Categoria: Sezione Fittizia

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    STATO GIURIDICO: 

    Lavori in corso sugli eventi


    E’ usuale mentre percorriamo alcune arterie scorgere dei
    cartelli stradali con la scritta “Stiamo lavorando per voi”.
    E’ proprio quello che continua a fare il segretario nazionale
    dello Snadir e la sua equipe di collaboratori per raggiungere
    l’agognato riconoscimento sullo stato giuridico per gli
    insegnanti di religione. Se dovessimo indicare l’attuale
    stato delle cose, si dovrebbe, certamente, essere sinceri
    e dire che l’iter sta attraversando uno stato di “impasse”.
    Questo non significa che Ruscica e company se ne stanno
    con le mani in mano, anzi. In questo periodo ci sono stati
    incontri, convegni, tutti di notevole importanza. Lo Snadir
    ha incontrato, ad
    esempio, l’onorevole Andrea Teodoro di Forza Italia, colui
    che ha raccolto le maggiori sottoscrizioni per il progetto
    del disegno di legge (un’ottantina i firmatari, ndr) con
    altri che si sono resi disponibili a farlo quanto prima.
    “Si di fronte ad una sorta di atto dovuto – fa rilevare
    l’esponente forzista – perch, a prescindere dal contenuto
    della materia di insegnamento, le proposte di legge in esame
    vanno a sanare la situazione di una categoria di insegnanti
    della scuola italiana ingiustamente discriminata rispetto
    agli altri docenti, soprattutto per quanto riguarda lo stato
    giuridico”. Anche l’onorevole Renzo Innocenti dei DS ha
    sostenuto la tesi: “E’ doveroso da parte del Parlamento
    la definizione di una normativa – dice quest’ultimo – che
    dia la certezza agli insegnanti di religione cattolica in
    merito allo status giuridico ed economico, a prescindere
    dalla materia di insegnamento. L’intento dei deputati del
    nostro gruppo quello di individuare le soluzioni idonee
    a ridurre, anzi ad eliminare gli anacronismi presenti nell’attuale
    legislazione”. Sul fronte del Governo l’incontro dello scorso
    5 marzo con il ministro per gli
    affari regionali, Enrico La Loggia appare altrettanto “stimolante”.
    Lo stesso ha condiviso la richiesta dello Snadir ponendo
    l’accento sul fatto che l’esecutivo nazionale, ha presentato
    un dl sullo stato giuridico, e questo certamente positivo,
    che dovrebbe indurre a rivedere il testo cos come richiesto
    dal sindacato di categoria, riguardo al corso abilitante
    riservato ed alla graduatoria permanente. “Il punto nodale
    – rileva Orazio Ruscica – la graduatoria permanente fino
    all’esaurimento perch in questo modo tutti coloro che avranno
    superato il corso avranno la certezza di ottenere l’assunzione
    in ruolo. E’ un fatto, questo, che non mi stancher mai
    di rimarcare. Chi rimarr fuori, pur avendo superato il
    corso o il concorso, dopo tre anni, se non sar stato assunto
    dovr sostenere nuovamente la prova. Nella graduatoria permanente
    dovranno essere, ovviamente, valutati gli anni di servizio
    prestati, per cui chi ha un superiore periodo lavorativo
    in tale settore si trover in una posizione pi favorevole
    rispetto agli altri”.

    Lo Snadir in queste ultime settimane stato impegnato in
    due importanti convegni con risultati sicuramente positivi:
    Cagliari, prima, e Palermo, dopo, sono state due tappe molto
    indicative per gli idr e che hanno ottenuto lo scopo di
    fare incontrare i parlamentari con la “base”. In cantiere
    ci sono altre iniziative analoghe. Si comincer da Milano
    per viaggiare, quindi, alla volta di Firenze e Bari.


    Saro Cannizzaro


     


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    IL CAMMINO E’ INIZIATO!


    Si dunque messa in moto la macchina parlamentare che
    consentir agli insegnanti di religione di acquisire il
    tanto legittimamente sospirato stato giuridico; certo si
    tratta ancora di piccoli passi, ma determinanti nel delineare
    gi la volont politica di portare a soluzione l’annosa
    questione.

    Ma vediamo insieme quali sono state le ultime novit e,
    soprattutto, che cosa si prevede nel prossimo futuro.

    Il Ministro Moratti, come aveva anticipato circa quattro
    mesi fa, ha presentato il suo progetto di legge sullo stato
    giuridico degli idr al Consiglio dei Ministri, il quale
    – nella seduta del 14 febbraio scorso – ne ha approvato
    il testo e quindi il passaggio all’esame della XI commissione
    lavoro. Un passo certamente importante del Governo, che
    ha dato cos una risposta veloce e positiva alle sollecitazioni
    che nei giorni precedenti gli erano pervenute proprio dalla
    suddetta Commissione.

    Bisogna
    infatti ricordare che dal 5 febbraio scorso l’XI Commissione
    Lavoro aveva dato inizio all’esame dei 9 progetti di legge
    – sempre in materia di stato giuridico – presentati alla
    Camera (ricordiamo che al Senato sono stati presentati altri
    8 disegni di legge), ma ad un certo punto aveva ritenuto
    di sospendere temporaneamente i lavori per avere la possibilit
    di acquisire ulteriori elementi di studio e di riflessione
    anche dall’esame del progetto Moratti., quando il Governo
    ne avesse approvato il passaggio in Commissione. Il resto
    storia di questi giorni.

    A questo punto, dunque, sia i disegni di legge dei 9 parlamentari
    che quello della Moratti si trovano allo studio dell’XI
    Commissione che, completato tale lavoro, stiler un unico
    disegno di legge (con molta probabilit il testo base di
    discussione sar quello della Moratti); sar questo un momento
    molto importante, in quanto il ddl che scaturir da tale
    esame, sar quello a cui guardare con attenzione, quello
    che conterr l’ossatura del futuro stato giuridico, quello
    che eventualmente – se non dovesse risultare completamente
    favorevole per gli idr – potr essere modificato con emendamenti
    (si pensi, ad esempio, al problema dei quattro anni di servizio
    e al superamento di un concorso, articoli che – se dovessero
    ancora comparire in questo nuovo ddl – lo SNADIR tenter
    di fare modificare in due anni di servizio e un corso abilitante
    riservato con graduatoria ad esaurimento). 

    Ma il cammino, o meglio l’iter legislativo, certo non finisce
    qui: infatti il ddl dovr passare all’esame dell’Aula della
    Camera, poi alla VII Commissione Cultura del Senato, poi
    ancora all’Aula del Senato ed infine, per la definitiva
    approvazione, di nuovo alla Camera: solo allora sar legge. 

    Ci si chiede: ma quando? Lo Snadir si augura prima possibile.
    “Se la volont politica regger – commenta il Segretario
    Nazionale dello SNADIR prof. Orazio Ruscica – presto lo
    stato giuridico degli insegnanti di religione non sar pi
    una chimera e anni di sacrifici saranno ampiamente ripagati;
    in ogni caso il nostro sindacato sar sempre in prima linea
    nel controllare con attenzione l’iter legislativo di questo
    disegno di legge e nel prodigarsi perch il risultato definitivo
    risulti quanto pi favorevole possibile alla categoria”.


    Rossella Sudano


     


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    1 Convir 2002 (foto)
    – Hotel Mediterraneo – Cagliari – 2 marzo 2002


    DOCENTI DI RELIGIONE
    CATTOLICA

    UN “SALTO DI CATEGORIA”


     


    Per i ventitremila docenti di religione la dignit giuridica
    non esiste. La grave mancanza della societ civile e politica
    fa della lotta sindacale dello Snadir una lotta contro l’ingiustizia
    sociale. Come possono gli insegnanti di religione, docenti
    con gli stessi doveri degli altri, non vedersi riconosciuti
    i loro pi elementari diritti giuridici?
    L’insegnamento della religione non pu essere una materia
    di serie B relegata a quell’unica ora settimanale che difficilmente
    permette un riconoscimento per l’insegnante e per i suoi
    studenti.. Lo Snadir e l’Adr attivi da quasi dieci anni,
    sono le uniche organizzazioni di categoria che difendono,
    promuovono e contribuiscono a salvaguardare i diritti dei
    docenti di religione. Quest’anno l’iter parlamentare del
    riconoscimento dello stato giuridico dovrebbe concludersi.
    Secondo il disegno di legge Moratti i docenti di religione
    dovrebbero sostenere un concorso per titoli ed esami che
    viene rifiutato dallo Snadir in quanto discriminante nei
    confronti della categoria.

    Confronti critici e speranze per il futuro hanno caratterizzato
    il loro primo Convir (in terra di Sardegna) che si tenuto
    a Cagliari sabato 2 marzo nella sala convegni dell’Hotel
    Mediterraneo. 

    I temi del convegno sono stati incentrati sulle relazioni
    “Professionalit e stato giuridico dei docenti di religione”
    (del segretario nazionale prof. Ruscica) e “Docenti di Religione:
    professionisti per una scuola di qualit”
    (relazione del prof. Troa, responsabile del Centro Studi
    e Ricerche dello Snadir). I docenti di religione presenti
    in Italia sono ormai 23 mila. Di questi 5 mila (circa il
    30%) sono iscritti allo Snadir che l’unico sindacato di
    categoria fondato a Modica (Rg) nel 1993. Al convegno erano
    presenti il sottosegretario alla Difesa Salvatore Cicu,
    l’onorevole Antonello Mereu (Ccd), il sindaco di Cagliari
    Emilio Floris, per lo Snadir il segretario nazionale Orazio
    Ruscica, il responsabile del Centro Studi e Ricerche Pasquale
    Troa, Marisa Scivoletto, membro della segreteria nazionale,
    la segretaria provinciale di Cagliari Maricilla Cappai,
    per la diocesi cagliaritana il direttore regionale dell’Ufficio
    Catechistico per l’insegnamento della religione cattolica,
    don Francesco Puddu. I rappresentanti dello Snadir hanno
    chiarito a una platea di oltre cinquecento docenti di religione,
    arrivati da tutta l’isola, l’iter parlamentare del disegno
    di legge che permetter la loro immissione in ruolo. 

    Il Convegno si aperto con l’intervento del prof. Troa,
    molto condiviso e apprezzato dai colleghi. Il suo parlare
    da docente a docente ha permesso di focalizzare molti aspetti
    della professionalit, fino a ipotizzare la formulazione
    di un codice deontologico dei docenti di religione per poi
    fondare un ordine professionale. Strumenti indispensabili
    per continuare a qualificare in modo efficace la presenza
    professionale del docente di religione nella scuola italiana
    e nel suo contesto europeo, ecumenico e interreligioso.
    Il prendersi cura della formazione della personalit integrale
    dello studente trova nel linguaggio evangelico la sua motivazione
    nella misericordia e nella synkatabasis. Impegni non facili
    per i docenti, ma – in modo provocatorio, ma convinto –
    il prof. Troa ha sostenuto che ai docenti che non studiano
    e non si aggiornano pi e non si professionalizzano non
    dovrebbe essere riconosciuto loro alcun diritto ad insegnare!
    Ma anche che tanto impegno di professionalizzazione non
    pu sussistere senza un riconoscimento di stato giuridico. 

    “Il mancato riconoscimento del nostro stato giuridico” ha
    sostenuto il segretario Ruscica, ” un problema di giustizia
    sociale. scandaloso che la nostra disciplina sia ridotta
    a una sola ora alla settimana. Chiediamo lo stato giuridico
    e che le prime immissioni in ruolo tengano conto della professionalit
    acquisita e chi ha 360 giorni di servizio, e possiede i
    titoli di studio previsti dall’Intesa del 1985, sia ammesso
    a frequentare un corso abilitante riservato di 110 ore con
    esame finale ed inserimento in una graduatoria permanente
    ad esaurimento”. Il sottosegretario Cicu e l’onorevole Mereu
    hanno dichiarato il loro impegno nel Governo e in Parlamento
    per sostenere la causa dei docenti di religione.

    Con un “s allo stato giuridico per una scuola di qualit”
    inciso su un distintivo-coccarda i docenti hanno concluso
    l’incontro, soddisfatti di aver finalmente potuto condividere
    sofferenze e disagi, ma anche consapevoli che soltanto lavorando
    insieme e organizzandosi in istituzioni come lo Snadir
    possibile tutelare e salvaguardare i propri diritti professionali.
    A servizio degli studenti e per una scuola di qualit.


    Serena Mereu


     


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  • Stato_Giuridico_due/Rinviato_19_3_2002.asp

    Rinviato l’esame dei ddl sullo stato giuridico


    L’esame delle proposte di legge C561 ed abbinate, relative
    allo status giuridico e al reclutamento degli insegnanti
    di religione cattolica, gi previsto per oggi, stato rinviato
    a data da destinarsi.


  • Stato_Giuridico_due/Rinviato_13_3_2002.asp

    Rinviato alla prossima settimana


    l’esame dei ddl sullo stato giuridico


    L’esame delle proposte di legge C561 ed abbinate, relative
    allo status giuridico e al reclutamento degli insegnanti
    di religione cattolica, gi previsto per oggi, stato rinviato
    alla prossima settimana (19-21 marzo 2002).


  • Stato_Giuridico_due/Odg_S_7_C_25_26marzo_2003.asp

    SENATO DELLA REPUBBLICA

    ——————– XIV LEGISLATURA ——————–

    7a Commissione permanente
    (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
    SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

    185a seduta: martedì 25 marzo 2003,
    ore 15,30
    186a seduta: mercoledì 26 marzo 2003, ore 15,30

    ORDINE DEL GIORNO

    IN SEDE DELIBERANTE

    Omissis

    IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

    Omissis

    IN SEDE REFERENTE

    Omissis

    II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni
    di legge:
    1.EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
    dei docenti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (202)
    2. BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (259)
    3. BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (554)
    4. SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (560)
    5. BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato
    giuridico degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (564)
    6. MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (575)
    7. MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (659)
    8. COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (811)
    9. TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (1345)
    10. Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado(Approvato dalla Camera dei deputati).
    (Pareri della 1a, della 5a Commissione e della Commissione
    parlamentare per le questioni regionali )
    (1877)
    11. ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (1909)
    – Relatore alla Commissione BRIGNONE.

  • Stato_Giuridico_due/Parere_V_Commissione_Senato_12_03_2003.asp

    Senato della Repubblica

    BILANCIO (5a)
    Sottocommissione per i pareri

    MERCOLEDI’ 12 MARZO 2003

    172a Seduta

    Presidenza del Presidente
    AZZOLLINI

    Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e
    le finanze Maria Teresa Armosino.

    La seduta inizia alle ore 9,15.

    Omissis

    (1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di
    religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni
    ordine e grado, approvato dalla Camera dei deputati
    (Parere alla 7a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito
    e conclusione dell’esame. Parere non ostativo condizionato,
    ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo.
    Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi
    della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

    Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

    Il relatore CICCANTI ritiene opportuno mantenere un orientamento
    univoco della Commissione nella redazione delle clausole
    di salvaguardia proponendo di modificare in tal senso l’articolo
    6. Chiede infine ulteriori chiarimenti rappresentante del
    Governo in merito alle osservazioni precedentemente svolte
    sull’articolo 5.

    Interviene, quindi, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO
    per fornire assicurazioni sull’articolo 5 circa la sostenibilità
    delle ordinarie risorse di bilancio per far fronte alle
    spese logistiche e amministrative necessarie all’espletamento
    dei concorsi. Per quanto concerne gli emendamenti, concorda
    con le osservazioni del relatore ed esprime avviso favorevole
    sull’emendamento 1.3 in quanto non suscettibile di comportare
    maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

    Il relatore CICCANTI formula, quindi, una proposta di parere
    del seguente tenore: "La Commissione programmazione
    economica, bilancio, esaminati il disegno di legge in titolo
    e i relativi emendamenti trasmessi, per quanto di propria
    competenza, esprime parere di nulla osta sul testo alle
    seguenti condizioni rese ai sensi dell’articolo 81 della
    Costituzione:
    – a) che il comma 3 dell’articolo 5 venga sostituito dal
    seguente: "3. Per l’attuazione del presente articolo
    è autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l’anno
    2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
    riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
    triennale 2003-2005 nell’ambito dell’unità previsionale
    di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
    stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
    finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
    l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione,
    dell’università e della ricerca;
    – b) che il comma 1 dell’articolo 6 venga sostituito dal
    seguente: "1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
    della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all’articolo
    5, valutati in 7.418.903 euro per l’anno 2003 ed in 19.289.150
    euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente
    riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
    triennale 2003-2005 nell’ambito dell’unità previsionale
    di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
    stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
    finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
    l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione,
    dell’università e della ricerca;
    – c) che il comma 3 dell’articolo 6 venga sostituito dal
    seguente: "3. Il Ministro dell’economia e delle finanze
    provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente comma,
    anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma
    7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
    e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni,
    gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7,
    comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978, e successive
    modificazioni.
    Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti
    trasmessi ad eccezione degli emendamenti 1.2, 1.4, 2.2,
    2.1, 5.8, 5.2, 5.4, 6.1, 1.1 e 5.7 per i quali il parere
    è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione."

    Il presidente AZZOLLINI evidenzia l’importanza del consolidamento
    della prassi in merito alle clausole di copertura degli
    oneri derivanti dai diritti soggettivi, come quelle indicate
    dal relatore a proposito dell’articolo 6, comma 3.

    Il senatore CADDEO, pur apprezzando la soluzione individuata
    dal relatore in relazione alla clausola di copertura di
    cui all’articolo 6, comma 3, dichiara la propria insoddisfazione
    rispetto ai chiarimenti offerti dalla rappresentante del
    Governo sia sulla copertura degli oneri connessi all’espletamento
    dei concorsi di cui all’articolo 3, sia sui maggiori oneri
    conseguenti alla mobilità dei docenti di cui all’articolo
    4, preannunciando, infine, il proprio voto contrario sul
    parere proposto dal relatore.

    Il senatore MORANDO conviene con le considerazioni del
    senatore Caddeo, preannunciando il proprio voto contrario.

    Posta ai voti, la proposta del relatore viene approvata.

    Omissis

     

  • Stato_Giuridico_due/Parere_V_Commissione_Senato_11_03_2003.asp

    Senato della Repubblica

    BILANCIO (5a)
    Sottocommissione per i pareri

    MARTEDI’ 11 MARZO 2003
    171a Seduta

    Presidenza del Presidente
    AZZOLLINI

    Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e
    le finanze Maria Teresa Armosino.

    La seduta inizia alle ore 15,15.

    Omissis

    (1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di
    religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni
    ordine e grado, approvato dalla Camera dei deputati
    (Parere alla 7a Commissione su testo ed emendamenti. Esame
    e rinvio)

    Il relatore CICCANTI, illustrando il provvedimento in titolo
    per quanto di competenza, richiama le osservazioni del Servizio
    del bilancio relative all’articolo 2, concernenti gli aspetti
    relativi alla quantificazione degli oneri connessi all’istituzione
    del ruolo degli insegnanti di religione cattolica. In merito
    all’articolo 3, come osservato dal Servizio del bilancio,
    fa presente che gli oneri connessi allo svolgimento dei
    concorsi pubblici (ad eccezione del primo concorso) non
    sono stati considerati nella relazione tecnica, pur segnalando
    che la necessità di una idonea copertura deve essere
    valutata in considerazione di quanto stabilito dalla Corte
    costituzionale con sentenza n. 25 del 1993, a proposito
    della copertura di oneri non particolarmente significativi,
    e del fatto che le maggiori spese determinano uno scostamento
    rispetto all’onere a regime valutato in una percentuale
    inferiore al 2 per cento. Per quanto concerne l’articolo
    4, il Servizio del bilancio indica che la relazione tecnica
    non considera la norma, che, tuttavia, almeno in rapporto
    alla possibilità di conservare una cattedra nel caso
    di esubero dovuto a contrazione dei posti di insegnamento,
    sembrerebbe idonea a determinare nuovi oneri rispetto alla
    legislazione vigente. Al riguardo appare auspicabile un
    chiarimento.
    Sull’articolo 5, rileva che occorre acquisire rassicurazioni
    da parte del Governo circa la sostenibilità con le
    ordinarie risorse di bilancio delle spese logistiche ed
    amministrative necessarie all’espletamento del concorso.
    In merito alle clausole di copertura, di cui agli articoli
    5 e 6, segnala che il riferimento al bilancio triennale
    andrebbe aggiornato con riferimento al nuovo quadro triennale
    2003-2005. Inoltre la clausola di salvaguardia, ivi prevista,
    sembra configurare una modalità di copertura, a regime,
    delle eventuali eccedenze di spesa, mediante ricorso al
    fondo di riserva per le spese obbligatorie, in violazione
    del disposto dell’articolo 11-ter della legge n. 468 del
    1978. Per quanto riguarda le proposte emendative, segnala
    gli emendamenti 1.2, 1.4, 2.2, 2.1, 5.8, 5.2, 5.4 e 6.1
    che sembrano comportare maggiori oneri privi della adeguata
    copertura finanziaria, nonché l’emendamento 1.1,
    per il quale non sussistono le necessarie risorse nel fondo
    speciale ivi richiamato. Segnala, inoltre, che l’emendamento
    5.7 dispone una copertura finanziaria aggiuntiva senza correlarla
    ad alcuna modifica normativa. Occorre infine valutare gli
    effetti finanziari dell’emendamento 1.3. Fa presente, altresì,
    che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

    Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso
    favorevole alla riformulazione delle clausole di copertura
    degli articoli 5 e 6 per aggiornare i riferimenti al nuovo
    bilancio triennale 2003-2005. Per quanto concerne la clausola
    di salvaguardia indicata al comma 3 dell’articolo 6, dichiara
    che il fondo relativo alle spese obbligatorie e d’ordine
    non può essere utilizzato per le finalità
    ivi indicate essendo destinato esclusivamente all’impiego
    della copertura finanziaria dei capitoli aventi natura obbligatoria
    nel bilancio a legislazione vigente. In merito alle osservazioni
    formulate dal Servizio del bilancio, precisa che le ipotesi
    concernenti lo stipendio medio indicate nella relazione
    tecnica consentono il riassorbimento degli incrementi stipendiali
    corrispondenti all’anzianità che il personale in
    questione maturerà nel tempo, considerato che l’anzianità
    media del personale docente è pari a circa 17 anni;
    in relazione alle possibili rivendicazioni retributive da
    parte dei docenti di ruolo, fa presente che il disegno di
    legge in titolo istituisce i ruoli dei docenti di religione
    il cui insegnamento è attualmente impartito da personale
    docente con contratto a tempo determinato; sugli aspetti
    connessi al ricorso alla mobilità professionale e
    territoriale, precisa che, avendo stabilito le dotazioni
    organiche per l’insegnamento della religione cattolica nella
    misura del 70 per cento dei posti funzionanti, gli eventuali
    casi di esubero sarebbero comunque di esigua entità
    e quindi riassorbibili attraverso la mobilità.

    Dopo un intervento del presidente AZZOLLINI, volto a proporre
    il rinvio del seguito dell’esame del provvedimento in titolo,
    al fine di dirimere le questioni connesse alla clausola
    di salvaguardia di cui all’articolo 6, interviene il senatore
    MORANDO per sottolineare l’opportunità che la Sottocommissione
    mantenga su tale ultimo aspetto un orientamento univoco,
    in conformità alla prassi oramai consolidata.

    La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente
    e il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

    Omissis

  • Stato_Giuridico_due/Parere_I_Commissione_Senato_11_03_2003.asp

    Senato della Repubblica

    AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

    Sottocommissione per i pareri

    MARTEDI’ 11 MARZO 2003
    115ª seduta

    Presidenza del Presidente
    PASTORE

    Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza
    del Consiglio dei ministri Gagliardi.

    La seduta inizia alle ore 14,35.

    Omissis

    (1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado, approvato dalla Camera dei deputati
    (Parere su testo ed emendamenti alla 7ª Commissione.
    Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni e in
    parte non ostativo)

    Il relatore MAFFIOLI dopo aver illustrato il disegno di
    legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone
    alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo,
    invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l’opportunità
    di inserire nel programma di esame del primo concorso per
    titoli ed esami di cui all’articolo 5, comma 2, l’accertamento
    della preparazione culturale generale dei candidati, così
    come previsto in via generale in considerazione anche della
    possibile fruizione, da parte del personale immesso nei
    ruoli, delle procedure di mobilità verso altre pubbliche
    amministrazioni.
    Propone, inoltre, di invitare la Commissione di merito a
    riformulare gli emendamenti 5.5 e 5.6 sostituendo la dizione
    "elenco graduato" con "graduatoria"
    ed osserva come la previsione del carattere permanente della
    graduatoria stessa, prevista dagli emendamenti 5.5 e 5.12,
    presenta profili problematici sia rispetto alla generale
    previsione di validità temporanea delle graduatorie
    relative ai pubblici concorsi, sia con riferimento alla
    possibile preclusione di accesso ai ruoli che potrebbe derivarne,
    a danno di altri soggetti aventi i requisiti richiesti,
    fino all’esaurimento della graduatoria stessa.
    Propone pertanto di esprimere parere non ostativo al testo
    ed agli emendamenti indicati con le osservazioni illustrate,
    nonché parere non ostativo sui restanti emendamenti.

    Conviene la Sottocommissione.

    Omissis

     

  • Stato_Giuridico_due/resoconto_S7_19_02_2003.asp

    SENATO DELLA REPUBBLICA

    ISTRUZIONE (7a)

    MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO 2003
    168a Seduta

    Presidenza del Presidente
    ASCIUTTI

    Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione,
    l’università e la ricerca Valentina Aprea.

    La seduta inizia alle ore 15,40.

    IN SEDE REFERENTE

    (202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica.
    (259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica.
    (560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato
    giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica.
    (564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento
    e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica.
    (575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica.
    (659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica.
    (811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica.
    (1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado, approvato dalla Camera dei deputati.
    (1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

    Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 12
    febbraio scorso.

    La senatrice SOLIANI condivide la necessità che
    l’iter del provvedimento si concluda al più presto
    poiché da tempo si attende una soluzione alla questione
    degli insegnanti di religione cattolica. Tuttavia ritiene
    che le finalità della normativa in esame non debbano
    essere limitate all’esigenza di definire lo stato giuridico
    degli insegnanti. Auspica pertanto un ulteriore e approfondito
    dibattito in un contesto più ampio che si presenta
    ricco di nodi culturali e storici. Ricorda che nella passata
    legislatura l’obiettivo dei disegni di legge in materia
    riguardava non solo lo stato giuridico degli insegnanti,
    ma toccava anche nel merito il tema dell’insegnamento della
    religione cattolica. Ora tale insegnamento è organicamente
    inserito nel sistema scolastico e anche agli stessi insegnanti
    verrà riconosciuta la stabilità: ma è
    decisivo il profilo delle modalità in cui ciò
    avviene. A tale proposito sottolinea l’esigenza di riconoscere
    piena dignità a tale disciplina e agli insegnanti
    che la impartiscono, nell’ambito di un maggior rigore culturale.
    Peraltro, la scelta di avvalersi dell’insegnamento della
    religione cattolica dovrebbe muovere dal presupposto dell’esercizio
    di una libertà aggiuntiva, in modo tale che sia una
    scelta piena e consapevole. In tal modo il provvedimento
    che verrà licenziato potrà conseguire non
    un obiettivo minimo, quello della regolarizzazione di uno
    stato precario degli insegnanti, ma una finalità
    più alta, consistente nell’acclaramento di una scelta
    significativa del soggetto, di ampio respiro culturale.
    Per questi motivi la senatrice Soliani esprime l’avviso
    che il testo necessiti alcuni miglioramenti, alla luce di
    una riflessione più approfondita, che muova dalla
    cornice costituzionale delineata dagli articoli 7, 8, 33
    e 34 della Costituzione.
    Concorda quindi con alcuni presupposti di base del provvedimento
    e cioè che l’insegnamento della religione cattolica
    costituisca parte integrante del sistema scolastico, anche
    nella forma della facoltatività, e contribuisca in
    tal modo alla proposta formativa della scuola pubblica;
    condivide altresì il profilo relativo alla necessità
    di accrescere la formazione degli insegnanti della scuola
    cattolica, all’interno di un quadro di riferimento più
    ampio che riguarda la professionalità di tutti gli
    insegnanti; apprezza altresì l’obiettivo di superare
    lo stato di precarietà degli insegnanti in questione,
    che da lungo tempo li discrimina. Tuttavia permangono, a
    suo avviso, alcune perplessità che suggeriscono un
    miglioramento del testo. In particolare sarebbe opportuno
    intervenire con riferimento alle norme che regolano l’accesso
    ai ruoli (articolo 3), la mobilità (articolo 4),
    nonché la disposizione transitoria di cui ai commi
    1 e 2 dell’articolo 5. Ribadendo la necessità di
    conferire con questo provvedimento una vera dignità
    ai docenti di religione cattolica, attraverso gli auspicati
    miglioramenti del testo, richiama altresì l’attenzione
    sul fatto che l’iter della normativa subisce il clima non
    positivo derivante dalla scarsità delle risorse destinate
    al sistema scolastico, con particolare riferimento alla
    limitazione degli organici del personale. Auspica quindi
    che si possa raggiungere una larga convergenza nel merito
    dell’Intesa fra Stato e Chiesa, in modo da conseguire quegli
    obiettivi di alto profilo che dovrebbero connotare il provvedimento
    in esame.

    Il senatore GABURRO ringrazia il relatore Brignone per
    l’ampia e approfondita relazione, auspicando la rapida approvazione
    del provvedimento per risolvere un’esigenza da tempo reclamata.
    A tale proposito osserva che l’approvazione del testo pervenuto
    dalla Camera dei deputati ha registrato un ampio accordo
    anche da parte dell’opposizione, con ciò dimostrando
    che al di là delle ideologie e delle convinzioni
    di carattere confessionale, il testo in esame soddisfa comunque
    un’esigenza superiore, quella di garantire la finalità
    educativa dell’attività svolta dagli insegnanti di
    religione cattolica.

    Poiché non ci sono altri interventi in discussione
    generale, il PRESIDENTE avverte che si passerà alle
    repliche.

    Il relatore BRIGNONE esprime ampio apprezzamento per gli
    interventi che si sono susseguiti nella discussione generale,
    ricca di spunti e suggerimenti preziosi, che hanno messo
    in evidenza lo spessore culturale del testo che, infatti,
    non può essere ridotto a una mera sanatoria del precariato.
    Cercherà quindi di rispondere alle obiezioni che
    sono emerse nel corso del dibattito, riservandosi di approfondire
    alcune tematiche non solo in sede di esame degli emendamenti,
    ma eventualmente anche nel dibattito in Assemblea. Con riferimento
    all’intervento del senatore Eufemi, concorda con l’osservazione
    che l’attività legislativa spesa nella scorsa legislatura
    è stata ampiamente recuperata, e verrà ulteriormente
    valorizzata alla luce dell’attuazione della riforma sull’autonomia
    scolastica. Ringrazia quindi per l’apprezzamento manifestato
    per i criteri posti alla base del reclutamento, proprio
    in quanto essi vanno nello spirito della revisione concordataria
    del 1985.
    Condivide altresì l’intervento del senatore Monticone,
    sottolineando peraltro che l’insegnamento della disciplina
    non ha carattere catechistico, ma assume particolare valore
    in quanto tende a rivolgersi anche ai non credenti, in modo
    da esaltare la finalità educativa dell’insegnamento.
    Condivide altresì il rilievo circa la soppressione
    dell’obbligo, per chi supera il concorso, di mantenere l’insegnamento
    per un certo numero di anni: tuttavia, una diversa disposizione
    si sarebbe esposta facilmente a rilievi di costituzionalità,
    non essendo previsto tale obbligo per gli altri insegnanti.

    Con riferimento all’intervento critico della senatrice Manieri,
    il relatore osserva che non è stata percepita puntualmente
    la profonda differenza fra contenuti dell’insegnamento della
    religione cattolica e stato giuridico del personale preposto
    ad impartirla. Peraltro, egli non condivide il giudizio
    secondo cui gli insegnanti di religione cattolica si giovano
    di un privilegio, perché al contrario essi sono stati
    discriminati per tanti anni e soggetti ad uno stato di precarietà.
    Inoltre le procedure per l’insegnamento della religione
    cattolica costituiscono un aggravio rispetto a quelle previste
    per gli altri insegnamenti. Anche la mobilità nell’insegnamento
    è fissata da regole precise ed egli auspica in merito
    che attraverso aggiornamenti della normativa concordataria
    che regola l’idoneità all’insegnamento della religione
    si possa conseguire con una ulteriore qualificazione professionale.
    Osserva peraltro che fra i motivi di risoluzione del rapporto
    di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge
    la revoca dell’idoneità da parte dell’ordinario diocesano
    competente per territorio, mentre per gli insegnanti di
    altre materie risulta difficilissimo, in base alle norme
    generali, conseguire la sospensione del docente dall’insegnamento.
    Per quanto riguarda infine le osservazioni concernenti la
    necessità di riformare le norme pattizie, il relatore
    sottolinea che non è certamente questa la sede per
    trattare tale materia.
    Ringrazia poi il senatore Minardo per aver ricordato che
    l’insegnamento della religione cattolica è una materia
    scelta dal 93 per cento degli studenti italiani ed impartita
    da una categoria di insegnanti per l’80 per cento laici,
    con ciò dimostrando che è una disciplina scolastica
    pari alle altre e conseguentemente gli stessi insegnanti
    di religione hanno pari dignità rispetto agli altri
    insegnanti. Non concorda invece con la proposta di individuare
    una norma aggiuntiva per tutelare gli insegnanti non compresi
    nel 70 per cento delle cattedre per le quali viene assegnato
    un contratto a tempo indeterminato: va infatti considerato
    che ci sono degli insegnanti di religione che preferiscono
    non essere immessi in ruolo in modo da utilizzare le ore
    libere per altre attività educative. Pur apprezzando
    il riferimento ai sistemi scolastici di altri Paesi citato
    dalla senatrice Acciarini, il relatore ricorda che in Italia
    la storia dell’istruzione pubblica deve comunque tener conto
    anche del Concordato e del successivo Accordo del 1985.
    Sottolinea poi che diversamente da quanto indicato dalla
    senatrice Acciarini, le due sentenze della Corte costituzionale
    del 1989 e del 1991 hanno riguardato l’applicazione del
    Concordato, ma non hanno sancito la facoltatività
    dell’insegnamento religioso e del rinnovo annuale della
    scelta effettuata: le pronunce hanno invece trattato il
    profilo relativo allo stato di non obbligo degli studenti
    non avvalenti di tale insegnamento, nonché il profilo
    della possibilità di comprendere, fra le libere scelte
    possibili, anche quella di non presentarsi o di allontanarsi
    dall’edificio della scuola. Dissente altresì dall’affermazione
    secondo cui fino all’anno scolastico 1990-1991 docenti privi
    dei titoli richiesti hanno mantenuto la cattedra, poiché
    a quella data, ricorda il relatore, in realtà non
    era richiesto alcun titolo superiore. Non può poi
    essere considerato anomalo il sistema di risoluzione del
    rapporto di lavoro poiché, ricorda ancora il relatore,
    la disciplina è di fonte pattizia.
    Ringrazia poi il senatore Tonini per aver sottolineato l’importanza
    della coerenza delle posizioni assunte nella scorsa legislatura
    ed in quella attuale, in modo da mantenere vivo il senso
    della cultura di governo all’atto del passaggio all’opposizione,
    ciò che è senz’altro indispensabile per una
    buona produzione legislativa. Apprezza il richiamo al disegno
    di legge n. 1345 con riferimento ai titoli per l’ammissione
    ai concorsi, poiché costituisce un pregevole spunto
    per sollecitare la riforma dei titoli di diritto canonico
    attualmente in atto presso la Conferenza episcopale italiana
    (CEI). Si associa quindi all’auspicio espresso dalla senatrice
    Soliani circa l’approfondimento del dibattito anche in sede
    di Assemblea, dibattito che in questa Commissione è
    stato molto tecnico anche per la presenza di esperti di
    settore. Condivide altresì la necessità di
    garantire al massimo livello la dignità dell’insegnamento
    della religione cattolica, in quanto presupposto imprescindibile
    nel quadro dei principi costituzionali. Peraltro, il provvedimento
    in esame potrà giovarsi della riforma dei cicli scolastici
    e dell’attuazione dell’autonomia scolastica, ciò
    che favorirà l’elevazione dell’intero corpo docente
    su tutto il territorio nazionale. Con riferimento all’intervento
    del senatore Gaburro, fa presente che nonostante l’alta
    percentuale degli studenti che si avvalgono dell’insegnamento,
    non va dimenticato che in talune zone quella percentuale
    si è ridotta e quindi occorre porre attenzione che
    quell’ora lasciata alla libera scelta non diventi un’ora
    di assoluto vuoto educativo.

    Il sottosegretario Valentina APREA ringrazia a titolo personale
    e a nome del Governo il relatore Brignone per l’approfondita
    relazione e per gli interessanti spunti offerti al dibattito.
    Desidera poi chiarire il contesto normativo nel quale nasce
    il provvedimento e che consiste nella finalità di
    sancire la stabilità dello stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica, in modo da attuare il
    dettato delle norme pattizie. Proprio questo profilo concernente
    la necessità di adempiere a un preciso impegno concordatario,
    ha limitato la proposta del Governo, ma auspica che così
    come sollecitato soprattutto dalla senatrice Soliani il
    dibattito possa dare risalto agli aspetti qualitativi del
    provvedimento, in particolare con riferimento al sistema
    di garanzie di cui devono giovarsi anche gli insegnanti
    di religione cattolica e con riferimento anche alla elevata
    qualità del servizio da essi finora prestato. Certamente
    la percezione del sentimento religioso è notevolmente
    cambiato nel tempo e il Governo nella sua attività
    deve prendere atto anche di questa realtà, come prefigurato
    nel disegno di legge concernente le altre confessioni religiose;
    tuttavia non vanno dimenticati due aspetti fondamentali:
    da una parte, l’alta percentuale degli studenti che si avvalgono
    della religione cattolica, dall’altra il fatto che questa
    religione costituisce il punto di riferimento prevalente
    in Italia. Concorda poi con la necessità che la CEI
    riveda il sistema delle valutazioni dei titoli di studio
    ai fini della migliore qualificazione professionale degli
    insegnanti anche se ricorda che le nuove norme sul reclutamento
    non si basano più sul sistema delle equipollenze
    ma richiedono il possesso di titoli di studio specifici.
    Osserva poi che la regolamentazione della mobilità
    costituisce materia contrattuale e ricorda in proposito
    l’alto indice di mobilità riconosciuto agli insegnanti
    di sostegno: pertanto la questione andrebbe definita in
    quella sede. Certamente è auspicabile che le autorità
    ecclesiastiche si attengano in materia di passaggi ad insegnamenti
    di altra cattedra non solo a criteri di rigore ma siano
    anche sensibili alle esigenze sottese a tali richieste.
    A tale proposito la legge può soltanto stabilire
    criteri e procedure che garantiscano la qualità dell’insegnamento
    di qualunque disciplina.

    Il presidente ASCIUTTI propone quindi di fissare il termine
    per la presentazione di emendamenti al disegno di legge
    n. 1877 (adottato quale testo base nella seduta del 21 gennaio)
    a mercoledì 26 febbraio alle ore 12.

    La Commissione conviene e pertanto l’esame congiunto è
    rinviato.

    La seduta termina alle ore 16,30.