli ultimi dieci, e per un orario complessivamente non
    inferiore alla metà di quello dell’obbligo anche
    in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso
    dei requisiti dell’articolo 3, commi 3 e 4".

    _____________

    5.16
    GABURRO

    Sostituire il comma 1 con il seguente:
    "1. Il primo concorso per soli titoli, intendendo per
    titoli anche il servizio prestato nell’insegnamento della
    religione cattolica, è riservato esclusivamente agli
    insegnanti di religione cattolica in servizio alla data
    di entrata in vigore della presente legge e che abbiano
    prestato continuativamente servizio per almeno 6 anni, negli
    ultimi dieci, e per un orario complessivamente non inferiore
    alla metà di quello dell’obbligo anche in ordini
    e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti
    dell’articolo 3, commi 3 e 4".

    _____________

    5.3
    TREMATERRA

    Sostituire il comma 1 con il seguente:
    "1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo
    per titolo anche il servizio prestato nell’insegnamento
    della religione cattolica, che sarà bandito dopo
    la data di entrata in vigore della presente legge. È
    riservato agli insegnanti di religione cattolica che:
    a) abbiano prestato continuativamente servizio negli ultimi
    dieci anni anche in ordini e gradi scolastici diversi e
    siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3,
    commi 3 e 4;
    b) abbiano prestato continuativamente servizio per almeno
    quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un
    orario complessivamente non inferiore alla metà di
    quello d’obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi
    e siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo
    3, commi 3 e 4."

    _____________

    5.14
    MONTICONE

    Al comma 1, sopprimere la parola: "continuativamente".

    _____________

    5.9
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le
    commissioni compilano la graduatoria di coloro che hanno
    superato il concorso; la graduatoria è approvata
    dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del
    concorso."

    ___________

    5.17
    MINARDO

    Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Si
    prescinde dal predetto requisito dei dieci anni qualora
    l’insegnante, per trasferimento del coniuge o per altri
    motivi di servizio riconducibili allo stesso, non abbia
    potuto mantenere l’incarico".

    _____________

    5.2
    BERGAMO, GABURRO

    Sostituire il comma 2 con il seguente:
    "2. Gli insegnanti di religione cattolica vincitori
    del concorso di cui al comma 1 dovranno frequentare un corso
    abilitante di 60 ore con discussione orale finale, bandito
    dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
    della ricerca".

    _____________

    5.10
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sostituire il comma 2 con il seguente:
    "2. Il programma di esame del primo concorso, consistente
    in una prova scritta ed una orale, sarà volto all’accertamento
    della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastici,
    degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
    di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché
    all’accertamento della cultura posseduta dal candidato nel
    campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche."

    __________

    5.15
    SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D’ANDREA, Vittoria
    FRANCO, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, TOGNI, TONINI

    Sostituire il comma 2 con il seguente:
    "2. Il programma di esame del primo concorso, consistente
    in una prova scritta ed una orale, è volto all’accertamento
    della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastici,
    degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
    di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché
    all’accertamento della cultura posseduta dal candidato nel
    campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche".

    _____________

    5.11
    PAGANO, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE

    Sostituire il comma 2 con il seguente:
    "2. Il programma di esame del primo concorso, consistente
    in una prova scritta ed una orale, sarà volto all’accertamento
    della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastici,
    degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
    di scuola ai quali si riferisce il concorso."

    __________

    5.4
    MINARDO

    Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "L’esame
    del concorso di cui al comma 1 è preceduto da un
    corso di 60 ore finalizzato all’approfondimento degli argomenti
    costituenti l’oggetto dell’esame".

    _____________

    5.5
    MINARDO

    Dopo il comma 2, inserire il seguente:
    "2 bis. L’elenco graduato di coloro che superano il
    concorso di cui al comma 1 ha carattere permanente".

    _____________

    5.6
    MINARDO

    Conseguentemente all’emendamento 5.5, dopo il comma 2-bis
    inserire il seguente:
    "2 ter. I docenti inseriti nell’elenco graduato di
    cui al comma 2-bis del presente articolo non destinatari
    di contratto a tempo indeterminato hanno titolo di precedenza
    per il conferimento degli incarichi di cui al comma 10 dell’articolo
    3."

    _____________

    5.12
    Vittoria FRANCO, MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO

    Dopo il comma 2, inserire il seguente:
    "2-bis. La graduatoria di coloro che superano il concorso
    di cui al comma 2 ha carattere permanente: da essa si attinge
    per la copertura delle cattedre da assegnare con contratto
    a tempo determinato e per la copertura delle cattedre da
    assegnare con contratto a tempo determinato."

    _________

    5.13
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Dopo il comma 2, inserire il seguente:
    "2-bis. I docenti inseriti nella graduatoria di cui
    al comma 7 dell’articolo 3 non destinatari di contratto
    a tempo indeterminato hanno titolo di precedenza per il
    conferimento degli incarichi di cui al comma 10 dell’articolo
    3."

    __________

    5.100
    BRIGNONE, relatore

    Sostituire il comma 3 con il seguente:
    "3. Per l’attuazione del presente articolo è
    autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l’anno 2003.
    Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
    dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
    2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di
    base di parte corrente ‘Fondo speciale’ dello stato di previsione
    del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003,
    allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
    al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
    ricerca".

    _________________

    5.7
    MINARDO

    Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "261.840
    euro" con le seguenti: "695.512 euro".

    _____________

    Art. 6
    6.1
    PAGANO, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE

    Sopprimere l’articolo.

    _____________

    6.100
    BRIGNONE, relatore

    Sostituire il comma 1 con il seguente:
    "1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente
    legge, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 5, valutati
    in 7.418.903 euro per l’anno 2003 e in 19.289.150 euro a
    decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente
    riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
    triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale
    di base di parte corrente ‘Fondo speciale’ dello stato di
    previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
    l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
    relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università
    e della ricerca ".

    _________________

    6.2
    PAGANO, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE

    Al comma 1 sostituire le parole: "2002-2004"
    con le seguenti: "2003-2005" e la parola: "2002"
    con l’altra: "2003".

    ____________

    6.101
    BRIGNONE, relatore

    Sostituire il comma 3 con il seguente:
    "3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede
    al monitoraggio dell’attuazione del presente comma, anche
    ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7,
    della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
    e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni,
    gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7,
    comma 2, n.2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
    modificazioni".

    _________________

  • Stato_Giuridico_due/Odg_S_7_C_25_1_2_aprile_2003.asp

    SENATO
    DELLA REPUBBLICA

    ——————– XIV LEGISLATURA ——————–

    7a Commissione permanente
    (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
    SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

    187a seduta: martedì 1° aprile 2003, ore 15
    188a seduta: mercoledì 2 aprile 2003, ore 14,30
    189a seduta: giovedì 3 aprile 2003, ore 14,30

    ORDINE DEL GIORNO

    IN SEDE REFERENTE

    I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
    1.EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
    dei docenti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (202)
    2. BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (259)
    3. BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (554)
    4. SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (560)
    5. BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato
    giuridico degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (564)
    6. MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (575)
    7. MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (659)
    8. COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (811)
    9. TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (1345)
    10. Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado(Approvato dalla Camera dei deputati).
    (Pareri della 1a, della 5a Commissione e della Commissione
    parlamentare per le questioni regionali )
    (1877)
    11. ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (1909)
    – Relatore alla Commissione BRIGNONE.Seguito esame congiunto
    e rinvio

    Omissis