SENATO DELLA REPUBBLICA
ISTRUZIONE (7a)
MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO 2003
168a Seduta
Presidenza del Presidente
ASCIUTTI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione,
l’università e la ricerca Valentina Aprea.
La seduta inizia alle ore 15,40.
IN SEDE REFERENTE
(202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica.
(259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico
e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
(554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico
degli insegnanti di religione cattolica.
(560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato
giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione
cattolica.
(564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento
e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica.
(575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
degli insegnanti di religione cattolica.
(659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
e di reclutamento dei docenti di religione cattolica.
(811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli
insegnanti di religione cattolica.
(1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
(1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado, approvato dalla Camera dei deputati.
(1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 12
febbraio scorso.
La senatrice SOLIANI condivide la necessità che
l’iter del provvedimento si concluda al più presto
poiché da tempo si attende una soluzione alla questione
degli insegnanti di religione cattolica. Tuttavia ritiene
che le finalità della normativa in esame non debbano
essere limitate all’esigenza di definire lo stato giuridico
degli insegnanti. Auspica pertanto un ulteriore e approfondito
dibattito in un contesto più ampio che si presenta
ricco di nodi culturali e storici. Ricorda che nella passata
legislatura l’obiettivo dei disegni di legge in materia
riguardava non solo lo stato giuridico degli insegnanti,
ma toccava anche nel merito il tema dell’insegnamento della
religione cattolica. Ora tale insegnamento è organicamente
inserito nel sistema scolastico e anche agli stessi insegnanti
verrà riconosciuta la stabilità: ma è
decisivo il profilo delle modalità in cui ciò
avviene. A tale proposito sottolinea l’esigenza di riconoscere
piena dignità a tale disciplina e agli insegnanti
che la impartiscono, nell’ambito di un maggior rigore culturale.
Peraltro, la scelta di avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica dovrebbe muovere dal presupposto dell’esercizio
di una libertà aggiuntiva, in modo tale che sia una
scelta piena e consapevole. In tal modo il provvedimento
che verrà licenziato potrà conseguire non
un obiettivo minimo, quello della regolarizzazione di uno
stato precario degli insegnanti, ma una finalità
più alta, consistente nell’acclaramento di una scelta
significativa del soggetto, di ampio respiro culturale.
Per questi motivi la senatrice Soliani esprime l’avviso
che il testo necessiti alcuni miglioramenti, alla luce di
una riflessione più approfondita, che muova dalla
cornice costituzionale delineata dagli articoli 7, 8, 33
e 34 della Costituzione.
Concorda quindi con alcuni presupposti di base del provvedimento
e cioè che l’insegnamento della religione cattolica
costituisca parte integrante del sistema scolastico, anche
nella forma della facoltatività, e contribuisca in
tal modo alla proposta formativa della scuola pubblica;
condivide altresì il profilo relativo alla necessità
di accrescere la formazione degli insegnanti della scuola
cattolica, all’interno di un quadro di riferimento più
ampio che riguarda la professionalità di tutti gli
insegnanti; apprezza altresì l’obiettivo di superare
lo stato di precarietà degli insegnanti in questione,
che da lungo tempo li discrimina. Tuttavia permangono, a
suo avviso, alcune perplessità che suggeriscono un
miglioramento del testo. In particolare sarebbe opportuno
intervenire con riferimento alle norme che regolano l’accesso
ai ruoli (articolo 3), la mobilità (articolo 4),
nonché la disposizione transitoria di cui ai commi
1 e 2 dell’articolo 5. Ribadendo la necessità di
conferire con questo provvedimento una vera dignità
ai docenti di religione cattolica, attraverso gli auspicati
miglioramenti del testo, richiama altresì l’attenzione
sul fatto che l’iter della normativa subisce il clima non
positivo derivante dalla scarsità delle risorse destinate
al sistema scolastico, con particolare riferimento alla
limitazione degli organici del personale. Auspica quindi
che si possa raggiungere una larga convergenza nel merito
dell’Intesa fra Stato e Chiesa, in modo da conseguire quegli
obiettivi di alto profilo che dovrebbero connotare il provvedimento
in esame.
Il senatore GABURRO ringrazia il relatore Brignone per
l’ampia e approfondita relazione, auspicando la rapida approvazione
del provvedimento per risolvere un’esigenza da tempo reclamata.
A tale proposito osserva che l’approvazione del testo pervenuto
dalla Camera dei deputati ha registrato un ampio accordo
anche da parte dell’opposizione, con ciò dimostrando
che al di là delle ideologie e delle convinzioni
di carattere confessionale, il testo in esame soddisfa comunque
un’esigenza superiore, quella di garantire la finalità
educativa dell’attività svolta dagli insegnanti di
religione cattolica.
Poiché non ci sono altri interventi in discussione
generale, il PRESIDENTE avverte che si passerà alle
repliche.
Il relatore BRIGNONE esprime ampio apprezzamento per gli
interventi che si sono susseguiti nella discussione generale,
ricca di spunti e suggerimenti preziosi, che hanno messo
in evidenza lo spessore culturale del testo che, infatti,
non può essere ridotto a una mera sanatoria del precariato.
Cercherà quindi di rispondere alle obiezioni che
sono emerse nel corso del dibattito, riservandosi di approfondire
alcune tematiche non solo in sede di esame degli emendamenti,
ma eventualmente anche nel dibattito in Assemblea. Con riferimento
all’intervento del senatore Eufemi, concorda con l’osservazione
che l’attività legislativa spesa nella scorsa legislatura
è stata ampiamente recuperata, e verrà ulteriormente
valorizzata alla luce dell’attuazione della riforma sull’autonomia
scolastica. Ringrazia quindi per l’apprezzamento manifestato
per i criteri posti alla base del reclutamento, proprio
in quanto essi vanno nello spirito della revisione concordataria
del 1985.
Condivide altresì l’intervento del senatore Monticone,
sottolineando peraltro che l’insegnamento della disciplina
non ha carattere catechistico, ma assume particolare valore
in quanto tende a rivolgersi anche ai non credenti, in modo
da esaltare la finalità educativa dell’insegnamento.
Condivide altresì il rilievo circa la soppressione
dell’obbligo, per chi supera il concorso, di mantenere l’insegnamento
per un certo numero di anni: tuttavia, una diversa disposizione
si sarebbe esposta facilmente a rilievi di costituzionalità,
non essendo previsto tale obbligo per gli altri insegnanti.
Con riferimento all’intervento critico della senatrice Manieri,
il relatore osserva che non è stata percepita puntualmente
la profonda differenza fra contenuti dell’insegnamento della
religione cattolica e stato giuridico del personale preposto
ad impartirla. Peraltro, egli non condivide il giudizio
secondo cui gli insegnanti di religione cattolica si giovano
di un privilegio, perché al contrario essi sono stati
discriminati per tanti anni e soggetti ad uno stato di precarietà.
Inoltre le procedure per l’insegnamento della religione
cattolica costituiscono un aggravio rispetto a quelle previste
per gli altri insegnamenti. Anche la mobilità nell’insegnamento
è fissata da regole precise ed egli auspica in merito
che attraverso aggiornamenti della normativa concordataria
che regola l’idoneità all’insegnamento della religione
si possa conseguire con una ulteriore qualificazione professionale.
Osserva peraltro che fra i motivi di risoluzione del rapporto
di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge
la revoca dell’idoneità da parte dell’ordinario diocesano
competente per territorio, mentre per gli insegnanti di
altre materie risulta difficilissimo, in base alle norme
generali, conseguire la sospensione del docente dall’insegnamento.
Per quanto riguarda infine le osservazioni concernenti la
necessità di riformare le norme pattizie, il relatore
sottolinea che non è certamente questa la sede per
trattare tale materia.
Ringrazia poi il senatore Minardo per aver ricordato che
l’insegnamento della religione cattolica è una materia
scelta dal 93 per cento degli studenti italiani ed impartita
da una categoria di insegnanti per l’80 per cento laici,
con ciò dimostrando che è una disciplina scolastica
pari alle altre e conseguentemente gli stessi insegnanti
di religione hanno pari dignità rispetto agli altri
insegnanti. Non concorda invece con la proposta di individuare
una norma aggiuntiva per tutelare gli insegnanti non compresi
nel 70 per cento delle cattedre per le quali viene assegnato
un contratto a tempo indeterminato: va infatti considerato
che ci sono degli insegnanti di religione che preferiscono
non essere immessi in ruolo in modo da utilizzare le ore
libere per altre attività educative. Pur apprezzando
il riferimento ai sistemi scolastici di altri Paesi citato
dalla senatrice Acciarini, il relatore ricorda che in Italia
la storia dell’istruzione pubblica deve comunque tener conto
anche del Concordato e del successivo Accordo del 1985.
Sottolinea poi che diversamente da quanto indicato dalla
senatrice Acciarini, le due sentenze della Corte costituzionale
del 1989 e del 1991 hanno riguardato l’applicazione del
Concordato, ma non hanno sancito la facoltatività
dell’insegnamento religioso e del rinnovo annuale della
scelta effettuata: le pronunce hanno invece trattato il
profilo relativo allo stato di non obbligo degli studenti
non avvalenti di tale insegnamento, nonché il profilo
della possibilità di comprendere, fra le libere scelte
possibili, anche quella di non presentarsi o di allontanarsi
dall’edificio della scuola. Dissente altresì dall’affermazione
secondo cui fino all’anno scolastico 1990-1991 docenti privi
dei titoli richiesti hanno mantenuto la cattedra, poiché
a quella data, ricorda il relatore, in realtà non
era richiesto alcun titolo superiore. Non può poi
essere considerato anomalo il sistema di risoluzione del
rapporto di lavoro poiché, ricorda ancora il relatore,
la disciplina è di fonte pattizia.
Ringrazia poi il senatore Tonini per aver sottolineato l’importanza
della coerenza delle posizioni assunte nella scorsa legislatura
ed in quella attuale, in modo da mantenere vivo il senso
della cultura di governo all’atto del passaggio all’opposizione,
ciò che è senz’altro indispensabile per una
buona produzione legislativa. Apprezza il richiamo al disegno
di legge n. 1345 con riferimento ai titoli per l’ammissione
ai concorsi, poiché costituisce un pregevole spunto
per sollecitare la riforma dei titoli di diritto canonico
attualmente in atto presso la Conferenza episcopale italiana
(CEI). Si associa quindi all’auspicio espresso dalla senatrice
Soliani circa l’approfondimento del dibattito anche in sede
di Assemblea, dibattito che in questa Commissione è
stato molto tecnico anche per la presenza di esperti di
settore. Condivide altresì la necessità di
garantire al massimo livello la dignità dell’insegnamento
della religione cattolica, in quanto presupposto imprescindibile
nel quadro dei principi costituzionali. Peraltro, il provvedimento
in esame potrà giovarsi della riforma dei cicli scolastici
e dell’attuazione dell’autonomia scolastica, ciò
che favorirà l’elevazione dell’intero corpo docente
su tutto il territorio nazionale. Con riferimento all’intervento
del senatore Gaburro, fa presente che nonostante l’alta
percentuale degli studenti che si avvalgono dell’insegnamento,
non va dimenticato che in talune zone quella percentuale
si è ridotta e quindi occorre porre attenzione che
quell’ora lasciata alla libera scelta non diventi un’ora
di assoluto vuoto educativo.
Il sottosegretario Valentina APREA ringrazia a titolo personale
e a nome del Governo il relatore Brignone per l’approfondita
relazione e per gli interessanti spunti offerti al dibattito.
Desidera poi chiarire il contesto normativo nel quale nasce
il provvedimento e che consiste nella finalità di
sancire la stabilità dello stato giuridico degli
insegnanti di religione cattolica, in modo da attuare il
dettato delle norme pattizie. Proprio questo profilo concernente
la necessità di adempiere a un preciso impegno concordatario,
ha limitato la proposta del Governo, ma auspica che così
come sollecitato soprattutto dalla senatrice Soliani il
dibattito possa dare risalto agli aspetti qualitativi del
provvedimento, in particolare con riferimento al sistema
di garanzie di cui devono giovarsi anche gli insegnanti
di religione cattolica e con riferimento anche alla elevata
qualità del servizio da essi finora prestato. Certamente
la percezione del sentimento religioso è notevolmente
cambiato nel tempo e il Governo nella sua attività
deve prendere atto anche di questa realtà, come prefigurato
nel disegno di legge concernente le altre confessioni religiose;
tuttavia non vanno dimenticati due aspetti fondamentali:
da una parte, l’alta percentuale degli studenti che si avvalgono
della religione cattolica, dall’altra il fatto che questa
religione costituisce il punto di riferimento prevalente
in Italia. Concorda poi con la necessità che la CEI
riveda il sistema delle valutazioni dei titoli di studio
ai fini della migliore qualificazione professionale degli
insegnanti anche se ricorda che le nuove norme sul reclutamento
non si basano più sul sistema delle equipollenze
ma richiedono il possesso di titoli di studio specifici.
Osserva poi che la regolamentazione della mobilità
costituisce materia contrattuale e ricorda in proposito
l’alto indice di mobilità riconosciuto agli insegnanti
di sostegno: pertanto la questione andrebbe definita in
quella sede. Certamente è auspicabile che le autorità
ecclesiastiche si attengano in materia di passaggi ad insegnamenti
di altra cattedra non solo a criteri di rigore ma siano
anche sensibili alle esigenze sottese a tali richieste.
A tale proposito la legge può soltanto stabilire
criteri e procedure che garantiscano la qualità dell’insegnamento
di qualunque disciplina.
Il presidente ASCIUTTI propone quindi di fissare il termine
per la presentazione di emendamenti al disegno di legge
n. 1877 (adottato quale testo base nella seduta del 21 gennaio)
a mercoledì 26 febbraio alle ore 12.
La Commissione conviene e pertanto l’esame congiunto è
rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.