Docenti di
religione:
insegnanti …tra gli altri
Analisi del Segretario Nazionale
Ruscica
Il Ministro La Loggia: “inseriamo
le proposte migliorative nella legge Moratti sulla Riforma
Scolastica”
Insegnanti di religione giuridicamente allo stesso livello
degli altri docenti della scuola italiana. Questo, dunque,
il tema su cui si è basato il 5° CONVIR organizzato
dallo SNADIR a Salerno il 9 dicembre scorso, durante il
quale, dopo relazioni, interventi e dibattiti, i circa 700
partecipanti hanno preso coscienza che tale principio non
è più un miraggio o un pio desiderio, ma un
concreto obiettivo in avvicinamento, specie dopo che il
disegno di legge sullo stato giuridico degli idr ha superato
anche il dibattito e la votazione all’Aula della Camera.
Ma a questo non si è certo giunti per caso: lo SNADIR
lavora in questa direzione da lungo tempo, costruendo pazientemente
i tasselli di un grande mosaico che solo da poco tempo ha
cominciato ad assumere una forma ben precisa.
Proprio un anno fa, alla fine del 2001, il 30 novembre per
l’esattezza, ci siamo incontrati a Napoli (al Teatro Politeama
– circa 900 persone) dove ci siamo resi conto che si era
arrivati ad una fase importante per la definizione dello
stato giuridico degli Idr: il Ministro Moratti aveva già
annunciato di voler presentare al Consiglio dei Ministri
un disegno di legge sullo stato giuridico dei docenti di
religione, poi presentato il 14 febbraio 2002.
Ho dichiarato in quella occasione, a proposito della presentazione
del Pdl Moratti, che eravamo abbastanza soddisfatti. Questo
perché, se è indubbiamente positivo il fatto
che il governo ha dato ampia e concreta disponibilità
per rendere giustizia a questa categoria di lavoratori,
è anche vero che alcuni punti del disegno di legge
dovevano essere modificati ( ad es. l’art. 5), per giungere
ad una completa equità di trattamento degli insegnanti
di religione con gli altri docenti della scuola italiana.
Il Pdl Moratti verrà poi assegnato in Commissione
Lavoro il 6 marzo 2002.
Lo SNADIR avvìa così, sin dal gennaio 2002,
una incessante e faticosa tessitura di relazioni fatta di
contatti e di incontri dei parlamentari con la base; a questo
proposito ricordo i Convir che si sono succeduti: 1°
Convir 2002 (Cagliari 2 marzo ’02), 2° Convir 2002 (Palermo
11 marzo ’02), 3° Convir 2002 (Firenze 4 maggio ’02),
4° Convir 2002 (Bari 6 maggio ’02), Convegno nazionale
(Milano 7 maggio ’02).
Nel corso di questi incontri, caratterizzati da una vasta
rappresentanza degli Idr, è stato messo bene in evidenza
come l’impegno per lo stato giuridico dei docenti di religione
non é una sterile e pretestuosa rivendicazione sindacale,
ma un problema di giustizia sociale, un problema di vitale
importanza per il futuro della scuola e della sua capacità
di rispondere alle esigenze della nuova società italiana
del nuovo millennio; inoltre, sono stati sottolineati con
chiarezza i veri nodi, le questioni che necessitano di una
migliore riformulazione per dare un giusto ed equilibrato
stato giuridico agli ultimi precari della scuola italiana,
cioè i docenti di religione.
Una questione indubbiamente da chiarire era: gli Idr vincitori
di concorso come verranno nominati? In base ad una graduatoria
oppure verranno inseriti in un elenco (dove il primo e l’ultimo
risultano uguali)? Certo bisognava rispettare l’Intesa che
assegna all’Ordinario diocesano il diritto di proporre il
nominativo e la sede. Veniva suggerito, addirittura, che
tutti i vincitori di concorso dovevano essere collocati
in un elenco indistinto, e da quell’elenco l’Ordinario diocesano
doveva attingere per proporre le nomine. Ad esempio: su
100 vincitori di concorso (il primo e l’ultimo allo stesso
livello), l’Ordinario diocesano poteva scegliere per le
nomine il 70%, ma non dal 1° al 70°, bensì
– essendo tutti allo stesso livello – 70 nominativi scelti
tra il 1° e il 100° (ad esempio, dal 30° al
100°). Ma questa era una evidente forzatura che fortunatamente
ebbe vita breve.
Il 12 giugno 2002 la Commissione Lavoro ascoltò in
audizione lo SNADIR: in quella occasione presentammo una
articolata relazione (vedi "Professione i.r."
4/2002) dove chiedevamo, tra l’altro, in sede di prima applicazione,
una graduatoria stilata tenendo conto del servizio prestato.
Successivamente la XI Commissione elaborò una proposta
che mediava tra la richiesta di una graduatoria e quella
dell’elenco: Il Dirigente Regionale comunicava all’Ordinario
diocesano i vincitori di concorso aventi diritto alla nomina,
mentre l’Ordinario diocesano proponeva la sede di servizio.
Ad esempio: 100 vincitori di concorso, 70 i posti da mettere
in organico. Il Dirigente avrebbe comunicato i nominativi
dal 1° al 70°.
Quindi il testo del ministro Moratti adeguatamente emendato
è stato approvato dalla XI Commissione, dalla VII
Commissione, dalla I commissione, dalla V Commissione ed
infine è approdato in Aula.
Vediamo in sintesi cosa propone :
ü Non è prevista
nessuna laurea statale, neppure a
regime (=dopo la prima applicazione del disegno
di legge)
ü I titoli di studio
sono quelli previsti dall’Intesa
ü Le dotazioni organiche
sono previste nella misura
del 70%
ü Immissione in ruolo
dei docenti di religione tramite
concorso ordinario, avendo i titoli e l’idoneità
ü Il Dirigente Regionale
comunica all’Ordinario diocesano
i nominativi degli aventi diritto allanomina in ruolo
ü Accedono al concorso
in prima applicazione
i docenti di religione:
Ä Che abbiano svolto
quattro anni di servizio
continuativo di insegnamento della religione
negli ultimi dieci anni
Ä Per un orario complessivamente
non inferiore
alla metà di quello previsto per l’orario cattedra
ü Il concorso verterà su:
a) Ordinamento scolastico
b) Orientamenti didattici e pedagogici relativi
ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso
c) Elementi di legislazione scolastica
ü La graduatoria (o elenco
graduato), in prima
applicazione, terrà conto del servizio prestato
ü In caso di revoca o
di esubero, mobilità all’interno
del comparto scuola, subordinata al possesso dei
titoli previsti, oppure diversa utilizzazione
e mobilità.
A questo punto mi sembra doveroso ringraziare il Governo,
i Parlamentari della Maggioranza e quelli della Margherita.
Insieme ai ringraziamenti, mi corre l’obbligo rilevare come
mi abbia lasciato amareggiato l’atteggiamento del gruppo
parlamentare Democratici di Sinistra. Sembra che sull’argomento
abbiano perso di vista, oltre che un minimo di lungimiranza,
ogni tipo di coerenza politica: continuano a dire “No”
su tutto, anche su cose sulle quali precedentemente avevano
detto “Sì”, dimostrando ancora una volta
come il loro obiettivo non sia affatto quello di dare collocazione
ad una categoria che, fino a prova contraria, rappresenta
dei lavoratori della scuola, ma quello di continuare ad
interpretare il loro ruolo di opposizione (nel senso più
deleterio della parola) fino alle più estreme conseguenze,
anche a rischio di riesumare comportamenti e ideologie classiste
che sembravano tramontati con la vecchia classe politica
di Sinistra, allontanandosi sempre più dalla nuova
Sinistra Riformista.
Non si può pensarla diversamente quando ci si trova
di fronte ad affermazioni del tipo: "Gli idr saranno
dei privilegiati che, senza il superamento dello specifico
concorso per altre discipline diverse dalla religione, potranno,
in caso di revoca…transitare ad altri ruoli a danno
di altri colleghi" (On. Piera Capitelli, On. Alba Sasso,
On. Giovanna Grignaffini); "La revoca dell’idoneità
dovrà determinare immediatamente la cessazione del
rapporto di lavoro" (On. Elena Emma Cordoni, On. Carmen
Motta, On. Piera Capitelli, On. Alberto Nigra, On. Alba
Sasso, On. Giovanna Grignaffini, On. Innocenti); "Miglioriamo
le condizioni economiche degli idr, ma senza dare loro il
ruolo" (On. Alberto Nigra, On. Alba Sasso). Come dire,
in definitiva, che gli insegnanti di religione devono continuare
ad essere nominati su segnalazione della Curia anno per
anno, cioè rimanere precari a vita!.
Si tratta di affermazioni del tutto gratuite e prive di
fondamento, poiché – tra l’altro – nel momento in
cui gli idr passeranno di ruolo, non potranno mai danneggiare
i precari (come sostengono i DS) in quanto non apparterranno
più a quest’ultima categoria: essi saranno ormai
entrati a far parte delle graduatorie degli insegnanti di
ruolo! Quindi, in caso di revoca, gli Idr parteciperanno
alla mobilità all’interno del comparto scuola
assieme agli altri docenti di ruolo. E’ utile ricordare
che i passaggi di ruolo avvengono tra il personale a tempo
indeteminato dopo i trasferimenti in ambito del comune e
tra comuni della stessa provincia, cioè in terza
fase.
E non è tutto: ecco
il testo dell’art. 4, comma 2, approvato al Senato il 19
luglio 2000 dal Centrosinistra, e quindi anche dai DS:
"L’insegnante di religione cattolica con contratto
a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l’idoneità
ha titolo a fruire della mobilità professionale nel
comparto del personale scuola". (!)
Ai lettori il compito di giudicare.
A parte questa parentesi, e tornando ai risultati ottenuti,
c’è comunque da dire che c’è ancora qualcosa
da definire: ritengo che due siano le questioni irrinunciabili
ancora da risolvere:
Ä Il corso che precede
il concorso
Ä La graduatoria permanente
ad esaurimento
Infatti – così come ho già avuto occasione
di affermare nel corso della mia relazione in occasione
della audizione avanti l’XI Commissione Lavoro – del tutto
legittimo e coerente con l’articolato del testo di legge
approvato sarebbe il prevedere in sede di prima applicazione,
ossia in occasione della prima prova selettiva riservata
agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato
servizio "per almeno quattro anni nel corso degli ultimi
dieci anni", un sistema d’accesso analogo a quello
configurato dall’art.2, comma 4 della legge 124/1999, in
particolare facendo precedere l’esame "volto unicamente
all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento scolastico,
degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli
ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso
e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.",
da un corso finalizzato all’approfondimento degli argomenti
costituenti l’oggetto dell’esame.
Quanto al secondo punto, così come ho fatto rilevare
nella relazione, è il caso di ricordare che gli insegnanti
di religione, destinatari del testo di legge in esame (in
gran parte laici, circa l’80%), a differenza dei docenti
precari di altre discipline, per i quali l’Amministrazione
Scolastica ha gli strumenti per un progressivo assorbimento
nei ruoli della scuola ("doppio canale", abilitazioni
riservate, graduatorie provinciali permanenti), sono, attualmente,
costretti ad un precariato la cui durata coincide con la
carriera scolastica: per essi, quindi, nella linea normativa
di quanto previsto per tutti gli altri docenti precari,
dovrebbe essere previsto che la graduatoria di cui all’art.5,
comma 2, avesse carattere permanente e che gli insegnanti
che superano i concorsi che saranno banditi successivamente
al primo, siano inclusi in una elenco graduato aggiuntivo,
così come attualmente avviene con la divisione in
tre fasce delle graduatorie provinciali permanenti.
Tutto ciò, a maggior ragione, se si tiene conto che,
attualmente, un certo numero di docenti è impegnato
su cattedre aventi orario settimanale inferiore a quello
contrattualmente previsto, pertanto la riaggregazione delle
ore, al fine di formare le cattedre ad orario intero, porterà
inevitabilmente ad una riduzione del numero delle stesse.
Se a ciò si aggiunge che dal totale delle cattedre
così costituite, solo il 70% sarà assegnato
con contratto a tempo indeterminato, non è infondato
prospettare la perdita del posto di lavoro per un numero
di insegnanti di religione attualmente non definibile.
Dare, quindi, valore permanente all’elenco graduato scaturente
dalla prova concorsuale e assegnare i posti ricadenti nel
30% attribuendo loro anche un orario inferiore a quello
previsto per l’orario cattedra (tempo parziale), consentirebbe
a tutti il recupero delle attuali posizioni lavorative.
Ci rendiamo conto certamente che eventuali emendamenti migliorativi
potranno rallentare l’approvazione definitiva della legge
sullo stato giuridico: ma è anche vero che qualche
mese di ritardo (lettura e approvazione al Senato e successiva
approvazione alla Camera) non inciderà più
di tanto nei tempi previsti per la immissione in ruolo (
orientativamente nel settembre 2004); anzi, sussistendo
la volontà politica, si potrebbe optare per la soluzione
proposta dal Ministro La Loggia durante il CONVIR di Salerno,
di fare approvare il testo del ddl com’è allo
stato attuale, proprio per guadagnare tempo ed inserire
le proposte migliorative nella legge Moratti sulla Riforma
Scolastica (attualmente in approvazione al Parlamento).
A questo punto chiedo: la mancata previsione del corso che
precede il concorso è un problema di spesa? Se sì,
allora possiamo proporre una soluzione.
Come è possibile vedere dallo
specchietto, il costo dei corsi antecedenti il concorso
ammonterebbe a circa € 695.512,51, pari a £.
1.346.700.000, mentre il concorso – da solo – avrebbe un
costo di circa € 261.843, 65, pari a £. 507.000.000;
ma poiché ai sensi della legge 2 agosto 1952 n°
1132, art. 3 e del DPCM 21 dicembre 1990, tutti gli aventi
diritto – una volta ammessi alla prova orale – devono versare
una tassa di € 33, 06 (£. 64.000), se la tassa
fosse aumentata a € 43,39 (£. 84.000), la cifra
ottenuta (£. 844.200.000) potrebbe coprire il maggiore
onere derivante dalla effettuazione dei corsi (vedi tabella
1 a lato).
Una risposta positiva da parte del Governo a queste legittime
richieste dei docenti di religione vorrà dire dare
una risposta completa a questi professionisti della scuola
italiana, riconoscendo loro finalmente il diritto ad essere
"insegnanti … tra gli altri".
Orazio Ruscica