Categoria: Sezione Fittizia

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    SENATO
    DELLA REPUBBLICA

    ——– XIV LEGISLATURA
    ——–

    7a Commissione permanente
    (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
    SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

    167a seduta: martedì 18 febbraio
    2003, ore 14,30
    168a seduta: mercoledì 19 febbraio 2003, ore 15,30
    169a seduta: giovedì 20 febbraio 2003, ore 14,30

    ORDINE DEL GIORNO

    PROCEDURE INFORMATIVE

    I. Interrogazione.

    II. Seguito dell’indagine conoscitiva sui nuovi modelli
    organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni
    culturali: audizione del professor Salvatore Settis, direttore
    della Scuola normale superiore di Pisa, e di rappresentanti
    della Confindustria.

    III. Seguito dell’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione
    del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme
    sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della
    politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica:
    audizione del Presidente dell’Agenzia spaziale italiana
    (ASI).

    IN SEDE REFERENTE

    Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
    1.EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
    dei docenti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (202)
    2. BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (259)
    3. BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (554)
    4. SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (560)
    5. BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato
    giuridico degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (564)
    6. MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (575)
    7. MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (659)
    8. COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (811)
    9. TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (1345)
    10. Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado(Approvato dalla Camera dei deputati).
    (Pareri della 1a, della 5a Commissione e della Commissione
    parlamentare per le questioni regionali )
    (1877)
    11. ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (1909)
    – Relatore alla Commissione BRIGNONE.

    INTERROGAZIONE ALL’ORDINE DEL GIORNO

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    SENATO DELLA REPUBBLICA

    ISTRUZIONE (7a)

    MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO 2003
    165a Seduta

    Presidenza del Presidente
    ASCIUTTI

    Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione,
    l’università e la ricerca Valentina Aprea.

    La seduta inizia alle ore 15,10.

    IN SEDE REFERENTE

    (202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica.
    (259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica.
    (560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato
    giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica.
    (564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento
    e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica.
    (575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica.
    (659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica.
    (811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica.
    (1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado, approvato dalla Camera dei deputati.
    (1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

    Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 4
    febbraio scorso.

    Nel dibattito interviene il senatore MINARDO, a giudizio
    del quale i disegni di legge in titolo sintetizzano un percorso
    politico e parlamentare che negli ultimi anni si è
    delineato anche attraverso le sollecitazioni di una categoria
    di insegnanti relegata per troppi anni in posizione di precariato,
    garantendo loro il dovuto status giuridico nonostante che
    alcuni schieramenti politici abbiano assunto posizioni di
    assoluta arretratezza e di sicuro integralismo.
    L’insegnamento della religione cattolica è del resto
    una materia scelta dal 93 per cento degli studenti italiani
    ed impartita da una categoria di insegnanti per 1’80 per
    cento laici. E’ quindi una disciplina scolastica al pari
    di tutte le altre, così come al pari di tutti gli
    altri insegnanti della scuola italiana devono essere considerati
    gli insegnanti di religione.
    Egli esprime pertanto compiacimento per l’approvazione del
    disegno di legge da parte della Camera dei deputati, che
    apre una nuova e definitiva stagione dei diritti degli insegnanti
    di religione dimostrando la volontà del Governo,
    delle forze di maggioranza e, si augura, di tutto il Parlamento,
    di dare uno stato giuridico definitivo agli insegnanti,
    finora precari, che hanno prestato un servizio senza demerito
    nella scuola italiana. Tutto questo in aderenza e nel rispetto
    dei limiti oggettivi imposti dal Concordato tra lo Stato
    e la Chiesa e delle sue norme di attuazione.
    L’ampio sforzo compiuto dalle forze politiche nella stesura
    del disegno di legge non impedisce tuttavia di ipotizzare
    alcune modifiche.
    Ad esempio, potrebbe essere previsto, prima dell’esame del
    concorso, un corso di 60 ore finalizzato all’approfondimento
    delle materie oggetto di esame.
    Altra possibile, e a suo giudizio necessaria, modifica riguarda
    il carattere permanente della graduatoria del concorso espletato,
    cui si aggiungerebbero annualmente le nuove graduatorie
    dei successivi concorsi banditi così come avviene
    con la divisione in tre fasce delle graduatorie provinciali
    permanenti.
    Infine, occorrerebbe una norma aggiuntiva che tutelasse
    gli insegnanti non compresi nel 70 per cento delle cattedre
    per cui viene assegnato un contratto a tempo indeterminato,
    attraverso un meccanismo di sicura garanzia verso il progressivo
    assorbimento in ruolo.
    Conclude facendo appello alla sensibilità della Commissione
    affinché venga definitivamente risolto il problema
    professionale degli insegnanti di religione, per realizzare
    le finalità di una scuola civile, democratica, moderna
    ed europea.
    La senatrice ACCIARINI ricorda l’intervento del professor
    Margiotta Broglio al Convegno di Torino del 1997 su "Stato
    e istruzione religiosa nell’Europa unita ed interculturale",
    nel quale egli evidenziò come nel nostro ordinamento
    l’insegnamento religioso sia strutturato in modo ben diverso
    dagli altri Paesi, in cui si registra una varietà
    di soluzioni comunque a carattere aconfessionale. La differenza
    sta nel fatto, prosegue la senatrice, che in Italia la materia
    è regolata dal Concordato e dal successivo Accordo
    del 1985, che ha previsto un insegnamento religioso di natura
    confessionale. La Repubblica italiana ha così riconosciuto
    il valore della cultura religiosa e, in ragione del fatto
    che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio
    nazionale, si è impegnata a continuare ad assicurare
    l’insegnamento della religione nelle scuole statali di ogni
    ordine e grado.
    A ciò hanno fatto seguito, rispettivamente nel 1989
    e nel 1991, due sentenze della Corte costituzionale sull’applicazione
    del Concordato, che hanno sancito la facoltatività
    dell’insegnamento religioso e il rinnovo annuale della scelta
    effettuata.
    Proprio in ragione del carattere confessionale dell’insegnamento,
    è stato dunque finora seguito un canale completamente
    diverso per il reclutamento del relativo personale docente,
    basato sostanzialmente sul nulla osta dell’ordinario diocesano.
    Rilevanti differenze segnano altresì i titoli richiesti
    ai candidati, in ordine ai quali già il Concordato
    aveva tentato un riordino. Non va tuttavia dimenticato che
    fino all’anno scolastico 1990-1991 hanno mantenuto la cattedra
    docenti privi dei titoli richiesti, in alcuni casi privi
    anche del diploma di scuola secondaria superiore.
    A ciò si aggiunge che anche con riferimento alla
    risoluzione del rapporto di lavoro il sistema in atto è
    del tutto anomalo, fondandosi sulla revoca del nulla osta
    ad opera dell’autorità ecclesiastica. Tutto ciò
    rende pressoché impossibile una valutazione omogenea
    del rapporto di lavoro degli insegnanti di religione cattolica
    e quello degli altri docenti, atteso che il primo ha origine
    e termine sulla base di scelte su cui la scuola italiana
    non ha alcuna possibilità di intervento.
    Ciò non toglie, evidentemente, che il problema di
    questa categoria dei docenti sia di viva attualità.
    Essi sono infatti comunque assunti dallo Stato ed hanno
    diritto ad una maggiore stabilità. In questo senso,
    il disegno di legge n. 1909, presentato da senatori del
    Gruppo Democratici di Sinistra – L’Ulivo, offre idonea soluzione
    evitando tuttavia il rischio che l’inquadramento di detto
    personale possa trasformarsi in un meccanismo anomalo di
    reclutamento. Pur riconoscendo la possibilità di
    una mobilità territoriale, esso esclude infatti quella
    professionale verso insegnamenti diversi da quello per il
    quale gli insegnanti sono stati assunti. Ciò, al
    fine di non ledere il principio costituzionale di buon andamento
    della pubblica amministrazione e della conseguente assunzione
    per pubblico concorso. Il disegno di legge prevede peraltro
    una significativa copertura finanziaria, a testimonianza
    dell’impegno del Gruppo sulla questione.

    Il senatore TESSITORE rileva la specificità e straordinarietà
    della situazione, che necessita peraltro a suo giudizio
    di una soluzione definitiva. Segnala tuttavia l’esigenza
    di scongiurare il rischio che da questa situazione particolare
    derivino conseguenze di carattere più generale, lesive
    dei principi dell’ordinamento.
    Dopo essersi soffermato sulla questione dei titoli di studio,
    egli si esprime indi in senso nettamente contrario all’ipotesi
    di precostituire canali di reclutamento surrettizio ed auspica
    che venga garantita una effettiva parità di trattamento,
    rivendicando allo Stato una valutazione rigorosa dell’insegnamento
    religioso impartito nelle scuole pubbliche. Discende da
    ciò una decisa contrarietà alla mobilità
    professionale degli insegnanti di religione cattolica su
    altri insegnamenti, che lederebbe a suo giudizio i principi
    dell’organico, del ruolo, nonché dell’accesso alla
    pubblica amministrazione. Si possono invece trovare altre
    forme di garanzia per gli insegnanti dall’eventuale revoca
    del nulla osta da parte dell’autorità religiosa,
    senza tuttavia condizionare prospettive di più ampio
    respiro.
    Egli si sofferma infine sulla rilevanza dell’insegnamento
    della storia delle religioni e della filosofia religiosa,
    nonché sul diverso livello qualitativo delle facoltà
    teologiche negli ultimi decenni. Invita pertanto ad una
    più approfondita riflessione, anche in considerazione
    del fatto che tale tipo di studio è sempre più
    diventato prerogativa delle facoltà di lettere e
    filosofia, con evidenti ricadute sull’argomento in discussione.
    Ricorda altresì che il Presidente del Senato ha recentemente
    prefigurato la possibilità di un regime concordatario
    con il mondo islamico.

    Il senatore TONINI ritiene che la relazione introduttiva
    del senatore Brignone sia condivisibile nelle sue linee
    essenziali. Lui stesso ha del resto presentato un disegno
    di legge (n. 1345) non dissimile da quello del relatore
    (n. 564), entrambi conseguenti al provvedimento approvato
    dal Senato nella scorsa legislatura ad opera dell’allora
    maggioranza di Centro-sinistra. Valutando positivamente
    la continuità, anche nello svolgimento delle funzioni
    di relatore, egli rivendica pertanto coerenza nelle posizioni
    assunte nella scorsa legislatura e in quella attuale, ritenendo
    indispensabile non perdere la cultura di governo all’atto
    del passaggio all’opposizione.
    Egli ripercorre quindi l’ampio approfondimento svolto nella
    scorsa legislatura e richiama l’attenzione dimostrata dai
    Ministri pro tempore Berlinguer e De Mauro. Sottolinea poi
    come la condizione religiosa del Paese sia profondamente
    mutata negli ultimi decenni, caratterizzandosi per un sempre
    più deciso pluralismo confessionale. In questo senso
    valuta quindi positivamente l’iniziativa del Presidente
    del Senato e sollecita a sua volta una riflessione sul ruolo
    della religione in un contesto multiculturale e multireligioso.
    Manifesta poi pieno convincimento sull’opportunità
    di riconoscere parità di trattamento sul lavoro agli
    insegnanti di religione cattolica rispetto agli altri docenti,
    senza ignorare tuttavia i rilevanti elementi di diversità
    fra cui sostanzialmente la possibilità di un licenziamento
    ad nutum. E’ del resto interesse dello Stato riconoscere
    stabilità a tali lavoratori, ma anche concorrere
    alla dignità culturale dell’insegnamento religioso
    che, presupponendo un’adesione di fede solo del docente
    e non anche del discente, configura un insegnamento confessionale,
    ma non catechistico. Occorre dunque scongiurare il rischio
    che esso scada in insegnamento catechistico, garantendo
    dignità culturale alla disciplina e dignità
    professionale a chi la impartisce.
    Quanto poi alla denuncia di illegittimità di un provvedimento
    che inquadra in ruolo il personale docente di una disciplina
    facoltativa, osserva che la facoltatività riguarda
    gli studenti, mentre lo Stato ha l’obbligo di assicurare
    l’insegnamento. Appare pertanto ragionevole il compromesso
    di inquadrare in ruolo solo il 70 per cento dei posti complessivamente
    funzionanti.
    Egli si sofferma quindi su alcuni profili che distinguono
    il disegno di legge n. 1345, da lui presentato, da quello
    trasmesso dalla Camera dei deputati. In primo luogo, il
    disegno di legge n. 1345 prevede infatti, per la partecipazione
    alle procedure concorsuali, il possesso di un diploma di
    laurea valido per l’ammissione ai concorsi ai posti di insegnamento
    ed in tal senso egli sollecita una riflessione anche in
    considerazione della rivalutazione in atto presso la CEI
    dei titoli di diritto canonico.
    Inoltre, il disegno di legge n. 1345 esclude la mobilità
    professionale degli insegnanti di religione cattolica verso
    altro insegnamento prima che siano decorsi cinque anni di
    effettivo insegnamento dall’assunzione in ruolo. Ciò,
    al fine di evitare che un diritto possa trasformarsi in
    privilegio e costituire un canale parallelo di reclutamento.
    Infine, il disegno di legge n. 1345 prevede un diverso livello
    per il primo concorso bandito dopo l’entrata in vigore della
    legge, con un accertamento culturale nel campo delle scienze
    sociali, filosofiche e storiche.

    Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

    La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle
    ore 16,15.

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    SENATO
    DELLA REPUBBLICA

    ——————– XIV
    LEGISLATURA ——————–

    7a Commissione permanente
    (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
    SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

    164a seduta: martedì 11 febbraio
    2003, ore 15

    ORDINE DEL GIORNO

    Omissis

    IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
    1.EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
    dei docenti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (202)
    2. BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (259)
    3. BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (554)
    4. SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (560)
    5. BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato
    giuridico degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (564)
    6. MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (575)
    7. MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (659)
    8. COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (811)
    9. TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (1345)
    10. Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado(Approvato dalla Camera dei deputati).
    (Pareri della 1a, della 5a Commissione e della Commissione
    parlamentare per le questioni regionali )
    (1877)
    11. ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (1909)
    – Relatore alla Commissione BRIGNONE.

    Omissis

     

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    SENATO DELLA REPUBBLICA

    ISTRUZIONE (7a)

    MARTEDI’ 4 FEBBRAIO 2003

    162a Seduta

    Presidenza del Presidente
    ASCIUTTI

    Intervengono i sottosegretari di Stato per l’istruzione,
    l’università e la ricerca Valentina Aprea e Caldoro.

    La seduta inizia alle ore 15,20.

    Omissis

    IN SEDE REFERENTE

    (202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica.
    (259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica.
    (560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato
    giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica.
    (564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento
    e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica.
    (575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica.
    (659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica.
    (811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica.
    (1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado, approvato dalla Camera dei deputati.
    (1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

    Si riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del
    21 gennaio scorso.

    Il presidente ASCIUTTI dichiara aperta la discussione generale.

    Il senatore EUFEMI, ricordando di essere il primo firmatario
    di uno dei disegni di legge in titolo, esprime apprezzamento
    per la puntuale relazione introduttiva del relatore Brignone
    e conviene con la sua proposta di prendere a base il testo
    governativo già approvato dalla Camera dei deputati,
    che anzi si augura non subisca alcuna modifica da parte
    del Senato. Ricorda infatti che il provvedimento fu già
    oggetto di ampia discussione nella scorsa legislatura e
    non poté essere approvato solo a causa di veti paralizzanti
    che condizionarono l’ex maggioranza di Governo. Quel lavoro
    non è tuttavia andato perduto e si configura ora
    la possibilità di una rapida approvazione che faccia
    giustizia dell’ultima frangia di precariato che ormai caratterizza
    il settore della scuola.

    Passando ai contenuti del provvedimento, egli manifesta
    poi apprezzamento per i criteri posti alla base del reclutamento
    che, a suo avviso, vanno nello spirito della revisione concordataria
    del 1985. Dichiara altresì di condividere le norme
    di salvaguardia previste per gli insegnanti che abbiano
    prestato servizio negli ultimi quattro anni.
    A nome del Gruppo Unione democristiana e di Centro, sollecita
    quindi l’Esecutivo e la sua maggioranza a sostenere con
    convinzione il provvedimento, attuando così un preciso
    impegno di governo.

    Il senatore MONTICONE esprime a sua volta apprezzamento
    per la chiara e puntuale relazione introduttiva del relatore
    Brignone, di cui ricorda altresì il gravoso impegno
    nella scorsa legislatura in qualità di relatore su
    analoghi disegni di legge, così come su un affare
    assegnato relativo all’insegnamento della religione cattolica.
    Richiamandosi in particolare alla relazione introduttiva
    del relatore Brignone sull’affare assegnato, egli suggerisce
    ora di spostare l’asse del provvedimento attualmente in
    discussione dal piano delle rivendicazioni sindacali a quello
    della qualità della scuola.

    In una stagione di alterazione dei credi religiosi e di
    una loro frequente strumentalizzazione in termini di violenza,
    egli rinnova del resto l’invito ad un dialogo basato sulla
    formazione nella propria coscienza e cultura che, solo,
    consente di non scadere nello scontro materiale ed ideologico.
    Sollecita dunque a consolidare e riconoscere dignità
    culturale ad una disciplina che riveste rilievo nazionale,
    tanto più in considerazione dell’attuale condizione
    di scontro ideologico. Né va dimenticato che la secolarizzazione
    culturale è foriera di conseguenze negative per la
    stessa laicità della cultura: laddove si rinunzi
    ad approfondire le radici di una cultura e di una fede religiosa,
    si rischia infatti di inficiarne la stessa laicità.

    Rinnova infine l’invito a tralasciare alcune rivendicazioni
    di carattere prettamente sindacale, osservando che il provvedimento
    assume un rilievo che va ben oltre il naturale sviluppo
    dell’inquadramento di precedenti forme di precariato. In
    tal senso, egli dichiara di apprezzare alcuni miglioramenti
    introdotti dalla Camera dei deputati rispetto al testo approvato
    dal Senato nella scorsa legislatura. Manifesta altresì
    interesse per l’intenzione della Conferenza episcopale italiana,
    adombrata dallo stesso relatore Brignone, di valutare la
    possibilità di una idoneità nazionale per
    gli insegnanti di religione cattolica.

    Restano tuttavia a suo giudizio due punti che suscitano
    qualche perplessità.

    Anzitutto, egli rileva criticamente la soppressione dell’obbligo,
    per chi supera il concorso, di mantenere l’insegnamento
    per un certo numero di anni. Si tratta, a suo giudizio,
    di una scelta che contraddice un principio generale dell’impiego
    pubblico, a tutela della sede. Né la Chiesa dovrebbe
    essere favorevole al rischio di frequenti avvicendamenti
    nelle cattedre. La reintroduzione dell’obbligo di permanenza,
    già previsto dal testo licenziato dal Senato nella
    scorsa legislatura, consentirebbe altresì di superare
    la preoccupazione di quanti paventano che l’inquadramento
    in ruolo dei docenti di religione cattolica sia un modo
    per aggirare i normali canali di reclutamento.

    Egli ricorda poi che uno dei motivi che impedirono l’approvazione
    definitiva del provvedimento nella scorsa legislatura fu
    il dissenso sul possesso del titolo di laurea per l’insegnamento
    nelle scuole superiori. Al riguardo, invita ad approfondire
    la possibilità di riconoscere come equipollenti alcuni
    titoli rilasciati da insigni scuole di magistero ecclesiastico.

    La senatrice MANIERI dichiara preliminarmente di non concordare
    con la pur abile e sottile distinzione operata dal relatore
    Brignone fra contenuti dell’insegnamento della religione
    cattolica e stato giuridico del personale preposto ad impartirla.

    La religione cattolica, in quanto disciplina, non può
    infatti a suo avviso essere assimilata alle altre discipline
    di insegnamento. Né gli insegnanti di religione cattolica
    possono essere equiparati agli altri insegnanti precari.
    Anche ammessa tale equiparazione, sulla quale peraltro ella
    dissente decisamente, non potrebbe d’altronde essere negato
    il fatto che essi finirebbero per conseguire una condizione
    di assoluto privilegio rispetto agli altri, secondo un’impostazione
    a suo avviso del tutto erronea.
    E’ la natura stessa dell’insegnamento della religione cattolica
    che condiziona del resto pesantemente la definizione giuridica
    dei relativi docenti. Ne consegue che la distinzione operata
    dal relatore Brignone risulta artificiosa: lo Stato non
    ha infatti finora trascurato una categoria di impiegati
    pubblici, ma anzi ha fatto il massimo in termini di stabilità
    e tutela in considerazione del fatto che la loro disciplina
    segue in egual misura il diritto canonico e le leggi dello
    Stato. E’ ben noto infatti che il potere di nomina e revoca
    dei docenti di religione cattolica è di competenza
    dell’autorità ecclesiastica sulla base di un diritto,
    quello canonico, che non coincide necessariamente con quello
    dello Stato. Correttamente essi hanno dunque finora operato
    sulla base di un rapporto a termine ed in tal senso l’Accordo
    del 1985, rendendo l’insegnamento facoltativo, ha costituito
    un deciso passo avanti nell’affermazione della laicità
    dello Stato. L’immissione in ruolo dei docenti di religione
    cattolica innesta invece una costola educativa confessionale
    nella scuola pubblica.

    Né va dimenticato che le procedure previste dal
    disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati costituiscono
    un canale di reclutamento del tutto atipico non solo con
    riferimento ai titoli, ma anche con riguardo alla possibilità
    di passaggio ad altri insegnamenti che nulla hanno a che
    vedere con la formazione iniziale. Quanto infine alla possibilità
    di rimanere in servizio in caso di revoca da parte dell’ordinario
    diocesano e contestuale mancanza di titoli che consentano
    di passare ad altro insegnamento, si tratta a suo giudizio
    di una sorta di cassa integrazione a vita assicurata ad
    oltre 20.000 docenti di religione cattolica, a fronte dei
    pesanti tagli che il Governo invece impone alle altre categorie
    di docenti.

    Rivendicando di aver già assunto una posizione analoga
    nel corso della scorsa legislatura rispetto all’allora Governo
    di Centro-sinistra, ella sottolinea poi che la contrarietà
    dei Socialisti italiani all’inquadramento in ruolo dei docenti
    di religione cattolica non è dovuta a forme di veterolaicismo.
    A centocinquant’anni dall’unità d’Italia, essi ritengono
    invece giunto il momento di superare questioni nate in quel
    particolare passaggio storico che ha visto da un lato la
    Chiesa avanzare forti rivendicazioni confessionali sull’istruzione
    e, dall’altro, la Sinistra contrapporre posizioni aprioristiche
    basate sul dibattito in Costituente. Occorre ora uno sforzo
    per compiere scelte più coraggiose ed avanzate nei
    rapporti fra Stato e Chiesa, nel senso di superare sia il
    Concordato che la disposizione costituzionale secondo cui
    le scuole private possono essere istituite solo "senza
    oneri per lo Stato".

    Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

    Omissis

  • Stato_Giuridico_due/Odg_S_7_C_04_febbraio_2003.asp

    SENATO
    DELLA REPUBBLICA

    ——————– XIV
    LEGISLATURA ——————–

    7a Commissione permanente
    (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
    SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

    162a seduta: martedì 4 febbraio 2003,
    ore 15
    163a seduta: mercoledì 5 febbraio 2003, ore 15

    ORDINE DEL GIORNO

    IN SEDE REFERENTE
    I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
    1.EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
    dei docenti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (202)
    2. BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (259)
    3. BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (554)
    4. SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (560)
    5. BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato
    giuridico degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (564)
    6. MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (575)
    7. MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (659)
    8. COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (811)
    9. TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (1345)
    10. Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado(Approvato dalla Camera dei deputati).
    (Pareri della 1a, della 5a Commissione e della Commissione
    parlamentare per le questioni regionali )
    (1877)
    11. ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (1909)
    – Relatore alla Commissione BRIGNONE.

    Omissis

     

  • Stato_Giuridico_due/Odg_S_7_C_28_gennaio_2003.asp

    SENATO DELLA REPUBBLICA

    XIV LEGISLATURA

    7a Commissione permanente
    (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
    SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

    160a seduta: martedì 28 gennaio 2003, ore 14,30
    161a seduta: giovedì 30 gennaio 2003, ore 15

    ORDINE DEL GIORNO
    Omissis

    IN SEDE REFERENTE
    Omissis

    III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
    1.EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
    dei docenti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (202)
    2. BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (259)
    3. BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (554)
    4. SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (560)
    5. BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato
    giuridico degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (564)
    6. MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (575)
    7. MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (659)
    8. COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (811)
    9. TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (1345)
    10. Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado – (Approvato dalla Camera dei deputati).
    (Pareri della 1a, della 5a Commissione e della Commissione
    parlamentare per le questioni regionali )
    (1877)
    11. ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (1909)
    – Relatore alla Commissione BRIGNONE.

    Omissis

  • Stato_Giuridico_due/resoconto_S7_21_01_2003.asp

    SENATO DELLA REPUBBLICA

    ISTRUZIONE (7a)

    MARTEDI’ 21 GENNAIO 2003
    157ª Seduta

    Presidenza del Presidente
    ASCIUTTI

    Intervengono i sottosegretari di Stato per
    i beni e le attività culturali Bono, per l’interno
    D’Alì e per l’istruzione, l’università e la
    ricerca Valentina Aprea e Caldoro.

    La seduta inizia alle ore 15,10.

    Omissis

    IN SEDE REFERENTE

    (202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica
    (259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica
    (560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato
    giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica
    (564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento
    e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    (575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica
    (659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica
    (811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica
    (1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado, approvato dalla Camera dei deputati.
    (1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (Esame congiunto e rinvio)

    Il relatore BRIGNONE sottolinea anzitutto la differenza
    fra la questione sottesa ai provvedimenti in titolo e quella,
    pur correlata, dell’insegnamento della religione cattolica
    su cui la Commissione fu a lungo impegnata nella scorsa
    legislatura fino alla discussione di una bozza di risoluzione
    da lui stesso presentata in qualità di relatore.
    Dopo l’accordo del 1985, con cui fu modificato il Concordato
    del 1929 e fu raggiunta un’Intesa fra l’autorità
    scolastica italiana e la Conferenza episcopale, il dibattito
    si è infatti incentrato proprio su tale aspetto e,
    in particolare, sulla facoltà degli studenti di avvalersi
    o meno dell’insegnamento della religione cattolica nonché
    sulla tutela da assicurare a coloro che optavano di non
    avvalersene.
    La tematica sottesa ai disegni di legge in titolo è
    tuttavia diversa, atteso che si tratta in questo caso di
    definire invece lo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica, argomento marginalizzato fino alla scorsa legislatura
    in favore del dibattito contenutistico sulla disciplina.
    Nella scorsa legislatura ha invece preso sostanza l’esigenza
    di definire lo stato giuridico dei docenti, anche in considerazione
    del fatto che si andava definendo l’inquadramento degli
    altri insegnanti precari. A seguito dell’entrata in vigore
    della legge n. 124 del 1999, la condizione di inferiorità
    tipica del precariato riguarda infatti ormai solo gli insegnanti
    di religione cattolica.
    Il relatore ripercorre quindi le tappe più significative
    dell’esame condotto nella scorsa legislatura, dalla presentazione
    di un testo unificato da parte dell’allora relatore senatore
    Occhipinti, alla successiva assunzione da parte di quest’ultimo
    di un incarico di Governo e il conseguente conferimento
    a lui stesso dell’incarico di relatore, al trasferimento
    del confronto in Assemblea e al successivo passaggio presso
    la Camera dei deputati, ove l’esame non si concluse entro
    la fine della legislatura.
    La Camera dei deputati ne ha tuttavia ripreso l’esame in
    questa legislatura, sulla scorta di un provvedimento governativo
    che riproduce in gran parte il testo licenziato dal Senato
    nel luglio del 2000.
    Nell’entrare nel merito della questione, il relatore osserva
    quindi che l’insegnamento della religione cattolica, originariamente
    affidato a religiosi, è stato progressivamente affidato
    ad un numero sempre maggiori di laici, pari oggi ad oltre
    il 76 per cento. Si è cioè formata una nuova
    generazione di insegnanti di religione cattolica, che svolge
    la propria professione esattamente come gli altri docenti
    e rappresenta un solido punto di riferimento delle istituzioni
    scolastiche, concorrendo ad un’offerta formativa più
    completa oltre che radicata nella nostra storia e cultura.
    Tale situazione impone una disciplina più stabile
    del loro stato giuridico, tanto più che essi non
    godono del sostentamento tipico dei sacerdoti né
    delle garanzie dei religiosi appartenenti ad una comunità.

    Passando ad una puntuale analisi dei testi presentati, il
    relatore si sofferma poi in particolare sul disegno di legge
    n. 1877, di iniziativa governativa, già approvato
    dalla Camera dei deputati, cui sono stati abbinati altri
    dieci disegni di legge di iniziativa parlamentare, che in
    prevalenza seguono il medesimo impianto.
    L’articolo 1 del disegno di legge n. 1877 definisce lo stato
    giuridico degli insegnanti di religione cattolica, che viene
    equiparato a quello degli altri insegnanti a tempo indeterminato.
    Esso istituisce infatti due ruoli, uno per la scuola dell’infanzia
    ed elementare ed uno per la scuola superiore, prevedendo
    peraltro che nella scuola dell’infanzia ed elementare l’insegnamento
    possa essere affidato ai docenti di classe purchè
    riconosciuti idonei dalla competente autorità diocesana.
    Al riguardo, egli osserva peraltro che generalmente i docenti
    di classe rinunciano e gli insegnanti di religione cattolica
    si configurano come docenti specifici.
    L’articolo 2 definisce le dotazioni organiche e costituisce
    uno dei punti su cui maggiormente differiscono le diverse
    proposte presentate. Il disegno di legge n. 1877 determina
    infatti la consistenza della dotazione organica nella misura
    del 70 per cento dei posti di insegnamento complessivamente
    funzionanti. Le altre proposte variano invece da un minimo
    del 30 per cento (atto Senato n. 1909, di iniziativa della
    senatrice Acciarini ed altri) ad un massimo del 90 per cento
    (atto Senato n. 554 dei senatori Bevilacqua ed altri). Al
    riguardo, occorre tuttavia rilevare che attualmente gli
    insegnanti di religione cattolica non hanno un orario di
    cattedra completo. L’inquadramento in ruolo impone invece
    l’attribuzione di cattedre di 18 ore, dal che deriva la
    percentuale suggerita nel disegno di legge n. 1877 (e su
    cui si era del resto già convenuto nella scorsa legislatura)
    del 70 per cento; risulta invece impraticabile la percentuale
    del 90 per cento. Per converso, desta perplessità
    la proposta del 30 per cento contenuta nell’atto Senato
    n. 1909, atteso che in tal caso molti insegnanti resterebbero
    non di ruolo, con una probabile accentuazione degli insegnanti
    religiosi che più difficilmente accettano l’inquadramento,
    giudicando incompatibile con i propri impegni pastorali
    un orario di cattedra di 18 ore.
    L’articolo 3 del disegno di legge n. 1877 regola poi l’accesso
    ai ruoli e definisce le procedure ordinarie di reclutamento,
    dopo una inevitabile fase transitoria. Si tratta in questo
    caso di concorsi ordinari, sia pur caratterizzati dall’accertamento
    della competenza specifica in capo all’autorità religiosa.
    Dopo aver dato conto dei titoli previsti dal punto 4 dell’Intesa,
    il relatore si sofferma sulle procedure di assunzione ed
    in particolare sull’intesa con l’ordinario diocesano competente
    per territorio che caratterizza il contratto a tempo indeterminato.
    Analogamente, ai motivi di risoluzione del contratto previsti
    dalle disposizioni vigenti, si aggiunge la revoca dell’idoneità
    da parte del medesimo ordinario diocesano. Al riguardo,
    egli dà conto peraltro di uno studio in corso da
    parte della Conferenza episcopale per valutare la possibilità
    di conferire un’idoneità valida su tutto il territorio
    nazionale.
    L’articolo 4 reca invece norme in materia di mobilità,
    fermo restando che la mobilità verso altro insegnamento
    è subordinata al possesso del titolo di studio e
    all’abilitazione richiesti dall’ordinamento. All’insegnante
    cui sia stata revocata l’idoneità dall’ordinario
    diocesano, resta quindi la scelta fra chiedere il trasferimento
    ad altro insegnamento, qualora sia in possesso dei requisiti
    richiesti, ovvero fruire della mobilità professionale.
    L’articolo 5 detta le norme per disciplinare la fase transitoria,
    su cui molto acceso fu il dibattito nella scorsa legislatura.
    Non va tuttavia dimenticato che anche la legge n. 124 del
    1999 ha individuato un percorso specifico per gli insegnanti
    precari e nella stessa linea si pone la norma in oggetto,
    dettando anzi disposizioni assai puntuali per l’accesso
    al concorso riservato.
    L’articolo 6 reca le norme di copertura finanziaria.
    Il relatore si sofferma infine sulle problematiche specifiche
    delle regioni di confine, ricordando che – in virtù
    della specifica autonomia – nelle province di Trento
    e Bolzano gli insegnanti di religione cattolica sono già
    di ruolo e tutti gli ordini di scuola prevedono due ore
    di insegnamento settimanale. La situazione appare tuttavia
    non perfettamente omogenea nelle due province, atteso che
    all’atto della revisione concordataria del 1985 erano state
    approvate le norme di attuazione dello Statuto speciale
    del Trentino Alto Adige per Bolzano ma non per Trento.
    Conclude, proponendo l’assunzione del disegno di legge n.
    1877 quale testo base.

    Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

    Omissis

    La seduta termina alle ore 16.

  • Stato_Giuridico_due/Odg_7_C_21_gennaio_2003.asp

    SENATO DELLA REPUBBLICA

    ——————– XIV LEGISLATURA ——————–

    7a Commissione permanente
    (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
    SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT

    157a seduta: martedì 21 gennaio 2003, ore 15
    158a seduta: mercoledì 22 gennaio 2003, ore 14,30
    159a seduta: giovedì 23 gennaio 2003, ore 15

    ORDINE DEL GIORNO

    Omissis

    IN SEDE REFERENTE

    I. Esame congiunto dei disegni di legge:

    1.EUFEMI ed altri. Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
    dei docenti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (202)
    2. BASTIANONI. Norme in materia di stato giuridico e di
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (259)
    3. BEVILACQUA ed altri. Norme sullo stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (554)
    4. SPECCHIA ed altri. Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (560)
    5. BRIGNONE. Norme in materia di reclutamento e stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (564)
    6. MONTICONE e CASTELLANI. Norme sullo stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (575)
    7. MINARDO ed altri. Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (659)
    8. COSTA. Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (811)
    9. TONINI ed altri. Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
    degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (1345)
    10. Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado – (Approvato dalla Camera dei deputati).
    (Pareri della 1a, della 5a Commissione e della Commissione
    parlamentare per le questioni regionali )
    (1877)
    11. ACCIARINI ed altri. Norme sullo stato giuridico e sul
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (1909)
    Relatore alla Commissione BRIGNONE.

    Omissis

  • Stato_Giuridico_due/disegni_legge_al_Senato.asp

    I Disegni
    di legge presentati al Senato

    Disegno
    di legge S.1909
    – Presentato dalla Sen. Maria
    Chiara Acciarini (DS-U) –

    Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli
    insegnanti di religione cattolica – Presentato in
    data 20 dicembre 2002; annunciato nella seduta n.309
    del 20 dicembre 2002
    .
    Disegno
    di legge S.1877
    Norme
    sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti
    di religione cattolica, approvato dalla Camera dei Deputati
    Disegno
    di legge S.1345
    – Presentato dal Sen. Giorgio
    Tonini (DS-U) – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
    degli insegnanti di religione cattolica – Presentato
    in data 18 Aprile 2002; annunciato nella seduta n.164
    del 19 Aprile 2002
    Disegno
    di legge S. 811
    – Presentato dal Sen. Rosario
    Giorgio Costa (FI) – Norme in materia di stato giuridico
    degli insegnanti di religione – Presentato in data
    7 Novembre 2001; annunciato nella seduta n.64 dell’8
    novembre 2001
    Disegno
    di legge S. 659
    – Presentato dal Sen. 
    Riccardo Minardo (FI) – Norme sullo stato
    giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica – Presentato in data 21 Settembre 2001;
    annunciato nella seduta n.40 del 25 settembre 2001

    Disegno
    di legge

    S. 564

    – Presentato dal Sen. Guido Brignone
    (LNP) –
    Norme in materia di reclutamento
    e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    Presentato in data 1 Agosto 2001; annunciato nella
    seduta n.30 del 1 Agosto 2001

    Disegno
    di legge S. 575

    Presentato dal Sen. Alberto Adalgisio Monticone (Margherita-
    DL- U) 


    Norme sullo stato giuridico degli insegnanti
    della religione cattolica – Presentato in data
    1 Agosto 2001; annunciato nella seduta n.30 del 1
    Agosto 2001

    Disegno
    di legge
    S.
    560
    – Presentato dal Sen. Giuseppe Specchia
    (AN) –
    Norme in materia di stato giuridico e
    di reclutamento degli insegnanti della religione cattolica
    Presentato in data 31 Luglio 2001; annunciato nella
    seduta n.29 del 1 Agosto 2001
    Disegno
    di legge
    S.
    554
    – Presentato dal Sen. Francesco Bevilacqua
    (AN) –
    Norme sullo stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica – Presentato in data 30 Luglio
    2001; annunciato nella seduta n.27 del 31 Luglio 2001
    Disegno
    di legge S. 259
    – Presentato dal Sen. Stefano
    Bastianoni (Margherita,Ulivo) – Norme in materia di
    stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di
    religione cattolica – Presentato in data 20
    Giugno 2001; annunciato nella seduta n.7 del 22 Giugno
    2001
    Disegno
    di legge S. 202
    – Presentato dal Sen. Maurizio
    Eufemi (CCD-CDU-BF) – Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento dei docenti di religione cattolica –
    Presentato in data 13 Giugno 2001; annunciato nella
    seduta n.3 del 18 Giugno 2001

     

  • Stato_Giuridico_due/Analisi_del_Segretario_Nazionale_Ruscica.asp

    Docenti di
    religione:
    insegnanti …tra gli altri

    Analisi del Segretario Nazionale
    Ruscica

    Il Ministro La Loggia: “inseriamo
    le proposte migliorative nella legge Moratti sulla Riforma
    Scolastica”

    Insegnanti di religione giuridicamente allo stesso livello
    degli altri docenti della scuola italiana. Questo, dunque,
    il tema su cui si è basato il 5° CONVIR organizzato
    dallo SNADIR a Salerno il 9 dicembre scorso, durante il
    quale, dopo relazioni, interventi e dibattiti, i circa 700
    partecipanti hanno preso coscienza che tale principio non
    è più un miraggio o un pio desiderio, ma un
    concreto obiettivo in avvicinamento, specie dopo che il
    disegno di legge sullo stato giuridico degli idr ha superato
    anche il dibattito e la votazione all’Aula della Camera.

    Ma a questo non si è certo giunti per caso: lo SNADIR
    lavora in questa direzione da lungo tempo, costruendo pazientemente
    i tasselli di un grande mosaico che solo da poco tempo ha
    cominciato ad assumere una forma ben precisa.
    Proprio un anno fa, alla fine del 2001, il 30 novembre per
    l’esattezza, ci siamo incontrati a Napoli (al Teatro Politeama
    – circa 900 persone) dove ci siamo resi conto che si era
    arrivati ad una fase importante per la definizione dello
    stato giuridico degli Idr: il Ministro Moratti aveva già
    annunciato di voler presentare al Consiglio dei Ministri
    un disegno di legge sullo stato giuridico dei docenti di
    religione, poi presentato il 14 febbraio 2002.
    Ho dichiarato in quella occasione, a proposito della presentazione
    del Pdl Moratti, che eravamo abbastanza soddisfatti. Questo
    perché, se è indubbiamente positivo il fatto
    che il governo ha dato ampia e concreta disponibilità
    per rendere giustizia a questa categoria di lavoratori,
    è anche vero che alcuni punti del disegno di legge
    dovevano essere modificati ( ad es. l’art. 5), per giungere
    ad una completa equità di trattamento degli insegnanti
    di religione con gli altri docenti della scuola italiana.
    Il Pdl Moratti verrà poi assegnato in Commissione
    Lavoro il 6 marzo 2002.
    Lo SNADIR avvìa così, sin dal gennaio 2002,
    una incessante e faticosa tessitura di relazioni fatta di
    contatti e di incontri dei parlamentari con la base; a questo
    proposito ricordo i Convir che si sono succeduti: 1°
    Convir 2002 (Cagliari 2 marzo ’02), 2° Convir 2002 (Palermo
    11 marzo ’02), 3° Convir 2002 (Firenze 4 maggio ’02),
    4° Convir 2002 (Bari 6 maggio ’02), Convegno nazionale
    (Milano 7 maggio ’02).
    Nel corso di questi incontri, caratterizzati da una vasta
    rappresentanza degli Idr, è stato messo bene in evidenza
    come l’impegno per lo stato giuridico dei docenti di religione
    non é una sterile e pretestuosa rivendicazione sindacale,
    ma un problema di giustizia sociale, un problema di vitale
    importanza per il futuro della scuola e della sua capacità
    di rispondere alle esigenze della nuova società italiana
    del nuovo millennio; inoltre, sono stati sottolineati con
    chiarezza i veri nodi, le questioni che necessitano di una
    migliore riformulazione per dare un giusto ed equilibrato
    stato giuridico agli ultimi precari della scuola italiana,
    cioè i docenti di religione.
    Una questione indubbiamente da chiarire era: gli Idr vincitori
    di concorso come verranno nominati? In base ad una graduatoria
    oppure verranno inseriti in un elenco (dove il primo e l’ultimo
    risultano uguali)? Certo bisognava rispettare l’Intesa che
    assegna all’Ordinario diocesano il diritto di proporre il
    nominativo e la sede. Veniva suggerito, addirittura, che
    tutti i vincitori di concorso dovevano essere collocati
    in un elenco indistinto, e da quell’elenco l’Ordinario diocesano
    doveva attingere per proporre le nomine. Ad esempio: su
    100 vincitori di concorso (il primo e l’ultimo allo stesso
    livello), l’Ordinario diocesano poteva scegliere per le
    nomine il 70%, ma non dal 1° al 70°, bensì
    – essendo tutti allo stesso livello – 70 nominativi scelti
    tra il 1° e il 100° (ad esempio, dal 30° al
    100°). Ma questa era una evidente forzatura che fortunatamente
    ebbe vita breve.
    Il 12 giugno 2002 la Commissione Lavoro ascoltò in
    audizione lo SNADIR: in quella occasione presentammo una
    articolata relazione (vedi "Professione i.r."
    4/2002) dove chiedevamo, tra l’altro, in sede di prima applicazione,
    una graduatoria stilata tenendo conto del servizio prestato.
    Successivamente la XI Commissione elaborò una proposta
    che mediava tra la richiesta di una graduatoria e quella
    dell’elenco: Il Dirigente Regionale comunicava all’Ordinario
    diocesano i vincitori di concorso aventi diritto alla nomina,
    mentre l’Ordinario diocesano proponeva la sede di servizio.
    Ad esempio: 100 vincitori di concorso, 70 i posti da mettere
    in organico. Il Dirigente avrebbe comunicato i nominativi
    dal 1° al 70°.
    Quindi il testo del ministro Moratti adeguatamente emendato
    è stato approvato dalla XI Commissione, dalla VII
    Commissione, dalla I commissione, dalla V Commissione ed
    infine è approdato in Aula.
    Vediamo in sintesi cosa propone :
    ü Non è prevista
    nessuna laurea statale, neppure a
    regime (=dopo la prima applicazione del disegno
    di legge)
    ü I titoli di studio
    sono quelli previsti dall’Intesa
    ü Le dotazioni organiche
    sono previste nella misura
    del 70%
    ü Immissione in ruolo
    dei docenti di religione tramite
    concorso ordinario, avendo i titoli e l’idoneità
    ü Il Dirigente Regionale
    comunica all’Ordinario diocesano
    i nominativi degli aventi diritto allanomina in ruolo
    ü Accedono al concorso
    in prima applicazione
    i docenti di religione:
    Ä Che abbiano svolto
    quattro anni di servizio
    continuativo di insegnamento della religione
    negli ultimi dieci anni
    Ä Per un orario complessivamente
    non inferiore
    alla metà di quello previsto per l’orario cattedra
    ü Il concorso verterà su:
    a) Ordinamento scolastico
    b) Orientamenti didattici e pedagogici relativi
    ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso
    c) Elementi di legislazione scolastica
    ü La graduatoria (o elenco
    graduato), in prima
    applicazione, terrà conto del servizio prestato
    ü In caso di revoca o
    di esubero, mobilità all’interno
    del comparto scuola, subordinata al possesso dei
    titoli previsti, oppure diversa utilizzazione
    e mobilità.
    A questo punto mi sembra doveroso ringraziare il Governo,
    i Parlamentari della Maggioranza e quelli della Margherita.
    Insieme ai ringraziamenti, mi corre l’obbligo rilevare come
    mi abbia lasciato amareggiato l’atteggiamento del gruppo
    parlamentare Democratici di Sinistra. Sembra che sull’argomento
    abbiano perso di vista, oltre che un minimo di lungimiranza,
    ogni tipo di coerenza politica: continuano a dire “No”
    su tutto, anche su cose sulle quali precedentemente avevano
    detto “Sì”, dimostrando ancora una volta
    come il loro obiettivo non sia affatto quello di dare collocazione
    ad una categoria che, fino a prova contraria, rappresenta
    dei lavoratori della scuola, ma quello di continuare ad
    interpretare il loro ruolo di opposizione (nel senso più
    deleterio della parola) fino alle più estreme conseguenze,
    anche a rischio di riesumare comportamenti e ideologie classiste
    che sembravano tramontati con la vecchia classe politica
    di Sinistra, allontanandosi sempre più dalla nuova
    Sinistra Riformista.
    Non si può pensarla diversamente quando ci si trova
    di fronte ad affermazioni del tipo: "Gli idr saranno
    dei privilegiati che, senza il superamento dello specifico
    concorso per altre discipline diverse dalla religione, potranno,
    in caso di revoca…transitare ad altri ruoli a danno
    di altri colleghi" (On. Piera Capitelli, On. Alba Sasso,
    On. Giovanna Grignaffini); "La revoca dell’idoneità
    dovrà determinare immediatamente la cessazione del
    rapporto di lavoro" (On. Elena Emma Cordoni, On. Carmen
    Motta, On. Piera Capitelli, On. Alberto Nigra, On. Alba
    Sasso, On. Giovanna Grignaffini, On. Innocenti); "Miglioriamo
    le condizioni economiche degli idr, ma senza dare loro il
    ruolo" (On. Alberto Nigra, On. Alba Sasso). Come dire,
    in definitiva, che gli insegnanti di religione devono continuare
    ad essere nominati su segnalazione della Curia anno per
    anno, cioè rimanere precari a vita!.
    Si tratta di affermazioni del tutto gratuite e prive di
    fondamento, poiché – tra l’altro – nel momento in
    cui gli idr passeranno di ruolo, non potranno mai danneggiare
    i precari (come sostengono i DS) in quanto non apparterranno
    più a quest’ultima categoria: essi saranno ormai
    entrati a far parte delle graduatorie degli insegnanti di
    ruolo! Quindi, in caso di revoca, gli Idr parteciperanno
    alla mobilità all’interno del comparto scuola
    assieme agli altri docenti di ruolo. E’ utile ricordare
    che i passaggi di ruolo avvengono tra il personale a tempo
    indeteminato dopo i trasferimenti in ambito del comune e
    tra comuni della stessa provincia, cioè in terza
    fase.
    E non è tutto: ecco
    il testo dell’art. 4, comma 2, approvato al Senato il 19
    luglio 2000 dal Centrosinistra
    , e quindi anche dai DS:
    "L’insegnante di religione cattolica con contratto
    a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l’idoneità
    ha titolo a fruire della mobilità professionale nel
    comparto del personale scuola". (!)
    Ai lettori il compito di giudicare.
    A parte questa parentesi, e tornando ai risultati ottenuti,
    c’è comunque da dire che c’è ancora qualcosa
    da definire: ritengo che due siano le questioni irrinunciabili
    ancora da risolvere:
    Ä Il corso che precede
    il concorso
    Ä La graduatoria permanente
    ad esaurimento
    Infatti – così come ho già avuto occasione
    di affermare nel corso della mia relazione in occasione
    della audizione avanti l’XI Commissione Lavoro – del tutto
    legittimo e coerente con l’articolato del testo di legge
    approvato sarebbe il prevedere in sede di prima applicazione,
    ossia in occasione della prima prova selettiva riservata
    agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato
    servizio "per almeno quattro anni nel corso degli ultimi
    dieci anni", un sistema d’accesso analogo a quello
    configurato dall’art.2, comma 4 della legge 124/1999, in
    particolare facendo precedere l’esame "volto unicamente
    all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento scolastico,
    degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli
    ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso
    e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.",
    da un corso finalizzato all’approfondimento degli argomenti
    costituenti l’oggetto dell’esame.
    Quanto al secondo punto, così come ho fatto rilevare
    nella relazione, è il caso di ricordare che gli insegnanti
    di religione, destinatari del testo di legge in esame (in
    gran parte laici, circa l’80%), a differenza dei docenti
    precari di altre discipline, per i quali l’Amministrazione
    Scolastica ha gli strumenti per un progressivo assorbimento
    nei ruoli della scuola ("doppio canale", abilitazioni
    riservate, graduatorie provinciali permanenti), sono, attualmente,
    costretti ad un precariato la cui durata coincide con la
    carriera scolastica: per essi, quindi, nella linea normativa
    di quanto previsto per tutti gli altri docenti precari,
    dovrebbe essere previsto che la graduatoria di cui all’art.5,
    comma 2, avesse carattere permanente e che gli insegnanti
    che superano i concorsi che saranno banditi successivamente
    al primo, siano inclusi in una elenco graduato aggiuntivo,
    così come attualmente avviene con la divisione in
    tre fasce delle graduatorie provinciali permanenti.
    Tutto ciò, a maggior ragione, se si tiene conto che,
    attualmente, un certo numero di docenti è impegnato
    su cattedre aventi orario settimanale inferiore a quello
    contrattualmente previsto, pertanto la riaggregazione delle
    ore, al fine di formare le cattedre ad orario intero, porterà
    inevitabilmente ad una riduzione del numero delle stesse.
    Se a ciò si aggiunge che dal totale delle cattedre
    così costituite, solo il 70% sarà assegnato
    con contratto a tempo indeterminato, non è infondato
    prospettare la perdita del posto di lavoro per un numero
    di insegnanti di religione attualmente non definibile.
    Dare, quindi, valore permanente all’elenco graduato scaturente
    dalla prova concorsuale e assegnare i posti ricadenti nel
    30% attribuendo loro anche un orario inferiore a quello
    previsto per l’orario cattedra (tempo parziale), consentirebbe
    a tutti il recupero delle attuali posizioni lavorative.
    Ci rendiamo conto certamente che eventuali emendamenti migliorativi
    potranno rallentare l’approvazione definitiva della legge
    sullo stato giuridico: ma è anche vero che qualche
    mese di ritardo (lettura e approvazione al Senato e successiva
    approvazione alla Camera) non inciderà più
    di tanto nei tempi previsti per la immissione in ruolo (
    orientativamente nel settembre 2004); anzi, sussistendo
    la volontà politica, si potrebbe optare per la soluzione
    proposta dal Ministro La Loggia durante il CONVIR di Salerno,
    di fare approvare il testo del ddl com’è allo
    stato attuale, proprio per guadagnare tempo ed inserire
    le proposte migliorative nella legge Moratti sulla Riforma
    Scolastica (attualmente in approvazione al Parlamento).
    A questo punto chiedo: la mancata previsione del corso che
    precede il concorso è un problema di spesa? Se sì,
    allora possiamo proporre una soluzione.
    Come è possibile vedere dallo
    specchietto
    , il costo dei corsi antecedenti il concorso
    ammonterebbe a circa € 695.512,51, pari a £.
    1.346.700.000, mentre il concorso – da solo – avrebbe un
    costo di circa € 261.843, 65, pari a £. 507.000.000;
    ma poiché ai sensi della legge 2 agosto 1952 n°
    1132, art. 3 e del DPCM 21 dicembre 1990, tutti gli aventi
    diritto – una volta ammessi alla prova orale – devono versare
    una tassa di € 33, 06 (£. 64.000), se la tassa
    fosse aumentata a € 43,39 (£. 84.000), la cifra
    ottenuta (£. 844.200.000) potrebbe coprire il maggiore
    onere derivante dalla effettuazione dei corsi (vedi tabella
    1 a lato).
    Una risposta positiva da parte del Governo a queste legittime
    richieste dei docenti di religione vorrà dire dare
    una risposta completa a questi professionisti della scuola
    italiana, riconoscendo loro finalmente il diritto ad essere
    "insegnanti … tra gli altri".

    Orazio Ruscica